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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.292

16. Oktober 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,700 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Rendita temporanea ad un indipendente. L'assicurato ha provato un rilevante peggioramento delle condizioni di salute che ha portato all'erogazione di una rendita a tempo indeterminato. Conferma del calcolo della prestazione assicurativa

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.292   BS/td

Lugano 16 ottobre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

le decisioni del 9 agosto 2007 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1947, sino a fine 2002 esercitava l’attività di esercente presso il suo ristorante.

                                         A seguito di dolori lombari-cervicali nell’ottobre 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________), con due decisioni 9 agosto 2007, preavvisate il 23 marzo 2007, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° febbraio 2003 di fr. 1'671.-- mensili, ridotta a metà rendita dal 1° ottobre 2003 pari a fr. 836.-- (dal 1° gennaio 2005: fr. 852). Non presentando più un’invalidità pensionabile, la prestazione è stata soppressa con effetto dal 1° novembre 2005 (doc. AI 76 e 77).

                               1.2.   Avverso la succitata decisione amministrativa, l’assicurato, rappresentato dall’avv. Stefano Zanetti, ha presentato tempestivo ricorso al TCA, postulando l’erogazione di una rendita intera (in subordine mezza di rendita) anche dopo il 1° novembre 2005. In sostanza egli contesta un miglioramento della condizioni di salute che hanno portato alla soppressione della prestazione. Parimenti contestato è l’ammontare della mezza rendita riconosciuta temporaneamente. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.

                                         In data 19 settembre 2007 egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, allegando la pertinente documentazione (VI).

                               1.3.   Pendente causa, il 15 ottobre 2007 l’insorgente ha trasmesso il rapporto 3 ottobre 2007 del reumatologo curante (VII).

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha postulato il parziale accoglimento del ricorso, nel senso di riconoscere il dritto ad una mezza rendita anche dopo il 1° novembre 2005 e questo sulle base delle motivazioni che verranno esposte nei considerandi di diritto. Riguardo all’importo della rendita, l’amministrazione ha confermato il calcolo effettuato dalla Cassa federale di compensazione.

                               1.5.   In data 19 dicembre 2007 l’insorgente ha prodotto un ulteriore rapporto del reumatologo curante.

considerato,                   in diritto

In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF  H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA       H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita d’invalidità dopo il 1° novembre 2005.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.6.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha eseguito due distinte perizie, l’una reumatologica e l’altra psichiatrica.

                                         Con rapporto 20 dicembre 2004 il dr. __________, specialista in reumatologia, poste quale diagnosi principali una sindrome lombo-vertebrale cronica su discopatie multisegmentali ed una sindrome cervico-vertebrale cronica su discopatie (cfr. doc. AI 40-6), ha valutato un’inabilità lavorativa del 20-30% nella sua attività di gerente e del 20% in professioni leggere o medio-leggere rispettose dei limiti funzionali descritti nella perizia (doc. AI 40-10).

                                         L’insorgente è stato visitato dallo psichiatra dr. __________. Definita una sindrome mista ansioso-depressiva, episodio di media gravità (ICD-10:F41.2) ed una sindrome da dolore persistente (ICD10:F45.4), con rapporto 4 maggio 2006 lo specialista ha concluso per una abilità lavorativa, sia nella precedente attività che in altre adeguate, del 70% (doc. AI 49).

                                         Tenuto conto delle succitate due valutazione peritali, con rapporto 27 giugno 2006 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha stabilito una capacità lavorativa (recte: incapacità lavorativa) globale del 30% da novembre 2005 (doc. AI 51-2).

                                         Con rapporto 13 novembre 2006 il consulente in integrazione professionale, tenuto conto della succitata valutazione medico-teorica, mediante il raffronto dei redditi ha determinato un grado d’invalidità del 32% (doc. AI 55-2).

                                         Con la decisione contestata l’Ufficio AI ha di conseguenza soppresso la rendita con effetto dal novembre 2005. Per il periodo precedente, prendendo in considerazione gli atti medici nell’inserto, ha riconosciuto una rendita intera dal 1° febbraio 2003, nonché una mezza rendita dal 1° ottobre 2003.

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurato contesta una modifica delle sue condizioni di salute giustificante la soppressione della rendita. Egli ha allegato il rapporto 3 ottobre 2007 del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale ha in sintesi escluso un miglioramento della sintomatologia dolorosa (VII).

                                         Sottoposto tale documento all’esame del SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con la risposta di causa l’Ufficio AI ha evidenziato:

"  Con scritto 15.10.2007 il ricorrente ha inoltrato la valutazione medica 3.10.2007 del Dr. __________, che esclude un miglioramento nel tempo del danno alla salute. Tale documentazione è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR). Con annotazioni 19 novembre 2007 l'SMR ha indicato che lo stato di salute dell'assicurato è rimasto stabile dal 2002 e l'impedimento globale superiore al 30%. In effetti all'impedimento del 30% (riduzione del tempo lavorativo) per motivi psichici occorre ulteriormente applicare la riduzione del 27.5% (rendimento ridotto) per motivi reumatologici, di modo che la capacità lavorativa complessiva è del 50.75%." (Doc. X)

                                         Preso atto delle conclusioni del SMR, nel rapporto 12 dicembre 2007 il dr. __________, ribadendo che la situazione è da considerarsi cronica con dolori persistenti e che un miglioramento delle condizioni di salute non è prevedibile, ha sostenuto: “un’incapacità lavorativa del 50% con assegnazione quindi di una mezza rendita d’invalidità mi sembra giustificata” (doc. C).

                                         Orbene, occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

                                         Nel caso in esame, la valutazione globale dell’incapacità lavorativa è invece stata eseguita in data 27 giugno 2006 dal SMR, successivamente corretta il 12 dicembre 2007 (cfr. la risposta di causa) nel senso di una somma delle due incapacità lavorative, sia di natura somatica che psichica. Ciononostante questo Tribunale ritiene la valutazione finale sulla residua capacità lavorativa (50%) in attività adeguate sostenibile poiché, da un lato, confermata nel risultato dall’ultimo rapporto del dr. __________ e dall’altro, in linea con la valutazione medico–assicurativa del 22 giugno 2005 eseguita dal dr. __________, attivo presso l’assicurazione militare, il quale aveva valutato al 60% le mansioni adeguate ed esigibili dell’assicurato (cfr. STCA 30 marzo 2007 pag. 10, inc. 41.2006.2 resa nella causa che opponeva l’assicurato alla SUVA, Divisione assicurazione militare).

                               2.8.   Per la determinazione del grado d’invalidità, il consulente in integrazione professionale ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito che l’assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute quale esercente indipendente (reddito da valido) con quello risultante da un’attività leggera non qualificata desunto dai salari statistici (reddito da invalido). Al riguardo occorre rilevare che il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività dipendente con redditi da attività indipendente (STFA del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/03 e riferimenti).

                            2.8.1.   Riguardo all’accertamento del reddito da valido, va ricordato che, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, nella determinazione del reddito da valido, la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (cfr. in proposito le STFA  del 17 dicembre 1998 nella causa G., I 304/98 e del 27 agosto 2004 nella causa I., I 543/2003; cfr. anche STCA del 4 maggio 2007 nella causa P. 32.2006.70).

                                         Con rapporto 13 novembre 2006 la consulente, sulla base dei dati fiscali, ha quantificato il reddito da valido in fr. 50'000.-- (doc. AI 55-1; la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi, cfr. AJP 1999 p. 484). Questo importo è rimasto incontestato.

                            2.8.2.   Conformemente la giurisprudenza del TFA, il reddito da invalido è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso di specie, per la determinazione del reddito da invalido, in applicazione della succitata giurisprudenza, nel rapporto complementare 20 novembre 2007 la consulente ha fatto riferimento ai dati salariali statistici nazionali (tabella TA1) ed ha tenuto conto di una riduzione del 15% del salario statistico. Con una capacità lavorativa ridotta, il reddito da invalido è stato definito in fr. 24’700.--.

                                         Raffrontando il reddito da valido di fr. 50’000.-- con il reddito ipotetico da invalido di fr. 24’700.-- risulta un grado d’invalidità del 51% ([50'000 - 24’700.--.] x 100 : 50’000) che conferisce il diritto ad una mezza rendita. Va qui fatto presente che la differenza percentuale per raggiungere un grado d’invalidità del 60%, conferente il diritto a percepire tre quarti di rendita, è importante e molto verosimilmente non può essere raggiunta mediante l’aggiunta, come prescritto dalla succitata giurisprudenza, al reddito da valido dei contributi sociali, come pure dell’aggiornamento al 2007 (anno di emissione della decisione contestata) dei redditi di riferimento

                                         Visto quanto sopra, il ricorrente ha diritto ad una mezza rendita anche dopo il 1° novembre 2005.

                               2.9.   Nel ricorso l’assicurato contesta la determinazione dell’importo della rendita, in particolare la scala di rendita ed il reddito annuo medio senza indicare precise censure. Egli rileva che non sono stati indicati i suoi redditi conseguiti e nemmeno quelli dei coniugi negli anni di matrimonio.

                            2.9.1.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha  

                                            versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia  

                                             (lett. b);

                                         il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

                            2.9.2.   Ritornando al caso in esame, nella presa di posizione 2 novembre 2007 la Cassa __________ di compensazione, competente per la determinazione della rendita, ha spiegato le modalità di calcolo delle prestazioni, confermando l’importo esposto nelle decisioni contestate.

                                         Nondimeno occorre rilevare che essendo l’assicurato nato il 14 marzo 1947, il suo periodo di contribuzione inizia il 1° gennaio 1968 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) e termina il 31 dicembre 2002 (anno precedente l’inizio della rendita d’invalidità). Durante quel periodo egli non presenta alcuna lacuna contributiva, motivo per cui la Cassa ha riconosciuto la scala di rendita (massima) 44.

                                         Per quel che concerne il RAM (reddito annuo medio), dai fogli di calcolo risulta che la Cassa ha rettamente considerato i redditi da attività lucrativa registrati nel conto individuale dell’assicurato relativi al succitato periodo di contribuzione, nonché il riparto dei redditi coniugali. Riguardo a quest’ultimo punto sono stati ripartiti i redditi dal 1973 al 1998, in quanto l’anno del matrimonio (1972) e del divorzio (1999: crescita in giudicato della sentenza di divorzio 18 dicembre 1998), conformemente all’art. 50b cpv. 3 OAVS, non sono divisi. La somma dei redditi è stata inoltre rivalutata (fattore di rivalutazione 1.320). I redditi ammontano complessivamente a fr. 1'250'262.--, che divisi per i 35 anni di contribuzione corrispondono ad una RAM di fr. 35'722.--. La Cassa ha inoltre aggiunto 12 accrediti transitori conformemente all’art. 3 delle disposizioni transitorie relative alla 10a revisione, previsti per assicurati nati prima del 1953, come è il caso in esame. Di conseguenza il RAM corrisponde a fr. 43'044.-- (1° gennaio 2003), rispettivamente a fr. 43'860.-- (1° gennaio 2005).

                                         Tenuto conto dei menzionati RAM, nonché di una scala di rendita 44, con l’ausilio delle tabelle UFAS sulle rendite, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1'671 al mese dal 1° gennaio 2003 e una mezza rendita di fr. 836 dal 1° ottobre 2003. La mezza rendita adeguata al 1° gennaio 2005 ammonta a fr. 852.--. Essendo il calcolo corretto, va di conseguenza confermato. Visto l’esito del ricorso, la Cassa dovrà tuttavia adeguare la prestazioni al 1° gennaio 2007.

                              2.10   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                             2.11.   Visto l’esito del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6; STF del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § Le decisioni 9 agosto 2007 sono modificate nel senso che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2003 ed una mezza rendita dal 1° ottobre 2003 in avanti.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.292 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.10.2008 32.2007.292 — Swissrulings