Raccomandata
Incarto n. 32.2007.289 cr/DC/sc
Lugano 3 dicembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 8 agosto 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1960, di professione pittore industriale in proprio, in data 27 febbraio 2002 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “degenerazione del disco L4-L5 con insufficienza e instabilità segmentaria monofocale con radicolopatia del territorio L5” (doc. 3/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia reumatologica a cura del dr. __________ e una psichiatrica affidata al dr. __________, con decisione del 5 luglio 2005 (doc. 55/1-2), confermata con decisione su opposizione dell’8 agosto 2007 (doc. A), l’Ufficio AI ha respinto la domanda, in quanto l’assicurato non presenta una perdita di guadagno tale da potergli riconoscere il diritto a prestazioni.
1.2. Con tempestivo ricorso del 12 settembre 2007 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato la decisione dell’amministrazione, chiedendo l’attribuzione di tre quarti di rendita di invalidità.
Sostanzialmente, l’interessato ha criticato la decisione di rifiuto delle prestazioni emanata dall’UAI – il quale ha ritenuto che egli, nonostante il danno alla salute, non abbia subito perdita di guadagno alcuna – indicando che se non fossero subentrati i problemi di salute, egli avrebbe svolto la sua attività a tempo pieno, senza la necessità di assumere (come invece si è visto costretto a fare) due operai. Il patrocinatore ha quindi osservato che “la perdita di guadagno che l’assicurato presenta è per lo meno pari alla perdita dei salari corrisposti (n.d.r. ai due operai assunti) per compiere il suo lavoro” (doc. I).
L’assicurato ha inoltre contestato il fatto che la cifra d’affari della sua ditta non avrebbe subito modifiche di rilievo. Egli ha osservato come “l’assunzione del reddito aziendale ai fini dell’AVS falsi la reale ed effettiva situazione economica. Infatti il reddito aziendale comunicato dalle autorità tributarie alla cassa cantonale di compensazione tiene conto di tutto quanto incassato durante l’anno, misconoscendo che determinati lavori sono stati in realtà svolti nell’esercizio precedente” (doc. I).
Il patrocinatore ha quindi osservato che l’assicurato, dopo il danno alla salute (nel 2000), ha visto decrescere in modo rilevante il proprio reddito negli anni successivi. Il legale ha spiegato che “la perdita dovuta all’incapacità di svolgere buona parte delle attività, in particolare per quanto concerne la ricerca di commesse e i lavori di pittura, è stata per il 2001 ed in parte il 2002 compensata da un evento straordinario. Le esondazioni della fine del 2000 hanno infatti richiesto l’esecuzione di lavori che non vi sarebbero stati senza l’evento naturale in questione. Ciò ha comportato un aumento della massa di lavoro, ben retribuito dalle assicurazioni, che si è ripercosso nei due anni a seguire, facendo in modo che la perdita di guadagno non fosse ancora maggiore” (doc. I).
Il legale ha quindi indicato che la redditività aziendale è notevolmente diminuita, passando dai fr. 130'390 del 2000 ai fr. 43’451 del 2005, con una contrazione quindi del 66.6%, percentuale che dà diritto a tre quarti di rendita (doc. I).
1.3. L’UAI, in risposta, dopo avere rilevato come il ricorso sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di preavviso, ha proposto di confermare la decisione impugnata e conseguentemente di respingere l’impugnativa (IV).
1.4. Con scritto del 24 ottobre 2007, il patrocinatore dell’interessato ha osservato che la tabella dei dati economici allestita il 16 novembre 2006, utilizzata dall’ispettore __________, contiene errori importanti che falsano il risultato (VI).
1.5. Nelle osservazioni dell’8 novembre 2007 l’UAI ha rilevato di avere sottoposto le critiche del patrocinatore all’ispettore __________, il quale ha sottolineato che anche volendo apportare le correzioni richieste dall’avv. RA 1, vi sarebbe “un cambiamento delle cifre ma non della sostanza trattandosi di una modifica che avviene in modo lineare/proporzionale”. Pertanto, in assenza di una modifica dello stato di salute rispetto al 2004, l’amministrazione ha concluso che la diminuzione delle entrate nell’anno successivo non è riconducibile a cause tutelate dall’assicurazione invalidità (X + 1).
1.6. In data 14 dicembre 2007 il patrocinatore dell’assicurato ha contestato la presa di posizione dell’ispettore dell’UAI, indicando che “non è infatti chiaro per quale arcana ragione l’ispettore __________ reputi che i valori percentuali del 2004, in linea con quelli del 2000, 2001 e 2002, debbano essere considerati ai fini della determinazione del grado di invalidità, mentre la percentuale del 2005, in linea con i valori del 2003, per i quali la stessa AI ammette che vi sia stata una flessione dei redditi per cause imputabili al danno alla salute, sia da ricondurre a fattori estranei all’invalidità” (XIV).
Questo documento è stato trasmesso all’amministrazione (XV), con la facoltà di presentare eventuali osservazioni scritte.
1.7. In corso di causa, il TCA ha interpellato l’amministrazione, chiedendole di precisare quale sia stato il metodo di valutazione dell’invalidità utilizzato ai fini della decisione. Il TCA ha inoltre chiesto all’UAI, qualora fosse stato applicato il metodo straordinario, di spiegare i motivi per i quali non è stato operato il raffronto dei redditi per ogni singola mansione componente la professione dell’assicurato, conformemente alla giurisprudenza esposta in DTF 128 V 29 (XVI).
Con scritto del 13 ottobre 2008 l’UAI ha risposto:
" Per prassi degli uffici AI, per quanto riguarda il reddito d’invalido d’un lavoratore indipendente, se il reddito aziendale non subisce sostanziali diminuzioni dovute all’invalidità, quest’ultima viene presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dopo l’insorgere del danno alla salute, l’adempimento di determinati compiti nell’azienda è affidato ad un numero superiore di persone oppure comporta orari di lavoro notevolmente più intensi (aumento delle spese per il personale).
Ancora con la Circolare sull’invalidità valida dal 1° gennaio 2008, l’UFAS ribadisce: “3070 Lorsqu’on ne peut établir une diminution importante, pour cause d’invalidité, du revenu de l’entreprise d’une personne indépendante, la quelle continue à travailler dans l’entreprise, on ne peut admettre l’existence d’une invalidité que si, depuis la survenance de l’atteinte à la santé, l’accomplissement de certaines tâches a nécéssité la collaboration supplémentaire ou notablement plus fréquente d’une ou de plusieurs personnes (augmentation du personnel de l’entreprise)”.
In data 20 luglio 2007 lo specialista per lavori indipendenti incaricato di valutare la situazione aziendale dell’assicurato ha quindi preso in considerazione “un dato importante ai fini della valutazione del caso, ossia l’incidenza percentuale delle spese per il personale in rapporto alla cifra d’affari effettivamente conseguita per gli anni in questione”, osservando: “solo per l’anno 2003 abbiamo uno scarto significativo, con un aumento dell’incidenza dei costi del personale (…). Per tutti gli altri anni, prima e dopo il danno alla salute, il rapporto fra i due dati è compreso fra il 46 ed il 49,50%. Solo nell’anno in cui è subentrato il peggioramento dello stato di salute in relazione alla problematica alla spalla sinistra si trova un giustificato riscontro agli impedimenti dell’assicurato, con un aumento delle spese per il personale. Con l’anno 2004 i dati sono di nuovo in linea con i precedenti. Questo dato risulta quindi in sintonia con le imposizioni fiscali, che depongono per una perdita economica tutelabile dall’AI solo per l’anno 2003 (…). In conclusione quindi, per gli anni di computo, presi in considerazione dalla decisione AI di rifiuto (…) non vi è una perdita economica tutelabile dall’AI (per il 2003, quale anno singolo, non è stato superato l’anno di carenza), rispettivamente, come risulta dalla tabella, all’infuori dell’anno 2003, non si è fatto capo ad un impiego maggiore di manodopera”.” (Doc. XVII)
1.8. Con scritto del 23 ottobre 2008, il patrocinatore dell’assicurato ha innanzitutto rilevato che l’amministrazione non ha evaso i quesiti posti dal TCA in merito al metodo di valutazione dell’invalidità utilizzato ai fini della decisione e riguardo ai motivi di mancata applicazione della giurisprudenza federale relativa al metodo straordinario.
Il legale dell’assicurato ha poi nuovamente ribadito che l’UAI non ha tenuto debitamente conto del fatto che l’interessato abbia dovuto assumere due operai e fare capo ad una collaborazione esterna al fine di conservare la propria redditività aziendale.
Il patrocinatore ha pure contestato la mancata presa in considerazione del reddito conseguito nel 2005.
Infine, il legale ha rilevato che, ai fini del confronto, devono far stato i redditi conseguiti per il lavoro effettivamente svolto nell’anno di competenza, aggiungendo che l’evoluzione reddituale aggiornata al 2005 mostra una importante contrazione dal 2002 in poi (XIX).
Queste osservazioni sono state inviate all’UAI (XX), per conoscenza.
in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità oppure no.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (STFA del 24 maggio 2006, I 782/03; DTF 128 V 29; Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Il TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004).
Tale modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre alla luce del principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età, della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.
Ad esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256; STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza). Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi immobili.
Nella STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui, invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nella presente fattispecie, l’amministrazione ha affidato al dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, il mandato di esperire una perizia specialistica.
Nel suo referto del 9 dicembre 2003 il dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “sindrome lombovertebrale/-spondilogena a destra cronico-recidivante con discopatia L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra; amiotrofia nevralgica alla spalla destra (sindrome di Parsonnage-Turner) in guarigione; sindrome somatoforme del dolore cronico su sindrome ansioso-depressiva”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “condropatia retropatellare, attualmente poco sintomatica su patella bipartita tipo Wiberg II/III e stato dopo intervento artroscopia al ginocchio destro nel 1992; leggera trombocitopenia probabilmente idiopatica (ITP)” (doc. 35-8).
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato, quale imbianchino, a causa della amiotrofia nevralgica alla spalla destra, è stato inabile al 100% dal mese di marzo 2003, mentre al momento dell’esame peritale è da ritenere inabile al lavoro al 50%, con la possibilità di ulteriormente migliorare la sua capacità lavorativa, fino a ritrovarla completamente, nell’arco di due-tre mesi, con riferimento al solo problema alla spalla (doc. 35-12).
Il dr. __________ ha aggiunto che l’assicurato non presenta per contro, dal profilo strettamente reumatologico, alcun tipo di limitazione della capacità lavorativa con riferimento ad attività medio-leggere, che non richiedano sforzi particolari per la colonna vertebrale e lavori ripetuti con le braccia sollevate (aggiungendo che quest’ultima limitazione è da ritenere valida per due-tre mesi e che scomparirà una volta rientrato il problema alla spalla) (doc. 35-13).
Lo specialista ha comunque sottolineato la necessità di procedere ad un accurato esame dell’interessato dal profilo psichiatrico, visto l’importante stato ansioso-depressivo subentrato negli ultimi anni.
L’assicurato è quindi stato sottoposto anche ad un accurato esame peritale psichiatrico, affidato al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Nel suo referto peritale del 2 dicembre 2004, il dr. __________ ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “episodio depressivo di media gravità con “sindrome biologica” (ICD10-F32.11), esistente da circa due anni; sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), esistente da circa due anni; sindrome lombovertebrale/spondilogena a destra cronico-recidivante con due punti di discopatia L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra (vedasi perizia __________); amiotrofia nevralgica alla spalla destra in fase di guarigione”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “condropatia retropatellare, trombocitopenia, probabilmente idiopatica” (doc. 46-11).
Il dr. __________ ha ritenuto che, a causa dei suoi disturbi, l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% a partire dal 25 febbraio 2003 (data della prima consultazione presso il dr. __________) (doc. 46-15).
Lo specialista ha rilevato l’importanza di prescrivere all’interessato degli antidepressivi, che non potranno comunque, per il momento, aumentare la sua capacità lavorativa (doc. 46-15).
Il dr. __________ ha infine segnalato che l’assicurato stava frequentando la scuola di maestranza, in previsione di potere, un giorno, insegnare in una scuola professionale (doc. 46-14).
Lo specialista ha sottolineato che l’interessato è una persona molto volenterosa, giudicando opportuno rivalutare la componente invalidante a distanza di due-tre anni (doc. 46-12).
Nelle sue annotazioni del 9 dicembre 2004, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:
" Diagnosi:
episodio depressivo di media gravità con “sindrome biologica” (dal 2002)
sindrome somatoforme da dolore persistente (dal 2002)
sindrome lombovertebrale/lombospondilogena a destra cronico-recidivante su discopatia L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra
amiotrofia nevralgica alla spalla destra (sindrome di Parsonnage-Turner) in fase di guarigione
- condropatia retropatellare, patella bipartita Wiberg II/III
- trombocitopenia prob. idiopatica
Formazione. Pittore industriale. Attività in proprio dal 1981.
Perizia dr. __________ del 27 novembre 2003: inabile al lavoro al 100% per lavori pesanti, al 50% da dicembre 2003 per la sua attività abituale. Abile al lavoro al 100% per attività adatta (attività medio-leggera che non richiede sforzi particolari per la colonna vertebrale e lavori ripetitivi con le braccia sollevate nei prossimi 2-3 mesi).
In data 17 gennaio 2004, l’assicurato richiede provvedimenti professionali. Egli dichiara di essersi candidato al Corso di preparazione all’esame di maestro pittore.
Perizia dr. __________ del 9/16 novembre 2004: diminuzione della capacità lavorativa del 50%. Provvedimenti di integrazione sono già in corso. L’assicurato prevede di poter insegnare in una scuola professionale dopo avere conseguito la maestria di pittore. Teoricamente sarebbe possibile la riqualificazione in altre professioni (nell’ambito delle limitazioni dettate dall’affezione reumatologica), che il paziente per il momento non accetta. Il perito non prevede, per il momento, che i provvedimenti professionali potranno aumentare la capacità lavorativa e propone una rivalutazione del grado di invalidità tra 2-3 anni.
In conclusione, la capacità lavorativa è attualmente limitata complessivamente al 50% da febbraio 2003. Un esito positivo della riqualificazione con possibilità di reinserimento come insegnante potrà in futuro migliorare la capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico, mentre che è prevedibile un decorso stazionario dal punto di vista reumatologico, come risulta dalla perizia del dr. __________. Si trasmette il caso al Servizio Ispettorato.” (Doc. 47-1)
2.8. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartiali-té de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...)
Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.9. Dopo attento esame della fattispecie, questo Tribunale non ha motivi per mettere in dubbio le valutazioni peritali del dr. __________ e del dr. __________, che soddisfano i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.8.) e possono quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Le conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________ sono poi state confermate dal dr. __________ del SMR (doc. 103/1-3).
Dal profilo reumatologico, il dr. __________ ha considerato l’assicurato, quale imbianchino, inabile al 100% dal mese di marzo 2003 fino a novembre 2003 e poi al 50%, dal mese di dicembre 2003, con la possibilità di ulteriormente migliorare la sua capacità lavorativa, fino a ritrovarla completamente, nell’arco di due-tre mesi, con riferimento al solo problema alla spalla (doc. 35-12). Lo specialista ha invece considerato l’interessato, dal profilo strettamente reumatologico, pienamente abile al lavoro in attività medio-leggere, che non richiedano sforzi particolari per la colonna vertebrale e lavori ripetuti con le braccia sollevate (aggiungendo che quest’ultima limitazione è da ritenere valida per due-tre mesi e che scomparirà una volta rientrato il problema alla spalla) (doc. 35-13).
Il TCA non ha motivo per scostarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Dal profilo psichiatrico, il dr. __________, poste le diagnosi invalidanti di “episodio depressivo di media gravità con “sindrome biologica” (ICD10-F32.11), esistente da circa due anni; sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4), esistente da circa due anni”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% (doc. 46-15).
Il TCA non ha motivo per scostarsi neppure da questo apprezzamento peritale, che non è stato smentito da altri certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Si ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze delle perizie del dr. __________ e del dr. __________, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato presenti una incapacità lavorativa medico-teorica del 50% nella sua precedente attività di pittore e in qualsiasi altra attività adeguata alle sue condizioni di salute.
2.10. Al fine di stabilire il grado d’invalidità dell’assicurato, titolare di un’impresa di pittura dal 1981 (cfr. Doc. 51.1), l’UAI ha confrontato il reddito aziendale conseguito prima e dopo il danno alla salute, giungendo alla conclusione che lo stesso non abbia subito importanti variazioni.
L’assicurato ha contestato tale conclusione dell’amministrazione, evidenziando innanzitutto di avere dovuto assumere, a seguito del danno alla salute, due operai e di avere dovuto continuare a fare ricorso ad una collaborazione esterna, per far fronte ai lavori che egli non era più in grado di svolgere.
Inoltre, l’interessato ha criticato la presa in considerazione del reddito aziendale AVS, che a suo avviso falsa la reale ed effettiva situazione economica. L’assicurato ha infatti fatto presente che il “reddito aziendale comunicato dalle autorità tributarie alla cassa cantonale di compensazione tiene conto di tutto quanto incassato durante l’anno, misconoscendo che determinati lavori sono stati in realtà svolti nell’esercizio precedente” (I). Per tali motivi, secondo l’assicurato, per valutare la reale evoluzione del reddito aziendale, dovrebbero essere determinanti solo i redditi conseguiti per il lavoro effettivamente svolto durante il singolo anno analizzato. Così facendo, il reddito aziendale conseguito dall’assicurato dal 2000 al 2005 risulterebbe diminuito in maniera importante (da fr. 130'390 nel 2000 a fr. 43'541 nel 2005, cfr. doc. I), cosa che non avviene invece nel caso in cui, come fatto dall’UAI, si tenga conto anche degli incassi ricevuti per lavori svolti negli anni precedenti.
2.10.1. Dal profilo economico, il TCA constata che l’amministrazione ha affidato all’ispettore competente l’incarico di eseguire una visita esterna.
Nel “Rapporto di visita esterna” del 6 maggio 2005, l’ispettore incaricato ha indicato:
" L’interessato è stato incontrato al suo domicilio, ad __________, il giorno 4 maggio 2005. Dopo le scuole dell’obbligo ha acquisito la formazione di pittore conseguendo l’AFC nel 1978. In seguito ha frequentato per due anni __________ prima di mettersi in proprio a partire dal 1981. L’attività lavorativa quale pittore viene svolta principalmente nella zona del __________, dove il richiedente in passato risiedeva e dove tutt’oggi ha a disposizione un magazzino in quel di __________ (ca. mq 40 in uno scantinato). Prima dell’insorgenza del danno alla salute l’attività lo vedeva impegnato a tempo pieno, durante il giorno quale pittore durante 7-8 ore lavorative ed in serata per altre 2 ore circa, dedicate al contatto architetti, clienti, stesura offerte, ecc. Inoltre attivo anche durante il sabato, sempre per le incombenze amministrative (corrispondenza, capitolati, preventivi).
Occupato in media durante 3-4 ore. Dal lato amministrativo viene coadiuvato dalla moglie.
L’attività veniva svolta con la collaborazione di due operai indipendenti, sull’arco dell’intero anno. Si occupa un po’ di tutto, dai tinteggi esterni di nuove abitazioni o riattazioni, a quelli interni, di appartamenti o singoli locali, di serramenti, della posa occasionale di tappezzeria, di decorazioni e scritte, ecc.
I problemi di salute vengono messi in relazione alla presenza di:
- sindrome lombovertebrale-spondilogena cronica recidivante a destra, con
- discopatia L4-L5 e possibile radicolopatia irritativa intermittente L5 a destra;
amiotrofia nevralgica alla spalla destra in fase di guarigione,
sindrome somatoforme del dolore cronico su sindrome ansioso-depressiva.
I problemi lavorativi si sono manifestati vieppiù gradualmente con particolare riferimento, dapprima, ai disturbi provocati dall’affezione alla schiena, che inizialmente avevano influenza sulla gamba destra.
Causa le difficoltà lavorative ha dovuto quindi far capo alle prestazioni IG della __________ (Ass. collettiva), che le ha accordate a decorrere dal 8.12.2000, inizialmente al 100%, indi:
75% dal 26.3.2001; 100% dal 25.5.2001; 75% dal 3.7.2001 al 31.12.2002, termine dei 720 giorni.
Ha pure beneficiato di prestazioni da parte della __________ (previdenza III pilastro). Nel settembre 2001, causa i dolori, aveva beneficiato di infiltrazioni alla gamba destra, presso il __________. In seguito ha avuto diverse problematiche: infezioni alle vie urinarie, congiuntivite, dolori a fascia a livello addominale destro, intermittenti, ecc. (2002). Nel corso del 2003 la situazione è peggiorata per il subentrare di un’affezione alla spalla destra, che ha comportato in pratica una completa limitazione per i lavori manuali da marzo 2003 a dicembre 2003. Per questo problema la situazione è poi gradualmente migliorata, anche se persistono tuttora limitazioni per l’insorgenza di dolori sotto sforzo. Sempre nel corso del 2003, il lungo iter medico, i problemi economico-lavorativi, lo hanno portato ad uno stato di depressione, con un disinteressamento per la conduzione della ditta, in presenza appunto di marcata affaticabilità, ansia, mancanza di stimoli, ecc.
Nel caso specifico le limitazioni presentate dal richiedente nell’esercizio della sua professione di pittore indipendente sono tali da ritenere a nostro avviso plausibili, attualmente, degli impedimenti lavorativi pratici che raggiungano almeno il 50% per i lavori manuali. Nel corso del 2003 le vicissitudini mediche hanno comportato un’incapacità globale significativa (almeno 80%). Siamo ora in presenza di limitazioni che incidono in modo significativo sul potenziale energetico direttamente sviluppato o sopportato dalla zona anatomica colpita (spalla destra, in assicurato destrimane, rispettivamente schiena), quali l’impossibilità di effettuare sforzi tipo il sollevamento o il trasporto regolare e continuato di carichi (vedi secchi di pittura dai 15 ai 30 kg), scale, attrezzature e di conseguenza anche la manipolazione di oggetti, attrezzi, mediante operazioni di traino – spinta – leva (problemi nel tinteggio di plafoni, nel profilare, lavorare in genere con il braccio sopra l’orizzontale, in posizione accovacciata, ecc.) in presenza di un limite di carico di 15 kg. Presenta una diminuita resistenza allo sforzo. La problematica psichica sopra citata contribuisce a sua volta a limitarlo nella sua capacità di concentrazione, di resistenza. Nel 2003 l’aspetto psichico ha inciso in maniera importante sull’andamento aziendale. Il signor __________ era infatti giunto a disinteressarsi in misura quasi completa della gestione aziendale. Non riusciva più a concentrarsi, a stare in mezzo alla gente, mancava di iniziativa. La ditta ne ha risentito in modo importante. Ha perso parecchi lavori. Ci segnala inoltre che nel corso del 2004 (metà anno circa) sono subentrati dei primi segni di artrosi alle mani, con arrossamenti, tendenza al gonfiore delle articolazioni. È in cura dal dr. __________. Dall’inizio del 2004 l’impegno lavorativo ha potuto essere ripreso per lo meno in misura parziale. Si dichiara impegnato in mansioni di entità limitata. Dal profilo manuale si occupa dei lavori di preparazione (per es. stesura delle adeguate protezioni sulla mobilia, sui serramenti, ecc. – vedi plastica, scotch, nastro adesivo), in lavori di rifinitura, ritocchi, preparazione del materiale, quindi di aiuto agli operai in mansioni leggere. Si occupa inoltre della parte organizzativa, dirigenziale (fatturazioni, ecc.), anche se a fatica e con incostanza. Dal profilo manuale l’impegno è quantificabile in circa un paio di ore al giorno in media, che va ad aggiungersi a quello prettamente direttivo. Non ha un orario fisso di lavoro. Risulta impegnato in modo irregolare, a dipendenza di come si sente. Riferisce che talora vi sono ancora giorni in cui non si sente di lavorare, vuoi per i disturbi fisici, vuoi perché dal lato psicologico non è in forma. Per necessità aziendali, per ovviare al suo mancato apporto lavorativo manuale e per una diminuzione dei lavori affidati a terzi, l’assicurato a partire dal 2001 ha assunto due operai a tempo pieno ed un terzo a tempo pieno a partire da ottobre 2003. A fine 2004 ha avuto problemi per la diminuita richiesta di lavoro. Ha pertanto licenziato due operai, riassumendoli poi a partire dal mese di marzo 2005, quando la situazione da questo profilo è migliorata. Attualmente lavora quindi con due operai a tempo pieno ed uno al 75% (è in infortunio). Inoltre usufruisce sempre della collaborazione, a dipendenza delle contingenze, di personale esterno.
Segnaliamo inoltre che il richiedente, a partire dal febbraio 2004, ha iniziato a frequentare i corsi per l’ottenimento della maestria federale nella professione esercitata, presso il __________ di __________. La durata è prevista sull’arco di tre anni. Gli esami dovrebbero tenersi quindi nel 2007. Risulta impegnato nel giorno di sabato (tutto il giorno) e, a seconda dei programmi, spesso anche il venerdì. Le difficoltà originate dal danno alla salute, segnatamente per l’esecuzione dei lavori più pesanti, hanno convinto l’interessato a cercare un’alternativa per poter migliorare la sua situazione professionale. Qualora riuscisse a superare gli esami, potrebbe quindi compensare con qualche ora di insegnamento il mancato apporto lavorativo in ditta e dedicarsi nella stessa solo per il lato dirigenziale/organizzativo. In questo progetto ha già sostenuto costi importanti: fr. 6'000 per l’iscrizione, fr. 1'500 per gli esami e circa fr. 2'000 di materiale.
Per il lato economico si rimanda alla tabella riassuntiva allegata, per il periodo 1999-2003. I dati 2004 non sono ancora pronti. L’interessato ha ottenuto una proroga per l’inoltro degli stessi all’UT sino a settembre 2005. L’allestimento è curato dal fiduciario __________ di __________. A livello di cifra d’affari, la situazione viene comunque dichiarata verosimilmente sovrapponibile a quella per l’anno 2003.
I dati si potranno chiedere direttamente all’assicurato.
In merito si rileva comunque che nel corso del 2001 e del 2002, nonostante il danno alla salute, l’interessato, ricorrendo all’assunzione di due operai e mantenendo la collaborazione esterna, è riuscito a mantenere la redditività aziendale, crollata solo da inizio 2003, quando è intervenuto il peggioramento valetudinario in relazione al subentrare dell’affezione alla spalla destra e della problematica psichica. Da inizio 2004, come già segnalato, il signor RI 1 ha comunque potuto riprendere in misura parziale il suo lavoro.
Bisognerà quindi attendere i dati economici del 2004 per poter stabilire l’esatta incidenza del danno alla salute sugli utili aziendali.” (Doc. 51/1-3)
Con decisione del 5 luglio 2005 l’UAI ha quindi respinto la richiesta di prestazioni dell’interessato, dato che dall’inchiesta del servizio ispettorato del 4 maggio 2005 è emerso che, nonostante il danno alla salute, egli sia riuscito, grazie all’assunzione di due operai e mantenendo la collaborazione esterna, a mantenere la redditività aziendale (doc. 55-1).
A seguito dell’opposizione dell’assicurato, con scritto del 14 marzo 2007 l’avv. __________ del Servizio giuridico dell’UAI ha chiesto all’ispettore incaricato di prendere posizione in merito alle censure dell’interessato e di esprimere una valutazione finale, vista la disponibilità dei dati economici del 2004 e del 2005 (doc. 66-2).
Nelle sue annotazioni del 22 marzo 2007 l’ispettore incaricato ha osservato:
" In relazione alle osservazioni della __________ del 01.09.2006 rilasciate in fase di opposizione, possiamo far capo alla tabella riassuntiva 16.11.2006 dei dati economico-aziendali 1999-2005, reperita ad atti UT, __________, rispettivamente alle fotocopie dei rendiconti aziendali agli atti.
Prima dell'insorgenza del danno alla salute l'assicurato usufruiva in misura importante del lavoro da parte di terzi e solo dopo ha assunto in pianta stabile due operai.
La massa salariale complessiva comunque, pur essendo progredita, dopo l'evento invalidante, trova giustificazione anche per l'aumento della cifra d'affari, in particolare nell'anno 2001 ma anche per i successivi, dove è sempre stata superiore a quella realizzata prima del manifestarsi dei problemi di salute.
Le imposizioni fiscali note sino al 2005, depongono per un mantenimento dei redditi, sia dichiarati che tassati, per gli anni 2001 e 2002 (vuoto fiscale, senza ulteriore tassazione specifica, quindi con mantenimento dell'aziendale di fr. 102'000.-- quale base per il pagamento delle tasse). Solo nel 2003 vi è stata una flessione importante del reddito (tassazione di fr. 30'000.-- quale aziendale), in considerazione del peggioramento dello stato di salute del richiedente, peraltro transitorio, da porre in relazione all'affezione della spalla, e con un aumento quindi della massa salariale.
Nel 2004 la situazione è rientrata, come si può riscontrare dall'aumento della cifra d'affari, e dalla diminuzione della quota dei salari, con di conseguenza un aumento dell'utile dichiarato ed imposto fiscalmente in fr. 86'000.-- di aziendale. Per il 2004 abbiamo quindi una perdita economica che non supera il 20%.
I dati del 2005 (dichiarazione d'imposta del 30.06.2006) depongono invece per una cifra d'affari rientrata nei limiti 1999-2000 ma con un impiego di massa salariale elevato, pari a fr. 195'975.--. L'utile aziendale dichiarato, ridotto a fr. 17'291.--, è stato imposto fiscalmente in fr. 25'000.-- (notifica 24.01.2007)." (Doc. 67-1)
Con scritto del 10 luglio 2007 l’avv. __________ ha posto all’ispettore incaricato le seguenti domande:
" (...)
Ora, si chiede al __________ incaricato una presa di posizione su tutte le censure sollevate con l'opposizione nonché d'esprimersi con valutazione finale. Quindi, dopo la lettura dell'opposizione (+ scritto 3 agosto 2006), le domande alle quali andrà data risposta saranno in particolare:
- il reddito aziendale ha subito diminuzioni dovute all'invalidità (approfondita analisi annuale sull'incasso di lavori eseguiti in precedenza rispettivamente sui lavori eseguiti e non incassati)?
- in caso di risposta negativa, l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è affidato ad un numero superiore di persone oppure comporta orari di lavoro notevolmente più intensi?
- in caso di risposta positiva, valutazione dell'invalidità secondo metodo straordinario (se azienda ancora da ritenersi attiva/attivabile) o determinazione del reddito senza invalidità ed in seguito confronto con il reddito in attività adeguate ev. da dipendente (CIP).
Si ribadisce l'importanza di una valutazione economica finale."
(Doc. 69-1+2)
Nelle sue annotazioni del 20 luglio 2007, l’ispettore ha così risposto:
" In riscontro alla nota 10.07.2007 ed a complemento delle mie precedenti osservazioni del 22.03.2007, che confermo tuttora, posso evidenziare quanto segue:
- Innanzitutto i dati economici considerati per la valutazione AI fanno riferimento a degli apprezzamenti fiscali, cui usualmente l'AI fa capo nelle sue valutazioni economiche, e che anche nel presente caso possono essere fatti nostri. Non intravedo motivi per dissociarmi da questi apprezzamenti.
Sono del parere che la presunta diminuzione dell'attività di acquisizione e d'esecuzione dei lavori di pittura da parte dell'assicurato, ribadita in sede d'opposizione, abbia di fatto potuto essere compensata con un adeguamento del suo impegno lavorativo alle conseguenze originate dal danno alla salute, visti i dati economico-aziendali conseguiti.
Volendo tenere in considerazione le cifre relative agli "incassi per lavori precedentemente eseguiti" notificati in sede d'opposizione, si può peraltro ricavare un dato importante ai fini della valutazione del caso, ossia l'incidenza in percentuale delle spese per il personale in rapporto alla cifra d'affari effettivamente conseguita per gli anni in questione (periodo 2000-2004: cifra d'affari dedotti i lavori dell'anno precedente).
Come si può rilevare dalla tabella sottostante, solo per l'anno 2003 abbiamo uno scarto significativo, con un aumento dell'incidenza dei costi del personale di quasi 10 punti percentuali: vedi 56.58 %). Per tutti gli altri anni, prima e dopo il danno alla salute, il rapporto fra i due dati è compreso tra il 46 ed il 49,50%.
Solo nell'anno in cui è subentrato il peggioramento dello stato di salute in relazione alla problematica alla spalla sinistra si trova un giustificato riscontro agli impedimenti dell'assicurato, con un aumento delle spese per il personale. Con l'anno 2004 i dati sono di nuovo in linea con i precedenti.
Questo dato risulta quindi in sintonia con le imposizioni fiscali, che depongono per una perdita economica tutelabile dall'AI solo per l'anno 2003 (vedi tabella del fisco cui fa riferimento la nota 22.03.2007).
Anni
Cifra D'affari
Incassi lavori prec. eseguiti
Lavoro effettivo
Massa salariale (salari + lav. terzi)
Rapporto in % massa sal. / lavoro eff.
2000
346'120.-
42'095.-
304'025.-
141'487.-
46.23 %
2001
454'985.-
85'885.-
369'100.-
172'376.-
46.70 %
2002
389'938.-
55'856.-
334'082.-
159'526.-
47.75 %
2003
372'697.-
19'301.-
353'396.-
199'963.-
55.58 %
2004
384'474.-
51'704.-
332'770.-
164'173.-
49.33 %
In conclusione quindi, per gli anni di computo, presi in considerazione dalla decisione AI di rifiuto, notificata in data 05.07.2005, non vi è una perdita economica tutelabile dall'AI (per il 2003, quale anno singolo, non è stato superato l'anno di carenza), rispettivamente come risulta dalla tabella, all'infuori dell'anno 2003, non si è fatto capo ad un impiego maggiore di manodopera." (Doc. 70-1+2)
Con il ricorso, l’assicurato ha contestato le valutazioni dell’ispettore incaricato, osservando che:
" (...)
L'Ufficio AI fonda le proprie conclusioni su due rapporti del 22 marzo e 20 luglio 2007 dell'Ispettore __________, il quale, a sua volta, si è basato sui dati economici contenuti nell'allegata tabella allestita il 16 novembre 2008.
Da un esame della stessa, è emerso che il suo estensore (signora __________) ha commesso, a mente dell'assicurato, due errori importanti che falsano il risultato.
Infatti, a livello di entrate, dalle cifre menzionate (1999: Fr. 348'674.--, 2000: Fr. 346'120.--, 2001: Fr. 454'985.80, 2002: Fr. 389'938,35, 2003: Fr. 372'697.--, 2004: Fr. 385'474.40, 2005: Fr. 344'438.90) va dedotta l'IVA, mentre alla voce salari (1999: Fr. 104'500.--, 2000: Fr. 141'487.--, 2001: Fr. 172'376.--, 2002: Fr. 159'526.--, 2003: Fr. 199'963.--, 2004: Fr. 164'173.40, 2005: Fr. 195'975.30) deve essere aggiunta la quota parte di oneri sociali versati dal datore di lavoro.
Pertanto, le percentuali finali (UL2) non sono corrette." (Doc. VIII)
A tale scritto, il patrocinatore ha allegato la seguente tabella redatta in data 16 novembre 2006 dalla funzionaria incaricata:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Entrate 348'674.00 346'120.00 454'985.80 389'938.35 372'697.00 385.474.40 344.438.90
Uscite - 60'158.00 - 72'098.00 - 67'090.10 - 48'500.10 - 79'932.85 - 55'829.70 - 57'977.90
Prel Personali
Utile lordo1 288'516.00 274'022.00 387'985.70 341'438.25 292'764.15 329'644.70 286'461.00
% UL1 82.75 % 79.17 % 85.25 % 87.56 % 78.55 % 85.52 % 83.17 %
Salari -104'500.00 -141'487.00 -172'376.00 -159'526.00 -199'963.00 -164'174.40 -195'975.30
Utile lordo2 184'016.00 132'535.00 215.519.70 181'912.25 92'801.15 165'471.30 90'485.70
% UL2 52.78 % 38.29 % 47.37 % 46. 66 % 24.90 % 42.93 % 26.27 %
(Doc. D)
Al riguardo, l’ispettore incaricato ha osservato:
" Ho preso atto dell'osservazione presentata il 24.10.2007 dal Legale dell'assicurato, inerente la tabella dei dati economici allestita dal fisco.
Per quanto mi concerne confermo l'apprezzamento effettuato in data 20.07.2007 sostenuto dalle indicazioni emerse dalla tabella che ne fa parte integrante e non specificatamente a quella del fisco.
Nella stessa non si fa capo al margine di UL 2 delle tassazioni, ma si confronta la massa salariale (salari + lavori di terzi) con il lavoro effettivo.
Il fatto di considerare le entrate, con o senza IVA, rispettivamente di aggiungere gli oneri sociali ai salari, porta ad un cambiamento delle cifre ma non della sostanza trattandosi di una modifica che avviene in modo lineare/proporzionale." (Doc. X/1)
In data 2 ottobre 2008, il TCA ha chiesto all’UAI delle precisazioni in merito al metodo di valutazione dell’invalidità utilizzato dall’amministrazione. Questo Tribunale ha pure invitato l’amministrazione, nel caso in cui abbia fatto uso del metodo straordinario, ad esporre i motivi per i quali non è stata applicata la giurisprudenza esposta in DTF 128 V 29 (XVI).
Con scritto del 13 ottobre 2008 l’amministrazione ha risposto:
" Per prassi degli Uffici AI, per quanto riguarda il reddito d'invalido d'un lavoratore indipendente, se il reddito aziendale non subisce sostanziali diminuzioni dovute all'invalidità, quest'ultima viene presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dopo l'insorgere del danno alla salute, l'adempimento di determinati compiti nell'azienda è affidato ad un numero superiore di persone oppure comporta orari di lavoro notevolmente più intensi (aumento delle spese per il personale).
Ancora con la circolare sull'invalidità valida dal 1° gennaio 2008, l'UFAS ribadisce: "3070 Lorsqu'on ne peut établir une diminution importante, pour cause d'invalidité, du revenu de l'entreprise d'une personne indépendante, laquelle continue à travailler dans l'entreprise, on ne peut admettre l'existence d'une invalidité que si, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'accomplissement de certaines tâches a nécessité la collaboration supplémentaire ou notablement plus fréquente d'une ou de plusieurs personnes (augmentation du personnel de l'entreprise)".
In data 20 luglio 2007 lo specialista per lavori indipendenti incaricato di valutare la situazione aziendale dell'assicurato ha quindi preso in considerazione "un dato importante ai fini della valutazione del caso, ossia l'incidenza in percentuale delle spese per il personale in rapporto alla cifra d'affari effettivamente conseguita per gli anni in questione", osservando: "solo per l'anno 2003 abbiamo uno scarto significativo con un aumento dell'incidenza dei costi del personale (...). Per tutti gli altri anni, prima e dopo il danno alla salute, il rapporto fra i due dati è compreso tra il 46 ed il 49.50%. Solo nell'anno in cui è subentrato il peggioramento dello stato di salute in relazione alla problematica alla spalla sinistra si trova un giustificato riscontro agli impedimenti dell'assicurato, con un aumento delle spese per il personale. Con l'anno 2004 i dati sono di nuovo in linea con i precedenti.
Questo dato risulta quindi in sintonia con le imposizioni fiscali, che depongono per una perdita economica tutelabile dall'AI solo per l'anno 2003 (...). In conclusione quindi, per gli anni di computo, presi in considerazione della decisione AI di rifiuto (...) non vi è una perdita economica tutelabile dall'AI (per il 2003 quale anno singolo, non è stato superato l'anno di carenza), rispettivamente come risulta dalla tabella, all'infuori dell'anno 2003, non si è fatto capo ad un impiego maggiore di manodopera"." (Doc. XVII)
2.10.2. Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale rileva innanzitutto, come giustamente osservato dal patrocinatore dell’assicurato nella presa di posizione del 23 ottobre 2008 (doc. XIX), che nello scritto del 13 ottobre 2008 l’amministrazione non ha esplicitamente risposto ad un quesito che le era stato posto dal TCA.
L’UAI si è infatti limitato a fare riferimento alla cifra 3070 della Circolare sull’invalidità, valida dal 1° gennaio 2008, dal seguente tenore:
" Lorsqu’on ne peut établir une diminution importante, pour cause d’invalidité, du revenu de l’entreprise d’une personne indépendante, laquelle continue à travailler dans l’entreprise, on ne peut admettre l’existence d’une invalidité que si, depuis la survenance de l’atteinte à la santé, l’accomplissement de certaines tâches a nécessité la collaboration supplémentaire ou notablement plus fréquente d’une ou de plusieurs personnes (augmentation du personnel de l’entreprise).”
Visto il riferimento fatto dall’UAI a questa cifra marginale - che nella “Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI)” è inserita nella seconda parte, nel capitolo 2 relativo alla valutazione del grado di invalidità, al punto 2 dedicato al metodo ordinario di raffronto dei redditi - questo Tribunale deve dedurre che l’amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario al fine di valutare il grado di invalidità dell’interessato.
L’amministrazione ha di fatto escluso l’esistenza di un’invalidità del ricorrente in quanto non vi è stata una riduzione di reddito dovuta a motivi di salute, ad eccezione di quella intervenuta nell’anno 2003.
Questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non abbia sufficientemente approfondito la questione relativa all’andamento dei redditi, in particolare per quanto riguarda l’anno 2005. Tale circostanza riveste un’importanza fondamentale alla luce soprattutto della riduzione di reddito registrato nell’anno 2003, dovuta a motivi di salute, ammessa dalla stessa amministrazione.
Va al riguardo evidenziato che, nelle sue annotazioni del 22 marzo 2007, l’ispettore incaricato ha osservato che “le imposizioni fiscali note sino al 2005, depongono per un mantenimento dei redditi, sia dichiarati che tassati, per gli anni 2001 e 2002 (vuoto fiscale, senza ulteriore tassazione specifica, quindi con mantenimento dell'aziendale di fr. 102'000.-- quale base per il pagamento delle tasse). Solo nel 2003 vi è stata una flessione importante del reddito (tassazione di fr. 30'000.-- quale aziendale), in considerazione del peggioramento dello stato di salute del richiedente, peraltro transitorio, da porre in relazione all'affezione della spalla, e con un aumento quindi della massa salariale. Nel 2004 la situazione è rientrata come si può riscontrare dall'aumento della cifra d'affari e dalla diminuzione della quota dei salari con, di conseguenza, un aumento dell'utile dichiarato ed imposto fiscalmente in fr. 86'000.-- di aziendale. Per il 2004 abbiamo quindi una perdita economica che non supera il 20%. I dati del 2005 (dichiarazione d'imposta del 30.06.2006) depongono invece per una cifra d'affari rientrata nei limiti 1999-2000 ma con un impiego di massa salariale elevato, pari a fr. 195'975.--. L'utile aziendale dichiarato, ridotto a fr. 17'291.--, è stato imposto fiscalmente in fr. 25'000.-- (notifica 24.01.2007)" (doc. 67-1, il corsivo è della redattrice).
Quest’ultimo dato dimostra quindi che anche nel 2005 vi è stata una riduzione dei redditi.
Il TCA, in mancanza di sufficienti elementi al riguardo, non è tuttavia in grado di stabilire se questa diminuzione sia stata causata da motivi estranei al danno alla salute - come sostenuto dall’UAI nella decisione impugnata (cfr. doc. A, in cui l’amministrazione ha indicato che “in assenza di un comprovato peggioramento dello stato di salute, la diminuzione di guadagno dell’impresa di pittura non risulta essere imputabile ai problemi fisici rispettivamente psichici del signor RI 1”), sulla base di quanto indicato nel rapporto di visita esterna del 6 maggio 2005 dall’ispettore incaricato (il quale ha espressamente indicato che l’assicurato “a fine 2004 ha avuto problemi per la diminuita richiesta di lavoro. Ha pertanto licenziato due operai, riassumendoli poi a partire dal mese di marzo 2005, quando la situazione da questo profilo è migliorata”, cfr. doc. 51) - o se, invece, sia da imputare al danno alla salute dell’interessato, come preteso dal patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. XIV, in cui il legale ha osservato che “sarebbe più logico concludere che la flessione delle entrate nel 2005 sia da addebitare a motivi di salute come per il 2003, dato che i due valori percentuali si equivalgono”).
Gli atti vanno quindi rinviati all’UAI, affinché accerti le cause che hanno portato ad una riduzione di reddito nel 2005 e valuti l’evoluzione dei redditi con riferimento anche agli anni 2006 e 2007 (momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice).
L’UAI dovrà pure valutare se con riferimento a questo periodo di tempo (2005-2007) l’assicurato ha dovuto fare capo ad un impiego di manodopera (sia da parte di operai dipendenti, sia facendo capo alla collaborazione di personale esterno) maggiore rispetto al passato, prima del danno alla salute, come già avvenuto nel 2003.
Qualora l’amministrazione dovesse accertare che effettivamente i redditi dell’assicurato non hanno subito una perdita dovuta al danno alla salute e che ciò non sia dovuto ad un maggiore impiego di manodopera, allora la richiesta di prestazioni andrà respinta. Nel caso in cui, al contrario, dovesse risultare che l’interessato ha subito una riduzione di reddito a causa del danno alla salute oppure che abbia dovuto far capo ad una maggiore collaborazione da parte di personale interno e esterno alla ditta, l’UAI dovrà, come correttamente suggerito dall’avv. __________ nello scritto del 10 luglio 2007 (doc. 69), valutare l'invalidità dell’interessato secondo il metodo straordinario, se l’azienda è ancora attiva, o determinare il reddito senza invalidità e confrontare quest’ultimo con il reddito conseguibile in attività adeguate eventualmente da dipendente, qualora dovesse essere ritenuto esigibile, alla luce della giurisprudenza federale in materia, imporre all’assicurato un cambiamento di attività.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda agli accertamenti economici richiesti ed emani una nuova decisione.
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.10.2..
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti