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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2008 32.2007.278

4. September 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,513 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Assicurata,casalinga,in base al metodo specifico di valutazione dell'invalidità,non ha diritto a prestazioni essendo il suo grado di invalidità inferiore al 40%

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.278   cr/DC/sc

Lugano 4 settembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 2 luglio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, casalinga, in data 24 febbraio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da “poliomielite all’arto inferiore destro e displasia delle due anche”, indicando che il danno esiste da quando aveva 8 mesi (doc. 12/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 4 luglio 2006 (doc. 41/1-2), poi confermato con decisione del 2 luglio 2007 (doc. 61/1-4), l’Ufficio AI, fissato un grado di invalidità del 21%, ha rifiutato il diritto a prestazioni.

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’attribuzione per lo meno di una rendita parziale.

                                         Sostanzialmente la ricorrente ha contestato l’applicazione del metodo specifico di calcolo, chiedendo di essere considerata anche salariata. L’assicurata ha osservato di essere venuta in Svizzera dalla __________ per seguire colui che è poi diventato suo marito, di essersi sposata (febbraio 2001) e poi anche separata dal marito (luglio 2002) e di essere diventata mamma di una bambina (28 gennaio 2003), aggiungendo che, senza il danno alla salute che la affligge fin dalla più tenera età, ella sarebbe oggi sicuramente alla ricerca di un posto di lavoro, così da non dovere fare ricorso ad aiuti statali.

                                         Viste le sue precarie condizioni economiche, l’assicurata ha infine chiesto di essere esonerata dal pagamento delle spese giudiziarie (I).

                               1.3.   L’UAI, in risposta, ritenuto che l’assicurata non ha apportato nuovi elementi di valutazione, ha confermato la sua decisione (IV).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurata il diritto a una rendita di invalidità.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità: SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit,. p. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundesso-zialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.5.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga solo parzialmente un’attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui:

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis OAI

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge del TFA in DTF 125 V 146.

                               2.6.   Nella presente fattispecie, al fine di valutare l’invalidità dell’assicurata, l’Ufficio AI ha applicato il metodo di calcolo specifico per le persone non esercitanti un’attività lucrativa, in quanto ha appurato che l’interessata non ha mai svolto alcuna attività lavorativa.

                                         L'assicurata ha contestato questo metodo di calcolo.

                                         Alla luce delle conclusioni tratte dall’assistente sociale - che ha effettuato un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica al domicilio dell’interessata - l’amministrazione ha concluso per il rifiuto di prestazioni, visto il grado di invalidità del 21%.

                                         L'assicurata ha contestato queste conclusioni.

                               2.7.   Quanto alla critica relativa all’applicazione, a torto secondo l’assicurata, del metodo specifico di calcolo, occorre osservare quanto segue.

                                         Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                                         Riguardo alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che:

"  2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).”

                            2.7.1.   Nella presente fattispecie, dagli atti dell'incarto emerge quanto segue.

                                         La ricorrente, affetta da poliomielite fin dall’età di otto mesi, non ha mai lavorato, né in __________ (suo paese di origine), né in Svizzera. L’assicurata, del resto, non sostiene il contrario.

                                         L’assicurata ha frequentato nel suo paese di origine, dopo le scuole dell’obbligo, una scuola di commercio della durata di tre anni e si è poi iscritta all’Università, alla facoltà di economia, che ha frequentato per tre anni, senza tuttavia concludere gli studi (cfr. doc. 2-4).

                                         Anche dopo essere arrivata in Svizzera (il 28 dicembre 2000, cfr. doc. 1-4), l’assicurata non ha mai cercato un’occupazione: ella si è sposata il 2 febbraio 2001 e, fino alla nascita della figlia (28 gennaio 2003), non ha svolto alcuna attività lavorativa.

                                         Anche dopo la nascita della bambina, l’assicurata non ha cercato un’occupazione, nemmeno a tempo parziale, nonostante la separazione dal marito avvenuta nel luglio 2002.

                                         Solo nel mese di settembre 2006 (allorquando la figlia aveva già tre anni e mezzo e poteva quindi frequentare l’asilo), l’assicurata si è iscritta in disoccupazione, alla ricerca di un’attività lavorativa al 50%. L’iscrizione è stata tuttavia annullata con effetto dal 30 ottobre 2006. I motivi dell’annullamento, come emerge dall’annotazione del 29 maggio 2007 del funzionario incaricato, erano riconducibili, da una parte, ai problemi di salute dell’interessata (difficoltà motorie nello spostarsi presso i vari posti di lavoro per porre la sua candidatura, cfr. doc. 55-1) e, d’altra parte, “alle problematiche familiari, in particolare agli impegni di madre verso la figlia nata nel 2003 (accompagnamento all’asilo e successivo rientro pomeridiano a casa, ecc.)” (cfr. doc. 54-1).

                                         Va inoltre sottolineato che l’assicurata non parla italiano e si esprime solo in tedesco (cfr. annotazione del funzionario incaricato del 29 maggio 2007, doc. 54-1) e non ha mai frequentato dei corsi di apprendimento della lingua italiana. Ora la lingua italiana è un presupposto necessario al fine di poter svolgere un’attività lucrativa in Ticino.

                                         Alla luce di quanto appena esposto, a mente del TCA può dunque essere condiviso l'operato dell’UAI, che ha ritenuto applicabile all’assicurata, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice, il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerandola unicamente casalinga.

                                         L'amministrazione ha del resto precisato che in futuro il metodo di valutazione dell’invalidità potrà essere modificato.

                                         Nella decisione impugnata l’UAI ha indicato in paticolare quanto segue:

"  (...)

A questo punto, vale la pena ricordare alcuni aspetti rilevanti ai fini decisionali e meglio:

 -  lei non dispone delle conoscenze linguistiche italiane, non ha seguito eventuali corsi di apprendimento della lingua medesima e si esprime solo in tedesco;

-   sino all'emissione del progetto di decisione, non è mai stata iscritta all'Ufficio di collocamento (Cassa disoccupazione) e non ha intrapreso neppure i passi necessari per la ricerca di un'adeguata occupazione;

-   essendo madre di una bimba nata nel gennaio 2003, risulta evidentemente impegnata costantemente e quotidianamente dalle responsabilità e doveri che tale funzione origina;

-   soltanto dopo la notifica del progetto di decisione, si è iscritta all'Ufficio regionale di collocamento (URC) in __________, tuttavia per un breve lasso di tempo spaziante dal 01 settembre 2006 al 30 ottobre 2006 - rinuncia al collocamento, con una disponibilità di lavoro limitata al 50%;

-   la rinuncia al collocamento è maturata di comune accordo con I'URC e motivata dalle problematiche familiari (accompagnamento mattiniero della bimba all'asilo e rientro pomeridiano al domicilio), come pure dalle difficoltà di spostamento deambulatorio nel recarsi presso i potenziali datori di lavoro.

(…)

Nello specifico, valutati attentamente gli atti dell'incarto, si devono escludere eventuali elementi particolari ed indizi concreti che possano indurre la nostra amministrazione ad apprezzare il suo grado di invalidità per rapporto alle conseguenze del danno alla salute sullo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Si è giunti per contro alla conclusione che, indipendentemente dallo stato di salute attuale, le contingenze del tutto particolari già testé precisate, segnatamente culturali e familiari, non le avrebbero comunque consentito un inserimento professionale allo stato attuale. Cresciuta la figlia o perlomeno trovata una soluzione che possa agevolarle uno stato di indipendenza quotidiana tale da permetterle di poter esercitare indisturbata un'attività lucrativa, acquisite le dovute nozioni linguistiche e culturali, in futuro le condizioni assicurative ed il metodo di valutazione dell'invalidità potrebbero essere necessariamente modificate. Per ora tuttavia, in mancanza di argomenti sostenibili ed oggettive ragioni, l'applicazione del metodo specifico (valutazione delle limitazioni relative alle consuete mansioni) deve essere ritenuta corretta." (Doc. 61-3+4)

                                         Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), secondo la giurisprudenza, per determinare lo statuto di un'assicurata, occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (DTF 130 V 393 consid. 3.3. pag. 396 e sentenze citate). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Nel caso di specie, non è verosimile che l’assicurata, senza il danno alla salute, una volta giunta in Svizzera, avrebbe cercato un’occupazione lucrativa, considerata la sua non conoscenza della lingua italiana e il fatto di doversi occupare di una bambina ancora piccola.

                                         Occorre infatti sottolineare che l’iscrizione in disoccupazione, durata soltanto due mesi (dal 1° settembre 2006 al 30 ottobre 2006), è stata annullata sia a causa delle difficoltà motorie dell’assicurata nel recarsi presso i vari datori di lavoro per porre la sua candidatura (doc. 55-1), sia per le necessità familiari nei confronti della bambina, in particolare l’accompagnamento mattutino all’asilo e il rientro pomeridiano al domicilio. A tale proposito, va sottolineato come la figlia dell’assicurata, nel mese di settembre 2006 (momento di iscrizione in disoccupazione dell’interessata, al 50%), avesse già tre anni e mezzo e potesse quindi frequentare regolarmente l’asilo. Ciononostante, l’assicurata, iscritta al collocamento alla ricerca di un’occupazione al 50%, ha dovuto annullare la sua iscrizione alla Cassa disoccupazione a causa delle sue incombenze di mamma, dovendo e volendo occuparsi personalmente della bambina.

                                         Alla luce di questa circostanza, il TCA non può che ritenere corretta la conclusione dell’amministrazione, a mente della quale, anche senza il danno alla salute, l’assicurata non avrebbe comunque potuto svolgere un’attività lucrativa, per lo meno fino a quando la figlia non fosse stata più grande (età scolastica) o non fosse stata convenientemente collocata durante il giorno (presso un asilo o altre soluzioni), così da permetterle di disporre del tempo necessario per trovare un’occupazione.

                                         In ogni caso, poi, resta il fatto che l’assicurata non conosce l’italiano e non si è mai iscritta ad un corso di apprendimento della lingua italiana.

                                         Tale conclusione si giustifica a maggior ragione, ritenuto che, dal rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica allestito dall’assistente sociale in data 28 giugno 2006, emerge che alla domanda relativa allo svolgimento o meno di un’attività lavorativa, in assenza del danno alla salute, l’assicurata ha risposto:

"  (...)

Se non fosse intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa?

La signora RI 1 risponde di non riuscire ad immaginarsi come poter lavorare avendo una bambina piccola, non parlando l'italiano, non avendo resistenza agli sforzi, stancandosi molto negli spostamenti, ecc.

Ho discusso di questo aspetto con la collega assistente sociale __________ della __________. Conferma che l'assicurata non è stata mai iscritta alla disoccupazione, che la figlia non ha ancora frequentato l'asilo (un tentativo è fallito poiché per la madre era troppo faticoso accompagnarla e andare a riprenderla. Probabilmente ciò ha coinciso con il periodo in cui la signora RI 1 incontrava molte difficoltà con la protesi tuttora non perfettamente risolte. Probabilmente con il prossimo mese di settembre la bambina inizierà a frequentare l'asilo comunale, all'età di tre anni e mezzo. La signora RI 1, pur risiedendo in Ticino da qualche anno e avendo avuto un marito italiano, non si esprime nella nostra lingua e non ha frequentato nessun corso per apprenderla. Si esprime solo in tedesco. La signora RI 1 ha un permesso di dimora B valido fino al 1.2.2008 per "ricongiungimento familiare senza attività lucrativa". E' entrata in Svizzera il 28.12.2000 e si è sposata il 2.2.2001. Risiede in Ticino dal gennaio 2001.

Con il decreto supercautelare del 24.7.02 il marito è tenuto a versarle fr. 2'800.- mensili.

Ho discusso con il sostituto capo ufficio, signor __________ riguardo a come valutare questa situazione, se parzialmente salariata o unicamente casalinga. Egli ritiene che l'assicurata non abbia fatto quanto necessario per trovare un lavoro o, perlomeno dimostrare la propria intenzione in questo senso e quindi non vi sono, attualmente, gli elementi necessari per procedere ad una valutazione quale salariata. (...)" (Doc. 40-2)

Questo Tribunale ribadisce che, come sottolineato dall’amministrazione nella decisione impugnata, in futuro, una volta trovata una soluzione adeguata per la bambina (nel ricorso l’assicurata ha indicato “grata sono ora all’ufficio tutorio che ha trovato un asilo più vicino al mio domicilio”, cfr. doc. I), che possa consentire all’assicurata di disporre dell’indipendenza necessaria per permetterle di esercitare un'attività lucrativa e acquisite le dovute nozioni linguistiche, in caso di nuova domanda il metodo di valutazione dell'invalidità potrebbe essere modificato.

                               2.8.   Dopo avere ricevuto la richiesta di prestazioni dell’assicurata, l’amministrazione ha interpellato il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, il quale, nel suo rapporto medico del 1° giugno 2004, ha posto la diagnosi di “stato dopo poliomielite dell’arto inferiore destro; displasia dell’anca destra e stato dopo intervento alcuni anni fa’ all’estero”, indicando che la paziente è incapace di camminare senza una ortesi di stabilizzazione in particolare a livello del ginocchio. Lo specialista ha osservato che la concessione di una nuova ortesi ha permesso all’assicurata di avere una gravidanza normale nel 2002, aggiungendo di non potersi esprimere circa un’eventuale incapacità dell’interessata come casalinga (doc. 18-3).

Nel suo rapporto medico del 30 gennaio 2006 il dr. __________, spec. FMH in medicina interna, posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato da poliomielite all’età di 8 mesi con paralisi completa all’arto inferiore destro” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome ansioso e depressiva”, ha osservato che durante l’ultima consultazione del 27 gennaio 2006 l’assicurata gli ha comunicato di avere ricevuto una nuova ortesi, che le permette di deambulare senza problemi particolari (doc. 31/1-2).

                                         Nelle sue annotazioni del 31 marzo 2006, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"  __________ di nascita, dal 12.2000 in CH.

Casalinga.

Stato dopo poliomielite dalla età di 8 mesi con paralisi completa arto inferiore destro.

Displasia anca destra in stato dopo correzione chirurgica nel passato all'estero.

Stato dopo sindrome ansioso depressiva nel 2003 (non limitante l’abilità secondo il medico curante dr. __________).

In base alla documentazione medica agli atti figura necessaria una ortesi di appoggio per la deambulazione essendo presente una limitazione muscolare per atrofia secondaria.

Limitazioni funzionali: non camminare > 50 m regolarmente specialmente su terreni sconnessi o in pendenza, non dover salire/scendere scale specialmente a pioli, non dover stare sempre in piedi senza poter cambiare posizione, non dover portare/sollevare pesi > 10 kg regolarmente, non dovere lavorare con manipolazioni stando in piedi su altezze per es. sgabelli, poltrone per cambiare tende / pulire finestre...

Queste limitazioni sono presenti praticamente dalla nascita.

Valutare necessità di inchiesta a domicilio." (Doc. 35-1)

                               2.9.   L’Ufficio AI ha quindi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata l’8 giugno 2006, con rapporto del 28 giugno 2006 l’assistente sociale ha concluso per un grado d’inabilità complessivo del 21% esponendo quanto segue:

"  (...)

5.   ATTIVITÀ descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  0 %

percentuale di invalidità

  0 %

Nessun impedimento.

5.2 Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  35%

percentuale degli impedimenti

   0 %

percentuale di invalidità

  0 %

La signora RI 1 non riferisce particolari difficoltà nella preparazione dei pasti per sé e la bambina. Desidera essere autonoma e si è organizzata di conseguenza. Se la protesi è correttamente adattata, la signora RI 1 può stare in piedi e camminare all'interno dell'appartamento senza particolari difficoltà. Si occupa personalmente del riordino e delle pulizie della cucina.

Nessun impedimento.

5.3 Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavi-menti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

   6 %

Per la signora RI 1 è importante prendersi cura della propria casa. Esegue i lavori domestici personalmente, al ritmo che le conviene. Deve distribuire i vari compiti sull'arco di più giorni poiché si stanca molto più in fretta rispetto alla normalità. Ricorre all'aiuto di amiche per i lavori in cui è necessario salire su una scaletta, per esempio, pulire i vetri o togliere le tende, ecc. Assume giornalmente Lodine retard per poter sopportare i dolori ed essere in grado di muoversi meglio. Non desidera ricorrere ad un aiuto domestico. Approfitta dei momenti in cui la piccola dorme per potersi meglio dedicare alle pulizie.

L'assicurata ha adottato gli accorgimenti necessari per essere autonoma nelle pulizie. Ricorre all'aiuto di terzi per attività particolari dove se le eseguisse personalmente, il suo scarso equilibrio, potrebbe metterla in pericolo. Non segnala altri particolari impedimenti se non un affaticamento sproporzionato rispetto al lavoro svolto e di conseguenza un ridotto rendimento. Complessivamente gli impedimenti sono valutabili nella misura del 40%.

5.4 Spesa e acquisti diversi

compresi paga-menti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  60 %

percentuale di invalidità

  6 %

L'assicurata spiega le sue difficoltà nella deambulazione prolungata. Si affatica molto e il dolore si intensifica. Per questo motivo deve programmare le sue uscite in modo da fare più cose in un solo tragitto.

Portare pesi le risulta molto difficile per cui dovrebbe effettuare più uscite e ciò comporta altre difficoltà. Considerati i problemi avuti con la protesi, tuttora non perfettamente adattata, ha accettato l'aiuto di una persona che la sostituisce nel fare la spesa una volta alla settimana (costo assunto dalla __________). E' molto contenta di questo aiuto che le permette di risparmiarsi un compito che le risulta particolarmente faticoso.

Medicalmente sono attestate difficoltà nella deambulazione superiore a 50 m regolarmente specialmente su terreni sconnessi o in pendenza, o dover portare/sollevare pesi superiori a 10 kg. Questi elementi mi permettono di valutare gli impedimenti, complessivamente, nella misura del 60%.

5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a ma-glia, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  20 %

percentuale di invalidità

  3 %

L'assicurata svolge personalmente i compiti qui considerati impegnando più tempo del dovuto, dovendo spesso cambiare posizione o alternare il riposo all'attività.

Il maggior impiego di tempo è valutabile nella misura del 20 %.

5.6 Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa edu-cazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  30 %

percentuale di invalidità

  6 %

La figlia __________ "è ciò che di più bello ha nella sua vita". La bambina è sana e vivace. Descrive le sue difficoltà nel crescere la piccola, nel confronto con le altre mamme che le chiedono di chi sia la bambina, delle sue difficoltà nel rispondere alla vivacità della piccola e del suo bisogno di giocare all'aria aperta. La signora __________ non può rincorrere la bambina e vive quindi nell'angoscia di non riuscire a salvarla qualora corresse in strada o si trovasse in qualsiasi altro pericolo. Le difficoltà con l'ex marito sono molte e pesano sul suo stato psichico anche se cerca di nascondere alla bambina la sua sofferenza. Di questi argomenti desidera parlare con uno psichiatra in __________. Non se l'è sentita di rivolgersi ad un professionista in Ticino, non potendosi esprimere nella sua lingua madre. La signora RI 1 sente il bisogno di un sostegno psicologico in questo periodo molto difficile della sua vita che persiste da qualche anno. Si impegna per tutto quanto è nelle sue possibilità nella cura della sua bambina senza necessitare dell'aiuto da parte di terzi.

Tra le difficoltà di ordine psicologico la signora RI 1 segnala anche difficoltà di ordine pratico. Uscire, giocare, correre con la piccola. Difficoltà oggettive paragonabili ad impedimenti e quantificabili nella misura del 30% data la tenera età della piccola.

5.7 Diversi

cura delle pian-te, giardinaggio, cura degli ani-mali, attività di utilità pubblica, creazione artisti-ca, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        0 %

      percentuale degli impedimenti

        0 %

      percentuale di invalidità

        0 %

- . -

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

    21 %

■    Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

Un aiuto domestico per fare la spesa settimanale.

6.   GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

    100 %

        21 %

                  21 %

TOTALE

                  21 %

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dall'età adulta." (Doc. 40-4+5+6)

                             2.10.   Per quel che concerne l'attività di casalinga e la valutazione dei relativi impedimenti, va ricordato che l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.4 e 2.5), è stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1° gennaio del 1990.

                                         In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

                       10

                       50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

Mentre alle cifre 3096, 3097 e 3098 si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C. G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., la nostra Alta Corte (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

                                         Il TFA ha, altresì, precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

                             2.11.   Nel caso di specie, l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di esperire un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel relativo rapporto allestito il 28 giugno 2006, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 21% (cfr. doc. 40-6 e consid. 2.9.).

                                         Nel suo ricorso l’assicurata non ha contestato la valutazione dell’assistente sociale, limitandosi a chiedere se nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica si sia tenuto conto dell’aiuto fornitole dai volontari per effettuare la spesa e accompagnare la bambina all’asilo (I).

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che l’assistente sociale ha tenuto conto di tale aiuto: ella ha infatti indicato, nel rapporto d’inchiesta, al punto 5.4 relativo alla spesa e agli acquisti, che “considerati i problemi avuti con la protesi, tuttora non perfettamente adatta, (l’assicurata, n.d.r.) ha accettato l’aiuto di una persona che la sostituisce nel fare la spesa una volta alla settimana (costo assunto dalla __________). È molto contenta di questo aiuto che le permette di risparmiarsi un compito che le risulta particolarmente gravoso” (doc. 40-5).

                                         L’assistente sociale ha poi tenuto conto delle limitazioni dell’assicurata nel potere uscire con la figlia (cfr. doc. 40-5).

                                         Il TCA constata che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         In generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

                                         Nella specie va rilevato che, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare.

                                         L’assistente sociale, nella sua valutazione, che, giova ribadirlo, è stata effettuata dopo attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese dall’assicurata in occasione dell’inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto delle limitazioni dell’interessata, indicate dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 31 marzo 2006 (cfr. doc. 35-1) – in particolare in merito alle difficoltà di deambulazione oltre i 50 metri regolarmente, specialmente su terreni sconnessi o in pendenza; difficoltà nel dovere portare o sollevare pesi superiori ai 10 kg (cfr. doc. 40-5) - riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel bucato, nella spesa e nella cura dei bambini, vista la sua oggettiva difficoltà di uscire, giocare e correre con la figlia (cfr. doc. 40-4 e 40-5).

Il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare.

Questo Tribunale non può quindi che ritenere adeguato il grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare, e di conseguenza pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 21%, non essendoci, sulla base delle risultanze dei medici interpellati dall’amministrazione, nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta domiciliare.

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico della ricorrente, la quale ha fatto presente di versare in una drammatica situazione economica, chiedendo quindi di essere esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. doc. I).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed., art. 13 della Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag); Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

                                         Nel caso in esame, vista la manifesta situazione di indigenza dell’assicurata (che ha beneficiato di prestazioni da parte della pubblica assistenza, cfr. doc. 38-1, e ora da parte della __________) e ritenuto come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, la ricorrente è eccezionalmente per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.278 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 04.09.2008 32.2007.278 — Swissrulings