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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2009 32.2007.262

18. März 2009·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,825 Wörter·~44 min·5

Zusammenfassung

L'UAI ha attribuito una rendita intera dal 01.07.2006. Visto che l'A. è inabile al 50% dal 1.2.2005 al 13 luglio 2005 e al 100% successivamente, il TCA ha attribuito una mezza rendita dal 01.02.2006 al 30.09.2006 e una rendita intera dal 01.10.2006.Contestato, a torto, il reddito annuo determinante

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.262   LG/DC/sc

Lugano 18 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 agosto 2007 di

RI 1   rappr. da:  RA 1    

contro  

la decisione del 14 giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel 1977, da ultimo attiva in qualità di aiuto medico presso la __________, in data 2 novembre 2005 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, segnalando di essere affetta da “spondilolistesi con spondilostasi” (doc. AI 1-1/6).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 14 giugno 2007 (doc. AI 36-1), preavvisata con progetto del 15 marzo 2007 (doc. AI 34-1), l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità (grado del 100%) a partire dal 1° luglio 2006.

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso chiedendo l’attribuzione di una rendita di invalidità almeno del 50% a partire dal 1° ottobre 2005 fino al 30 giugno 2006 e di una rendita intera dal 1° luglio 2006 in avanti.

Sostanzialmente la ricorrente ha contestato la valutazione dello stato di salute da parte dell’Ufficio AI che ha fatto risalire l’incapacità lavorativa a partire dal mese di luglio 2005 e non dall’ ottobre 2004 periodo a partire dal quale - a suo dire - era già limitata nello svolgimento dell’attività lavorativa sia per problemi di natura fisica che psichica (doc. I).

Nell’atto ricorsuale viene inoltre contestato il montante della rendita attribuita a RI 1 nel 2005 e nel 2006 e postulato il riconoscimento di un reddito determinante mensile lordo, quale riferimento per la Cassa di compensazione, di fr. 4'387.lordi (doc. I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta (doc. VI), ha confermato la propria decisione, osservando che secondo il SMR dal lato medico non risulta documentata a sufficienza una riduzione dell’impiego lavorativo già dal mese di ottobre 2004 (doc. VI 1). Per quanto attiene al calcolo del reddito determinante e l’importo della rendita assegnata, l’UAI ha prodotto il rapporto del 3 settembre 2007 della Cassa di compensazione che conferma la correttezza di entrambi (doc. VI 2).

                               1.5.   Con le osservazioni del 14 settembre 2007 (doc. VIII) la rappresentante della ricorrente ha riconfermato le proprie tesi ricorsuali con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                                         Il doc. VIII e allegati sono stati inviati all’UAI con facoltà di presentare osservazioni scritte (IX).

                                         In data 25 settembre 2007 l’UAI ha confermato la decisione impugnata e quanto espresso nella risposta al ricorso (doc. X).

                               1.6.   Questa Corte, in data 25 settembre 2008, ha richiamato alla Cassa __________ di compensazione AVS di __________ l’intero incarto relativo a RI 1 (doc. XII)

                                          Lo stesso è stato messo a disposizione delle parti con possibilità          di formulare osservazioni scritte (doc. XVI)

                                         In data 27 ottobre 2008 la rappresentante dell’assicurata ha fatto pervenire le proprie osservazioni (doc. XVII) che sono state trasmesse all’UAI per conoscenza (doc. XIX)

                                         L’UAI, da parte sua, ha preso posizione in data 29 ottobre 2008 (doc. XVIII). Il TCA ha inviato all’insorgente, per conoscenza, le relative osservazioni (doc. XX).

                               1.7.   Il TCA, in data 14 novembre 2008, ha formulato alcuni quesiti alla __________ in merito al grado di occupazione di RI 1 presso il __________ (doc. XXI).

                                         La __________ ha risposto in data 4 dicembre 2008 (doc. XXIII).

                                         I doc. XXI e XXIII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni (doc. XXV).

                               1.8.   L’UAI ha inoltrato le proprie osservazioni in data 2 gennaio 2009 (doc. XXVI), mentre il rappresentante dell’assicurata ha presentato la propria presa di posizione in data 7 gennaio 2009 (doc. XXVII).

                                         Entrambe le parti si sono riconfermate nelle proprie precedenti allegazioni.

                                          I doc. XXVI e XXVII sono stati trasmessi alle parti per        conoscenza (doc. XXVIII e XXIX).

                               1.9.   Il 13 gennaio 2009 questa Corte ha chiesto alla __________ ulteriori precisazioni riguardo alle risposte fornite ai quesiti del 14 novembre 2008 (doc. XXX).

                                         La __________ ha risposto in data 9 febbraio 2009 (doc. XXXII).

                                         I doc. XXX e XXXII sono stati trasmessi alle parti per osservazioni che sono giunte, da parte dell’assicurata, il 13 febbraio 2009 (doc. XXXIV) e il 24 febbraio 2009 da parte dell’UAI (doc. XXXV).

                                         I doc. XXXIV e XXXV sono stati trasmessi alle parti per conoscenza (doc. XXXVII e XXXVII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Questo Tribunale è chiamato a statuire se l’UAI era legittimato ad attribuire all’assicurata una rendita d’invalidità soltanto a partire dal 1° luglio 2006 e se la Cassa__________ di compensazione AVS/AI/IPG ha correttamente calcolato la rendita spettante a RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).

                                         Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).

                                         L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata dall’Alta Corte nella sentenza 9C_830/2007 del 27 luglio 2008, vedi anche la sentenza 9C_382/2008 del 22 luglio 2008.

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                               2.5.   Nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 2 novembre 2005 al punto 6.6. “Incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio” l’assicurata ha indicato un’incapacità totale al 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 1-5).

                                         Nelle allegate osservazioni supplementari l’assicurata ha fatto le             precisazioni che seguono:

"  (…)

Causa dolori molto forti, impossibilitata a lavorare al 100%, mi misi subito alla ricerca di un posto di lavoro e trovai un’occupazione al 50% al __________.

Finalmente sembrava che avessi trovato il lavoro giusto per me ero al 7° cielo, il lavoro a quella percentuale andava bene ed erano contenti di me, tutto sembrava andare nel verso giusto fino a quando, un mese dopo la mia assunzione, venne licenziata la mia collega anch’essa aiuto medico al 50%.

I miei superiori obbligarono me ad aumentare dal 50% al 60-70-80% senza contare le ore di straordinari che mi portarono al 100%. Pur di non essere licenziata e per amore del lavoro lo feci e strinsi i denti dai dolori sempre più forti. Fui constretta a lavorare per 2 e alla fine della giornata ero così stremata che non sapevo più come fare per tornare a casa non riuscivo più a stare in posizione eretta, i dolori mi obbligavano a piegare la schiena e la gamba dx non voleva saperne di sopportare il peso del mio corpo. Dormire era sempre meno possibile e guidare sempre più difficile nonostante il cambio automatico! Arrivata al culmine della sopportazione dovetti diminuire di nuovo la percentuale al 50% e ricominciai con la - >FISIOTERAPIA”. (doc. AI 2-1).

Nel rapporto medico del 22 novembre 2005 il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, ha posto la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

"  1. Dolori lombari e radicolari S1 a destra su

    Discopatia L5-S1, spondilosi e spondilolistesi di grado II

2. Obesità

    Sindrome dismetabolica con insulino-resistenza

3. Sindrome ansiosa depressiva

4. Coliche renali ricorrenti”.

Il medico ha poi indicato un’incapacità lavorativa del 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 9-1).

                                         Il Dr. Med. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia nel proprio referto del 9 dicembre 2005 (doc. AI 10-3), dopo aver posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10 F41.2) nel quadro di una condizione clinica generale in una paziente con tratti di personalità evitanti e dipendenti (ICD10 F61.0)” ha precisato che i disturbi psichici della ricorrente hanno assunto valenza inabilitante da giugno 2005 e al punto B del proprio rapporto ha precisato che l’incapacità lavorativa medicalmente giustificata per l’ultima attività esercitata di aiuto-medico è del 100% dal mese di settembre 2005 (doc. AI 10-3).

                                        Il 16 febbraio 2007 il Dr. Med. __________ ha allestito un certificato medico dal seguente tenore (doc. L):

"  Con la presente certifico che la persona citata a margine è stata in mia cura dal settembre 1994 alla fine di luglio del 2005. Già durante la scuola con apprendistato di tecnica di radiologia __________ aveva avuto dei dolori alla colonna assai importanti in relazione con la sua attività (durante il lavoro doveva spesso sollevare e spostare dei pazienti prima e mentre si eseguivano degli esami radiologici). Visto questo peggioramento dei dolori le era stato fatto un esame radiologico della colonna lombare all’ospedale __________ che aveva permesso di diagnosticare la spondilolistesi. La signora RI 1 aveva in seguito iniziato un lavoro di aiuto medico al __________ il 09.09.03. Inizialmente, visti anche i dolori lombari aveva iniziato a lavorare al 50%. In seguito aveva acconsentito ad aumento la percentuale fino al 100% anche perché il lavoro le piaceva molto ma a causa della riacutizzazione dei dolori lombari radicolari a partire dal 1.2.05 ha dovuto ridurre l’abilità lavorativa al 50%. Purtroppo in questo periodo era stata spostata anche in un altro reparto con mansioni più pesanti dal punto di vista fisico che hanno ulteriormente aggravato il problema alla colonna che in seguito ha portato ad una inabilità lavorativa al 100% a partire dal 14.07.05."

                                         Lo stesso medico curante, in data 13 luglio 2007, ha steso un ulteriore certificato medico precisando quanto segue (doc. M):

"  (…)

La signora RI 1 aveva in seguito iniziato un lavoro nella funzione di aiuto medico al __________ al 50% a partire dall’1.09.03 fino all’aprile 2004. Dall’01.05.04 alla fine di settembre 2004 in seguito ha lavorato al 100%. Vista la riacutizzazione dei dolori lombari a partire dall’01.10.04 ha ridotto il lavoro all’80% e ha lavorato in questa misura fino del dicembre 2004. Visto un ulteriore peggioramento durante il mese di gennaio 2005 ha lavorato al 70%. Con questa riduzione della capacità lavorativa ha finalmente trovato il tempo di sottoporsi a fisioterapia ambulatoriale __________. Purtroppo vi è stato un ulteriore peggioramento dei dolori che hanno portato ad un ulteriore riduzione della capacità lavorativa al 50% a partire dall’inizio di febbraio 2005 fino all’interruzione del lavoro il 13.7.05. La signora RI 1 ha dovuto interrompere il lavoro completamente in quanto i dolori irradianti nella gamba destra erano diventati insopportabili."

                               2.6.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

"  (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

                                         Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                               2.7.   Nella presente fattispecie, questo Tribunale è chiamato a verificare se l’UAI ha correttamente attribuito una rendita intera d’invalidità a far tempo dal 1° luglio 2006 non ritenendo sufficientemente documentata una riduzione dell’impiego lavorativo della ricorrente nel periodo antecedente il mese di luglio 2005.

                                         L’assicurata nel formulario di richiesta di prestazioni per adulti del 2 novembre 2005 al punto 6.6. “Incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio” ha indicato un’incapacità totale al 100% dal 14 luglio 2005 (doc. 1-5).

                                         Tuttavia, nelle osservazioni supplementari allegate, la ricorrente ha precisato che l’aumento della percentuale di lavoro dal 50% al 60-70-80% al __________ è stata dettata da esigenze lavorative, ovvero dal licenziamento di una collega impiegata a tempo parziale. La riacutizzazione dei dolori lombari l’hanno poi costretta a diminuire, dal mese di ottobre 2004, la percentuale lavorativa e conseguentemente riprendere le sedute di fisioterapia (doc. AI 2-1).

Tali circostanze sono confermate dalla responsabile del personale della __________ che, interpellata da questa Corte in data 14 novembre 2008 (doc. XXI) in merito alle ragioni che hanno indotto la __________ a siglare con l’insorgente un contratto iniziale al 50% e ad aumentare nei mesi successivi il grado di occupazione sino al 100% per poi ridurlo all’80%, al 70% e al 50%, ha così risposto:

"  La Signora RI 1 è stata assunta il 9 settembre 2003 con un contratto al 50% nel servizio di cardiochirurgia. A seguito della necessità di sostituire la partenza di una collaboratrice in questo servizio, è stato pattuito di aumentare la sua percentuale d’attività al 100% a partire dal 1.maggio 2004.

Su richiesta della Signora RI 1 la percentuale lavorativa è poi stata ridotta all’80% dal 1.ottobre al 31 dicembre 2004 e al 70% dal 1. gennaio 2005 al 31 gennaio 2005. Questa richiesta è stata motivata dalla Signora RI 1 con questioni personali, segnatamente la necessità di disporre di maggior tempo per occuparsi di una sorella invalida e poter eseguire sedute di fisioterapia, nonché tenuto conto dei tempi necessari per gli spostamenti tra il suo domicilio e il posto di lavoro.

Malgrado la riduzione del tempo di impiego la Signora RI 1 ha dimostrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi di lavoro a lei assegnati. Di comune accordo è stato infine deciso il suo trasferimento in un altro servizio con un impiego lavorativo ridotto al 50% a partire dal 1.febbraio 2005." (doc. XXIII)

Nel successivo scritto del 9 febbraio 2009, su richiesta di precisazioni di questa Corte, la __________, per voce della responsabile del personale, ha precisato di essere venuta a conoscenza dei problemi di schiena di RI 1 e della sua necessità di seguire delle sedute di fisioterapia “poco dopo l’assunzione” (doc. XXXII). La responsabile ha poi precisato che l’insorgente “ci ha comunicato le sue difficoltà solo al momento della richiesta di riduzione della percentuale d’impiego” (doc. XXXII, la sottolineatura è del redattore).

La richiesta di riduzione della percentuale lavorativa è da ricondurre al mese di febbraio 2005 quando RI 1 e __________ hanno sottoscritto la modifica del contratto di lavoro con una percentuale lavorativa al 50% nella funzione di aiuto medico per il Servizio di Ricerca Cardiovascolare (doc. 49-34). Circostanza confermata anche dalla responsabile del __________: “Di comune accordo è stato infine deciso il suo trasferimento in un altro servizio con un impiego lavorativo ridotto al 50% a partire dal 1.febbraio 2005” (doc. XXIII).

Da parte sua il medico curante della ricorrente, il Dr. __________ ha a più riprese certificato che a causa della riacutizzazione dei dolori lombari la paziente ha ridotto il lavoro all’80% a partire dall’01.10.04 fino al mese di dicembre 2004. Poi, visto un ulteriore peggioramento durante il mese di gennaio del 2005 ella ha ridotto la percentuale al 70%, ciò che le ha permesso di iniziare le sedute di fisioterapia (circostanza confermata dalla fisioterapista __________ in data 17 luglio 2007, cfr. doc. 49-35).

Purtroppo l’ulteriore peggioramento dei dolori hanno costretto RI 1 ad un'ulteriore riduzione della capacità lavorativa al 50% a partire dall’inizio di febbraio 2005 fino all’interruzione del lavoro al 13 luglio 2005 (cfr. doc 23-1; doc. M)

Alla luce della documentazione contenuta nell'incarto e degli accertamenti compiuti dal TCA, questa Corte ritiene che vi siano sufficienti elementi per considerare il mese di febbraio 2005 come data d’inizio della limitata capacità lavorativa di RI 1 nel calcolo dell’anno di attesa a partire dal quale nasce il diritto alla rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, essendo a quel momento presente un’incapacità lavorativa al 50%.

Può rimanere indecisa la questione se far risalire l’inabilità lavorativa della ricorrente al periodo antecedente il mese di febbraio 2005 ritenuto che agli atti non vi sono certificazioni dell’inabilità lavorativa di RI 1 per almeno il 40 per cento in media (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI).

La tesi ricorsuale secondo cui RI 1 ha iniziato a lavorare presso il __________ al 50% nel settembre 2003 per ragioni prettamente di salute non trova riscontro dalle tavole processuali.

Il precedente datore di lavoro ha a tal proposito rilevato che “la Signora RI 1 non ha comunicato di non poter lavorare al 100% per ragioni di salute né durante il colloquio di presentazione né al momento dell’assunzione” (doc. XXXII).

L’assicurata ha infatti progressivamente aumentato la percentuale d’impiego e lavorato a tempo pieno sino al mese di settembre 2004 “…anche perché il lavoro le piaceva molto” (cfr. certificato medico del 16.02.2007 Dr. __________, doc. 23-1).

Emerge inoltre che RI 1 ha aperto un termine quadro dell’assicurazione disoccupazione dall’8 gennaio 2003 al 7 gennaio 2005, poi chiuso in data 1° aprile 2004, con un grado di occupazione del 100%. Sino al mese di agosto del 2003 le sono state versate delle indennità di disoccupazione pari all’80% del guadagno assicurato, in seguito l’assicurata percepiva unicamente i costi per le spese di pendolare.

In queste condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurata dal 1° di febbraio 2005 al 13 luglio 2005 conservava una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente attività di aiuto medico, nella quale era in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ritiene che l’incapacità lucrativa della ricorrente ammontava in detto periodo al 50%, ciò che permette di attribuire all’insorgente una mezza rendita a far tempo dal 1° febbraio 2006.

                               2.8.   Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         In considerazione di ciò, ritenuto che l’assicurata presenta una capacità lavorativa residua del 50% dal 1° febbraio 2005 al 13 luglio 2005 e successivamente un’incapacità lavorativa completa (100%), RI 1 ha diritto ad una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° febbraio 2006 al 30 settembre 2006 e una rendita intera dal 1° ottobre 2006 (tre mesi dopo l’aggravamento dell’incapacità al guadagno, cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).

                               2.9.   Dall’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica svolta dall’UAI in data 27 febbraio 2007 (doc. AI 29-1) è inoltre è emerso che la ricorrente – per sua stessa ammissione – non ha mai avuto intenzione di fare la casalinga, ma di aver fatto tutto il possibile per concludere una formazione professionale che le permettesse di lavorare a tempo pieno. A conferma di ciò vi è la domanda d’indennità di disoccupazione del mese di gennaio 2003 nella quale l’assicurata ha indicato una disponibilità lavorativa sia a tempo pieno che parziale e la stessa domanda di prestazioni AI ove non vi è alcuna indicazione circa un’attività di casalinga. Nelle osservazioni supplementari (doc. AI 2-1) l’insorgente quando descrive il proprio iter formativo e professionale non fa cenno alcuno ad una presunta volontà di svolgere l’attività di casalinga.

                                         Su questo punto il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

                             2.10.   Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno intero. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.

                                         A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

                                         Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:

                                         - una persona ha pagato i contributi (lett. a);

                                         - il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato

                                             almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

                                         - possono essere computati accrediti per compiti educativi o

                                             d’assistenza (lett. c).

                                         Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).

                                         Esso si compone:

                                         - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

                                         - degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

                                         - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

                                         La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

                                         Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

                                         Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.

                                         Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

                                         I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:

                                         - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

                                         - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

                                             (lett. b);

                                         - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

                                         Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:

                                         tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

                                         - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati

                                         all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

                                         Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).

                                         Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR)) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

                                         Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

                                         L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).

                                         L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS);

2.11.  Nel caso di specie, l’assicurata ha contestato la determinazione del reddito annuo determinante, sostenendo che l’UAI avrebbe preso in considerazione, per calcolare il montante della rendita, il reddito annuo determinante di fr. 22'542.- pari a quanto percepiva l’assicurata quando lavorava al 50% e non al 100%, ignorando l’inabilità lavorativa di RI 1 nella sua attività di casalinga. A mente della ricorrente l’amministrazione inoltre non avrebbe preso in considerazione l’aumento che è concesso agli assicurati che non hanno ancora raggiunto i 45 anni al momento dell’insorgenza dell’inabilità lavorativa ai sensi dell’art. 36 LAI.

La tesi ricorsuale non merita accoglimento. Dall’esame degli atti della Cassa __________ di compensazione (Cassa), competente per eseguire il calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), prodotti con la risposta di causa (doc. VI) e richiamati da questa Corte (doc. XII), risulta che la succitata amministrazione ha correttamente proceduto al calcolo della rendita fondandosi sugli anni di contribuzione dal 1° gennaio 1998 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31 dicembre 2005 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita).

Avendo l'assicurata pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti (8 anni), ella ha diritto ad una rendita completa calcolata sulla base della scala 44.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente la somma dei redditi dell’attività lucrativa (fr. 123'159.-) è poi stata maggiorata del 40% in applicazione dell’art. 33 OAI (supplemento al reddito annuo medio) e divisa per il periodo di contribuzione complessivo di 8 anni. L’importo del reddito annuo medio della rendita corrisponde dunque a fr. 21'930.- per il 2006 e fr. 22'542.- per il 2007, pari ad una rendita di fr. 1'271.- per il 2006 e fr. 1'306.- per il 2007.

                                         Su questo punto, dunque, la decisione impugnata merita conferma e il ricorso va respinto.

                             2.12.   Parzialmente vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di complessivi fr. 200.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- che vanno a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§                                                                            L’assicurata ha diritto a una mezza rendita d’invalidità dal 1° febbraio 2006 al 30 settembre 2006 e una rendita intera dal 1° ottobre 2006.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di fr. 100.-- a carico dell’assicurata.                   

                                         L’Ufficio AI verserà alla ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.262 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.03.2009 32.2007.262 — Swissrulings