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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2008 32.2007.259

20. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,958 Wörter·~45 min·3

Zusammenfassung

Revisione di una rendita AI a causa dell'inizio di un'attività lucrativa al 50% dopo l'assegnazione di una mezza rendita. Nel preciso caso di specie non sono dati i motivi né per procedere ad una revisione né ad una riconsiderazione della prestazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.259   cs

Lugano 20 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 13 agosto 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 18 giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, di professione cameriera ai piani, nel mese di settembre 1998 ha presentato una domanda di prestazioni AI per “importanti disturbi alla colonna vertebrale” e “sindrome spondilogena” (doc. AI 1).

                                         Dopo aver disposto i necessari accertamenti, con decisione del 26 aprile 2001, l’Ufficio AI (di seguito: UAI) ha posto l’assicurata al beneficio di una mezza rendita AI con effetto dal 1° ottobre 1998.

                               1.2.   Nel corso del 2006 l’UAI ha avviato una procedura di revisione d’ufficio. Dopo aver accertato che l’interessata dal 2001 esercita un’attività dipendente come donna delle pulizie al 50% presso la __________ ed aver stabilito che lo stato di salute dell’assicurata non ha subito nessuna modifica, l’amministrazione ha proceduto ad un nuovo calcolo dell’invalidità.

"  Raffrontando il reddito da invalida di fr. 20'200 con quello da valida di fr. 39'530, l’UAI ha costatato che il grado d’invalidità è passato dal 54% al 49% ed ha informato l’interessata che avrebbe di conseguenza proceduto con la riduzione ad un quarto della rendita d’invalidità.

                                         In seguito alle osservazioni presentate dall’assicurata, l’UAI ha proceduto ad un nuovo calcolo, utilizzando questa volta i dati evinti dalla Tabella TA1 a livello nazionale, in applicazione della più recente giurisprudenza federale (STFA 12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04) e giungendo ad un grado d’invalidità del 41%. La riduzione della prestazione è così stata confermata tramite decisione del 18 giugno 2007 dove l’amministrazione ha affermato:

"  (…)

3) Alla luce delle considerazioni espresse in sede di audizione, è opportuno prendere una posizione del seguente tenore.

Occorre anzitutto precisare che, dopo la concessione del diritto alla rendita, lei ha ripreso lo svolgimento di un’attività lucrativa a tempo parziale, sull’arco di 20.5 ore settimanali (50% di tempo lavorativo), in qualità di addetta alle pulizie presso la __________, professione che le ha consentito e le consente tuttora di mettere a profitto determinati guadagni lucrativi.

4) Per principio ed in base a una consolidata giurisprudenza, si deve evidenziare che, qualora un assicurato non eserciti alcuna attività lucrativa, oppure non sfrutti appieno la propria capacità di guadagno residua, la determinazione del reddito da invalido deve essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall’Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nazionali nelle principali categorie di lavoro (VSI 2002 pag. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

(…)

5) Nel caso concreto, gli elementi a nostra disposizione ci inducono a ribadire che lei tuttavia non sfrutta debitamente la sua residua capacità di lavoro definita in sede medica ancora nella restante misura del 65%.

A questo proposito, applicando i dati statistici federali (RSS), considerando una capacità di lavoro del 65% sfruttabile in attività confacenti e tenendo pure conto dell’abbondante riduzione di un ulteriore tasso già stimato al 23% per fattori suscettibili di influenzare i salari (vedi punto 4), il reddito da invalida è stabilito in fr. 24'560.- annui, stato anno 2005.

Raffrontando tale importo con il reddito di fr. 41'600.—(anno 2005 e 2006) che lei avrebbe potuto conseguire nell’esercizio della sua professione di cameriera ai piani e lingeria, preso il precedente datore di lavoro (__________ di __________), otteniamo infine un grado di pregiudizio economico o di invalidità, pari al 41%, ciò che giustifica in fondo la riduzione del grado invalidante della rendita.” (Doc. B)

                                         Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

                               1.3.   Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha presentato ricorso al TCA postulando in via principale il ripristino del versamento della mezza rendita ed in via subordinata il riconoscimento di ¾ di rendita.

                                         L’assicurata rammenta di aver lavorato dall’aprile 1994 al 14 ottobre 1997 presso il __________ di __________ come cameriera ai piani e di aver dovuto interrompere questa attività per motivi di salute. La perizia del 10 aprile 2000, esperita dal SAM, ha concluso per un’inabilità al 50% nelle attività finora svolte di cameriera, cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga, mentre in attività leggere, con le limitazioni ivi descritte, è stata giudicata inabile al 30-40% secondo le attività disponibili. Sulla base della perizia e dei calcoli effettuati, l’UAI ha attribuito alla ricorrente, in data 26 aprile 2001, una mezza rendita d’invalidità. Dal settembre 2001 l’interessata ha iniziato un’attività a tempo parziale presso la __________ di __________.

                                         L’interessata sostiene in via principale che non vi sono i presupposti per una revisione della sua rendita. In via subordinata chiede che il reddito da valida preso in considerazione dall’UAI sia rivalutato e che venga utilizzato il reddito da invalida effettivamente percepito di fr. 19'840.

                                         Per quanto concerne l’assenza dei presupposti per ottenere la revisione, l’insorgente rileva come nel caso in esame la situazione invalidante non è cambiata in modo rilevante dall’aprile 2001, giacché lo stato di salute dell’interessata è rimasto invariato. Anche la capacità lavorativa medico-teorica e il grado d’occupazione da valida non sono nel frattempo modificati. Per l’insorgente, non essendoci cambiamenti, non ci sono neppure i presupposti per procedere ad una revisione.

                                         Circa i parametri utilizzati per calcolare il grado d’invalidità, l’insorgente afferma che il salario mensile lordo da valida di fr. 3'200 (per tredici mensilità), calcolato dall’amministrazione, non è corretto poiché l’UAI ha interpellato gli attuali gestori del __________ senza verificare se la gestione è la medesima e inoltre le informazioni fornite sono intitolate “calcolo approssimativo” e non definitivo. Per l’insorgente l’amministrazione avrebbe dovuto approfondire la questione, ponendo quesiti più precisi ai gestori ed ottenere un calcolo definitivo, tenendo in particolare in considerazione il contratto collettivo di lavoro valido per il settore alberghiero. Sulla base di tale contratto l’interessata potrebbe guadagnare, al minimo, fr. 3'920 al mese.

                                         Circa il salario da invalida, l’UAI avrebbe invece dovuto prendere in considerazione quello effettivamente percepito dall’interessata quale donna delle pulizie, poiché nella perizia SAM si sostiene che può svolgere un’attività leggera ad una percentuale che nella realtà del mondo del lavoro non troverà mai. La ricorrente ha in particolare affermato:

"  Fermo restando che non sono dati motivi validi per effettuare una revisione della rendita, se si ritiene comunque opportuno effettuare tale revisione i parametri utilizzati dall’amministrazione sono sbagliati.

(…)

Nella fattispecie, per quanto attiene al salario da valida, l’Ufficio AI ha chiarito approssimativamente quale sarebbe stato il salario della ricorrente alla data odierna se non avesse subito un danno alla salute. Questo non è però sufficiente.

Nel progetto di decisione del 6 luglio 2006 è stato considerato un salario mensile di fr. 2'800.-- (in pratica il salario che la signora RI 1 percepiva nel 1997) poi modificato con la decisione qui impugnata in fr. 3'200.-- mensili, entrambi gli importi considerati per tredici mensilità.

Per determinare il reddito da valida l’amministrazione cantonale si è basata su di una dichiarazione del 31.10.2006 degli attuali gestori del __________ (presso cui la signora RI 1 ha lavorato dal 1994 al 1997 compresi), senza verificare se la gestione è sempre attuata dalle stesse persone. Tale atto è intitolato “calcolo approssimativo”.

L’amministrazione avrebbe dovuto, visto che abbiamo solo un calcolo approssimativo, porre ulteriori quesiti tramite lettera, chiedendo in particolare di effettuare un calcolo definitivo, non approssimativo, valutando un’esperienza lavorativa di 17 anni e tenendo in debita considerazione il contratto collettivo di lavoro valido per il settore alberghiero.

(…)

Per quanto concerne il salario da invalida l’amministrazione avrebbe dovuto considerare, per i motivi che seguono, il salario effettivamente percepito dalla qui ricorrente poiché si tratta di un salario corretto e non sociale e il lavoro rientra tra le attività che dal lato medico ancora può svolgere pur dovendo suddividere la giornata lavorativa in due distinti momenti. L’amministrazione ha stabilito con perizia SAM del 10 aprile 2000 quali attività l’assicurata può ancora svolgere e poi le dice, senza valido motivo, che può svolgere un’attività leggera, ad una percentuale che nel mondo del lavoro non troverà mai.

(….)

Per cui l’ufficio AI, ammesso e non concesso che sia data questa necessità visto che la signora RI 1 lavora per l’__________ (per cui oso affermare che ella ha un lavoro sicuro e remunerato in modo corretto !) avrebbe dovuto accertare che effettivamente la sua attuale occupazione dà garanzie tali da non permettere all’Ufficio AI di pretendere dall’assicurata di lasciare un posto di lavoro sicuro, stabile e con un salario più che corretto.

Nel 2005 la ricorrente ha guadagnato fr. 19'840.-che corrisponde ad un salario corretto, sicuramente non definibile come sociale, e il posto di lavoro è sicuro e a lungo termine. Le condizioni di lavoro, segnatamente la possibilità di suddividere le ore lavorative tra la mattina e il pomeriggio così da potersi riposare e da non dover effettuare sforzi prolungati, non sono nella realtà facilmente attuabili. Inoltre in futuro il datore di lavoro, che è lo __________, oso pensare che manterrà condizioni di lavoro corrette. A questo si aggiunge che il suo attuale lavoro è quanto la ricorrente è riuscita a trovare in un mercato equilibrato del lavoro. Da non dimenticare sono poi le importanti limitazioni dettate dalla malattia che hanno portato l’amministrazione a riconoscere una riduzione del reddito ipotetico del 23%! Pertanto il salario che la signora RI 1 effettivamente percepisce deve essere considerato quale salario da invalida. L’amministrazione non può dare all’assicurata due possibilità di capacità residua e poi, quando deve decidere, scegliere quella inattuabile nella realtà ma che porta al riconoscimento di una percentuale di rendita inferiore.” (doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI non ha preso posizione in merito alla questione sollevata dalla ricorrente circa l’assenza dei motivi per procedere con una revisione. L’amministrazione ha infatti affermato:

"  con il ricorso l’assicurata contesta la revisione della sua rendita non essendo intervenuto un cambiamento che la giustifichi. Essa contesta la determinazione dei suoi redditi da valida e invalida stabiliti dall’AI.

In concreto con decisione 22 giugno 2001 (doc. 53-1, inc. AI) l’Ufficio AI aveva ritenuto l’assicurata abile al lavoro in attività adeguate al 65%. In applicazione dei salari statistici e con una ulteriore riduzione per il caso specifico del 23%, l’UAI aveva stabilito un’invalidità del 54%. In tale decisione era stato considerato un salario statistico per attività adeguata da invalida di fr. 33'587.--, proporzionalmente ridotto a fr. 16'810.--. Il salario da valida era stato definito in fr. 36'400.-- (fr. 2'800.-- al mese per l’attività precedente l’invalidità).

In sede di revisione della rendita, ritenuto che l’assicurata ha una capacità lavorativa del 65% e confermando una ulteriore riduzione del 23% applicata al salario statistico, l’Ufficio AI ha stabilito il nuovo grado d’invalidità del 41% (doc. 88-1, inc. AI). Tale decisione ha fatto riferimento al medesimo salario da valida, aggiornato con riferimento al caso concreto in fr. 41'600.-- (doc. 84-1, inc. AI) e ad un reddito da invalida statistico di fr. 49'070.-- (doc. 85-1, inc. AI), il quale, ridotto in proporzione, determina un reddito conseguibile da invalida di fr. 24'559.--. In altre parole la decisione ha calcolato il nuovo grado di invalidità in considerazione della recente giurisprudenza federale che per i redditi statistici secondo le tabelle ISS impone di fare riferimento ai valori nazionali medi. Essendo sensibilmente più alti essi determinano una minore perdita economica e un minor grado d’invalidità.” (doc. IV).

                               1.5.   Con osservazioni del 28 agosto 2007 l’interessata ha nuovamente rilevato che l’amministrazione “ha unicamente giustificato il suo diritto di procedere alla revisione della rendita poiché la recente giurisprudenza della massima corte federale è stata modificata per quanto attiene ai salari statistici determinanti per valutare il grado d’invalidità di un assicurato.”, che “la giurisprudenza federale dice che, contrariamente a quanto asserisce l’amministrazione, una semplice valutazione diversa dei fatti non è un valido presupposto per effettuare una revisione di una rendita” e che “neppure una nuova prassi dell’amministrazione o una nuova giurisprudenza giustificano di principio una revisione della rendita a sfavore dell’assicurato.” (doc. VI)

                               1.6.   L’UAI, malgrado la possibilità offerta di esprimersi in merito, è rimasto silente (doc. VII).

                                         in diritto

                               2.1.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5.a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso, in via di revisione, la mezza rendita, assegnando unicamente ¼ di rendita o se la ricorrente ha ancora diritto alla mezza rendita o a ¾ di rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Nel caso in esame va evidenziato che rispetto alla precedente decisione del 2001 lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato. Su questo punto entrambe le parti concordano (cfr. doc. AI 75-1 e ricorso doc. I). L’interessata va pertanto ritenuta inabile al 50% nelle attività finora svolte di cameriera, cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga, ecc. (doc. AI 34-10) e abile al 65% (tra il 60% ed il 70%: doc. AI 34-10) in un’attività leggera confacente al suo stato di salute, con le limitazioni indicate nella perizia del 10 aprile 2000 del SAM (doc. AI 34-10: “attività in cui ella non debba sollevare pesi sup. ai 5 – 10 kg più volte in un’ora, in cui non debba rimanere seduta otto ore continuate, o debba svolgere il lavoro costantemente ferma in piedi, cioè in un’attività in cui l’A. possa alternare la posizione eretta/seduta, in cui non debba forzare il braccio ds., alzandolo ripetutamente sopra l’orizzontale, svolgendo lavori in abduzione / elevazione”). In tal senso va letto il rapporto 20 giugno 2006 del medico curante (doc. AI 65-1: “stato di salute dell’assicurato: stazionario”). Gli atti non contengono del resto documentazione attestante un miglioramento o un peggioramento dello stato di salute.

                                         E’ invece subentrata una modifica della situazione economica. L’interessata, dopo la concessione della rendita AI, ha infatti iniziato a svolgere un’attività lucrativa al 50% dal mese di settembre 2001 quale addetta alle pulizie (cfr. doc. AI 75-1).

                                         Da un attento ed approfondito esame degli atti sembrerebbe essere questo il motivo che ha indotto l’UAI a procedere con la revisione (cfr. doc. AI 75-1).

                                         Certo, come rileva la ricorrente, l’amministrazione avrebbe potuto essere più chiara nel comunicarle il motivo che l’ha portata a calcolare nuovamente il grado d’invalidità. Tuttavia, al punto 3) della decisione, l’UAI ha indicato, in risposta alla prima censura dell’insorgente secondo la quale non ci sarebbero motivi per procedere con una revisione, che “dopo la concessione del diritto alla rendita, lei ha ripreso lo svolgimento di un’attività lucrativa a tempo parziale, sull’arco di 20,5 ore settimanali (50% di tempo lavorativo), in qualità di addetta alle pulizie presso la __________ di __________, professione che le ha consentito e le consente tuttora di mettere a profitto determinati guadagni lucrativi.”

                                         Il motivo della revisione, contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dalla risposta di causa, non è invece il cambiamento della giurisprudenza federale (STFA 12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04), che impone l’applicazione dei dati derivanti dalla tabella TA1 nazionale per il calcolo del grado dell’invalidità, giacché nel progetto di decisione la revisione era stata effettuata secondo i vecchi parametri (cfr. doc. 67-1: salario aggiornato al 2004: fr 3'234, nonché doc. 71-1 e 75-1).

                               2.6.   Va pertanto esaminato se, nel preciso caso di specie, l’inizio dell’attività di donna delle pulizie al 50% dopo la notifica della decisione di assegnazione di una rendita al 50% è un motivo per procedere con una revisione.

                                         Come visto, condizione per procedere ad una revisione della rendita è una notevole modifica del grado d’invalidità (cfr. consid. 2.4; art. 17 cpv. 1 LPGA; cfr. Kieser, ATSG Kommentar 2003, n. 8 ad art. 17, pag. 170; la giurisprudenza valida prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 LPGA è ancora applicabile [DTF 133 V 545 consid. 6.3]).

                                         Ciò comporta la modifica di uno dei seguenti fatti che sono alla base del diritto alla rendita (cfr. Kieser, ATSG Kommentar 2003, n. 9 seguenti ad art. 17, pag. 170, nonché Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, Hsg. P. Gauch, pag. 133 e seguenti):

lo stato di salute: modifiche nello stato di salute dell’assicurato costituiscono il caso classico della revisione della rendita. Una differente valutazione dello stato di salute non è invece un motivo di revisione (Kieser, op. cit., n. 10 ad art. 17, pag. 170);

la capacità lavorativa medico-teorica: una modifica può intervenire anche senza uno sviluppo dello stato di salute dell’assicurato, per esempio quando il beneficiario della rendita si è abituato al danno alla salute e la capacità lavorativa medico-teorica ne risulta modificata (Kieser, op. cit., n. 11 ad art. 17, pag. 170);

il reddito da valido o da invalido posto alla base del calcolo del diritto alla rendita: il reddito da valido viene stabilito, di regola, al momento dell’inizio dell’invalidità e modifiche ulteriori non sono di principio prese in considerazione. Tuttavia possono esserci delle eccezioni quando, secondo l’esperienza, una determinata professione non è più esigibile (ad esempio la carriera di uno sportivo di alto livello che, dopo una certa età, non può più essere svolta: Müller, op. cit., pag. 169) oppure se è verosimile che in una determinata professione l’assicurato avrebbe fatto carriera (Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 17, pag. 170-171; Müller, op. cit. pag. 166 e seguenti). Il reddito da invalido può essere modificato perché, ad esempio, la professione teoricamente esigibile, a causa di modifiche strutturali del mondo del lavoro, non viene più svolta oppure perché effettivamente determinati redditi di questa specifica professione sono notevolmente aumentati o diminuiti (Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 17, pag. 171);

il metodo di calcolo dell’invalidità: ad esempio l’applicazione del metodo misto in luogo di quello ordinario (Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 17, pag. 170-171).

                               2.7.   In concreto le parti sono concordi che lo stato di salute della ricorrente e la capacità lavorativa medico-teorica non hanno subito modifiche.

                                         Inoltre l’UAI non ha ritenuto di applicare un metodo diverso rispetto a quello ordinario dopo l’inizio della nuova attività lucrativa da parte della ricorrente.

                                         Resta pertanto da esaminare se la revisione può essere effettuata a causa della modifica del reddito da valido o da invalido.

                                         Va qui rammentato che con sentenza I 571/03 del 9 gennaio 2004 il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), ha affermato:

"  3.1 Nicht beigepflichtet werden kann der Vorinstanz darin, dass es für die Beurteilung, ob eine erhebliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse vorliegt, einerlei ist, auf welchen tatsächlichen Grundlagen die formell rechtskräftige Rentenzusprechung basiert, deren Anpassung in Frage steht. Entgegen der Rechtsauffassung des kantonalen Gerichts läuft es Art. 41 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) zuwider, für die Bejahung einer erheblichen Tatsachenänderung von den Verhältnissen des Einzelfalles zu abstrahieren und eine nicht näher umschriebene "für alle Rentner, unabhängig vom konkreten Invaliditätsgrad, (...) gleiche Erheblichkeitsgrenze" zu verlangen. Gemäss Art. 41 IVG ist die Rente für die Zukunft zu erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben, wenn sich der Grad der Invalidität in einer für den Anspruch erheblichen Weise ändert. Eine Tatsachenänderung ist demnach revisionsbegründend und als solche erheblich im Sinne des Gesetzes, wenn sie dazu führt, dass die bisherige Rentenzusprechung angepasst wird. Eintretensrechtlich ist daher erforderlich und hinreichend, dass eine Tatsachenänderung glaubhaft gemacht wird, welche im Rahmen der materiellen Anspruchsprüfung gegebenenfalls zu einem höheren Rentenanspruch zu führen vermag. Diese gesetzliche Konzeption ist Ausdruck dessen, dass Gegenstand des Revisionsverfahrens nicht die erstmalige Invaliditätsbemessung nach Art. 28 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) ist; vielmehr ist im Revisionsverfahren und -prozess zu prüfen, ob seit der formell rechtskräftigen Rentenzusprechung Änderungen im für die Rentenberechtigung erheblichen Tatsachenspektrum eingetreten sind (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zürich 1997, S. 253 [zu Art. 41 IVG]). Sie hat zur Konsequenz, dass die Erheblichkeitsschwelle für den Anspruch auf eine ganze statt wie bisher eine halbe Rente zum Beispiel höher liegt, wenn die bisherige Rentenzusprechung auf einem Invaliditätsgrad von 50 % beruhte, als wenn hiefür eine Erwerbsunfähigkeit von 65 % ermittelt worden war. Im Rahmen einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung eines Rentengesuchs wegen fehlender Invalidität ist in sinngemässer Anwendung von Art. 87 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 87 Abs. 3 IVV (ZAK 1989 S. 267 Erw. 1c) nur einzutreten, wenn die Gesuch stellende Person eine Änderung des Invaliditätsgrades im Umfang von mindestens 40 % glaubhaft zu machen vermag (nicht veröffentlichtes Urteil B. vom 30. August 1999, I 439/98).“

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 133 V 545 l’Alta Corte, a proposito della notevole modifica del grado d’invalidità quale condizione di revisione ha stabilito che per le rendite dell’assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dar luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (consid. 6 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d’invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; precisazione della giurisprudenza; consid. 7):

"  6.

6.1 Eine Revision der Invalidenrente setzt voraus, dass sich der Invaliditätsgrad erheblich ändert (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Sie kann nicht nur bei einer Änderung des Gesundheitszustandes, sondern auch bei einer Veränderung der erwerblichen Komponente erfolgen. Geht man mit der Beschwerdeführerin beim neuen Einkommensvergleich wie bei demjenigen gemäss Verfügung vom 22. September 2003 vom Wert gemäss der Tabelle TA1 "Total Privater Sektor" der vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Schweizerischen Lohnstrukturerhebung (LSE) aus, so ergibt sich ein Invaliditätsgrad von 59,7 % gegenüber 59,45 % in der ursprünglichen Verfügung. Die absolute Änderung von 0,25 % ist als solche nicht erheblich. Sie würde sich allerdings rentenwirksam auswirken, indem sich auf Grund der Rundungsregeln (vgl. BGE 130 V 121 E. 3.3 S. 123 f.) neu ein Invaliditätsgrad von 60 % anstatt 59 % ergäbe und damit eine Dreiviertelsrente an Stelle einer halben Rente resultierte. Fraglich und zu entscheiden ist, ob eine absolut gesehen geringe Änderung des Invaliditätsgrades, die sich aber rentenwirksam auswirken würde, "erheblich" im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG ist.

6.2 Bei den prozentgenauen Renten (Unfallversicherung nach UVG, Militärversicherung) wird Erheblichkeit einer Änderung angenommen, wenn sich der Invaliditätsgrad um 5 % ändert (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 267/05 vom 19. Juli 2006, E. 3.3; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Militärversicherungsgesetz, Bern 2000, N. 15 f. zu Art. 44 MVG). In der Invalidenversicherung, wo die Rente abgestuft nach gewissen Schwellenwerten bemessen wird (Art. 28 Abs. 1 IVG), galt unter aArt. 41 IVG als Anlass zur Rentenrevision jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Rentenanspruch zu beeinflussen (BGE 130 V 343 E. 3.5; Urteile des Eidg. Versicherungsgerichts I 708/03 vom 3. Januar 2005, E. 3; I 238/02 vom 20. März 2003, publ. in: SVR 2003 IV Nr. 25 S. 76). Demgemäss konnte auch eine Änderung des Invaliditätsgrades von beispielsweise 2 % Anlass zu einer Revision geben, wenn dadurch die Schwelle zu einer höheren oder tieferen Rente überschritten wurde (vgl. Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts I 571/03 vom 9. Januar 2004, E. 3.1).

6.3 Art. 17 ATSG wollte an der bisherigen Rechtsprechung nichts ändern (BGE 130 V 343 E. 3.5.4 S. 352). Dafür spricht nebst der historischen (KIESER, ATSG-Kommentar, N. 1, 7 und 8 zu Art. 17 ATSG) auch die systematische Auslegung: Während Abs. 1 von Art. 17 auf die erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades abstellt, verlangt Abs. 2 eine erhebliche Änderung des Sachverhalts. Daraus lässt sich folgern, dass im Rahmen von Abs. 1 keine erhebliche Änderung des Sachverhalts verlangt ist, sondern eine erhebliche Änderung des Invaliditätsgrades auch dann genügt, wenn sie auf eine geringfügige Änderung des Sachverhalts zurückzuführen ist; dabei kann Erheblichkeit - resultatbezogen - bereits dann angenommen werden, wenn die prozentuale Veränderung zwar nicht gross ist, aber zum Überschreiten des Schwellenwertes führt. Auch die Lehre bejaht mehrheitlich eine Revision bei geringfügigen Änderungen des Invaliditätsgrades, sofern sie rentenrelevant sind (KIESER, ATSG-Kommentar, N. 15 zu Art. 17 ATSG; Kieser, in: Schaffhauser/Schlauri, Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, S. 57 f.; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl., Bern 2003, S. 255 Rz. 9; Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S. 1496 Fn. 335; jedoch kritisch gegenüber Revisionen bei geringfügigen Änderungen namentlich der nicht-gesundheitlichen Faktoren Franz Schlauri, Die Militärversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2. Aufl., S. 1117).

7. Nach dem Gesagten ist daran festzuhalten, dass im Rahmen von Art. 17 Abs. 1 ATSG bei den auf Schwellenwerten beruhenden Renten der Invalidenversicherung auch eine geringfügige Änderung des Sachverhalts Anlass zu einer Revision geben kann, sofern sie zu einer Überschreitung des Schwellenwertes führt.

7.1 Dabei bedarf es der folgenden Differenzierung: Das Institut der Revision ist von seinem Sinn und Zweck her zugeschnitten auf Änderungen in den persönlichen Verhältnissen der versicherten Person. Dazu gehören nebst den gesundheitlichen Umständen auch die erwerbsmässigen Faktoren, wenn sie sich im konkreten Fall ändern. Vorliegend ist die Änderung des Invaliditätsgrades jedoch nicht auf Veränderungen im konkreten Umfeld der versicherten Person zurückzuführen, sondern allein auf eine Änderung in den statistischen Gegebenheiten, indem die statistischen LSE-Tabellenlöhne TA1 ("Total Privater Sektor", Anforderungsniveau 4 Frauen) zwischen 2002 und 2004 weniger stark zugenommen haben als der Nominallohnindex, auf welchem die Aufrechnung des hypothetischen Valideneinkommens beruht, und zudem der Tabellenlohn im Jahre 2004 nicht mehr auf 41,7, sondern nur noch auf 41,6 Stunden umgerechnet wird. Derartige rein extern verursachte Veränderungen widerspiegeln nicht persönliche Verhältnisse der versicherten Person, sondern allgemeine wirtschaftliche Entwicklungen, mit denen Gesunde wie Invalide stets rechnen müssen (vgl. SCHLAURI, a.a.O., S. 1117).

7.2 Hinzu kommt das praktische Problem, dass Änderungen der genannten Art alle zwei Jahre beim Erscheinen neuer LSE-Werte auftreten können. Würde dies allein als Revisionsgrund genügen, so wären grundsätzlich alle zwei Jahre sämtliche Renten, die im Grenzbereich eines Schwellenwertes liegen, daraufhin zu überprüfen, ob sich auf Grund der geänderten statistischen Daten der Invaliditätsgrad erheblich geändert hat. Es liegt auf der Hand, dass dies zu einem unverhältnismässigen Aufwand führen würde. Würde eine solche Überprüfung nur bei besonderem Anlass vorgenommen (zum Beispiel wenn wie hier eine Änderung des Gesundheitszustandes beantragt und untersucht wird), so entstünde die Gefahr einer rechtsungleichen Behandlung, ebenso wenn die Änderung nur auf Antrag erfolgte. Zudem liesse sich so möglicherweise der Aufwand nicht entscheidend verringern, weil damit zu rechnen wäre, dass Versicherte systematisch solche Anträge stellen würden.

7.3 Die Rechtsprechung ist deshalb dahingehend zu präzisieren, dass geringfügige Änderungen allgemeiner statistischer Daten, die ausserhalb des Umfelds der versicherten Person liegen, nicht zu einer Revision von Invalidenrenten führen, selbst wenn durch solche Veränderungen der Schwellenwert über- oder unterschritten würde. Dies gilt gleichermassen für die Begründung oder Erhöhung eines Rentenanspruchs wie für eine Reduktion oder Aufhebung. Im Durchschnitt ändert eine solche Praxis nichts zu Gunsten oder zu Ungunsten der Versicherten. Im Einzelfall wird sie sich freilich entweder zu Gunsten oder zu Ungunsten der versicherten Person auswirken; doch ist dies im Interesse einer praktikablen Handhabung in Kauf zu nehmen.“ (sottolineature del redattore)

                                         Alla luce della citata giurisprudenza occorre concludere che laddove vi è una modifica, anche di poco conto, dello stato di fatto determinante, può essere effettuata una revisione della rendita, mentre modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano una revisione della rendita d’invalidità.

                                         In concreto, l’UAI ha proceduto alla revisione della rendita poiché l’interessata, dopo aver ricevuto la decisione con la quale le è stata attribuita una prestazione al 50% (grado d’invalidità al 54%), ha iniziato a svolgere un’attività lucrativa, nella medesima percentuale, quale donna delle pulizie con effetto al 1° settembre 2001. Dopo aver svolto gli accertamenti circa i salari percepiti nella nuova attività, l’amministrazione, per il calcolo del grado d’invalidità ha raffrontato il reddito da valida percepito precedentemente per il lavoro svolto presso il __________ fino al 1997, aggiornandolo al 2004, con il reddito, ipotetico, da invalida, secondo quanto figura nella tabella RSS 2004 TA1Tessin (cfr. doc. 67-1: salario aggiornato al 2004: fr. 3'234), giungendo ad un grado d’invalidità del 48,90%, arrotondato al 49% ed ha ridotto la rendita (doc. AI 67-1 e seguenti).

                                         In sede di osservazioni ha poi utilizzato i dati statistici nazionali evinti dalla Tabella TA1 conformemente alla nuova giurisprudenza del TFA (STFA 12 ottobre 2006, U 75/03, pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56, e del 5 settembre 2006, I 222/04) ed è giunta ad un grado d’invalidità del 41%.

                                         Va innanzitutto rilevato che il TCA, con sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 32.2006.153, attualmente pendente al Tribunale federale), ha già stabilito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato o addirittura è peggiorato.

                                         Ciò deve valere anche quando le altre circostanze di fatto determinanti per la rendita sono rimaste immutate.

                                         Tuttavia, se è dato un motivo di revisione, al nuovo calcolo della rendita si applicano i dati nazionali della Tabella TA1.

                                         Nel caso di specie c’è stata una modifica di una circostanza di fatto (inizio di una nuova attività lucrativa), che tuttavia non ha avuto un’influenza diretta sul calcolo della rendita d’invalidità. Infatti i salari percepiti dalla ricorrente non sono stati presi in considerazione dall’amministrazione nel nuovo calcolo della rendita poiché l’interessata, lavorando al 50%, non ha sfruttato appieno la sua capacità lavorativa residua fissata al 65% (cfr. decisione su opposizione, doc. B, nonché doc. 67-1).

                                         L’UAI ha pertanto utilizzato una circostanza di fatto che si è modificata (inizio dell’attività lucrativa), ma che non ha un’influenza diretta, in concreto, sul calcolo della (nuova) rendita, per procedere ad un nuovo calcolo del grado d’invalidità utilizzando i dati statistici ipotetici nel frattempo aggiornati secondo l’evoluzione dei salari.

                                         Come rammenta Urs Müller, in Die materiellen Voraussetzungen der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 134, „grundsätzlich gibt somit jede wesentliche Aenderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen, Anlass zu Rentenrevision.“ (sottolineatura del redattore, cfr. anche pag. 147).

                                         Circa la modifica del reddito da invalido, Müller afferma, a pag. 146, che “mit anderen Worten genügt für die Rentenrevision, dass seitens des Invalideneinkommens eine Aenderung eintritt, die nunmehr den für den Umfang des Rentenanspruchs nach art. 28 Abs. 1 IVA massgeblichen Invaliditätsgrad verändert.“, mentre, a proposito del mercato del lavoro equilibrato, l’autore afferma  che „eine Rentenrevision kann nicht durch blosse Konjunkturschwankungen bzw. durch eine Veränderung der tatsächlichen Beschäftigungslage ausgelöst werden. Ein Rentebezüger kann aus dem Umstand, dass er seine Invalidentätigkeit rezessionbedingt verliert, keinen Anspruch auf Rentenrevision ableiten, weil im umgekehrten Fall eine versicherte Person aus der konjunkturbedingten Unmöglichkeit eine geeignete Arbeitsstelle zu finden, ebenfalls keinen Anspruch auf eine Invalidenrente ableiten kann. In revisionsrechtlicher Hinsicht ist. m.E. unbeachtlich, dass eine versicherte Person aufgrund der Hochkonjunktur eine Teilzeitstelle erhält, obwohl dies auf dem Allgemeinen Arbeitsmarkt nur unter nicht realistischem Entgegenkommen eines durchschnittlichen Arbeitsgebers möglich wäre. Dies ergibt sich aus der Logik des Begriffs des ausgeglichenen Arbeitsmarktes. Einerseits hat die versicherte Person trotz Teilzeitstelle Anspruch auf Rente. Andererseits besteht bei Verlust dieser Stelle kein Anlass zur Rentenrevision. Dagegen vertreten das EVG, Fonjallaz, Rüedi und Meyer-Blaser den Standpunkt, das im Hinblick auf das Vermeiden von Ueberentschädigungen auf eine Rentenzusprechung zu verzichten sei. Dem kann nur zugestimmt werden, wenn mit Meyer-Blaser und Kieser der Verlust einer solchen Anstellung Anlass für eine Rentenrevision ist.“

                                         Müller, a pag. 149, rammenta poi che vi è motivo di revisione se la persona assicurata inizia a lavorare e consegue un guadagno superiore a quello del reddito da invalido stabilito teoricamente: “Diesfalls besteht Anlass zur Rentenrevision, wenn ein besonderes stabiles Arbeitsverhältnis vorliegt und – kumulativ – anzunehmen ist, dass die versicherte Person die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft, sowie das Einkommen aus der Arbeitleistung als angemessen und nicht als Soziallohn erscheint.” Ciò vale anche, a determinate condizioni, quando il reddito diminuisce (Müller, op. cit., pag. 152: “Ist das tatsächliche tiefer als das abstrakte, ist zu prüfen, ob die versicherte Person die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit in zumutbarer Weise voll ausschöpft. Trifft dies nicht zu, besteht kein Anlass für eine Rentenrevision. Schöpft die versicherte Person mit ihrer tatsächlichen Invalidentätigkeit die ihr verbleibende Arbeitsfähigkeit voll aus, erweist sich damit das bei der ursprünglichen Rentenfestsetzung abstrakt festgesetzte Invalideneinkommen als realitätsfremd. Kann das betreffende Arbeitsverhältnis als stabil bezeichnet werden und entspricht der Lohn nicht einem Soziallohn, ist für die Bemessung des Invalideneinkommens auf das tatsächlich erzielte Einkommen abzustellen. Es liegt ein Rentenrevisionsgrund vor.“, sottolineatura del redattore).

                                         Nel caso concreto, come visto, la modifica della situazione di fatto, ossia l’inizio dell’attività lucrativa al 50% come donna delle pulizie (ossia un mestiere non tanto diverso da quello precedentemente esercitato di cameriera ai piani) con un salario annuo, nel 2005, di fr. 19'840 (escluse le prestazioni assicurative in un anno in cui l’interessata è stata assente circa un mese e mezzo complessivo per malattia e per un infortunio professionale, cfr. doc. AI 64-2, mentre nel 2004 aveva conseguito un reddito di fr. 13’933), non ha portato ad una modifica dei due redditi di riferimento per il calcolo del grado d’invalidità, se non per motivi estranei alla ricorrente, ossia l’evoluzione dei salari.

                                         Infatti, l’UAI non ha utilizzato questo dato né quale reddito da valida (i fr. 41'600 corrispondono infatti a quanto avrebbe potuto guadagnare l’interessata continuando a lavorare presso il __________) né quale reddito da invalida (i fr. 24'560, corrispondono al reddito evinto dalla tabella TA1 per attività leggere, al 65% e ridotto del 23%). L’amministrazione nella decisione impugnata ha giustificato in particolare la circostanza che questo salario non può essere utilizzato come reddito da invalida affermando che “gli elementi a nostra disposizione ci inducono a ribadire che lei tuttavia non sfrutta debitamente la sua residua capacità di lavoro definita in sede medica ancora nella restante misura del 65%.”

                                         Ora, per il TCA, il solo fatto che vi sia una modifica dello stato di fatto, senza tuttavia che questo abbia un’influenza diretta sul calcolo della rendita, non può portare alla modifica della medesima.

                                         Infatti, se è vero che anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione (cfr. DTF 133 V 545) se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima, in concreto l’inizio dell’attività lucrativa al 50% quale donna delle pulizie, non ha determinato una modifica dei parametri utilizzati per il calcolo della rendita se non per motivi legati a fattori estranei allo stato di fatto della ricorrente (aggiornamento dei dati statistici in funzione dell’evoluzione dei salari).

                                         In caso contrario, utilizzando un evento che non influisce direttamente sul calcolo della rendita, l’amministrazione potrebbe applicare i dati nazionali, come vuole la nuova giurisprudenza del TFA, eludendo in questo modo gli effetti della sentenza del 5 settembre 2007 (inc. 32.2006.153, attualmente pendente al Tribunale federale), tramite la quale il TCA ha già stabilito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando gli altri parametri (nel caso giudicato: stato di salute) non sono modificati.

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la circostanza che la ricorrente ha iniziato l’attività di donna delle pulizie al 50% dal 1° settembre 2001 non è un motivo per procedere con la revisione della rendita giacché il reddito da lei conseguito in questa attività non è stato preso in considerazione dall’UAI quale parametro per il calcolo del grado d’invalidità.

                               2.8.   Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza, se una decisione di revisione non soddisfa le condizioni ex art. 41 vLAI (ora art. 17 LPGA), ma realizza quelle poste per una riconsiderazione, il giudice può confermarla, mediante sostituzione dei motivi e previo rispetto del diritto di essere sentito (DTF 125 V 368), con la seconda motivazione (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 261 con riferimenti ivi citati; Müller, Die materiellen Vorraussetzungen der Rentenrevisione in der Invalidenverischerung, Friborgo 2003, pag. 98, nota 361 con riferimenti di giurispurenza indicati).

                                         Il giudice non può tuttavia modificare, mediante l’istituto della riconsiderazione, la precedente decisione se quest’ultima è stata confermata dalla (non corretta) decisione di revisione. Egli violerebbe altrimenti il principio della riconsiderazione facoltativa, derivante dal potere discrezionale dell’amministrazione, che il giudice non può imporle (RCC 1985 pag. 58 consid. 3 [ZAK 1986 pag. 58 consid. 3] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 363).

                                         In applicazione del succitato principio, nel caso in cui l’amministrazione ha soppresso la rendita in via di revisione e non in via di riconsiderazione, il giudice non può rinviare all’Ufficio AI la causa per l’espletamento di accertamenti riguardanti i presupposti di una riconsiderazione (RCC 1986 pag. 623 [ZAK 1986 pag. 597] citata da Meyer-Blaser, op. cit, pag. 262 e da Müller, op. cit., pag. 99 nota 365).

                                         Infine, la riduzione o la soppressione di una rendita a seguito di una riconsiderazione, eseguita tramite sostituzione dei motivi, della precedente decisione è permessa solo se nel momento della riduzione o soppressione della rendita non sussiste un’invalidità giustificante la precedente prestazione (Mayer-Blaser, op. cit., pag. 262 e Müller, op. cit., pag. 100 nota 366).

                               2.9.   Premesso quanto sopra, questo TCA può esaminare, in virtù del principio della sostituzione dei motivi, se la decisione di riduzione della rendita merita conferma in via di riconsiderazione della precedente decisione.

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004, U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005, I 133/04, consid. 1.2.).

                                         L'art. 53 LPGA prevede che:

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica – compresa la giurisprudenza - esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c e i riferimenti ivi citati). Di conseguenza, anche per la determinazione del grado d’invalidità va considerato il raffronto dei redditi eseguito all’epoca della decisione oggetto della riconsiderazione. In una sentenza del 25 aprile 2008 (inc. 32.3007.206), questo TCA ha avuto segnatamente modo di rilevare che per esaminare una decisione dell’Ufficio AI emessa nel 2004 non era possibile calcolare il grado di invalidità computando un reddito da invalido calcolato sulla base della giurisprudenza del TFA in vigore da fine 2006 (per la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che si riferisce ai valori in relazione alle grandi regioni, utilizzati all’epoca della decisione 12 novembre 2004; al riguardo vedi STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         In effetti, mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc; cfr. anche le STFA del 2 maggio 2007, I 870/2005 e del 7 maggio 2007, del 25 giugno 2007, I 138/07; cfr. la già citata STCA del 5 settembre 2007, 32.2006.153, nella quale questa Corte ha ribadito che non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato; nella medesima pronuncia, allineandosi alla precitata sentenza del Tribunale federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA).

                                         Inoltre, una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

                                         In una sentenza del 13 luglio 2006, I 406/05, consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                             2.10.   Premesso quanto sopra va evidenziato che nel caso di specie lo stato valetudinario dell’assicurata non può essere motivo di riconsiderazione, non essendo mutato dal 26 aprile 2001 quando è stata emanata la decisione di concessione della rendita (e potendo semmai, in caso di modifica, essere un motivo di revisione), così come non può esserlo l’inizio dell’attività lavorativa quale donna delle pulizie, poiché si tratta di un fatto intervenuto successivamente, nel corso del mese di settembre 2001.

                                         Neppure l'applicazione della nuova prassi giudiziaria (Tabella TA 1 invece della Tabella TA 13, cfr. consid. 2.5 in fine) può essere motivo di riconsiderazione, avendo a quel tempo l’Ufficio AI applicato la giurisprudenza allora in vigore (cfr. STCA del 5 settembre 2007, inc. 32.2006.153).

                                         Ritenuto che la decisione del 26 aprile 2001 non può essere considerata come inizialmente erronea, non sono dati gli estremi per procedere ad una riconsiderazione.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, una riduzione della rendita (sia in via di revisione ex art. 17 LPGA che di riconsiderazione ex art. 53 LPGA) non appare giustificata, motivo per cui l’insorgente continua ad aver diritto alla mezza rendita.

                             2.11.   La ricorrente nel suo ricorso chiede, in via subordinata, di essere messa al beneficio di una rendita AI di ¾, poiché il salario da invalida da prendere in considerazione, ossia quello di donna delle pulizie le darebbe diritto ad una prestazione più elevata. Infatti raffrontando il salario di donna delle pulizie di fr. 19'840 conseguito nel 2005 (al 50%) con quello da valida (al 100%) che potrebbe conseguire se si tenesse conto di una formazione e di un’esperienza di 17 anni nell’ambito del settore alberghiero e della ristorazione, di fr. 50'960, si otterrebbe un grado d’invalidità del 61%.

                                         Nel suo ricorso l’insorgente afferma tuttavia:

"  Fermo restando che non sono dati motivi validi per effettuare una revisione della rendita, se si ritiene comunque opportuno effettuare tale revisione i parametri utilizzati dall’amministrazione sono sbagliati."

                                         e:

"  In conclusione, visto quanto precede, in via principale chiediamo l’annullamento della decisione impugnata poiché non sono dati gli estremi per procedere ad una revisione della rendita.” (doc. I, sottolineature del redattore)

                                         Vista la formulazione della richiesta, già solo per il fatto che la medesima insorgente ritiene che non sono dati motivi per effettuare la revisione, non occorre esaminare oltre se i dati applicati, ed aggiornati dall’UAI, sono corretti.

                                         Abbondanzialmente, va evidenziato quanto segue.

                                         Per quanto concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha rettamente preso in considerazione quello di fr. 3'200 comunicato dai gerenti del __________. Il fatto che essi nella loro comunicazione all’UAI abbiano indicato “calcolo approssimativo” è solo dovuto alla circostanza che, non essendo l’interessata più alle loro dipendenze dal 1997, essi non potevano indicare un salario effettivo e definitivo. Tuttavia questo importo (fr. 3'200) corrisponde a quello che, secondo il contratto collettivo, sarebbe stato attribuito ad una persona senza apprendistato professionale, non qualificata, come la ricorrente (cfr. doc. 87-1). Per contro, il salario citato dall’insorgente di fr. 3'920 (e quelli superiori) riguarda la remunerazione versata ai dipendenti con apprendistato o formazione equivalente (cfr. doc. AI 87-1). Non può essere assegnato un salario superiore, come da lei richiesto, non avendo nessuna formazione specifica. Inoltre, come emerge dalla documentazione agli atti, i gerenti che hanno risposto alle domande dell’AI sono gli stessi che già gestivano il __________, perlomeno nel 1998 (cfr. doc. AI 49-1 e 79-3 e 80-4).

                                         Inoltre, considerato che l’insorgente lavorando al 50% quale donna delle pulizie (ossia un lavoro per il quale è stata dichiarata abile al lavoro al 50% trattandosi di un’attività simile a quella di cameriera ai piani, donna tuttofare, casalinga) non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa residua, che è del 65%, in attività leggere con i limiti indicati nella perizia del 10 aprile 2000 (doc. AI 34-1), questo salario non può essere preso in considerazione quale reddito esigibile da invalida, come del resto spiegato dall’UAI.

                             2.12.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

                                         Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata ed è ripristinato il diritto alla ½ rendita AI con effetto dalla sua soppressione.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurata fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2007.259 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.08.2008 32.2007.259 — Swissrulings