Raccomandata
Incarto n. 32.2007.239 BS/vm
Lugano 6 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 giugno 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 12 settembre 2002, cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1965, professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizie, al beneficio di una mezza rendita (grado d’incapacità al guadagno del 50%), dal 1° giugno 2000, oltre alle relative rendite completive per i figli (doc. AI 40-1).
La rendita è stata confermata in via di revisione il 2 agosto 2004 (doc. AI 46-1).
1.2. Nel mese di luglio 2006 è stata avviata un’altra procedura di revisione della rendita (doc. AI 50-1).
Esperiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione 6 giugno 2007 (preavvisata il 12 aprile 2007), l’Ufficio AI ha soppresso la rendita. Accertata come la situazione valetudinaria fosse rimasta invariata, l’amministrazione ha tuttavia evidenziato che:
" (…)
Nel caso concreto, la concessione del diritto alla mezza rendita con grado del 50% a decorrere dal 01.06.2000, avvenuta una decisione del 12.09.2002, deve essere considerata errata in quanto non è stata eseguita una corretta valutazione della capacità di guadagno residua.
La valutazione dal profilo medico, ritenuta tuttora invariata, ha permesso di accertare la presenza di un'inabilità lavorativa del 50% nella sua professione di ausiliaria di pulizia. Atttività adeguate allo stato di salute, di tipo leggero, dove non si debbano superare pesi oltre i 5 kg, che non comportino la stazione eretta ma implichino di stare la magior parte del tempo seduti, alzandosi occasionalmente, sono invece esigibili in misura completa." (Doc. AI 72-2)
Pertanto, tenuto conto della piena esigibilità di attività adeguate, l’amministrazione ha raffrontato il reddito da invalida di fr. 40'620.-- [determinato sulla base dei dati salariali statistici dell’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS, edita dall’Ufficio federale di statistica), valori nazionali (Tabella TA1)] con il reddito da valida di fr. 46'035.--. È risultato un grado d’invalidità del 12% giustificante la soppressione della rendita con effetto dal 1° agosto 2007, ossia dal primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della decisione (art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI). Ad un eventuale ricorso è stato tolto l’effetto sospensivo (doc. AI 72).
1.3. Avverso la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente tempestivo ricorso, chiedendone l’annullamento. In particolare essa contesta l’erroneità della decisione 12 settembre 2002, sostenendo inoltre un peggioramento delle proprie condizioni di salute. Dei singoli motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece postulato la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.
1.5. Con scritto 16 agosto 2007 la ricorrente ha ribadito la richiesta di eseguire una perizia neutra.
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. L’oggetto della vertenza è circoscritto alla questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso la rendita d’invalidità.
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.6. Nella fattispecie concreta, dall’esame degli atti non risulta esservi, rispetto alla decisione 12 settembre 2002, una (rilevante) modifica dello stato di salute dell’assicurata .
In particolare, nella nota 2 novembre 2006 il dr. __________, attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), ha fra l’altro rettamente evidenziato come il medico curante abbia certificato uno stato di salute stazionario (doc. AI 58-1). In effetti, nel rapporto 22 agosto 2006 il dr. __________ attestava che l’assicurata continuava a lavorare al 50% quale ausiliaria di pulizia, escludendo peggioramenti e proponendo di mantenere l’attuale grado d’invalidità (doc. AI 52-1). Nel successivo rapporto 23 aprile 2007 il citato medico curante confermava nuovamente la stazionarietà delle condizioni di salute (doc. AI 66-7). Certo che nel medesimo scritto di aprile 2007 il dr. __________ aveva rilevato di aver scoperto nell’ottobre 2006 una epatite C, trattata con interferone. Nel successivo referto 15 giugno 2007 egli comunque evidenziava che l’epatite “è stata curata con interferone”, sostenendo che “una eventuale perizia neutra…. dovrebbe determinare il grado teorico di peggioramento (prognosi) della malattia e dell’invalidità ai fini di una decisione oggettiva” (sottolineatura del redattore; doc. C). Al riguardo, nella risposta di causa giustamente l’amministrazione ha precisato che nel caso in cui si dovesse concretizzare un effettivo peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata dovuto all’epatite C, “sarà senz’altro lo scrivente Ufficio ad occuparsi della domanda di revisione e degli accertamenti resisi necessari”. In queste circostanze, dunque, l’esecuzione di una perizia non risulta essere pertinente né necessaria (sulla valutazione anticipata delle prove, cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Non essendo subentrata una modifica della situazione valetudinaria e non sussistendo di conseguenza un motivo di revisione ex art. 17 LPGA, occorre esaminare se vi sono gli estremi per una riconsiderazione della decisione 12 settembre 2002.
2.7.1. L’istituto della riconsiderazione è previsto dall'art. 53 cpv. 2 LPGA che prescrive: “l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza”.
Conformemente alla giurisprudenza del TFA, valida anche in regime di LPGA (cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, art. 53 N 1 pag. 531), l'amministrazione può, in ogni momento, riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e che non è stata oggetto di una sentenza giudiziale se questa decisione risulta indubbiamente errata e la sua rettifica riveste un'importanza notevole; sia l'assicurato che il giudice non possono tuttavia obbligarla (SVR 1996 UV Nr. 42 pag. 130; DTF 119 V 477; 119 V 422; 119 V 183). In quest'ipotesi non è escluso che il provvedimento, assunto a seguito di riesame, esplichi effetto retroattivo (DTF 119 V 422 = RDAT I‑1994, pag. 175; DTF 119 V 180).
Per valutare se una decisione è senza dubbio errata ci si deve fondare sulla situazione di diritto - compresa la giurisprudenza ‑ esistente al momento della pronuncia della decisione (DTF 117 V 17; 120 V 132; 119 V 480 consid. 1c).
L'istituto del riesame persegue infatti lo scopo di correggere un'applicazione giuridica iniziale errata (compreso un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi; DTF 117 V 17 consid. 2c; 115 V 314; Kieser, Die Abänderung der formell rechtskräftigen Verfügung nach der Rechtssprechung des EVG, SZS 1991 pag. 134). Gli errori in cui è incorsa l'amministrazione devono però essere grossolani (Kieser, SZS 1991 pag. 135; DTF 102 V 17 consid. 3a; 109 V 113 consid. 1c).
2.7.2. Nel caso concreto, secondo questo TCA la decisione 12 settembre 2002 non è errata in quanto la valutazione economica è stata correttamente eseguita.
Infatti, nel rapporto 4 giugno 2002 l’allora consulente in integrazione professionale, sulla base della documentazione medica presente nell’inserto, aveva ritenuto che l’assicurata presentava un’inabilità lavorativa del 50% (mezza giornata) nella sua professione di ausiliaria di pulizia. In lavori leggeri, senza superamento di pesi oltre i 5 chili, sedentari, con possibilità di alzarsi occasionalmente, la capacità lavorativa è stata valutata completa. La consulente aveva quindi proceduto al seguente calcolo della residua capacità lavorativa (CGR):
" (…)
La media RSS, senza entrare nel merito dei criteri di validità, riguardante attività ripetitive e semplici è fissata in Fr. 31'640.annui. Si deduce il 25%, in virtù dei limiti di salute sopra esposti. Giungendo così a Fr. 23'730.- all'anno. Nella sua professione di ausiliaria di pulizia, senza il danno alla salute, la signora RI 1 potrebbe guadagnare Fr. 46'658.annui. La CGR è del 50%." (Doc. AI 31-1)
La valutazione medico-teorica è stata in seguito confermata dal SMR con nota 13 giugno 2002 (doc. AI 33-1).
Da qui il riconoscimento di una mezza rendita.
Ora va detto che nel 2002 la consulente, ai fini della determinazione del reddito da invalido, ha applicato i dati ISS relativi al Cantone Ticino (Tabella TA 13) e questo conformemente alla giurisprudenza in vigore allora. Solo successivamente il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i dati desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Va ricordato che per poter procedere ad una riconsiderazione ci si deve fondare sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione è stata emanata. Nel caso concreto l’Ufficio AI non può pertanto fondare la riconsiderazione su una giurisprudenza sviluppata successivamente alla decisione 12 settembre 2002 (cfr. SVR 2008 IV no. 5; in quel caso si trattava di un disturbo da dolore somatoforme). Va poi detto, in via abbondanziale, che nemmeno la suddetta modifica giurisprudenziale in merito al reddito da invalido potrebbe assurgere a motivo di revisione (cfr. STCA 5 settembre 2007 nella causa C., inc. 32.2006.153, impugnata dall’Ufficio AI con ricorso 1 ottobre 2007 tuttora pendente al TF).
In conclusione, visto quanto sopra, la soppressione ex art. 53 LPGA dalla rendita non è giustificata. Ne consegue che, annullata la decisione contestata, l’insorgente ha diritto alla mezza rendita anche dopo il 1° agosto 2007. Il ricorso va pertanto accolto ai sensi dei considerandi.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 5 luglio 2007 impugnata è annullata.
§§ È ripristinato, a decorrere dal 1° agosto 2007, il diritto alla mezza rendita di invalidità precedentemente riconosciuta.
2. Le spese di fr. 200.- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti