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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.07.2007 32.2007.234

18. Juli 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·574 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Incompetenza della Cassa di compensazione AVS a statuire sul diritto alla rendita.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.234   RG/sc   N° AVS __________

Lugano 18 luglio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2007 di

RI 1  

contro  

la decisione del 30 maggio 2007 emanata da

Cassa di compensazione AVS CO 1     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con decisione 30 maggio 2007, notificata al legale di RI 1 (doc. B), la Cassa di compensazione AVS CO 1 ha sospeso il versamento della rendita AI per il figlio __________;

                                     -   con ricorso 25 giugno 2007 RI 1 personalmente ha impugnato suddetta decisione contestando i motivi posti a fondamento della sospensione;

                                     con scritto 5 luglio 2007 la Cassa, invitata dal Tribunale, ai fini dell’esame della ricevibilità del gravame, a voler  fornire alcune precisazioni, ha dichiarato di aver erroneamente emanato il querelato provvedimento il quale avrebbe dovuto in realtà essere reso dal competente Ufficio AI (VI);

                                     giusta l'art. 57 LAI gli Uffici AI hanno il compito di accertare i presupposti assicurativi, valutare le possibilità di reintegrazione, garantire l’orientamento e il collocamento, determinare i provvedimenti d’integrazione e sorvegliarne l’attuazione, valutare il grado d’invalidità, decidere le prestazioni e informare il pubblico;

                                     -   l'art. 60 LAI prescrive che i compiti che incombono alla Cassa di compensazione sono quelli di collaborare all’accerta-mento dei presupposti assicurativi, calcolare l’importo delle rendite e delle indennità giornaliere, versare le rendite, le indennità giornaliere e gli assegni per grandi invalidi;

                                     -   la cifra 9002 delle Direttive sulle rendite a sua volta precisa che la decisione in materia di rendite e di assegni per grandi invalidi dell’AI è di competenza degli Uffici AI, ritenuto che le Casse di compensazione redigono le decisioni e le comunicano agli Uffici AI per l’emanazione, riservati i casi in cui gli Uffici AI decidono direttamente;

                                     -   stante quanto sopra, nella fattispecie autorità competente a emanare la decisione concernente la rendita AI per il figlio __________ - e meglio la sua sospensione - non è la Cassa di compensazione AVS CO 1 bensì  l'Ufficio AI (per la competenza territoriale cfr. art. 55 LAI);

                                     -   secondo dottrina e giurisprudenza una decisione è da ritenere nulla se emanata da un’autorità incompetente. In questi casi il giudice delle assicurazioni sociali non può entrare nel merito del ricorso, se non per accertare la nullità della decisione (Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 69 N. 38s; DTF 122 I 99, 114 V 327; RCC 1986 p. 572);

                                     -   la decisione 30 maggio 2007, emanata da un'autorità incompetente, deve pertanto essere dichiarata nulla.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   La decisione 30 maggio 2007 della Cassa di compensazione AVS CO 1 é nulla per incompetenza dell’autorità che l’ha emessa.     

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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