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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 14.05.2008 32.2007.231

14. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,625 Wörter·~1h 8min·2

Zusammenfassung

Riconosciuta mezza rendita di invalidità; assicurato chiede una rendita intera; ricorso respinto

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.231   FC/sc

Lugano 14 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

Con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 24 maggio/1° giugno 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel giugno 2004 RI 1, nato nel 1952, di professione autista di autopostali, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente al riconoscimento di provvedimenti sanitari in quanto affetto da cataratta all’occhio destro da tre mesi (doc. AI 2). L’Ufficio AI ha accordato la garanzia di assunzione dei costi per l’intervento di cataratta mediante decisione del 19 novembre 2004 (doc. AI 9-1).

                                         Nel novembre 2005 l’assicurato ha introdotto una nuova domanda di prestazioni facendo valere di essere in malattia dal febbraio 2005 a seguito di un’operazione cardiaca (doc. AI 12). 

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare, richiamati gli atti dalla cassa malati dell’assicurato, e raccolto un rapporto professionale, mediante progetto d’assegnazione di rendita del 15 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una mezza rendita d’invalidità, per un grado di invalidità del 52%,  a far tempo dal 1° febbraio 2006, motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento medico Al __________, oggettiva la completa inabilità nella professione di conducente di autopostali svolta fino all'insorgenza del danno alla salute; attività rispecchianti le indicazioni mediche (che non necessitano di visione binoculare, attività leggere con pesi non superiori ai 15kg, che non presuppongano ripetute e frequenti flessioni e/ torsioni lombari, posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore)) sono esigibili in misura del 75%.

Potrebbe quindi svolgere attività generiche adeguate allo stato di salute e non richiedenti qualifiche professionali specifiche reperibili sul mercato libero del lavoro sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo-sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode, fattorino, ...).

A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10% dovute al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare a tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57'830.- si effettua la riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa all'incapacità medico-teorica ottenendo così un reddito da invalido di Fr. 37'712.-.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                           CHF 78'576.00

con invalidità                                CHF 37'734.00

Perdita di guadagno                  CHF 40'842.00       =       Grado d'invalidità 52%

Provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione a causa dell'assenza di garanzie che ne permettono il successo in tempi ragionevoli (iter scolastico-socio-professionale, avanzata età professionale, ...).

Decidiamo pertanto:

Dal 01.02.2006, ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 41-2+3)

                               1.2.   Mediante osservazioni del 22 marzo 2007 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità (doc. AI 47).

                                         L’Ufficio AI, sentito il parere del medico del Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR), con decisione 24 maggio 2007 (intimata il 1. giugno 2007, cfr. doc. A1) ha confermato la propria precedente decisione motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Dal febbraio 2005 (inizio dell'anno di attesa) la sua capacità lavorativa è limitata in modo rilevante.

La documentazione medico-specialistica acquisita all'incarto, ed in particolare la perizia eseguita dal Servizio accertamento medico Al __________, oggettiva la completa inabilità nella professione di conducente di autopostali svolta fino all'insorgenza del danno alla salute; attività rispecchianti le indicazioni mediche (che non necessitano di visione binoculare, attività leggere con pesi non superiori ai 15 kg, che non presuppongano ripetute e frequenti flessioni e/ torsioni lombari, posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore)) sono esigibili in misura del 75%. Potrebbe quindi svolgere attività generiche adeguate allo stato di salute e non richiedenti qualifiche professionali specifiche reperibili sul mercato libero del lavoro sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità, ...) che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode, fattorino, ...).

A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'819.- ­mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno.

Oltre alle limitazioni espresse in sede medica si ritiene opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10% dovute al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare a tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57'830.- si effettua la riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa all'incapacità medico-teorica ottenendo così un reddito da invalido di Fr. 37'712.-.

Di seguito si riporta il calcolo effettuato per determinare il grado d'invalidità:

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità                           CHF 78'576.00

con invalidità                                CHF 37'734.00

Perdita di guadagno                  CHF 40'842.00       =       Grado d'invalidità 52 %

Provvedimenti professionali non vengono presi in considerazione a causa dell'assenza di garanzie che ne permettono il successo in tempi ragionevoli (iter scolastico-socio­professionale, avanzata età professionale, ...).

Le osservazioni presentate il 22.03.2007 contro il progetto di decisione 15.02.2007 sono state naturalmente sottoposte all'esame del nostro Servizio medico regionale (SMR).

Con relazione del 20.04.2007, il SMR ha sottolineato che le considerazioni peritali del Servizio di accertamento medico __________, rassegnate con rapporto 04.01.2007 e servite ai fini decisionali, sono da ritenere coerenti, ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare.

In sostanza, non essendo stati presentati dei nuovi elementi tali da mettere in dubbio a livello medico la valutazione SAM (cardiologica, reumatologica, neurologica, oftalmologica e psichiatrica), non vi sono ragioni per scostarsi dalle conclusioni alle quali i periti sono pervenuti.

Secondo la vigente giurisprudenza, occorre ricordare che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).

Per di più, per quanto attiene alle perizie eseguite dal SAM, occorre in proposito rammentare quanto recita l'art. 72bis OAI:

" L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese."

Giusta la Sentenza 04 agosto 1995 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa R.F. (VSI 03/97 p. 121), lo statuto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, relativo ai Servizi di accertamento medico nell'AI (SAM), garantisce l'indipendenza necessaria del SAM quando si tratta di stilare referti medici.

In virtù di quanto affermato, è conseguentemente d'obbligo concludere che non sono emersi aspetti oggettivi a sostegno di eventuali premesse volte a sovvertire il querelato progetto di decisione e, d'altra parte, non sono state nemmeno messe in luce ragioni oggettive tali da imporre un approfondimento ulteriore dal lato medico-istruttorio.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.02.2006, ovvero dopo la carenza dell'anno d'attesa, ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità." (Doc. AI 53-1+2+3)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurato, rappresentato dal suo legale, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto l’attribuzione di una rendita intera d'invalidità, motivando tra l’altro come segue:

"  (...)

Si concorda sul fatto che l'A. presenta una completa inabilità nella professione di conducente di autopostali svolta fino all'insorgenza del danno alla salute.

Si contestano invece le valutazioni mediche, in particolare quelle del __________, nella misura in cui concludono ad una esigibilità lavorativa nella misura del 75% in attività generiche adeguate allo stato di salute.

Da un'attenta analisi dell'incarto Al, riteniamo che le indicazioni mediche alla base del progetto di decisione e della decisione qui impugnata, in particolare la perizia SAM, non giungano a delle corrette valutazioni per quanto riguarda le conseguenze sulla capacità di lavoro. Si ritiene pure che le valutazioni di ordine economico siano state eseguite non correttamente.

(...)

7.

La perizia SAM riferisce al punto 3.4, anamnesi patologica, che l'A., malgrado l'asportazione del processo xifoide, risente ancora dei dolori profondi in sede epigastrica-sternale, malgrado in maniera minore.

Al punto 6, discussione, per quanto riguarda la patologia psichiatrica si riferisce della visita presso lo psichiatra dr. __________, il quale riferisce fatti minori rilevati in tale occasione (per esempio il fatto che l'A. all'appuntamento è giunto da solo in macchina (in quanto tempo, con quante pause, con quale difficoltà non è stato però rilevato!), che avrebbe conservato un senso dell'umore il quale appare lievemente deflesso, ma che pure l'A. è apparso allegro ed ha riso quando sono stati affrontati argomenti che riguardavano le sue abitudini di vita, lo sport, ecc. ... Non riscontra un vissuto traumatico riferito all'intervento cardiochirurgico ed alla malattia coronarica (riferito agli altri accadimenti non si dice però niente)) mentre non è rilevabile una sufficiente analisi, discussione e conclusioni per quanto riguarda l'anamnesi medica e sociale, rilevando semplicemente e soltanto quanto verbalmente riferisce l'A. sulle possibili cause del suo stato depressivo-ansioso (vedi in particolare quanto riferisce sul sentimento circa le decisioni prese dalla figlia circa la di lei vita privata).

Pertanto la parte qui ricorrente ritiene riduttiva e poco approfondita la valutazione finale circa il quadro clinico.

Data un'analisi non corretta della situazione, le conclusioni cui giunge lo psichiatra __________, a differenza della corretta e completa analisi svolta dal Dr. __________, non possono pertanto essere operanti.

8.

Per quanto riguarda la patologia oftalmologica, ci sembra che per prima cosa le constatazioni della dottoressa __________ siano carenti per quanto riguarda l'occhio sinistro, nella misura in cui non si rileva (conferma) con sufficiente precisione la praticamente assenza di acuità visiva.

In seguito, la correlazione tra la valutazione medica, carente, e la valutazione circa la capacità lavorativa residua è pure contestabile, sia per il detto aspetto di carenza d'analisi, sia per una valutazione assai irrealistica considerate le effettive attività che possono entrare in linea di conto.

9.

Per quanto riguarda la patologia reumatologica, la relazione del dr. __________ giunge troppo facilmente a ritenere dei limiti di carico o tempi di lavoro eccessivi rispetto alle affezioni che risente l'A..

Queste indicazioni sono espresse senza sufficiente giustificazione.

Gli accorgimenti per quanto riguarda la possibilità di svolgere attività lavorative (sedile anatomico/ergonomico, attività lavorativa leggere generiche) non sono adeguati per ritenere con bastevole certezza abile l'A. a svolgere simili lavori.

10.

Di conseguenza, considerato quanto precede non è per nulla possibile ritenere adeguate e realistiche le indicazioni finali della perizia SAM secondo cui l'A. potrebbe essere in grado i svolgere "altre attività lavorative" con un grado di capacità lavorativa nella misura del 75%.

Tenuto conto già conto dell'importante limitazione visiva all'occhio sinistro, dei pure importanti e persistenti dolori allo sterno, nonché della non sottovalutabile crisi depressiva ben rilevata dal dr. __________, bisogna ritenere per l'A. un grado di capacità lavorativa nella misura dello 0%.

Si noti inoltre che la valutazione finale della perizia SAM ha ritenuto singolarmente le valutazioni espresse dai singoli esperti consultati, senza invece correlarle in modo che nell'insieme l'incapacità lavorativa, in considerazione dei numerosi disturbi cui soffre l'assicurato, risulta compromessa in maniera completa.

Si ricorda ancora che, in particolare per le valutazioni delle patologie psichiatrica, oftalmologica e reumatologica, secondo costante giurisprudenza, affinché un rapporto medico abbia valore probante è determinante che lo stesso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle indicazioni date dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. RAMI 1991 p. 311 consid. 1; RAMI 1996 p. 191 ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1 c e riferimenti; STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H201/97, consid. 7d).

Come fatto rilevare più sopra, i detti rapporti medici alla base della perizia SAM non rispettano le condizioni e premesse qui ricordate.

11.

Per quanto riguarda l'analisi socio-economica del caso, anche nella denegata ipotesi che si voglia ritenere una minima capacità lavorativa, si rileverebbe che, date le menomazioni fisiche dell'A. e l'impossibilità d'integrazione professionale, come pure ritenuto dall'UAI, non permettono di concretamente trovare alcuna attività lavorativa.

In effetti, in una situazione equilibrata del mercato del lavoro l'assicurato non troverebbe alcuna attività professionale da svolgere entro i limiti fissati da corretti accertamenti medici.

Le indicazioni riguardanti possibili "attività generiche adeguate" sono d'altra parte troppo generiche e inadeguate per essere valida base della vostra decisione.

In simili attività, fino a prova del contrario e secondo la prassi del mercato del lavoro, è ormai sempre richiesta una polivalenza per svolgere incarichi comportanti anche delle attività pesanti oltre a quanto può svolgere l'assicurato.

Riuscire a trovare un'attività adatta all'assicurato, oltre ad essere improbabile, comporterebbe pertanto una retribuzione inferiore a quelle previste normalmente." (Doc. I)

                               1.4.   Nella risposta di causa l’UAI, confermando il contenuto della decisione impugnata, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale, rilevato come l'assicurato si limiti in sostanza a ripresentare censure già trattate con la decisione impugnata (cfr. parere 20 aprile 2007 del Servizio medico regionale SMR), lo scrivente Ufficio richiama i contenuti della stessa.

In assenza di valide argomentazioni mediche atte ad inficiare le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti del Servizio accertamento medico sulla base di quanto agli atti ("Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti"), si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso."

(Doc. IV)

                               1.5.   In data 19 agosto 2007 il ricorrente, tramite il suo legale, ha postulato “l’eventuale allestimento di una perizia medica” (VI).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                         Nel merito

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita per un grado di invalidità maggiore di quello (52%) accertato dall’Ufficio AI.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, sono stati esperiti i seguenti accertamenti.

                                         L’Ufficio AI ha dapprima interpellato il medico curante dell’assicurato, dr. __________, generalista, il quale nel suo rapporto del 6 dicembre 2005 ha posto come diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa “Malattia coronaria con stato dopo rivascolarizzazione miocardia quadruplice, diminuzione importante del visus postoperatoria occhio sx, sofferenza cronica vascolare con stato dopo emisindrome sensitiva facio-brachio crurale dx”, e l’ha dichiarato inabile al lavoro nella misura del 100% dal 9 febbraio 2005, giudicando lo stato del paziente stazionario e la sua capacità lavorativa non migliorabile con provvedimenti sanitari (doc. AI 16). Il curante ha prodotto documentazione attestante consulti di tipo cardiologico, oftalmologico, neurologico, dermatologico, radiologico  e internistico (doc. AI 12).

                                         Dopo aver richiamato l’incarto dalla cassa malati dell’assicurato, e sentito il parere del medico SMR, dr. __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM).

                                         Nella corposa e approfondita perizia multidisciplinare del 4 gennaio 2007, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI, fatti esperire consulti di natura cardiologica, psichiatrica, oftalmologica, reumatologica e neurologica, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:

"  (...)

5         DIAGNOSI

5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Afachia postraumatica secondaria all'occhio sinistro in:

           -     stato dopo perforazione corneo-sclerale nel 1956.

Pseudo afachia, occhio destro (2005) con:

           -     lieve miopia, astigmatismo miotico, presbiopia.

Sindrome depressiva ricorrente, non specificata, di lieve gravità.

5.2      Diagnosi senza Influsso sulla capacità lavorativa

Malattia coronarica bivasale (ramo interventricolare anteriore, ramo circonflesso) con:

           -     stato dopo by-pass aortocoronarico quadruplo il 16.03.2005,

           -     dolori cronici post sternotomia alla parte inferiore dello sterno con esiti di resezione dello xifoide sterrale il 30.05.2005.

Ipertensione arteriosa.

Sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale maggiore ad inizio 1999 con:

           -     minime difficoltà residue della motilità fine e diadococinesia alla mano destra.

Lieve sindrome lombovertebrale su discopatia L5-S1 senza deficit neurologici.

Cervicalgie soprattutto anamnestiche. (...)" (Doc. AI 35-12)

                                         esprimendosi come segue:

"  (...)

7      VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell'A. nella sua professione svolta di autista di autopostali, è valutabile nella misura dello 0% in quanto non più esigibile prevalentemente per la problematica oftalmologica. In altre attività che non necessitano di una visione binoculare e rispettano le esigenze medico-teoriche (vedasi capitolo 9) l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 75%.

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Si manifestano principalmente nell'ambito delle menomazioni dovute ai disturbi oftalmologici constatati (situazione di vista monoculare senza visione stereoscopica). Ben comprensibilmente l'attività finora svolta di autista per mezzi pubblici non risulta più esigibile.

Sul piano psicologico e mentale la sintomatologia descritta e costituita dalla quota d'angoscia fluttuante, dall'ideazione persistente su temi regressivi nonché dalla problematica di abbandono, giustificano una riduzione della capacità di rendimento con una maggiore lentezza ed imprecisione e con una maggiore affaticabilità.

Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità di lavoro possiamo confermare quanto espresso dal medico curante (atto del 06.12.2005), vale a dire che da febbraio 2005 l'attività esercitata di autista di autopostali è da ritenere non più esigibile con quindi una capacità lavorativa dello 0%. Da allora lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato evidenti e duraturi mutamenti.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione delle caratteristiche pseudoregressive evidenziate nell'attuale quadro psicopatologico, non riteniamo possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale.

Riteniamo che l'A. sia in grado di svolgere altre attività lavorative, non necessitanti una visione binoculare, di tipo leggero (limiti di carico per sollevamento o trasporto ripetuto di pesi superiori ai 15 kg), che non presuppongano ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari, posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore), con un grado di capacità lavorativa nella misura del 75%.

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

Sperando di aver esaudito le sue attese, voglia gradire, egregio Collega, i nostri migliori e collegiali saluti." (doc. AI 35-16+17)

Dal canto suo, con rapporto finale del 13 febbraio 2007 il consulente IP ha stimato un grado di invalidità del 52% esponendo quanto segue:

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.   Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata. Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.   I limiti invalidanti espressi in sede medica permettono di individuare una vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico nell'industria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d'assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento e della qualità,...) che nel settore terziario (venditore / cassiere non qualificato, custode, fattorino,...).  

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Pur considerando che il paragone dei redditi dovrebbe venir effettuato per l'anno 2006, non avendo ancora i dati aggiornati, lo si effettua per l'anno 2005.   Salario da valido: Come autista di autopostali presso la ditta __________, senza il danno alla salute, avrebbe potuto percepire un salario di  Fr. 78'576.- nel 2005 (da info telefonica del DL: Fr. 5'712.- x 13 + indennità 210 e 150 x 12).   Salario da invalido: Non esistendo un rilevamento statistico effettivo per l'anno 2005, vengono aggiornati i valori RSS del 2004 all'anno 2005.   A seguito della recente sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica l'assicurato nel 2004 potrebbe realizzare un salario mensile di Fr. 4'634.- (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive, valore mediano). Riportando questo dato su 41.6ore (cfr. tabella B 9.2 pubblicata in La Vie Economique, 1/2-2006, p. 94) esso ammonta a Fr. 4'819.- mensili oppure a Fr. 57'830.- per l'intero anno. Oltre alle limitazioni espresse in sede medica ritengo opportuno effettuare una riduzione del 5% attività leggere e del 10% dovute al dover alternare la postura e agli svantaggi salariali del dover lavorare a tempo parziale. Considerando un reddito di partenza di 57830.- si effettua la riduzione del 15% per i motivi menzionati sopra e del 25% relativa all'incapacità medico­teorica. Ne risulta un reddito da invalido di Fr. 37'712.-.­   Grado d'invalidità: 78'576 - 37'734 x 100 = 52%        78'576   L'A. presenta una capacità al guadagno residua del 48% e un grado d'invalidità del 52%.  

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

  Pur avendo un grado d'invalidità superiore al 20%, considerando il grado di incapacità lavorativa (25%) e l'iter scolastico-socio-professionale dell'assicurato, non riteniamo sia opportuno mettere in atto provvedimenti di ordine professionale.   Se egli identificasse un datore di lavoro in grado di garantirgli l'assunzione dopo una formazione "ad hoc" massima di 3-6 mesi, resteremmo comunque a disposizione per un eventuale finanziamento di tale formazione, a condizione che possa incrementare l'attuale capacità di guadagno.   Su richiesta scritta, restiamo a disposizione per valutare l'adozione di un eventuale aiuto al collocamento.   Ritengo concluso il mio mandato.  

(Doc. AI 39-2+3)

Sulla base di quanto sopra, con progetto di decisione del 15 febbraio  2007 l’amministrazione ha quindi riconosciuto il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1. febbraio 2006 considerando il richiedente invalido nella misura del 52% (doc. AI 41-3).

In sede di osservazioni l’assicurato, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione e in particolare gli accertamenti medici eseguiti (doc. AI 46).

Nelle sue Annotazioni 20 aprile 2007 il dr. __________ del SMR ha preso posizione rilevando:

"  Ho letto attentamente la valutazione clinica , gli status specialistici con le limitazioni funzionali presenti e le conclusioni sulle esigibilità residuali citate nel SAM 1.2007 (cardiologico reumatologico, neurologica ed oftalmologia oltre a psichiatrico) e personalmente le ritengo coerenti e ben redatte ed ottemperanti i criteri di qualità richiesti ad una perizia neutrale pluridisciplinare quale un SAM.

In fase di audizione non si presentano dei nuovi dati tali da mettere in dubbio a livello medico le valutazioni riportate nel SAM 1.2007 dai colleghi specialisti sopraccitati." (Doc. AI 51-1)

Con decisione 24 maggio/1. giugno 2007 l’Ufficio AI ha confermato l’attribuzione della mezza prestazione (cfr. sopra consid. 1.2.).

Nel suo ricorso al TCA il ricorrente riprende sostanzialmente le censure mosse in sede amministrativa censurando le conclusioni cui sono arrivati i periti medici interpellati dall’amministrazione

                               2.7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.7).

                                         I periti, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto il richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a consulti di tipo psichiatrico, reumatologico, neurologico, cardiologico e oftalmologico (cfr. doc. AI 35 e in esteso consid. 2.6).

Per quanto riguarda innanzitutto la valutazione oftalmologica, va detto che da quanto affermato dall’assicurato la problematica agli occhi è quella che gli ha essenzialmente impedito la ripresa dell'attività professionale dopo l'intervento di rivascolarizzazione cardiochirurgia nel marzo 2005. La dr.ssa __________, nel suo rapporto del 1. dicembre 2006, ha confermato la presenza di un'afachia postraumatica secondaria all'occhio sinistro. La specialista ha poi rilevato come l'acuità visiva attuale non consente più all’assicurato di guidare mezzi pesanti, segnatamente a causa della situazione oftalmologica all'occhio sinistro che è praticamente irreversibile visto che un'operazione combinata di trapianto corneale ed impianto di lentina intra-camerulare in camera anteriore non avrebbe una buona prognosi visiva. Di conseguenza,  l'attività di autista di camion e autopostali non è più praticabile in considerazione della situazione di monocolo senza visione stereoscopica. La specialista ha tuttavia esposto che il ricorrente è senz'altro in grado di lavorare come autista di automobili od esercitare altre professioni che non necessitino una visione binoculare con una capacità lavorativa del 90% (Doc. AI 35-22 e 23).

                                         D’altra parte, per quanto riguarda la valutazione psichiatrica  del 6 dicembre 2006, lo specialista dr. __________, ripresi i dati anamnestici e focalizzandosi sugli aspetti psicologici e mentali, dopo aver descritto in modo dettagliato lo stato psichico, fa notare che l'assicurato, pur avendo dato segni d'angoscia manifestata attraverso il pianto e la corrugazione della fronte, ha comunque manifestato un conservato senso dell'umore il quale appare lievemente deflesso e non evidenzia alterazioni delle funzioni cognitive, pur evidenziando idee di tipo pseudo regressivo.

                                         Lo psichiatra ha quindi posto la diagnosi di una sindrome depressiva ricorrente, non specificata, di lieve gravità affermando che l’assicurato presenta una modalità pseudoregressiva del pensiero e parzialmente del comportamento.

                                         Egli ritiene che l'attuale quadro clinico giustifica un'incapacità lavorativa nella misura del 25% sia per l'attività da ultimo svolta che per altre attività medico teoriche. Argomenta questa riduzione con la sintomatologia che incide sulle limitazioni funzionali, costituita dalla quota d'angoscia fluttuante e dall'ideazione persistente su temi regressivi, oltre a quella legata alla problematica di abbandono che ha suscitato in lui la figlia. Questi aspetti riducono la capacità di rendimento dell'interessato con una maggior lentezza ed imprecisione e con una maggior affaticabilità. Lo specialista evidenzia la necessità di impostare un trattamento psicoterapico mirato (Doc. AI 35-20 e 29).

Ora, le conclusioni sulla capacità lavorativa tratte dal perito psichiatra sono ben motivate e non possono essere messe in discussione da questa Corte. Del resto il ricorrente si limita a censurarle nel senso che deduce una totale inabilità per le problematiche psichiatriche definendo genericamente “riduttiva e poco approfondita“ la perizia psichiatrica ma non indica più precisamente i motivi per i quali le conclusioni del perito sarebbero censurabili.

                                         Dal lato cardiologico, il dr. __________, specialista FMH in cardiologia, nel suo rapporto al SAM del 30 novembre 2006, posta la diagnosi di “malattia coronaria bivasale con stato dopo by-pass aortocoronarico quadruplo il 16 marzo 2005, dolori cronici post sternotomia alla parte inferiore dello sterno con esiti di resezione dello tifoide sternale il 30 maggio 2005, ipertensione arteriosa e sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale maggiore ad inizio 1999”, ha concluso precisando che tali patologie cardiologiche non esercitavano un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessato in qualità di autista di autopostali. A mente dello specialista, che si è espresso sulla base di un’attenta e approfondita valutazione clinica, l’interessato poteva dunque svolgere la sua professione nella misura completa esprimendo poi una prognosi favorevole (doc. AI 35-18 e 19).

Sotto il profilo reumatologico, il dr. __________, specialista FMH in reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 20 dicembre 2006, posta la diagnosi di “lieve sindrome lombo-vertebrale su discopatia L5/S1 senza neurologia, Sindrome dolorosa sterno-costale inferiore d.d.p. in stato dopo sternotomia”, con riferimento alla capacità lavorativa ha affermato:

"  (...)

A.5     VALUTAZIONE E PROGNOSI:

Il paz. soffre principalmente di una sindrome dolorosa a livello sterno-costale inferiore d.d.p., insorta dopo l'intervento cardiologico del marzo 2005 e per la quale è stato rioperato a due riprese, con da ultimo un certo miglioramento dei disturbi. Le algie lo limitano soprattutto alla posizione seduta, ma sono assenti in caso di posizione ergonomicamente corretta. Non si tratta evidentemente di un'affezione reumatica, bensì probabilmente di una complicanza post-operatoria, sulla cui prognosi posso difficilmente pronunciarmi.

Il sig. RI 1 lamenta inoltre dei dolori lombari da lunga data bassi localizzati alla cerniera lombosacrale, con due recenti bloccaggi acuti di corta durata. In occasione della visita si può evidenziare solo una lieve limitazione dei movimenti alle flessioni laterali ed una moderata dolenza alla flessione laterale sx massimale. Questi disturbi trovano un adeguato correlato radiologico nel senso di una discopatia L5/S1. A riposo la situazione è dunque compensata, mentre è credibile che il paz. possa essere sintomatico a seconda delle sollecitazioni meccaniche a cui viene sottoposta la colonna lombare. Nessun indizio per disturbi di tipo radicolare nell'anamnesi o all'esame clinico.

Le cervicalgie di cui si lamenta da lunga data non sono limitanti per il paz. e non si accompagnano di una limitazione funzionale significativa della colonna cervicale.

La spondilosi iperostotica non è un'affezione che si accompagna di dolori ma può al massimo comportare una certa limitazione della mobilità.

B.        CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

B.1     Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

Per la discopatia lombosacrale si può dunque ritenere il paz. limitato in attività lavorative pesanti (limiti di carico superiori a 15 kg) o che presuppongono ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari o posture monotone prolungate senza avere la possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto (ca. ogni 1-2 ore).

B.2     Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

Il paz. ha dunque dovuto interrompere la sua attività lavorativa di conducente a causa di disturbi oftalmologici e coronaropatici. Dall'incarto risulta che l'assicurato non ha più potuto riprendere il suo lavoro a causa di disturbi del visus all'occhio sx, dei dolori sternali ma anche per l'insorgere di una sindrome depressiva.

Per quanto riguarda il lato reumatologico, l'affezione lombare è compatibile con la . professione precedentemente esercitata. Per quanto riguarda i dolori sternali/sterno, costali, questi non disturbano il paz. se è seduto in una posizione ergonomica, dunque con una buona estensione del rachide.

Dal lato reumatologico riterrei dunque che non vi una limitazione della capacità lavorativa nella sua professione precedente. (...)" (Doc. AI 35-38+39)

Infine, per quanto attiene all’aspetto neurologico, nel rapporto del 30 novembre 2006 il dr. __________, specialista FMH in neurologia, posta la diagnosi di “sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale maggiore ad inizio 1999 con minime difficoltà residue della motilità fine e diadococinesia alla mano destra”, ha concluso per l’assenza di qualsiasi influsso limitante sulla capacità lavorativa nell’attività da ultimo svolta dall’assicurato precisando quanto segue:

"  (...)

Valutazione:

Dal punto di vista clinico il paziente riferisce ancora una ipoestesia all'arto inferiore sinistro a partire dal ginocchio in giù senza distribuzione dermatogena. L'ipoestesia sarebbe comparsa dopo l'intervento cardiochirurgico dopo il prelievo delle vene locali. Vi è anche un minimo disturbo nella motilità fine e della diadococinesia alla mano destra quale probabile sequela dell'ischemia cerebrale del 1999 in paziente con una sofferenza vascolare cronica diffusa nelle varie indagini di MRI cerebrali eseguite. Non vi sono però dei segni piramidali, i riflessi sono ben evocabili e simmetrici, nessun deficit di forza. Da segnalare infine l'anomalia della pupilla sinistra con deficit di accomodazione dell'occhio sinistro. Il restante stato neurologico è risultato nella norma, in particolare non vi sono neanche dei segni per radicolopatia cervicale o lombare. Per quanto riguarda i tremori riferiti dal paziente, che si presenterebbero con episodi di breve durata (10-15 min) circa una volta al mese all'arto superiore destro, sembrerebbe piuttosto una sintomatologia ansiosa, allo stato clinico attuale nessun segno di parkinsonismo o di una disfunzione cerebellare, dalla descrizione sembra molto improbabile si tratti di crisi epilettiche. (...)" (Doc. AI 35-26)

                                         Ora, va subito osservato che contrariamente a quanto sembra asserire l’interessato, i referti peritali appena menzionati  appaiono senza dubbio approfonditi e dettagliati e questo Tribunale non ha motivi per ritenerli incompleti o lacunosi.

Alla luce degli stessi e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno posto come diagnosi invalidanti “Afachia postraumatica secondaria all’occhio sinistro, pseudo afachia occhio destro con lieve miopia, astigmatismo miotico e presbiopia, sindrome depressiva ricorrente di lieve gravità”, ritenendo l’assicurato incapace al lavoro nella sua attività lavorativa come autista di autopostali, segnatamente a motivo della problematica oftalmologica, mentre che in altre attività di tipo leggero (limiti di carico per sollevamento o trasporto ripetuto di pesi superiori ai 15 kg) che non necessitano di una visione binoculare e non presuppongono ripetute o frequenti flessioni/torsioni lombari, posture monotone prolungate senza la possibilità di cambiare posizione di tanto in tanto, andava considerato abile al lavoro nella misura del 75%. Per contro le altre diagnosi quali “malattia coronaria bivasale, ipertensione arteriosa, sofferenza vascolare cronica con ischemia cerebrale maggiore ad inizio 1999, lieve sindrome lombovertebrale su discopatia L5-S1 senza deficit neurologici, cervicalgie soprattutto anamnestiche” sono state ritenute ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, e questo sulla base dei riscontri peritali dei singoli specialisti interpellati.

                                         Questa dettagliata ed approfondita valutazione peritale non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti una diversa valenza invalidante delle patologie diagnosticate oppure un peggioramento delle stesse.

Quanto allegato dall’assicurato – oltretutto senza alcun supporto probatorio nella forma segnatamente di certificati medici - al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, una sua maggiore inabilità al lavoro a causa delle patologie che lo affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, le critiche avanzate dal ricorrente ai consulti specialisti si esauriscono in effetti in generici – ma non motivati né sostanziati - apprezzamenti sulle conclusioni tratte dagli specialisti in punto alla capacità lavorativa, più che sulle diagnosi in quanto tali.  

                                         Occorre altresì ribadire che l’assicurato non si è premurato di produrre in causa alcuna certificazione medica che potesse in qualche modo mettere in dubbio la fondatezza delle risultanze peritali. Né del resto le richiamate certificazioni,  già agli atti, del medico curante del ricorrente, dr. __________, generalista, e dello psichiatra dr. __________, non fanno altro che confermare gli accertamenti medici effettuati dall’amministrazione e le conclusioni tratte dai medici del SAM, confermando le diagnosi poste (doc. AI 16, 34; cfr. consid. 2.6). Tali atti non apportano elementi o diagnosi nuovi rispetto a quelli esaurientemente indagati dai rispettivi specialisti nell’ambito della perizia del SAM, ma si limitano a trarre una valutazione diversa della quantificazione delle ripercussioni sulla capacità lavorativa delle medesime patologie. Ribadite l’affidabilità e la completezza della perizia fatta esperire dal SAM, e ricordate peraltro le suesposte considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle attestazioni dei medici curanti degli assicurati (anche se specialisti: cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 2002/01; cfr. consid. 2.7), non si può in questa sede scostarsi dalle conclusioni della perizia SAM.  

                                         Se ne deve concludere che il ricorrente non ha in sostanza prodotto alcun certificato medico atto a dimostrare che, sino al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; fr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetto incidano sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai periti.

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Inoltre, con riferimento al rinvio del ricorrente ad un presunto “cumulo dei disturbi” di cui soffre, va detto che in una sentenza del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I 2002 pag. 485 seg. e confermata nella STFA del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03), il TFA ha stabilito che per determinare il grado d’inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. L'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione.

                                         Al riguardo, questo Tribunale, dopo approfondito esame degli atti, ritiene che non vi sia nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM del 4 gennaio 2007, che ha accuratamente vagliato le varie patologie dell’assicurato (segnatamente oftalmologia e psichiatrica) escludendo la possibilità di sommare, anche solo parzialmente, le rispettive inabilità lavorative accertate dal punto di vista psichiatrico e oftalmologico e formulando un giudizio globale che non è, come detto, contraddetto da altra documentazione medica.

                                         In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________, __________, __________, __________, __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 75% in attività fisicamente leggere non comportanti la necessità di una visione binoculare.

                               2.9.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione impugnata l’amministrazione, basandosi su quanto indicato dal consulente IP nel suo rapporto finale 13 febbraio 2007 (doc. AI 39), ha stabilito una perdita di guadagno e quindi un grado d’invalidità del 52%.

Partendo da un reddito da valido di fr. 78'576.- che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2005 come autista presso la ditta __________, il consulente ha poi determinato il reddito da invalido, in attività semplici e ripetitive, pari a fr. 57'830.- (2004), applicando una riduzione del 25% come da perizia pluridisciplinare e un’ulteriore riduzione del 15% (5% per lavori leggeri e 10% per la necessità di dover cambiare postura e per gli svantaggi salariali di dover lavorare a tempo parziale), per un reddito da invalido complessivo pari a fr. 37’712. Confrontato tale dato con il reddito da valido di fr. 78’576, ha quindi stabilito che l’assicurato presentava una capacità di guadagno residua del 48% e quindi un grado di invalidità del 52% (doc. AI 39; cfr. sopra per esteso al consid.  2.6).

                                         Il patrocinatore ha contestato la valutazione dei medici in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in attività adeguate, rilevando in sostanza che, dati i limiti fissati dai medici, non è possibile per l’assicurato reperire un’attività professionale.

                                         Al riguardo, va innanzitutto rilevato che la contestazione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato dal punto di vista medico non ha nessuna ragione d’essere, ritenuto che, come ampiamente visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), le sue condizioni di salute sono state accuratamente e dettagliatamente valutate in sede medica.

                                         Quanto alla concreta reperibilità sul mercato del lavoro di attività ancora esigibili, il consulente ha fatto riferimento al settore secondario e terziario, in attività semplici e ripetitive. Nel rapporto 13 febbraio 2007 ha indicato che viste le limitazioni funzionali indicate dai periti, l’assicurato potrebbe ancora svolgere attività nel settore terziario quali venditore, cassiere non qualificato, custode, fattorino, nelle quali vi è la possibilità di alternare la posizione; o nel settore secondario come operaio generico nell’industria farmaceutica, alimentare meccanica con mansioni di assemblaggio, produzione, stampa, rifinitura, controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità. Il consulente ha quindi ritenuto che sulla base di queste considerazioni il mercato del lavoro sia ancora sufficientemente ampio da considerare l’interessato reintegrabile nel normale ciclo produttivo.

                                         Va qui innanzitutto ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, di fronte ad un ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive presenti sul mercato, è sufficiente che venga fatto riferimento alle tabelle statistiche salariali di quel settore (STFA inedita 5 giugno 2001 in re A, I 324/00, consid. 2b).

                                         Inoltre, come visto in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         Infine, il TFA, in una sentenza del 25 febbraio 2003 nelle cause P. (U 329-330/01), ha ribadito che se da una parte è compito dell’amministrazione rispettivamente del giudice indicare possibilità di lavoro concrete, dall’altra non vanno poste esigenze troppo elevate:

"  (…)

4.7 La tesi cantonale, in quanto conforme alla giurisprudenza federale, va senz'altro confermata. In effetti, contrariamente a quanto ritiene l'assicurata, questa Corte ha già ripetutamente statuito in casi con limitazioni funzionali analoghe che esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche sentenza del 4 aprile 2002 in re W., I 401/01, consid. 4c.). Si tratta segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale femminile non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare appunto nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e con possibilità di cambiare frequentemente posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2). In tale ambito bisogna pure considerare la ancor giovane età dell'interessata con conseguente presumibile buon potenziale di adattamento ad una nuova professione (cfr. SVR 1995 UV no. 35 pag. 106 consid. 5b; e contrario sentenza già citata del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4a-d).

Inoltre se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate.

È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che questa Corte ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda nuovamente sentenza del 4 aprile 2002 in re W. consid. 4c).

Certo, non si misconoscono gli sforzi e gli inconvenienti che la messa a profitto della residua capacità lavorativa dell'interessata comporterà.

Tuttavia, essi non appaiono sproporzionati né inesigibili, ricordato altresì che per un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'assicurato ha l'obbligo di intraprendere tutto quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 127 V 297 consid. 4b/cc; DTF 113 V 28 consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285 consid. 3).

In quanto infondato su questo punto il ricorso di P.________ va quindi respinto. (…)"

                                         In concreto, tenuto conto segnatamente degli aspetti oftalmologici, psichiatrici e reumatologici, e vista la giurisprudenza appena esposta, questo TCA ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono una visione binoculare o particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che eretta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

                             2.10.   Per calcolare il reddito da valido, secondo la giurisprudenza del TFA, è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

                                         Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha preso in considerazione quale reddito da valido l’importo di fr. 78'576 che l’assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2005, conformemente a quanto indicato dal precedente datore di lavoro, la ditta __________ (doc. AI 39-2). Tale reddito, rivalutato al 2006 secondo l’indice di aumento dei salari nominali, corrisponde a fr.  79'519.

                                         L’assicurato non ha contestato tale ammontare.

                             2.11.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                                         Inoltre, come pertinentemente ricordato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa).

                                         L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”.

                                         Pertanto, alla luce della chiara giurisprudenza federale (cfr., sul tema, L. Grisanti, "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità" in RTiD II-2006, p. 311ss.), nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13).

                                         D’altra parte, in una recente sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, rispondendo ad una questione sollevata dal TCA nella sentenza 35.2006.60 del 23 novembre 2006, consid. 2.10.9 ("Questo Tribunale constata che il salario che l’assicurato avrebbe conseguito nel 2005 quale muratore semi-qualificato (infatti nel 2005, secondo il contratto collettivo di lavoro dell’edilizia, un lavoratore con conoscenze percepiva un salario orario di fr. 25.15, contro i fr. 22.65 percepiti dai lavoratori edili), è inferiore a quello realizzato in media a livello svizzero dai lavoratori del settore della costruzione con qualifiche analoghe (Tabella TA 1 2004, punto 45, livello di qualifica 3: fr. 5'358 x 12 mesi = 64'296, riportato su 41.6 ore/settimana = 66'867.84; dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2005, un reddito annuo pari a fr. 67'443.41; per un recente caso in cui l’Alta Corte ha fatto riferimento ai livelli di qualifica 2 e 3, cfr. STFA del 12 ottobre 2006 nella causa S., U 404/05, consid. 2.3.4). Ci si potrebbe chiedere se in tale ipotesi, e visto il richiamo del TFA ai salari nazionali (Tabella TA 1), non dovrebbe essere applicata la giurisprudenza federale secondo la quale, quando l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. DTF 129 V 225 consid. 4.4; AHI-Praxis 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 6 settembre 2006 nella causa H., U 454/05 + 456/05, consid. 6.3.3 e 6.3.4). Spetta comunque all’Alta Corte pronunciarsi al riguardo"), l'Alta Corte ha stabilito che:

"  (…)

5.3. Giova inoltre ricordare che nel caso in cui il reddito conseguito prima dell’invalidità è inferiore alla media dei salari per un’attività paragonabile nel settore interessato e non vi è inoltre motivo che induca a ritenere che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, la giurisprudenza ammette che gli stessi fattori che hanno influenzato negativamente il reddito da valido vengano considerati anche per fissare il reddito da invalido (DTF 129 V 222 consid. 4.4 pag. 225, SVR 2004 UV no 12 pag. 44, consid. 6.2, secondo cui un reddito inferiore del 10% rispetto ai salari usuali del settore è stato considerato chiaramente sottola media [U 173/02]; cfr. pure sentenza U 529/06 del 28 gennaio 2008, consid. 8.2 con riferimenti).

6.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta sia la determinazione del reddito da invalido che quella da valido.

6.1 Per quanto concerne il reddito da valido, l’interessato fa valere che l’importo determinato dall’INSAI sulla base dei dati forniti dall’ex datore di lavoro risulterebbe, come giustamente rilevato anche dal primo giudice, inferiore del 9% circa rispetto al salario medio nazionale dei lavoratori attivi nel settore delle costruzioni con qualifiche analoghe. L’argomento è pertinente. In effetti, il dato ritenuto dall’assicuratore infortuni a titolo di reddito da valido (fr. 61'277.- per l’anno di riferimento 2005) è inferiore nella misura del 9.58% a quello desumibile dalla tabella TA1 di cui all’ISS (edizione 2004, pag. 53, livello di esigenze 3, cifra 45 costruzioni), quest’ultimo essendo pari, dopo adeguamento all’evoluzione salariale per il 2005, a fr. 67'765.89 (fr. 5'358 x 12 : 40 x 41.7[v. La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella 9.2] x 1.011 [v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella 10.2]). Alla luce della giurisprudenza richiamata al considerando 5.3, che, come visto, permette al giudice chiamato ad effettuare un raffronto dei redditi di prendere in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone fattori estranei all’invalidità, può, se del caso, essere tenuto conto di questa circostanza nell’ambito della determinazione del reddito ipotetico da invalido.

6.2 A quest’ultimo riguardo, il ricorrente, pur rispettando la più recente giurisprudenza in materia, rileva che il mercato del lavoro ticinese oggettivamente offre ai lavoratori occupati in questo Cantone di frontiera retribuzioni nettamente inferiori e penalizzanti rispetto al resto della Svizzera, come risulterebbe, almeno in parte, dalle tabelle TA1 e TA13 di cui all’ISS. Il ragionamento è comprensibile, ma viene tuttavia relativizzato dalle considerazioni espresse al considerando precedente.

6.3 Mancando in concreto indicazioni economiche effettive, in considerazione della più recente prassi di questa Corte - cui allude l'insorgente -, che non ammette più la possibilità di fare capo ai dati statistici salariali relativi alle grande regioni, tabella TA13 ISS, per determinare il reddito ipotetico da invalido, quest'ultimo deve essere stabilito sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 75/03 del 12 ottobre 2006, consid. 8, riassunta in RSAS pag. 64). In tali condizioni, partendo dal valore totale mediano di cui all'ISS 2004 (pag. 53, livello di esigenze 4), si ottiene un importo di base di           fr. 57'258.24 per il 2004 (fr. 4'588 x 12 : 40 x 41.6 [La Vie économique, 12-2007, pag. 98, tabella B9.2]), che, adattato all'evoluzione salariale (1%, v. La Vie économique, 12-2007, pag. 99, tabella B10.2), porta a ritenere un importo di           fr. 57'830.82 per il 2005.

6.4 Operando una prima riduzione del 9.58% da quest'ultimo importo per tenere conto della differenza salariale di cui si è detto al considerando 6.1, deducendo poi una quota ulteriore del 15%, non oggetto di contestazione, per considerare adeguatamente le circostanze particolari del caso (DTF 126 V 75; in concreto: limitazioni riconducibili al danno alla salute, statuto di frontaliere), il raffronto dei redditi (reddito da valido di fr. 61'277.- e guadagno da invalido di fr. 44'447.03 [fr. 57'830.82 ./. 9.58% ./. 15%]) dà un grado d'invalidità arrotondato (DTF 130 V 121) del 27%. (...)"

                                         Di conseguenza, quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327).

                             2.12.   Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'417.--.

                                         Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 3-2008, pag. 98), esso ammonta a fr. 5'633.mensili oppure a fr. 67’604.- per l'intero anno

                                         (fr. 5'633 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

                                         Come detto, l’assicurato, quale autista presso la ditta __________, avrebbe guadagnato nel 2005    fr. 78’576.- annui per un’occupazione a tempo pieno, pari a  fr. 79’519.- nel 2006 corrispondenti a fr. 6'626/mese (cfr. consid. 2.6 e 2.10).

                                         Occorre ora esaminare se siano in concreto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U 8/07 del 20 febbraio 2008 menzionata al considerando precedente (cfr. pure STFA I 379/05 del 26 gennaio 2006).

Ora, esaminati i dati statistici questa Corte deve constatare che non esiste nella specie alcun divario tra il salario percepibile dall’interessato e quelli mediani svizzeri. In effetti, tale reddito non si situa affatto sotto la media svizzera dei salari per un'attività equivalente, cioè fr. 5'041.- mensili o               fr. 60'492.-  annui rispettivamente fr.  62'911.- considerando 41.6 ore lavorative (cfr. Tabella TA1 p.to 60 “trasporti terrestri” per il 2006). Nemmeno volendo prendere, per questo settore professionale (che a mente di questo Tribunale, fra quelli statistici, maggiormente si avvicina alla professione di autista esercitata dall’interessato) la posizione professionale che presuppone qualifiche medio-alte, il salario statistico svizzero per il 2006, di fr. 5'606.mensili o fr. 67'272.- annui,  ancora risulta inferiore al salario che avrebbe percepito il ricorrente dal suo ultimo datore di lavoro ticinese.

                                         Va detto a titolo abbondanziale che l’addotto divario salariale nemmeno si realizza considerando, per pura ipotesi di lavoro, il salario statistico mediano nel settore privato svizzero relativo a professioni svolte da personale maschile, pari a            fr. 6’024.- mensili o fr. 72'288 .- annui rispettivamente a        fr. 75'179.- se riportato su 41.6 ore (cfr. tabella TA1 per il 2006).

                                         Non sono pertanto realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della prassi appena menzionata al consid. 2.11.

Il reddito da invalido ammonta, pertanto, a fr. 67'604.- annui.

                             2.13.   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio da invalido. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato

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