Raccomandata
Incarto n. 32.2007.224 dc/sc
Lugano 28 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza del 16 maggio 2007 del TFA nella causa promossa con ricorso del 2 gennaio 2004 (inc. n. 32.2004.1) da
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 novembre 2003 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Nella sua sentenza I 894/05 del 16 maggio 2007, pervenuta al TCA il 27 giugno 2007, il Tribunale federale ha condiviso la conclusione di questo Tribunale, il quale, sulla base di una perizia giudiziaria del 31 maggio 2005 e di un complemento peritale del 12 settembre 2005 dello specialista in psichiatria dott. __________, ha riconosciuto a RI 1 il diritto a una rendita intera d'invalidità.
L'Alta Corte, si è invece scostata dalle conclusioni del TCA (peraltro pure esse fondate sulla perizia giudiziaria e sul relativo complemento) per quel che concerne la data d'inizio del diritto alla rendita.
Al riguardo il Tribunale federale si è così espresso:
" 5.1 Questa Corte non può tuttavia aderire alle conclusioni dei giudici cantonali, nel senso di riconoscere all'assicurato il diritto a una rendita d'invalidità intera già a partire dal 1° marzo 2001. Infatti, dalla documentazione agli atti emergono attestazioni di segno contrario quo al momento della nascita del diritto alla prestazione. A tal proposito è utile ricordare che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.
5.1.1 Nel suo rapporto 30 marzo 2001 lo psichiatra dott. F.________ ha constatato che l'assicurato appariva persona differenziata, in grado di stabilire un buon contatto, con buone possibilità di verbalizzazione; che spiegava con chiarezza e lucidità la sua sintomatologia, dalla quale però non riusciva a prendere distanza; che temeva la solitudine, il corso e il contenuto del pensiero risultando inalterati. Ultimamente l'interessato appariva inquieto, insicuro, e aveva paura a riprendere l'attività lavorativa perché riteneva di non esserne all'altezza, evidenziando, nel contempo, delle
paure claustrofobiche. Concludendo il dott. F.________ ha osservato che, sebbene la sintomatologia non fosse ancora completamente riassorbita, poteva notare una remissione dei sintomi tale da giustificare o una ripresa lavorativa nella misura del 70% o una riconversione professionale. In sede di allegato al citato rapporto, il dott. F.________ ha poi specificato che esisteva una diminuzione di rendimento nella misura del 30% e che, vista la sintomatologia fobica, che impediva all'assicurato di potersi muovere liberamente, un'attività d'ufficio poteva essere l'occupazione più indicata.
Secondo il curante, una simile attività poteva essere svolta per 5-6 ore al giorno; bisognava tuttavia tenere particolarmente conto dei disturbi fobici e degli attacchi di panico dell'assicurato.
5.1.2 Queste dichiarazioni risultano in contrasto con quanto asserito dallo stesso dott. F.________, nel rapporto in oggetto, in risposta alla specifica domanda sull'incapacità lavorativa dell'assicurato per l'ultima attività esercitata, avendo lo specialista nella circostanza attestato un'inabilità del 100% dal 30 marzo 2000. In queste condizioni appaiono di maggiore affidabilità le ulteriori conclusioni del curante secondo cui il paziente il 30 marzo 2001 non aveva ancora maturato il diritto a una rendita d'invalidità.
5.1.3 In data 12 febbraio 2002 la dott.ssa E.________, anch'essa specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, medico di fiducia della Y._________ SA, ha da parte sua esposto che, accompagnando il paziente sul piano psichiatrico e psicoterapeutico attraverso il programma di una preferibilmente tempestiva riqualifica professionale tramite l'AI, la possibilità di riacquisto di una piena capacità lavorativa era senz'altro data, con prognosi relativamente buona.
5.1.4 Il successivo 22 agosto, il dott. F.________, dopo avere rilevato una riacutizzazione dei sintomi, tale da poter affermare che l'assicurato non fosse in grado di spostarsi quotidianamente in modo autonomo per raggiungere il luogo di lavoro e da non poter pertanto nemmeno garantire una presenza sufficiente sul luogo di lavoro, in modo da affrontare una riformazione professionale, ha reputato che la soluzione migliore sarebbe stata quella di proporre al paziente una riqualifica che potesse svolgersi residenzialmente.
Il dott. F.________ ha altresì precisato che esisteva una diminuzione di rendimento pari al 100%, la capacità di lavoro potendo tuttavia essere migliorata purché l'interessato potesse svolgere delle mansioni d'ufficio, che non lo obbligassero ad uscire più volte al giorno per recarsi dai clienti. Questo provvedimento avrebbe potuto permettergli di riprendere un'attività, a quell'epoca nella misura del 50%. Vista la sintomatologia fobica, secondo il curante era prevedibile che di fronte ad una proposta di riqualifica il paziente rispondesse inconsciamente con una riacutizzazione dei sintomi, finalizzata ad evitare qualsiasi cambiamento nella sua vita, che, seppure attualmente non molto gratificante e serena, era comunque una situazione conosciuta, stabile e pertanto rassicurante.
5.1.5 Il 16 ottobre 2002 il dott. F.________ ha comunicato al dott.
M.________ dell'Ufficio insorgente che l'unica possibilità per l'assicurato, data la sua sintomatologia (crollo della vita familiare, conseguente esacerbazione della sintomatologia fobica), fosse quella di offrirgli delle opportunità reintegrative professionali a domicilio, ritenuto che le sue fobie in pratica non gli permettevano degli spostamenti da casa, se non accompagnato.
5.1.6 Nella perizia 2 maggio 2003 il dott. D.________, interpellato
dall'amministrazione, ha dal canto suo rilevato che la sintomatologia clinica aveva portato a una limitazione della capacità lavorativa che non superava tuttavia il 30% a partire dal marzo 2001, ritenuto come fosse terapeuticamente indicata la ripresa di un'attività lavorativa nella professione precedentemente svolta; la prognosi rimaneva però incerta a causa dell'atteggiamento regressivo assunto dal paziente e a causa dei benefici secondari che la situazione concreta comportava. Per il perito era pure esigibile che il paziente si spostasse autonomamente da casa per raggiungere un eventuale luogo di lavoro.
5.1.7 Il 4 dicembre seguente, di nuovo il dott. F.________ ha concluso nel senso che l'opponente, nella sua professione di consulente di assicurazioni, restava inabile al lavoro in misura superiore all'80% per causa di disturbo d'ansia generalizzato con attacchi di panico.
5.1.8 Mediante relazione medica del 24 febbraio 2004, il dott. G.________, curante dell'assicurato dal 1996, ha segnalato una incapacità lavorativa pari almeno al 50% sia per l'attività precedente di consulente di assicurazioni sia in qualsiasi altra occupazione.
5.1.9 Infine, in data 27 febbraio 2004, il dott. F.________ ha riferito di
una situazione invariata, ma ingravescente a livello psicosociale e
socioeconomico. A mente di detto medico, l'interessato, che continuava a dover essere considerato incapace al lavoro nella misura descritta nei precedenti rapporti, avrebbe dovuto sottoporsi ai trattamenti prescritti, e questo in modo perentorio, ritenuto che, appena possibile, si sarebbe reso necessario un ricovero presso una clinica psichiatrica, dove andava effettuata un'indagine psicodiagnostica, oltre che una cura psicofarmacologica, ed iniziata una presa a carico psicoterapeutica. Per il dott. F.________, con questo ricovero si sarebbe potuto ottenere non solo un miglioramento sintomatico soggettivo, ma anche una miglior apertura ad un discorso psicoterapeutico e psicofarmacologico.
5.2 I documenti sanitari summenzionati non consentono di stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento), a partire da quale data l'assicurato abbia maturato il diritto alla rendita d'invalidità, atteso che le varie opinioni espresse dai vari medici intervenuti tra il 2001 e il 2005 non trovano un riscontro del tutto concludente, segnatamente mancando indicazioni sufficientemente univoche, precise e affidabili per stabilire in quale momento sia sorto il diritto a prestazioni.
Il perito giudiziale, dott. C.________, sembra non aver considerato
pienamente il fatto che altri medici abbiano formulato valutazioni
contestualmente ad esami clinici, esperiti in momenti diversi, come pure sulla base di verifiche puntuali dirette e non meramente retrospettive. Detto altrimenti, la valutazione sulla base della visione diretta prevale, in concreto, su quella ipotetica riportata nel tempo, a parità di formazione specifica di chi ha formulato gli apprezzamenti.
Ne consegue la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori sulla
questione topica dell'inizio del diritto alla rendita. È quindi opportuno
retrocedere gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni, affinché
completi gli accertamenti sull'evoluzione dell'incapacità lavorativa
dell'opponente e si pronunci di nuovo sul momento della nascita del diritto alla rendita.
5.3 Infine, questa Corte reputa di non dover considerare i due certificati medici prodotti dall'opponente in sede di risposta al gravame, avuto riguardo al fatto che a questo stadio di procedura essi non risultano decisivi per il giudizio sul momento del sorgere del diritto alla rendita; gli stessi potranno comunque essere suscettibili di apprezzamento nell'ambito degli approfondimenti istruttori ordinati con il rinvio ai primi giudici."
Di conseguenza l'Alta Corte ha rinviato la causa al TCA al fine di procedere a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e rendere una nuova pronuncia.
1.2. Il 27 giugno 2007 il Presidente del TCA ha invitato la patrocinatrice dell'assicurato e l'UAI a formulare osservazioni a proposito della decorrenza del diritto alla rendita intera (cfr. Doc. II).
La rappresentante dell'assicurato il 5 luglio 2007, ha in particolare sottolineato quanto segue:
" (...)
Dai certificati medici allestiti dal Dr. __________, medico curante del signor RI 1, il ricorrente presenta una incapacità lavorativa totale a far tempo dal 30 marzo 2000 (cfr. certificati medici 30.3.2000, 28.4.2000, 27.06.2000, 20.07.2000, 21.09.2000, 15.11.2000, 12.01.2001, 24.04.2001, 14.05.2001, 18.06.2001, 11.07.2001, 23.08.2001, 17.09.2001, 16.10.2001).
Se è vero che in occasione del proprio rapporto medico inviato all'Ufficio dell'invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, in data 30 marzo 2001 egli notava nel paziente una remissione dei sintomi tale da giustificare una ripresa lavorativa nella misura del 70 %, quindi una inabilità al lavoro parziale del 30%, è anche vero che il medico ha avuto modo di ritornare sul proprio parere già in data 20 aprile 2001, attestando che il signor RI 1 accusava una inabilità lavorativa totale per tempo indeterminato retroattiva al 30 marzo 2000.
Ancora il 4 aprile 2001, all'attenzione della __________, __________, il Dr. __________ considerava nel suo paziente una capacità residua al lavoro pari al 50%. Il Curante ha tuttavia corretto il proprio parere già con certificato medico del 24 aprile 2001, attestando nel signor RI 1 una assoluta inabilità al lavoro.
Con rapporto medico 4 dicembre 2003 (versato agli atti sub. doc. B) il Dr. __________ ha ritenuto il paziente inabile a ogni tipo di lavoro, compresa l'attività d'assicuratore, in misura superiore all'80%.
Ancora con rapporto medico 27 febbraio 2004 (versato agli atti), il Dr. __________ ha ritenuto il ricorrente incapace al lavoro nella misura già descritta nei precedenti rapporti; quindi in misura totale.
(...)
Come più volte osservato, il parere reso in data 2 maggio 2003 dal Dr. __________, perito dell'Ufficio dell'invalidità del Cantone Ticino, non può essere giudicato attendibile. Il documento è di nulla utilità anche per un giudizio circa il momento in cui il diritto alla rendita di invalidità, essendo infarcito di erronei presupposti e falsi dati che hanno condotto a una conclusione illogica e insostenibile per rapporto alla realtà dei fatti. Come già più volte osservato, il perito non ha preso in considerazione i disturbi lamentati dall'assicurato se non in misura errata o parziale e superficiale e non ha eseguito accertamenti. Neppure in sede di delucidazioni in sede di ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. scritto 27 luglio 2004 del Dr. __________ al TCA) lo specialista ha saputo formulare delle osservazioni atte a convincere della logicità delle proprie conclusioni, limitandosi a fondare le proprie valutazioni e convinzioni su supposizioni semplicistiche, riduttive e fuorvianti. La distorsione data dal Dr. __________ agli elementi presi in considerazione nel proprio referto lo hanno condotto a un giudizio alterato, e quindi inesatto, nei confronti del signor RI 1 e dei suoi problemi di salute. Un giudizio severo e illogico, che non rispecchia la realtà dei fatti - in quanto la ripresenta completamente distorta - e che si trova per questo motivo in netto contrasto con l'opinione dei medici che hanno avuto e hanno tuttora in cura il soggetto.
A questo riguardo si aggiungono le scoperte concernenti il rapporto peritale 2 maggio 2003 reso dal Dr. __________, già messe a disposizione della lodevole Alta Corte in Lucerna il 24 gennaio 2006, e che si chiede che vengano annessi all'incarto di causa siccome rilevanti per giudicare dell'assoluta inattendibilità della perizia __________.
Da accertamenti eseguiti è infatti emerso il fatto che il Dr. __________, prima di rendere il proprio referto peritale, non ha affatto interpellato il medico curante dell'assicurato, Dr. __________.
Tale scoperta è grave, se si considera che il perito ha certificato nella propria valutazione peritale l'avvenuto colloquio telefonico con il curante, e, anche sulla base del tenore di tale confronto, ha reso il proprio referto.
Una volta di più quindi il rapporto peritale, sulla base del quale il lodevole Ufficio AI ha preteso di negare ogni indennità al signor RI 1, si è dimostrato inattendibile, in quanto poggiante su premesse false e inesistenti." (Doc. III)
Il 12 luglio 2007 l'UAI ha invece rilevato:
" (...)
Per quanto può esprimersi lo scrivente Ufficio, la valutazione peritale espressa dal Dr. med. __________ del maggio 2003, che reputava una inabilità lavorativa del 30% con effetto da marzo 2001 (pertinente con gli altri certificati medici emessi nel medesimo periodo), andrebbe confermata; da maggio 2005, momento della perizia del Dr. __________, la capacità lavorativa risulta invece essere nulla. L'inizio del diritto a rendita risulterebbe quindi avere inizio da giugno 2005, momento nel quale è realizzato il presupposto della media annua di inabilità lavorativa del 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) con diritto al quarto di rendita dal 1° giugno 2005 (grado del 42%), indi tre mesi dopo (in applicazione dell'art. 88a OAI) risulterebbe una rendita intera (grado del 100%), con stato di salute posteriore alla perizia del Dr. __________ comunque da aggiornare." (Doc. IV)
Il 27 luglio 2007 la patrocinatrice dell'assicurato ha ribadito la richiesta di riconoscere a RI 1 il diritto a una rendita intera d'invalidità dal 1° marzo 2001 (cfr. Doc. VII).
1.3. Il 6 agosto 2007 il Presidente del TCA ha interpellato il dottor __________ in questi termini:
" Nella sentenza 32.2004.1 del 7 dicembre 2005, per quel che concerne l'inizio e l'entità dell'invalidità lavorativa, il TCA si è sostanzialmente fondato sulla sua perizia del 31 maggio 2005, in particolare sulla risposta al quesito n° 10:
" (...)
10. A partire da quando sussiste un'inabilità lavorativa pari almeno al 20%?
Qual è stata in seguito l'evoluzione dell'incapacità lavorativa?
Dal 30.3.2000 inabilità lavorativa al 100%. (...)"
Al fine di risolvere definitivamente la questione La invito a pronunciarsi nuovamente sulla data di inizio dell'inabilità lavorativa totale dell'assicurato, motivando la sua risposta." (Doc. VIII)
Lo specialista in psichiatria il 16 agosto 2007 ha così risposto:
" La ringrazio della Sua lettera del 6 agosto 2007 con la quale mi chiede di pronunciarmi nuovamente sulla data d'inizio dell'inabilità lavorativa totale del precitato assicurato e di motivare la mia risposta.
Per far ciò, ho riletto attentamente la perizia della dr.ssa __________ e mia del 31.05.2005, il mio complemento, in risposta alle "Annotazioni del medico" formulate per l'AI dal Dr. __________, del 12.09.2005 e la Sentenza del Tribunale Federale delle Assicurazioni del 16.05.2007.
Mi consenta di esprimere una certa sorpresa per il fatto che questa Sentenza non sembra ritenere sufficientemente chiaro e motivato il perchè, nella perizia del 31.05.2005, si sia fissato l'inizio dell'incapacità lavorativa nella misura del 100% al 30.03.2000. Mi sembra che le motivazioni dovrebbero emergere chiaramente da una lettura di perizia e complemento.
In ogni caso, dopo avere riesaminato la documentazione e riflettuto attentamente sul caso, non posso che confermare le conclusioni allora esplicitate.
Ricordo che l'assicurato aveva iniziato a presentare sintomi d'ansia e di panico già nel 1990 e che la sua sintomatologia era andata aggravandosi negli anni successivi. Le cure intraprese erano state, per quanto a noi noto, sintomatiche e di successo moderato.
Un decorso prolungato, tendente al cronico, è piuttosto frequente, purtroppo, in questo tipo di disturbo e non stupisce che, 10 anni dopo l'esordio, la psicopatologia avesse raggiunto una dimensione invalidante. L'incapacità lavorativa del 100% viene attestata da diversi certificati medici risalenti al 30.3.2000 e viene confermata (a tempo indeterminato) dal Dr. __________ a partire dai 12.1.2001.
E' vero che il 2.3.2001 il Dr. __________ potizza "una ripresa lavorativa nella misura del 70% o una riconversione professionale", è anche vero però che il 20.4.2001 lo stesso Dr. __________ deve constatare il mal riposto ottimismo del suo precedente certificato e attestare nuovamente un'inabilità al lavoro in misura completa a partire (ed è questa una conferma della continuità della gravità) dal 30.03.2000.
Successivi certificati non fanno che confermare lo stato delle cose, che non viene smentito nemmeno dal rapporto peritale del 12.02.2002 della Dr.ssa __________, la quale formula una diagnosi con la quale, come abbiamo cercato di spiegare nella nostra perizia, non concordiamo, riconoscendo però l'incapacità lavorativa del momento anche se si esprime ottimisticamente sulla prognosi, ipotizzando addirittura una ripresa della capacità lavorativa completa. Ma questa previsione (che peraltro implicava la messa in opera di misure terapeutiche e di riqualifica di cui non ci risulta l'avvenuta effettuazione) è smentita tanto dal rapporto del 22.05.2002 dell'Ispettore __________ della AI, che riferisce di uno stato invariato, se non peggiorato, dell'assicurato, quanto anche dal successivo rapporto del Dr. __________ del 22.08.2002.
In questo scritto, anche se non si esprime un grado di capacità/incapacità lavorativa, si descrive una situazione perfettamente sovrapponibile a quelle già segnalate, da! profilo clinico, ipotizzando inoltre che l'assicurato possa mettere in atto modalità difensive davanti ad una proposta di riqualifica, modalità finalizzate "ad evitare qualsiasi cambiamento nella sua vita, che seppure, attualmente, non molto gratificante e serena, è una situazione conosciuta, stabile e pertanto rassicurante".
Anche il successivo rapporto del Dr. __________, del 16.10.2002, descrive uno stato di malattia serio, tanto che il Dr. __________, pochi giorni più tardi, decide l'esecuzione di una perizia psichiatrica che viene affidata al Dr. __________.
Se capisco bene, il Tribunale Federale ritiene che le constatazioni del Dr. __________, che attesta un'incapacità lavorativa del 30% al massimo, interrompono, per così dire, l'incapacità lavorativa completa che (così mi pare) risulta, sino a questo punto, attestata coerentemente e continuativamente a partire dal 30.03.2000.
Nella nostra perizia del 31.05.2005 avevamo spiegato (così almeno mi sembrava) in maniera esaustiva perché, a nostro avviso, le conclusioni del Dr. __________ non fossero condivisibili. In particolare, avevamo sottolineato come, se anche il quadro clinico corrispondeva punto per punto ai criteri diagnostici dell'ICD-10 e non fosse perciò, dal profilo della diagnosi, oggetto di contestazione, nel caso del peritando ci trovassimo in presenza di un disturbo innestato, come avviene in una non trascurabile minoranza dei casi, su una struttura di personalità psicotica.
Questo dato, confermato da elementi anamnestici e, più solidamente, dai test effettuati, è sicuramente inerente alla patologia del peritando sin dal suo insorgere. Non tenerne conto - come ha fatto il Dr. __________ - induce ovviamente a valutare molto più ottimisticamente le residue capacità dell'assicurato che invece - e l'evoluzione successiva mi sembra l'abbia dimostrato al di là di ogni dubbio - sono/erano assai scarse.
Ipotizzare un "tornaconto secondario" della malattia alla base delle reticenze dell' assicurato a sottoporsi a cura o a programmi di riqualifica è, a mio avviso, abbastanza gratuito, se si tiene conto della grave fragilità della personalità, che è emersa dai test (che il Dr. __________, nella sua perizia, non aveva ritenuto utile effettuare). Come avevamo spiegato nella nostra valutazione, esso, semmai esiste, è ben misero.
L'evoluzione successiva, d'altronde, mostra come l'assicurato rimanga inabile "nella misura superiore all'80% come assicuratore" (Dr. __________, 4.12.2003), "almeno al 50%" (Dr. __________, 24.02.2004), "in misura completa" (Dr. __________, 27.02.2004).
E' dunque un fatto assodato che, a partire dal 30.03.2000 il peritando ha mostrato una patologia psichica grave e invalidante, sulla cui gravità vi è una sostanziale concordanza anche se la Dr.ssa __________, per esempio, si è espressa ottimisticamente sulle capacità di recupero. Solo il Dr. __________, trascurando però un elemento di giudizio a mio avviso fondamentale come quello della fragilità della personalità di base, si è espresso in modo discordante.
Spero, questa volta, di avere risposto in modo esauriente, al di là di ogni dubbio, al quesito sollevato dal Tribunale Federale. Confermo quanto espresso nella perizia del 31.05.2005 integralmente."
(Doc. IX)
1.4. Il 16 agosto 2007 l'UAI, rispondendo al precedente scritto della patrocinatrice dell'assicurato, ha in particolare sottolineato che:
" (...)
Controparte insiste nel criticare gravemente e pesantemente il rapporto peritale posto dal Dr. __________ ritenendolo "inattendibile poggiante su premesse false e inesistenti". Dinanzi all'Alta Corte la questione è stata chiarita, nel senso che lo specialista Dr. __________ ha potuto controbattere a quanto asserito dal ricorrente. In tal contesto, la risposta del Dr. __________ contenuta nella risposta del 10 marzo 2006 è chiara nella sua formulazione. L'Alta Corte è stata posta al corrente della questione ed ha citato la perizia del Dr. __________ all'interno dei suoi considerandi alla stregua dei restanti atti medici all'incarto. In nessun momento tale perizia è stata reputata "inattendibile" come ritenuta da controparte. (...)" (Doc. XII)
1.5. Invitata a prendere posizione sulla risposta del dottor __________ al TCA, la patrocinatrice dell'assicurato ha rilevato:
" (...)
Si osserva che pure il Dr. __________ ha potuto mettere chiaramente in luce le mancanze, nonché gli elementi e i fattori medici di primaria importanza e pur tuttavia ignorati, della perizia allestita dal Dr. __________, e di conseguenza, l'assoluta inattendibilità e mancanza di coerenza del referto medesimo.
Alle critiche mosse dal Dr. __________ riguardo all'operato del perito dell'Ufficio AI si associa il signor RI 1, richiamandosi a quando già lungamente e abbondantemente osservato in merito nei precedenti scritti, non da ultimo attraverso gli allegati 5 e 22 luglio scorso.
Come osservato anche dall'esperto, il Dr. __________ ha potuto rendere un parere tanto ottimistico sull'incapacità lavorativa dell'assicurato unicamente ignorando elementi e fattori clinici importanti, relegando, spesso sino a stravolgerli, dati e informazioni sulla persona dell'assicurato, e trascurando l'importanza di effettuare determinati test medici. Neppure il Dr. __________ ha ritenuto di doversi consultare in riguardo con il medico Curante dell'assicurato.
Ne consegue che tutti i dubbi insinuati dal parere del Dr. __________ nei Giudici dell'Alta Corte in Lucerna, in punto al momento da cui il signor RI 1 può vantare il diritto a una rendita intera di invalidità, risultano chiaramente e ampiamente fugati, tanto dalla perizia 31 maggio 2005, quanto dal complemento peritale 12 settembre 2005 del Dr. __________, e non da ultimo dal contenuto del suo scritto 16 agosto 2007." (Doc. XIII)
Da parte sua l'UAI si è invece così espresso il 31 agosto 2007:
" Preso atto dei documenti trasmessi rileviamo come il Dr. __________ si riconfermi nelle sue considerazioni, sebbene l'Alta Corte abbia valutato diversamente la questione. Il fatto di avere nuovamente richiesto al Dr. __________ di pronunciarsi in merito alla sua perizia non costituisce, a nostro avviso, un complemento istruttorio conforme a quanto richiesto dall'Alta Corte nella sentenza del 16 maggio 2007.
Lo scrivente Ufficio riconferma le proprie critiche in merito a tale perizia come espresse dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) nelle annotazioni del 24 giugno 2005 e 12 ottobre 2005.
A nostro avviso, la questione potrà essere definita unicamente tramite perizia neutra. Lo scrivente Ufficio propone una valutazione presso il Centro Peritale __________." (Doc. XV)
L'11 settembre 2007 la patrocinatrice dell'assicurato si è opposta all'allestimento di una nuova perizia e in ogni caso di una perizia ad opera del Centro peritale __________ (cfr. Doc. XVIII).
1.6. Il 26 settembre 2007 il Presidente del TCA ha invitato l'UAI a determinare la decorrenza e l'evoluzione dell'importo della rendita tenuto conto di alcuni elementi (cfr. Doc. XX).
L'UAI ha risposto l'8 ottobre 2007 (cfr. Doc. XXIII).
Il 15 ottobre 2007 il Presidente del TCA ha inviato all'UAI uno scritto del seguente tenore:
" (...)
Al fine di evadere il ricorso citato e seguendo il precedente schema, vi invito a determinare la decorrenza e l'importo della rendita spettante all'assicurato tenendo conto dei seguenti elementi:
- inabilità lavorativa del 30% dal 29 marzo 2000 fino al 21 agosto 2002
- inabilità lavorativa del 10% dal 22 agosto 2002." (Doc. XXIV)
Il 22 ottobre 2007 l'UAI ha in particolare così risposto:
" Preso atto della nuova richiesta del 15.10.2007, ovvero di indicare l'inizio ed il diritto alla rendita per l'assicurato considerando una inabilità lavorativa del 30% dal 29.03.2000 al 21.08.2002 e del 100% (rettificato rispetto al 10% erroneamente indicato nello scritto citato) dal 22.08.2002, considerato quanto disposto all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ed il calcolo della media retrospettiva (cfr. Circolare CIGI, stato al 01.01.2004 ad nota marginale 2027, 4002 ss., Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 222 s.) rispondiamo come segue:
- l'anno di attesa con incapacità al lavoro in media superiore al 40% è realizzata a ottobre 2002 (si rinvia all'allegato relativo al calcolo della media retrospettiva). Ne consegue che dal 01.10.2002 l'assicurato ha maturato il diritto inizialmente al quarto di rendita (grado del 44%) fino al 31.12.2002, con successivo diritto alla rendita intera (grado del 100%) dal 01.01.2003 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute giusta l'art. 88 a OAI), ritenuta l'incapacità totale al lavoro e, di riflesso, al guadagno. (...)" (Doc. XXV)
Al riguardo, il 12 novembre 2007 la patrocinatrice dell'assicurato ha rilevato:
" (...)
Con riferimento a quanto espresso dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Bellinzona, attraverso gli scritti 8 ottobre e 22 ottobre 2007 (doc. XXIII, rispettivamente XXV e allegati) non vi sono osservazioni.
Rimane ad ogni modo ancora da capire su quali considerazioni si basi questo lodevole Tribunale per concludere a un'inabilità lavorativa nelle percentuali indicate negli scritti 26 settembre e 15 ottobre 2007 (doc. XX e XXIV). (...)" (doc. XXVIII, pag. 1)
1.7. Il 12 settembre 2007 l'UAI ha trasmesso per conoscenza al TCA uno scritto inviato alla rappresentante dell'assicurato e relativa alle ripetibili di fr. 2'000.-assegnate dal TCA nella sentenza 32.2004.1 del 7 novembre 2005:
" (...)
Per quanto concerne le ripetibili di fr. 2'000.-definite in prima istanza dal Tribunale cantonale delle assicurazioni nella sentenza del 7 novembre 2005 riteniamo che le medesime non siano attualmente dovute, considerato che l'Alta Corte con giudizio del 16 maggio 2007 ha "annullato il giudizio impugnato del 7 novembre 2005" e rinviato la causa "al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova pronuncia" (nostra sottolineatura). A nostro avviso ciò significa che il Tribunale cantonale dovrà pure esprimersi in merito alle ripetibili, ritenuto che il suo precedente giudizio è stato annullato dall'istanza superiore.
Per tale ragione lo scrivente Ufficio si è limitato a versarle le ripetibili dovute al termine della procedura federale." (Doc. XXI1)
Il 12 novembre 2007 la patrocinatrice del ricorrente si è così espressa:
" (...)
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha quindi accolto la domanda subordinata del ricorso dell'UAI, e meglio la censura secondo cui il signor RI 1 non avrebbe diritto a una rendita di invalidità a far tempo dal 1° marzo 2001, bensì a far tempo da un momento posteriore e da stabilire ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso 6 dicembre 2005 dell'UAI è stato respinto. Ne consegue che nè il punto 1 del dispositivo della sentenza 7 novembre 2006, che consacra il diritto del signor RI 1 a una rendita AI (alla cui oggettivazione l'Ufficio AI si rifiuta tuttavia di dare seguito, sostenendo come mancherebbe una definizione dell'attuale stato di salute dell'assicurato), nè il relativo punto 2, che riconosce a quest'ultimo il diritto alle ripetibili, sono stati annullati.
Anche attraverso la lettura dei considerandi della decisione federale si evince chiaramente che mai il Tribunale federale ha messo in discussione o annullato il punto 2 della decisione 7 novembre 2005 che condanna l'UAI al versamento di una somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Ciò nonostante non si ritiene il caso di dover iniziare una causa giudiziaria di incasso forzato. Per questo motivo le parti hanno deciso di attendere che il Tribunale cantonale delle assicurazioni, pronunciandosi in punto all'inizio del diritto a una rendita di invalidità del signor RI 1, si pronunci anche su tale questione.
Va da sè che qualora l'opinione dell'Ufficio dell'invalidità del Cantone Ticino a questo riguardo non dovesse essere confermata, oltre alla somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili come da sentenza 7 novembre 2005, al signor RI 1 andranno riconosciuti gli interessi di mora del 5% a far tempo dal 1° luglio 2007." (Doc. XXVIII, pag. 2)
1.8. Il 9 novembre 2007 (cfr. Doc. XXIX) l'UAI ha trasmesso al TCA per conoscenza uno scritto inviato alla patrocinatrice dell'assicurata il 28 settembre 2007 (Doc. XXIXbis).
in diritto
2.1. Per costante giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Se il Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad un'autorità inferiore sono vincolati sia per quest'ultima che per l'Alta Corte (cfr. STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del 25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore, quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr. sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.2. In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un diverso risultato (DTF 101 IV 130).
Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Deve tuttavia essere sottolineato che il perito giudiziario ha uno statuto speciale nel senso che egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria di cui all'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giustizia (cfr. STFA U 288/99 del 15 gennaio 2001, consid. 3a, nonché dottrina e giurisprudenza ivi citate). Al contrario, lo specialista consultato dall'assicuratore contro gli infortuni non è sottoposto alla comminatoria di cui all'art. 307 CPS, disposizione che concerne esclusivamente la procedura giudiziaria. Quindi, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, una perizia amministrativa riveste un valore probatorio limitato rispetto ad una perizia giudiziaria (cfr. STFA U 288/99 succitata, consid. 3a: "Ein Administrativgutachten lässt sich somit hinsichtlich seines Stellenwerts im Rahmen der Beweiswürdigung und Rechtsfindung nur sehr beschränkt mit einer gerichtlich angeordneten Expertise vergleichen").
2.3. Nella presente fattispecie il dispositivo della sentenza del Tribunale federale I 894/05 del 16 maggio 2007 rinvia ai considerandi, ai quali il TCA deve dunque attenersi (cfr. consid. 2.1).
Questo Tribunale, conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) ha garantito alle parti il diritto di essere sentito invitandole a formulare le proprie osservazioni.
Il TCA, preso atto delle considerazioni del Tribunale federale secondo cui "il perito giudiziale dottor __________, sembra non aver considerato pienamente il fatto che altri medici abbiano formulato valutazioni contestualmente ad esami clinici, esperiti in momenti diversi, come pure sulla base di verifiche puntuali dirette e non meramente retrospettive", ha ritenuto necessario interpellare lo specialista in psichiatria al fine di verificare se realmente non ha tenuto conto degli elementi giustamente messi in rilievo dall'Alta Corte.
Il dottor __________ ha esaurientemente risposto, confermando le conclusioni della perizia e del complemento peritale, anche per quel che concerne l'inizio della totale inabilità lavorativa che ha portato al riconoscimento all'assicurato dal diritto a una rendita intera d'invalidità (cfr. consid. 1.3).
La richiesta dell'UAI di fare allestire una nuova perizia presso il Centro peritale __________, non può essere accolta.
Innanzitutto perchè questo Tribunale ha preso la prima decisione sulla base di una perizia giudiziaria, non ritenendo attendibili le conclusioni della perizia amministrativa già contenuta nell'incarto, che negava l'esistenza di un danno alla salute tale da giustificare il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità.
Inoltre e soprattutto, perchè potendo in ogni caso essere allestita al più presto alla fine del 2007 tale perizia sarebbe inutilizzabile per risolvere la presente vertenza se solo si considera che l'Alta Corte, a proposito delle conclusioni del dottor __________ formulate nel 2005, ha sottolineato che "la valutazione sulla base della visione diretta prevale, in concreto, su quella ipotetica riportata nel tempo, a parità di formazione specifica di chi ha fondato gli apprezzamenti".
Questo Tribunale preso atto delle considerazioni del Tribunale federale secondo cui "appaiono di maggiore affidabilità le ulteriori conclusioni del curante secondo cui il paziente il 30 marzo 2001 non aveva ancora maturato il diritto a una rendita di invalidità" (cfr. consid. 5.1.2), dopo avere attentamente esaminato gli atti dell'incarto, ritiene che l'inizio dell'incapacità lavorativa totale possa essere fissato al momento della riacutizzazione dei disturbi, certificato del dottor __________ il 22 agosto 2002 (cfr. Doc. AI 22: "Oggettivamente: posso osservare una riacutizzazione dei sintomi, tali da poter affermare che egli non sia in grado di spostarsi quotidianamente in modo autonomo per raggiungere il luogo di lavoro. Chiaramente con questa sintomatologia non può nemmeno garantire una presenza sufficiente sul luogo di lavoro, in modo da affrontare una riformazione professionale") e poi confermata negli anni successivi.
In tale contesto va sottolineato che nella sua perizia del maggio 2005 il dottor __________ ha attestato che "il disturbo depressivo si è sviluppato successivamente e secondariamente al primo ed è presente da almeno 3 anni" (cfr. Doc. XXXI, pag. 19).
Questo Tribunale ritiene, per contro, di non potersi fondare sulle valutazioni contenute nella perizia amministrativa del dottor __________ del 2 maggio 2003 (inabilità lavorativa soltanto del 30%), visto che il perito giudiziario, dopo avere ammesso che si tratta di un caso "particolarmente difficile" ha concluso che i disturbi di cui soffre l'assicurato hanno un effetto ben più invalidante rispetto a quanto riconosciuto nella perizia amministrativa. Il dottor __________ ha peraltro motivato e confermato le sue conclusioni anche nella sua risposta al TCA del 6 agosto 2007 (cfr. consid. 1.3).
In tale contesto va sottolineato che le conclusioni della perizia giudiziaria (sul valore probante di una tale perizia, cfr. consid. 2.2), sono state fatte proprie anche dal Tribunale federale per quel che riguarda il diritto alla rendita di invalidità (contrariamente a quanto sosteneva l'UAI che davanti all'Alta Corte aveva chiesto "in via principale l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma della decisione su opposizione del 20 novembre 2003", cfr. STF I 894/05 del 16 maggio 2007), ciò che non può significare altro che, al momento determinante in cui è stata emessa la decisione su opposizione, il 20 novembre 2003 (cfr. sentenza C 226/06 del 23 ottobre 2007; DTF 130 V 140; DTF 129 V 4; DTF 129 V 169; DTF 129 V 356) già esisteva il diritto alla rendita d'invalidità.
Secondo questo Tribunale, dunque l'assicurato deve essere ritenuto inabile al lavoro al 30% fino al 21 agosto 2002 e successivamente inabile al 100%.
Conformemente al calcolo effettuato dall'UAI su richiesta del TCA (cfr. consid. 1.6, Doc. XXV e Doc. XXVbis) RI 1 ha diritto a un quarto di rendita di invalidità dal 1° ottobre 2002 al 31 dicembre 2002 e a una rendita intera dal 1° gennaio 2003.
2.4. Al punto 1 del dispositivo della sentenza I 894/05 del 16 maggio 2007 il Tribunale federale ha "annullato il giudizio impugnato del 7 novembre 2005" e rinviato gli atti al TCA per effettuare un complemento istruttorio e successivamente rendere "una nuova pronuncia".
Contrariamente al parere della patrocinatrice dell'assicurato, l'Alta Corte ha quindi integralmente annullato la sentenza cantonale e quindi anche il punto 2 del dispositivo con il quale l'UAI era stato condannato a versare all'assicurato "fr. 2'000.-a titolo di ripetibili".
Parzialmente vincente in causa RI 1, patrocinato da un legale, ha diritto a un importo di fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell'UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; art. 22 LPTCA).
Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili parziali, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio relativa alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STFA U 134/99 dell'8 novembre 2001; STFA U 59/99 del 18 agosto 1999; STFA I 360/97 del 2 agosto 1999; STFA P 7/97 del 19 novembre 1998; STFA U 18/97 del 27 aprile 1998).
Per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (cfr. il decreto del 18 febbraio 2004, cresciuto in giudicato, con il quale il TCA ha accolto l'istanza di assistenza giudiziaria, cfr. inc. 32.2004.1 Doc. IX).
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 20 novembre 2003 è annullata.
§§ RI 1 ha diritto a un quarto di rendita d'invalidità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2002 e ad una rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2003.
2. Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
L'UAI dovrà inoltre versare all'assicurato l'importo di fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti