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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2008 32.2007.216

26. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,111 Wörter·~36 min·4

Zusammenfassung

Domanda di una rendita d'invalidità a causa di una fibromialgia e di una sindrome somatoforme da dolore cronico persistente respinta poiché non sono dati i requisiti posti dalla giurisprudenza per poter ottenere la prestazione richiesta

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.216   cs

Lugano 26 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 22 maggio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nata nel __________, il 6 aprile 2005 ha postulato l’assegnazione di una rendita d’invalidità a causa di un’artrosi (doc. AI 2-6).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 22 maggio 2007, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché dalla perizia del SAM “risulta che lei non presenta alcuna diagnosi di malattia con ripercussione sulla capacità lavorativa. Pertanto la capacità di guadagno e di lavoro rimangono intatte nella misura del 100%.” (doc. A2).

                                  B.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, è tempestivamente insorta e, dopo aver rammentato di soffrire di fibromialgia, di una sindrome somatoforme del dolore cronico persistente, dI un diabete mellito di tipo 2 e di un’epatopatia, ha rilevato di essere stata visitata, il 14 giugno 2007, dal dr. __________, medico direttore della Clinica __________, il quale ha certificato una totale inabilità lavorativa nella precedente professione svolta. L’insorgente rileva inoltre che l’assicuratore malattie ha riconosciuto un’abilità lavorativa completa ed ha versato le prestazioni pattuite (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 25 luglio 2007 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

D.    Il 7 novembre 2007 la ricorrente ha prodotto ulteriori prove ed in particolare un rapporto del __________ di __________ del 16 ottobre 2007 (doc. VI). Chiamato a presentare osservazioni scritte in merito l’UAI ha affermato che “si tratta quindi di un problema e di un peggioramento successivo alla decisione impugnata. La stessa è quindi confermata in quanto corretta.” (doc. VIII).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                   3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                                   4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI), il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                   5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:

"  6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

                                         Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:

"  5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

                                         In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         La nostra Massima Istanza in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:

"  (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)

                                         In una sentenza 9C_35/2007 del 4 aprile 2008, l'Alta Corte ha sottolineato:

"  (...)

Quanto agli effetti invalidanti della fibromialgia, invocati con il ricorso e negati nel caso di specie dal primo giudice sulla scorta della valutazione del Servizio X.________, basta il rilievo che, in analogia a quanto stabilito in materia di disturbo somatoforme da dolore persistente, la malattia non è di regola atta a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI e che comunque le condizioni per eccezionalmente ammettere una siffatta ipotesi non sono certamente date in concreto in assenza di una comorbidità psichiatrica importante (in casu: sintomatologia depressiva descritta in totale regressione) e in presenza di una (chiara) tendenza all'esagerazione riscontrata dal dott. J.________ (DTF 132 V 65 consid. 4.2.1 e 4.2.2 pag. 70 seg.; 131 V 49 consid. 1.2 pag. 50; 130 V 352 consid. 2.2.3 pag. 353 seg. e consid. 3.3.1 pag. 358). (...)"

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

                                   6.   Nel caso di specie, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha dapprima predisposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM), il 22 marzo 2007.

                                         I periti, dopo aver riassunto gli atti medici prodotti dall’assicurata, ed aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica e le affezioni attuali, hanno posto la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di fibromialgia, sindrome somatoforme da dolore cronico persistente (F 45.4), diabete mellito tipo 2, epatopatia, cefalea cronica di probabile origine tensiva.

                                         Gli esperti si sono in particolare fondati sui consulti del dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione e la dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in psichiatria, la quale ha ottenuto il riconoscimento a livello federale del titolo di psichiatria e psicoterapia (cfr. STCA dell’8 maggio 2008 [inc. 32.2007.162], consid. 1.8; cfr., per quanto concerne il titolo FMH, le sentenze I 65/07 del 31 agosto 2007 pubblicata in SVR 2008 IV nr. 24 pag. 74, I 51/07 del 18 febbraio 2008, I 107/07 del 28 febbraio 2008).

                                         Il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, nel suo referto del 12 marzo 2007, allestito dopo aver visitato la paziente, ha descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale della ricorrente, nonché le affezioni attuali e lo status reumatologico ed ha posto la diagnosi di fibromialgia. Lo specialista, a proposito della capacità lavorativa, ha affermato:

"  Questa paziente svolgeva ultimamente l’attività professionale di commessa venditrice presso la __________ (recte: __________) di __________ con un lavoro anche al bar soprattutto mattutino ed al banco della pasticceria. Aiutava anche inoltre alle volte nel ristorante quale aiuto cucina. Si tratta di un’attività lavorativa che permetteva alla paziente di lavorare in parte in piedi, in parte muovendosi camminando e svolgendo anche un’attività sedentaria quanto lavorava come cassiera.

Tenendo in considerazione quest’attività professionale ritengo che la paziente non presenti delle limitazioni sostanziali dettate dalle patologie a livello dell’apparato muscoloscheletrico sopra elencate da limitarne la capacità lavorativa.

Ritengo pertanto che la paziente possa essere considerata abile al lavoro nella forma completa per quest’attività lavorativa da ultimo svolto. Anche per altre attività professionali antecedentemente eseguite, in particolar modo quella di aiuto cucina o di donna di pulizie, non vi sono limitazioni sostanziali. Anche nell’attività professionale di casalinga la paziente è abile al lavoro nella forma completa.” (doc. AI 35-22)

                                         Anche la dr.ssa __________, le cui valutazioni sono state tenute recentemente in considerazione da questo Tribunale (STCA dell’8 maggio 2008, inc. 32.2007.162), pur non descrivendo nel dettaglio, al contrario del Dr. __________, medico specialista FMH, l’anamnesi familiare, personale clinica e lavorativa “visto l’ampio ed esaustivo lavoro già da voi svolto”, dopo aver posto la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore clinico persistente (ICD X [recte: 10], F 45.4)”, ha concluso affermando che l’interessata è “capace al 100% per l’ultima attività lavorativa svolta e per tutte le altre teoricamente esigibili.”, così come quella di casalinga (doc. AI 35-26).

                                         Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 22 marzo 2007, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti, hanno concluso per un’abilità lavorativa totale in qualsiasi attività (doc. AI 35-13).

                                         L’insorgente con il suo ricorso ha contestato le conclusioni cui è giunto l’UAI ed ha allegato un certificato medico del __________ del 15 giugno 2007, dove l’interessata è stata visitata, il 14 giugno 2007, dal dr. med __________, direttore medico dell’istituto, il quale, dopo aver diagnosticato una “ausgeprägte Fibromyalgie mit generalisierten starken Weichteilschmerzen, allg. Müdigkeit, Kopfschmerzen, depressive Entwicklung” ha affermato che “die Patientin ist zur Zeit als Verkäuferin 100% arbeitsunfähig.” (doc. A1)

                                         Il medico SMR, Dr. med. __________, sulla base della citata attestazione ha rilevato che “l’attuale rapporto di __________ evidenzia le note patologie, viene auspicata una degenza di riabilitazione. L’attuale rapporto non evidenzia una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto alla valutazione SAM febbraio 2007.” (doc. IV/Bis).

Il 7 novembre 2007 l’insorgente ha prodotto la seguente documentazione medica.

Un certificato del dr. med. __________, FMH medicina generale, del 6 novembre 2007, dove il medico ha rilevato che l’assicurata “nota per una fibromialgia generalizzata che ha necessitato di un ricovero alla Clinica di __________ dal 21.08.07 al 11.09.07 per trattamento fisico-balneologico.” ha “iniziato anche a presentare importanti dolori all’arto inferiore destro, irradianti fino alla caviglia” e gli esami hanno evidenziato “una sindrome radicolare L5 a destra in presenza di ernia L4/L5 a base larga.” Il medico ha invitato l’UAI a “valutare la richiesta di rendita anche alla luce di questa nuova patologia, sicuramente importante e difficile da risolvere”(doc. B2, cfr. anche doc. B1).

Un referto del __________ del 16 ottobre 2007 da cui emerge la diagnosi di “Fibromyalgie mit/bei generalisierten Weichteilschmerzen, Schlafstörung mit chronischer Müdigkeit, Depressive Verstimmung, transitorisches lumboradikuläres S1-Syndrom rechts” e le diagnosi secondarie di “Diabete mellitus, Hypertcholesterinämie”. Il medico, __________, “Oberarzt”, ha attestato un’abilità lavorativa dello 0% dal febbraio 2006 (doc. B3).

Un certificato di __________, __________, __________, che ha accertato la presenza di una fibromialgia, un “depressivers Störungsbild” e “Auffällige Angstsymptomatik mit Panikattacken” (doc. B4).

Da rilevare, a proposito della valutazione psicologica, che nel referto del 16 ottobre 2007 dell’istituto __________, il medico ha affermato che “Aktuell leidet die Patientin unter Alpträumen, Aengsten sowie teilweise Panikattacken (siehe psychologischer Bericht). Im Allgemeinen fühlte sich Frau __________ deutlich erleichtert nachdem sie diese in den psychologischen Gesprächen der IV-Abklärung aus mangelndem Vertrauen nicht thematisierten Erfahrungen jetzt aussprechen konnte.” (doc. B3).

Il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della citata documentazione, ha affermato che “dall’attuale documentazione risulta insorgenza di problematica lombo-radicolare a destra, problematica insorta durante la degenza a __________ fine agosto 2007. Valutazione: possibile peggioramento dello stato di salute a causa di insorgenza disturbo lombo-radicolare a destra in agosto 2007 (posteriore decisione UAI), evoluzione ancora incerta, Di regola la maggior parte delle problematiche lombo radicolari hanno una evoluzione favorevole entro 6 mesi, in presenza d’una fibromialgia la prognosi risulta più incerta.” (doc. VIII).

                                   7.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004, I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003, U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici __________ nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico __________ non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                                   8.   Dopo attenta analisi degli atti questo Tribunale ritiene che la conclusione cui è giunta l’amministrazione per rifiutare ogni tipo di prestazione può essere confermata per i seguenti motivi.

                                         Innanzitutto, per quanto concerne l’ambito psichiatrico, va ribadito che nella già citata sentenza dell’8 aprile 2008 (inc. 32.2007.162), il TCA ha tenuto in considerazione le valutazioni della dr.ssa __________, detentrice sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero, sulla base delle seguenti considerazioni.

                                         In una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha tuttavia sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

Nel caso giudicato l’8 aprile 2008 il TCA ha affermato:

"  Nella fattispecie concreta, dalle precisazioni richieste al SAM (cfr. doc. XII), questo Tribunale ha appurato che la dr.ssa __________, è in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia (doc. XII/1), sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (doc. XII/2).

Pertanto, la perizia psichiatrica del 15 marzo 2006 allestita dalla dr.ssa __________ per conto del SAM può essere presa in considerazione dal TCA.” (sottolineatura del redattore)

                                         In concreto il TCA non vede motivo per scostarsi dalla suddetta conclusione poiché in concreto non vi sono agli atti certificati medici di specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia con valutazioni diverse circa la capacità lavorativa, in ambito psichiatrico, della ricorrente.

                                         Certo, l’insorgente ha prodotto un referto del __________ dove il dr. med. __________ ha sottolineato come la ricorrente si sia sentita sollevata dal fatto di aver potuto esprimere, nel corso della visita presso uno psicologo del centro __________, alcune esperienze che, per mancanza di fiducia, non ha potuto tematizzare innanzi ai periti dell’AI (doc. B3, pag. 3). Tuttavia questa affermazione è stata fatta sulla base delle valutazioni espresse nel corso di una “semplice” visita psicologica (“Psychologisches Konsilium” [e non psichiatrica]) effettuata da uno psicologo FSP e non da un medico FMH specializzato in psichiatria e psicoterapia e non contiene, comunque, indicazioni precise circa l’abilità lavorativa della ricorrente dal solo punto di vista psichico.

                                         Per cui, in assenza di documentazione specialistica in senso contrario, da parte di un medico FMH, in ambito psichiatrico, le valutazioni della dr.ssa __________ possono essere fatte proprie da questo Tribunale anche nel caso di specie.

                                         Per quanto concerne l’aspetto reumatologico il TCA non ha nessun motivo per mettere in discussione le valutazioni del Dr. med. __________, trattandosi di uno specialista FMH in tale materia ed avendo escluso qualsiasi inabilità lavorativa della ricorrente con un referto peritale completo, approfondito e convincente, che contiene l’anamnesi famigliare, personale, remota, sociale ed attuale completa, che valuta la situazione attuale dopo aver esaminato accuratamente tutta la documentazione agli atti fino ad allora disponibile e dopo aver effettuato una visita approfondita. Poiché questa perizia, nella quale viene diagnosticata la presenza di una fibromialgia, adempie tutti i crismi posti dalla giurisprudenza in tale ambito (cfr. consid.7), la valutazione dello specialista va confermata.

Al riguardo, va ricordato che secondo la giurisprudenza federale, anche in presenza di una fibromialgia (come nel caso di un disturbo del dolore somatoforme) si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 49).

Solo eccezionalmente, in presenza di determinati presupposti fissati dalla giurisprudenza, si può ritenere inesigibile dall'assicurato, affetto da una fibromialgia, lo sfruttamento della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro.

                                         Le considerazioni del Dr. med. __________, “__________” del “__________”, del 15 giugno 2007, non sono atte a sovvertire le conclusioni peritali perché si tratta di una diversa valutazione basata tuttavia sulle medesime patologie già prese in considerazione dal perito (“ausgeprägte Fibromyalgie mit generalisierten starken Weichteilschmerzen, allg. Müdigkeit, Kopfschmerzen, depressive Entwicklung”).

                                         Nel referto peritale è stata esaminata, in maniera approfondita, la situazione valetudinaria della ricorrente e lo specialista ha spiegato, in maniera convincente, i motivi che lo hanno indotto a ritenere l’assicurata completamente abile al lavoro. Le diverse valutazioni del medico __________ non sono sufficienti per poter ritenere non fedefacente la perizia allestita dall’UAI.

                                         Le stesse considerazioni valgono per quanto concerne l’attestato dei Dr. med __________, “__________” e Dr. med. __________, “__________” del “__________”, del 16 ottobre 2007, che indicano un’inabilità totale al lavoro dal febbraio 2006, senza tuttavia sostanziare per quale motivo le conclusioni del perito non sarebbero corrette.

                                         E’ vero che nel corso di questa degenza è stata diagnosticata anche una problematica lombo-radicolare (sindrome radicolare transitoria S1 a destra). Tuttavia lo stesso medico curante, Dr. med. __________, in data 6 novembre 2007 (ossia dopo l’emanazione del provvedimento impugnato), ha affermato che “oltre a questo problema [ndr: fibromialgia] sempre di attualità e di gestione estremamente difficile, la paziente ha iniziato anche a presentare importanti dolori all’arto inferiore destro, irradianti fino alla caviglia” (doc. B3, sottolineatura del redattore) ed ha concluso chiedendo di esaminare il diritto alla rendita “anche alla luce di questa nuova patologia” (doc. B3, sottolineatura del redattore; cfr. anche la valutazione del medico SMR, doc. VIII/Bis).

                                         Ora, va evidenziato che trattandosi di una patologia sorta dopo l’emanazione della decisione impugnata, essa potrà semmai essere presa in considerazione nell’ambito di una nuova procedura amministrativa, nel corso della quale potrà semmai essere valutato se vi è pure stato un peggioramento, successivo all’emanazione della decisione impugnata, anche per quanto concerne la componente psichiatrica (“Aktuell leidet die Patientin unter Alpträumen, Aengsten sowie teilweise Panikattacken”, doc. B3).

                                         Infatti, va rilevato che secondo costante giurisprudenza del TFA, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

                                         Per cui, eventuali inabilità lavorative sorte dopo la resa della decisione impugnata (tra cui l’asserito ricovero per un grave episodio depressivo avvenuto poco prima di inoltrare ricorso, cfr. doc. I) non possono essere prese in considerazione.

                                         L’insorgente è pertanto resa attenta che, se ritiene che il suo stato di salute sia nel frattempo peggiorato, può inoltrare una nuova richiesta che sarà oggetto di altro procedimento.

                                   9.   Nel suo ricorso l’insorgente rileva che con le osservazioni al progetto di decisione, contestando la valutazione del SAM, ha annunciato che era prevista una visita specialistica che avrebbe permesso di dettagliare le sue osservazioni. L’UAI non ha atteso l’approfondimento preannunciato ed ha emanato la sua decisione.

                                         Va innanzitutto rilevato che il TF, con sentenza dell’8 ottobre 2007 (I 688/06), ha affermato che “da un rinvio degli atti all’amministrazione per garantire il diritto di essere sentito si può infatti – eccezionalmente (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437; 126 I 72; 126 V 130 consid. 2b pag. 132 con riferimenti) – prescindere se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (…). Orbene, questa Corte ha più volte osservato che se l’assicurato nella procedura precedente non ha formulato una richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione a garanzia del suo diritto di essere sentito, ciò lascia concludere per un suo maggiore interesse a una rapida evasione della causa piuttosto che a un’esecuzione formalmente corretta della procedura ed osta pertanto all’annullamento dell’atto impugnato e al rinvio della causa all’amministrazione per rimediare al vizio (…)”.

                                         Ciò è quanto si deve ritenere nel caso di specie, giacché la domanda di rinvio all’UAI viene chiesta per un riesame del diritto alla rendita sulla base del rapporto del Dr. __________ e dell’esito della degenza a __________, ma non a garanzia del suo diritto di essere sentito.

                                         Inoltre, in questa sede l’insorgente ha comunque prodotto sia il referto della visita avvenuta il 14 giugno 2007 presso il Dr. __________, sia il rapporto della Clinica di __________ relativo al soggiorno dal 21 agosto all’11 settembre 2007. L’UAI si è espresso in merito e questo Tribunale ha preso in considerazione tutta la documentazione prodotta, non ritenendola sufficiente per sovvertire le convincenti valutazioni del perito.

                                         Per cui, anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, essa è comunque stata sanata da questo Tribunale, che gode di pieno potere cognitivo (cfr. sentenza K 44/06 del 20 febbraio 2008, consid. 6.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2, DTF 127 V 431).

                                         Il TCA ritiene infine che, alla luce delle valutazioni espresse in precedenza ed in particolare della perizia pluridisciplinare del SAM fatta allestire dall’UAI, non sono necessari gli ulteriori approfondimenti medici richiesti dalla ricorrente.

                                         Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         Alla luce di tutto quanto sopra esposto, il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

                                         Il ricorso va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

                                10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2007.216 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.05.2008 32.2007.216 — Swissrulings