Raccomandata
Incarto n. 32.2007.190 rs
Lugano 9 giugno 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 giugno 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 maggio 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, dopo essere stato attivo professionalmente nel settore della direzione lavori, assistenza e sorveglianza in cantiere, ha ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione a partire dal luglio 1997.
Nel marzo 1999, mentre era ancora disoccupato, l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (cfr. doc. 1-1).
Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del dicembre 2001, l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1° dicembre 1999 (cfr. doc. 36-1, 37-1, 38-1).
1.2. La prima revisione d’ufficio della rendita, avviata nel settembre 2004 a seguito di una segnalazione da parte di terzi riguardante l’attività di taxista esercitata dall’insorgente (cfr. doc. 43-1, 44-1), è sfociata, dopo lo svolgimento di una serie di indagini, nella comunicazione 13 gennaio 2005 con la quale l’Ufficio AI ha confermato la rendita fino ad allora erogata (cfr. doc. 53-1).
1.3. Nel novembre 2005 l’Ufficio AI, sulla base di un verbale di interrogatorio del 7 ottobre 2005 da cui sarebbe emerso che RI 1 utilizzava l’auto per l’intera giornata, per cui per un tempo di lavoro normale (cfr. doc. 54-1), ha avviato un’altra procedura di revisione della rendita.
Dopo aver sentito, il 17 novembre 2005, l’assicurato personalmente (cfr. doc. 59-1), con decisione 5 dicembre 2005, viste le risultanze emerse e ritenuto che l’insorgente avrebbe leso il suo obbligo di informare, l’UAI ha soppresso il diritto alla mezza rendita di invalidità con effetto retroattivo a partire dal 31 dicembre 2003 e comunicato che le rendite percepite a torto sarebbero state oggetto di una decisione di restituzione separata (cfr. doc. 63-1 = A).
Quindi, il 15 dicembre 2005, l’amministrazione ha chiesto all’assicurato di rimborsare la somma di fr. 19'795.--, corrispondente alla rendita di invalidità corrispostagli dal mese di gennaio 2004 al mese di novembre 2005 (cfr. doc. 69-56 = B).
1.4. Il 20 dicembre 2005 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato opposizione contro i provvedimenti del 5 e del 15 dicembre 2005, chiedendo in particolare il conferimento dell’effetto sospensivo (cfr. doc. 69-34).
L’UAI ha respinto la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo con decisione del 5 maggio 2006 (cfr. doc. 77-1), la quale è stata confermata da questa Corte con sentenza 32.2006.100 del 10 luglio 2006 (cfr. doc. 89-1).
Con decisione su opposizione 11 maggio 2007 l’UAI ha, poi, respinto l’opposizione interposta avverso le decisioni del 5 e del 15 dicembre 2005 con cui è stato soppresso il diritto dell’assicurato alla mezza rendita di invalidità con effetto retroattivo dal 31 dicembre 2003 ed è stata chiesta la restituzione di fr. 19'795.-- (cfr. doc. U).
L’amministrazione ha stabilito, in particolare, da una parte, che l’assicurato svolge l’attività di taxista in misura pressoché normale considerati le ore di utilizzo dell’auto e i km che percorre con la stessa. Dall’altra, che in concreto si possono ritenere adeguate anche altre attività leggere (dove non vi sia l’obbligo di pesi, senza movimenti ripetitivi di sollevare pesi flessione/ estensione/rotazione del tronco, senza lavori monotoni in posizioni inergonomiche e che permettano il cambiamento di posizioni statiche) nella misura del 25% (cfr. doc. U).
1.5. RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato la decisione su opposizione dinanzi al TCA, postulando l’annullamento del menzionato provvedimento, nonché il versamento delle rendite AI arretrate a fare tempo dal mese di dicembre 2005 sino al mese di ottobre 2006 (da ottobre 2006 l’assicurato è al beneficio di una rendita vecchiaia AVS; cfr. doc. U pag. 2).
L’assicurato ha chiesto, inoltre, la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
A sostegno delle pretese ricorsuali il rappresentante dell’assicurato, per conto di quest’ultimo, ha segnatamente addotto, quale premessa, che nel 2001 l’UAI per giustificare l’assegnazione della rendita ha esperito un’approfondita perizia psichiatrica presso il __________ di __________, da cui è emerso chiaramente che l’assicurato presentava (come presenta tuttora) una patologia importante e radicata di natura psichica, come pure che lo stesso è una persona che non vuole riconoscere e accettare questa patologia. Al riguardo è stato precisato che la malattia dell’insorgente era già stata constatata nei mesi di dicembre 1998 e gennaio 1999 in concomitanza con il suo ricovero presso la Clinica __________ di __________ per gravi disturbi depressivi e che la dottoressa gli aveva consigliato di assumere solamente medicamenti omeopatici, consiglio a cui egli ha dato seguito negli anni successivi.
A mente della parte ricorrente, pertanto, non si giustifica sopprimere quanto riconosciuto sulla base di accertamenti psichiatrici approfonditi senza esperire altrettanti esami, rivelandosi quantomeno semplicistico e riduttivo motivare l’asserito miglioramento della salute psichica dell’assicurato con la mancata cura medica specialistica, la mancata assunzione di medicamenti e mere supposizioni derivate da un’interpretazione di parte di uno scarno e impreciso verbale di polizia.
E’ stato d’altronde evidenziato che non corrisponde al vero che l’insorgente non si sia curato, visto che si è sottoposto a sedute e ha assunto medicamenti per curare i propri disturbi ansio-depressivi. Inoltre è stato indicato che quanto affermato dall’UAI, circa il miglioramento dello stato di salute del ricorrente, contrasta in modo manifesto con lo stato di fatto diagnosticato soltanto due mesi più tardi dalla Dr.ssa __________, la quale l’8 marzo 2006 ha attestato che il medesimo soffre di una sindrome ansioso depressiva.
E’ stato, quindi, rilevato che l’assicurato è da considerare a tutti gli effetti affetto da un rilevante e permanente stato depressivo.
La parte ricorrente ha, altresì, sottolineato che il verbale di interrogatorio di polizia del 7 ottobre 2005, sul quale l’UAI ha fondato buona parte delle proprie allegazioni, appare in evidente contrasto con le risultanze di cui all’interrogatorio dell’assicurato dinanzi all’UAI del 17 novembre 2005 da cui emerge un’attività lavorativa settimanale di 20/22 ore - ciò che è dimostrato anche dalla documentazione agli atti - e che, dunque dal verbale di polizia non è possibile dedurre che il grado di invalidità ha subito delle modifiche tali da giustificare la soppressione della rendita. In particolare l’avv. RA 1 ha specificato, in primo luogo, che l’assicurato non ha iniziato l’attività di taxista nel settembre 2003, come risulta dal verbale di polizia, bensì il 29 novembre 2003 come attestato dal disco di lavoro e dal foglio settimanale.
In secondo luogo, che il fatto di non essere affiliato a una centrale di taxi e di non avere un luogo di stazionamento dimostra che l’attività era svolta senza nessuna organizzazione, a titolo precario e che l’avere distribuito bigliettini da visita con garanzia di copertura continua non significa che egli era in grado di lavorare e che lavorava normalmente con un reddito normale, ma solo che egli era disposto a lavorare tenuto conto dei limiti di salute. Infine, che l’assicurato non ha dichiarato di lavorare dalle ore 21.00 alle 6.00, bensì che egli era disponibile, sempre nel limite delle proprie possibilità, a lavorare anche durante questa fascia oraria, il che non significa che lavorava normalmente durante tutte queste ore.
E’ stato pure osservato, da un lato, che per quanto attiene all’asserzione secondo cui l’insorgente avrebbe percorso con l’auto __________ km 16'500, il gerente unico della __________ ha dichiarato che il veicolo in questione è quello di rappresentanza e non viene utilizzato a scopo di taxi dal signor RI 1.
Dall’altro, che in relazione all’altra automobile, l’UAI ha valutato erroneamente il chilometraggio, non leggendo attentamente i dischi di lavoro e non tenendo conto dell’uso privato del veicolo.
La parte ricorrente ha, inoltre, censurato il riferimento a un reddito ipotetico, in quanto nel caso concreto non poteva essere tenuto in considerazione, avendo l’assicurato messo in atto tutto quanto era nelle sue capacità per poter svolgere un’attività - semplice e leggera - adeguata al suo stato di salute. E’ stato rilevato che le stesse considerazioni in merito alle attività che l’assicurato avrebbe potuto svolgere sono già state ritenute al momento in cui gli è stata riconosciuta la mezza rendita con effetto dal dicembre 1999. In effetti la perizia psichiatrica del 2001 già considerava che lo stato depressivo dell’assicurato non era di una gravità tale da impedirgli di lavorare, già nel 2001 l’assicurato è stato ritenuto idoneo ad esercitare attività di tipo semplice e leggero. La parte ricorrente in proposito ha asserito che le condizioni di salute non sono mutate, anzi sono peggiorate.
Infine è stato affermato che, contrariamente a quanto addotto dall’UAI circa la mancata informazione dell’attività intrapresa, l’amministrazione ne era al corrente dal settembre 2004 e nel novembre 2004 l’insorgente l’ha informata in relazione alla sua occupazione, ai motivi di inizio della stessa, all’intensità e alle modalità di esecuzione di quest’ultima tenuto conto dello stato di salute. Secondo il ricorrente, pertanto, le allegazioni espresse per giustificare la soppressione della rendita con effetto retroattivo si avverano manifestamente infondate (cfr. doc. I).
1.6. L'UAI, in risposta, dopo aver richiamato i contenuti della propria decisione su opposizione, ha chiesto un’integrale reiezione dell’impugnativa, trasmettendo a complemento dell’incarto alcuni documenti erroneamente non allegati in precedenza (cfr. doc. IV, 1-3).
1.7. L’assicurato, tramite il proprio patrocinatore, si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie con scritto del 19 luglio 2007 (cfr. doc. VI).
1.8. Il 20 agosto 2007 l’UAI ha preso posizione al riguardo (cfr. doc. VIII).
1.9. Il doc. VIII è stato inviato per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. IX).
in diritto
In ordine
2.1. L'insorgente chiede innanzitutto al TCA di estromettere la risposta di causa dall’incarto, in quanto presentata fuori dal termine di 20 giorni (cfr. doc. VI).
Giusta l’art. 3 cpv. 1 della legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni (LPTCA), immediatamente dopo esaminato il ricorso o dopo che lo stesso sia completato e ritornato al Tribunale, il giudice delegato ne trasmette copia all’autorità amministrativa che ha emanato la querelata decisione fissandole un termine di 20 giorni per la presentazione dell’atto di risposta cui sono da allegare tutti i documenti.
Il cpv. 2 recita che il suddetto termine può essere prorogato una sola volta a seguito di istanza motivata dall’autorità amministrativa.
Secondo l'art. 8 LPTCA trascorso un termine fissato in applicazione della presente legge, il giudice delegato o il presidente del Tribunale assegna un termine perentorio suscettibile per fondati motivi di proroga o di restituzione in intero.
In casu, il TCA ha, con ordinanza del 6 giugno 2007 (cfr. doc. III), assegnato all’UAI il termine di cui all’art. 3 cpv. 1 LPTCA per presentare la propria risposta di causa.
L'amministrazione, senza chiedere una proroga, non ha rispettato il termine di 20 giorni ed ha tardato ad inoltrare la risposta di causa, la quale è datata 5 luglio 2007 ed è pervenuta al TCA il 12 luglio 2007 (cfr. doc. IV; sulla necessità di rispettare il principio della celerità della procedura, cfr. DTF 126 V 244).
Si tratta qui in ogni caso di un termine d'ordine.
All'amministrazione non è, comunque, stato assegnato il termine perentorio ai sensi dell'art. 8 LPTCA.
La risposta di data 5 luglio 2007 è pertanto tempestiva. L'amministrazione è, in ogni caso, invitata in futuro a produrre tempestivamente la risposta di causa e, se necessario, a chiedere puntualmente e con adeguata motivazione una eventuale proroga del termine.
Sul tema sollevato dall'assicurato occorre ancora formulare le seguenti considerazioni. Nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e, quindi, anche nella LAI, vige il principio inquisitorio: l’amministrazione e, in caso di ricorso, il giudice, accertano d’ufficio i fatti determinanti per il giudizio, assumono le prove necessarie e le valutano liberamente (Ch. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zürich 1999, §23 n. 5).
Inoltre, confermandosi nella propria giurisprudenza di cui alla DTF 122 V 157, in una sentenza non pubblicata H 201/97 del 29 settembre 1998, l'Alta Corte ha, tra l'altro, ribadito che:
" (…)
d) Sia rilevato infine che il diritto federale non fissa alcuna prescrizione sul modo di apprezzare i mezzi di prova. In materia di procedura amministrativa e di procedura relativa al ricorso di diritto amministrativo vale il principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC combinato con l'art. 19 PA; art. 95 cpv. 2 OG combinato con gli art. 113 e 132 OG). Secondo questo principio, gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278). Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi. (…)
Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). (…)."
(cfr. STFA del 29 settembre 1998 nella causa F., H 201/97, consid. 7d)
In una sentenza del 28 aprile 2003 nelle cause P. e M., H 208/00 e H 209/00 il TFA ha appurato la tempestività della risposta di causa ed ha respinto le censure sollevate dall'assicurato circa la tardività della stessa.
In quell'occasione l'Alta Corte ha, tra l'altro, osservato che:
" (…) In via abbondanziale si rileva che, a prescindere dal tenore delle osservazioni 21 ottobre 1998, che in buona sostanza si richiamano a quanto già asserito dalla Cassa nella petizione 5 agosto 1998, il patrocinatore dell'interessato è malvenuto a chiederne lo stralcio, perché agli atti risulta che il Tribunale cantonale il 26 ottobre 1998, a seguito dello scritto 23 ottobre dell'avv. XXX, ha contattato telefonicamente lo studio legale concedendogli dieci giorni per inoltrare un'eventuale risposta alle osservazioni. Siffatto atto di duplica non ha però avuto luogo, l'interessato avendo tacitamente rinunciato a determinarsi. (…)."
In un'altra sentenza del 30 novembre 2000 nella causa T (K 22/00) chiamato a pronunciarsi su un ricorso interposto da una Cassa contro una decisione incidentale con la quale il TCA, accertata l'intempestività della risposta presentata dalla Cassa, aveva stabilito che comunque la documentazione da essa prodotta veniva acquisita agli atti, nella misura in cui sarebbe stata giudicata rilevante ai fini di un corretto e puntuale chiarimento dei fatti giuridicamente importanti, il TFA ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto la decisione non creava un danno irreparabile.
In quella sentenza l'Alta Corte, ha in particolare, osservato che:
" (…)
nel concreto caso, l'istanza cantonale, dopo aver nei considerandi di diritto ricordato come nell'ambito delle assicurazioni sociali e quindi anche dell'assicurazione malattie vigesse il principio inquisitorio, ha nel dispositivo della querelata pronunzia dichiarato che i documenti prodotti dalla Cassa, pur avendo quest'ultima inviato la sua risposta tardivamente, venivano comunque acquisiti all'incarto, nella misura in cui sarebbero stati ritenuti determinanti ai fini del giudizio,
non si vede pertanto in quale modo la litigiosa decisione incidentale possa causare un pregiudizio irreparabile alla Cassa, danno che la medesima d'altronde non fa nemmeno valere nel suo ricorso di diritto amministrativo, il quale si rileva di conseguenza inammissibile,
(…)." (cfr. STFA del 30 novembre 2000 nella causa T., K 22/00)
In simili condizioni il TCA, nel presente giudizio, la risposta di causa che è stata intimata all'assicurato il quale ha preso posizione sulla stessa (cfr. doc. V; VI) va, dunque, considerata.
2.2. L’insorgente ha, inoltre, chiesto di estromettere dagli atti i doc. IV1, IV2 e IV3 prodotti con la risposta di causa dalla parte resistente, poiché essi, nonostante fossero già in possesso dell’UAI perlomeno al momento dell’emanazione della decisione su opposizione impugnata (i doc. IV1 e IV2 anche al momento dell’emissione della decisione formale del 5 dicembre 2005), non sono mai stati esibiti in precedenza (cfr. doc. VI).
Al riguardo va, in primo luogo, ribadito che gli organi e i giudici delle assicurazioni sociali valutano liberamente e in maniera completa le prove - nel senso che non sono limitati da rigide regole formali di procedura - e operano in conformità del principio indagatorio. Trattandosi della procedura di ricorso, ciò significa che il giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto giudizio sui diritti litigiosi (cfr. consid. 2.2.; DTF 122 V 157;).
In secondo luogo, questa Corte constata che l’amministrazione, non avendo sottoposto al ricorrente, almeno nella procedura di opposizione, i documenti citati con la possibilità di pronunciarsi al riguardo, ha violato il diritto di essere sentito ex art. 29 Cost. cpv. 2 e 42 LPGA.
Tuttavia tale violazione risulta in concreto sanata.
Infatti, da un lato, questa Corte ha inviato i doc. IV1-3 al patrocinatore dell’insorgente per presentare osservazioni (cfr. doc. V), il quale, con scritto del 19 luglio 2007, ha fatto uso di tale opportunità (cfr. doc. VI).
Dall’altro, il TCA, davanti al quale l’assicurato ha potuto ampiamente esprimersi in merito alla fattispecie, gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA del 22 dicembre 2004 nella causa S., C 116/04; STFA del 22 ottobre 2002 nella causa S., C 34/02; STCA del 30 novembre 2005 nella causa O., 38.2005.57).
Nel merito
2.3. Oggetto della lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI era legittimato a sopprimere, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, la mezza rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1 dal dicembre 1999.
2.4. Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, p. 216ss.).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, p. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., p. 232).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.5. Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).
Qualora la capacità di guadagno dell’assicurato migliori, il cambiamento è determinante per la soppressione di tutto o parte del diritto a prestazioni, dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (art. 88a cpv. 1 1. frase OAI); lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (2. frase).
Giusta l’art. 88bis cpv. 2 OAI, la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto, al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a).
Essa può però intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.
Affinché possa essere ammessa una violazione dell’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI, è necessario un comportamento colposo, per il quale è già sufficiente una lieve negligenza (cfr. DTF 133 V 67 consid. 4.4 e riferimenti).
L’art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, p. 263; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione necessaria per l’applicazione dell’art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell’AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l’assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., p. 95ss). Il TFA ha pure stabilito che l’inizio della soppressione con effetto ex tunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.6. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA - confermando una sua precedente inedita pronunzia (STFA del 3 dicembre 1992 nella causa W.) - ha stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (cfr., pure, A.
Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
Al riguardo cfr. anche STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003.
I termini citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003. Infatti, benché l'art. 53 LPGA non preveda espressamente tali termini, resta determinante quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 2003., ad art. 53, n. 16; STF I 528/06 del 3 agosto 2007 consid. 5).
2.7. Nella presente evenienza alla base della soppressione della rendita di invalidità con effetto retroattivo al 1° gennaio 2004, stabilita con decisione del 5 dicembre 2005 e confermata con decisione su opposizione dell’11 maggio 2007 (cfr. doc. 63-1 = A, U), vi è il verbale di interrogatorio 7 ottobre 2005 della Polizia Cantonale, pervenuto all’UAI il 10 novembre 2005 (cfr. doc. 56-1).
Dal citato verbale risulterebbe, unitamente al chilometraggio (e l’orario di lavoro) svolto in base ai dischi di lavoro, che l’assicurato, nonostante il danno alla salute, poteva svolgere un’attività lucrativa in maniera pressoché regolare e normale. L’amministrazione, al riguardo, ha sottolineato pure che per l’aspetto extra-somatico l’insorgente non ha seguito alcuna cura, né si è sottoposto ad alcun “suivi” psicologico, né trattamento farmacologico.
Sebbene non lo abbia indicato esplicitamente, l’amministrazione pretende che, nel caso di specie, sarebbero soddisfatte le condizioni per procedere a una revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA (cfr. art. 41 vLAI) della rendita di invalidità.
Ora, così come già indicato al considerando 2.6., presupposto per procedere alla revisione di una rendita di invalidità è che le circostanze, legate allo stato di salute e/o economiche, che stavano alla base della decisione iniziale di rendita, siano nel frattempo notevolmente mutate. Determinante, in questo senso, è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Ciò è quanto il TCA è chiamato ad appurare.
2.8. A seguito della domanda di prestazioni AI inoltrata nel marzo 1999 l’UAI ha effettuato una serie di accertamenti.
In particolare è stata esperita, nel febbraio 2000, una perizia SAM da parte del Dr. med. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione spec. reumatologia.
La diagnosi posta dallo specialista è la seguente:
" - Sindrome cervicovertrebrale cronica e recidivante con possibile irritazione radicolare intermittente C6 con /da alterazioni degenerative al livello C5/6 e in particolare C6/7 con osteocondrosi, uncartrosi e restringimento dei forami di congiunzione in presenza di una piccola ernia discale dorsolaterale sinistra C6/7;
- Sindrome lombovertebrale contenuta senza alterazioni funzionali e/o funzionali maggiori.
Diagnosi internistiche
- Diabete mellito II
- Dislipidemia” (Doc. 26-6)
Per quanto concerne la capacità lavorativa il Dr. med. __________ ha affermato che non vi erano elementi che permettessero di concludere per un limite delle capacità fisiche date dalla lieve sindrome lombovertebrale. La sofferenza cervicobrachiale a sinistra, invece, comportava un limite del paziente nel poter assumere posizioni corporee monotone con la testa. Attività sedentarie svolte in particolare al computer erano da interrompere regolarmente. Nell’effettuare lavori manuali con il braccio sinistro il paziente era limitato, segnatamente, per attività richiedenti una normale sensibilità delle dita come tenere oggetti piccoli (viti o simili). L’assicurato poteva effettuare lavori manuali sopra l’orizzontale solo ad intervalli e per una durata limitata (non superiore a 15 minuti/ora). Per la sua ultima attività di tecnico edile con gli impegni del suo ultimo posto di lavoro, secondo le informazioni date dall’assicurato, i limiti esposti portavano a una riduzione della capacità lavorativa di un massimo del 25%, essendo l’attività variata per quel che riguarda le posizioni corporee da assumere ma anche per le mansioni manuali richieste. La patologia concerneva del resto il braccio adominante. Anche l’attività di esercente, a mente dello specialista, era limitata in misura del 25%. Inoltre il perito SAM ha precisato che non appariva probabile un rapido degrado delle condizioni del paziente al punto da ritenere la sua valutazione come definitiva (cfr. doc. 26-8).
Dal referto del 16 maggio 2000 del Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, inviato al medico curante dell’assicurato, si evince che quest’ultimo presentava una certa depressione di tipo ansiosa, probabilmente reattiva da una parte alla sua situazione sociofamigliare e dall’altra alle sue difficoltà per la persistenza dei disturbi algici e grosse difficoltà nello svolgere un’attività fisica. Presentava sentimenti di insufficienza, di colpa, di vergogna e manifestazioni somatiche dolorose accompagnate da una serie di disturbi neurovegetativi. Lo psichiatra ha così diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente con episodio a quel momento di media gravità (ICVD10 F33.1) e ha indicato che la prognosi a breve e medio termine era poco favorevole, vista la persistenza dei sintomi, malgrado una terapia antidepressiva e ansiolitica già in atto. L’abilità lavorativa è stata attestata, dal punto di vista strettamente psichiatrico, del 50%. Il Dr. med. __________ ha pure aggiunto che la patologia lombosciatalgica del ricorrente ha avuto un ruolo importante nello sviluppo e nell’esacerbazione della sua patologia psichica (cfr. doc. 28-3 – 28-5).
L’8 gennaio 2001 l’UAI ha conseguentemente incaricato il __________ di __________ di peritare l’assicurato.
Dal relativo rapporto del 3 agosto 2001 emerge che è stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ICD-10 F 43.22.
Riguardo alla capacità lavorativa, la Dr.ssa __________, capo-servizio, ha rilevato che:
" Dal punto di vista psichiatrico siamo confrontati con un primo scompenso depressivo nel mese di dicembre 1998 durante il quale l’assicurato è stato anche brevemente ricoverato presso la Clinica __________ di __________. Visto che l’assicurato già allora non lavorava più e non godeva più di una copertura assicurativa non sono stati fatti certificati medici però mi permetto di valutare l’inabilità lavorativa del 100% da dicembre 1998 per circa due-tre mesi. Da marzo 1999 invece si può valutare teoricamente l’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici al 50%. Un’inabilità in questo senso è stata anche confermata dal Dr. __________, psichiatra a __________, nel maggio 2000 e possiamo confermarla anche attualmente e per il prossimo futuro.”(Doc. 32-8, 32-9).
Inoltre dal rapporto del __________, relativamente alla possibilità di migliorare la capacità al lavoro tramite provvedimenti sanitari, risulta che:
" L’unico provvedimento sanitario che può essere preso in considerazione è costituito da una presa a carico psichiatrica con farmaco e psicoterapia ambulatoriale. Tale trattamento tuttavia non è gradito all’assicurato, che accetta malvolentieri la presenza di problemi di natura psicologica o addirittura psichiatrica. Il trattamento psichiatrico non ha sicuramente la facoltà di migliorare direttamente la capacità di lavoro dell’assicurato, ma potrebbe indirettamente favorire un migliore inserimento lavorativo o occupazionale del periziando, aiutandolo a elaborare i conflitti e le tensioni che si potrebbero creare.” (Doc. 32-9)
Il 21 agosto 2001 il Dr. med. __________ del Servizio di accertamento medico dell’AI (SMR) ha indicato che dalle due perizie effettuate (reumatologica Dr. __________ 2.2000 e psichiatrica Dr.ssa __________ 7.2001) si evidenzia una limitazione funzionale minore per il primo problema (IL 25%) mentre per il secondo problema una IL 50% (cfr. doc. 34-1).
Nel dicembre 2001 all’insorgente è, poi, stata assegnata una mezza rendita di invalidità a decorrere dal dicembre 1999 (cfr. doc. 35-1 – 37-1).
2.9. Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel 2001, la concessione all’assicurato di una mezza rendita dal dicembre 1999.
L’UAI, nel settembre 2004, a seguito di una telefonata del 23 settembre 2004 da parte di alcuni taxisti di __________ per denunciare la concorrenza sleale che avrebbe compiuto l’assicurato, il quale avrebbe affermato di poter applicare prezzi più bassi poiché percepiva una rendita AI (cfr. doc. 43-1), ha avviato una procedura di revisione.
L’insorgente, nell’ottobre 2004, dopo aver ricevuto lo scritto dell’UAI richiedentegli l’orario di lavoro settimanale, i chilometri percorsi, i tragitti effettuati esclusivamente dal medesimo e la trasmissione dei dischi di registrazione dell’auto dal settembre 2003 al settembre 2004, nonché copia della notifica di tassazione 2001/2002 e 2003 o eventualmente la dichiarazione 2003B (cfr. doc. 44-1), si è presentato all’amministrazione e ha dichiarato che l’attività di taxista veniva svolta 2-3 ore al giorno con la macchina privata, che non aveva un posteggio fisso come gli altri taxisti e che stava a casa ad aspettare le telefonate, che la macchina veniva usata sia per il lavoro che per uso privato. In tale occasione ha consegnato i dischi di lavoro dal 6 luglio 2004 al 3 ottobre 2004 e la dichiarazione d’imposta 2003B da cui non risultavano redditi, poiché ha iniziato l’attività in settembre e a dicembre erano più le spese che i guadagni (cfr. doc. 45-1).
La Dr.ssa __________, del __________ di __________, interpellata dall’UAI, l’8 ottobre 2004, ha attestato che l’assicurato che è stato da loro peritato nel 2001 non è in cura presso il loro servizio (cfr. doc. 47-1).
Il 25 novembre 2004, il Dr. med. __________, FMH in medicina generale, che aveva visitato l’ultima volta l’assicurato, quale medico curante, il 15 novembre 2004, nel modulo “Rapporto medico” all’attenzione dell’AI ha indicato che lo stato di salute del ricorrente era stazionario, in particolare per quanto riguardava tutti i problemi non reumatologici, mentre i dolori lombari erano leggermente peggiorati. La capacità lavorativa è stata valutata del 50% continuo (cfr. doc. 49-1).
Da una nota interna dell’amministrazione del 12 gennaio 2005 emerge, infine, che:
" In data odierna ci contatta l’UT di __________ dicendo che per l’anno 2003 l’assicurato è stato tassato per CHF 1'500.-- annui (vedasi notifica di tassazione dell’8.12.2004).
L’attività è svolta in minima misura per cui i valori del 2004 rispecchieranno, molto verosimilmente, quelli del 2003.” (Doc. 52-1)
Il 13 gennaio 2005 l’UAI ha comunicato per iscritto all’assicurato che dalla verifica del grado di invalidità non ha constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata e che quindi avrebbe continuato a beneficiare della medesima rendita ottenuta fino a quel momento per un grado di invalidità pari al 50% (cfr. doc. 53-1).
2.10. Si tratta ora di esaminare la situazione quando è stata emanata la decisione su opposizione impugnata (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005), limitatamente però, in concreto, al periodo fino all’ottobre 2006, visto che l’assicurato, da tale data, è al beneficio di una rendita vecchiaia AVS (cfr. doc. U pag. 2).
L’UAI ha avviato una nuova procedura di revisione della rendita nel novembre 2005, dopo essere venuto a conoscenza di un verbale di interrogatorio dinanzi alla Polizia Cantonale del 7 ottobre 2005. Dallo stesso si evince segnatamente che:
" (…)
Dal settembre 2003 ho iniziato una nuova attività in qualità di tassista indipendente a __________. Non sono affiliato a nessuna centrale. Da parte mia facevo regolare richiesta alla città di __________, ottenendo una risposta negativa poiché in quella zona a loro dire vi sono sufficienti taxi. Così ho deciso di iniziare ugualmente la mia attività in quel borgo. Non ho nessun posto dove sostare, per questo motivo durante il lavoro continuo a fare degli spostamenti. Ho pure provveduto a diffondere i miei biglietti da visita con numero di telefono e la garanzia di una copertura di 24/24 ore la vettura che utilizzo è intestata alla __________ di tenero in __________. A questa ditta verso fr. 850 mensili per il noleggio della vettura.
D.- Quante auto avete a disposizione?
R.- Solo questa. Preciso saltuariamente utilizzo anche la vettura __________ sempre di proprietà di questa ditta comunque questa seconda vettura non è immatricolata per il trasporto professionale di persone.
D.- Di regola quando lavorate?
R.- Normalmente lavoro di notte dalle ore 21.00 circa sino alle ore 6.00.
D. Prendete dei medicamenti per i vostri problemi di salute?
R.- Sì, regolarmente ingerisco pastiglie e precisamente Voltaren una ogni 12 ore.
D.- Secondo lei questi medicamenti possono influire sulla guida?
R.- Per me no, unico problema è allo stomaco.
D.- Nel controllo aziendale effettuato in data 23.9.2005 abbiamo trovato dei dischi con altri nominativi oltre il suo, chi sono e perché.
R.- Nel periodo in cui ero assente per vacanza, la “mia” vettura è stata utilizzata per fare da taxi dal sig. __________, forse dom. ad __________, unica cosa certa è che so che è autista della __________ di __________. Lui teneva tutti gli incassi, da parte mia non ho chiesto nessun rimborso per la vettura, unica cosa lo __________ doveva fare benzina.
D.- Il figlio __________ ha eseguito delle corse taxi, visto che sui dischi è stato trovato il suo nome?
R.- Lui ha la licenza di guida per la cat. B e aveva richiesto il patentino per la professionale. Da solo penso di no, poiché in caso contrario ne sarei venuto a conoscenza. In mia presenza io sedevo a fianco e lui guidava, qui sì, facevamo taxi ma io incassavo.
D.- Durante il __________ di __________ quando iniziavate il lavoro e quando terminava?
R.- Il mio inizio e fine figura sui dischi.
D.- Durante questo periodo il figlio ha lavorato da solo in qualità di taxi?
R.- A me non risulta, durante questo periodo, di notte dopo la mezzanotte, siccome io ero stanco, lui decideva di guidare l’auto, ma come detto sedevo sempre al suo fianco, sebbene vi fosse molta gente da trasportare.
D.- E’ sicuro che il figlio non ha mai esercitato da solo, specialmente durante il __________?
R.- Sì sono sicuro, durante queste notti io ero sempre presente e non ho mai lasciato che il figlio lavorasse da solo.
(…)
Prendo atto che per motivi di inchiesta, i dischi e le copie del libretto di lavoro mi vengono trattenute. Inoltre verrà elevato rapporto di contravvenzione per:
uso di un disco con più conducenti, uso del libretto di lavoro (personale) per 3 autisti in contemporanea, concessa guida al figlio durante le corse di lavoro sebbene questi non aveva né libretto né licenza di condurre professionale (solo patentino), inoltre durante la giornata il figlio lavorava presso la ditta __________ di __________, perciò superava l’attività giornaliera. Mancato riposo settimanale.” (Doc. 54-1, 54-2)
Il 10 novembre 2005 ha avuto luogo un colloquio tra un funzionario dell’UAI, __________, e il Sgt. __________ della Polizia stradale di __________, incaricato della verifica/sorveglianza del rispetto delle normative verso coloro che svolgono la professione di tassametrista indipendente e che ha allestito il verbale sopra citato. Il Sgt. __________ ha mostrato e spiegato i dischi consegnati dall’assicurato nell’ottobre 2005, dai quali risulta l’utilizzo pressoché continuo dell’auto. L’incaricato della Polizia ha però precisato che l’insorgente in proposito gli ha comunicato che il tempo di lavoro è di gran lunga inferiore a quanto indicato sui dischi e che lo stesso corrisponde al massimo al 50%. Il rimanente del tempo sul disco corrisponde a viaggi effettuati presso conoscenti/amici quindi senza trasporto professionale (cfr. doc. 56-1).
In questa annotazione il funzionario dell’AI ha anche evidenziato che gli atti reperiti a seguito della revisione del 2004, nonché le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato e contenute nel verbale di interrogatorio del 7 ottobre 2005, permettevano sicuramente di ritenere l’affezione psichica non più di impedimento per l’esercizio di una regolare attività e neppure si poteva affermare che si era ancora in presenza di un ritiro sociale o di incapacità ad affrontare la vita (cfr. doc. 56-2).
L’insorgente, il 17 novembre 2005, è stato sentito dal funzionario __________. E’ stato fatto presente all’assicurato che i chilometri percorsi dall’auto 104333 nel periodo dal 14.12 2004 al 23.09.2005 sono stati 57'892 e che l’auto __________, la quale secondo informazioni dell’UAI era a sua disposizione, aveva percorso da aprile 2004 a ottobre 2005 km 16'500. Il ricorrente ha dichiarato di aver esercitato l’attività al massimo per circa 20/22 ore settimanali e che i chilometri che risultavano dai dischi erano in parte effettuati in quanto costretto a girare a vuoto non avendo a disposizione una zona di stazionamento come pure per uso privato. Per quanto attiene allo stato di salute, egli ha evidenziato di essere sempre stato in cura dal Dr. med. __________ e che lo stesso peggiorava continuamente. In relazione ai problemi psichici ha confermato di non più essere stato in cura da un medico e che l’ultima visita risaliva al 2001 presso il __________ (cfr. doc. 59-1).
Alla luce degli accertamenti menzionati, __________ ha effettuato una valutazione del grado di invalidità dell’insorgente.
E’ stato osservato che lo stato di salute risultava migliorato rispetto al 2001, anno in cui era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita AI principalmente per motivi psichici.
Non risultava, infatti, più in cura medica specialistica per disturbi psichici dal 2001, né assumeva più medicamenti, salvo per i problemi fisici.
Per quanto riguarda l’attività di taxista, è stato precisato che secondo l’amministrazione veniva svolta in misura pressoché normale considerate le ore di utilizzo del veicolo, nonché i chilometri percorsi. Infine è stato evidenziato che potevano ritenersi adeguate anche altre attività cosiddette leggere nella misura del 75% (cfr. doc. 62-1).
L’UAI, con decisioni del 5 e del 15 dicembre 2005 ha, di conseguenza, soppresso il diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo al gennaio 2004 e chiesto la restituzione di fr. 19'795.-- corrispondenti alle rendite versate al ricorrente dal gennaio 2004 al novembre 2005 (cfr. consid. 1.3.; doc. A, B).
2.11. Attentamente esaminata la documentazione agli atti e tutto ben considerato questa Corte, chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva concludere per la soppressione del diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo.
In proposito, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza, un motivo di revisione deve chiaramente emergere dall’incarto (cfr. STFA del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64s. e i riferimenti ivi menzionati).
Le norme sulla revisione non possono, in effetti, costituire il fondamento giuridico per un riesame senza condizioni del diritto alla rendita (cfr. STCA 32.2006.106 del 3 settembre 2007 consid. 2.6.; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauser/Schlauri [Hrsg.], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, p. 15).
Innanzi tutto occorre rilevare che l’UAI non ha interpellato alcun medico specialista in psichiatria in merito alle condizioni di salute e alla capacità lavorativa dell’assicurato per l’arco di tempo posteriore al 2001, segnatamente non ha ordinato alcuna precisa indagine al riguardo.
Dal semplice fatto che l’assicurato abbia affermato di non essere più stato in cura dopo la visita presso il __________ del 2001 (cfr. doc. 59-1) non si può trarre la conclusione che lo stesso non presentasse più alcuna inbilità al lavoro dal profilo psichiatrico.
In effetti già la capo servizio del __________ di __________, nel 2001, aveva indicato che il trattamento che poteva essere preso in considerazione, ovvero una presa a carico psichiatrica con farmaco e psicoterapia ambulatoriale, non era gradito all’assicurato, che accettava malvolentieri la presenza di problemi di natura psicologica o addirittura psichiatrica (cfr. doc. 32-9).
Dalle carte processuali risulta, poi, che comunque il ricorrente seguiva, dal 2002/2003, delle terapie naturali e di medicina complementare per disturbi ansio-depressivi e strutturali (cfr. doc. 69-24 = D, 69-25 = E).
Infine l’8 marzo 2006 la Dr.ssa __________, capo-servizio del __________ di __________, relativamente a una consulenza psichiatrica del 2 e 6 marzo 2006, ha attestato quale ipotesi diagnostica una sindrome mista ansioso-depressiva ICD-10 F41.2 e ha sottolineato che l’assicurato era scettico soprattutto nei confronti degli psicofarmaci e così non si è mai curato con antidepressivi, con effetto anche ansiolitico, indicati nel caso dell’insorgente a mente della dottoressa (cfr. doc. M).
Inoltre, per quanto attiene all’attività di taxista svolta dall’assicurato, va osservato che è vero che dai dischi di registrazione dell’autoveicolo risulta che i chilometri percorsi e le ore effettuate sono di una certa entità (cfr. doc. 50-5segg., 54-1, 56-1, 59-1).
E’ tuttavia altrettanto vero, da un lato, che i dischi afferenti al lasso di tempo 6 luglio-3 ottobre 2004 erano già in possesso dell’amministrazione durante la prima procedura di revisione, poi sfociata nella comunicazione del gennaio 2005 con cui all’assicurato è stata confermata la mezza rendita (cfr. doc. 53-1; consid. 2.10.)
Dall’altro, che è stato appurato dalla Polizia stradale che, in ogni caso, il figlio dell’insorgente, in alcuni periodi, di notte, guidava il taxi mentre il padre gli era seduto accanto. In effetti è stato elevato nei confronti dell’assicurato un rapporto di contravvenzione anche per uso di un disco con più conducenti, nonché per concessione della guida al figlio durante le corse di lavoro sebbene questi non avesse la licenza per condurre professionalmente (cfr. doc. 54-2, 54-3).
A ciò va aggiunta la circostanza che il ricorrente ha asserito di aver dovuto, nell’attesa delle chiamate e non disponendo di uno stallo proprio, girare spesso (cfr. doc. 45-1, 54-1, 59-1).
Pertanto, considerato anche che la ditta __________ ha escluso che il secondo veicolo menzionato dall’amministrazione, ossia la __________, venisse usato per l’attività di taxi dell’assicurato (cfr. doc. F) e che la documentazione relativa al guadagno ottenuto (cfr. doc. 52-1; Q; G) non permette di giungere a una soluzione differente, occorre concludere che gli atti di causa sono insufficienti per ritenere che il ricorrente presentasse una capacità lavorativa di grado maggiore del 50%.
In simili circostanze, visto quanto appena esposto, e meglio ritenuto un accertamento sommario dei fatti, si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di effettuare le necessarie indagini per stabilire l’esatta capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di taxista e in altre attività adeguate (cfr. DAL 2001 pag. 196 seg.).
In particolare l’amministrazione dovrà appurare, avvalendosi del parere di un medico specialista in psichiatria, lo stato di salute e la capacità al lavoro dell’assicurato in attività confacenti alle sue condizioni psichiche, in particolare se effettivamente è intervenuto un miglioramento rispetto alla valutazione del 2001 del __________ di __________.
Inoltre la stessa dovrà verificare l’esito del procedimento di contravvenzione nei confronti dell’assicurato per concessione della guida al figlio avviato dalla Polizia stradale nell’ottobre 2005 e in che misura, sulle ore e i chilometri complessivi effettuati, ha guidato il figlio nel periodo in questione.
L’UAI farà pure capo all’incarto fiscale per gli anni 2004 e 2005 dell’assicurato al fine di stabilire quale sia stato il guadagno conseguito quale taxista.
In seguito l’UAI si pronuncerà nuovamente e compiutamente sulla revisione intrapresa nel novembre 2005.
2.12. Sulla base degli atti di causa non è neppure possibile, in virtù dell’art. 53 LPGA (cfr. consid. 2.6.), procedere ad una riconsiderazione dei provvedimenti (decisione del dicembre 2001 e comunicazione 13 gennaio 2005; doc. 36-1, 37-1, 38-1, 53-1) con i quali all’assicurato è stato riconosciuto e confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1° dicembre 1999.
Infatti, alla luce delle verifiche compiute dall’amministrazione a seguito della domanda di prestazioni AI del 1999, segnatamente delle indagini mediche esperite (dr. med. __________, __________ di __________; cfr. consid. 2.8), la decisione iniziale del dicembre 2001, con cui al ricorrente è stata assegnata una mezza rendita a decorrere dal dicembre 1999, non risulta manifestamente errata (cfr. STF 9C_11/2008 del 29 aprile 2008; STF 9C_187/2007 del 30 aprile 2008).
2.13. Per quanto attiene alla censura ricorsuale relativa al riferimento a un reddito ipotetico per calcolare il grado di invalidità (cfr. doc. I; consid. 1.5), è utile ricordare, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Vale ancora la pena rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne, invece, il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Pertanto, nel caso in cui dagli accertamenti supplementari che effettuerà l’UAI, dovesse emergere un miglioramento dell’abilità al lavoro dell’assicurato, non è esclusa la possibilità di fare capo ai dati statistici per determinare il reddito da invalido, qualora nell’attività di taxista l’assicurato non sfrutti in maniera completa e ragionevole la propria capacità lavorativa residua.
2.14. Come visto al consid. 2.5, giusta l’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI la riduzione o la soppressione della rendita può intervenire anche retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante, se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato oppure se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 (lett. b).
L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni.
In concreto dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato non ha mai fornito tempestivamente e spontaneamente all’UAI informazioni circa l’inizio nel 2003 della sua attività di taxista e il relativo espletamento. In effetti l’amministrazione ha ricevuto segnalazioni in merito da parte di terzi. Solo in seguito e su richiesta dell’UAI stesso il ricorrente ha dato indicazioni al riguardo.
Anche l’interrogatorio, nell’ottobre 2005, da parte di un sergente della Polizia stradale in relazione alla sua attività, sebbene percepisse una rendita di invalidità, e i ragguagli forniti (cfr. doc. 54-1) non sono stati comunicati all’UAI dall’insorgente, bensì dal sergente medesimo interpellato dall’amministrazione su segnalazione di terzi (cfr. doc. 56-1).
Nel caso in esame, dunque, è ravvisabile perlomeno una lieve negligenza da parte dell’assicurato, la quale è sufficiente per ammettere una violazione dell’obbligo di informare ai sensi dell’art. 77 OAI (cfr. consid. 2.6.). In casu, quindi, contrariamente a quanto invocato dal ricorrente (cfr. doc. I), un’eventuale soppressione della rendita, nel caso in cui dagli accertamenti supplementari che effettuerà l’UAI dovesse emergere che effettivamente il grado di invalidità dell’insorgente si è modificato, può avere luogo con effetto retroattivo.
2.15. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’UAI (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 giugno 2007 (cfr. consid. 1.5) diventa conseguentemente priva di oggetto (cfr. RDAT II-2001 N. 24; STFA U 59/99 del 18 agosto 1999; STFA I 360/97 del 2 agosto 1999; STFA P 7/97 del 19 novembre 1998).
2.16. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid. 2.11.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è divenuta priva di oggetto.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti