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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2007 32.2007.18

26. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,589 Wörter·~28 min·7

Zusammenfassung

Assicurato precedentemente attivo quale macchinista. Riduzione della rendita a seguito di una anonima segnalazione. Rinvio degli atti all'Ufficio Ai per accertare se le condizioni psichiche sono migliorate

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.18   BS/td

Lugano 26 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2007 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 23 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1955, precedentemente attivo quale fabbro presso le officine FFS di __________, è stato posto al beneficio di una rendita intera, con effetto dal 1° marzo 1990 (cfr. decisione 28 aprile 1991; doc. AI 66-1).

                                         In via di revisione la prestazione è stata ridotta a mezza rendita a partire dal 1° novembre 1991 (cfr. decisione 6 settembre 1991; doc. AI 68-1) e nuovamente aumentata a rendita intera con effetto 1° febbraio 1993 (cfr. decisione 11 novembre 1993; doc. AI 3-8).

                                         Nell’ambito della successiva revisione avviata d’ufficio nel giugno 1994, l’Ufficio AI ha disposto l’esecuzione di una perizia multidisciplinare eseguita dal __________ di __________ (in seguito: __________).

                                         Preso atto che l’assicurato è stato ritenuto abile al 70% in attività leggere adeguate, con comunicazione 4 aprile 1995 l’amministrazione ha confermato il diritto alla rendita intera (doc. AI 85-1).

                                         Le successive revisioni del 1998 e del 2001 non hanno permesso di individuare un miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato, motivo per cui l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. AI 95-1 e 107-1).

                               1.2.   A seguito di una segnalazione anonima in cui veniva denunciata un’attività svolta dall’assicurato presso l’azienda agricola intestata alla di lui moglie (doc. AI 109-1), l’Ufficio AI ha proceduto ad un’altra revisione. Dopo aver eseguito alcuni accertamenti di natura economica, tra cui un’inchiesta sul luogo di lavoro dell’assicurato ad opera di un ispettore (doc. AI 125), l’amministrazione ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito: SAM; doc. AI 142). Avendo i periti, con referto 14 luglio 2005, valutato una capacità lavorativa del 60% in attività adeguate (doc. AI 142-16), mediante rapporto 18 agosto 2005 il consulente in integrazione professionale (in seguito: consulente) ha proceduto al raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità del 57,82% (doc. AI 148-3).

                                         Di conseguenza, ritenuto come l’assicurato abbia contravvenuto all’obbligo di informazione non avendo annunciato la nuova attività lucrativa, con decisione 30 settembre 2005 l’Ufficio AI ha ridotto la rendita a metà e chiesto la restituzione delle rendite indebitamente percepite, evidenziando quanto segue:

"  Dal 01.10.2000 (termine di prescrizione di 5 anni in base alle norme in vigore) al 30.09.2005 l'assicurato ha diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado del 58%, in sostituzione della rendita intera già versata. La differenza deve essere restituita.

Pertanto l'importo eccedente versato a torto dal 01.10.2000 al 30.09.2005 deve essere restituito.

Il palese mancato ossequio dell'obbligo d'informare concerne il periodo tra il 2000 ed il 2005.

Le prestazioni ricevute ingiustamente sull'arco di questo periodo devono essere restituite  (art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA).

Riceverà una decisione separata in merito.

Un'opposizione contro la presente decisione non ha effetto sospensivo (art. 66 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS)." (Doc. AI 157)

                               1.3.   Con decisione 7 novembre 2005 l’Ufficio AI ha intimato all’assicurato un ordine di restituzione di prestazioni non dovute relative al periodo 1° ottobre 2000 -  30 settembre 2005 per un importo complessivo di fr. 104'628,60 (doc. AI 165).

                               1.4.   Essendosi l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, opposto ad entrambe le succitate pronunzie amministrative, con  decisione 23 novembre 2006 l’Ufficio AI ha parzialmente accolto le censure, confermando la riduzione della rendita da intera a mezza (con effetto dal 1° ottobre 2005) ma annullando l’ordine di restituzione.

                                         In particolare, l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

"  In merito all'obbligo di informare si osserva che il fatto di non avere rivelato all'amministrazione di lavorare per l'azienda di famiglia è sì costitutivo di una violazione del diritto di informare/collaborare; tuttavia non risulta dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali una retroattività, dal lato medico, della capacità lavorativa residua del 60% al 2000, né un indebito arricchimento da parte dell'assicurato a seguito della violazione dell'obbligo di informare, pertanto non vi è applicazione retroattiva della riduzione della rendita da intera a mezza con effetto dal 2000, bensì "pro futuro" con effetto dal 1° ottobre 2005 trattandosi di una revisione.

Pertanto, con la presente, si conferma la riduzione del diritto a rendita da intera a mezza (grado di 54%) a seguito della revisione, con effetto dal 1° ottobre 2005, ovvero tre mesi dopo il miglioramento certificato medicalmente (cfr. perizia SAM riferita a giugno 2005), ciò in base all'art. 88 a cpv. 1 OAI. Tuttavia, per i motivi esposti, non vi è applicazione dell'art. 25 LPGA e quindi non vige il diritto per l'amministrazione di richiedere la restituzione delle prestazioni per il periodo dal 2000 al 2005. Di conseguenza, l'ordine di restituzione emesso con decisione del 7 novembre 2005 va annullato." (Doc. AI 180)

                               1.5.   Avverso la succitata decisione l’assicurato, sempre per il tramite dell’avv. RA 1, ha presentato ricorso al TCA e postulato il riconoscimento di una rendita intera.

                                         Sostanzialmente egli ritiene lacunosi gli accertamenti medici eseguiti dall’Ufficio AI, in particolare quello psichiatrico, contestando inoltre la valutazione economica.

                                         Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.6.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la documentazione medica prodotta con il ricorso al vaglio del proprio servizio medico (in seguito: SMR), ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la conseguente reiezione del ricorso.

                               1.7.   Pendente causa l’assicurato ha trasmesso la TCA ulteriori atti medici che sono stati trasmessi all’Ufficio AI per una presa di posizione (VI, VIII, X, XII).

considerato,                   in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R.,    H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Nel caso in esame, oggetto del contendere rimane a sapere se la rendita intera dell’assicurato debba essere ridotta, in via di revisione, a metà rendita.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Nell’ambito della revisione della rendita, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare presso il __________. Dal referto 14 luglio 2005 (doc. Al 142) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), ortopedica (dr. __________) e pneumologica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:

"(...)

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome lombosciatalgica sin. di carattere cronico con / su

- esiti di duplice operazione per ernia discale lombosacrale e recidiva;

- osteocondrosi lombosacrale;

- esiti da ostecondrosi giovanile tipo Scheuermann dorsolombare.

Sindrome cervicale recidivante su

- osteocondrosi cervicale moderata.

Disturbo della personalità con caratteristiche Borderline.

Stato dopo contusione dell'orbita ds. con

- amputazione altitudinale del campo visivo all'occhio ds.." (Doc. AI 142)

                                         In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e sulla capacità d’integrazione, i periti hanno evidenziato quanto segue:

"  8         CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Per l'attività di fabbro le conseguenze sono da ricondurre alle menomazioni dovute ai disturbi ortopedici ed a livello psicologico e mentale.

Dal lato ortopedico la diminuzione della capacità lavorativa nella misura del 50% si giustifica con la presenza di una limitazione funzionale della colonna vertebrale dorsolombare e lombosacrale sia pure quest'ultima di media entità, accompagnata però da sintomi irritativi residui radicolari dell'arto inf. sin.. Più moderata, ma presente, è anche la limitazione funzionale nel settore del rachide cervicale, senza presenza di segni di sofferenza radicolare agli arti sup., ma con cefalee muscolotensive. A livello psicologico e mentale l'evoluzione del particolare disturbo di personalità descritto comporta un'attitudine di chiusura, di intolleranza, di instabilità emotiva, con tendenza a scoppi d'ira, particolarità che limitano le risorse dell'A. per un'attività richiedente collaborazione, flessibilità ed adattabilità.

Per quanto riguarda la determinazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, dagli atti (23.03.1995) sappiamo che all'A. è stata erogata una rendita per un grado AI del 100% a partire dal 1.03.1990, in seguito, a partire dal 1.11.1991 un grado AI del 50%, e di nuovo a partire dal 1.02.1993 un grado AI del 100%. Dopo la perizia pluridisciplinare presso il __________ di __________, il grado AI è stato stabilito nella misura del 70%. Da allora il peritando non ha più esercitato attività lucrativa sino al 2003 (l'A. non è tuttavia preciso) epoca a partire dalla quale avrebbe iniziato un'attività di allevamento di puledri, con due cavalle fattiere, e tenuto in cura da. 26 pecore. In questo tipo di attività sulla base di quanto evidenziato in occasione dell'attuale perizia, l'A. va considerato abile al lavoro nella misura del 60%.

Possiamo quindi affermare che in base agli atti ed alla documentazione medica in visione ed alle attuali  evidenze cliniche, dal lato ortopedico, nel settore lombosacrale è subentrata una stabilizzazione con un certo miglioramento, sia pure non completo, della funzione della colonna vertebrale lombosacrale.

Dal lato psicologico e mentale il quadro nevrastenico descritto in occasione della perizia __________ (atto 23.03.1995) è entrato in una fase stazionaria anche grazie al ritrovato piacere di occuparsi nell'azienda agricola, attività che permette all'A. di isolarsi in quanto effettuabile in modo autonomo.

In una visione d'assieme possiamo quindi affermare che lo stato valetudinario dell'A., al momento dell'attuale esame peritale, presenti un miglioramento rispetto alle precedenti valutazioni." (Doc. AI 142)

                                         Considerato che dal punto di vista medico-teorico l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 60%, con rapporto 18 agosto 2005 il consulente ha proceduto alla determinazione del grado d’invalidità mediante il raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d’invalidità del 57,82% (doc. AI 148-3). Va al riguardo osservato che il reddito da valido è stato calcolato sulla base dei dati salariali statistici regionali (tabella TA 13).

                                         Nella decisione su opposizione 23 novembre 2006 l’Ufficio AI ha corretto il calcolo eseguito nell’agosto 2005 come segue:

"  A proposito dei valori applicabili, lo scrivente Ufficio sottolinea che, in base alla più recente giurisprudenza del TFA, ai fini del calcolo, fa stato il valore centrale o mediano della tabella TA1 riferita a valori federali (in tal senso, nella causa U 56/03 la Corte plenaria del TFA ha stabilito l'inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica).

Ne consegue quindi che aggiornando i dati al 2005 (ultimi dati statistici disponibili aggiornati al 2005), dal raffronto tra reddito ipotetico da sano di fr. 60'431.- (2005) e reddito ipotetico da invalido con riduzione del 20% e con capacità lavorativa residua del 60% di fr. 27'758.- (tabella RSS TA1 categoria 4, mediana, aggiornata al 2005) viene comunque confermato il diritto alla mezza rendita d'invalidità con una perdita di guadagno del 54%." (Doc. AI 180)

                                         Di conseguenza, accertato un miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurato, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la rendita a metà.

                                         L’assicurato ha invece sostenuto come incompleta la valutazione del SAM e chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria volta ad accertare le reali condizioni ortopediche e psichiatriche, nonché i reciprochi condizionamenti dei fattori invalidanti.

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 111).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di una affezione psichica. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                               2.7.   Nel caso in esame, secondo il TCA l’aspetto ortopedico è stato esaurientemente e dettagliatamente vagliato dal dr. __________ e non vi sono validi motivi per discostarsi. Il perito ha esposto in modo completo e diffuso la complessa sintomatologia descritta dall’assicurato, valutando un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di operaio a causa di una “limitazione funzionale della colonna vertebrale, dorsolombare e lombosacrale, sia pure quest’ultima di media entità, accompagnata però da sintomi irritativi residui radicolari all’arto inferiore sinistro”, con una moderata limitazione funzionale del rachide cervicale, senza segni di sofferenza radicolare agli arti superiori (cfr. referto 16 giugno 2005 punto 4; doc. AI 142-28).

                                         Il perito ha poi sostenuto che l’assicurato è in grado di svolgere attività, specialmente nel settore agricolo, in particolare nel campo della cura e manutenzione del bestiame ed eventualmente nel settore meccanico medio-leggero, sconsigliando una posizione coatta prolungata e senza dover trasportare pesi oltre i 15 kg. La capacità lavorativa è stata valutata al massimo dal 50% al 70% (cfr. perizia punto 7, doc. AI 142-29).

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale valutazione non è in contraddizione con la realtà in cui vive, caratterizzata dal fatto che l’assicurato ha gestito rispettivamente gestisce, seppur con l’aiuto di familiari e terzi, una piccola azienda agricola, dettagliatamente descritta nel rapporto 1° marzo 2005 dall’ispettore AI a seguito di una visita in loco (doc. AI 125-1), che non ha portato al conseguimento di un reddito apprezzabile (cfr. Stima del reddito agricolo eseguita il 31 maggio 2005 a cura dell’Ufficio della __________; doc. AI 137-1), attività che andava comunque segnalata all’amministrazione.

                                         In queste circostanze, dal punto di vista ortopedico, non vi è alcuna ragione per non ritenere, in generale, l’assicurato parzialmente abile in attività senza sollevamento e trasporto di carichi sopra i 15 chili, con possibilità di variare la postura.

                                         Determinante è che, sempre dal lato ortopedico, la problematica lombosacrale si è stabilizzata con “con un certo miglioramento, sia pure non completo, della funzione della colonna vertebrale lombosacrale” (sottolineatura del redattore; cfr. perizia SAM pag. 16), miglioramento che giustifica la revisione della rendita.

                                         Da ultimo, il ricorrente ha trasmesso il rapporto 5 marzo 2007 il dr. __________, il quale, fra l’altro, ha evidenziato che “attualmente sono subentrati anche dei dolori a livello della colonna cervicale. In associazione vi sono delle emicranie e uno stato a carattere depressivo” (sottolineatura del redattore; doc. G). Contrariamente a quanto sostenuto dal SMR nelle annotazioni 27 aprile 2007 (XII/1), si tratta di sostanziali modifiche del decorso. Infatti, il dr. __________ ha accertato “una mobilità della cervicale ridotta da 1/3 a 2/3 soprattutto nella roteazione verso sinistra e nella flessione laterale verso sinistra”, allorquando il dr. __________ aveva scritto che “le alterazioni degenerative nel settore della colonna cervicale bassa sono discrete…” (perizia pag. 5). Ciononostante, questo peggioramento non può essere preso in considerazione essendo attestato dopo l’emissione della decisione contestata, il 23 novembre 2005. Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2 con riferimenti).

                               2.8.   Necessita invece di un complemento d’accertamento la problematica psichiatrica presente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa, come detto, il 23 novembre 2006.

                                         Innanzitutto va fatto riferimento al referto 19 giugno 2005 del dr. __________ in cui lo specialista ha accertato un disturbo della personalità con caratteristiche borderline (ICD10-F60.3), valutando un’inabilità lavorativa del 40%. Rispetto alla perizia __________, quindi, come sottolineato dal SAM, dal lato psichiatrico il ricorrente “ è entrato in una fase stazionaria anche grazie al ritrovato piacere di occuparsi nell’azienda agricola, attività che permette all’assicurato di isolarsi in quanto effettuabile in modo autonomo”  (perizia SAM pag. 16; doc. AI 146-16). Infatti, il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato presenta, quale caratteristica della sua personalità, “una tendenza ad aggredire unitamente ad un movimento attraverso il quale isolandosi riesce a scansare i contatti affettivi o sociali ed evita dei contrasti che potrebbero diventare dannosi per sé e per gli altri “(perizia pag. 5; doc. AI 142-21). Da qui, appunto, la scelta di trascorre la giornata presso la sua azienda agricola nella pianura di __________ intento all’allevamento dei cavalli, pecore e capre (cfr. rapporto 1° marzo 2005 dell’ispettore AI; doc. AI 125-1).

                                         Va poi evidenziato che, allegato al presente ricorso, l’assicurato ha prodotto il rapporto 12 gennaio 2007 del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale ha attestato una sindrome ansioso-depressiva di natura psicogena giustificante un’incapacità lavorativa del 75%, con prognosi sfavorevole. Egli ha in particolare evidenziato che “le condizioni psichiche del paziente non sono assolutamente compatibili con una ripresa lavorativa regolare anche parziale, nella quale egli fosse al contatto con altre persone (colleghi di lavoro, clientela ecc.), con le quali in breve tempo instaurerebbe, in relazione con la sua patologia, un clima di tensione che lo porterebbe rapidamente allo scompenso” (doc. D). Certo che già con rapporto 14 ottobre 1997 lo psichiatra curante aveva certificato uno sviluppo depressivo-psicoreattivo in fase di cronicizzazione (doc. AI 92-2), il cui trattamento psichiatrico, a seguito di un miglioramento soggettivo dell’assicurato, è terminato nel novembre 1998, con possibilità di fare capo, a dipendenza delle necessità, ad una psicologa designata dal curante (cfr. doc. AI 141-2). Il 2 marzo 2005 l’assicurato ha tuttavia ripreso il trattamento, tant`è che con rapporto 28 giugno 2005 il dr. ___________ ha nuovamente diagnosticato uno sviluppo psicogeno abnorme posttrautico cronicizzato (doc. AI 141-3).

                                         Orbene, tutto ben considerato, questo TCA non può che condividere quanto fatto presente nel ricorso, ossia:

"  Per quanto attiene alla perizia del dottor __________ si evidenzia come la stessa si dilunghi sull'anamnesi riassuntiva mentre riassuma in poche righe l'esame psichico vero e proprio. L'esame psichico, dal canto suo, non approfondisce l'elemento essenziale per quanto attiene alle capacità lavorative del ricorrente, vale a dire la sua estrema irascibilità che lo porta a scontrarsi addirittura con i propri familiari ed a rifugiarsi sui monti onde evitare contatti. Questo elemento, attestato inequivocabilmente dal dottor __________, è estremamente importante se si considera che il dottor __________, nella perizia del 1995 presso lo ZMB, indicava buoni rapporti con i familiari." (Sottolineatura del redattore; doc. I)

                                         A prescindere che dagli atti non risulta che il ricorrente si sia “rifugiato sui monti”, sta di fatto che, come già evidenziato sopra, egli svolge (parzialmente) un’attività agricola conforme e rispettosa delle sue limitazioni d’ordine psichico.

                                         Non va poi dimenticato che per la determinazione del reddito da invalido, nel rapporto 18 agosto 2005 il consulente, partendo dall’assunto che l’assicurato poteva lavorare al 60% in attività adeguate, ha considerato esigibili le attività nel settore secondario (industriale) “quale operaio generico, specializzato e/o al controllo di qualità, manutentore, nel terziario (servizi), quale custode di edifici privati e/o lavorativi (fabbriche), fattorino” (doc. AI 148-2). In altre parole, sono state ritenute esigibili quelle professioni che presuppongo il contatto quotidiano con altri (sia colleghi di lavoro che terze persone), ciò che dal punto di vista psichico l’assicurato dovrebbe evitare.

                                         Inoltre, l’insistenza dello psichiatra curante nel ritenere data, successivamente alla perizia del dr. __________, una sindrome ansioso-depressiva invalidante motiva ulteriormente la necessità di un’approfondita valutazione extra-somatica. Vero che nella nota 7 febbraio 2007 il dr. __________ del SMR, facendo riferimento al già citato scritto 12 gennaio 2007 del dr. __________, ha contestato esservi i presupposti per ritenere data la diagnosi di depressione (IV bis). Tuttavia, la risposta fornita da quest’ultimo, specialista in psichiatria e psicoterapia, ad un’ulteriore annotazione del dr. __________ risulta essere convincente per l’esistenza di una sindrome ansiosa-depressiva. In particolare con scritto 4 aprile 2007 il dr. __________ ha evidenziato:

"  Nello scritto sopra menzionato il Dr. __________ fa riferimento all'attestato del 12 gennaio dello scrivente e precisamente al seguente passo (3° riga e seguenti): "… fenomenologia di tipo ansioso-depressivo … che si traduce in episodi intercorrenti in intesa tensione interiore - percepita soggettivamente come angoscia -, stati di abbattimento dell'umore a tratti anche pronunciati, ove la tipologia della deflessione timica è quella della depressione disforica, con spiccata irritabilità e suscettibilità nonché tendenza allo scatto nervoso".

Dal testo risulta evidente che la qualificazione di "episodi intercorrenti" si riferisce a ciò ché soggettivamente viene vissuto dal paziente come angoscia, cioè, secondo l'accezione corrente del termine come il grado più massiccio dell'ansia, mentre per contro è implicito nel concetto di "fenomenologia di tipo ansioso-depressivo" l'assunto secondo i criteri di classificazione delle forme depressive sotto F 41.2, che il disturbo depressivo e quello ansioso siano presenti contemporaneamente, ciò che è il caso sul nostro paziente. Parlando di turbe ansioso-depressive è dato per definizione per accertato che i due tipi di disturbo coesistano altrimenti il concetto non sarebbe applicabile - ed è perciò superfluo precisare esplicitamente la coesistenza, ovvero ciò che implicitamente è già contenuto nella definizione stessa. Ciò che il passo sopra menzionato vuole mettere in evidenzia è un surplus nella fenomenologia, cioè che a tratti, appunto sotto forma di episodi singoli, l'ansia di base - coesistente con la depressione di base - arriva fino al livello dell'angoscia, evenienza quest'ultima tutt'altro che rara, come ben sa qualsiasi specialista in psichiatria che si occupa di simili casi.

Il Dr. __________ dà un'interpretazione fallace al citato surplus della fenomenologia, come si il paziente soffrisse di una depressione a sè stante, alla quale si sovrappongono episodicamente stati di ansia: il paz. soffre di ansia e depressione - se così non fosse non si avrebbe potuto parlare di fenomenologia ansioso-depressiva - e, in sovrappiù, succede che episodicamente l'ansia raggiunga la qualifica dell'angoscia." (Doc. F)

                                         Pertanto, pur tenendo conto che alle certificazioni del medico curante anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) va riconosciuto un valore di prova limitato, e ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc), questo Tribunale non può considerare priva di qualsiasi significato la circostanza che il dr. __________, il quale conosce bene l’assicurato per averlo seguito a due riprese, ha costantemente diagnosticato la presenza di un disturbo depressivo ricorrente di natura invalidante.

                                         Non è pertanto da escludere che sia subentrato un peggioramento della sintomatologia psichiatrica, tenuto inoltre conto che tra la perizia del dr. __________ e la decisione contestata è trascorso quasi un anno e mezzo.

                               2.9.   In conclusione, visto quanto precede, annullata la decisione 23 novembre 2006, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché approfondisca l’aspetto psichiatrico dell’assicurato. In esito a tale complemento istruttorio, l’Ufficio AI valuterà se globalmente lo stato di salute ha subito un cambiamento importante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita e si pronuncerà nuovamente tramite una nuova decisione.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi .

                                         §    La decisione su opposizione 23 novembre 2006 è  annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.8 e renda un nuovo giudizio.

                                   2.   Le spese di procedura di fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- di ripetibili (IVA inclusa).   

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.18 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.10.2007 32.2007.18 — Swissrulings