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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2008 32.2007.152

29. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·6,529 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

Revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI perché, stabilito il reddito da valido quale terapeuta indipendente e quello da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa d'ufficio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.152   FS/sc

Lugano 29 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 9 maggio 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione del 21 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, di professione terapeuta indipendente a tempo parziale, con decisioni 12 luglio 2001, cresciute incontestate in giudicato, è stata posta al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. novembre 1998 al 30 giugno 1999 ed ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. luglio 1999 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e 27/1-2).

                               1.2.   L’Ufficio AI, nell’ambito della procedura di revisione avviata nel marzo 2006 (doc. AI 31/1), esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 21 marzo 2007 (doc. AI 56/1-5), preavvisata con progetto 7 luglio 2006 (doc. AI 36/1-3), ha deciso di sopprimere il diritto alla mezza rendita con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, argomentando:

"  (...)

3 - Alla luce delle nuove e più complete informazioni raccolte in sede di procedura di audizione, occorre innanzitutto precisare che in effetti gli accertamenti eseguiti hanno permesso di constatare come lei abbia in verità annunciato in modo tempestivo la sua ripresa dell'attività lucrativa alla Cassa __________ (__________), trasmettendo in data 20 dicembre 2004, via Fax, copia del contratto di lavoro firmato dalle parti il 19 novembre 2004.

Da questo profilo pertanto, sulla scorta delle disposizioni vigenti (Direttive sulle rendite, cifre marginali 10611 e 11003) non le si può in alcun modo imputare il mancato obbligo di informare e pertanto il preavvisato ordine di restituzione non può trovare conferma in questa sede.

4 - Per quanto attiene invece all'ulteriore diritto alla rendita, occorre purtroppo rilevare che gli atti assicurativi acquisiti all'incarto AI non consentono più tale erogazione di prestazione, venendo a mancare il presupposto fondamentale legato alle conseguenze di natura economica provocate dal danno alla salute, ovvero alla diminuzione della capacità di guadagno in misura di almeno il 40%.

A questo proposito, bisogna rilevare che, oltre all'attività salariale che nell'anno in corso le consentirà di incamerare fr. 2'520.- lordi mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile equivalente a fr. 32'760.- annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale esplicata a domicilio quale indipendente che le ha fruttato al netto nell'anno 2004 fr. 5'500.- e nell'anno 2005 fr. 4'547.- (vedi notifiche fiscali).

Per determinare il suo grado di invalidità, a questo punto si impone un confronto fra i succitati redditi effettivamente conseguiti ed il cosiddetto reddito di persona non invalida, ovvero il reddito che lei avrebbe probabilmente conseguito oggigiorno, considerato l'insieme delle circostanze, se non fosse diventata invalida.

Giusta le cifre marginali 3002 e seguenti della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, come riferimento può servire il reddito che conseguirebbe una persona mentalmente, psichicamente, e fisicamente sana della stessa età, con la stessa formazione, in condizioni di lavoro equivalenti o simili e in un luogo con caratteristiche identiche (RCC 1989 p. 456, 1986 p. 432).

Fa parte del reddito ipotetico di persona non invalida anche l'eventuale reddito di un'attività lucrativa accessoria se presumibilmente svolta regolarmente e per un lungo periodo (RCC 1980 p. 557).

Vanno considerati inoltre i seguenti casi speciali:

-    in caso di variazioni molto forti del reddito ad intervalli relativamente brevi, il reddito d'invalido è determinato in base al guadagno medio di un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p. 474).

-    Per gli assicurati parzialmente o totalmente disoccupati si considera reddito ipotetico di una persona non invalida quello che essi probabilmente conseguirebbero in una situazione equilibrata del mercato del lavoro se non fosse disoccupata.

-    Se un reddito di persona non invalida è molto basso, occorre verificare se vi era già prima un danno alla salute invalidante (p.es. se era già stata inoltrata una domanda all'AI; se oltre al danno alla salute che ha indotto alla domanda vi erano altri disturbi; se in base al genere del disturbo si può presumere che esso abbia pregiudicato già prima la capacità di guadagno; RCC 1985, p. 659).

Nel suo caso, valutando l'iter professionale che lei ha maturato negli anni e sviluppato sino all'insorgenza della malattia, rispettivamente dopo, non appare assolutamente sostenibile l'ipotesi da lei formulata e tendente a dimostrare che in assenza del danno alla salute avrebbe potuto conseguire un salario annuo di oltre 80'000.-, lavorando ad esempio presso l'attuale datore di lavoro ma a tempo ed orario pieno.

Si tratta di una sua valutazione soggettiva ma non suffragata dagli elementi necessari a renderla plausibile e pertanto alla stessa non è possibile dar credito.

Nella fattispecie, a livello assicurativo, è invece realisticamente più ragionevole affermare che la determinazione del reddito ipotetico da valida possa essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nazionali nelle principali categorie di lavoro ((VSI 2002 p. 68 consid. 3b, DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Nel Canton Ticino, i dati più recenti si riferiscono all'anno 2004 e, per il personale di sesso femminile, il reddito medio annuo è stato determinato in fr. 41'807.- annui.

Ora, se paragoniamo questo reddito, seppure non aggiornato, con quanto lei è in grado attualmente di guadagnare concretamente, constatiamo chiaramente che non esistono più le condizioni legali per giustificare ancora un pregiudizio economico tale da garantirle ulteriormente il diritto alla rendita AI, situandosi il grado di invalidità in una percentuale del tutto insufficiente ai fini pensionistici.

Ne discende di conseguenza che il diritto alla prestazione deve essere estinto.

(…)" (doc. AI 56/3-4)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione economica (redditi da valida e invalida) – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conferma del diritto ad una mezza rendita.

                                         Delle argomentazioni sviluppate dall’assicurata si dirà, se necessario, nel merito.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato che “(…) fino al 1995 dunque all’età di 44 anni, quando è subentrato il danno alla salute, l’assicurata ha svolto sostanzialmente attività indipendente. Dieci anni dopo, nel 2004/5, quando l’impresa ha avuto bisogno di una collaboratrice dipendente con caratteristiche corrispondenti, essa è stata assunta quale dipendente. Non si può sostenere che il danno alla salute abbia impedito la realizzazione della carriera di dipendente a tempo pieno concretamente in corso nel 1995. Non si può quindi ritenere che senza l’invalidità, per il danno alla salute presente dal 1995, il reddito da valida sarebbe stato il salario da dipen-dente a tempo pieno indicato dalla ricorrente in fr. 81'900.--. La decisione impugnata si è dunque basata sulla situazione reale, con una corretta valutazione del concreto andamento professionale dell’assicurata. (…)” (IV, pag. 4) – ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con osservazioni 18 giugno 2007, con argomentazioni di cui si dirà se necessario nel prosieguo, l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di revisione, la corrente prestazione (mezza rendita) con effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 22 marzo 2007 (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

                                         L’assicurata chiede che il diritto alla mezza rendita venga mantenuto.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, la graduazione dell’invalidità può avvenire ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         Secondo giurisprudenza tuttavia, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                               2.6.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una revisione può in particolare giustificarsi se un altro metodo di valutazione d’invalidità s’impone (DTF 119 V 475 consid. 1b/aa con riferimenti; cfr. pure STF del 20 maggio 2008 nella causa concernente P.R.S., [9C_293/2007], consid. 2 e STFA del 24 aprile 2006 nella causa H., [I 276/05], pubblicata in Plädoyer 2006/5 pag. 54, consid. 2.2).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 133 V 108 e DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.7.   Nel caso in esame va evidenziato che rispetto alle precedenti decisioni 12 luglio 2001 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e 27/1-2) lo stato di salute dell’assicurata è rimasto invariato.

                                         Il dr. __________, medico omeopatico presso la clinica __________ di __________, nel rapporto di decorso 27 aprile 2006 (doc. AI 33/1), ha indicato uno stato di salute stazionario.

                                         Dal verbale 2 marzo 2007 risulta che “(…) dal profilo medico, si trova costantemente in cura presso il Dr. __________, medico omeopatico (ultime consultazioni avvenute il 23.01.2007 e il 13.02.2007), il quale le aveva prescritto una psicoterapia, messa in atto settimanalmente dal novembre 2006 presso la psicoterapeuta Sig.a __________, __________. Un eventuale incremento lavorativo nell’attuale impiego è ritenuto assolutamente impossibile per ragioni di salute, visto anche che trattasi di una professione che richiede particolare impegno. (…)” (doc. AI 52/1).

                                         Gli atti non contengono del resto documentazione attestante un miglioramento o un peggioramento dello stato di salute.

                                         E’ invece subentrata una modifica della situazione economica. L’interessata, dopo la concessione della rendita AI, oltre all’attività indipendente di terapeuta, ha infatti iniziato a svolgere un’attività lucrativa dipendente al 40% dal mese di gennaio 2005 presso la __________ GmbH (doc. AI 32/6).

                                         Vista questa nuova situazione – osservato riguardo al reddito da invalido che “(…) oltre all’attività salariale che nell’anno in corso le consentirà di incamerare fr. 2'520.-- lordi mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile equivalente a fr. 32'670.-- annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale esplicata a domicilio quale indipendente che le ha fruttato al netto nell’anno 2004 fr. 5'500.-- e nell’anno 2005 fr. 4'547.-- (vedi notifiche fiscali) (…)” (doc. AI 61/16) e ritenuto un reddito da valido di fr. 41'807.-- [“(…) nel Canton Ticino, i dati più recenti si riferiscono all’anno 2004 e, per il personale di sesso femminile, il reddito medio annuo è stato determinato in fr. 41'807.-- annui (…)” (doc. AI 61/17)] – l’Ufficio AI ha concluso che “(…) ora, se paragoniamo questo questo reddito, seppure non aggiornato, con quanto lei è in grado attualmente di guadagnare concretamente, constatiamo chiaramente che non esistono più le condizioni legali per giustificare ancora un pregiudizio economico tale da garantire ulteriormente il diritto alla rendita AI, situandosi il grado d’invalidità in una percentuale del tutto insufficiente ai fini pensionistici. Ne discende di conseguenza che il diritto alla prestazione deve essere estinto. (…)” (doc. AI 61/17).

                                         Occorre dunque esaminare se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla mezza rendita avuto riguardo alla modifica del reddito da invalido vista l’attività dipendente intrapresa nella misura del 40%.

                               2.8.   Ribadito come per costante giurisprudenza le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, ma le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (cfr. sopra consid. 2.6; DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30; cfr. sopra consid. ), nella specie si tratta di esaminare se nel caso concreto le condizioni economiche dell’assicurata abbiano conosciuto un miglioramento tale da giustificare una revisione ex art. 17 LPGA.

                                         Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.4 e 2.5 che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico – giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         Compito dell’orientatore professionale è invece quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.4).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

                                         Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003 nella causa W., inc. 32.2002.154, del 27 ottobre 2003 nella causa C., inc. 32.2003.15).

                                         Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                               2.9.   Nel caso in esame, per la determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il metodo ordinario mettendo a confronto il reddito di fr. 41'807.-- – importo questo ritenuto dunque quale reddito che l’assicurata avrebbe conseguito senza il danno alla salute nel 2004: “(…) nel Canton Ticino, i dati più recenti si riferiscono all’anno 2004 e, per il personale di sesso femminile, il reddito medio annuo è stato determinato in fr. 41'807.- annui (…)” (doc. AI 56/4) – (reddito da valido) con quello risultante dalle attività dipendente e indipendente esercitate dall’assicurata – “(…) a questo proposito, bisogna rilevare che, oltre all'attività salariale che nell'anno in corso le consentirà di incamerare fr. 2'520.- lordi mensili per 13 mensilità annue, totale verosimile equivalente a fr. 32'760.annui, lei continua regolarmente la sua attività parziale esplicata a domicilio quale indipendente che le ha fruttato al netto nell'anno 2004 fr. 5'500.- e nell'anno 2005 fr. 4'547.- (vedi notifiche fiscali) (…)” (doc. AI 56/3) – (reddito da invalido).

                                         L’amministrazione ha infatti concluso che: “(…) ora, se paragoniamo questo reddito (ndr. si riferisce all’importo di fr. 41'807.--), seppure non aggiornato, con quanto lei è in grado attualmente di guadagnare concretamente, constatiamo chiaramente che non esistono più le condizioni legali per giustificare ancora un pregiudizio economico tale da garantirle ulteriormente il diritto alla rendita AI, situandosi il grado di invalidità in una percentuale del tutto insufficiente ai fini pensionistici. (…)” (doc. AI 56/4).

                                         L’assicurata sostiene invece che – ritenuto il suo iter professionale e formativo, considerato un salario mensile nel 2007 di fr. 2'520.-- per un grado di occupazione del 40% e visto che senza il danno alla salute lavorerebbe al 100% – il reddito da valido ammonterebbe a fr. 81'900.-- (salario mensile al 100% di fr. 6'300.-- moltiplicato per tredici mensilità).

                                         Riguardo al reddito da invalido ella rileva che per l’anno 2005 il reddito da attività indipendente sarebbe di fr. 1'787,69 ritenuto che al reddito di fr. 4'547.29 andrebbe dedotto l’importo di fr. 2'759,60 quale ricavo della vendita dell’automobile.

                                         Come visto sopra, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurata senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurata guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sana.

                                         Nel caso di specie, è con le decisioni 12 luglio 2001 che l’amministrazione ha riconosciuto all’interessata, trascorso l’anno di attesa e ritenuta la tardività della domanda, il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. novembre 1998 al 30 giugno 1999 ed ad una mezza rendita (grado d’invalidità 50%) dal 1. luglio 1999 (doc. AI 25/1-2, 26/1-2 e 27/1-2). L’Ufficio AI aveva infatti concluso che “(…) dagli accertamenti medico-pluridisciplinari effettuati si rileva che l’assicurata presenta globalmente un‘incapacità lavorativa del 50% sia nella consueta professione di terapeuta sia in altre. La malattia di lunga durata si è manifestata durante il mese di ottobre 1995, causando un’inabilità totale fino al 31 marzo 1999. Dal 1. aprile 1999 in poi l’abilità lavorativa è stata ripristinata dapprima al 35% e più tardi al 50%. Conformemente all’art. 29 lett. b LAI il diritto alla rendita nasce dopo un anno di attesa, ovvero il 1 ottobre 1996. Da questa data e fino al 30 giugno 1999 il grado d’invalidità corrisponde al 100%, mentre dal 1 luglio 1999 (tre mesi dopo il ripristino parziale della capacità lavorativa) il grado d’invalidità è fissato al 50%. La richiesta di prestazioni AI è tardiva. Giusta l’art. 48 cpv. 2 LAI le prestazioni possono essere recuperate al più presto a decorrere da dodici mesi precedenti l’inoltro della domanda. Il versamento della rendita decorrerà pertanto dal 1 novembre 1998. (…)” (doc. AI 23/2).

                                         Al momento della nascita del diritto alla rendita (ottobre 1996, versamento della rendita dal novembre 1998 per domanda tardiva) l’assicurata esercitava ancora a tempo parziale la sua attività di terapeuta indipendente.

                                         Dalla richiesta di prestazioni AI per adulti risulta infatti che l’attività di terapeuta indipendente era svolta a tempo parziale (doc. AI 2/4, punto 6.3.1). Alla domanda postale con lettera 19 novembre 1999 (doc. AI 5/1) circa il genere d’attività svolto l’assicurata aveva poi risposto “(…) lavoro indipendente di terapeuta (cura della pelle agopressione). Orario indicativo, variabile a dipendenza delle richieste dei clienti. Lunedì, martedì, giovedì venerdì 8 ore al giorno. Mercoledì 3 ore al mattino. Il pomeriggio libero per mio figlio. Ogni settimana circa 35 ore. (…)” (doc. AI 7/2). Anche nella perizia del SAM 26 luglio 2000 (doc. AI 18/1-16), nell’anamnesi si legge che “(…) nel 1984 si reca in vacanza a __________ con il suo nuovo amico. Rientrata apre con quest’ultimo uno studio di terapia a __________ e vi lavora fino alla primavera del 1988. In seguito lavora in casa propria a percentuale ridotta essendo sola con un bimbo. Frequenta un corso come terapeuta JSD. Nel 1992 riprende a lavorare al 100% fino al 1994. In seguito, per pochi mesi, lavora pure presso un naturopata, dopo di che smette per riprendere l’attività in proprio. A partire dall’autunno 1995 non lavora più fino al 19.10.1998. Riprende dapprima in percentuale ridotta (25%) fino al 21.3.1999 e al 50% dall’1.10.1999. Attualmente lavora al 50% nello studio della sua propria abitazione. (…)” (doc. AI 18/2-3).

                                         La decisione impugnata, oggetto della presente vertenza, è stata emanata nell’ambito della revisione intrapresa nel marzo 2006 delle decisioni 12 luglio 2001. Pertanto, il reddito da valido da prendere in considerazione deve corrispondere a quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla salute come terapeuta indipendente.

                                         Inoltre, va rilevato che al momento in cui è subentrato il danno alla salute – nel rapporto medico 15 dicembre 1999 (doc. AI 8/1-2) il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) morbo di Basedow e stati depressivi (…)”da febbraio 1995, ha attestato un’incapacità lavorativa nella sua professione del 100% dal 11.10.1995 al 19.10.1998, del 75% dal 19.10.1998 al 31.3.1999, del 65% dal 1.4.1999 al 30.9.1999 e del 50% dal 1.10.1999 – l’assicurata lavorava come terapeuta indipendente dal 1984, momento in cui ella con il suo amico ha aperto uno studio di terapia a __________ dopo aver seguito un corso per la ditta __________ e esserne diventata rappresentante (doc. AI 18/2). Stanti tali premesse, è del tutto verosimile che, se non fossero subentrati i problemi alla salute, l’assicurata avrebbe con ogni verosimiglianza continuato l’attività intrapresa di terapeuta indipendente.

                                         In particolare non è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’assicurata avrebbe tentato di lavorare come dipendente con un naturopata nel periodo 1994-1995. Al riguardo nell’anamnesi della perizia 26 luglio 2000 del SAM si legge che “(…) in seguito, per pochi mesi, lavora pure presso un naturopata, dopo di che smette per riprendere l’attività in proprio. (…)” (doc. AI 18/3). Del resto non risultano e nemmeno sono stati addotti e documentati altri passi alla ricerca di un’attività dipendente e, anche dal verbale di audizione 19 luglio 2006 (doc. AI 41/1-2), risulta solo che “(…) nello stesso periodo (1994-1995) l’assicurata ha lavorato anche come dipendente presso un naturopata a __________. Il naturopata è stato poi arrestato per problemi di abusi. L’assicurata ha dovuto interrompere subito il lavoro. (…)” (doc. AI 41/1).

                                         Anche dallo scritto 2 settembre 2003 non è possibile evincere una regolare attività dipendente svolta e dall’attestato del datore di lavoro risulta che solo dal 1° gennaio 2005 è stata assunta quale dipendente al 40% a tempo indeterminato (doc. AI 29/1 e 34/3-5).

                                         Di rilievo è poi il fatto che dagli estratti del conto individuale risulta che dal 1986 al 1998 sono stati versati dei contributi solo per un’attività indipendente (doc. AI 1/4).

                                         Di conseguenza, per determinare il reddito da valido occorrerà, conformemente alla giurisprudenza sopra riportata, prendere in considerazione quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare, senza il danno alla salute, quale terapeuta indipendente.

                                         Del resto, nel progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 36/1-3), l’Ufficio AI aveva considerato quale reddito da valido l’importo di fr. 7'038.-- – “(…) l’assicurata nel 1994 (anno prima dell’insorgenza del danno alla salute) ha avuto un reddito di Fr. 7'038.- da attività indipendente. (…)” (doc. AI 36/2) – e nella decisione impugnata – visto che nelle osservazioni al verbale di audizione 19 luglio 2006 (doc. AI 38/1-3) in merito alla soppressione della rendita è stato rilevato che “(…) qui il discorso si complica. Effettivamente l’assicurata ha avuto grossi problemi famigliari (figlio da crescere da sola) ai tempi del danno alla salute (1995). Oltre al fatto che dopo un mese di matrimonio l’assicurata viveva separata (1994). Senza dimenticare che l’assicurata ha avuto dei redditi (alimenti, sussidi, assistenza) nell’anno 1994 e pertanto credo che non si possa valutare unicamente il reddito da attività indipendente come fatto in precedenza. Se possiamo ritenere che l’assicurata avrebbe potuto e dovuto lavorare e guadagnare in misura maggiore senza i problemi avvenuti nel 1994, ritengo che possiamo tentare di rivalutare il caso prendendo un reddito da sano differente (vedere 2a pagina verbale d’audizione). Ev. propongo di dare incarto a OP per la ricerva di un reddito da sano confacente all’assicurata. (…)” (doc. AI 38/1) – ha invece considerato l’importo di fr. 41'807.-- senza tuttavia fornire alcuna valida argomentazione sulla mancata applicazione della giurisprudenza federale relativa al calcolo del reddito da valido nel caso di un indipendente.

                                         Quanto alla censura in merito al reddito da invalido e più precisamente riguardo all’utile da attività indipendente conseguito nell’anno 2005, il TCA rileva che l’importo di fr. 2'759.60, frutto della vendita dell’automobile (doc. AI 32/5), non può essere considerato quale reddito dell’attività lucrativa di terapeuta indipendente. Del resto, nel verbale di audizione 19 luglio 2006 (doc. AI 41/1-2), si legge che “(…) nell’utile dell’attività indipendente figura anche la vendita dell’auto per fr. 2'759.60, pertanto il reddito effettivo da attività indipendente nel 2005 è di fr. 1'787.69. (…)” (doc. AI 41/1).

                                         In simili circostanze la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI perché, stabiliti conformemente a quanto sopra esposto i redditi da valido e da invalido, si pronunci nuovamente sulla revisione d’ufficio intrapresa nel marzo 2006.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione 21 marzo 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid. 2.9.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà inoltre all’assicurata fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.152 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.08.2008 32.2007.152 — Swissrulings