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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2008 32.2007.15

25. Januar 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,819 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Viste le risultanze della perizia pluridisciplinare del SAM - A. abile al 100% nella sua precedente attività - a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni. Imparzialità del SAM

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.15   FS

Lugano 25 gennaio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 dicembre 2006 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 4 dicembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe__________, nel mese di marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) postumi contusivi dopo grave trauma da caduta al torace, arti superiori e inferiori, strappi ligamentari alle ginocchia e caviglie e alle dita della mano, stato dopo broncopolmonite, epatopatia cronica postetilica, diminuzione della vista occhio destro, importante stato ansioso depressivo reattivo (...)” (doc. AI 2/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) –, con decisione 4 dicembre 2006 (doc. AI 27/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo:

"  (…)

Sulla base degli accertamenti medici effettuati dal nostro servizio medico regionale, come pure della perizia pluridisciplinare effettuata presso il SAM, vien constatata una capacità lavorativa piena sia per quanto concerne le attività precedentemente svolte che per altre attività adeguate.

(…)." (doc. AI 27/1)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato all'Ufficio AI un tempestivo ricorso – trasmesso per competenza al TCA e completato con scritto 19 gennaio 2007 – con il quale, ricordato l’infortunio subito nell’aprile 2004, ha rilevato:

"  (...)

A seguito dell’infortunio non ho più potuto lavorare. Su consiglio del mio medico di famiglia il dott. __________ e dell’assistente sociale __________ del comune di __________ mi sono quindi annunciato all’AI con domanda del 29 marzo 2005: allego copia della decisione 18 gennaio 2006 con la quale è stata disposta una perizia presso il SAM dell’Ospedale __________. A tale perizia mi sono presentato: la perizia fu fatta a più riprese, in diversi giorni e io facevo in avanti e indietro dal __________: non fui mai degente.

A mio modo di vedere non furono eseguiti esami particolari: non mi hanno nemmeno controllato gli occhi (con il destro non vedo niente), la mano sinistra è tuttora bloccata (il dito mignolo rimane piegato), se mi inginocchio per qualche momento non riesco più a rialzarmi: ci impiego 20 minuti e non riesco più a camminare. Di tanto in tanto mi cedono le gambe, in particolare le ginocchia, e chi mi vede camminare pensa che io sia ubriaco. Soffro di insonnia. In poche parole il mio stato di salute non mi permette più di svolgere né lavori pesanti né lavori meno pesanti a tempo pieno. Forse potrei lavorare in ufficio a tempo parziale ma oggi è difficilissimo trovarne anche per chi è diplomato di commercio.

Chiedo che il Tribunale disponga una perizia neutra che valuti, questa volta in modo indipendente, il mio stato di salute e mi venga attribuita una rendita AI.

(…).” (doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con ulteriore scritto 7 febbraio 2007 – allegando il certificato medico dello stesso giorno nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) soffre di postumi contusivi agli arti superiori e inferiori con difficoltà deambulatoria e inabilità al 50% – l’assicurato ha chiesto il riconoscimento di almeno una mezza rendita.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 13 gennaio 2006, il dr. __________, medico SMR, – osservato che “(…) in risposta alla mia domanda di precisazioni al curante non sono giunte risposte che ci possano aiutare a prendere una decisione. Contattato telefonicamente il curante mi riferisce di non avere documenti dall’ospedale (dove peraltro sarebbe stato una notte). Non è in grado di descrivermi le limitazioni dai postumi dell’incidente. Si tratterebbe di una persona piuttosto marginale, che svolgeva lavori saltuari (borderline?) – ha concluso: “(…) a questo punto indicata valutazione SAM (ortopedica, psichiatrica).” (doc. AI 20/1).

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 21/1).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 10 luglio 2006 (doc. AI 23/1-24) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Nessuna.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Status dopo frattura della falange prossimale al V dito della mano sin. con formazione di callo osseo, deficit funzionale a livello dell’articolazione prossimale e distale.

Presenza di un deficit funzionale dell’articolazione interfalangea prossimale del IV dito, in stato dopo lesione tendinea avvenuta negli anni ’70.

Iniziale Morbo Dupuytren al IV dito della mano sin..

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica a livello della spalla sin., con leggera sintomatologia di impingement, senza sicuri segni clinici per una lesione della cuffia dei rotatori.

Gonalgia bilaterale con interessamento soprattutto del ginocchio ds. su iniziale artrosi femoropatellare.

Toracolombalgia.

Disturbo borderline di personalità (F60.3 – ICD10)

Abuso etilico." (doc. AI 16/8)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A., nell’attività da ultimo svolta quale venditore e riparatore di apparecchi radio-TV, risulta nella misura del 100% come discusso sopra” (doc. AI 23/9), hanno concluso:

"  (…)

8   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Sul piano psicologico e mentale non si evidenziano disturbi che limitano il rendimento dell’A.. Instabilità affettiva e scarsa tolleranza alle frustrazioni come un probabile abuso etilico, non hanno di per sé una limitazione sul rendimento.

Le limitazioni dal lato muscoloscheletrico sono già state descritte nel rapporto del nostro consulente dr. __________ (pagina 7).

L’infortunio dell’aprile 2004 non ha avuto conseguenze sulla capacità lavorativa.

9   CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

La problematica di capacità di integrazione è soprattutto legata al lato psicosociale, in quanto da oltre sette anni l’A. non lavora più regolarmente (abuso etilico, personalità tipo borderline).

10                                              OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 23/10)

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità totale al lavoro nell’attività da ultimo svolta quale venditore e riparatore di apparecchi radio-TV.

                                         I periti, precisando che “(…) per quanto riguarda la diminuzione della vista come descritto dall’A. abbiamo ricevuto copia della cartella clinica dell’oftalmologo dr. __________, da cui risulta un visus sin. 0,8 con correzione nella vicinanza (datato 14.05.2002 e dall’ottico del 03.06). Riteniamo quindi che anche questa problematica non limita in modo sostanziale la capacità lavorativa nelle attività da ultimo svolte. Da segnalare che è indicata una nuova visita oftalmologica per una nuova correzione degli occhiali. (…)” (doc. AI 23/9), hanno infatti evidenziato che:

"  (…)

Dai dati anamestici di quest’A., sappiamo che nel corso della sua vita ha avuto un tentamen medicamentoso che ha causato un’ospedalizzazione all’Ospedale __________ di __________. Seguono cure (poche sedute) presso la dr.ssa __________ del Sevizio psicosociale di __________. L’A. spiega di non aver mai assunto una terapia psicofarmacologica. L’A. è quindi stato presentato alla nostra consulente dr.ssa __________ (consulto allegato). Nell’introduzione la nostra consulente fa notare che l’A. dichiara di non voler più parlare dell’episodio dell’aprile 2004. Allo stato psichico fa notare che non sono presenti fenomeni dispercettivi, né alterazioni del contenuto o della forma del pensiero. L’esame di realtà è conservato. Non emergono deficit cognitivi. Fa notare l’assenza di segni astinenziali e/o di intossicazione da sostanze alcoliche o stupefacenti. Presente invece un abuso nicotinico. Nella valutazione conclude che non è presente una patologia psichiatrica maggiore. Il funzionamento psicologico è caraterrizzato da un’instabilità affettiva e progettuale con scarsa tolleranza alle frustrazioni. Si esclude dunque la presenza di un disturbo postraumatico da stress, di norma connotato dalla presenza di un grave malessere generale con flash back ricorrenti, ipervigilanza, ottundimento emotivo e ripiegamento su di sé. Vale la pena ricordare che tali sintomi sono generalmente vissuti in modo egodistonico dalla persona stessa, che pertanto chiede aiuto e rassicurazione. Sottolinea che il periziando non solo non avrebbe dato più seguito agli incontri con la specialista, ma avrebbe rifiutato qualsiasi prescrizione farmacologica. Tale modalità conferma d’altra parte una discreta capacità di autogestione dei sintomi che pure vengono lamentati dallo stesso (per esempio insonnia). Secondo la nostra consulente, l’A. è pertanto da considerare totalmente abile dal punto di vista eminentemente psichico. Pone la diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro di disturbo borderline di personalità (F60.3).

(…)." (doc. AI 23/8-9)

                                         e che:

"  (…)

Dal medico curante dr. __________, viene segnalato che nell’estate del 2004 l’A. è stato vittima di un grave infortunio con contusione ed escoriazioni multiple e lesioni ligamentari alle spalle ed alle ginocchia. Abbiamo dunque presentato l’A. al nostro consulente dr. __________ per le problematiche all’apparato muscoloschelettrico. Il dr. __________ riprende l’anamnesi, descrive poi i dati soggettivi e l’affezione attuale. Nello stato reumatologico fa notare una buona mobilità della colonna toracale e della colonna lombare. A livello lombare vi sono dolori nella fase finale dell’estensione. Il nostro consulente nota dolenzia alla palpazione alle zone d’irritazione cervicale, alla muscolatura paravertebrale cervicale, nonché al muscolo trapezio a sin.. La mobilità della spalla sin. è attivamente ridotta a 140°, con un arco dolente a sin., test di Jobe ed un test d’inpingement positivi a sin.. A livello della mano sin. vi è un deficit di flessione ed estensione all’articolazione interfalangea prossimale del IV dito. Alla chiusura del pugno ed al V dito a sin. vi è una difficoltà con deficit di 2 cm circa. Vi è un’iniziale Morbo di Dupuytren a livello del IV raggio della mano sin.. Descrive le radiografie (vedi punto 4.2.2) e le diagnosi (da noi riassunte al capitolo 5 della perizia). Il nostro consulente conclude ritenendo che questi reperti sia clinici che radiologici, di modesta entità dal punto di vista reumatologico, in un’attività lavorativa adatta in cui l’A. non debba alzare il braccio sin. ripetutamente sopra l’orrizontale, non debba tenere oggettivi [ndr. recte: oggetti] pesanti con la mano sin., e non eseguire lavori contro resistenza, permettono una capacità lavorativa completa. In questo senso, anche l’attività professionale svolta ultimamente quale venditore e riparatore di apparecchi radio-TV è eseguibile nella forma completa. Anche nell’attività lavorativa quale panettiere e pasticciere, vi sarebbe per quanto riguarda la valutazione medico-teorica, una capacità lavorativa nella forma completa.

(…)." (doc. AI 23/9)

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.

                                         In particolare il dr. __________, nel certificato medico 7 febbraio 2007 – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) – non attesta un peggioramento della situazione valetudinaria e tantomeno espone le ragioni per le quali egli si discosta dalle conclusioni peritali limitandosi ad attestare, in modo del tutto generico, che “(…) RI 1, __________, soffre di postumi contusivi agli arti superiori e inferiori con difficoltà deambulatoria e inabilità al 50%.” (doc. B).

                                         Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 10 luglio 2006 del SAM, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurato è abile al 100% nell’attività da ultimo svolta quale venditore e riparatore di apparecchi radio-TV.

                               2.9.   L’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica neutra: “(…) chiedo che il Tribunale disponga una perizia neutra che valuti, questa volta in modo indipendente, il mio stato di salute (…)” (doc. IV).

                                         A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                                         Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.

                             2.10.   Visto quanto precede, la decisione impugnata merita dunque conferma mentre il ricorso va respinto.

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.15 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 25.01.2008 32.2007.15 — Swissrulings