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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2008 32.2007.139

16. Mai 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,399 Wörter·~42 min·3

Zusammenfassung

Domanda di una rendita d'invalidità a causa di patologie psichiche respinta poiché nel caso concreto non sono soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.139   cs

Lugano 16 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 aprile 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 28 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   RI 1, nato nel __________, il 29 novembre 2004 ha postulato l’assegnazione di una rendita d’invalidità a causa di una depressione e di una frattura terzo prossimale dell’omero DX (doc. AI 5-5).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 28 marzo 2007, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita AI dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura del medico della __________) per l’inabilità lavorativa dovuta a “cause infortunistiche” e negato ulteriori prestazioni poiché l’interessato, affetto da una psicopatologia riferibile a dipendenza da sostanze alcoliche, è da considerare abile al lavoro in misura totale sia nell’attività precedentemente svolta di radioelettricista, sia in altre attività idonee. Nella citata decisione l’UAI ha rammentato che l’inabilità lavorativa ha avuto inizio il 9 febbraio 2004 per cause extrainfortunistiche, che il 26 agosto 2004 l’assicurato, cadendo, si è procurato la frattura dell’omero destro, che il 28 aprile 2005, mentre persisteva la precedente inabilità, si è verificato un nuovo infortunio con ferimento in zona toracica e che l’interessato dal 9 febbraio 2004 al 25 agosto 2004 ha beneficiato di indennità giornaliere al 100% versate dall’assicuratore malattie del proprio datore di lavoro, dal 26 agosto 2004 al 29 gennaio 2006 di indennità della __________ e di cassa malati per inabilità al 100% ed infine dal 30 gennaio 2006 al 31 luglio 2006 delle sole indennità della __________ poiché il diritto ad indennità giornaliere in caso di malattia si è estinto il 29 gennaio 2006.

                                  B.   Contro questa decisione l’assicurato è tempestivamente insorto e, dopo aver elencato le patologie di cui ritiene di essere affetto, ha chiesto di poter essere sottoposto ad una visita presso l’Ospedale __________ di __________ al fine di “arrivare al giusto riscontro dei fatti e trarne una definitiva conclusione” (doc. I).

                                  C.   Con risposta del 16 maggio 2007 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

                                  D.   Pendente causa l’insorgente ha ribadito le sue richieste, affermando in particolare che la sindrome da depressione è tutt’ora esistente e non deriva da abuso da sostanze etiliche bensì da una causa complessa. Dopo aver indicato che “non ho potuto adire alla diagnosi del dr. __________, in quanto la stessa mi è stata rifiutata”, l’insorgente ha affermato che il danno alla salute fisica (schiena in particolare) non è mai stato valutato poiché non è stato visitato da medici del servizio AI (doc. VI e seguenti).

                                         in diritto

in ordine

                                   1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

                                         nel merito

                                   2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                                   3.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità anche dopo il 30 giugno 2006. Non contestato è invece il periodo dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006 durante il quale all’interessato è stata riconosciuta una rendita intera a causa dell’inabilità lavorativa derivante dagli infortuni subiti nell’agosto 2004 e nell’aprile 2005.

                                   4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

                                         La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2°; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                   5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128, cfr anche sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

“ (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza del TFA l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti come pure la tossicodipendenza non possono di per sé motivare un’invalidità ai sensi della legge.

                                         L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (DTF 124 V 268 consid. 3c e riferimenti; Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

                                   6.   In concreto dagli atti emerge innanzitutto che l’interessato è stato degente dal 5 dicembre 2003 al 15 dicembre 2003 e dal 22 marzo 2004 al 5 aprile 2004 presso la Clinica __________ per una “sindrome depressiva ricorrente” e “etilismo cronico” (doc. 13-1). Da un rapporto medico del 20 dicembre 2003 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, relativo alla prima degenza, risulta la diagnosi di “sindrome da dipendenza alcolica, uso dannoso con pre-delirio” ed “epatopatia etilica steatosica” e le diagnosi collaterali di “sindrome depressiva con tratti ansiosi” e “sindrome di dipendenza da nicotina” (doc. 13-4). Il medico ha evidenziato, nell’anamnesi, che l’insorgente è stato ricoverato “a causa dell’aggravamento di una sintomatologia depressiva associata ad un aumentato consumo di bevande alcoliche con tachicardia, insonnia e tremori corporei. All’origine di questa situazione vi sarebbe una situazione conflittuale con la moglie. Il paziente soffre di una sindrome di dipendenza alcolica da molti anni, già oggetto di ripetuti tentativi di disintossicazione con anche un lungo soggiorno a __________. E’ seguito regolarmente da una operatrice dell’__________ [….]”. Il dr. med. __________ ha inoltre evidenziato come l’interessato “ha dunque presentato una recidiva di grave abuso etilico sullo sfondo di una sintomatologia ansio-depressiva esacerbata da una situazione conflittuale con la propria moglie. All’entrata il paziente presentava dei sintomi di pre-delirio con importante nervosismo, diaforesi e tachicardia. Veniva dunque intrapresa una cura disintossicante da bevande alcoliche con l’ausilio di Seresta perorale fino a 180 mg al giorno. La sintomatologia depressiva veniva peraltro curata con Seropram a dosaggio crescente con netto beneficio. Una ecografia addominale mostrava una epatopatia steatosica compatibile con un abuso cronico di etile.” (doc. AI 13-4).

                                         A proposito della seconda degenza il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha diagnosticato un etilismo cronico, affermando che l’insorgente “si è presentato in Clinica altamente bevuto, ha tuttavia accettato di buon grado le cure prescritte.” e che “abbiamo ripetutamente insistito con il” ricorrente “affinché egli si recasse a __________” (doc. AI 13-6).

                                         Il 26 agosto 2004 il ricorrente, cadendo nel bagno di casa sua, si è procurato una frattura pluriframmentaria dell’omero a destra che ha comportato un’incapacità lavorativa del 100%. Il dr. med. __________ ha indicato che “per una valutazione della percentuale di capacità residua è difficile ancora pronunciarsi in quanto non ha terminato il ciclo completo del programma di fisioterapia necessario per una ripresa funziale della spalla. Certamente, non sarà più abile a svolgere delle attività dove deve alzare e portare oggetti di peso superiore ai 5 kg. Inoltre sarà da evitare un’attività con il braccio al di sopra dell’orizzontale. Quindi si presuppone che per quanto riguarda la spalla, potrà svolgere un’attività con le braccia accostate al tronco o dei lavori a tavolino.” (doc. AI 15-1/2, cfr. anche doc. AI 1-2)

                                         Nel corso del mese di dicembre 2004 l’insorgente è stato visitato dalla dr. med. __________, FMH psichiatria-psicoterapia, su incarico dell’assicuratore malattie che versava le indennità di perdita di guadagno.

La specialista, posta la diagnosi di sindrome depressiva grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 32.2) e uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD-10 F 10.01) a scopo ansiolitico (automedicazione), ha affermato che le cause della patologia depressiva sono da ricercare in difficoltà famigliari, coniugali e lavorative. “Le sofferenze attuali del paziente sono ansia, disforia, astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, anedonia, insonnia, facile irritabilità e nervosismo, ritiro sociale. Lo stato attuale è caratterizzato da un quadro depressivo grave e conclamato caratterizzato da una sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica.” (doc. AI 12-7)

                                         La specialista ha poi affermato:

"  Si tratta di una paziente che da 1 anno e mezzo circa presenta una patologia psichiatrica, caratterizzata inizialmente da un importante sindrome ansiosa, con facile irritabilità e nervosismo, complicatasi nel corso dell’ultimo da un quadro depressivo, con sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica, disturbi cognitivi in particolare disturbi dell’attenzione e della concentrazione imputabili al quadro ansioso depressivo.

Il paziente da anni fa uso dannoso di sostanze alcoliche. Tale uso era peggiorato nel corso dell’ultimo anno e mezzo in relazione all’aumento della quota d’ansia (il paziente utilizza l’alcool a scopo terapeutico, ansiolitico). Attualmente fa uso di sostanze alcoliche solo durante i pasti con moderazione.

Alla base dell’attuale stato depressivo vi è una situazione personale/famigliare estremamente difficile e sofferta: dal gennaio scorso il paziente e la moglie vivono in uno stato di separazione di fatto. Il paziente sarebbe stato invitato dalla moglie ad uscire di casa, lo stesso continua a mantenere economicamente la moglie e la figlia, (figlia di cui da un anno non ha più contatti). Non è riuscito a superare la fine del proprio matrimonio. Due tentativi di ricominciare la relazione, a detta del paziente, sono rapidamente falliti, per un atteggiamento di ipercontrollo e di “rigidità” da parte della moglie.

Da circa un mese la moglie ha iniziato le pratiche per la separazione legale dal marito, fatto questo vissuto come fallimento personale grave ed inaccettabile.

Il paziente si vergogna di vivere fuori dal domicilio coniugale, si sente continuamente in colpa rispetto alla moglie e alla figlia, non riesce a rielaborare tale fallimento.

La depressione attuale è anche in relazione a difficoltà di ordine lavorativo; in particolare nel corso degli ultimi 2 anni, secondo il vissuto del paziente, in relazione al cambio di gestione e di strutturazione dell’__________ in cui lavora, sono sorti gravi conflitti con i superiori ed i colleghi.

Il paziente in particolare non si sente stimato né sostenuto, ma soprattutto nel corso degli ultimi mesi dell’attività lavorativa, sempre messo sotto pressione per orari, mansioni e compiti.

Incapace di gestire i cambiamenti, il paziente era sprofondato inizialmente in uno stato ansioso, complicatosi successivamente da uno stato depressivo grave.

L’inabilità lavorativa al 100% è pienamente giustificata dalla sindrome depressiva grave tuttora presente e caratterizzata da astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, difficoltà di concentrazione e attenzione che impediscono al paziente di dare continuità e coerenza all’attività lavorativa.

Purtroppo il quadro depressivo, sta evolvendo verso la cronicità.

Il paziente appare attualmente disinserito non solo dal mondo lavorativo ma anche dal mondo relazionale: si descrive in precedenza come persona socievole, di facile contatto, amante della compagnia, nel corso degli ultimi mesi il paziente vive da solo, non ha più contatti sociali, non riesce a stare con le persone, per facile irritabilità, nervosismo, e per l’impressione di non essere più nessuno.

Purtroppo l’evoluzione tendente alla conicità rende sfavorevole la prognosi e medio e lungo termine.

Non è infatti ipotizzabile un ritorno al lavoro né a medio né a lungo termine.

Il caso di inabilità lavorativa attuale, sembra profilarsi come duraturo e permanente.

Il paziente si è annunciato all’invalidità per una rendita.

Al momento attuale infatti appare prioritario il recupero del paziente sul piano personale, per un miglioramento della qualità di vita.

Quali sono le cause/sofferenze del paziente? Com’è lo stato attuale? (sofferenza principale):

Le cause dell’attuale patologia depressiva sono da ricercare in difficoltà famigliari, coniugali e lavorative.

Le sofferenze attuali del paziente sono ansia, disforia, astenia, facile esauribilità, apatia, abulia, anedonia, insonnia, facile irritabilità e nervosismo, ritiro sociale.

Lo stato attuale è caratterizzato da un quadro depressivo grave e conclamato caratterizzato da una sindrome apatico, abulica, astenia, anedonica.

La sofferenza principale del paziente è il dolore morale.” (doc. AI 1-5/6)

                                         La specialista ha poi affermato che l’assicurato “al momento attuale”, ossia nel dicembre 2004, “non è abile per nessuna professione, né per la propria né in altre attività lavorative. L’inabilità lavorativa attuale al 100% sarà di lunga durata. Non è pertanto al momento prospettabile alcun reinserimento lavorativo.”

                                         L’8 marzo 2005 l’insorgente si è recato al pronto soccorso dell’__________ di __________ in seguito ad un “trauma con colpo diretto nella parte antero-mediale del ginocchio sx. Presenza di importante versamento.” (doc. AI 2-26). Il 14 marzo 2005 il dr. med. __________ ha attestato un’inabilità lavorativa al 100% dal 15 marzo 2005 al 24 aprile 2005 per “la spalla dx e contusione gin sx.” (doc. AI 2-27).

                                         Il 14 maggio 2005 il prof. Dr. med. __________, dopo aver rammentato che l’insorgente è stato ricoverato presso il servizio di medicina interna dell’Ospedale __________ di __________ dal 29 aprile 2005 al 14 maggio 2005 per un nuovo infortunio (cfr. doc. AI 2-13, caduto mentre stava passeggiando), ha posto la diagnosi di polmonite con versamento con/su pneumotorace e ematotorace a sx e versamento residua e consolidazione del lobo polmonare inferiore di sinistra, consolidazioni nel lobo polmonare inferiore anche a destra (doc. AI 2-9 e doc. AI 2-13).

                                         Il 21 giugno 2005 la dr.ssa __________, FMH medicina interna, curante dell’insorgente, ha posto la diagnosi di grave sindrome depressiva senza sintomi psicotici, abuso etilico cronico con epatopatia etiltossica, polmonite con/su pneumotorace ed ematorace a sinistra, versamento residuale e consolidazione del lobo polmonare inferiore a sinistra, consolidazioni nel lobo polmonare inferiore anche a destra aprile 2005, frattura terzo prossimale omero destro agosto 2004 e rizartrosi bilaterale alle mani ed ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% dal 9 febbraio 2004 al 20 febbraio 2004 e dal 10 marzo 2004 in maniera continuativa (doc. AI 24-4).

                                         Al fine di chiarire la fattispecie, l’UAI ha incaricato il Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, di eseguire una perizia psichiatrica.

Nel dettagliato referto psichiatrico del 12 settembre 2005, allestito dopo un colloquio ed un esame psichiatrico di circa due ore, un colloquio telefonico con la dr.ssa med. __________ e l’esame degli atti messi a disposizione dall’UAI, lo specialista ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di polmonite con/su pneumotorace ed ematorace a sinistra, versamento residuale e consolidazione del lobo polmonare inferiore a sinistra, consolidazioni nel lobo polmonare inferiore anche a destra esistente da aprile 2005 e diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di stato dopo frattura terzo prossimale omero destro nell’agosto 2004 e sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche, uso continuo (ICD10 F10.25) esistente da anni (doc. AI 33-5).

                                         Il perito ha innanzitutto preso posizione sulla valutazione psichiatrica della dr. med. __________ del dicembre 2004, affermando:

"  Dall’anamnesi del peritando emerge innanzitutto l’assenza di figure genitoriali valide e rassicuranti e ciò di fatto ha contribuito da un lato alla perdita di processi di identificazione stabilizzanti nello sviluppo psicologico, dall’altro alla genesi di una affettività centrata sulla propria persona.

Caratterialmente fragile quindi, cerca nei momenti di maggiore sollecitazione psico-fisica conforto nel consumo di sostanze alcoliche. Sicuramente inizialmente le utilizza a scopo automedicativo, per placare stati d’ansia e tensione nervosa, ma progressivamente esse finiscono per condizionare pesantemente la sua esistenza perché le conseguenze del loro consumo cominciano ad incidere pesantemente sulla serenità famigliare, sia per le energie ed il tempo spesi a procurarsi l’alcool, assumerlo e poi riprendersi dai suoi effetti; sia per i disordini comportamentali che l’etilismo comporta.

Non posso condividere tuttavia quanto ritenuto dalla dr.ssa __________ nella propria valutazione psichiatrica del mese di dicembre 2004 e questo per alcuni motivi.

Innanzitutto in occasione delle varie degenze ospedaliere del peritando, presso la Clinica __________ così come la più recente avvenuta nel mese di aprile di quest’anno presso l’Ospedale __________ di __________ dove si prospettava la possibilità di una degenza a __________, è stato sempre posto l’accento soprattutto, se non esclusivamente, sulla dipendenza da sostanze alcoliche. Questo vuol dire non che lo stato di patimento psichico di tipo depressivo non ci fosse quanto il fatto che a dominare la scena è sempre stata innanzitutto e primariamente la tendenza a ricorrere a reiterati comportamenti di appetenza alcolica.

Affermare che l’etilismo in questo caso sia secondario al disturbo affettivo appare pertanto piuttosto arduo. Quanto obiettivato in occasione della attuale valutazione pone l’accento innanzitutto su inveterati abusi di sostanze etiliche che, escludendo i recenti problemi internistici conseguenti all’incidente subito lo scorso mese di aprile, rappresenta il fattore che maggiormente interferisce con la funzionalità lucrativa del peritando, divenuto ormai troppo dipendente dall’alcool e conseguentemente incostante ed inaffidabile.

Per quanto riguarda lo stato depressivo va poi detto che i limiti da esso derivati sono sicuramente “mascherati” dalla grave, reiterata e pressoché ininterrotta propensione al consumo di sostanze alcoliche, comportamento che ha da tempo completamente monopolizzato le risorse mentali del peritando e che rende quanto meno impossibile definire l’entità dell’incidenza del deficit affettivo sulla sua capacità lavorativa. In altre parole se non si cura la dipendenza da sostanze alcoliche risulta quanto mai arduo determinare l’effettiva gravità del disturbo depressivo e quindi la sua responsabilità nel determinismo della inabilità lavorativa. Va infine posto l’accento su un ultimo, ma non meno importante, aspetto che rende la tesi della dr.ssa __________ poco condivisibile. Nell’ambito della dipendenza da sostanze alcoliche stati ansiosi e depressivi sono condizioni tutt’altro che infrequenti da osservare e questo perché solitamente nell’etilismo la gratificazione immediata del bere lascia il posto, subito dopo aver bevuto, a sensi di colpa e quindi ansia e depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.

Per questi motivi ritengo il peritando principalmente affetto da una problematica di dipendenza da sostanze alcoliche che in quanto tale e per i motivi precedentemente esposti non va riconosciuta come patologia psichiatrica invalidante, anche perché al momento egli non ha evidenziato danni organici clinicamente significativi conseguenti alla propria abitudine di appetenza etilica.”

In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa il perito ha affermato:

"  1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

Come precedentemente affermato il peritando risulta essere affetto da una psicopatologia primariamente di dipendenza da sostanze alcoliche non complicata da danni organici clinicamente rilevanti ed anche le attuali conseguenze sulle funzioni cognitive, soprattutto per quanto riguarda la memoria, non appaiono particolarmente inabilitanti.

2 Conseguenze dei disturbi sull’attività attuale

Sulla base di quanto descritto al punto A 5 il peritando è da considerare attualmente abile, per esclusivi motivi psichici, all’esercizio dell’attività precedentemente svolta di radioelettricista così come in altre attività.

(…)

C. Conseguenze sulla capacità di integrazione

Non si vedono motivi psichici per cui il peritando debba essere posto a beneficio di provvedimenti di integrazione essendo totalmente abile, in base a quanto esposto al punto A 5, a continuare a esercitare la professione di radioelettricista o una qualsiasi altra attività lucrativa nell’ambito della competenze professionali acquisite.” (doc. AI 33-6)

                                         Il 23 settembre 2005 la dr.ssa __________ ha affermato:

"  Con la presente certifico che il paziente citato a margine rifiuta la proposta di una cura specialistica psichiatrica sia stazionaria che ambulatoriale. Assume del Remeron 30 con beneficio dal 01.09.2005. L’abuso etilico persiste e viene banalizzato dallo stesso.” (doc. AI 34-1).

                                         Il 17 luglio 2006 la __________, dopo aver versato le prestazioni di legge in seguito all’infortunio del 28 aprile 2005, ha chiuso il caso (doc. AI 3-1). La decisione è stata presa in particolare sulla base dell’apprezzamento medico del 13 luglio 2006 del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, il quale ha evidenziato:

"  L’assicurato per le conseguenze dell’infortunio del 28.4.2005, risp. (emato-) pneumotorace postraumatico a sinistra fu trattato con drenaggio e pure con antibiotici per sospetta polmonite basale bilaterale. Il 15.3.2006, il signor RI 1 fu sottoposto ad un approfondito esame peritale specialistico (pneumologico), accertamento che non ha evidenziato nessun segno per lo scambio gassoso né per alterazioni della ventilazione.

Con l’esame computer-tomografico fu già dimostrato che l’assicurato non aveva riportato delle lesioni parenchimatose di rilievo, in occasione dell’infortunio.

Non erano neppure riscontrabili delle alterazioni cicatriziali.

Un lieve disturbo ventilatorio di tipo restrittivo, non risulta di natura invalidante, caso mai è da imputare ad una marcata scoliosi sinistro-convessa.

L’esame funzionale ha permesso di escludere pure un’interstiziopatia polmonare.

In sintesi non è stato possibile dimostrare un danno residuo, tanto meno di natura invalidante, per quanto riguarda l’infortunio subito alla gabbia toracica il 28.4 2005.

Per questo motivo, l’assicurato non è bisognevole di ulteriori accertamenti né di cure specifiche. Sintomatico è che l’assicurato non ha nemmeno abbandonato il tabagismo (un 15 sigarette al giorno, in precedenza 3 pacchetti di sigarette al giorno!).

Nella perizia vengono menzionate pure altre affezioni, di natura extra-infortunistica, come etilismo cronico e sindrome depressiva.

Sulla scorta di questi risultati è assodato che con la realizzazione degli accertamenti peritali del 15.3.2006, il signor RI 1 per le conseguenze infortunistiche del 28.04.2005 è da ritenere abile al lavoro nella misura del 100% e la causalità per eventuali disturbi fatti valere a livello toracico non hanno più niente a che vedere con questo incidente (causalità ampiamente esaurita).” (doc. AI 3-3).

                                         Nel citato referto peritale del 3 luglio 2006 (esame avvenuto il 15 marzo 2006), allestito dal dr. med. __________, specialista FMH malattie polmonari, viene evidenziato che l’insorgente presenta “già a partire dagli anni ’80 dei problemi di abuso etilico a cui si associano anche parallelamente dei problemi di depressione per cui viene curato da diversi Colleghi e da ultimo dalla Dr.ssa __________ e dal Dr. __________, poi dal Dr. __________ e dalla Dr.ssa __________. Per questi problemi legati al consumo etilico viene ricoverato una volta presso la Clinica __________ tra il 1987 ed 1988.” (doc. AI 3-5). Lo specialista ha poi evidenziato come il trauma “contusivo toracico non sia stato di grande entità” e che “il disturbo ventilatorio di tipo restrittivo leggero non trova riscontro in una sicura limitazione funzionale.” (Doc. AI 3-9).

                                         Il perito in conclusione ha affermato che “dal lato pneumologico costatiamo la presenza di un leggero disturbo ventilatorio di tipo restrittivo su lieve deformazione della gabbia toracica per una scoliosi senza sicuri segni per sequele dovute al trauma toracico confusionale con emato-pneumotorace dell’aprile 2005” e che “dal lato respiratorio medico, teorico pneumologico, non sussistono elementi per giustificare un’incapacità lavorativa completa rispettivamente un’invalidità quale radioelettricista rispettivamente quale addetto alla vendita, rispettivamente per lavori fisici sedentari o leggeri.” (doc. AI 3-9).

                                         Agli atti vi sono inoltre un referto radiologico del 9 dicembre 2003 della dr.ssa med. __________ che ha diagnosticato una epatomegalia steatosica (doc. AI 24-9) ed uno scritto del 17 marzo 2004 del dr. med. __________, allora curante dell’insorgente, che ha ringraziato il dr. med. __________ per l’ospedalizzazione per una “cura disintossicante da alcool”, “patologia che dura da più di trentanni” (doc. AI 24-12).

                                         Il 7 novembre 2006, dopo la trasmissione del progetto di decisione all’assicurato, il __________ che lo rappresentava, ha inviato un certificato medico della dr.ssa med. __________ del seguente tenore:

"  Con la presente certifico che il paziente citato a margine risulta inabile al lavoro al 100% dal marzo 2004 per un periodo indeterminato.” (doc. AI 60-3)

                                         Nelle osservazioni l’insorgente ha inoltre evidenziato che prossimamente sarebbe stato ricoverato in ambito psichiatrico presso l’Ospedale __________ come suggerito dalla Dr.ssa med. __________ (doc. 60-2).

                                         Da parte sua il medico SMR, dr. med. __________, ha precisato che lo scritto della dr.ssa med. __________ non contiene nessuna indicazione sulle ragioni cliniche o diagnostiche di un possibile peggioramento, che d’altronde non viene citato (doc. 62-1).

                                         Il 16 dicembre 2006 è stato rilasciato un certificato medico sottoscritto dall’amministrazione dell’Ospedale __________ da cui emerge che l’insorgente è stato degente dal 17 novembre al 16 dicembre 2006 (con, scritta a mano, l’indicazione: “medico: Dr. __________” e “psichiatra: Dr.ssa __________”).

                                         Infine va ancora evidenziato che con il ricorso l’insorgente fa valere altre patologie, oltre a quella psichiatrica, che lo renderebbero inabile al lavoro (doc. I). In particolare l’interessato sostiene che il problema legato all’alcool non sarebbe più presente (con riferimento alla degenza di novembre-dicembre 2006), che lo stato depressivo non sarebbe di origine etilica, bensì deriverebbe da una causa complessa, che vi sarebbe una grave alterazione scoliotica lombare dx-convessa con rotazione metameri-poliartrosi-gonartrosi-coxalgia delle anche, la quale porterebbe all’uso di stampelle (“a volte”), che vi sarebbe una rizartrosi bilaterale alle mani (“faccio uso di tutore”), una rizartrosi alle ginocchia, alterazioni degenerative di tutti e 3 i compartimenti e dell’articolazione patello-femorale, e una frattura omero dx e relative cure fisio e piscina, funzione braccio dx ridotta con costanti dolori alla spalla (doc. I).

                                         Agli atti è stato prodotto un certificato medico del 16 aprile 2007 dei dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e Dr. med. __________, da cui risulta che l’insorgente è seguito dal servizio __________ di __________ dal 10 gennaio 2007 per la presa a carico di una sindrome da disadattamento con aspetti depressivi, per la quale è in terapia con un antidepressivo che assume regolarmente (doc. A3), un nuovo certificato del 14 aprile 2007 della dr.ssa __________ che attesta un’inabilità al 100% dal marzo 2006 (doc. A4), un certificato del 4 marzo 2004, già agli atti, del dr. med. __________ che attesta la presenza di una rizartrosi bilaterale (doc. A5), un estratto della perizia della dr.ssa __________, già agli atti (doc. A6), nonché un estratto di un certificato dell’__________ con l’elenco di esami eseguiti nel 2005, da cui risulta la presenza di una “grave alterazione scoliotica lombare destro-convessa con rotazione dei metameri. Non evidenti lesioni focali traumatiche. Conservati e di regolare ampiezza gli spazi intersomatici. Calcificazione dei vasi arteriosi aorto-iliaci.” (doc. A7).

                                   7.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

                                   8.   Nella fattispecie l’UAI ha negato l’esistenza di un’affezione rilevante ai sensi della LAI, essendo l’interessato abile, dal punto di vista psichico, all’esercizio dell’attività precedentemente svolta e di altre attività idonee.

                                         Questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia allestita dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 12 settembre 2005 (doc. AI 33-1). Tale valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

                                         In ambito peritale è stato valutato l’aspetto psichiatrico con la conclusione che l’assicurato presentava al momento della perizia, un’abilità lavorativa totale sia nella precedente che in altre attività (doc. AI 33-6). Il perito ha rilevato che la diagnosi di sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche uso continuo (ICD 10 F 10.25), esistente da anni, non ha nessuna influenza sulla capacità di lavoro.

                                         Lo specialista ha in particolare indicato, in maniera convincente, per quale motivo la conclusione della Dr.ssa __________, che propendeva per un’inabilità lavorativa in ambito psichiatrico a causa di una sindrome depressiva grave, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 32.2) e uso dannoso di sostanze alcoliche (ICD-10 F 10.01) derivante da difficoltà famigliari, coniugali e lavorative non possa essere seguita.

                                         Il perito ha in particolare rilevato che nell’ambito delle numerose degenze presso centri specializzati cui è stato sottoposto l’insorgente, l’accento è sempre stato posto sulla dipendenza da sostanze alcoliche ed ha ritenuto, in maniera convincente e senza che questo sia stato messo in discussione da approfonditi certificati medici, che “a dominare la scena è sempre stata primariamente la tendenza a ricorrere a reiterati comportamenti di appetenza alcolica”. Lo specialista ha infatti evidenziato che l’etilismo non è secondario al disturbo affettivo poiché quanto obiettivato in sede peritale pone l’accento su inveterati abusi di sostanze etiliche che rappresentano il fattore che interferisce in maniera maggiore con la funzionalità lucrativa del ricorrente, divenuto orami troppo dipendente dall’alcool e conseguentemente incostante ed inaffidabile. Il perito ha evidenziato che se la dipendenza da sostanze alcoliche non viene adeguatamente curata risulta quanto mai arduo determinare l’effettiva gravità del disturbo depressivo e quindi la sua responsabilità nel determinismo della inabilità lucrativa. Il dr. med. __________ ha infine evidenziato un ultimo aspetto che rende poco condivisibile la conclusione della dr.ssa med. __________, ossia che nell’ambito della dipendenza da sostanze alcoliche stati ansiosi e depressivi sono condizioni tutt’altro che infrequenti da osservare e questo perché solitamente nell’etilismo la gratificazione immediata del bere lascia il posto, subito dopo aver bevuto, a sensi di colpa e quindi ansia e depressione che determinano esse stesse un nuovo bisogno di bere.

                                         Ne segue che il ricorrente è principalmente affetto da una problematica di dipendenza da sostanze alcoliche che in quanto tale non va riconosciuta come patologia psichiatrica invalidante.

L’assicurato ha criticato tali conclusioni, ritenendo che la sua inabilità lavorativa sia stata causata non dall’abuso di alcool bensì da una malattia psichica, derivante da problemi famigliari (separazione dalla moglie) e lavorativi. 

Nel caso di specie tuttavia la possibilità che l’abuso di sostanze alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato è da respingere.

Senza voler banalizzare la situazione psichica in cui si trova l’interessato, in concreto non sono date le succitate restrittive condizioni giurisprudenziali per ammettere, ai sensi dell’AI, l’esistenza di un danno alla salute psichica avente carattere invalidante.

Infatti occorre rilevare che l’insorgente è afflitto dal problema dell’abuso etilico da oltre trent’anni. Il 17 marzo 2004 l’allora medico curante del ricorrente ha infatti ringraziato per “la cura disintossicante da alcool” ricordando che si tratta di una “patologia che dura da più di trentanni” (sottolineatura del redattore) e che “attualmente è stato “buttato fuori di casa” dalla moglie e ha deciso per una cura disintossicante in due tempi. Una in ospedale di pura disintossicazione e poi un periodo di due mesi in una struttura speciale tipo __________.” Il curante ha poi ricordato che in questo programma è previsto l’intervento di una dipendente del servizio __________, che, notoriamente, interviene nel caso di abuso di alcool (doc. AI 24-12). Nella precedente degenza presso la Clinica __________ (dicembre 2003) era stata posta la diagnosi di “abuso etilico” e dal referto radiologico è emerso una epatomegalia steatosica (doc. AI 24-9). In particolare il dr. __________ aveva posto la diagnosi principale di sindrome di dipendenza alcolica, uso dannoso con pre-delirio ed epatopia etilica steatosica e le diagnosi collaterali di sindrome depressiva con tratti ansiosi e sindrome di dipendenza da nicotina (doc. AI 13-4: “il paziente soffre di una sindrome di dipendenza alcolica da molti anni, già oggetto di ripetuti tentativi di disintossicazione con anche un lungo soggiorno a __________. E’ seguito regolarmente da un’operatrice dell’associazione alcolisti …” e “veniva dunque intrapresa una cura disintossicante da bevande alcoliche […] la sintomatologia depressiva veniva peraltro curata con Seropram a dosaggio crescente con netto beneficio”, sottolineatura del redattore). Il ricorrente ha ancora dovuto essere ricoverato, sempre presso la Clinica __________ dal 22 marzo 2004 al 5 aprile 2004 a causa di etilismo cronico, per una ricaduta (doc. AI 13-6).

                                         Non va poi dimenticato che il 23 settembre 2005 la stessa curante, dr.ssa med. __________, ha attestato che l’abuso etilico “persiste e viene banalizzato dallo stesso” (doc. AI 34-1).

                                         Gli ulteriori certificati medici prodotti dall’insorgente non sono atti a sovvertire quanto concluso dal perito.

                                         Infatti, per quanto concerne il nuovo ricovero avvenuto presso l’Ospedale __________ dal 17 novembre al 16 dicembre 2006, va rilevato che il certificato medico nulla dice circa una diversa valutazione effettuata dagli esperti rispetto alle convincenti conclusioni cui è giunto il perito ed anche la circostanza che dal 10 gennaio 2007 l’insorgente sia in cura presso il servizio __________ per una sindrome da disadattamento con aspetti depressivi per la quale è in terapia con un antidepressivo che assume regolarmente non è tale da poter modificare la valutazione peritale, trattandosi di un problema noto in precedenza (cfr. doc. 24-4: diagnosi Dr.ssa __________ del 21.06.2005: grave sindrome depressiva senza sintomi psicotici) e già preso in considerazione nella valutazioni dell’UAI. Del resto i medici del servizio psico-sociale non hanno attestato la presenza di un’inabilità lavorativa dovuta ad una patologia psichiatrica ma solamente la presa a carico di una malattia curata, tra l’altro, “solo” con un antidepressivo.

                                         Anche il certificato medico della dr.ssa med. __________ del 14 aprile 2007 si limita ad attestare un’inabilità lavorativa totale, senza tuttavia indicarne i motivi (doc. A4). Del resto anche nei precedenti certificati medici della curante (per quanto concerne la valutazione dei certificati dei medici curante cfr. considerando precedente) sono state attestate inabilità lavorative continue per malattie che i medici specialisti non hanno ritenuto invalidanti.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze peritali, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche-rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che i problemi di dipendenza dall’alcool che affliggono l’assicurato da diversi anni (un trentennio), non sono la conseguenza di un preesistente danno alla salute psichica.

                                         Né si può ritenere che l’abuso di sostanze alcoliche abbia portato ad una malattia psichica invalidante, che ha provocato una perdita di guadagno permanente o di lunga durata dell’assicurato.

                                         Per quanto concerne le altre patologie indicate dall’assicurato va innanzitutto evidenziato come dalla perizia allestita in ambito di assicurazione contro gli infortuni, emerge che “dal lato respiratorio medico, teorico pneumologico, non sussistono elementi per giustificare un’incapacità lavorativa completa rispettivamente un’invalidità quale radioelettricista rispettivamente quale addetto alla vendita, rispettivamente per lavori fisici sedentari o leggeri” (doc. AI 3-9).

                                         Anche la rizartrosi alle due mani è già stata valutata dai medici SMR dell’AI, i quali hanno escluso un qualsiasi influsso sulla capacità lavorativa oltre il periodo per il quale vi è stata un’inabilità derivante dall’infortunio (cfr. doc. AI 29-1). In particolare il certificato medico del dr. med. __________ del 4 marzo 2004 dove viene attestata la presenza di una rizartrosi delle due mani, prodotto con il ricorso e già trasmesso in precedenza all’amministrazione, non fa stato di alcuna inabilità lavorativa derivante dalla citata malattia e si riferisce ad un periodo precedente a quello per il quale è stata concessa una rendita (dal 1° agosto 2005 al 30 giugno 2006).

                                         Il doc. A6 prodotto con il ricorso è un estratto della perizia della dr.ssa med. __________ (pag. 4) del 12 dicembre 2004 e già presa in considerazione anche dal perito dr. med. __________. Il doc. A7, anch’esso già agli atti (doc. AI 47-11, che descrive, tra l’altro, la presenza di una “grave alterazione scoliotica lombare destro-convessa con rotazione dei metameri. Non evidenti lesioni focali traumatiche. Conservati e di regolare ampiezza gli spazi intersomatici. Calcificazione dei vasi arteriosi aorto-iliaci”) è invece verosimilmente un estratto degli esami subiti dal ricorrente dopo l’infortunio del 28 aprile 2005 quando è stato degente presso l’Ospedale __________ di __________ dal 29 aprile 2005 al 14 maggio 2005 (cfr. doc. AI 2-9, nonché perizia del 3 luglio 2006 del dr. med. __________, doc. AI 3-6: “E’ a disposizione tutto il dossier radiografico su CD rispettivamente possiamo visionare sul PACS tutte le radiografie eseguite durante la degenza dal 28.04.05 al 10.05.05 […]”), ma comunque non dice nulla circa un’eventuale inabilità lavorativa, né vi sono attestati specifici circa un’inabilità lavorativa derivante dalla patologia ivi descritta.

                                         Circa la “rizartrosi ginocchia, alterazioni degenerative di tutti e 3 compartimenti e dell’articolazione patello femorale” (doc. I), diagnosticata l’8 marzo 2005 dal dr. med. __________ (doc. AI 2-26), va evidenziato come lo specialista aveva attestato un’inabilità totale oltre che per l’infortunio alla spalla destra anche per la “contusione gin sx” in data 14 marzo 2005 (doc. AI 2-27). Tuttavia in occasione di una visita di cortesia di un ispettore della __________, il 31 maggio 2005, nel rapporto redatto dal funzionario figura che “il ginocchio sinistro va bene. Non ha dolori o versamento. Nessuna limitazione ai movimenti, il ginocchio è stabile. Caso chiuso.” (doc. AI 2-19, cfr. anche doc. AI 2-1 dove la __________ ha precisato che per l’infortunio del 26 agosto 2004 l’inabilità lavorativa è stata accertata fino al 30 giugno 2005, nonché doc. AI 53-1). Anche in occasione della perizia pneumologica del 3 luglio 2006 viene fatto riferimento all’infortunio del terzo prossimale dell’omero destro, ma non all’ultima contusione del ginocchio sinistro (doc. AI 3-5, il riferimento alla contusione del ginocchio sinistro curato dal dr. med. __________ concerne un infortunio di alcuni anni prima, cfr. doc. AI 2-19; cfr. anche diagnosi della Dr.ssa med. __________ del 21 giugno 2005, doc. AI 24-4, dove la contusione al ginocchio sinistro non figura).

                                         Per quanto concerne infine la frattura del terzo prossimale dell’omero destro e la contusione alla spalla destra, la __________ ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro unicamente dal 26 agosto 2004 (data dell’infortunio) al 30 giugno 2005 (doc. AI 2-1 e doc. AI 2-11, doc. AI 2-15), chiudendo in seguito il caso poiché non più inabile al lavoro a causa di questo infortunio (cfr. doc. AI 2-15 e 2-14, infortunio del 26.8.2004, n. __________: “0% 01.07.05”).

                                         Ritenuto che l’UAI ha assegnato all’insorgente una rendita dal 1° agosto 2005 (dopo un anno di attesa dal mese in cui si è verificato l’infortunio) al 30 giugno 2006 (tre mesi dopo la visita medica di chiusura del medico della __________), l’assicurato non ha diritto ad ulteriori prestazioni.

                                         In queste circostanze, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                   9.   Il ricorrente chiede infine di poter essere sottoposto ad “un’adeguata visita” presso l’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. I, nonché doc. VI).

                                         Questo Tribunale, alla luce della documentazione medica prodotta dalle parti (incarto AI, in particolare la perizia, nonché certificati medici trasmessi dal ricorrente), ritiene superfluo assumere ulteriori prove.

                                         Infatti gli atti medici prodotti sono sufficienti per poter decidere nel merito della vertenza senza che sia necessario, da parte di questo Tribunale, far capo ad ulteriori accertamenti.

                                         Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

                                         In concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

                                10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti

32.2007.139 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 16.05.2008 32.2007.139 — Swissrulings