Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 32.2007.133

29. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·3,496 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Assicurata con affezioni di natura psichica e oftalmologica

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.133   BS/td

Lugano 29 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di

RI 1    

contro  

la decisione su opposizione del 29 marzo 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                            in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, in precedenza professionalmente attiva quale assistente di laboratorio, nel luglio 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una valutazione psichiatrica a cura del dr. __________, con decisione 5 agosto 2005 l’Ufficio AI le ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita dal 1° febbraio 2004 e ad una mezza rendita dal 1° maggio 2004 sulla base delle seguenti motivazioni:

"  Dall'esito della documentazione medico-specialistica ed economica acquisita agli atti, risulta oggettivamente un'inabilità lavorativa nella misura del 50% in qualsiasi attività lucrativa a partire dal mese di agosto 2003.

Per il periodo precedente, a causa di una patologia infortunistica, lei presentava un'incapacità lavorativa del 25% a decorrere dal 01.06.1994. La pratica viene quindi valutata a norma della cifra marginale 2023 e seguenti della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità, applicando il calcolo della media retrospettiva.

L'anno di carenza con inabilità media di almeno il 40% (art. 29 LAI) viene pertanto raggiunto a far capo dal 01.02.2004." (Doc. AI 36)

                                         Con decisione 28 marzo 2007 l’amministrazione ha parzialmente accolto l’opposizione dell’assicurata. Confermato il grado d’invalidità del 50%, l’Ufficio AI ha stabilito che già dal 1° febbraio 2004 sussiste il diritto ad una mezza rendita, in quanto:

"  Secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto nel momento in cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%, oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media.

Il termine di attesa è ritenuto iniziato nel momento in cui è stato possibile constatare un'incapacità di lavoro significativa. Questo di revole avviene quando ci si trova di fronte ad un'incapacità di lavoro duratura (vale a dire ininterrotta ai sensi dell'art. 29 ter OAI) di almeno il 20%.

Secondo l'art. 29 ter OAI, vi è interruzione notevole dell'incapacità al lavoro, secondo l'articolo 29 cpv. 1 LAI, se l'assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi.

La signora RI 1, differentemente da quanto deciso dall'amministrazione il 5 agosto 2005, ha diritto ad una mezza rendita già a partire da febbraio 2004 (a questo momento, ella presentava infatti un'incapacità di guadagno del 50% e vantava un anno d'incapacità lavorativa media pari al 40% almeno)." (Doc. AI 58)

                               1.2.   Con il presente ricorso l’assicurata ha chiesto il riesame della decisione amministrativa. Sostanzialmente essa contesta il grado d’invalidità del 50% in quanto a causa del peggioramento dell’affezione oculare ha perso il posto di lavoro ed inoltre il suo psichiatra curante ed il suo medico hanno certificato un’incapacità lavorativa nella misura del 100%.

                                         L’insorgente ha poi evidenziato che nel calcolo della rendita non è stato considerato il periodo lavorativo in __________ (agosto 2005 – marzo 2007), paese membro dell’Unione europea (UE). Riguardo a questo punto va già detto che con l'entrata in vigore (1° giugno 2002) degli Accordi tra la Svizzera e l'UE sulla libera circolazione delle persone (ALC), è applicabile il regolamento CEE 1408/71, che permette alla Svizzera di mantenere il calcolo autonomo delle rendite, secondo il principio prorata (cfr. anche DTF 130 V 51 dove il TFA, in applicazione dell'ALC, ha stabilito che i periodi di assicurazione compiuti in un altro Stato contraente non sono da considerare per il calcolo di una rendita di vecchiaia, rispettivamente d’invalidità).

                               1.3.   Con risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Nel caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una prestazione maggiore della mezza rendita erogata con la decisione contestata.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, 1991, pp. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182 consid. 3, 1990 p. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, l’assicurata è stata perita dal punto di vista psichiatrico una prima volta dal dr. __________, allora attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI). Nel rapporto 14 giugno 2005, diagnosticata una sindrome mista ansioso depressiva (ICD F41.2), sulla base di una valutazione psichiatria egli ha concluso:

"  Dal punto di vista psicopatologico l'attuale valutazione ha permesso di definire la persistenza di uno stato di patimento insorto primariamente nell'ambito di un disturbo di disadattamento e che con il tempo è sfociato in uno stato ansio-depressivo persistente per la cui presenza in corso ritengo l'assicurata parzialmente inabile al lavoro. Su questa base reputo pertanto una incapacità lavorativa per motivi psichici del 50% a partire dal mese di agosto 2003, epoca in cui il deficit psichico la costringe ad interrompere definitivamente le proprie prestazioni professionali. Per il rimanente 50%, da un punto di vista medico-teorico e sempre per motivi psichici, l'assicurata risulta abile allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Infine la identificata limitazione della capacità lucrativa per cause psichiche non è addizionale a quella per motivi fisici." (Doc. AI 31)

                                         La succitata valutazione è stata confermata nel rapporto 6 febbraio 2007 sempre del dr. __________, nel frattempo divenuto specialista FMH in psichiatria e psicoterapia con studio proprio, il quale sulla residua capacità lavorativa ha evidenziato:

"  Le menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale sono dovute alla persistenza della sintomatologia clinica caratterizzata dalla componente ansiosa e depressiva, che appare attualmente cronicizzata e tuttavia sostanzialmente immodificata rispetto alla valutazione SMR del mese di giugno 2005.

La peritanda continua pertanto ad essere limitata nelle proprie competenze lucrative in misura del 50% per esclusive cause psichiche.

Ella è in grado di fornire prestazioni lavorative a metà tempo, esercitate per circa 5 ore al giorno, in occupazioni che possano essere svolte in ambiente tranquilli e con contatti interpersonali che non la costringano a relazioni intensive ed estensive. In una sede lavorativa che tenga conto di tali presupposti è teoricamente possibile per la peritanda riprendere l'attività precedentemente esercitata di laborantine chimica, con ovviamente i limiti di tempo indicati. Analogamente ed ammesso che si trovi un'occupazione adeguata, ella può lavorare con un rendimento ridotto del 50% sull'arco dell'intera giornata." (Doc. AI 55)

                                         Alla succitata valutazione la ricorrente contrappone il rapporto 9 marzo 2005 dello psichiatra curante, dr. __________ avente il seguente tenore:

"  Il medico sottoscritto attesta che la situazione psichiatrica e psicosomatica è rimasta stazionaria e ora è in via di aggravamento per l'incertezza socio economica familiare.

Sul piano sintomatico ella riferisce di disturbi di sonno di problemi di socializzazione, di sempre più profondi sentimenti depressivi con ideazioni malsane. Se prima aveva timore ora ella ha terrore di dovere reinserirsi in un contesto lavorativo poiché non si sente in grado. Ribadisco anche che le sue capacità visive diminuite e in fase di degrado influiscono in modo negativo sulla sua emotività e le sue eventuali competenze reintegrative.

La paziente ha sempre seguito con regolarità la terapia proposta con Efexor 150 mg al giorno, Temesta 1 mg al bisogno e Loramet 1 mg alla sera.

In conclusione lo stato di salute dell'assicurata è in fase di peggioramento. Mantengo la mia opinione che la signora __________ resta inabile al lavoro e questo nella misura del 100% come già espresso nei miei precedenti rapporti." (Doc. AI 59)

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.7.   Ritornando al caso in esame, secondo questa Corte non vi sono motivi per mettere in dubbio le valutazioni psichiatriche effettuate dal dr. __________ nel 2005 e 2007.

                                         In questo contesto, il citato rapporto 9 marzo 2005 del dr. __________ non è sufficiente per scostarsi dalle puntuali ed complete conclusioni peritali, alle quali va attribuito valore probatorio pieno.

                                         Va infatti evidenziato che l’aggravamento “per incertezza socio-economica” attestato dallo psichiatra curante non può essere considerato rilevante ai fini del giudizio. Infatti, per costante giurisprudenza, i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. STFA inedite del 13 luglio 2004, I 681/03, consid. 4.2 e del 23 aprile 2004 nella causa N, I 404/03, consid. 6.2, entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

                                         Va poi rilevato che già in data 19 ottobre 2004 il dr. __________ aveva spiegato all’Ufficio AI che il peggioramento della capacità lavorativa (dal 50% attestato il 25 maggio 2004 all’assicuratore malattia al 100% certificato il 25 agosto 2004 all’Ufficio AI) era dovuto alla diluita acuità visiva e ai problemi sociali e intrafamigliari (doc. AI 19-1).

                               2.8.   Necessita invece di approfondimenti la problematica oftalmologia, la quale, secondo il perito dr. __________, non è comulabile al danno alla salute psichico.

                                         Dagli atti della __________ presenti nell’incarto AI si evince che, a seguito all’infortunio subito il 16 marzo 1984 che ha interessato l’occhio sinistro, con decisione 5 settembre 1994, cresciuta in giudicato, l’assicuratore contro gli infortuni aveva riconosciuto all’assicurata una rendita d’invalidità del 25%.

                                         A seguito di una ricaduta, con decisione su opposizione 17 giugno 1998, divenuta definitiva, l’assicuratore LAINF ha confermato la decisione 22 maggio 1998 mediante la quale aveva escluso un peggioramento, nonostante l’assicurata avesse sostenuto di poter lavorare unicamente al 50% (doc. AI 2).

                                         Dopo un’ulteriore ricaduta nel 2001 il dr. __________, specialista in oftamologia, ha certificato un’incapacità lavorativa del 50% (cfr. rapporti intermedi 18 settembre 2002, 15 aprile 2003 e 9 aprile 2004; atti LAINF in doc. AI 1-4 sino 1-9).

                                         Infine, con lettera 2 aprile 2004 il datore di lavoro comunicava all’assicurata la disdetta del rapporto di lavoro per il 31 luglio 2004 a motivo delle sue condizioni di salute, evidenziando:

"  La sua posizione nella nostra ditta (laboratorio di analisi) richiede particolare attenzione e massima concentrazione. La scorsa estate lei ha cercato di riprendere il lavoro almeno al 50%, i risultati a causa della sua instabilità ed insicurezza sono stati però negativi e dal 4.8.2003 è inabile al lavoro al 100%" (Doc. AI 37)

Ora, se secondo il rapporto medico 5 gennaio 2005 del SMR l’assicurata - clinicamente cieca all’occhio sinistro ma con ridotta acuità all’occhio destro (amaurosi traumatica sinistra, riduzione capacità visiva a destra) - può svolgere un’attività lucrativa che non richiede una visione binoculare, è poco verosimile che l’insorgente possa essere ritenuta abile al 25% nella sua abituale attività di assistente di laboratorio (doc. AI 24-1), professione che richiede una particolare dose di concentrazione e buona acuità visiva.

                                         Visti gli ultimi sviluppi, rispetto al 1998 (decisione su opposizione LAINF) la situazione appare pertanto peggiorata.

                                         Per questi motivi è indispensabile eseguire una perizia oftalmologica volta ad accertare le ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata sia nella sua professione di assistente di laboratorio che in attività adeguate. Per contro, come visto, l’aspetto psichiatrico non necessita di ulteriori valutazioni.

                                         Di conseguenza, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda a quanto sopra. Terminati gli accertamenti, esso dovrà nuovamente pronunciarsi sulla domanda di prestazioni dell’assicurata.

                                         Occorre inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo ad un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati; l'Alta Corte ha inoltre osservato che la questione a sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e se del caso in quale misura è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D, I 338/01 pubblicata in RDAT 2002 I no. 72 pag. 485). In una sentenza inedita del 19 agosto 2005 nella causa D. (I 606/03) lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia.

                                         Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, in cui la parte resistente è soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 29 marzo 2007 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda agli

                                         accertamenti conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

                                   2.   Le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.133 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 32.2007.133 — Swissrulings