Raccomandata
Incarto n. 32.2007.130 cr/sc
Lugano 18 febbraio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, di professione operaio, il 13 settembre 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, indicando, quale danno alla salute, un neurinoma L3-L4 a destra asportato il 26 giugno 2003 con residui forti dolori alla radice L3 destra (doc. 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, in particolare una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con decisione del 28 marzo 2007, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, in quanto l’assicurato presenta un grado di invalidità inferiore al 40% e quindi insufficiente per ottenere il diritto a prestazioni (doc. B).
1.2. Con tempestivo ricorso del 23 aprile 2007 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha contestato la decisione dell’amministrazione, che non ha adeguatamente preso in considerazione tutti i disturbi che lo affliggono, sia fisici, sia psichici.
Egli ha infatti rilevato che - contrariamente ai medici del SAM, che lo hanno ritenuto abile all’85% in attività adeguate - il suo curante, dr. __________, ha attestato una completa inabilità lavorativa; inoltre, nel frattempo, “si è anche ammalato di nervi”, come emerge dal certificato medico del __________, secondo il quale l’assicurato, a causa di un’affezione depressiva, è inabile al lavoro al 100%.
Sulla base di tali referti medici, quindi, il rappresentante dell’assicurato ha chiesto che la decisione dell’amministrazione venga annullata e che gli atti vengano retrocessi all’UAI per compiere ulteriori approfonditi accertamenti medici (I).
1.3. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
considerato, in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto concerne le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004 il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.5. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito, i medici del SAM hanno valutato sia la patologia reumatologica (dr. __________), sia quella psichiatrica (dr. __________), sia infine quella neurologica (dr. __________).
L’aspetto reumatologico è stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, che nel suo referto del 16 maggio 2006 ha posto le diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente; sindrome lombospondilogena cronica con stato dopo estirpazione di Schwannoma L3-L4 drt il 26 giugno 2003 con persistenti alterazioni cicatriziali, turbe statiche con scoliosi sinistro-convessa con angolo di COBB di 12 gradi, insufficienza muscolare, nell’ambito della I diagnosi” (doc. 31-25).
Il dr. __________ ha evidenziato una impressionante incongruenza fra l’esame soggettivo e quello oggettivo dell’assicurato, il quale riferisce di accusare forti dolori, mentre il perito ha potuto riscontrare una mobilità della schiena quasi totalmente normale e dolori che variano a seconda della distrazione del paziente (doc. 31-25).
Alla luce delle incongruenze rilevate, il dr. __________ ha ritenuto che, per stabilire il grado di capacità lavorativa dell’assicurato, occorre basarsi unicamente sugli esami radiologici e l’esame obiettivo, dai quali risulta la presenza di alterazioni cicatriziali a livello L3-L4 e alla radice destra. Il dr. __________ ha quindi ritenuto l’assicurato inabile al lavoro in attività pesanti - come la sua precedente attività di operaio presso la __________ - che comportino il sollevamento in maniera ripetuta di pesi superiori a 20 kg, dove debba restare a lungo in piedi o assumere posture monotone e che prevedano il mantenimento di posizioni in anteflessione per più 30 minuti. Il dr. __________ ha poi aggiunto che l’assicurato è per contro da ritenere abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei limiti funzionali appena citati (doc. 31-26). Il dr. __________ ha rilevato che tali sue conclusioni combaciano del resto con quanto valutato dal dr. __________ nella sua perizia per l’assicuratore malattia dell’8 settembre 2004 (doc. 31-26).
Infine, il dr. __________ ha evidenziato che l’assicurato “deve eseguire le fisioterapie non in modo ottimale e senza impegno, alla luce della mancanza totale del rispetto delle regole ergonomiche durante tutta la visita e non effettua nessun esercizio a casa (durante l’esame non ha saputo mostrarne nemmeno uno” (doc. 31-26).
L’aspetto psichico è invece stato vagliato dal dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che nel suo referto del 13 maggio 2006, posta la diagnosi di “sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)” (doc. 31-32), ha ritenuto l’interessato inabile al lavoro al 10%-20% (doc. 31-32).
Il dr. __________ ha evidenziato che i disturbi dell’interessato derivano dalla sua complessa problematica neurochirurgica legata all’asportazione di un neurinoma a carico della colonna lombare, che ha portato, dopo l’intervento, ad un progressivo aggravamento della sintomatologia algica con una presa a carico psichiatrica da parte del dr. __________ di __________ per un episodio depressivo, migliorato sotto terapia psicofarmacologica specifica.
Al momento del consulto peritale, il dr. __________ ha riscontrato l’assenza di alterazioni degne di menzione, sottolineando il fatto che, dal lato psicologico, il profilo della personalità è compatibile con un soggetto dotato di una buona volontà e determinazione, ma limitato dalla problematica algica. In assenza di una patologia depressiva in atto e vista la persistenza di una sintomatologia algica resistente ai trattamenti effettuati, lo specialista ha quindi ritenuto possibile un’ipotesi diagnostica di patologia del dolore a carattere somatoforme.
Il dr. __________ ha indicato che dall’insorgenza dei dolori l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato è risultato pressoché invariato, mostrando una particolare resistenza nei confronti dei trattamenti effettuati. Egli ha poi spiegato che la diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla resistenza ridotta allo sforzo e al bisogno di effettuare pause frequenti. Lo specialista ha aggiunto che, a suo modo di vedere, non vi sono, oltre all’assunzione regolare della terapia psicofarmacologica per il contenimento del dolore e alla presa a carico specialistica, ulteriori indicazioni mediche per migliorare la capacità lavorativa dell’interessato (doc. 31-32). Infine, il dr. __________ ha rilevato che l’assicurato può svolgere mansioni di vario genere, compatibilmente con i problemi a carico dell’apparato locomotore (che escludono attività pesanti), quali quelle di operaio senza formazione professionale, impiegato con attività semplice (doc. 31-33).
Infine, l’aspetto neurologico è stato vagliato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia, che nel suo rapporto peritale del 10 maggio 2006 ha posto le diagnosi di “stato da asportazione chirurgica di Schwannoma extraforaminale a livello L3/L4 a destra, con minimi segni neurologici residui compatibili con una discreta lesione radicolare L3 a destra; dolori diffusi alla gamba e all’emitorace destro, non spiegabili con una lesione neurologica” (doc. 31-36).
Il dr. __________ ha quindi ritenuto che, dal punto di vista neurologico, la diminuzione della capacità lavorativa è minima, valutabile al massimo al 20%, ammettendo che possa esservi almeno una componente radicolare L3 algica, sovrapposta però ad un dolore più diffuso e non spiegabile da un punto di vista neurologico (doc. 31-36).
Il dr. __________ ha poi aggiunto che, visto l’intervento subito dall’assicurato a livello lombare, egli dovrebbe evitare di svolgere lavori estremamente pesanti dal punto di vista fisico. Per contro, nello svolgimento di attività richiedenti uno sforzo di entità media, l’assicurato non presenta, a mente dello specialista, limitazioni significative dal punto di vista neurologico (doc. 31-37).
Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 14 giugno 2006, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatoforme del dolore persistente; stato dopo asportazione chirurgica di Schwannoma extraforaminale a livello L3-L4 a destra con: minimi segni neurologici residui e compatibili con discreta lesione radicolare L3 a destra, dolori diffusi alla gamba e all’emitorace destro non spiegabili con una lesione neurologica; sindrome lombospondilogena cronica con turbe statiche, scoliosi sinistro-convessa con angolo di Cobb di 12 gradi, insufficienza muscolare” mentre, quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “lieve ipertrigliceridemia” (doc. 31-14).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 30% nella sua attività di operaio presso la __________, da considerare attività pesante (doc. 31-18). Essi hanno poi aggiunto:
" (...)
8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Predominante appare la patologia reumatologica e neurologica con stato da operazione di estirpazione di Schwannoma L3-L4 a destra il 26.06.2003 con persistenti alterazioni cicatriziali e la presenza di una sindrome lombospondilogena cronica su turbe statiche, insufficienza muscolare nell'ambito di una sindrome somatoforme da dolore persistente con pure sospetto di una componente tendomialgica.
Per queste patologie l'A. è inabile al lavoro nella misura del 70% nell'attività pesante come quella finora svolta di operaio presso la __________.
In un'attività leggera e medio pesante che rispetti le limitazioni poste dai nostri consulenti reumatologo e neurologo, in particolare deve trattarsi di un'attività in cui l'A. non deve sollevare, se non raramente, pesi superiori ai 20 kg, in cui non deve lavorare in anteflessione per oltre 30 minuti consecutivi, dove può cambiare di tanto in tanto (ca. ogni 2 ore) la postura, dove non deve eseguire ripetuti movimenti di rotazione con la colonna lombare, in tali attività l'A. è totalmente abile al lavoro per le problematiche reumatologiche e neurologiche.
La presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente, dal punto di vista psichiatrico, riduce la capacità lavorativa nella misura del 10-20%.
La patologia psichiatrica, quella reumatologica e quella neurologica non devono essere sommate in quanto tutte queste patologie prendono in considerazione il sintomo principale dell'A. e cioè il dolore cronico, e le limitazioni da esso derivate.
La capacità lavorativa deve essere ridotta così come sopra descritto a partire dal 26.06.2003 in avanti. Da dopo l'intervento si può considerare che vi è stato un periodo d'incapacità lavorativa del 100% per la durata di 5-6 mesi. In seguito l'incapacità lavorativa è rimasta invariata fino ad oggi.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
L'A. risulta abile al lavoro in un'attività medio pesante-leggera che rispetti i criteri posti dai nostri consulenti reumatologo e neurologo citati al punto precedente, nella misura dell'85%. Tale capacità lavorativa nella misura sopra descritta è presente a partire dal gennaio 2004 in avanti. Da allora lo stato di salute non ha mostrato modifiche importanti.
Non consigliamo una riformazione professionale a causa dell'atteggiamento dimostrativo ed aggravatorio dell'A. durante gli esami svolti presso il SAM.
Utile è un reinserimento professionale in un'attività adatta che non necessiti di una vera e propria riformazione professionale, la quale a nostro avviso sarebbe destinata al fallimento visto l'atteggiamento e la motivazione dell'A..
10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI
Domande particolari non sono poste.
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM." (Doc. 31-18+19)
L’assicurato ha contestato le risultanze peritali, trasmettendo all’UAI copia del certificato medico del 13 gennaio 2007 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia, del seguente tenore:
" A seguito dei forti dolori alla colonna dorso-lombare che accompagnavano e tuttora accompagnano il signor RI 1 dal giorno 26.6.2003, motivo per cui è stato eseguito in quel momento un intervento chirurgico di neurinomectomia L3-L4, è stata fatta una richiesta di prestazioni AI per perdita di guadagno ai sensi dell'articolo 29 cpv. 1 lett. a LAI, dal momento che da mesi non riceve alcun contributo di sostentamento, ed anche perchè alcun miglioramento è mai stato raggiunto dalle cure elargite fino ad oggi (medicamenti di ogni genere, fisioterapia, controlli specialistici ecc.) come da sentenza DTF 119 V 98 cons. 4 a.
Persiste immutata una sindrome dolorosa della cerniera dorso-lombare che handicappa il signor RI 1 anche di notte, non trovandosi una posizione di rilassamento.
Essendo l'invalidità una nozione giuridica, non basta il resoconto del solo perito medico a dare una risposta decisiva, ma spetta a tutto l'Organo dell'Ufficio AI e rispettivamente al giurista valutare se lo stato di salute della persona in esame comporti le conseguenze previste dalla LAI.
Una valutazione completa dovrebbe tenere conto dei tabulati espressi sulla tabella SUVA, che si allega, e su quella delle nevrosi associate, dal momento che chi si trova in simili situazioni diventa angosciato ed ansioso per lo stato di incertezza raggiunta (tabella allegata), oltre che sulla valutazione del quantum doloris.
Per questi motivi si richiede che il ricorso contro l'attuale decisione del rifiuto delle prestazioni AI venga accolto, e che una rendita AI sia possibile per lo meno per i prossimi anni, in modo da permettergli di uscire fuori da questo tunnel senza uscita." (Doc. 38-1)
Al riguardo, il dr. __________, medico del SMR, nelle sue annotazioni del 23 gennaio 2007, ha osservato:
" Il progetto di decisione è contestato e, allo scopo, viene prodotto uno scritto del curante dr. __________.
La rilettura della documentazione medica mostra come i rapporti degli specialisti che si sono occupati del paziente siano dettagliati e concordino nella valutazione clinico-diagnostica. I rapporti del curante erano troppo scarni per poterne trarre informazioni sufficienti per una valutazione di funzionalità.
La valutazione medica complessiva del SAM ha il vantaggio di aver ripreso tutti gli atti medici e di aver valutato sotto più aspetti specialistici la situazione sia clinica che valetudinaria.
Senza riassumere dati clinici, si deve ammettere che la situazione è stata accertata dettagliatamente. Ne consegue una valutazione di IL coerente.
Lo scritto del curante non appare come rapporto medico clinico, ma piuttosto come atto di patrocinatore e gli argomenti apportati non possono trovare risposta medica (citazione di sentenza TFA riguardante le clausole assicurative, paragone con tabelle IMI in materia LAINF).
In conclusione non possiamo rilevare argomenti clinici che permettano l'insorgere di dubbio sulle valutazioni specialistiche." (Doc. 42-1)
L’assicurato ha poi trasmesso all’UAI altri due referti e meglio:
copia esame TAC lombare e del segmento L3-L4, eseguito il 14 ottobre 2005 dal dr. __________, spec. FMH in radiologia, che giunge alla seguente conclusione:
" (...)
● Recidiva di un processo espansivo (neurinoma) dei diametri di 11 x 16 mm a livello del foro intervertebrale L3-4 di destra (frecce: IM 6-14 + C).
● Stato dopo asportazione del neurinoma e parziale resezione del contorno dorsale inferiore del corpo della L3 e del peduncolo sottostante.
Consiglio consulto neurologico e neurochirurgico." (Doc. AI 44-2)
copia del referto del 9 giugno 2006 indirizzato al dr. __________ da parte del dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale, dopo aver posto la diagnosi di “sindrome algica in via di generalizzazione, di non chiara eziologia”, ha osservato:
" (...)
Valutazione:
Il signor RI 1, paziente 31enne, lamenta a partire dal momento in cui è stato sottoposto, stando alle sue indicazioni, ad asportazione di un tumore benigno lombare presso il Servizio di Neurochirurgia a __________ il 26.6.2003, dolori panvertebrali che arrivano fino alla regione parietale del capo con brachialgie diffuse al braccio sinistro ed irradiazioni diffuse nella gamba destra fino al piede destro, poco modulabili, non rispondenti alle misure terapeutiche medicamentose-fisiatriche finora instaurate, portanti ad un'inabilità lavorativa completa dal 2003. La colonna vertebrale presenta disturbi statici con cifoscoliosi con leggera protrazione del capo, un'iperlordosi lombare con scoliosi sinistroconvessa compensata. La muscolatura è decondizionata, la mobilità della colonna cervicale e lombare appaiono praticamente libere, quella della colonna dorsale altamente limitata alla flessione-estensione a seguito dei disturbi statici, vengono lamentati dolori continui sia a riposo come pure alla mobilizzazione dell'intera colonna vertebrale, alla mobilizzazione della colonna lombare i dolori vengono risentiti fino nella regione parietale della testa, mancano deficit cervicolomboradicolari. Sono assenti alterazioni articolari infiammatorie.
I disturbi statici citati, il decondizionamento muscolare presente, non sono in grado di spiegare i sintomi lamentati dal signor RI 1. Le indagini radiologiche del medico curante comprendenti una TAC della colonna cervicale e della spalla sinistra non evidenziano alterazioni strutturali di rilievo; per quanto riguarda i dolori irradianti alla gamba destra, è ipotizzabile un nesso con l'intervento neurochirurgico subito il 26.6.2003; prego il Dr. __________ che mi legge in copia, di pronunciarsi in merito.
Tenendo conto degli atti e dei dati anamnestici a mia disposizione, dell'esame clinico del 7.6.2006, non posso purtroppo formulare una diagnosi nel mio campo di specialità.
Propongo, vista l'inefficacia dei trattamenti finora eseguiti, di sottoporre il signor RI 1 ad una riabilitazione stazionaria per esempio presso la Clinica di __________, dove all'occorrenza potranno essere realizzate ulteriori indagini più approfondite; in merito allego copia di questo mio scritto al servizio medico fiduciario della __________, il quale potrà pronunciarsi sulla garanzia di copertura dei costi per questa degenza; appena saremo in possesso di quest'ultima, provvederemo ad annunciare il signor RI 1 direttamente presso la clinica citata. Prego il medico curante di voler inviare al servizio medico fiduciario della __________, tutti gli atti medico-specialistici in suo possesso, onde permettere al medico una valutazione più approfondita, soprattutto per quanto riguarda il potenziale riabilitativo di questo nostro paziente.
In ambito ambulatoriale, non ho purtroppo ulteriori proposte da formulare." (Doc. 44-4+5)
Nelle sue annotazioni del 26 marzo 2007 il dr. __________ del SMR ha così commentato la documentazione prodotta dall’assicurato:
" Altri documenti per contestare la nostra valutazione.
Rimando anche all'annotazione di __________ del 23.01.2007.
I 2 documenti sono:
- referto TAC lombare del 14.10.2005: di essa già si tenne conto nella perizia SAM, da notare inoltre che la recidiva di cui si parla non fu confermata alla RM (esame più acconcio all'uopo);
- rapporto di visita medica del 09.06.2006 (1 mese dopo la perizia SAM):
all'apparenza le escursioni della colonna (specialmente toracale) sono più limitate che alla visita reumatologica peritale, viene però segnalata una controinnervazione.
I nuovi (parzialmente) documenti non cambiano la valutazione espressa in precedenza.
Si conferma la decisione." (Doc. AI 46-1)
2.6. Con il ricorso l’assicurato ha trasmesso al TCA nuovi certificati medici, vale a dire:
copia dell’esame di TCA lombare del 20 novembre 2006, redatto dal dr. __________, che giunge alle seguenti conclusioni:
" (...)
● Il quadro odierno risulta sostanzialmente invariato in confronto di quello del 14 ottobre 2005.
● Il referto non risulta patognomonico ed in DD entra: ipertrofia del ganglio della radice L4 di destra e una ev. recidiva.
In caso di persistenza della sintomatologia entra in considerazione effettuare anche la RM lombare con particolare attenzione al segmento L3-4." (Doc. 48-14)
certificato del 16 aprile 2007 del __________, del seguente tenore:
" Certifichiamo che il sig. RI 1 è in nostra cura dal 5.1.2007 per un'affezione depressiva che gli causa un’incapacità lavorativa al 100%." (Doc. F1)
certificato medico del 19 aprile 2007 del dr. __________, che attesta:
" Il signor RI 1, __________, a seguito di asportazione di neurinoma lombare L3 destro nel 2003 presenta un disturbo residuo doloroso a tutta la colonna impedendogli ogni attività lavorativa.
È inabile al lavoro al 100% dal 23.06.2003 a tuttora e continua" (Doc. F)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Dopo attento esame della fattispecie, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dai periti del SAM, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico abbia pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7.) e può quindi validamente servire da base al presente giudizio senza che si riveli necessario procedere ad ulteriori misure d’istruzione (perizia medica giudiziaria).
Essi hanno debitamente tenuto conto delle singole affezioni invalidanti di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla capacità lavorativa del 30% nella sua precedente attività, pesante, di operaio, ma dell’85%, a causa dei suoi disturbi psichici, in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (di natura reumatologica e neurologica).
Tali conclusioni sono poi state confermate sia dal dr. __________, sia dal dr. __________ del SMR, nelle loro annotazioni del 23 gennaio 2007 (doc. 42-1) e del 26 marzo 2007 (doc. 46-1).
I medici del SAM hanno ben evidenziato che l’assicurato, da un punto di vista strettamente reumatologico e neurologico, è abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, mentre presenta una limitazione della capacità lavorativa del 10%-20% dal profilo psichico, a causa di una ridotta resistenza allo sforzo e del bisogno di effettuare pause frequenti.
2.9.1. Nel suo consulto reumatologico del 9 maggio 2006 il dr. __________ ha attentamente esaminato le patologie dell’assicurato, giungendo alla conclusione che, sulla base degli esami radiologici e dell’esame obiettivo dell’interessato (vista l’impressionante incongruenza fra i disturbi soggettivi riferiti e l’esame oggettivo), ritenuta la presenza di alterazioni cicatriziali a livello L3-L4, egli sia da ritenere inabile al lavoro in attività pesanti, come quella svolta in qualità di operaio presso la __________, ma pienamente abile al lavoro in attività leggere adeguate, che non comportino il sollevamento di pesi, nelle quali non debba assumere posizioni monotone e senza dover restare a lungo in anteflessione (doc. 31-26).
Tali conclusioni, del resto, sono le stesse alle quali è giunto anche il dr. __________, spec. FMH in ortopedia, nel suo rapporto sulla visita di controllo del 6 settembre 2004 eseguita per conto dell’assicuratore malattia (cfr. doc. 1-24 inc. cassa malati).
In quell’occasione, infatti, il dr. __________, poste le diagnosi di “sindrome di deafferentazione L3 a destra, così come sindrome lombo-spondilogena, rispettivamente lombo-vertebrale in presenza di uno stato dopo asportazione di uno Schwannoma paravertebrale foraminale L3/L4 a destra il 26 giugno 2003”, aveva concluso che non erano più esigibili attività pesanti e medio-pesanti, che richiedevano il sollevamento frequente di pesi superiori alla quindicina di chili oppure il mantenimento prolungato del tronco in posizioni inergonomiche o l’esecuzione di movimenti inergonomici. Il dr. __________ aveva per contro ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 75% in attività leggere adeguate e variate (come ad esempio in attività di sorveglianza, di consegna, di trasporto), evidenziando che una completa abilità lavorativa avrebbe potuto essere raggiunta a dipendenza delle possibilità di gestione della componente algica e con l’ausilio di mezzi tecnico-ortopedici come per esempio una cintura di stabilizzazione lombare, oltre a delle misure individuali attive di rinforzo e stabilizzazione della muscolatura del tronco (doc. 1-26 inc. cassa malati).
Le conclusioni del dr. __________ non possono essere messe in discussione dai certificati medici del dr. __________, prodotti dall’assicurato.
Infatti, come già rilevato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 23 gennaio 2007, il certificato medico del 13 gennaio 2007 del dr. __________ non apporta nuovi elementi clinici, in grado di sovvertire le risultanze peritali del SAM, ma si limita a contestare la decisione dell’amministrazione, citando una sentenza del Tribunale federale riguardante le clausole assicurative e producendo una tabella IMI in materia di assicurazione contro gli infortuni (cfr. doc. 38-1).
Tali conclusioni del medico SMR possono essere condivise da parte del TCA.
Inoltre, anche il certificato medico del 19 aprile 2007 del dr. __________, che si limita ad attestare genericamente una completa inabilità lavorativa dell’assicurato a causa di un disturbo residuo doloroso a tutta la colonna a seguito dell’asportazione di un neurinoma lombare L3 destro nel 2003, non può sovvertire le chiare conclusioni peritali del SAM e in particolare del dr. __________. Tale certificato, successivo alla decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del giudice - per consolidata giurisprudenza infatti il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102) - è generico, privo di diagnosi, decorso e prognosi e non può quindi essere ritenuto probante ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.).
Il TCA ritiene pertanto che lo stato di salute, dal profilo reumatologico, dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.
2.9.2. L’aspetto neurologico è stato analizzato dal dr. __________, che nel suo referto peritale del 10 maggio 2006 - dopo aver evidenziato che i sintomi riferiti dall’assicurato non sono compatibili con una lesione esclusivamente radicolare, riscontrando solo una minima lesione radicolare, senza deficit motori oggettivabili all’esame clinico (doc. 31-36) – ha rilevato che, dal punto di vista strettamente neurologico, non vi sono deficit che stiano ad indicare un’inabilità lavorativa anche solo parziale (doc. 31-36, sottolineatura della redattrice).
Il dr. __________ ha poi indicato che per lavori che richiedano sforzi di entità media, l’assicurato può essere ritenuto abile al lavoro in misura maggiore dell’80%, precisando che un’eventuale limitazione del 20% potrebbe essere concessa considerando che i dolori cronici di tipo L3, sovrapposti ad un dolore più diffuso non spiegabile con una patologia neurologica, sono comunque verosimilmente presenti visto il processo cicatriziale in atto (doc. 31-36, sottolineatura della redattrice).
L’assicurato ha contestato queste conclusioni, producendo un referto del 14 ottobre 2005 relativo alla TAC lombare effettuata dal dr. __________, il quale parla di una recidiva e consiglia un consulto neurologico (doc. 44-2).
Tale scritto, antecedente alla perizia del SAM ed in particolare al consulto peritale del dr. __________, non può quindi mettere in dubbio le conclusioni peritali, come peraltro rilevato dal dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 26 marzo 2007, precisando che la recidiva citata nel rapporto del dr. __________ non è poi stata confermata dal successivo esame di RM (doc. 46-1).
Anche il successivo rapporto relativo all’esame TAC lombare del 20 novembre 2006 del dr. __________ non apporta nuovi elementi in grado di sovvertire le conclusioni peritali del dr. __________: in tale referto, infatti, il dr. __________ indica espressamente che il quadro clinico risulta sostanzialmente invariato rispetto a quello del 14 ottobre 2005 (doc. 48-14, sottolineatura della redattrice).
Il TCA ritiene pertanto che anche dal profilo neurologico lo stato di salute dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal dr. __________.
2.9.3. Infine, l’aspetto psichico è stato valutato dal dr. __________, che nel suo rapporto peritale del 13 maggio 2006, dopo aver riscontrato l’assenza di una patologia depressiva o di altre alterazioni degne di nota, ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, che riduce la resistenza allo sforzo e richiede pause frequenti, rendendo l’assicurato inabile al lavoro al 10%-20% (doc. 31-32).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tali conclusioni, pur dovendo evidenziare che il dr. __________ ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente, ritenuta invalidante - seppur in misura molto contenuta - senza procedere ad un esame dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza federale per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro.
Va infatti evidenziato che, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di sindrome del dolore somatoforme persistente non costituisce, di per sé, una base sufficiente per concludere ad un’invalidità. Esiste per contro una presunzione che i disturbi derivanti da una sindrome somatoforme dolorosa possano essere superati tramite uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.3. e STF I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Come visto in precedenza (cfr. consid. 2.4.), per ritenere eccezionalmente inesigibile lo sfruttamento della capacità lavorativa da parte di un assicurato che soffre di una sindrome del dolore somatoforme, la giurisprudenza esige l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dall’insorgente in sede ricorsuale - laddove ha indicato la necessità di tener conto dell’insorgenza di una sindrome depressiva, mai presa in esame da parte dell’UAI (cfr. doc. I pag. 5) - è pacifico che l’assicurato, per lo meno fino al momento dell’emissione della decisione impugnata, non abbia presentato una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata (cfr. sul tema la sentenza del Tribunale federale I 1093/2006 del 3 dicembre 2007).
Infatti, nel consulto peritale del 13 maggio 2006 il dr. __________ ha espressamente escluso la presenza di una sindrome depressiva o di altre affezioni degne di nota (doc. 31-32, sottolineatura della redattrice).
Non è possibile concludere differentemente nemmeno avuto riguardo al rapporto del 16 aprile 2007 del __________, che certifica una presa a carico dell’interessato a partire dal 5 gennaio 2007 per una affezione depressiva che lo rende totalmente inabile al lavoro (cfr. doc. F1).
A tal proposito, va rilevato che per consolidata giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Nel caso di specie, anche volendo considerare il referto del 16 aprile 2007 del __________ - che seppur successivo alla decisione impugnata (del 28 marzo 2007), attesta una presa a carico a partire da gennaio 2007 e quindi in un periodo antecedente al provvedimento contestato – lo stesso indica in maniera del tutto generica e sommaria la presenza di una affezione depressiva non meglio precisata, senza porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle patologie dell’interessato e del loro eventuale influsso sulla capacità lavorativa, senza esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una descrizione dei trattamenti intrapresi. Tale certificato non adempie quindi i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio (cfr. consid. 2.7.).
Inoltre, va rilevato che il presunto peggioramento dello stato di salute dell’interessato - giustificante una completa inabilità lavorativa, come attestato dai medici del __________ - si sarebbe comunque verificato poco prima della decisione impugnata (del 28 marzo 2007), essendo l’assicurato in cura presso la citata struttura solo dal mese di gennaio 2007. Al riguardo, va ricordato che, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI).
Si ricorda quindi al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4). La problematica psichiatrica potrà quindi essere nuovamente esaminata nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni.
Inoltre, il dr. __________ non ha nemmeno valutato se, nel caso di specie, erano presenti, in modo costante e intenso, gli altri criteri qualificati indicati dalla giurisprudenza (quali l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata; cfr. consid. 2.4. e la citata STFA I 702/03 del 28 maggio 2004).
2.9.4. Tutto ben considerato, dunque, a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni peritali del SAM, alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.7.), forza probatoria piena, in quanto approfondite, complete e motivate.
Va inoltre rilevato che i medici del SAM, dopo un’esauriente discussione, hanno correttamente determinato il grado di invalidità globale dell’assicurato, evidenziando che “la patologia psichiatrica, quella reumatologica e quella neurologica non devono essere sommate in quanto tutte queste patologie prendono in considerazione il sintomo principale dell'A. e cioè il dolore cronico, e le limitazioni da esso derivate” (doc. 31-19).
Secondo il TFA, infatti, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve fare capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
2.9.5. Pertanto, considerato che, fino al momento della decisione impugnata, la situazione dell’interessato è rimasta invariata dal punto di vista somatico e non è dimostrato che abbia subito un peggioramento dal profilo psichico, il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b) che il ricorrente è inabile al lavoro al 70% nella sua precedente occupazione, ma è abile all’85% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali di natura reumatologica e neurologica.
Infatti, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare all’85%.
Il consulente IP, al riguardo, nel suo rapporto dell’8 novembre 2006, ha indicato quali attività esigibili, nel rispetto delle limitazioni mediche, attività semplici e ripetitive, medio-leggere, a stress contenuto, con possibilità di variare ogni 2 ore la postura (doc. 36-2).
Il rappresentante dell’assicurato ha contestato tali conclusioni, rilevando che “si ha ragione di ritenere che le condizioni poste dallo stesso Ufficio AI entro le quali il ricorrente sarebbe invece abilitato a svolgere un’occupazione, sono ad avviso del ricorrente, quantomeno discutibili: ciò alla luce di alcune considerazioni di ordine pratico e anche di reale opportunità per il ricorrente di trovare un impiego nel quale possa alternare le posizioni, limitare il sollevamento pesi, curare la posizione del tronco, ecc.” (I).
Nel caso di specie, secondo questo Tribunale, all’assicurato può essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive.
Tali attività sono senz’altro esigibili, in quanto rispettose dei limiti funzionali dell’interessato e compatibili con le sue patologie, ritenuto inoltre che all'assicurato incombe l’obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
Al riguardo, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
2.10. Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, dell’85%, in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.10.1. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2004 (visto che l’assicurato è inabile al lavoro al 70% nella sua professione a partire dal giugno 2003).
2.10.2. Per quel che concerne il reddito da valido, nella decisione impugnata l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo annuo di fr. 44’200.- (2004) riferito all’attività svolta in qualità di operaio presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. 11).
L’assicurato non ha contestato il reddito da valido ritenuto dall’Ufficio AI.
Adeguando tale importo al 2006, si otterrebbe un reddito di fr. 45'178 (+1.0% per il 2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica)
2.10.3. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg.
In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
2.10.4. Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 - in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:
" In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:
"(…)
Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.
Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio CHF 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).
Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:
- possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. CHF 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?
- In caso di risposta negativa:
Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?
(…)." (cfr. doc. V bis)
Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:
" (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.
I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:
- Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).
- È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14).
A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico (…)." (cfr. doc. V bis)
Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ha quindi deciso che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione, sulla base della seguente argomentazione:
" Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAINF è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio CHF 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76)."
Su questi argomenti, cfr. D. Cattaneo, La promozione dell'autonomia …, in RDAT II-2003, p. 618-621 e in L’autonomia del disabile nel diritto svizzero, Ed. Istituto delle assicurazioni sociali e Helbing & Lichtenhahn, Bellinzona 2004, p. 124-128; D. Cattaneo, "La contribution du Tribunal des assurance du Canton du Tessin à la jurisprudence suisse en matière de sécurité sociale", in CGRSS n° 33-2004, p. 19 seg. (28-33); D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni", in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali, Ed. CFPG, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2006, p. 135ss. (163-171).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale dinanzi al TFA, conclusasi con uno stralcio dai ruoli in seguito al ritiro del ricorso (cfr. STFA U 56/03 del 7 giugno 2006), la Presidente della Corte federale, giudice Leuzinger, il 28 aprile 2006 aveva informato le parti (e questo Tribunale) che, citiamo:
" … la Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito l’inapplicabilità dei valori regionali (Tabella TA13) di cui all’inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) – edita dall’Ufficio federale di statistica – per la determinazione del reddito ipotetico da invalido."
In una sentenza U 75/03 del 12 ottobre 2006 (pubblicata in RtiD I 2007 pag. 216 segg. e in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56), il TFA ha, per la prima volta, esposto le motivazioni che hanno spinto la Corte plenaria, il 10 novembre 2005, a prendere la decisione appena citata:
" (...)
8.2 In primo luogo si osserva che, per un'ovvia questione di parità di trattamento (art. 8 Cost.), un'applicazione della tabella TA13 al solo Cantone Ticino deve essere esclusa se non si vuole creare un'inammissibile lex ticinensis. Analoghe considerazioni di praticabilità, di parità di trattamento e di sicurezza giuridica si oppongono quindi a un'applicazione alternativa delle tabelle nazionali (TA1) e di quelle regionali (TA13) come pure a un'applicazione delle prime ad alcune regioni e delle seconde alle rimanenti regioni.
8.3 Allo stesso modo, un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, al posto di quelle nazionali TA1, pur potendo, da un lato, in alcuni casi effettivamente creare le basi per una soluzione maggiormente vicina alla realtà economico-sociale concreta, dall'altro lato creerebbe, a ben vedere, anche nuovi problemi dovuti al fatto che all'interno delle medesime grandi regioni si registrano delle differenze, non sempre trascurabili. Ad esempio, nonostante le due regioni facciano parte della medesima grande regione "MIttelland", è notorio che i salari esistenti nel Canton Berna non sono gli stessi di quelli del Canton Giura. Allo stesso modo, per il Vallese occorrerebbe prendere in considerazione i salari relativi alla regione lemanica. Ora, nell'una e nell'altra ipotesi, l'applicazione dei valori regionali (TA13) al posto di quelli nazionali (TA1) si dimostrerebbe maggiormente sfavorevole per questi assicurati. Si pone quindi ugualmente la questione dell'assicurato che lavora(va) in un Cantone appartenente a un'altra grande regione, ad esempio del lavoratore giurassiano che lavora(va) nel Cantone di Basilea (città o campagna). Ora, se si intendesse determinare il reddito da invalido sulla base della tabella TA13, non si farebbe altro che spostare o restringere il cerchio geografico nel quale si iscrive ogni determinazione di un reddito ipotetico sulla base di valori statici. In questa maniera, però, si correrebbe pure il rischio di offuscare oltremodo l'obbligo o l'esigibilità per l'assicurato di ridurre il danno e di andare, se del caso e nei limiti ragionevoli, a cercare un'attività al di fuori della sua regione abituale. Si creerebbero nuove disparità nei confronti di assicurati che abitano a cavallo tra due o addirittura tre grandi regioni o di chi abita in una di queste regioni e lavora in un'altra.
8.4. A ciò si aggiunge che nella sentenza pubblicata in DTF 129 V 472, questa stessa Corte ha precisato che, laddove una tale operazione non fosse possibile sulla base di rilevamenti salariali DPL, il reddito da invalido va di principio definito sulla base dei dati statistici salariali ISS applicabili nell'insieme del settore privato (DTF 129 V 484). Ora, anche siffatta considerazione si opporrebbe a un'applicazione generalizzata delle tabelle regionali TA13, concernenti il settore pubblico e privato.
8.5 Non può pertanto ammettersi una regionalizzazione nella determinazione dell'invalidità poiché una siffatta soluzione sarebbe incompatibile con il principio costituzionale di parità di trattamento come pure con il rango costituzionale delle assicurazioni invalidità e infortuni quali assicurazioni federali."
In un’altra sentenza I 790/04 del 18 ottobre 2006, il TFA ha ancora rilevato:
" Quanto alla questione della tabella applicabile tra le varie riportate dall'ISS, il Tribunale federale delle assicurazioni ha recentemente stabilito, con decisione della Corte plenaria del 10 novembre 2005, non potersi (più) fare capo ai dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13, riferentesi ai salari in relazione alle grandi regioni (cfr. pure la sentenza del 22 agosto 2006 in re K., I 424/05, consid. 3.2.3; v. inoltre la sentenza 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03). Il reddito ipotetico da invalido deve di conseguenza essere valutato sulla base della tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato. Alla luce di quanto precede non vi è (più) spazio alcuno per ammettere una riduzione dei salari statistici, quale quella operata dai primi giudici, che tenga conto, ispirandosi ai salari corrisposti in un vicino cantone, che l'assicurato vive in una regione economicamente meno forte. Anche sotto questo aspetto non può pertanto trovare conferma la valutazione del tasso d'invalidità compiuta dalla Corte di prime cure.”
Alla luce di questa chiara giurisprudenza federale (cfr. sul tema: L. Grisanti "Nuove regole per la valutazione dell'invalidità " in RTiD II-2006 pag. 311 segg.), il reddito da invalido deve dunque essere determinato dal TCA applicando i valori nazionali (Tabella TA1).
Spetta semmai al Parlamento o al Consiglio federale intervenire su questo tema, se lo riterranno opportuno.
Il 22 giugno 2007 il Consiglio nazionale ha accolto una mozione del 2 ottobre 2006 no. 06.3466 del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani il quale chiede che il "Consiglio federale proceda con sollecitudine ad ovviare a questa distorsione, adeguando le disposizioni di applicazione della legge sull'assicurazione invalidità".
Il nuovo art. 28a cpv. 1 LAI introdotto nell’ambito della 5a revisione della LAI, approvata dal popolo il 17 giugno 2007, dispone che sarà il Consiglio federale a definire il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Il 17 dicembre 2007 il Consigliere federale Pascal Couchepin, rispondendo ad una domanda (07.5369) del Consigliere nazionale Meinrado Robbiani ha preannunciato che "pour respecter les différences salariales dans les diverses régions de Suisse, il est prévu d'opérer sur le salaire ressortant de l'enquête sur la structure des salaires en Suisse une réduction qui tienne compte des différenciations régionales. La mise en oeuvre de cette règle est prévue pour le premier trimestre 2008 au moyen de circulaires de l'Office fédéral des assurances sociales" e, invitato a precisare se riteneva sufficiente una semplice circolare, ha sottolineato quanto segue:
" Monsieur Robbiani, je ne suis pas en mesure de vous affirmer avec toute l'autorité juridique nécessaire si oui ou non une circulaire est suffisante. Mais ce que je vais faire, c'est demander à mes collaborateurs si je dois moi-même signer la circulaire dans la mesure où, comme vous le dites, il devrait y avoir une décision politique claire. On va vérifier le point sur lequel vous attirez notre attention."
Questo Tribunale si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, il principio dell'uguaglianza di trattamento proibisce, citiamo: "de faire, entre divers cas, des distinctions qu'aucun fait important ne justifie", ma anche "de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (cfr. DTF 129 I 3; DTF 127 V 454; Zbl 2005 p. 87ss. (89-90); A. Auer-G. Malinverni-M. Hottelier, "Droit constitutionnel suisse", Vol. II, Stämpfli Editions SA, Berna 2006, p. 484 n. 1030 e 499 n. 1061).
2.10.5. Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato nonostante il danno alla salute, l'amministrazione ha quindi giustamente fatto riferimento ai dati statistici nazionali della Tabella TA1.
Orbene - utilizzando i dati forniti dalla succitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.
Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 1/2-2007, p. 94), esso ammonta a fr. 4'771.52 mensili oppure a fr. 57'258.24 per l'intero anno (fr. 4'771.52 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Secondo i dati forniti dalla tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2006 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’732.
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 11-2007, p. 98), esso ammonta a fr. 4'933.11 mensili oppure a fr. 59'197.32 per l'intero anno (fr. 4'933.11 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività equivalente e che non si possa sostenere che essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. AHI 1999, p. 329 consid. 1; ZAK 1989, p. 458s. consid. 3b; STFA del 5 dicembre 2003 nella causa S., I 630/02, consid. 2.2.2 e del 2 dicembre 2002 nella causa R., I 53/02, consid. 3.3).
L’assicurato, se avesse continuato a lavorare presso la __________ in qualità di operaio, avrebbe guadagnato nel 2004 fr. 44’200 annui (cfr. doc. 11) e nel 2006 fr. 45'178 (cfr. consid. 10.2). Tali redditi si situano, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari per un'attività equivalente (cioè fr. 4’592.-- mensili, pari a fr. 55'104.-- annui per il 2004 e fr. 4'684.- mensili, pari a fr. 56’208 annui per il 2006, cfr. Tabella TA1 p.to 36, 37 “altre industrie manifatturiere”). Più precisamente il salario che avrebbe percepito il ricorrente, qualora fosse rimasto attivo presso i suoi ex datori di lavoro, è inferiore a quello statistico di quel preciso settore professionale del 19.79% (2004) e del 19.62% (2006).
Sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido, in applicazione della prassi appena menzionata.
Il reddito statistico da considerare ammonta, pertanto, a fr. 45'928.-per il 2004 (fr. 57'258.24 decurtati del 19.79%) e a fr. 47'583.-- per il 2006 (59'197.32 decurtati del 19.62%).
2.10.6. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.
2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
In concreto, il consulente ha applicato una riduzione del 15% in considerazione del fatto che l’assicurato può svolgere solo un lavoro medio leggero e per tener conto della sua nazionalità (cfr. doc. 36-3).
Ai fini della riduzione del reddito statistico nella presente fattispecie, va innanzitutto osservato che, a dipendenza del danno alla salute, l'assicurato è sì stato giudicato in grado di esercitare un'attività sostitutiva, ma soltanto nella misura dell’85%.
Ora, secondo la giurisprudenza federale, non è possibile rinunciare a decurtare il reddito statistico per il solo fatto che l’assicurato può svolgere un’attività adeguata soltanto in misura parziale:
" In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird richtig festgehalten, dass einer gesundheitlich bedingten Einschränkung der Leistungsfähigkeit grundsätzlich nicht durch einen Abzug vom Tabellenlohn im Sinne der Rechtsprechung gemäss BGE 126 V 75 Rechnung zu tragen ist. Vielmehr ist von einer entsprechend eingeschränkten Arbeitsfähigkeit auszugehen. Es kann mit anderen Worten keinen Unterschied machen, im Rahmen eines Vollzeitpensums lediglich 75 % der ohne gesundheitliche Beeinträchtigung zu erwartenden Leistung oder bei einem Arbeitspensum von 75 % die volle Leistung zu erbringen. Der erwähnte Abzug vom Tabellenlohn will der Erfahrungstatsac