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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2008 32.2007.119

12. August 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,497 Wörter·~42 min·3

Zusammenfassung

Soppressione rendita in via di revisione. Visto il miglioramento dello stato di salute l'A. é abile al 50% in un'attività adeguata. Considerato il grado d'invalidità a ragione l'Ufficio Ai ha soppresso il diritto alla rendita intera

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.119   FS/sc

Lugano 12 agosto 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 2 aprile 2007 di

 RI 1   rappr. da: RA 1    

contro  

la decisione su opposizione del 28 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, con decisione 11 dicembre 2002, cresciuta incontestata in giudicato, è stata posta al beneficio di una rendita intera dal 1. giugno 2000 (doc. AI 48/1-5).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione, avviata d’ufficio nel mese di ottobre 2003 (doc. AI 49/1), l’Ufficio AI – viste le annotazioni del dr. __________ 7 luglio 2004 e 9 febbraio 2005 (doc. AI 61/1 e 67/1) – ha ordinato una perizia psichiatrica a cura dell’__________ e una reumatologica a cura del dr. __________ (doc. AI 62/1-2 68/1-2).

                                         Sulla base delle risultanze peritali e del rapporto finale 20 luglio 2005 del Caposervizio del Servizio Integrazione e Collocamento (doc. AI 65/1-5, 71/1-13 e 73/1-3), l’Ufficio AI, con decisione 14 luglio 2005 (doc. AI 74/1-3), ha deciso la soppressione della rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione e tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.

                                         A seguito dell’opposizione 22 settembre 2005 interposta dall’assicurata tramite l’avv. __________ (doc. AI 84/1-4) e vista la nuova documentazione medica prodotta (doc. AI 84/6-7 e 85/1-3), l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 27 dicembre 2005 e 16 febbraio 2006 del dr. __________ (doc. AI 87/1, 88/1 e 90/1), ha ordinato un terza perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 92/1).

                                         Sulla base della perizia psichiatrica 21 marzo 2006, delle precisazioni del perito 26 giugno 2006, del rapporto 6 luglio 2006 del medico SMR e del rapporto finale della consulente in integrazione professionale (doc. AI 95/1-4, 97/1-2, 98/1-2 e 100/1-4), l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 28 febbraio 2007 (doc. AI 101/1-7), ha confermato la decisione 14 luglio 2005 e respinto l’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio.

                               1.3.   Con il ricorso in oggetto (trasmesso per competenza al TCA, doc. AI 103/1) l’assicurata, rappresentata dall’assistente sociale RA 1, contesta la valutazione medica.

                               1.4.   Con la risposta di causa, ritenuto che l’assicurata solleva le medesime obiezioni già trattate in sede di opposizione e sulla base delle annotazioni 25 aprile 2007 del medico SMR, l’Uffi-cio AI ha chiesto di respingere il ricorso.

                               1.5.   Con osservazioni 10 maggio 2007 la rappresentante dell’assi-curata, evidenziate le date delle perizie considerate dall’am-ministrazione, ha chiesto per la sua assistita “(…) di poter essere di nuovo valutata ed eventualmente poter usufruire in ambito AI, di una misura di reintegrazione al lavoro di alme-no il 60% con dei provvedimenti sostenuti dall’assicurazione sociale in questione. (…)” (X).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la decisione su opposizione 28 febbraio 2007 – che ha confermato la decisione 14 luglio 2005 con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a una rendita intera dal 1. settembre 2005 – è conforme o meno alla legislazione federale.

                                         E’ infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazio-ne (DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

                                         Al riguardo va rilevato che anche sotto l'egida della LPGA, l'emanazione di una decisione costituisce, nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, un presupposto indispensabile per il giudizio di merito nella susseguente procedura di ricorso di diritto amministrativo e, in assenza di una concretizzazione più precisa all'art. 49 cpv. 1 LPGA, la nozione di decisione coincide con quella dell'art. 5 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (DTF 130 V 389).

                                         Di conseguenza, relativamente alla richiesta formulata nelle osservazioni 10 maggio 2007 di poter beneficiare di una misura di reintegrazione, il gravame deve essere dichiarato irricevibile.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.6.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI dell’11 luglio 2000 (doc. AI 5/1-7), sfociata, viste le risultanze della perizia psichiatrica 2 agosto 2002 a cura del dr. __________, medico Capo Servizio del __________ (doc. AI 37/1-6), nella decisione 11 dicembre 2002 con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1. giugno 2000 (doc. AI 48/1-5) – nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nel mese di ottobre 2003 (doc. AI 49/1), viste le risultanze della nuova perizia psichiatrica 6 ottobre 2004 del dr. __________ (doc. AI 65/1-5) e della perizia reumatologica 4 luglio 2005 a cura del dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia (doc. AI 71/1-13), all’assicurata è stato soppresso il diritto alla rendita intera dal 1. settembre 2005 (doc. AI 74/1-3).

                                         Il dr. __________, nella perizia psichiatrica 6 ottobre 2004 (doc. AI 65/1-5), dopo aver esposto le risultanze della sua prima perizia 2 agosto 2002:

"  (...)

Prima di passare alla rivalutazione clinica dell'A. riporto le mie osservazioni e conclusioni della perizia effettuata nell'agosto 2002, per poterle meglio confrontate con l'attuale situazione.

Dal punto di vista obiettivo osservavo come l'A.:

" Ha un aspetto sofferente, triste, inizialmente abbastanza riservata, nel corso del colloquio si apre di più e in questi momenti riesce a stento a trattenere le lacrime.

  [...]

A parte i problemi di concentrazione e d'attenzione da lei segnalati e che vengono messi in relazione con l'assunzione di medicamenti, non posso notare durante il colloquio disturbi della sfera cognitiva. Non sono presenti chiari disturbi della memoria.

Il tono dell'umore è rivolto verso il polo negativo, non sono presenti idee suicidali attive, segnala pensieri di morte che in questo momento però sarebbero stati allontanati.

Segnala una chiara diminuzione dello slancio vitale, una perdita di interesse per quelle cose che nel passato la coinvolgevano, non ha più voglia di vedere nessuno, si isola, non parla dei problemi con nessuno.

Ci sono delle preoccupazioni circa la situazione famigliare sia per quanto riguarda le relazioni tra padre e figlie, sia per i problemi di ordine economico con cui ormai sono confrontati da un paio di anni.

  [...]

Il pensiero è coerente, non sono presenti elementi di tipo psicotico o spunti deliranti. L'eloquio è buono, si esprime in modo sincero, con una partecipazione affettiva inizialmente bloccata ed in seguito molto più presente.

  [...]

Non ho in nessun momento l'impressione di un'accentuazione delle sue problematiche o tanto meno di una simulazione.

Oltre ai disturbi già menzionati si lamenta anche di stanchezza, insonnia e di irritabilità.

Non sono evidenziabili elementi per un disturbo di abuso o dipendenza da sostanze."

A livello diagnostico affermavo che:

" L'A. presenta un disturbo depressivo di tipo grave (ICD-10: F32.8) che si è sviluppato nell'ambito di una sindrome da disadattamento (ICD-10:F43.2).

Questo attuale disturbo ha delle ripercussioni importanti sulla sua capacità di lavoro che vanno valutare tra il 70 e l'80% a partire probabilmente fin dal maggio 1999, se teniamo conto della prima diagnosi posta dal medico curante."

Nella mia valutazione e prognosi affermavo, tra l'altro, che:

" In chiusura di colloquio ho avuto la sensazione che il trattamento farmacologico ed i colloqui con il dr. med. __________ avessero nel frattempo portato ad un lieve miglioramento rispetto al quadro molto negativo descritto nel suo rapporto."

Per concludere affermavo che:

" Una rivalutazione della situazione è consigliabile tra circa un anno. (...)"

(doc. AI 65/2-3)

                                         fatte le seguenti constatazioni obiettive:

"  (...)

L'A. si presenta puntuale all'appuntamento, da sola, curata nell'aspetto e nell'abbigliamento. La mimica è adeguata.

All'inizio del colloquio risulta chiusa in se stessa ma poi riesce a trasmettere i suoi vissuti attuali in modo adeguato.

Il tono dell'umore al momento del colloquio è di tipo eutimico, non sono presenti sintomi dell'ambito depressivo, in particolare modo non sono presenti idee suicidali.

Rispetto all'esame clinico del 2002 si osserva un netto miglioramento del tono dell'umore, ed un desiderio di prendere in mano la propria vita, con una progettualità per il futuro positiva. Lo slancio vitale è nettamente più presente.

Non sono evidenziabili elementi dell'ordine psicotico.

Vi è un'ansia legata all'attuale incertezza riguardo il futuro immediato, che è adeguata alla situazione che sta vivendo.

Non si evidenzia nemmeno la presenza di disturbi di tipo cognitivo, in particolare assenza di disturbi della memoria o della concentrazione.

(...)" (doc. AI 65/4-5)

                                         ha posto la seguente diagnosi:

"  (…)

Dal punto di vista psichiatrico non evidenzio alcun disturbo di tipo psichiatrico con ripercussioni sulla capacità lavorativa.

(…)." (doc. AI 65/5)

                                         Il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 9 febbraio 2005 ha concluso che “(…) la rivalutazione psi permette ora di escludere la presenza di un affezione psi invalidante. L’affezione limitante riguarda prevalentemente la problematica lombo-vertebrale. Da notare che l’A. svolge l’attività di gerente 3-4 ore/di da circa 2 anni. Indicata una perizia reumatologica (dott. __________). (…)” (doc. AI 67/1)

                                         Il dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia, nella perizia reumatologica 4 luglio 2005 (doc. AI 71/1-13), dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, ha espresso la seguente valutazione:

"  (...)

Dal punto di vista reumatologico la paziente soffre di una sindrome cervico e lombospondilogena, con a livello lombare una condrosi L5/S1, L1/L2, spondilartrosi allo stesso livello, un certo decondizionamento con insufficienza muscolare. A livello della colonna cervicale abbiamo unicamente una lieve condrosi C4/C5 ed uncartrosi allo stesso livello. Non ho alcun segno né all'esame clinico né all'esame radiologico per una malattia reumatologica di tipo infiammatorio né per una compressione radicolare. A causa delle alterazioni degenerative, che appaiono in ogni caso stabili nel corso degli anni, la paziente presenta una certa diminuzione della capacità lavorativa per dei lavori pesanti dove deve sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, dove deve stare a lungo in piedi (più di 2 ore) o camminare a lungo. Per tali lavori la paziente presenta una limitazione della capacità lavorativa del 50%. Il lavoro di gerente si situa in questi tipi di lavoro perché si tratta di un lavoro dove la paziente deve assumere spesso una postura monotona eretta e non di rado sollevare pesi. In un'attività però leggera dove posa cambiare di tanto in tanto la postura, circa ogni 2 ore e dove non debba sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg, dove possa stare seduta, la paziente é abile in misura del 80%. Tale attività corrisponderebbe a quella d'odontotecnica, attività imparata e con diploma. Si tratterebbe di valutare unicamente se la paziente necessiti di un corso d'aggiornamento. In attività di casalinga la paziente é abile al lavoro al 80%, dove il 20% d'inabilità riguarda unicamente i lavori particolarmente pesanti che non riesce più a compiere.

Dal punto di vista terapeutico é già stato fatto tanto, va continuato un rinforzo muscolare per esempio andando regolarmente in palestra. D'altro canto si potrebbe eventualmente introdurre un antidepressivo per alzare la soglia del dolore.

Per quel che riguarda la prognosi essa appare francamente di una stabilità dei sintomi e delle alterazioni degenerative alla luce dell'evoluzione anche radiologica di questi ultimi 3 anni.

(...)" (doc. AI 71/8-9)

                                         Alle domande postegli il dr. __________ ha poi così risposto:

"  (...)

4-    Diagnosi

a.     Diagnosi con ripercussione sulla capacità di lavoro

        ●    Sindrome lombospondilogena cronica su/con:

              ○    Alterazioni degenerative (condrosi L1/L2 con ernia discale mediale lussata verso caudale, condrosi L4/L5 con protrusione discale e condrosi L5/SI con protrusione discale recessuale drt, spondilartrosi L4/L5 e L5/S1).

              ○    Stato dopo morbo di Scheuermann

              ○    Decondizionamento.

        ●    Sindrome cervicospondilogena cronica su/con:

         ○    Turbe statiche con protrazione della testa e raddrizzamento della lordosi cervicale

              ○    Lievi alterazioni degenerative con condrosi C4/C5 ed uncartrosi allo stesso livello

              ○    Decondizionamento.

b.     Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro

        ●    Sindrome depressiva su sindrome da disadattamento.

        ●    Stato dopo mastectomia parziale bilaterale nel 1993.

        ●    Stato dopo appendicectomia nel 1979.

        ●    Stato dopo tonsillectomia nel 1962.

5-    Valutazione e prognosi

Dal punto di vista reumatologico la paziente soffre di una sindrome cervico e lombospondilogena, con a livello lombare una condrosi L5/S1, L1/L2, spondilartrosi allo stesso livello, un certo decondizionamento con insufficienza muscolare. A livello della colonna cervicale abbiamo unicamente una lieve condrosi C4/C5 ed uncartrosi allo stesso livello. Non ho alcun segno né all'esame clinico né all'esame radiologico per una malattia reumatologica di tipo infiammatorio o per una compressione radicolare.

La prognosi é di una stabilità dei sintomi e delle alterazioni degenerative alla luce dell'evoluzione anche radiologica di questi ultimi 3 anni.

B     Conseguenze sulla capacità di lavoro

1      Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati

La paziente presenta una diminuita capacità di carico a livello della colonna lombare che si traduce nell'impossibilità di sollevare ripetutamente pesi superiori ai 15 kg o di lavorare a lungo in posture monotone, in particolare in posizione eretta o ripetutamente in anteflessione.

2      Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

Nell'attività di gerente di Bar la paziente deve stare a lungo in piedi ed in posizione eretta. Per tale attività la paziente presenta una riduzione della capacità di lavoro del 50%. Come odontotecnica invece la paziente può stare più a lungo seduta e di tanto in tanto cambiare postura, circa ogni 2 ore, perciò se si esclude la necessità di introdurre forse qualche pausa prolungata la paziente é abile al 100% con un rendimento del 80%.

2.2 Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico

La paziente è in grado di sollevare ripetutamente pesi inferiori ai 15 kg, di assumere posture monotone per un massimo di 2 ore, in particolare attività sedute, lavorare in anteflessione per al massimo 30 minuti.

        a.   L'attività attuale è ancora praticabile?

              Sì.

2.4 Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

L'attività di gerente di un Bar é praticabile nell'ordine di 4-5 ore al giorno, quella d'odontotecnica di 8 ore e mezza al giorno.

2.5 È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

Come gerente di Bar su 4-5 ore non esiste una riduzione della capacità di lavoro. Come odontotecnica che lavora 8-9 ore al giorno é presente una limitazione del rendimento del 20% data dalla necessità della paziente di effettuare ogni tanto delle pause.

2.6 Se sì, in che misura?

        Vedi sopra.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

        a.   Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Dal punto di vista reumatologico é in pratica impossibile rispondere alle due domande. Ricordo che la paziente ha ricevuto una rendita AI al 80% per motivi psichiatrici. La capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico probabilmente é sempre rimasta quella proposta nella mia perizia alla luce anche della valutazione dei colleghi della clinica di __________. Non va però nemmeno dimenticato che gli atti medici in questi ultimi 2 anni sono scarsi.

C-    Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1-    È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso ? Ne sono Previsti?

        No.

1.1 Se sì, la preghiamo di descrivere il piano di riabilitazione

1.2 Se no preghiamo di motivare

Non esistono provvedimenti d'ordine medico che permettono di migliorare la capacità lavorativa.

2-    È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

        No.

2.1  Se sì con quali ragionevoli provvedimenti (p. es. provvedimenti medici, mezzi ausiliari, adattamento del posto di lavoro)?

        a.   Secondo lei che effetti hanno questi provvedimenti sulla capacità di lavoro?

3-    L'assicurato è in grado di svolgere altre attività

        Sì.

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

In un'attività leggera dove non debba sollevare in modo ripetuto pesi superiori ai 15 kg, dove possa cambiare ogni 2 ore postura, dove il lavoro venga effettuato in gran parte seduta e dove non debba lavorare in anteflessione la paziente é abile al 80%. Come attività vedo quella d'odontotecnica, professione in cui la paziente è diplomata. Da quel punto di vista bisognerebbe valutare se alla paziente occorre un corso d'aggiornamento.

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

        8-9 ore al giorno.

3.3 È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

        Sì.

3.4 Se sì in che misura?

        Del 20%.

(…)" (doc. AI 71/9-13)

                                         Considerato l’esito degli accertamenti sopra descritti e sulla base del rapporto finale 20 luglio 2005 del Caposervizio del Servizio Integrazione e Collocamento (doc. AI 73/1-3), con decisione 14 luglio 2005 l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione (doc. AI 74/1-3).

                                         Vista l’opposizione 22 settembre 2005 interposta dall’assicu-rata, allora rappresentata dall’avv. __________ (doc. AI 84/1-4), e considerata l’ulteriore documentazione medica (certificato 9 agosto 2005 del dr. __________, FMH in medicina generale e rapporto medico 6 dicembre 2005 del __________ sottoscritto dal dr. __________, medico psichiatra Caposervizio e dalla dr.ssa __________, medico assistente; doc. AI 84/6-7 e 85/1-3), il dr. __________, medico SMR, ha chiesto delle informazioni supplementari al __________ (doc. AI 88/1).

                                         Con lettera 3 febbraio 2006, sottoscritta dal dr. __________ e dal medico assistente dr.ssa __________, il __________ ha risposto:

"  Si tratta di una paziente seguita presso il __________ di __________ dal 06.09.2005 su sua stessa segnalazione e su consiglio da parte del Dr.med. __________, specialista FMH in Medicina generale di __________, a causa del progressivo peggioramento dello stato psichico, caratterizzato da deflessione timica, apatia, anedonia, abulia, ansietà, insonnia, inappetenza con calo ponderale, reattivo ai disturbi fisici da cui è affetta dal 1999, alla difficile situazione coniugale con separazione dal marito nel 2004 e alla difficile situazione economico-finanziaria.

La paziente è sottoposta a trattamento psicoterapico e a terapia psicofarmacologica antidepressiva con Paroxetina e Trazodone e ansiolitica con Lorazepam.

Lo stato psichico della paziente è essenzialmente rimasto invariato ed è tutt'oggi caratterizzato da deflessione timica e ansietà, con conseguente inabilità lavorativa al 100%." (doc. AI 89/1)

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 16 febbraio 2006, ha concluso:

"  (…)

Vedi nota del 27.12.2005 e seguente precisazione (scarsa) da parte del __________ di __________.

Valutazione: in considerazione del tempo trascorso dall’ultima perizia psichiatrica ed in considerazione di un possibile peggioramento della problematica psichiatrica (anche se pare essere più un problema socio-economico) s’impone una rivalutazione psichiatrica sempre da parte del dr. __________.

Procedere: perizia psichiatrica da parte dr. __________(…)." (doc. AI 90/1)

                                         Il dr. __________, nella perizia psichiatrica 21 marzo 2006 (doc. AI 95/1-4), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di “(…) episodio depressivo di grado medio (F31.1) nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente (F33.1) (…)” (doc. AI 95/3), circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e di integrazione ha concluso che “(…) l’A. è abile al lavoro al 50% dal punto di vista psichiatrico […] indicata una integrazione professionale (…)”(doc. AI 95/4).

                                         Invitato dal dr. __________ a fornire alcune precisazioni (doc. AI 96/1, il dr. __________, con lettera 26 giugno 2006, ha così risposto:

"  (…)

In data 8 giugno 2006 mi ha chiesto di fornirle alcune precisazioni concernente la summenzionata che ho peritato in tre occasioni:

     ●    in data 2.08.2002 valutavo un'incapacità lavorativa tra il 70 e 80% a seguito di un disturbo depressivo di tipo grave (ICD-20: F32.8)

     ●    in data 6.10.2004 ritenevo l'A. abile al lavoro al 100% non evidenziando                      alcun disturbo di tipo psichiatrico

     ●    in data 21.3.2006 valutavo un'incapacità lavorativa del 50% a seguito di un episodio depressivo di grado medio (F32.1) nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente (F33.1).

La differenza delle valutazioni nel corso dei cinque anni (2002-2006) è evidente. L'osservazione di questi anni mi ha portato a concludere per la presenza di una sindrome depressiva ricorrente (F33.1) con un episodio depressivo di grado medio (F32.1) instauratosi nel corso del 2005.

In effetti i disturbi dell'A. risalgono a diversi anni fa (1999) ed il decorso ha mostrato come il miglioramento osservato nell'ottobre del 2004 sia stato di breve durata, con una susseguente ricaduta depressiva.

La mia valutazione attuale è quella di un 50% di inabilità lavorativa, tenuto conto di un lieve miglioramento rispetto al 2005, dovuto anche da una presa a carico presso il __________ di __________.

La prognosi concernente la ripresa di un'attività lavorativa parziale è ad ogni modo molto riservata. Sono da prevedere ulteriori episodi depressivi nell'ambito della sindrome depressiva ricorrente.

È indicato seguire l'evoluzione della psicopatologia dell'A. a scadenze ravvicinate (una volta all'anno) per valutare l'ulteriore procedere terapeutico.

Per quanto attiene alle sue domande specifiche osservo che:

     ●    la problematica psichica è in minima parte (e non in modo prevalente) influenzata da fattori socioeconomici. Mi è ben chiaro che questi fattori non possono essere presi in considerazione da parte dell'AI.

     ●    L'evoluzione nel tempo della problematica depressiva e sulla relativa capacità lavorativa è riassunta nelle osservazioni iniziali: nella mia prima perizia affermavo che:

           "  L A. presenta un disturbo depressivo di tipo grave (ICD-20:F32.8) che si è sviluppato nell'ambito di una sindrome da disadattamento (ICD-10:F43.2). Questo disturbo aveva delle ripercussioni importanti della sua capacità di lavoro che venivano valutate tra il 70 e l'80% a partire dal maggio 1999."

La mia seconda valutazione effettuata dopo due anni (2004) mi aveva portato a ritenere l'A. in grado di lavorare al 100%, dopo pochi mesi purtroppo si ripresentava un nuovo episodio depressivo di grado medio.

     ●    Nel breve status psicofisico ho descritto effettivamente "un tono dell'umore subdepressivo senza evidenza di altre problematiche salvo ansia legata all'incertezza del futuro".

Si tratta di un mio errore in quanto il termine subdepressivo non è corretto, e la diagnosi di episodio depressivo di grado medio conferma la mia posizione. Non si tratta quindi di un errore di scrittura.

     ●    La sindrome depressiva ricorrente e gli episodi depressivi hanno delle ripercussioni importanti sulla capacità lavorativa dell'A.: astenia, anedonia, ritiro sociale, difficoltà a dormire, perdita dell'autostima.

     ●    Indicata una integrazione professionale ed una rivalutazione nella primavera del 2007.

(…)" (doc. AI 97/1-2)

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 6 luglio 2006 (doc. AI 98/1-2), poste le diagnosi di "(…) episodio depressivo di grado medio F 32.1 – sindrome depressiva ricorrente F 33.1 – sindrome lombospondilogena cronica – sindrome cervicospondilogena cronica (…)" e ritenuti i seguenti limiti funzionali: “(…) astenia, anedonia, ritiro sociale, difficoltà a dormire, perdita dell’auto-stima. Dal lato reumatologico IL 50% per lavori fisicamente pesanti e/o quale gerente. IL 20% in attività leggera, possibilità di cambiare postura di tanto in tanto (ogni 2 ore) e senza pesi regolari superiori ai 15 kg con possibilità di sedersi (…)”, ha espresso la seguente raccomandazione: “(…) l’attuale perizia dr. __________ del 21.3.2006 con relative precisazioni del 26.6.2006 attesta un IL del 50% per nuovo peggioramento della patologia depressiva. Quale data del peggioramento viene stabilito il 6.9.2005, data inizio trattamento psichiatrico. Prognosi riservata, prevedere revisione a distanza di ca. 2 anni. (…)".

                                         L’Ufficio AI, visto anche il rapporto finale 24 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 100/1-4), con decisione su opposizione 28 febbraio 2007 (doc. AI 101/1-7), ha infine confermato la decisione 14 luglio 2005.

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ il quale, fondandosi sugli accertamenti di natura psichiatrica e reumatologica, ha concluso per una capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera adeguata dal settembre 2005.

                                         Occorre innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

                                         Nel caso concreto si tratta quindi della decisione 11 novembre 2002 con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera dal 1. giugno 2000 (doc. AI 48/1-5). Questa decisione è stata presa fondandosi, per quanto riguarda l’aspetto medico, sulla perizia psichiatrica 2 agosto 2002 del dr. __________ (doc. AI 37/1-6). Occorre quindi verificare se, da allora, è intervenuto un importante cambiamento.

                                         Al riguardo, va rilevato che, come esposto al considerando precedente, l’Ufficio AI, in sede di revisione e in procedura d’opposizione, ha disposto degli accertamenti di natura psichiatrica e reumatologica.

                                         Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il dr. __________, nella perizia 4 luglio 2005 (doc. AI 71/1-13), ha concluso che:

"  (…)

Nell’attività di gerente di Bar la paziente deve stare a lungo in piedi ed in posizione eretta. Per tale attività la paziente presenta una riduzione della capacità di lavoro del 50%. Come odontotecnica invece la paziente può stare più a lungo seduta e di tanto in tanto cambiare postura, circa ogni 2 ore, perciò se si esclude la necessità di introdurre forse qualche pausa prolungata la paziente è abile al 100% con un rendimento dell’80%.

(…)

In un’attività leggera dove non debba sollevare in modo ripetuto pesi superiori ai 15 kg, dove possa cambiare ogni 2 ore postura, dove il lavoro venga effettuato in gran parte seduta e dove non debba lavorare in anteflessione la paziente è abile al 80%. Come attività vedo quella d’odontotecnica, professione in cui la paziente è diplomata. Da quel punto di vista bisognerebbe valutare se alla paziente occorre un corso d’aggiornamento.

(…)." (doc. AI 71/1-3)

                                         Questa valutazione non è stata validamente contestata dall’assicurata che non ha del resto prodotto alcun certificato medico di altri specialisti che la contraddicessero.

                                         In particolare, il dr. __________, FMH in medicina generale – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, nel certificato medico 9 agosto 2005 (doc. AI 84/6-7), si esprime in generale sugli aspetti psichiatrici e reumatologici e, senza tuttavia compiutamente motivare (nemmeno è stata prodotta e/o menzionata documentazione medica sulla quale i periti non si siano già chinati), conclude in modo del tutto generico che “(…) dal profilo medico e considerato quanto sopra esposto in merito alle patologie psichiatriche e reumatologiche, non sussistono assolutamente le premesse per una ripresa dell’attivi-tà lavorativa anche in misura parziale. (…)” (doc. AI 84/7).

                                         Neppure è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 28 marzo 2007 del dr. __________ (doc. A/1).

                                         Anche in questo certificato, che ricalca sostanzialmente quello precedente del 9 agosto 2005, il dr. __________ si esprime in modo generale su entrambi gli aspetti, psichiatrici e reumatologici, e, ancora senza debitamente motivare e/o documentare, ribadisce genericamente che “(…) non sussistono assolutamente le premesse per una ripresa dell’attività lavorativa anche in misura parziale. (…)” (doc. A/2).

                                         Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico il dr. __________ – avuto riguardo al rapporto 6 dicembre 2005 e alla risposta 3 febbraio 2006 del __________ (doc. AI 85/1-3 e 89/1) –, nella perizia 21 marzo 2006 (doc. AI 95/1-4) ha concluso per una abilità al lavoro dal punto di vista psichiatrico del 50% e, nella lettera 26 giugno 2006 (doc. AI 97/1-2), ha precisato, in particolare, che “(…) l’osservazione di questi anni mi ha portato a concludere per la presenza di una sindrome depressiva ricorrente (F33.1) con un episodio depressivo di grado medio (F32.1) instauratosi nel corso del 2005. In effetti i disturbi dell’A. risalgono a diversi anni fa (1999) ed il decorso ha mostrato come il miglioramento osservato nell’otto-bre 2004 sia stato di breve durata, con una susseguente ricaduta depressiva. La mia valutazione attuale è quella di un 50% di inabilità lavorativa, tenuto conto di un lieve miglioramento rispetto al 2005, dovuto anche da una presa a carico presso il RA 1 di __________. La prognosi concernente la ripresa di un’attività lavorativa parziale è ad ogni modo molto riservata. Sono da prevedere ulteriori episodi depressivi nell’ambito della sindrome depressiva ricorrente. E’ indicato seguire l’evoluzione della psicopatologia dell’A. a scadenze ravvicinate (una volta all’anno) per valutare l’ulteriore procedere terapeutico. (…)”.

                                         Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che lo stato valetudinario dell’assicurata é migliorato a tale punto da giustificare una capacità lavorativa del 50% in un’attività leggera adeguata.

                                         Non è possibile concludere differentemente neanche avuto riguardo al certificato medico 29 marzo 2007 del __________ sottoscritto dal dr. __________ e dal medico assistente dr.ssa __________ (doc. A/2).

                                         Infatti – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7) –, il __________ non pone delle diagnosi nuove rispetto a quelle ritenute nella perizia psichiatrica 21 marzo 2006 e soprattutto non motiva in alcun modo per quali precise ragione contesta l’abilità lavorativa stabilita dal perito (50% in attività adeguate) e ritiene la paziente inabile al 100%.

                                         Il dr. __________, riguardo alle risultanze mediche sopra esposte, nelle annotazioni 25 aprile 2007 (VIII/Bis), ha osservato:

"  (…)

Vedi nota SMR del 6.6.2006 dove, dopo perizia dr. __________ del 21.3.2006, viene riconosciuta una IL del 50% dal 6.9.2005.

In sede di ricorso vengono presentati:

rapporto dr. __________ del 28.3.2007:

     -     il medico attesta d'avere in cura l'assicurata dal 7.3.2005 per grave problematica depressiva

     -     egli esclude una ripresa lavorativa anche a tempo parziale per motivi psichiatrici e reumatologici

certificato del __________ di __________ (__________ / __________) del 29.3.2007:

     -     viene certificato che l'assicurata è tuttora in cura da loro

     -     viene indicato un stato di salute psichiatrico stazionario senza miglioramento nel corso di quest'ultimo anno con IL tuttora del 100%.

Valutazione: l'attuale certificato del __________ è in pratica sovrapponibile a quello del 3.2.2006 precedente la perizia dr. __________, il trattamento medicamentoso è uguale a quello assunto in occasione della valutazione peritale.

Per quanto concerne la data del peggioramento dello stato psichico non risulta convincente il fatto che il curante dr. __________ abbia inviato l'assicurata in cura psichiatrica solo dopo 6 mesi in presenza d'uno stato depressivo grave. Inoltre il fatto che l'assicurata avesse problemi finanziari non è d'ostacolo per una presa a carico da parte del __________ il quale non rifiuta un'assicurata con questi problemi, anzi essendovi anche un'assistente sociale abbinata è il luogo adatto dove rivolgersi in caso di questi problemi. Per quanto concerne il lato reumatologico faccio notare che l'assicurata è stata debitamente peritata dal lato reumatologico nel 2005. II perito si era espresso al punto 2.5 nella sua perizia che per un'attività di mezza giornata non vi era diminuzione di rendimento, quindi il 50% di IL psichiatrico (mezza giornata) non viene ulteriormente ridotta dalla problematica reumatologica specie in attività adatta.

(…)" (Doc. VIII/bis)

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         In conclusione, visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che – dopo un netto miglioramento di breve durata nell’ottobre 2004 e un episodio depressivo di grado medio nel corso del 2005 instauratosi nell’ambito di una sindrome depressiva ricorrente (cfr. doc. 97/1-2) – l'assicurata è abile al 50% in un’attività leggera adeguata dal settembre 2005.

                               2.9.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, nella decisione su opposizione impugnata l’amministrazione, procedendo al consueto raffronto dei redditi e basandosi sul rapporto finale 24 gennaio 2007 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 100/1-4), ha stabilito un grado d’invalidità non pensionabile del 24%.

                                         Partendo da un reddito da valido, non contestato, riferito all’anno 2005 di fr. 32'347.-- – salario da valido per il 2000 di fr. 30'000.-- aggiornato al 2005 – e considerato un reddito ipotetico da invalido, anch’esso non contestato, per lo stesso anno, di fr. 24'535.-- – reddito da invalido rettamente calcolato in base alla giurisprudenza federale secondo la quale sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 18 ottobre 2006 nella causa T., I 790/04 e STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04) e considerata una capacità lavorativa del 50% –, l’ufficio AI ha concluso per un grado d’invalidità del 24% ([32’347 – 24'535] : 32'347 x 100).

                                         D’altra parte, a prescindere dal fatto che non sono stati contestati, i redditi da valido e da invalido sono stati rettamente stabiliti conformemente alla giurisprudenza federale.

                                         Inoltre, anche volendo applicare una riduzione del 15% al reddito ipotetico da invalido (nel rapporto finale 20 luglio 2005 il Caposervizio del Servizio integrazione e Collocamento aveva riconosciuto una riduzione del 12%, doc. AI 73/1-3) – in una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., (I 147/05), il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%) – il reddito ipotetico da invalido ammonterebbe, in questo caso, a fr. 20'854.75 (fr. 24’535.-- diminuiti del 15%) e, anche in questa evenienza, l’assicurata non raggiungerebbe comunque un grado d’invalidità pensionabile ([32’347 – 20'854.75] : 32'347 x 100 = 35.53% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione il diritto alla rendita intera con effetto al 1. settembre 2005 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI e consid. 2.5).

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

                                         L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso nella misura in cui è ricevibile è respinto.

                                   2.   Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.119 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.08.2008 32.2007.119 — Swissrulings