Raccomandata
Incarto n. 32.2007.114 FS/td
Lugano 8 maggio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2007 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nel mese di febbraio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) fibromialgia, periartropatia omeroscapolare dx e sx (...)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso – tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio accertamento medico dell’assi-curazione invalidità (SAM) –, con decisione 24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-7), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a una mezza rendita dal 1. settembre 2003.
A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata (doc. AI 27/1) – dopo aver esperito ulteriori accertamenti presso il datore di lavoro e visto il rapporto finale della consulente in integrazione professionale (doc. AI 33/1, 35/1-3 e 36/1-8) –, con scritto 7 dicembre 2006 (doc. AI 37/1-3), l’Ufficio AI le ha comunicato che la decisione avrebbe potuto essere riformata a suo sfavore (reformatio in peius) dandole la possibilità di ritirare l’opposizione.
Con decisione su opposizione 18 dicembre 2006 (doc. AI 39/1-2) – visto il ritiro dell’opposizione (doc. AI 38/1) – l’Ufficio AI ha stabilito che “(…) la procedura di opposizione è stralciata dai ruoli (…)” (doc. AI 39/2).
1.3. Con decisione 5 marzo 2007 (doc. AI 55/1-4), preavvisata con progetto 22 dicembre 2006 (doc. AI 40/1-4), l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita in via di riconsiderazione con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.
1.4. Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’RA 1, __________, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata la valutazione medica e economica – ha chiesto di annullare la decisione impugnata e il rinvio degli atti all’Ufficio AI “(…) affinché approfondisca, tramite una perizia pluridisciplinare, la valutazione di tutte le patologie di cui è affetta […] e stabilisca la sua eventuale abilità lavorativa.” (doc. I, pag. 15).
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso osservando, in particolare, che “(…) nel proprio ricorso l’assicurata pretende di non essere riuscita a prendere posizione in merito al progetto di decisione. Questa tesi non può essere condivisa. Difatti, dagli atti risulta chiaramente che l’assicurata ha personalmente espresso il proprio dissenso al progetto di decisione e che i propri medici curanti, in possesso dell’incarto AI trasmessogli dall’UAI su richiesta dell’assi-curata, hanno poi ulteriormente motivato le sue argomentazioni. (…)” (doc. IV, pag. 3).
1.6. Con scritto 27 aprile 2007 il rappresentante dell’assicurata ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da presentare riconfermandosi nel proprio gravame.
1.7. Così richiesto, l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le annotazioni 17 aprile 2007 del Servizio medico regionale (SMR) precisando che nella risposta ha erroneamente attribuito le annotazioni 23 gennaio e 17 aprile 2007 al SAM invece che al SMR (doc. VIII, IX e IX/Bis).
Questi documenti sono stati trasmessi al rappresentante dell’assicurata con facoltà di presentare osservazioni scritte.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. In sede di ricorso il rappresentante dell’assicurata ha sostenuto che:
" (…)
RI 1 circa le conclusioni del Dr. __________ (ndr. si riferisce alle annotazioni 23 gennaio 2007 sub. doc. AI 47/1) non ha potuto prendere posizione in quanto, contrariamente a quanto aveva chiesto, gli atti sono stati trasmessi al medico curante __________. Ella, cosicché, ha conferito procura a questa RA 1 che ha contattato telefonicamente l’UAI al fine di sapere se poteva richiedere al Dr. __________ la documentazione inviata. Avendo ricevuto risposta negativa, con scritto 28 febbraio ha chiesto la trasmissione degli atti che sono pervenuti il giorno 5 marzo.
Lo stesso 5 marzo, l’UAI ha emesso la qui impugnata decisione di soppressione della rendita cosicché non si è potuto compiutamente prendere posizione sul progetto di data 22 dicembre 2006.
(…)." (doc. I. pag- 10-11)
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (DTF 132 V 368; STFA 20 settembre 2005 [C 128/04]; Pratique VSI 2003 Nr. 97 pag. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 pag. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, pag. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 pag. 520).
Ai sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il nuovo art. 57a seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
Nel caso in esame l’assicurata, con scritto 12 gennaio 2007 (doc. AI 41/1), ha interposto opposizione al progetto di decisione 22 dicembre 2006. Da una nota apposta su questo scritto risulta che l’incarto completo è stata trasmesso al dr. __________ con il suo consenso.
I medici, dr. __________, dr.ssa __________ e dr. __________, con lettere 12 e 18 gennaio 2007 e scritto pervenuto il 19 gennaio 2007 (doc. AI 42/1-60, 44/1 e 45/1-2), hanno trasmesso all’Ufficio AI le loro valutazioni.
L’assicurata ha dunque potuto esprimere compiutamente il proprio dissenso al progetto di decisione avvalendosi anche dei pareri espressi dai suoi medici.
In particolare, in merito alle annotazioni 23 gennaio 2007 del dr. __________ e 17 aprile 2007 del dr. __________, entrambi medici SMR, su questi atti (uno presente nell’incarto e l’altro richiamato dal TCA, vedi consid. 1.7) l’assicurata ha avuto la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo. Per cui, un’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 390 consid. 5)
Nel merito
2.3. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla prestazione) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.4. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, con effetto al 1. maggio 2007 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 5 marzo 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il diritto alla mezza rendita riconosciuto all’assicurata dal 1. settembre 2003.
Detto altrimenti, come verrà esposto più diffusamente nel prosieguo, occorre esaminare se la decisione 24 marzo 2005 è da considerare manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una rilevante importanza.
Pacifico è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17 LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr: DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Nella decisione impugnata, fondandosi sull’art. 53 cpv. 2 LPGA, l’Ufficio AI – ritenuto che il reddito da valido era stato calcolato erroneamente in quanto si era tenuto conto anche degli assegni familiari versati e che per il calcolo del reddito ipotetico da invalido trovava applicazione la giurisprudenza federale in base alla quale in difetto di indicazioni economiche concrete va applicata esclusivamente la tabella TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla TA 13 che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni – ha concluso che “(…) è lecito affermare che lei è stata erroneamente posta al beneficio di una mezza rendita. Se il confronto dei redditi fosse stato eseguito in modo corretto, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere con un rifiuto di prestazioni. (…)” (doc. AI 55/3).
2.5. L'art. 53 LPGA prevede che:
" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso."
I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2).
Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 3 maggio 2006 nella causa E. (I 512/05), consid. 3 e riferimenti).
Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).
Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).
Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).
Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).
Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).
In una sentenza del 13 luglio 2006 nella causa L. (I 406/05), consid. 6, l’Alta Corte ha dichiarato manifestamente errata la decisione formale mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto a un assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, Tribunale federale dal 1. gennaio 2007, vista l’inidoneità della professione di coiffeur a causa delle cervicalgie sofferte, considerata l’inesistenza di elementi medici che potessero escludere l’esercizio di un’attività adeguata e ritenuta la mancanza della volontà di cambiare orientamento professionale), l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.
2.6. Chiamato a pronunciarsi nel caso in cui a un’assicurata era stato soppresso il diritto ad una rendita in via di revisione in applicazione della giurisprudenza federale in base alla quale per il calcolo del reddito ipotetico da invalido, in difetto di indicazioni economiche, concrete va applicata esclusivamente la tabella TA1, questo Tribunale ha stabilito che, conformemente alla giurisprudenza federale, non è possibile procedere ad una revisione delle rendite AI in corso, invocando semplicemente la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile la TA1, quando lo stato di salute dell'assicurato è rimasto invariato (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153).
Inoltre, nella medesima pronuncia, allineandosi ad una sentenza del Tribunale federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), questa Corte ha pure statuito che questa nuova giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.
2.7. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.8. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.9. Nel caso concreto Il TCA rileva innanzitutto che, allorquando con la decisione 24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-7) le ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2003, l’Ufficio AI si è basato, tra l’altro, su un reddito da valido per il 2001 pari a fr. 47’180.-- (doc. AI 23/1).
Nel calcolare questo importo l’Ufficio AI – come riconosciuto anche dal suo rappresentante: “(…) si conviene che il reddito da valido debba essere, a tempo debito, oggetto di modifica avendo l’amministrazione erroneamente computato anche gli assegni familiari. (…)” (doc. I, pag. 11) – è incorso in un manifesto errore conteggiando anche gli assegni famigliari (cfr. art. 25 OAI in base al quale sono considerati redditi del lavoro secondo l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i contributi disposti dalla LAVS).
Da un ulteriore accertamento (doc. AI 33/1) è poi emerso che negli anni 2001 e 2002 il salario annuo ammontava in effetti a fr. 39'000.-- (fr. 3'000.-moltiplicato per 13 mensilità), importo questo rimasto incontestato.
L’Ufficio AI, visto l’errore manifesto in cui è incorso nel calcolo del reddito da valido e l’importanza della sua correzione (reddito da valido considerato per il 2001 di fr. 47’180.-- per rapporto a un reddito effettivo senza il danno alla salute pari a fr. 39'000.--), sulla base dell’art. 53 LPGA e conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.5), poteva dunque, in linea di principio, procedere a una riconsiderazione della decisione 24 marzo 2005 (doc. AI 26/2-7).
Quale motivo di riconsiderazione, conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale sviluppata sulla base di quella federale (cfr. consid. 2.6), l’Ufficio AI non poteva per contro invocare la nuova giurisprudenza federale che ha ritenuto non più applicabile la tabella TA 13 ed applicabile esclusivamente la TA1.
Infatti questa Corte, allineandosi ad una sentenza del Tribunale federale del 25 giugno 2007 (I 138/07), ha già stabilito che la nuova giurisprudenza federale non costituisce un motivo di riconsiderazione ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. STCA del 5 settembre 2007 nella causa V., 32.2006.153).
2.10. L’assicurata sostiene che il proprio stato di salute sarebbe peggiorato da maggio 2005.
Occorre dunque verificare se effettivamente, dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3 e 99 V 102), è subentrato un peggioramento delle condizioni di salute di cui si sarebbe dovuto tenere conto nell’ambito della decisione di riconsiderazione.
2.10.1. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).
2.10.2. In concreto, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione 24 marzo 2005, con la quale all’assicurata è stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1. settembre 2003 (doc. AI 26/2-7; decisione questa cresciuta incontestata in giudicato visto il ritiro dell’opposizione interposta il 20 aprile 2005, cfr. doc. AI 27/1 e 38/1), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 18/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 6 dicembre 2004 (doc. AI 20/1-82) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso cronicizzato in personalità con tratti ossessivi ed evitanti.
Sindrome cervicocefalica cronica con cefalee miste nell’ambito di una sindrome algica diffusa.
Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su:
discrete alterazioni degenerative soprattutto a livello L4-L5;
insufficienza e sbilancio muscolare.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica cronica bilaterale con:
conosciuta lesione del sovrastino a ds.;
tendinite del sovraspinato a sin. su osteofitosi del versante inferiore dell’acromio.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Varicosi agli arti inferiori con:
stato dopo flebite superficiale in sede pretibiale laterale sin. nel maggio 2004;
stato dopo stripping della vena safena magna ds.;
stato dopo plurime scleroterapie.
Obesità corporea (BMI 37%).
Ipofunzione surrenalica iatrogena (stato dopo ripetute infiltrazioni con steroidi).
Nefrolitiasi sin. trattata con successo tramite onde d’urto nel 2002."
(doc. AI 20/10)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorico globale dell’A. nella sua professione svolta di cameriera é valutabile nella misura del 50% come discusso sopra. Facciamo notare come le limitazioni in ambito psichiatrico, neurologico e reumatologico, si riferiscono principalmente alla sindrome algica diffusa presentata e quindi non rappresentano aspetti cumulativi. (…)” (doc. AI 20/13), hanno concluso:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
A livello fisico (reumatologio e neurologico) le limitazioni della capacità lavorativa dell'A. sono argomentate da un lato dalla sindrome algica diffusa e dalle cefalee croniche e dall'altro dalla problematiche di impingement alle due spalle, nonché dalle alterazioni degenerative del rachide ben evidenziate agli esami di MRI. La capacità funzionale residua dell'A. nella sua professione di cameriera è quindi ridotta per il sollevamento e il trasporto di carichi sopra il piano delle spalle e il sollevamento o trasporto di carichi medio-leggeri (10-15 kg), inoltre è ridotta per la manipolazione di oggetti medio-pesanti, pure in posizione di lavoro di tipo monotono e coatto.
A livello psicologico e mentale, la psicopatologia descritta dal nostro consulente riduce la capacità di adattamento dell'A. di fronte alle condizioni psicosociali stressanti, che sovente caratterizzano l'attività da ultimo svolta (cameriera).
L'attività da ultimo svolta è quindi praticabile nella misura del 50% da intendere come un'attività sull'arco di un'intera giornata lavorativa, ma con ridotto rendimento e limitazioni della capacità funzionale.
Dagli atti in nostro possesso sappiamo che l'A. ha potuto lavorare in qualità di cameriera senza prolungate interruzioni sino al mese di settembre 2002. A partire dal 19.09.2002 è da considerare totalmente incapace al lavoro per il periodo dal ricovero, vale a dire fino al 17.10.2002. A partire da questa data, riteniamo esigibile una capacità lavorativa nella misura del 50% come descritto sopra.
Sempre dagli atti sappiamo come nel corso del 2003 l'A. ha presentato periodi di totale incapacità lavorativa durante le degenze in Ospedale (dal 10 al 17.01 e dal 06.05 al 10.06.2003). Ad eccezione quindi di questi brevi periodi, l'A. è da considerare abile al lavoro nella misura del 50%.
La prognosi valetudinaria futura a medio-lungo termine è attualmente incerta, in quanto ciò dipenderà dall'esito dell'indicata presa a carico specialmente sul piano psichiatrico.
Nella funzione di casalinga, riteniamo l'A. abile al lavoro almeno nella misura del 75% in considerazione delle ridotte esigenze di rendimento, della possibilità di gestire il mansionario a seconda dell'intensità dei dolori, e delle limitazioni unicamente sul piano dell'apparato locomotorio (sollevamento e trasporti di carichi da pesanti a molto pesanti superiori ai 25 kg, sollevamento di carichi sopra il piano delle spalle, manipolazioni di oggetti pesanti in modo ripetitivo).
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In considerazione degli aspetti psicopatologici segnalati, non riteniamo indicati provvedimenti professionali.
In futuro, con un adeguato trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico, riteniamo possibile migliorare la capacità lavorativa dell'A. nell'attività da ultimo esercitata, senza però poterci esprimere sulla misura raggiungibile, in quanto ciò dipenderà da diversi fattori, tra i quali l'esito dell'approccio psichiatrico, il decondizionamento al lavoro, il lungo periodo trascorso senza interventi terapeutici adeguati. Un parere definitivo potrà essere espresso soltanto dopo un'adeguata presa a carico e osservazioni longitudinale per almeno un anno.
Dal punto di vista medico-teorico, possiamo affermare che, in attività fisicamente più leggere, che non implicano alcun sforzo per la colonna vertebrale e che permettono all'A. di cambiare frequentemente la posizione e che non comportano condizioni psicosociali stressanti e l'esigenza di un rendimento ottimale, riteniamo che l'A. possa raggiungere un grado di capacità lavorativa nella misura del 75%.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 20/13-14)
2.10.3. Dopo attenta analisi degli atti questa Corte ritiene che, conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.10.1), a ragione l’Ufficio AI – fondandosi sulle conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice – ha concluso per una capacità lavorativa dell’assicurata del 50% nella sua attività di cameriera e del 75% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni poste.
Questo vale a maggiore ragione se si pone mente al fatto che dall’ulteriore documentazione medica prodotta dopo il progetto di decisione 22 dicembre 2006 e in sede di ricorso è emerso quanto segue.
● Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 12 gennaio 2007 indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 42/1), poste le diagnosi note, ha concluso che “(…) la paziente presenta un’acutizzazione dei suoi disturbi fibromialgici con dolori palpatori diffusi sui punti classici con disturbi del sonno e stanchezza generalizzata, questi disturbi sono peggiorati dal mese di maggio 2005. La cefalea costante, richiede, come i disturbi sopraccitati, frequente uso di oppioidi (Sevredol). Per le cisti ovariche è in cura dal Dr. __________ di __________. Lo stato psichico della paziente è pure peggiorato per cui necessita regolari controlli e cure dalla Dott.ssa __________ di __________. […] Considerate le condizioni della paziente non è da aspettarsi un’abilità lavorativa maggiore del 40%. Quindi inabile per lavori di ogni tipo al 60%. (…)” (doc. AI 42/1).
Già nel precedente certificato medico 17 maggio 2005 il dr. __________ si era limitato a sostenere in modo molto succinto che l’assicurata “(…) è in mia cura e presenta una fibromialgia generalizzata con dolori diffusi invalidanti. Inoltre presenta anche una depressione reattiva. Dolori alle spalle bilater. e valori pressori sopra 159/90. Attualmente come casalinga riesce a lavorare solo al 30% (70% inabile).” (doc. AI 30/1).
Ora – a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.10.1), dal fatto che egli si esprime anche su aspetti in cui non è specialista e considerato che [fatta salva la valutazione angiologica 29 luglio 2004 in cui il dr. __________ in merito al duplex venoso ha osservato che “(…) è risultato sovrapponibile a quello di due mesi or sono nel senso di una asse venoso profondo pervio e continente, un asse safenico incontinente grado III bilateralmente senza però segni per tromboflebite. (…)”; doc. AI 42/44 e il rapporto 4 ottobre 2004 nel quale il dr. __________, FMH in chirurgia della mano, non si è espresso sulla capacità lavorativa] non è stata prodotta ulteriore documentazione medica non considerata dai periti –, ritenuto che il dr. __________ non pone diagnosi nuove su cui non si sia già chinato il SAM e che non motiva compiutamente perché egli si scosti dalle valutazioni espresse dai periti, non si può concludere che effettivamente è subentrato un peggioramento della situazione valetudinaria dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata.
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato 22 marzo 2007 nel quale, ancora una volta, il dr. __________ non ha addotto né tantomeno documentato le ragioni per le quali egli si scosta e/o contesta la valutazione operata dai periti del SAM limitandosi a concludere che “(…) viste le sue condizioni attuali è da considerare inabile al lavoro al 100% anche per disturbi di concentrazione e memoria (…)”(doc. A4).
● La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel certificato medico 18 gennaio 2007 (doc. AI 44/1) non ha posto delle diagnosi secondo un criterio di classificazione riconosciuto e nemmeno ha descritto dei disturbi che non siano stati già considerati dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo consulto 30 novembre 2004 nell’ambito della perizia del SAM (doc. AI 20/20-25).
In particolare, la dr.ssa __________ non ha motivato per quali ragioni si scosta e/o contesta le valutazioni espresse dal SAM e si è limitata a concludere in modo del tutto succinto e generico che “(…) dal profilo psichiatrico ella è di conseguenza inabile al lavoro a tempo indeterminato. Considerato il decorso finora un aumento della capacità lavorativa non è prevedibile. (…)” (doc. AI 44/1).
Non è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico 28 marzo 2007 nel quale, ancora una volta, la dr.ssa __________ non ha addotto né tantomeno documentato le ragioni per le quali ella si scosta e/o contesta la valutazione operata dai periti del SAM limitandosi a osservare in modo del tutto generico che “(…) seguo regolarmente la Signora RI 1 dall’aprile 2005. Allora gli accertamenti erano già stati eseguiti, quindi non posso paragonare il suo stato di salute attuale con quello di allora. Da quando la conosco il suo stato psichico è sempre stato grave: a causa della sintomatologia sempre presente (umore depresso, tendenza al pianto, ansie frequenti, dolori diffusi in tutto il corpo, apatia, stanchezza, aumentata affaticabilità, anedonia, ritiro sociale, insofferenza verso tutto e tutti – anche i famigliari – incapacità di svolgere le mansioni quotidiane e sensi di colpa) reputo l’assicurata inabile al lavoro al 100% a tempo indeterminato.” (doc. A3).
● Il dr. __________, FMH in ginecologia e ostetricia, nel rapporto pervenuto il 19 gennaio 2007 all’Ufficio AI, ha descritto “(…) gli avvenimenti più significativi avvenuti dal 3 settembre 1997 (…)” e non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 45/1-2).
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 23 gennaio e 6 febbraio 2007 ha osservato che:
" (…)
Preso atto di quanto sopra (ndr.: si riferisce alla perizia 6 dicembre 2004 del SAM, al rapporto medico 14 dicembre 2004 della dr.ssa __________ e ai rapporti dei dottori __________, __________ e __________) non ravviso dal punto di vista medico dati oggettivi a conferma di un peggioramento dello stato di salute dell’assicura-ta.
(…)” (doc. AI 47/1)
" (…)
ho preso atto delle 59 pagine di documentazione medica allegata al rapporto medico del Dr. __________ del 12 gennaio 2007.
Non riscontro elementi di valutazione in grado di indurre l’UAI a considerare la situazione dal profilo medico teorico diversa da quella verificata, ossia Il 50% nell’attività abituale di cameriera e Il del 25% in attività adeguata.
Si tratta infatti di documenti medici, già esaminati e riguardanti le patologie considerate e valutate nell’ambito della perizia SAM datata 6 dicembre 2004.”
(doc. AI 50/1)
Anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 17 aprile 2007, ha concluso che “(…) già in occasione della perizia SAM l’assicurata si lamentava di stanchezza e di importanti dolori. Inoltre lamentava insonnia, umore abbattuto […]. La dottoressa __________ certifica un’inabilità lavorativa completa in considerazione del quadro generale, non fornisce però una chiara diagnosi psichiatrica, cosa che porta a presumere che l’inabilità lavorativa sia più giustificata dalla sintomatologia soggettiva (sicuramente importante) che dalla patologia psichiatrica. Per quanto concerne il dr. __________ questo non permette di oggettivare una modifica dello stato somatico dell’assicurata ma elenca una sintomatologia algica diffusa tipica per la fibromialgia. […] La presente documentazione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurata rispetto alla valutazione peritale SAM.” (doc. IX/Bis).
Viste le risultanze mediche appena esposte e ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia, questo Tribunale deve concludere che non è stato dimostrato un peggioramento dello stato valetudinario intervenuto dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata.
Di conseguenza é a ragione l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa del 50% nell’attività di cameriera e del 75% in un’attività adeguata rispettosa delle limitazioni poste.
Ciononostante va fatto presente alla ricorrente che, in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, potrà in futuro presentare un’ulteriore domanda di prestazioni.
2.10.4. In sede di ricorso il rappresentante dell’assicurata, ribadito il peggioramento dello stato di salute dal maggio 2005, ha chiesto l’esecuzione di una nuova perizia pluridisciplinare se possibile da parte di una clinica universitaria.
A tal proposito va rilevato che per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha riconosciuto loro pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipen-denza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.
Inoltre va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti non dimostra un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa intervenuto dopo la perizia 6 dicembre 2004 del SAM e prima della decisione impugnata. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la perizia 6 dicembre 2004 del SAM.
In questo senso, la richiesta di rinviare gli atti all’Ufficio AI “(…) affinché approfondisca, tramite una perizia pluridisciplinare, la valutazione di tutte le patologie di cui è affetta l’assi-curata e stabilisca la sua eventuale abilità lavorativa. (…)” (doc. I, pag. 15), va pertanto disattesa.
2.11. Per quanto riguarda la valutazione economica va qui innanzitutto ribadito che il reddito da valido considerato nella decisione 24 marzo 2005 era manifestamente errato e che per il calcolo del reddito ipotetico da invalido va applicata la tabella TA13 (la nuova giurisprudenza che ha stabilito l’esclusiva applicabilità della tabella TA1 non era infatti a quell’epoca ancora stata emanata e nemmeno può essere ritenuta quale motivo di riconsiderazione; cfr. consid. 2.6 e 2.9).
Va poi ancora ricordato che l’invalidità nell’ambito delle assicurazioni sociali è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a) e che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02), per cui nel caso concreto – visto il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal settembre 2003 (doc. AI 26/2-7) – sono determinanti i dati del 2003.
Quale reddito da valido per l’anno 2001 l’amministrazione aveva ritenuto la somma di fr. 47'180.--. Questo importo, come visto sopra (cfr. consid. 2.9), era manifestamente errato.
Da un ulteriore accertamento (doc. AI 33/1) è infatti emerso che negli anni 2001 e 2002, il salario dell’assicurata ammontava a fr. 39'000.-- (fr. 3'000.-- moltiplicato per 13 mensilità).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale importo, rimasto incontestato dall’assicurata.
Il reddito da valido aggiornato al 2003 ammonta dunque a fr. 39'546.-- (fr. 39'000.-- x 1.4%, cfr. tabella B 10.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 91, vedi inoltre doc. AI 36/8).
Quale salario di riferimento in base alla tabella TA13 e senza riduzioni per l’anno 2003 vale l’importo di fr. 3'319.-- (fr. 3'273.-- [valore mediano secondo la tabella TA 13, qualificazione 4, valido per le donne nel 2002] x 2076 : 2047, cfr. tabella B 10.3, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 91).
Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, pag. 90), esso ammonta a fr. 3'460.-- mensili oppure a fr. 41'520.-- per l'intero anno (fr. 3'319.-- x 12 : 40 x 41.7, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Considerata una capacità lavorativa in un’attività adeguata del 75% (cfr. consid. 2.10.3) e applicata una riduzione del 10% (5% per attività leggera e 5% per attività sempre nello stesso settore con lungo periodo d’inattività, cfr. il rapporto finale 30 novembre 2006 della consulente in integrazione professionale sub doc. AI 35/1-3) il reddito ipotetico da invalido ammonta dunque a fr. 28'026.-- (fr. 41'520.-- x 75% ridotti del 10%).
Di conseguenza, dal raffronto dei redditi per l’anno 2003, risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 29,13% ([39'546.-- - 28'026.--] x 100 : 39'546.--).
Nemmeno per gli anni 2004, 2005 e 2006, aggiornando i redditi ai rispettivi anni, si ottiene un grado d’invalidità pensionabile.
Infatti, per il 2004 il grado d’invalidità è del 29.98, per il 2005 è del 29,24% e per il 2006 è del 29.06%.
Alla stessa conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe anche volendo aggiornare i dati salariali per il 2007.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede – ravvisato il motivo della riconsiderazione nel calcolo manifestamente errato del salario da valida dell’assicurata e considerati i gradi d’invalidità non pensionabile in base al confronto dei redditi e in corretta applicazione dell’allora vigente tabella TA13 – è a giusto titolo che l’’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla mezza rendita a contare dal 1. maggio 2007 (cfr. art. 88bis cpv. 2 OAI).
Di conseguenza la decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti