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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.04.2008 32.2007.108

18. April 2008·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,471 Wörter·~27 min·2

Zusammenfassung

Revisione. Modifica del reddito da invalido. Salario sociale

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2007.108   FS/td

Lugano 18 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di

 RI 1    

contro  

la decisione del 27 febbraio 2007 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, dopo aver beneficiato di provvedimenti pedagogico-terapeutici e di un sussidio per l’istruzione scolastica speciale (doc. AI 16/1, 24/1, 32/1, 39/1, 41/1 e 45/1), con decisione 11 settembre 1987 (doc. AI 52/1-2), preceduta dalla delibera 7 agosto 1987 (doc. AI 51/1), è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. agosto 1987 per un grado d’invalidità del 75%.

                                         Tale decisione è poi stata confermata a più riprese nelle varie procedure di revisione che si sono susseguite nel tempo e dalle quali è risultato un grado d’invalidità del 75%, 73% e 71% (doc. AI 62/1, 63/1, 70/4, 74/1, 80/1 e 91/1).

                               1.2.   Nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2006, dopo aver interpellato il medico curante e il datore di lavoro, l’Ufficio AI, con decisione 27 febbraio 2007 (doc. AI 104/1-2), preavvisata con progetto 18 dicembre 2006 (doc. AI 100/1-3), ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a tre quarti di rendita per un grado d’invalidità del 68% argomentando:

"  (...)

Si tratta, all'occorrenza, di un'invalidità permanente.

Nel caso in cui l'assicurato non ha potuto acquisire delle conoscenze professionali sufficienti a causa della sua invalidità, il reddito che egli potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde, in percento, secondo l'età, alle frazioni seguenti della mediana, attualizzati ogni anno, come risulta dall'inchiesta dell'Ufficio federale della statistica sulla struttura dei salari:

Dopo …. anni compiuti         Prima…anni compiuti               Tasso in %

                                                                 21                                          70

                                                  21          25                                          80

                                                  25          30                                          90

                                                  30                                                         100

                                                  (art. 26 cpv. 1 OAI)

Nel 2005, il reddito medio dei salari è stimato a Fr. 70'500.--. Tenuto conto della sua età, il 100% di quest'importo rappresenta il reddito realizzabile senza invalidità, cioè Fr. 70'500.--.

Dalla documentazione agli atti risulta che lei, nonostante il danno alla salute presentato, svolge ancora la sua abituale attività di operaio non qualificato presso la __________ di __________.

Nel caso specifico dal raffronto tra il reddito conseguito nel 2005 pari a fr. 22'743.-- e quello che avrebbe potuto conseguire senza danni alla salute, Fr. 70'500.--, (secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari riferito al 2005), risulta una perdita di guadagno del 68%.

Aggiornando inoltre il calcolo al 2006 il grado di invalidità non varia:

Reddito conseguito                    Fr. 23'140.--

(anno intero)

Reddito secondo art. 26 OAI    Fr. 71'500.--

Perdita di guadagno                  Fr. 48'360.-

Grado di invalidità del 68%

(…)" (doc. AI 100/2)

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – sostenuto che il salario lordo attuale di fr. 1'789.00 mensili conseguito presso la __________ di __________ configura un salario sociale e che a seguito della decisione le sue condizioni di salute sono peggiorate avuto riguardo all’aspetto psichiatrico – ha chiesto il ripristino del diritto alla rendita intera per sé, a quella completiva per la moglie e a quella semplice per figlio.

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato che:

"  (...)

Il ricorrente lavora dall’11.4.1994 presso la __________ di __________ come operaio ausiliario per 36 ore settimanali con un salario mensile nel 2006 di fr. 1'780. Senza danno alla salute avrebbe un salario di fr. 3'500.--/ 4'000.--. Sul suo salario sono trattenuti gli oneri sociali. Secondo il datore di lavoro egli svolge il suo lavoro benché debba essere seguito da un collega. In tali circostanze si può ritenere che il salario versatogli, circa la metà del normale, corrisponde al valore del lavoro svolto e può quindi essere considerato come il reddito che può guadagnare da invalido. Il calcolo dell’invalidità della decisione AI risulta corretto. Si chiede dunque che questo codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.

(…)" (doc. VI, pag. 2)

                               1.5.   Il 25 maggio 2007 è pervenuto al TCA il rapporto medico 19 maggio 2007 della dr.ssa __________ (doc. X).

                                         Al riguardo l’Ufficio AI, con osservazioni 8 giugno 2007, ha rilevato in particolare che “(…) il certificato medico 19 maggio 2007 della dr.ssa __________ conferma in sostanza che l’assicurato lavora in modo soddisfacente per lui e per il datore di lavoro con un rendimento ca. 50%, ciò corrisponde al salario che gli viene pagato. Tale reddito è dunque reale in quanto corrisponde al lavoro svolto. Correttamente esso è dunque stato considerato come salario da invalido per la determinazione dell’invalidità. (…)” (doc. XII, pag. 2).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STF del 21 dicembre 2007 nelle cause B. e D. SA, H 180/06 e H 183/06; STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).

                                         Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

                                         Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante (momento dell’eventuale diritto alla rendita) è realizzato antecedentemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto al 1. aprile 2007 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione 27 febbraio 2007; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI), il diritto a una rendita intera riconosciuto all’assicurato dal 1. agosto 1987.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                               2.6.   Nel caso concreto – dopo la richiesta di prestazioni AI del 27 luglio 1987 (doc. AI 50/1-6), sfociata nella decisione 11 settembre 1987 con la quale all’assicurato è stato riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. agosto 1987 (doc. AI 52/1-2), diritto questo successivamente confermato a più riprese nel tempo e corredato poi anche da una rendita completiva per la moglie e una semplice per figlio (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 82/1, 83/1-2, 92/1 e 93/1-2) –, nell’ambito della revisione d’ufficio intrapresa nell’agosto 2006 (doc. AI 94/1), l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera precedentemente erogata a tre quarti di rendita (doc. AI 100/1-3 e 104/1-2).

                                         L’Ufficio AI ha proceduto alla riduzione della rendita intera in quanto (ritenuti per gli anni 2005 e 2006 un reddito da valido di fr. 70'500.-- e di fr. 71'500.-- e un reddito da invalido di fr. 22'743.-- rispettivamente di fr. 23'140.--), dopo il confronto dei redditi, il grado d’invalidità del 68% giustificava il riconoscimento del diritto a tre quarti di rendita.

                                         Motivo della presente revisione è dunque la modifica del reddito da invalido, il cui importo di fr. 22'743.-- per il 2005 e di fr. 23'140.-- per il 2006 è stato posto in raffronto con i redditi da valido di fr. 70'500.-- rispettivamente 71'500.--, risultando così un grado d’invalidità del 68% per entrambi gli anni.

                                         Il ricorrente sostiene che il salario che percepisce “(…) è un salario sociale, in quanto, in molte attività che mi vengono assegnate non sono autosufficiente. (…)” (doc. I).

                                         Per quanto attiene all’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.5 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

                                         I dati economici risultano pertanto determinanti.

                                         Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                            2.6.1.   Per quanto riguarda il reddito da valido, visto l’art. 28 cpv. 2 seconda frase LAI secondo il quale il Consiglio federale definisce il reddito del lavoro determinante per valutare l’invalidità e ritenuta l’assenza di una formazione professionale (cfr. il rapporto 9 luglio 1987 dell’Ufficio regionale per l’integrazione professionale sub doc. AI 48/1), a ragione l’Ufficio AI ha applicato l’art. 26 OAI.

                                         L’art. 26 OAI, intitolato assicurati senza formazione professionale, enuncia che:

"  Se l'assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, acquisire sufficienti conoscenze professionali, il reddito lavorativo che potrebbe ottenere se non fosse invalido corrisponde al tasso percentuale, graduato secondo l'età, del valore medio attualizzato ogni anno secondo il rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari (cpv. 1).

____________________________________________________

Dopo … anni compiti                 Prima … anni compiti           Tasso in per cento

__________________________________________________________

                                                       21                                                       70

21                                                   25                                                       80

25                                                   30                                                       90

30                                                                                                           100

__________________________________________________________

Se un assicurato non ha potuto, a cagione dell'invalidità, completare la sua formazione professionale, il reddito che gli si potrebbe attribuire presumendolo non invalido, corrisponde al reddito medio di un lavoratore della professione alla quale egli si preparava (cpv. 2)."

                                         Secondo la giurisprudenza il capoverso 1 si riferisce a invalidi alla nascita oppure invalidi precoci che non hanno potuto, a causa del danno alla salute, acquisire delle conoscenze professionali sufficienti (STFA del 13 luglio 2005 nella causa G., I 24/03; STFA dell'11 febbraio 1993 nella causa B. p. 9; STFA del 6 maggio 1986 nella causa D. consid. 1c, (I 358/85); Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 207; direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità N 3035-3039). Con questo concetto si intende il conseguimento di una formazione professionale conclusa (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa R., I 612/02, consid. 2.2.; STFA del 6 maggio 1986 in re D consid. 1c). Il capoverso 1 sancisce in pratica il principio dell'accertamento generale e astratto del reddito da valido sulla base delle tabelle salariali (STFA dell'11 febbraio 1993 in re B. pag. 9).

                                         Rappresenta un’eccezione a questo principio, sempre nel contesto dell'art. 26 cpv. 1 OAI, la fattispecie in cui un assicurato diventa invalido poco prima di iniziare la formazione professionale e da elementi univoci ed evidenti risulta che senza l’invalidità questi avrebbe appreso una determinata professione. In tale evenienza il calcolo del reddito da valido va effettuato facendo riferimento a questa professione (cfr. STFA del 26 gennaio 2005 nella causa M., I 543/04, consid. 3.3.1; STFA del 10 febbraio 2003 nella causa D., I 472/02, consid. 1.2.).

                                         Ricordato che l’assicurato è nato il 7 luglio 1969 e ritenuto che il valore medio secondo il rilevamento dell’Ufficio federale di statistica sulla struttura dei salari ammontava per gli anni 2005 e 2006 a fr. 71'500.-- (cfr. Comunicazione dell’UFAS alle Casse di compensazione a agli uffici AI del 3 ottobre 2005; tale valore ammonta invece per gli anni 2007 e 2008 a fr. 72'500.-- rispettivamente a fr. 74'000.-- secondo le medesime comunicazioni dell’UFAS del 5 ottobre 2006 e del 4 ottobre 2007), conformemente all’art. 26 cpv. 1 OAI, il reddito da valido per questi due anni ammonta dunque a fr. 71'500.--.

                            2.6.2.   Riguardo al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Pertanto ai fini del raffronto tra reddito ipotetico e reddito conseguito si presuppone che il salario sia equivalente alla prestazione effettuata (P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 213; STFA del 15 febbraio 1996 in re A. D.). Ciò non è tuttavia il caso nell’ipotesi in cui viene erogato un salario sociale. In tal evenienza l’interessato non può infatti fornire la contropartita equivalente al reddito (DTF 110 V 277; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, p. 203): la sua invalidità gli permette di fornire unicamente una prestazione ridotta da un punto di vista qualitativo e quantitativo (Valterio, op. cit. p. 203).

                                         Di regola si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata: il salario sociale va pertanto riconosciuto solo con riserva (DTF 117 V 18; RCC 1980 p. 321; P. Omlin, op. cit., p. 213; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 201). La prova deve basarsi su dati precisi, in quanto il datore di lavoro potrebbe avere interesse a dichiarare l’esistenza di un salario sociale: nel caso di erogazione della rendita egli potrebbe infatti ridurre lo stipendio (Valterio, op. cit. p. 204). In simili condizioni non ci si può pertanto fondare unicamente sulla dichiarazione del datore di lavoro. Indizi a favore del versamento di un salario sociale sono in particolare il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datore di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse (Omlin, op. cit. p. 213, cfr. anche marginale 3067 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

                                         Nel caso in esame, dal questionario per il datore di lavoro (doc. AI 98/1-3), risulta che l’assicurato ha iniziato a lavorare, quale operaio non qualificato per la __________, l’11 aprile 1994 e che il suo salario per gli anni 2004, 2005 e 2006 ammontava a fr. 1'700, fr. 1'730 e fr. 1'780 per tredici mensilità.

                                         Il datore di lavoro ha precisato che “(…) in generale il signor RI 1 svolge attività di aiuto per i suoi collaboratori nel settore della fabbricazione dei mangimi (insacco e paletizzazione), della gestione del magazzino e del servizio alla clientela. Svolge i compiti assegnati senza difficoltà ma deve sempre essere seguito da un collega. (…)” (doc. AI 98/3).

                                         Ora, anche se il datore di lavoro ha segnalato che deve sempre essere seguito da un collega, conformemente alla giurisprudenza federale sopra enunciata, ritenute le 36 ore settimanali e considerato che senza il danno alla salute il suo salario mensile ammonterebbe a fr. 3'500 – 4'000, questo Tribunale deve concludere che il salario mensile di fr. 1'780.-- (che corrisponde a circa la metà del salario normale) corrisponde al valore del lavoro svolto e non configura pertanto un salario sociale.

                                         Inoltre neppure sono dati gli indizi posti dalla giurisprudenza – segnatamente il rapporto di parentela, di amicizia o commerciale tra il datore di lavoro e l’assicurato rispettivamente la sua famiglia, così come la lunga durata del rapporto di lavoro e una collocazione in classi di salario fisse – che parlano a favore del versamento di un salario sociale.

                                         Pertanto vanno confermati i redditi annuali da invalido stabiliti dall’Ufficio AI (e non contestati nei loro importi dal ricorrente) in fr. 22'743.-- (fr. 1'730.-- x 13 aumentati di fr. 110.70 e fr. 142.50 per ore straordinarie e indennità festivi a ore per il mese di settembre 2005 come risulta dal doc. AI 98/9) per il 2005 e in fr. 23'140.-- per il 2006 (fr. 1’780-- x 13, cfr. doc. AI 98/5-6).

                            2.6.3.   Procedendo quindi al raffronto dei redditi risulta che il grado d’invalidità dell’assicurato per gli anni 2005 e 2006 è pari al 68.19% rispettivamente al 67.64% ([71'500 – 22’743] x 100 : 71'500 e [71'500 – 23’140] x 100 : 71'500), arrotondato al 68% secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 121 consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

                                         Con un grado d’invalidità del 68% l’assicurato ha diritto a tre quarti di rendita (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI in vigore dal 1. gennaio 2004 e consid. 2.4).

                                         Di conseguenza é a giusta ragione che l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la rendita intera erogatagli a tre quarti di rendita a contare dal 1. aprile 2007 (cfr. art. 88 bis. cpv. 2 lett. a OAI e consid. 2.5).

                               2.7.   Nel proprio ricorso l’assicurato ha osservato che “(…) faccio notare che attualmente, anche a seguito della decisione AI, le mie condizioni di salute sono peggiorate dal punto di vista psichico ed hanno richiesto dapprima le cure da parte del Servizio Psico Sociale di __________ e in seguito fino a tutt’ora della dottoressa __________ con studio a __________. (…)” (doc. I, sottolineature del redattore).

                                         Il 19 maggio 2007 la dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha trasmesso al TCA un rapporto medico del seguente tenore:

"  (...)

Il paziente sopraccitato è in mia cura dal gennaio 2007 e per uno stato depressivo misto con spunti paranoidi. Contrariamente come detto il paziente nel ricorso (fatto dal Sindacato) questo stato paranoide persiste da lunga data che purtroppo non è mai stato affrontato, riconosciuto e curato negli istituti dove è stato collocato.

A mio vedere questa indifferenza medica ha contribuito ad aumentare già insistente ritardo mentale.

Il paziente percepisce AI ormai da sempre 75% al 71%.

Attualmente il paziente lavora con aiuto dalla struttura del diamante alla __________ è da circa 10 anni, svolte un lavoro di magazziniere sorvegliato da un collega, in questo lavoro il paziente si trova bene, i suoi responsabili sono contenti del suo rendimento e comportamento. A dire la verità il paziente preferiva di lavorare come ha già fatto prima al Furgone per distribuzione del materiale.

Il paziente è ben curato con le cure appropriate, sta discretamente e prende il lavoro al 50% il 1.6.2007. La situazione sociale del paziente non è la migliore e la riduzione della rendita al 68% ha causato dei scompensi economici a casa.

Auspico la vostra parte di rivedere il caso con la possibilità di riportare la rendita al 71%.

(…)." (doc. X)

                                         Ora, a prescindere dal fatto che il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto medico 1. novembre 2006 (doc. AI 99/1-3), posta la diagnosi di debilità mentale lieve dalla nascita, aveva attestato uno stato di salute stazionario e uno stato generale buono.

                                         Dal canto suo la dr.ssa __________, ritenuto uno stato depressivo misto con spunti paranoidi, non ha indicato in nessun modo in cosa sarebbe consistito e a quando risalirebbe l’asserito peggioramento dello stato di salute, non ha precisato in cosa consisterebbe la sua cura e se vi è una terapia medicamentosa e, evidenziati problemi di natura economica, non si è neppure espressa chiaramente (pure sottolineando che “(…) in questo lavoro il paziente si trova bene, i suoi responsabili sono contenti del suo rendimento e comportamento. (…)” sulla capacità lavorativa dell’assicurato (doc. X).

                                         Al riguardo va qui ricordato che per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10, consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3.2)."

                                         Va qui ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                                         Conformemente alla suevocata giurisprudenza federale, sulla sola base del rapporto medico 19 maggio 2007 della dr.ssa __________, non è dunque possibile concludere per un peggioramento della situazione valetudinaria dell’assicurato intercorso prima della decisione impugnata.

                                         Ciononostante va fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una ulteriore domanda di revisione.

                               2.8.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2007.108 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.04.2008 32.2007.108 — Swissrulings