Raccomandata
Incarto n. 32.2007.101 BS/sc
Lugano 7 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione del 7 marzo 2007 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe __________, nel dicembre 2004 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1-1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del SAM (Servizio accertamento medico dell’AI) con decisione 7 marzo 2007 (preavvisata il 22 dicembre 2006) l’Ufficio AI gli ha riconosciuto una rendita intera dal 1° giugno 2005 pari a fr. 1'522.-- al mese, sostituita con decorrenza dal 1° settembre 2006 da un quarto di rendita per fr. 381.-- mensili. Quest’ultimo importo, adeguato al 1° gennaio 2007, ammonta a fr. 392.-- (doc. AI 35).
1.2. Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato è tempestivamente insorto al TCA, evidenziando:
“…
a seguito della vostra decisione del 07.03.2007 riguardo alle prestazioni mensili ordinarie dell'AI con effetto dal 01.06.2005 al 31.08.2006 e dal 01.09.2006 intendo prendere posizione in quanto ritengo vi siano degli errori piuttosto gravi. Con la vostra lettera del 22.12.2006 mi comunicate che dal 01.06.2005 al 31.08.2006 ho diritto ad un rendita AI pari al 100% ed a partire dal 01.09.2006 ho diritto ad una rendita AI pari al 41%. Secondo quanto da voi calcolato, il mio reddito esigibile era di fr. 54'136.00, cioè fr. 4'511.35 mensili, quindi ritengo che se ho diritto ad una invalidità al 100% dal 01.06.2005 al 31.08.2006 dovrei percepire tale importo mensilmente, e dal 01.09.2006 22'214.00, cioè fr. 1'851.15 mensili. Ritengo che vi siano degli errori nei vostri calcoli della vostra decisione del 07.03.2007 dove mi riconoscete solo fr. 1'522.00 dal 01.06.2005 al 31.08.2006 anziché fr. 4'511.35 mensili e fr. 381.00 dal 01.09.2006 anziché fr. 1'851.15.
Non riesco a capire che calcolo è stato fatto per riconoscermi meno di quanto dovrei percepire, nella vostra decisione del 22.12.2006 mi riconoscete un guadagno pari a fr. 54'136.00, ma nei vostri conteggi del 07.03.2007 vi sono altre cifre che non corrispondono a quanto da voi riconosciuto. Vi prego di controllare meglio e di sistemare gli errori, ho già subito fin troppo fino ad ora e non ritengo giusto continuare a subire ancora, sono costretto a vivere al di sotto della soglia di povertà e non capisco perchè vengo privato di qualche cosa che dovrebbe spettarmi. Sono in uno stato di salute precaria e tutto questo aggrava ulteriormente le mie condizioni." (Doc. I)
1.3. Con risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata.
1.4. Il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ gli atti riguardanti il ricorrente (X).
Con scritto 11 marzo 2008 lo scrivente Tribunale ha informato le parti dell’acquisizione dei succitati atti, assegnando un termine per la consultazione e per la presentazione di osservazioni (XI).
L’Ufficio AI ha fatto presente di non avere osservazioni da formulare, mentre il ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99;
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la 5a revisione della LAI (RU 2007 5148).
Occorre qui rilevare che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).
Dal momento che nel caso in esame lo stato di fatto giuridicamente determinante è realizzato antecendemente al 1° gennaio 2008, le modifiche della 5.a revisione della LAI non sono applicabili. Ne consegue che gli articoli della LAI citati in seguito fanno riferimento al tenore valido sino al 31 dicembre 2007.
2.3. Nel caso in esame, pacifico è che, sulla base della perizia 26 giugno 2006 del SAM, il ricorrente ha diritto ad una rendita intera dal 1° giugno 2005 al 31 agosto 2006. Dal 1° settembre 2006, egli presenta un grado d’invalidità del 41%, risultante dal raffronto tra un reddito da valido di fr. 54'136.-- e quello da invalido di fr. 31’922.--. In merito a quest’ultimo punto non è stata sollevata alcuna obiezione da parte dell’assicurato. Del resto, visto il rapporto 4 dicembre 2006 del consulente in integrazione professionale (doc. AI 24-1), non emergono motivi per mettere in dubbio la succitata determinazione del grado d’invalidità.
Oggetto del presente ricorso sono invece gli importi della rendite d’invalidità, contenuti nelle decisioni contestate. L’assicurato evidenzia che le rendita erogata di fr. 1'522.-- è inferiore al reddito da valido di fr. 54'136.--, pari a fr. 4'511,35 mensili.
Ne consegue che il TCA è chiamato a verificare i parametri di calcolo della rendita, vale a dire la scala di rendita (determinata in relazione al periodo di contribuzione) e il reddito annuo medio.
2.4. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase, se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
Secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS, il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla rendita o decesso).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
L’importo delle rendite d’invalidità corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell’AVS (art. 37 cpv. 1 LAI) e se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell’insorgenza dell’invalidità, la sua rendita d’invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 1331/3 per cento dell’importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
- il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
2.5. Nel caso di specie, il periodo di contribuzione dell’assicurato, nato nel 1961, inizia il 1° gennaio 1982 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) per terminare il 31 dicembre 2004 (31 dicembre precedente l’anno in cui è sorta l’invalidità).
Dall’esame degli atti della Cassa __________ (Cassa), competente per eseguire il calcolo della rendita (art. 60 cpv. 1 lett b LAI), ma prodotti dalla Cassa __________ (X), risulta che l’insorgente presenta un periodo di contribuzione completo, ciò che corrisponde alla scala di rendita 44 indicata nella decisione contestata.
2.6. L’assicurato contesta la determinazione del reddito annuo determinante riportato nella decisione contestata (fr. 34'476.--), sostenendo che lo stesso deve corrispondere al reddito di fr. 54'136.-- che percepiva prima dell’invalidità.
Tale richiesta non può essere accolta, poiché, come visto, il reddito annuo determinante corrisponde alla media dei redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di contribuzione. L’importo di fr. 54'136.-- è invece il reddito da valido alla base del raffronto dei redditi. Infatti, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Ritornando al caso in esame, la Cassa ha sommato i redditi iscritti nel conto individuale dell’assicurato - dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) - durante il suo periodo di contribuzione, giungendo ad un importo di fr.663'495.--.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1922 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.043
Siccome quando l’insorgente è diventato invalido (nel 2005) aveva 44 anni, egli ha diritto ad un aumento del suo reddito medio annuo ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 LAI (cosiddetto “supplemento di carriera”), pari al 5% (cfr. art. 33 OAI).
Va poi osservato che essendo l’assicurato celibe e senza figli, giustamente l’amministrazione non ha proceduto ad alcuna ripartizione dei redditi matrimoniali (art. 29quinquies cpv. 3 LAVS), come pure all’assegnazione di accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS).
Complessivamente i redditi da attività lucrativa, comprensivi del supplemento del 5% e del fattore di rivalutazione, ammontano a fr. 726'626.--.
Per calcolare il reddito annuo medio (RAM), i fr. 726'626.-- di redditi vanno divisi per i 23 anni di contribuzione computabili, il cui ammontare, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le citate tabelle edite dall’UFAS, corrisponde a fr. 32’250.--.
Va poi rilevato che negli anni 1987 e 1988 l’insorgente è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità. A norma dell’art. 51 cpv. 3 OAVS (applicabile anche all’assicurazione invalidità a seguito del rinvio di cui all’art. 32 cpv. 1 OAI):
" Non è tenuto conto, nel calcolo del reddito annuo medio, di una rendita di vecchiaia o per i superstiti che non succede immediatamente a una rendita d’invalidità, degli anni civili durante i quali è stata assegnata una rendita d’invalidità, né del pertinente reddito dell’attività lucrativa, qualora ciò risultasse più favorevole all’avente diritto.”
Tale normativa è stata in casu applicata dalla Cassa. Non considerando i due anni in cui l’assicurato aveva percepito una rendita d’invalidità (da qui il periodo di contribuzione di 21 anni indicato nella decisione contestata), ne è risultato un reddito annuo medio di fr. 33'540.-- più favorevole per l’insorgente. L’importo di fr. 34'476.-- esposto nella decisione contestata corrisponde al reddito annuo medio adeguato al 2007.
Tenuto conto del menzionato reddito annuo medio, nonché di una scala di rendita 44, con l’ausilio delle citate tabelle UFAS si evince che l’assicurato ha diritto ad una rendita intera di fr. 1’522.--. Di conseguenza, il quarto di rendita dal 1° settembre 2006 ammonta a fr. 381.-- (1'522:4), rispettivamente fr. 392.-- dal 1° gennaio 2007.
In conclusione, l’importo della rendita fissata con la decisione impugnata, è corretto. Ne consegue dunque la reiezione del ricorso.
Ciononostante va fatto presente che qualora la rendita d’invalidità non fosse sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere, per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione complementare, così come suggerito dall’Ufficio AI nella risposta di causa.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 200.-- sono poste a carico a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti