Raccomandata
Incarto n. 32.2007.1 FS
Lugano 14 agosto 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo studente presso la __________ di __________ (doc. AI 1/4 e 23/1), nel mese di gennaio 2006 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “(…) balbuzie! Ciò che presuppone un’anomalia congenita é il fatto che mia madre ed un mio cugino hanno avuto lo stesso disturbo inoltre, nello stesso ceppo famigliare, ci sono state persone “sordomute”! (…)” (doc. AI 3/1-8).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 7 luglio 2006 (doc. AI 20/1-2), confermato con decisione 9 novembre 2006 (doc. AI 27/1-3), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo:
" (…)
Nel caso concreto, l’incapacità lavorativa viene giustificata da una balbuzie che indagata accuratamente aveva portato ad una psicoterapia con l’ipotesi diagnosticata di fobia sociale in persona evitante.
Quest’ultima diagnosi, perlomeno nella sua accezione invalidante, si è estinta con l’evidenza dei fatti.
Infatti, lei ha cessato in accordo con i terapeuti il trattamento e si è dedicato a degli studi universitari, con risultati positivi, che prevedono nel loro iter confronti continui in ambito sociale con partecipazione a corsi e discussione di argomenti.
Il fatto stesso di aver avuto i risultati proclamati è la dimostrazione che non sussistono inabilità lavorative.
Durante l’iter per il conseguimento di un titolo universitario si è frequentemente confrontati con situazioni tipo a quelle con cui si confronta in ambito professionale una volta ottenuto il diploma, è questa una conditio sine qua non per ottenere il titolo.
Inoltre va considerato che lei possiede un altro titolo di studio con il quale ha già avuto esperienza lavorativa, anche se questa non è stata di suo gradimento ed ha preferito una riformazione per cambiare il tipo di attività.
Alla valutazione attuale, con tali presupposti, non si intravedono condizioni invalidanti non superabili con un esigibile sforzo di volontà.
(…)
Le osservazioni presentate il 04 agosto 2006 in opposizione al progetto del 07 luglio 2006 sono state attentamente esaminate ma ritenute tuttavia ininfluenti ai fini del diritto a prestazioni AI.
Intanto, occorre necessariamente confermare la valutazione posta dal Servizio medico regionale dell’AI (SMR) in data 06 luglio 2006, rilevando inoltre i seguenti aspetti:
lei non si sottopone più alle terapie che il caso potrebbe meritare;
lei è comunque riuscito a terminare una formazione dapprima quale laboratorista medico e da ultimo quale architetto;
di conseguenza è da ritenere in possesso di tutte le capacità per poter inserirsi in modo autonomo sul mercato del lavoro, eventualmente con l’ausilio dell’Ufficio regionale di collocamento.
(…)" (doc. AI 27/1-2)
1.2. Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un ricorso cautelativo, completato con scritto 5 febbraio 2007, chiedendo che:
“1. Il ricorso è accolto e di conseguenza:
1.1. La decisione del 9 novembre 2006 è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda ad ordinare una perizia psichiatrica dettagliata e eventuali esami specifici.
1.3. Eventualmente l’assicurato è posto a beneficio delle misure di integrazione professionale del collocamento professionale
2. Protestate tasse, spese e ripetibili.
3. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’assicurato in data odierna è accolta e di conseguenza
3.1. l’assicurato è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la presente procedura d’appello.” (doc. AI 32/14)
L’assicurato – contestata la valutazione medica, rilevata la differenza tra la realtà universitaria e il mondo del lavoro e osservato che il cambiamento di attività si era reso necessario viste le umiliazioni subite a causa della sua situazione di salute – ha prodotto il rapporto 22 gennaio 2007 del dr. __________ indirizzato al suo rappresentante.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso producendo le annotazioni 22 febbraio 2007 nelle quali il dr. __________, medico SMR, si è così espresso:
" (…)
Problema: si tratta d’un assicurato affetto da balbuzie importante sin dall’infanzia. Da parte del __________ nel 2003 sono state poste le diagnosi di balbuzie F 98.5 e di fobia sociale in personalità evitante F 40.1.
Malgrado questo problema l’assicurato:
● Ha seguito una scolarità normale.
● Ha frequentato la scuola paramedica con diploma.
● Ha terminato la scuola laboratorista medico dopo 3 anni con diploma.
● Ha lavorato per 1 anno quale laboratorista, attività in seguito non interrotta per motivi di salute.
● Ha studiato architettura dal 1995 al 2003 (6 anni di studi interrotti da anno sabbatico) con conseguente lavoro di diploma durato 2 anni.
Da parte del dr. __________ che ha visitato l’assicurato in dicembre 2006 viene confermata la diagnosi di balbuzie. Nel suo rapporto il dr. __________ non attesta un’inabilità lavorativa ma viene messo l’accento sulle difficoltà nelle relazioni interpersonali e sulla lunga durata di formazione. Qui va detto che p. es. la formazione di laboratorista è stata terminata in tempi regolari mentre la durata degli studi di architettura non è stata prolungata per motivi di salute ma per le scelte personali dell’assicurato (anno sabbatico, preparazione lavoro di diploma).
In conclusione il danno alla salute dell’assicurato non comporta un’inabilità lavorativa, cosa comprovata dal fatto che l’assicurato è riuscito a terminare 2 formazioni e di lavorare anche in una delle professioni conseguite. Il curriculum dell’as-sicurato (studi all’estero in lingua straniera) è prova di una buona capacità di adattamento e presenza di risorse.
Di regola la balbuzie non comporta IL (vedi anche articolo allegato) ma può, come nel presente caso, comportare delle difficoltà nei contatti sociali e delle difficoltà sul mercato del lavoro regolare.” (doc. VIII/1)
1.4. Con scritto 15 marzo 2007 (doc. X) l’assicurato – confermata la differenza tra il mondo universitario e quello lavorativo, osservato che (nonostante il problema d’eloquio e la scarsa documentazione medica) sia il Dr. __________ che il Dr. __________ non hanno ritenuto necessario chiedere un colloquio e ribadito che egli ha interrotto la professione di laboratorista in quanto sottoposto a continue umiliazioni – ha sostenuto che il dr. __________ ritiene che la sua capacità lavorativa è “(…) compromessa in modo incisivo (…)” e che lo studio condotto in Danimarca non può servire da paragone per la realtà lavorativa ticinese.
Con ulteriori scritti, 28 marzo e 28 maggio 2007 al TCA, l’assicurato ha chiesto di essere sentito alfine di rendersi conto del suo problema d’elocuzione dichiarandosi pure disposto a una videoregistrazione.
Con scritto 10 agosto 2007 l’assicurato ha rilevato che l’ac-cesso ai servizi come la “__________” – “__________” gli sarebbe stato negato in quanto l’Ufficio AI non l’ha considerato persona portatrice di handicap.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, sulla sola base degli atti di causa, a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni. Il ricorrente postula l’annullamento della decisione impugnata, il rinvio all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e, eventualmente, il diritto a provvedimenti d’integrazione.
2.3. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
L’art. 18 LAI prevede in particolare che:
" 1 Gli assicurati invalidi, idonei all'integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili personali connesse con l'assunzione di un'attività lucrativa dipendente e per le spese di trasloco a causa dell'invalidità.
2 Un aiuto in capitale può essere assegnato agli assicurati invalidi idonei all'integrazione, affinché possano avviarsi a un'attività lucrativa indipendente o svilupparla e per finanziare trasformazioni aziendali a causa dell'invalidità. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni e le forme."
L’art. 18 LAI prima frase (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004) dispone che gli assicurati invalidi, idonei all’integrazio-ne, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.
Rispetto al vecchio art. 18 LAI prima frase (“Agli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, è procurato, per quanto possibile, un lavoro conveniente”), la nuova disposizione precisa il carattere più obbligatorio della misura e pone un particolare accento anche sull’aspetto di prevenzione della disoccupazione di assicurati invalidi (Cattaneo, “La promozione dell’au-tonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 595).
L’applicazione di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella versione in vigore sino al 31 gennaio 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA). Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assi-curato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 273). Il TFA ha poi precisato che siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; in merito alla differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).
Infine, secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che sussista una limitazione supplementare nella ricerca del posto di lavoro (Pratique VSI 2003 pag. 273; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
2.5. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale ritiene che sulla sola base degli atti di causa l’Ufficio AI non poteva negare all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.7.1. Il dr. __________, FMH in pediatria, nel suo certificato medico 25 gennaio 2006 ha attestato che “(…) sono stato pediatra del sig. RI 1. Fin dai primissimi anni di vita egli ha presentato una balbuzie che con il passare degli anni è peggiorata. Non posso scendere nei dettagli non essendo recuperabile la documentazione che lo concerne. Ho rivisto occasionalmente il sig. RI 1 dopo anni e al ritorno d’una permanenza all’estero e ho dovuto constatare nel giovane adulto il persistere in modo forse ancora più accentuato della balbuzie. E’ tutto quanto posso riferire, a memoria, su questo caso. (…)” (doc. AI 12/11, sottolineature del redattore).
Il dr. __________ ha invece lasciato in bianco il rapporto medico e l’allegato, pervenuti all’Ufficio AI il 22 febbraio 2006, segnalando che “(…) il signor RI 1 non è più nostro paziente da diversi anni (…)” (doc. AI 10/1-3).
Il dr. __________, FMH in medicina generale, nel suo rapporto medico 14 giugno 2006, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “grave balbuzie” da sempre e ritenuto lo stato di salute stazionario, ha fornito i seguenti dati medici:
" (…)
1. Trattamento dal: 12.09.1994 al: tuttora.
2. Ultima consultazione del: 13.06.06
3. Anamnesi: famigliare: padre con diabete mellito deceduto all’età di 55 anni per infarto miocardico, madre 75enne con balbuzie e recente diagnosi di Ca del seno operato; 2 sorelle sane; nel gentilizio segnala zii e cugini di parte materna sordomuti e/o con balbuzie.
Personale: dall’età di 5 anni grave balbuzie già trattata con poco successo da logopedisti, psicologi, psichiatri e pranoterapisti con associati periodi di sviluppo depressivo reattivo.
4. Disturbi soggettivi: il paziente presenta una grave balbuzie che lo limita nei contatti interpersonali in qualsiasi campo. A fine 2005 ha iniziato ad accusare ipoestesie agli alluci la cui causa è rimasta sconosciuta. Lamenta inoltre una rinocongiuntivite all’esposizione alla polvere.
5. Constatazioni: paziente 38enne in buone condizioni generali, grave balbuzie, peso 74 Kg per 188 cm. Polso 76 regolare. PA 115/70.
Nulla da segnalare dal lato internistico salvo quanto indicato al punto A.
6. Esami specialistici: attualmente non sono in corso né previsti esami particolari; vedi punto 3.
7. Provvedimenti terapeutici/prognosi: terapia vedi punto 3; il paziente riferisce un lieve sollievo eseguendo sedute di pranoterapia; prognosi sfavorevole.
(…)" (cfr. doc. AI 18/1-2)
Sempre il dr. __________, nell’allegato al rapporto medico, ha attestato, senza tuttavia specificare quali, che l’assicurato è in grado di svolgere altre attività al 100%.
Ora, visto che, come attestato dal dr. __________, “(…) fin dai primissimi anni di vita egli ha presentato una balbuzie che con il passare degli anni è peggiorata (…)” (doc. AI 12/1) e ritenuto che il dr. __________ (anche se poi apparentemente si contraddice indicando che può svolgere altre attività al 100%) ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa la “grave balbuzie” (doc. AI 18/1), l’Ufficio AI non poteva concludere, senza i necessari accertamenti medici, che la diagnosi posta di “grave balbuzie” non avesse nessun effetto sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
In particolare una tale conclusione non è possibile solo per il fatto che l’assicurato ha portato a termine due formazioni specialistiche.
Infatti la realtà del mondo scolastico è differente rispetto a quella del mondo del lavoro e, d’altra parte, la capacità di conseguire una formazione non coincide per forza con la capacità lavorativa.
Inoltre, l’assicurato ha sempre sostenuto che a causa del suo disturbo d’elocuzione egli avrebbe subito delle umiliazioni che lo hanno portato a smettere la sua attività lavorativa, svolta dal 7 ottobre 1991 al 30 settembre 1992, quale laboratorista presso la Clinica __________, __________ – __________, (doc. 1/10, inc. disoccupazione e doc. AI 1/3, 3/6-7 e 22/3).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’articolo “Discriminazione: balbuzie e mondo del lavoro”, allegato dal dr. __________ alle sue annotazioni 22 febbraio 2007 (doc. VIII/1-2). Infatti, a prescindere dalla rappresentatività di detto studio (riferito alla realtà lavorativa in Danimarca e al quale il 51,2% delle ditte interpellate hanno dato risposta), in ogni caso nello stesso nulla è detto circa il grado della gravità della balbuzie considerato.
Nel caso concreto, lo si ribadisce, il dr. __________ riferisce di una balbuzie presente fin dai primissimi anni di vita che con il tempo è peggiorata e il dr. __________ ha poi attestato una diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di grave balbuzie.
Anche il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo certificato medico 22 gennaio 2007 (doc. F), ha attestato che durante il colloquio avuto il 12 dicembre 2006 “(…) è stato praticamente impossibile fare una raccolta anamnestica per la sua grave menomazione nell’espressione verbale. Nonostante la lunga durata del colloquio, di oltre un’ora, non è riuscito a completare più di tre o quattro frasi. Una di queste frasi riguarda il suo grave problema d’espressione verbale ovverosia che questo relativamente migliora durante le fasi depressive mentre peggiora quando è su di giri. (…)” (cfr. doc. F, la sottolineatura è del redattore).
Viste le risultanze mediche sopra esposte, già per questa ragione, si giustifica l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione (che del resto neppure ha sentito l’assicurato quanto meno per constatare da un punto di vista medico le asserite difficoltà d’eloquio dell’insor-gente) perché, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.6), provveda ad effettuare gli accertamenti medici necessari al fine di stabilire se effettivamente, e se del caso in quale misura, la “grave balbuzie” diagnosticata incida sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
2.7.2. Il dr. __________, medico psichiatra __________, del Servizio psico-sociale di __________, nel suo rapporto 19 maggio 2006, ha riferito che “(…) il signor RI 1 è stato dal 15.07 al 7.10.2003 in trattamento presso il nostro Servizio. Il motivo della consultazione risiedeva in uno stato di balbuzie ICD 10: F 98.5 e dopo un’accurata indagine per indicazione per psicoterapia venne posta un’ipotesi diagnostica di fobia sociale in personalità evitante ICD 10: F 40.1. Si è giovato di otto incontri di psicoterapia cognitivo-comportamentale condotta dallo psicoterapeuta signor __________. Ha cessato il trattamento di comune accordo ed anche per motivi di studio e da quel momento non abbiamo più avuto sue notizie.” (doc. AI 15/1).
Ora, visto che il ricorrente ha indicato di essersi riferito al servizio psico-sociale già durante gli anni 1980-1983 (“(…) __________: Servizio psico sociale (’80-’83) (…)” (doc. AI 14/1), che il dr. __________ nell’anamnesi personale riferisce che “(…) dall’età di 5 anni grave balbuzie già trattata con poco successo da logopedisti, psichiatri e pranoterapisti con associati periodi di sviluppo depressivo reattivo (…)” (doc. AI 18/2) e, soprattutto, che il dr. __________ ha certificato che “(…) la condizione del paziente mi è apparsa piuttosto seria e lui mi è apparso autentico. Credo che questo problema meriti una maggiore attenzione. Dal punto di vista psichiatrico F 98.5 Balbuzie com’è definita nella DSM-IV è molto rara; si parla del 0,8% nell’adolescenza e negli adulti ancora meno. Il rapporto tra maschi e femmine è di circa 3 su 1. L’esordio tipico è tra 2-7 anni e la remissione avviene tipicamente prima del 16 esimo anno di età. Evidentemente ci si trova di fronte ad un caso anomalo e molto probabilmente vi sono altri problemi psicologici sottogiacenti che necessitano un’attenzione e cura. Una delle mie proposte è stata quella della psicofarmacoterapia con psicostabilizzanti, farmaci depaminergici ed eventualmente anche anticolinergici, serotinergici e gabaerici, secondo un protocollo personalizzato e monitorato sia clinicamente sia psicometricamente. La psicoterapia mi sembra completamente fuori luogo vista la grave menomazione nella comunicazione. Non possiamo penalizzare il paziente sostenendo che si sia rifiutato di fare le cure appropriate poiché nel periodo che parte dall’età dei 5 anni fino all’età adulta egli ha seguito correttamente il trattamento logopedico. (…)” (doc. F, la sottolineatura è del redattore), anche l’aspetto psichiatrico necessita di un preciso accertamento medico da parte dell’Ufficio AI.
2.8. Considerata la necessità di ulteriori accertamenti medici volti a stabilire, da una parte se la diagnosi di “grave balbuzie” ha o meno un effetto sulla sua capacità lavorativa, e, dall’altra, ad appurare l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), la decisione impugnata va dunque annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché, effettuati gli accertamenti medici in parola, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.9. Non conoscendo allo stato attuale se effettivamente, come ritenuto dall’amministrazione, l’assicurato è o meno totalmente abile al lavoro in attività adeguate, non è neppure possibile, conformemente alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.3), escludere il diritto dell’assicurato ad un aiuto al collocamento ai sensi dell’art. 18 LAI.
Anche su questo aspetto l’Ufficio AI, dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, dovrà pertanto pronunciarsi nuovamente.
In esito a ciò l’assicurato potrà eventualmente nuovamente rivolgersi a servizi come “__________” – “__________” (cfr. doc. XV).
2.10. Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 1, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato ai considerandi 2.8 e 2.9.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti