Raccomandata
Incarto n. 32.2006.90 FS/td
Lugano 27 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 marzo 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 (classe __________), da ultimo attiva quale donna delle pulizie, nel gennaio 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “depressione; ansia; fobia; attacchi di panico; fibromialgia; insonnia” (doc. AI 46/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisione 20 settembre 2005 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. AI 19/1-2).
1.2. A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata tramite l’avv. RA 1 (doc. AI 9/1-3) che, producendo un rapporto medico 20 ottobre 2005 della dr.ssa __________ (doc. AI 9/6-8), ha contestato la valutazione medica operata dai periti, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 27 marzo 2006 (doc. AI 5/1-5), ha confermato il rifiuto del diritto a prestazioni adducendo:
" (…)
3. Quale principio generale, è importante ricordare che l'amministrazione esprime la propria persuasione prendendo le decisioni opportune al termine di ogni iter istruttorio. Nell'ambito della procedura di opposizione spetta poi all'assicurato, rispettivamente al suo rappresentante legale, fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nell'evenienza concreta, l'opponente ha prodotto precise argomentazioni di carattere medico suffragate dal rapporto specialistico 20 ottobre 2005 della Dr.ssa __________.
Per competenza di apprezzamento, l'amministrazione ha quindi sottoposto l'atto di opposizione completo all'esame del proprio SMR, il quale ha posto le sue osservazioni con annotazione interna 05 dicembre 2005, sottolineando in primo luogo che il referto medico della psichiatra Dr.ssa __________ è stato redatto in considerazione della situazione globale, tenendo conto sia della componente fibromialgica, sia della patologia neurologica (cefalee), nonché naturalmente della problematica psichiatrica di base.
In secondo luogo, è stato rilevato che la Dr.ssa __________, pur considerando la situazione molto compromessa, ha valutato una situazione invariata nel corso degli ultimi tre anni.
Il SMR ha concluso il suo apprezzamento, ritenendo il rapporto peritale, allestito dal SAM il 24 marzo 2005, ben coerente e, nella globalità delle patologie evidenziate (psichiatrica, neurologica e reumatologica), attendibile e vincolante in particolare per quanto attinente alle conclusioni e giustificazioni della capacità lavorativa.
In esito a quanto precede, rimane l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal SAM e non si impongono ulteriori accertamenti medici volti a ridefinire lo stato valetudinario.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176). Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Per di più, per quanto attiene alle perizie eseguite dal SAM, occorre in proposito rammentare quanto recita l'art. 72bis OAI:
"L'Ufficio federale stipula con gli ospedali e gli istituti appropriati convenzioni che prevedono la costituzione di centri medici d'accertamento incaricati di eseguire esami medici necessari alla valutazione del diritto alle prestazioni. Esso regola l'organizzazione e i compiti di detti centri come pure la rifusione delle spese".
Giusta la Sentenza 04 agosto 1995 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa R.F. (VSI 03/97 p. 121), lo statuto dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, relativo ai Servizi di accertamento medico nell'AI (SAM), garantisce l'indipendenza necessaria dei SAM quando si tratta di stilare referti medici.
In conclusione, considerate le argomentazioni succitate, non sussistono ragioni oggettive per scostarsi dalla decisione impugnata, la quale merita pertanto tutela.
(…)." (doc. AI 5/3-4)
1.3. Con tempestivo ricorso l’assicurata, sempre tramite l’avv. RA 1, ha ribadito la contestazione della valutazione medica e ha chiesto la concessione di una rendita intera, subordinatamente di una rendita di tre quarti.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevato che l’assicurata solleva le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, si è confermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto di respingere il ricorso.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’amministra-zione ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità. L’assicurata contesta infatti le conclusioni circa la sua capacità lavorativa residua cui sono giunti i periti del SAM e postula il riconoscimento del diritto ad una rendita intera, subordinatamente di una rendita di tre quarti.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Nell’evenienza concreta, nelle annotazioni 10 dicembre 2004, il dr. __________, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha concluso che “(…) a questo punto prima di prestazioni AI si impone un accertamento globale sia reumatologico che psichiatrico e neurologico per meglio definire le limitazioni attuali e la prognosi a medio lungo termine (…)”(doc. AI 31/1).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 30/1-2).
Dalla perizia pluridisciplinare 24 marzo 2005 (doc. AI 28/1-31) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:
" 5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Depressione mascherata caratterizzata da somatizzazioni.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Fibromialgia.
Cervicobrachialgie parestetiche piuttosto funzionali.
Cefalea dal carattere emicranico, associata ad una componente tensiva.
Ipotireosi sostituita su tiroidite di Hashimoto
- attualmente eutireosi." (doc. AI 28/8)
Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. nell’attività da ultimo esercitata come addetta alle pulizie, è da considerare nella misura del 75%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco di un’intera giornata lavorativa” (doc. AI 28/10), hanno concluso che:
" (…)
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto dalla patologia in ambito psichiatrico, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista reumatologico e neurologico, l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente ritiene che diagnosticamente l'A. è affetta da una forma di depressione mascherata, caratterizzata da somatizzazioni. A partire dal 1999 l'A. è in cura specialistica presso la dr.ssa __________ a causa di uno stato ansiosodepressivo, con fobie multiple, sebbene già in precedenza fosse nota per episodi depressivi recidivanti. Nel 2000 l'A. è stata anche ricoverata alla Clinica __________ di __________ a causa di un peggioramento dei disturbi affettivi. L'A è tuttora in cura psichiatrica, attualmente, con consultazioni ogni quindici giorni. Per quanto riguarda i disturbi attuali l'A. riferisce dolori in diverse localizzazioni dell'apparato locomotorio, accompagnati da senso di spossatezza e rapida affaticabilità. Sul piano psichico l'A. descrive la presenza di ansia, apatia, abulia. Afferma di sentirsi triste, notevolmente frustrata per la persistenza dei disturbi somatici nonostante le innumerevoli cure intraprese, preoccupata per il suo futuro, specialmente per quel che riguarda la salute e la situazione finanziaria. Nonostante questo l'A. ammette d'aver sempre stretto i denti e continuato ad andare avanti lavorando più che ha potuto. All'esame psichico si osserva un incremento della tensione endopsichica. Si sente a disagio nel rapporto interpersonale, in quanto afferma di sentirsi insicura. Il tono dell'umore leggermente deflesso. Esprime sentimenti di frustrazioni e di umiliazione che riconduce ad offese ricevute in passato, inoltre afferma di non essere stata ricambiata per quello che ha saputo dare agli altri. Esprime lagnanze corporali multiple con stanchezza, astenia, anedonia. Il rimanente esame psichico è s.p. Si ritiene pertanto che la maggior lentezza nell'esecuzione delle attività da svolgere e la maggior affaticabilità, con necessità di momenti di pausa, giustificano un'inabilità lavorativa psichiatrica nella misura del 20-30%.
Riassumendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come addetta alle pulizie, nella misura del 75%.
Come casalinga la capacità lavorativa è valutata nella misura del 100%.
Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa ricordiamo che l'A. ha lavorato come impiegata buffet nella misura di quasi il 90% da novembre 1997 al 31.10.1999 presso l'hotel __________ di __________, senza essere mai stata assente (vedasi atto del 12.03.2004). A causa dei crescenti disturbi di salute, viene attestata un'incapacità lavorativa, quale cameriera, nella misura dell'80% dal 1999 in poi, dalla dr.ssa __________ (vedasi atto del 30.03.2004), ritenendo inoltre che la paziente non può svolgere un'attività lavorativa superiore a cinque - sei ore la settimana come ausiliaria di pulizie. Il dr. __________ attesta un'incapacità lavorativa, quale cameriera e quale donna di pulizie, nella misura dell'80% dal gennaio 2000 in poi (vedasi atto del 2.06.2004). Nell'anamnesi, però, è emerso che sin dal 1999 l'A. ha continuato ad esercitare l'attività di addetta alle pulizie, incrementando sino ad oggi le ore lavorative settimanali, attualmente distribuite su sei differenti datori di lavoro, come descritto al capitolo 3.3. Vista quindi l'effettiva situazione lavorativa dell'A. (che contraddice le valutazioni dei medici curanti) riteniamo che la capacità lavorativa globale da noi valutata sia valevole a partire da novembre 1999, con un periodo d'incapacità lavorativa totale in luglio 2000 quando è stata ricoverata alla Clinica __________ di __________ a causa di un peggioramento dei disturbi affettivi. Ovviamente, per quanto riguarda l'attuale attività lavorativa dell'A., ci si basa sulle affermazioni dell'A., che riteniamo utile verificare presso i rispettivi datori di lavoro.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Vista l'elevata capacità lavorativa nelle attività finora esercitate scaturita in questo esame peritale e descritto al capitolo 8, non riteniamo indicato alcun provvedimento di reintegrazione professionale. Come già descritto nel capitolo 6, dal punto di vista reumatologico e neurologico l'A. é ritenuta abile al lavoro nella misura completa in tutte le attività finora esercitate. Dal punto di vista psichiatrico, invece, la capacità lavorativa viene valutata nella misura del 75% per qualunque attività professionale. Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche è indicata la prosecuzione della presa a carico specialistica attualmente in corso e l'assunzione della terapia psicofarmacologica prescritta. Dal punto di vista psichiatrico il quadro clinico è ritenuto stabile, prognosticamente migliorabile tramite continuazione della presa a carico specialistica.
10 OSSERVAZIONI E RISPOSTE A DOMANDE PARTICOLARI
Le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione fra tutti i periti del SAM.
Domande particolari non sono poste.
(…)." (doc. AI 28/10-12)
2.6. Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c, 1997 pag. 121).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità residua al lavoro del 75% nell’attività da ultimo esercitata come addetta alle pulizie e del 100% quale casalinga.
I periti hanno infatti evidenziato che dal punto di vista reumatologico e neurologico l’assicurata non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.
Per quanto riguarda invece la patologia psichiatrica il dr. __________, nel consulto 13 febbraio 2005, dopo aver esposto il seguente esame psichico:
" (…)
L'A. appare sufficientemente curata nella persona e nell'abbigliamento, è lucida, orientata nel tempo-spazio e sul sé personale. Le facoltà cognitive sono conservate. L'intelligenza è normale. L'atteggiamento nei confronti dell'intervista e dell'interlocutore è collaborante. Il tono di voce è debole caratterizzato da un sottile tremolio. Il linguaggio è fluido; coerente. Si osserva un incremento della tensione endopsichica. II comportamento psicomotorio è normale. Si sente a disagio nel rapporto interpersonale in quanto afferma di sentirsi insicura. Non si osservano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero né dispercezioni. Il tono dell'umore è leggermente deflesso. L'istinto vitale è conservato. Esprime sentimenti di frustrazione e di umiliazione che riconduce ad offese ricevute in passato, inoltre afferma di non essere stata ricambiata per quello che ha saputo dare agli altri. Esprime lagnanze corporali multiple con stanchezza, astenia, anedonia.
(…)." (doc. AI 28/15)
ha concluso che:
" (…)
L'atteggiamento volto ad una dedizione marcata verso gli altri, allo sforzo e ad un impegno notevole nell'area lavorativa ha improntato la condotta dell'A. durante il suo percorso esistenziale adulto. Nell'anamnesi dell'A. ricorre il tema della frustrazione affettiva durante l'infanzia con un rapporto di identificazione negativo con le figure di riferimento primario dalle quali si sentiva svalutata e trascurata. Questi condizionamenti educativi ed ambientali hanno sicuramente influito sullo sviluppo della personalità emotiva dell'A. che è stata costretta a difendersi da un legame di appartenenza affettivo assai carente assumendo una attitudine indipendente e attiva. A sua volta l'insicurezza generata dalle carenze affettive ha portato l'A. a piegarsi di fronte agli eventi e agli impedimenti esterni vissuti come coercizione opprimente cercando delle compensazioni nel campo dell'attività per evitare di crollare psicologicamente. Ritengo inoltre che un ruolo importante nella produzione dei disturbi a carico dell'apparato locomotorio con la sindrome del dolore cronico debba essere assegnato agli stati di tensione psicosomatica generati dalla frustrazione e dalla scontentezza che l'A. ha cercato di dissimulare ricorrendo ai meccanismi di compensazione. Diagnosticamente l'A. è affetta da una forma di depressione mascherata (ICD10 F32.8) caratterizzata da somatizzazioni. L'inabilità lavorativa psichiatrica a mio avviso è dell'ordine del 20-30%. Terapeuticamente è indicata la prosecuzione della presa a carico specialistica e dell'assunzione della terapia psicofarmacologica prescritta.
(…)." (doc. AI 28/15-16)
Sempre il dr. __________, con lettera 13 marzo 2005, ha così risposto ai quesiti supplementari postigli dal dr. __________ del SAM:
" (…)
1. La percentuale dell'inabilità lavorativa psichiatrica del 20-30% è da intendersi come valida per tutte le attività che l'A. ha svolto finora.
2. In qualità di casalinga ritengo l'A. in grado di fornire una prestazione adeguata in quanto espletabile con tempi e modalità compatibili con i suoi disturbi.
3. L'inabilità lavorativa psichiatrica del 20-30% è giustificabile a mio avviso tenendo conto della maggiore lentezza nell'esecuzione dell'attività e dell' aumentata affaticabilità nello svolgere le mansioni con necessità di pause durante l'attività.
4. L'inizio dell'incapacità lavorativa psichiatrica è da far risalire al mese di novembre '99.
5. Per quel che riguarda l'evoluzione ritengo che i disturbi siano rimasti pressoché invariati.
6. Non sono indicati provvedimenti professionali.
7. La capacità lavorativa è prognosticamente migliorabile con una continuazione della presa a carico specialistica.
(…)." (doc. AI28/17)
La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti un peggioramento delle sintomatologie.
La dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto medico 20 ottobre 2005 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 9/6-8), a prescindere dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.5), da una parte, attesta che “(…) nel corso degli ultimi 3 anni la situazione è rimasta pressoché invariata (…)” (doc. AI 9/7), d’altra parte, non motiva e documenta per quali ragioni ritiene “(…) che l’attività lavorativa di ausiliaria di pulizia al 20%, sia il massimo dell’attività esigibile, dal profilo psichiatrico, la paziente resta inabile al 80% in modo duraturo (…)” (doc. 9/8). La specialista, senza tuttavia produrre gli attestati medici dei rispettivi specialisti, riferisce inoltre anche su altre affezioni sofferte dalla sua paziente allorquando i periti del SAM hanno concluso che dal punto di vista reumatologico e neurologico l’assicurata non presenta patologie che possano influenzare la sua capacità lavorativa.
In particolare la dr.ssa __________ afferma che “(…) ho fatto valutare la paziente in data 05 ottobre 2005 dal neurologo dr. med. __________ di __________ che ha concluso per cefalea cronica di tipo misto in cui è ancora riconoscibile una componente emicranica, ma con importanti manifestazioni di tipo tensivo sicuramente favoriti dalla fibromialgia e dalla sindrome depressiva (…)” (doc. AI 9/8). Ora non vi è agli atti alcun certificato medico del dr. __________ che attesti un’inca-pacità lavorativa dell’assicurata e i periti del SAM hanno ritenuto la fibromialgia quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 28/8).
Al riguardo occorre ricordare che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Anche il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 5 dicembre 2005, circa il rapporto medico 20 ottobre 2005 della dr.ssa __________, ha osservato che la curante “(…) riconsidera la patologia globale sia per la componente fibromialgica, neurologica di cefalee e naturalmente la problematica psichiatrica di base. Ricordo inoltre che in questo rapporto medico 20.10.2005 […] pur considerando la situazione molto compromessa viene valutato[a] una situazione negli ultimi 3 anni come invariata. Personalmente considero la valutazione del SAM del 2.2005 ben coerente e nella globalità sia psi. che neuro. e reuma. per noi vincolante nella giustificazione della abilità lavorativa (…)” (doc. AI 6/1).
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont
garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
In conclusione, visto quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia pluridisciplinare 24 marzo 2005 del SAM, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) – se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360, 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che l'assicurata è abile al lavoro al 75% nell’attività da ultimo esercitata come addetta alle pulizie e al 100% quale casalinga.
In simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI le ha negato il diritto ad una rendita di invalidità in quanto il grado d’invalidità non pensionabile.
Ciononostante va fatto presente all’assicurata che, in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
Visto quanto precede, la decisione impugnata merita quindi conferma, mentre il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti