Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2007 32.2006.86

6. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,093 Wörter·~20 min·6

Zusammenfassung

Minorenne con infermità congenita. Rimborso di un vaccino contro il virus respiratorio sinciziale. Nell'ambito dei provvedimenti sanitari l'AI non riconosce terapie preventive, quali i vaccini.

Volltext

Raccomandata  

Incarto n. 32.2006.86   BS/DC/sc

Lugano 6 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 26 aprile 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2  

contro  

la decisione su opposizione del 24 marzo 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1 è nata il 7 febbraio 2004 con una severa cardiopatia congenita, trattata dopo il quarto giorno di vita, una lussazione congenita ad entrambe le anche ed una sindrome immunodeficiente congenita (cfr. rapporto 17 maggio 2004 del __________ di __________; doc. AI 64-3).

                                         Mediante decisioni 27 luglio 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto alla piccola RI 1 i costi per l’infermità congenite relative alla cifra 313 dell’allegato OIC (malformazioni congenite del cuore e dei vasi) ed alla cifra 183 allegato OIC (lussazione congenita dell’anca e displasia congenita dell’anca) dal 7 febbraio 2004 al 31 gennaio 2009 (doc. AI 61 e 62).

                                         Quale cura per l’infermità congenita 313 OIC l’amministrazione ha preso a carico i costi per la terapia d’ossigeno a domicilio (doc. AI 58-1), per la nutrizione tramite sonda (doc. AI 47-1), per l’acquisto del prodotto alimentare “Calogan” dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2009 (doc. AI 27-1) e per il noleggio dell’apparecchio CoaguCheck S (doc. AI 23-1).

                                         La piccola RI 1 è stata inoltre posta al beneficio della copertura finanziaria per l’esecuzione di provvedimenti di scolarizzazione speciale (doc. AI 29-1) e di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado medio con supplemento per cure intense (doc. AI 40), confermato in via di revisione nel febbraio 2006 (doc. AI 11-1).

                               1.2.   Siccome nell’inverno 2004/2005 si presentava per RI 1 un rischio accresciuto rispetto ai bambini sani di contrarre un’affezione respiratoria sinciziale, con scritto 26 ottobre 2004 la pediatra curante della piccola, dr.ssa __________, ha chiesto all’Ufficio AI di assumersi i costi di terapia tramite il medicamento Synagis (doc. AI 50-1).

                                         Facendo presente che l’AI non assume i costi per i trattamenti preventivi, con scritto 24 novembre 2004 l’amministrazione ha di conseguenza informato che la terapia con Synagis non poteva essere riconosciuta (doc. AI 47-1).

                                         Con scritto 7 novembre 2005 la RA 2, agente quale rappresentante del padre di RI 1, ha nuovamente chiesto l’assunzione da parte dell’AI dei costi relativi alla terapia con Synagis (doc. AI 19-3).

                                         Sottoposto il caso all’esame al proprio servizio medico (in seguito: SMR; cfr. doc. AI 16-1), con decisione 18 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha rifiutato la richiesta sulla base delle seguenti motivazioni:

"  (...)

L'assicurata al beneficio di provvedimenti sanitari per l'infermità congenita OIC 313 è stata sottoposta ad una terapia con vaccino Synagis.

Dopo esame della documentazione agli atti, il nostro Servizio regionale (SMR) ritiene che in applicazione delle attuali disposizioni, non è possibile assumere le spese per una vaccinazione in quanto, nel presente caso, si ritiene che (recte: non) ha carattere terapeutico e quindi non può essere considerata quale misura curativa e questo come previsto dal marginale 1023 della Circolare sulle misure mediche di integrazione dell'AI.

Per quanto riguarda il caso segnalato dal rappresentante legale (sentenza TCA N. 32.2004.249 J.S.) si rileva che vi è stata l'indicazione dell'assunzione della cura che si trovava in stretta relazione con l'infermità congenita riconosciuta.

Infatti, attualmente, l'AI prevede unicamente l'assunzione delle spese di cura se le stesse hanno un rapporto di causalità tra l'infermità congenita riconosciuta e la terapia/degenza che si rendesse necessaria ma non delle cure preventive come la vaccinazione.

La terapia con Synagis non può quindi essere posta a carico dell'Assicurazione invalidità." (doc. AI 15-1)

                                         Con decisione su opposizione del 24 marzo 2006 l’amministrazione ha respinto la tempestiva opposizione dell’interessata, sempre rappresentata dalla RA 2 (doc. AI 12-1), rilevando quanto segue:

"  (...)

3.   Nel caso concreto, in applicazione delle disposizioni summenzionate, i costi inerenti la terapia con Synagis non devono essere assunti dall'assicurazione per l'invalidità poiché il vaccino Synagis rappresenta unicamente una misura preventiva e non può essere pertanto considerata quale misura curativa.

Inoltre, a differenza del caso citato dal rappresentante dell'assicurata nella propria opposizione (vedi Sentenza TCA del 21.10.2004 in re S.) la piccola RI 1 non ha subito un danno cerebrale durante l'operazione al cuore a cui è stata sottoposta; la vaccinazione con Synagis non è perciò neppure una misura curativa di conseguenze più o meno dirette dell'infermità congenita di cui è portatrice la bambina.

Se del caso, la terapia con Synagis dev'essere pertanto posta a carico dell'assicurazione contro le malattie (vedi in tal senso le annotazioni della pediatra Dr.ssa __________ del SMR dell'AI datate 3.1.2006).

Si precisa altresì che il caso in questione è stato sottoposto per esame all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); quest'ultimo non ha fatto altro che confermare la correttezza della presa di posizione da parte dell'Ufficio AI del Canton Ticino (cfr. a tal proposito lo scritto UFAS del 21.3.2006 agli atti).

In definitiva, la terapia sopra indicata non è a carico dell'AI. A giusta ragione l'amministrazione ha quindi respinto la domanda di prestazioni dell'assicurata; la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto piena conferma." (Doc. AI 5-3)

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata da suo padre e questi dalla RA 2, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e la presa a carico dell’AI delle spese relative al trattamento con Synagis.

                                         sulla base delle seguenti argomentazioni:

"  (...)

Nella fattispecie la piccola assicurata presentava per l'inverno 2004/2005 un rischio accresciuto rispetto a bambini sani di contrarre un'affezione respiratorio sinciziale.

Le conseguenze di questa frequente affezione non sono particolarmente rilevanti in bambini sani. Per loro il principio generale dell'AI, secondo il quale trattamenti preventivi non vengono riconosciuti, può essere applicato senza problemi. Per contro, per i bambini che appartengono alle cosiddette categorie a rischio, ossia i bambini prematuri, bambini con delle gravi affezioni polmonari e bambini con cardiopatie, le conseguenze di un affezione a virus respiratori sinciziali, possono essere invece molto gravi ed addirittura letali.

Va qui verificato se il principio generale può essere applicato a questi casi particolari.

Nella fattispecie la dottoressa __________ ha certificato che un'eventuale affezione avrebbe potuto avere per RI 1 delle conseguenze irreversibili, in caso estremo letali. Ora di fronte a ciò, si pone la domanda se è lecito da parte dell'AI rifiutare la prestazione, pretendendo in pratica dall'assicurata di correre il rischio di contrarre la malattia e di necessitare di cure intensive o di presentare conseguenze irreversibili prima di intervenire.

Così come l'AI è giunta alla conclusione che non si può pretendere da un assicurato affetto da paralisi di presentare un decubito prima di intervenire ma che è indicata una terapia preventiva e così come l'AI ha riconosciuto che anche quando non vi è nessuna cura in corso è necessario rilevare i costi per i controlli medici, allo stesso modo si deve giungere alla conclusione che in un caso come quello presente non è possibile attendere che la vita dell'assicurata sia in pericolo prima di riconoscere l'idoneità della terapia, ma che è necessario intervenire già preventivamente affinché il pericolo non si concretizzi.

Queste riflessioni non sono indicate solo dal punto di vista umano ma corrispondono anche al principio di economicità, vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali. Le spese per la terapia con Synagis sono irrisorie se confrontate ai costi che sarebbero subentrati se l'assicurata si fosse ammalata. Anche sotto quest'ottica, vista la gravità delle conseguenze che l'affezione avrebbe potuto avere, il rilevare i costi della terapia da parte dell'AI è chiaramente più che giustificato.

A questo proposito, in casi simili, questo Tribunale ha riconosciuto il nesso di causalità tra la cardiopatia e le conseguenze celebrali irreversibili di un'infezione alle vie aeree, obbligando l'AI ad assumere i relativi costi (cfr. incarto TCA 32.2004. 24)." (Doc. I, pag. 6-7)

                                         La rappresentante dell’assicurata ha pertanto evidenziato come la contrazione di una malattia respiratoria comprometta sia la corretta somministrazione di ossigeno, rispettivamente la regolare nutrizione tramite sonda. Essa ha pertanto rilevato:

"  (...)

Un miglioramento è riportato nel rapporto del 7 febbraio 2006, redatto nell'ambito della verifica dei presupposti per confermare l'assegno per grandi invalidi. In particolare al punto 3.1.3 si specifica che ora la signora RA 1 può stimolare la figlia all'alimentazione con il cucchiaio prima di ogni somministrazione tramite sonda.

Evitare alla bimba le malattie delle vie respiratorie permette una corretta somministrazione di ossigeno, necessaria 24 ore al giorno, ciò che è indispensabile per migliorare la circolazione sanguinea.

Visto quanto precede è indispensabile fare tutto il possibile per mantenere stabile lo stato di salute di RI 1 al fine di garantirle il costante mantenimento delle cure necessarie a curare la malformazione al cuore.

Di conseguenza l'AI deve assumere i costi della terapia con Synagis, indispensabile per garantire la somministrazione di tutte le cure necessarie ad una bimba sofferente di cardiopatia congenita e riconosciute dall'AI, trattandosi di costi direttamente connessi con la malattia congenita di cui soffre l'assicurata. Nel caso in esame non è quindi applicabile il principio enunciato alla cifra marginale 1023 CPSI, tenuto inoltre conto che le direttive amministrative non possono porre ulteriori limitazioni non previste dalla legge." (Doc. I, pag. 8)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando l’esattezza delle decisione su opposizione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   Il 22 maggio 2007 il TCA ha chiesto delle delucidazioni all’UFAS in merito alle direttiva no.1023 CPSI, più in particolare:

"  Ai fini del giudizio, necessitiamo delle precisazioni in merito al marg. no. 1023 CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per l’invalidità), che dispone: “Di regola, l’AI non prende a carico le vaccinazioni, anche se sono a carattere “terapeutico” (nostra sottolineatura).

Per quale motivo sono state escluse le vaccinazioni ?

Quali sono quindi le eccezioni ?

Vi sono delle sentenze del Tribunale federale in materia?” (VII).

                                         Questa è la risposta data:

"  In risposta alla vostra domanda del 22 maggio 2007 vi comunichiamo che le vaccinazioni, in quanto provvedimenti preventivi, non sono mai coperte dall'AI (cfr. in proposito il N. 1023 CPSI). Per le vaccinazioni a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria LAMal e vi rinviamo all'UFSP, che è l'Ufficio competente in materia." (Doc. VIII)

                                         L’11 giugno 2007 questa Corte si è rivolta nuovamente all’autorità vigilanza rilevando:

"  Il testo in italiano del marg. no. 1023 CPSI recita che di regola le vaccinazioni non sono riconosciute dall’AI, motivo per cui vi devono essere delle eccezioni. Lo stesso vale anche per la versione in tedesco (“ Impfungen werden von der IV grundsätzlich nicht übernommen, auch wenn diese einen “therapeutischen “Charakter haben); quella francese esclude invece categoricamente una presa a carico di vaccinazioni (“Les vaccinations ne sont pas prises en charge par l’AI, même lorsqu’elles ont le caractère thérapeutique”).

Pertanto, chiediamo gentilmente di rispondere esaurientemente alle tre domande poste il 22 maggio 2007.” (Doc. IX).

                                         Con lettera ricevuta il 14 giugno 2007, l’UFAS ha così risposto:

"  En référence à l'article 13 LAI, il est clairement indiqué que l'assurance-invalidité ne prend en charge que le traitement des infirmités congénitales. Or la vaccination ne peut être considérée comme un traitement. Il s'agit en fait d'une prévention qui n'est pas mentionnée dans l'article 13 LAI. C'est pourquoi l'assurance-invalidité ne prend pas en charge la prévention des maladies. Il en va de même pour l'article 12 LAI." (Doc. X)

                                         Le risposte dell’autorità di vigilanza sono state in seguito trasmesse alle parti (XI), le quali hanno inoltrato le loro osservazioni in merito (XII,XIII).

considerato                    in diritto

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI deve assumersi oppure no i costi relativi alla terapia preventiva con Synagis.

                                         L'art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI). Sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (art. 3 cpv. 2 LPGA).

                                         Il diritto a tali provvedimenti esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nell’attività produttiva (art. 8 cpv. 2 LAI).

                                         Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).

                                         Facendo uso della delega di competenze di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza sulle infermità congenite (OIC; RS 831.232.21).

                                         Questa autorità dispone di un largo potere di apprezzamento che le permette di optare per una regola generale (art. 1 OIC) o, nel caso di talune infermità, per dei criteri particolari, prendendo eventualmente in considerazione anche degli aspetti di ordine pratico (RDAT II-1999, n. 65; Pratique VSI 1999 p. 173 consid. 2b con riferimenti).

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 2 OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI.

                                         L’art. 2 cpv. 1 OIC dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più presto a nascita avvenuta.

                                                      Se la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura dell’infermità congenita (cpv. 2).

                                         Sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

                               2.2.   I provvedimenti necessari volti alla cura delle infermità congenite riguardano in particolare la cura delle conseguenze e delle manifestazioni che, da un punto di vista medico, fanno parte dell'insieme dei sintomi che riguardano l'infermità congenita interessata (U. Meyer-Blaser, "Bundesgesetz über die Invalidenversicherung", Ed. Schulthess Polygraphisches Verlag, Zurigo 1997, p. 103).

                                         Il diritto a provvedimenti sanitari si estende, eccezionalmente, anche al trattamento di danni alla salute secondari, che non fanno più parte dell'insieme di sintomi dell'infermità congenita, ma che, secondo l'esperienza medica, sono spesso la conseguenza di questa infermità (Pra 1991 Nr. 214 p. 904 consid. 1a; DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971 p. 560; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ginevra 1991, p. 235 segg., 241).

                                         Secondo la giurisprudenza tra l'infermità congenita e il disturbo manifestatosi deve esserci pertanto un nesso causale adeguato qualificato (DTF 129 V 210 consid. 3.3; Pra 1991 Nr. 214 p. 903). Ciò è il caso se i sintomi sono una conseguenza frequente dell'infermità congenita in esame. Il criterio è puramente quantitativo (cfr. giurisprudenza citata in Scartazzini, op. cit. p. 240, 241). Solo se vi è un nesso causale adeguato qualificato il diritto all'assunzione dei costi per la cura dell'infermità congenita è dato (Meyer-Blaser, op. cit., p. 104 e giurisprudenza federale citata). Non è invece necessario che l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta dell'infermità congenita. Anche conseguenze indirette possono esserlo (Pra 1991 Nr. 214 p. 903 consid. 3b). 

                                         In tal senso, il marginale no. 11 della CPSI (Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione per l’invalidità) dispone che la cura di un danno alla salute conseguente all’infermità congenita è a carico dell’AI se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi dell’infermità congenita.

                                         A tal proposito va ricordato che in una sentenza 32.2004.24 del 21 ottobre 2004 questo Tribunale, accogliendo il ricorso di un assicurato minorenne beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio cardiaco cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere il trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da un infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione congenita assicurata (inc. 32.2004.24).

                               2.3.   Secondo il marg. 14 CPSI gli assicurati hanno diritto ai provvedimenti sanitari dal momento in cui l’infermità congenita richiede una cura e questa ha buone possibilità di successo. Il trattamento medico dev’essere accordato finché è indicato il rapporto tra possibile successo e costi della cura che deve essere sostenibile. A intervalli ragionevoli occorre esaminare se tali esigenze sono rispettate. Se l’infermità o il provvedimento terapeutico lo giustificano, si deve limitare la durata della prestazione.

                                         I controlli medici nell’ambito di un’infermità congenita riconosciuta, in particolare nel caso di un vizio cardiaco, che non necessita ancora di un trattamento o non può essere ancora curata, rientrano nella cura di un’infermità congenita (marg. 16 CPSI). In tale contesto, il marg. 313 CPSI specifica che gli assicurati che soffrono di una malformazione al cuore che non necessita (ancora) di una cura e vera proprio hanno diritto alla presa a carico delle spese dei controlli medici necessari.      

                                         In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1999 pag. 43, il TFA ha stabilito che i procedimenti diagnostici (in casu: esame cromosomico) non contano come provvedimenti sanitari ai sensi dell'art. 12 seg. LAI poiché non hanno carattere terapeutico.

                                         Per quel che concerne le vaccinazioni, il testo in italiano del marg. no. 1023 CPSI recita (le successive sottolineature sono del redattore): “Di regola, l’AI non prende a carico le vaccinazioni, anche se sono a carattere “terapeutico”. Lo stesso tenore ha anche la versione in tedesco della citata direttiva (“Impfungen werden von der IV grundsätzlich nicht übernommen, auch wenn diese einen “therapeutischen “Charakter haben), quella francese esclude invece categoricamente una presa a carico di vaccinazioni ( “ Les vaccinations ne sont pas prises en charge par l’AI, même lorsqu’elles ont le caractère thérapeutique”).

                               2.4.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa H, C 124/06 ). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

                               2.5.   Nel caso in esame è incontestato che la piccola RI 1 sia affetta da una grave malformazione cardiaca congenita, chirurgicamente trattata presso l’Ospedale __________ di __________ pochi giorni dopo la nascita.

                                         Con scritto 26 ottobre 2004 la pediatra curante dell’assicurata, dr.ssa __________ ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di copertura assicurativa del trattamento con Synagis, consigliato dal citato nosocomio __________ (doc. AI 50-1).

                                         Rispondendo alle domande della patrocinatrice dell’assicurata, con lettera 14 settembre 2005 la dr.ssa __________ ha confermato quanto segue:

"  (...)

1.   Per RI 1 esisteva l'anno scorso un rischio accresciuto, rispetto ai bambini sani, di contrarre un'infezione a virus respiratori sinciziali, in quanto soffre di un difetto congenito del cuore, associato a una sindrome, con immunodeficienza.

2.   Le conseguenze avrebbero potuto essere gravi, fino ad essere fatali, o necessitare una terapia a livello intensivo, di lunga durata, con il rischio di creare delle lesioni irreversibilli." (Doc. AI 19-8)

                                         Con la decisione contestata, l’Ufficio AI ha negato la copertura finanziaria del trattamento mediante Synagis citando il marg. no. 1023 CPSI.

                                         Inoltre l’amministrazione, con riferimento alla STCA del 21 ottobre 2004 in re S. (cfr. consid. 2.4), citata dalla rappresentante dell’assicurata, ha altresì negato la necessità di una cura di affezioni indirette dell’infermità congenita.

                               2.6.   Nella fattispecie concreta, dallo scritto 13 settembre 2005 della pediatra curante è emerso che per la piccola RI 1 - affetta da grave cardiopatia congenita, alimentata tramite sonda e trattata con terapia d’ossigeno con bombola - il rischio di contrarre dei virus respiratori sinciziali è ben maggiore rispetto a bambini sani. Inoltre è emerso che le conseguenze di un’eventuale infezione alle vie respiratorie possono essere fatali o particolarmente gravi con rischio di creare delle lesioni irreversibili, quest’ultima circostanza comprometterebbe in modo irrimediabile il buon esito dei provvedimenti sanitari a cui la bambina è sottoposta dalla nascita, nonché il suo stato di salute.

Per questi motivi è stato vivamente consigliato dai medici curanti il trattamento con il medicamento Synagis, che è stato effettuato il 15 ottobre 2004, il 1° dicembre 2004 e il 18 gennaio 2005 (cfr. Doc. 19.1).

                                         Come risulta dall’elenco delle specialità, pubblicato dall’UFSP (Ufficio federale della sanità pubblica; www.bag.admin.ch), il medicamento Synagis è indicato per i bambini fino ad un anno con displasia broncopolmonare (BPD) precedente e trattata; per nati prematuri che all’inizio della stagione del virus respiratorio sinciziale (RSV) hanno un’età massima di 6 mesi ed, infine, per i bambini fino all’età di 2 anni con cardiopatia congenita significativa dal punto di vista emodinamico. Si tratta quindi di una terapia preventiva di gravi affezioni del tratto respiratorio inferiore dovute al virus sinciziale (cfr. www.kompendium.ch).

                                         In concreto, è pacifico che il medicamento Synagis non serve direttamente alla cura dell’infermità congenita, ma è una misura di carattere preventivo in quanto evita la contaminazione da virus respiratorio sinciziale.

                                         Si tratta dunque di un provvedimento sanitario di natura preventiva volto a scongiurare l’insorgenza di eventuali complicazioni di salute compromettenti la buona riuscita dei trattamenti per la cura dell’infermità congenita in parola.

                                         Tuttavia, come ribadito dall’UFAS (cfr. consid. 1.5, Doc. 6.1), fra i provvedimenti sanitari, sia secondo l'art. 12 che secondo l'art. 13 LAI, non figurano quelli a carattere puramente preventivo. Del resto l'art. 13 cpv. 1 LAI menziona esplicitamente i provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (cfr. U. Meyer Blaser, op. cit., pag. 100-108).

                                         Spetta piuttosto all’assicuratore malattia accollarsi tali spese (sul rapporto tra l'art. 13 LAI e l'assicurazione contro le malattie cfr. J.L. Duc, "L'assurance invalidité" in SBVR – Soziale Sicherheit, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra, Monaco 2007, pag. 1438 nota 163).

                                         Non a caso, secondo l’elenco delle specialità, il trattamento Synagis è indicato per i bambini fino ad un anno con displasia broncopolmonare (BPD) precedente e trattata; per nati prematuri che all’inizio della stagione del virus respiratorio sinciziale (RSV) hanno un’età massima di 6 mesi ed, infine, per i bambini fino all’età di 2 anni con cardiopatia congenita significativa dal punto di vista emodinamico.

                                         Visto che nel caso concreto RI 1 è nata nel febbraio 2004 e il trattamento è stato effettuato alla fine del 2004 e all'inizio del 2005, può qui restare aperta la questione di sapere chi dovrà eventualmente assumere i costi dopo il compimento del secondo anno (cfr. consid. 2.4 in fine).

                                         In queste circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha rettamente negato l’obbligo, per l'assicurazione per l'invalidità, di assumere i costi relativi al trattamento richiesto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso é respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.86 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 06.08.2007 32.2006.86 — Swissrulings