Raccomandata
Incarto n. 32.2006.78 FC/td
Lugano 22 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 aprile 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 marzo 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel __________, precedentemente attiva come cameriera e ausiliaria nell’economia domestica, il 26 gennaio 2004 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare, con decisione 14 giugno 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che l’assicurata era da considerare dal punto di vista medico inabile nella precedente attività di ausiliaria nell’economia domestica al 25%, tasso che corrisponde al grado d’invalidità ed era quindi insufficiente per ottenere una rendita (doc. AI 41).
1.2. A seguito dell’opposizione dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, unitamente alla quale ha prodotto un certificato del dr. __________ (doc. AI 48-4), l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al Servizio Medico regionale (SMR) e alla consulente per l’integrazione dell’AI, ha confermato il rifiuto di prestazioni con decisione su opposizione 6 marzo 2006 (doc. AI 59-1).
1.3. Contro il succitato provvedimento amministrativo l’assicurata, sempre assistita dal suo legale, ha presentato ricorso al TCA, corredato da un certificato del dr. __________, postulando il riconoscimento di una rendita intera di invalidità oltre che ulteriori accertamenti medici facendo valere, tra l’altro, quanto segue:
" In sede di decisione su opposizione il medico del SMR che si è chinato sulle critiche espresse ha spiegato che in assenza di una qualsiasi diagnosi, l'esame si è concentrato sulle limitazioni funzionali riscontrate.
In realtà però la perizia del SAM non mette neppure in risalto le limitazioni funzionali causate dai disturbi di cui la signora soffre. Il dr. __________ non spiega quali attività non possono più essere eseguite dalla signora. A ben vedere egli non spiega neppure per quale motivo vi sarebbe una inabilità lavorativa del 25%!
Purtroppo anche se ci si volesse basare su inesistenti considerazioni relative alle limitazioni funzionali, non si può giungere alla conclusione che la signora presenti oggi una inabilità lavorativa del 25%.
Lo smentiscono innanzitutto i fatti. La signora RI 1 svolgeva l'attività di ausiliaria di economia domestica in una residenza di lusso per anziani. Ciò, significa che tutte le mattine - fra le 7.00 e le 11.00 - essa puliva 40 stanze, puliva vetri e servizi igienici, faceva i letti in tutte le stanze. Il pomeriggio essa eseguiva la pulizia di tutti i corridoi, del giardino d'inverno, della lavanderia, dello studio del direttore e dei servizi del personale. Si trattava dunque di un lavoro fisicamente impegnativo, per il quale la mia mandante necessitava di tutte le sue forze ed energie.
A partire dal momento in cui ha iniziato a soffrire del diffuso quadro algido riscontrato - e mai messo in dubbio da nessun medico che ha visitato la signora! - sia i dolori che il gonfiore che si presentavano, non permettevano purtroppo più alla ricorrente di svolgere le sue mansioni abituali.
Questo dato di fatto è stato confermato dalla dr.ssa __________, medico curante, il cui parere purtroppo per giurisprudenza non incide sulla valutazione della fattispecie.
Questo dato di fatto è però anche stato confermato dall'assicuratore malattia collettiva del datore di lavoro (__________) che ha considerato la signora RI 1 inabile al lavoro al 100% per due anni, senza mai mettere in discussione tale IL, anche dopo visite mediche da parte del medico fiduciario.
Questo dato di fatto è stato pure confermato dal dr. __________, nonostante in sede di decisione impugnata l'UAI abbia sostenuto che si tratti di persona non qualificata per esprimere un giudizio. È comunque interessante che, sebbene considerata persona non qualificata, egli abbia formulato la stessa opinione espressa da tutti, tranne che dal SAM.
Si deve quindi desumere che le conclusioni dei medici del SAM sono manifestamente contraddittorie. La loro valutazione di un'inabilità lavorativa del 25% mal si concilia con la valutazioni della __________ e di ogni altro medico che si è chinato sulla vertenza.
Ciò vale a maggior ragione se si considera un recentissimo rapporto del dr. __________, medico reumatologo che pochi mesi fa ha redatto un rapporto d'uscita a seguito di un ricovero della signora RI 1 presso Clinica __________. Il rapporto viene prodotto sub doc. B.
Si potrà constatare che il dr. __________ al termine del rapporto ha espresso l'opinione che: "Dal punto di vista reumatologico-psichiatrico purtroppo al momento non esistono patologie tali da giustificare un'inabilità lavorativa totale" (sottolineature dello scrivente legale).
Benché il dr. __________ non si esprima in merito a percentuali di inabilità lavorativa, la formulazione da lui scelta lascia in ogni caso presupporre che l'inabilità lavorativa sia senz'altro superiore al 25%.
Il dr. __________ è pure dell'avviso che vada affrontato con urgenza l'aspetto psicologico, sottovalutato anche nell'ambito della perizia SAM, che ha attestato in modo sommario una inabilità lavorativa del 10%, senza spiegarne i motivi.
Benché l'UAI sostenga che il dr. __________ non sia persona qualificata, quest'ultimo ha comunque attestato senza dubbi un'inabilità lavorativa completa, aggravata da una patologia reumatologica.
L'attestazione del __________ conferma che la realtà dei fatti è ben diversa da quanto emerge dai rapporti SAM e dalla decisione AI. La signora non solo non ha più la forza di lavorare, ma ha pure limitazioni funzionali a livello degli arti che non le permettono di eseguire determinati movimenti. Essa è inabile al punto che l'assicuratore malattia collettiva non ha mai messo in dubbio l'inabilità lavorativa. Essa è inabile al punto da aver dovuto rinunciare all'affidamento del figlio di 14 anni, che ha vissuto con lei sino a ottobre 2004. Da allora il figlio vive con il padre a __________, proprio perché la madre non ce la fa più. Questo è sicuramente sintomatico dello stato di salute della mia mandante e della sua totale inabilità lavorativa. Se essa ha dovuto rinunciare all'affidamento del figlio, che era la persona alla quale lei tiene più di ogni altra, l'inabilità lavorativa è senz'altro ben maggiore del 25% indicato nella decisione impugnata ed è altrettanto sicuramente pari al 100%.
Ciò deve essere ammesso anche sulla base della più recente giurisprudenza che si è a più riprese chinata sul problema della sindrome somatoforme da dolore persistente." (Doc. I)
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha invece postulato la reiezione del ricorso affermando:
" preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare lo scritto 19.12.2005 del dr. __________ sub. doc. B incarto TCA), l'Ufficio AI del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.
Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità lavorativa della stessa.
Infatti, nella sua annotazione in fine del 26 aprile 2006 il Dr. __________ del SMR dell'AI ha precisato quanto segue: "[…] Valutazione: l'attuale rapporto d'uscita non apporta elementi che potrebbero oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione SAM di 4.2005. Si conferma la presenza di una sindrome somatoforme ed una fibromialgia."
Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in sede di opposizione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione su opposizione, della quale postula l'integrale conferma.
Visto quanto sopra, si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. III)
1.5. In data 11 maggio 2006 il patrocinatore dell’assicurato ha in sostanza ribadito le proprie domande e allegazioni (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d’invalidità.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.5. Dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni di RI 1, l’amministrazione ha acquisito le necessarie informazioni in merito all’attività lavorativa precedentemente svolta dalla richiedente e interpellato la dr.ssa __________, FMH in medicina generale, la quale, nel suo rapporto 23 febbraio 2004, posta la diagnosi di “Collagenosi indifferenziata prob. con poliartralgie/sinoviti e puntate febbrili” oltre che “stato dopo tbc polmonare e possibile menopausa precoce”, ha attestato una completa inabilità lavorativa dal novembre 2002 precisando tuttavia che la paziente era in grado di svolgere nella misura del 50% un’attività lavorativa leggera con alternanza di posizione, senza sollevare pesi (doc. AI 12-3). Dal canto suo il dr. __________, spec. FMH in reumatologia, nel suo rapporto all’AI del 27 febbraio 2004, dopo aver precisato di aver visto un’unica volta RI 1 il 23 gennaio 2003, ha dichiarato di non potersi pronunciare sull’attuale capacità lavorativa della medesima aggiungendo che nel momento in cui aveva valutato la paziente la stessa non presentava particolari reperti oggettivi né limitazioni funzionali (doc. AI 13-1).
Agli atti sono stati inoltre versati dei rapporti precedenti della dr.ssa __________, la quale in data 8 novembre 2004 ha comunicato all’Ufficio AI che lo stato clinico della paziente, la quale aveva subito anche un ricovero ordinato dal dr. __________ presso la Clinica __________, era nettamente peggiorato da alcuni mesi (doc. AI 23-1 e 2). L’Ufficio AI ha quindi interpellato il dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, il quale, nel suo rapporto del 22 dicembre 2004, riferendosi alla degenza della paziente dal 12 al 13 ottobre 2004, ha posto la diagnosi di
" Possibile collagenosi indifferenziata con:
• ANA positiva, riduzione complemento C3 (nel controllo di ottobre 2004 entrambi i valori nella norma)
• alterazioni cutanee
• artralgie
• terapia con Methotrexat 15 mg alla settimana e Plaquenil dal settembre 2002 interrotta nel Novembre 2004 per mancato effetto e introduzione di Imurek 100 mg
• puntate febbrili anamnestiche
Sindrome toraco e cervicospondilogena su/con:
• importante insufficienza muscolare
• iperlassità legamentare
Sindrome ansioso/depressiva
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Stato dopo TBC polmonare all'età di 17 anni
Stato dopo protesi mammaria bilaterale." (Doc. AI 28)
Lo specialista ha precisato di non essere in grado di dare un’indicazione sulla capacità lavorativa della paziente e di consigliare a questo scopo l’effettuazione di una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 28-2).
Sentito il parere del medico SMR, dr.ssa __________, l’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità (in seguito: SAM). Nella corposa e approfondita perizia pluridisciplinare del 20 aprile 2005, i sanitari del SAM, esaminata la documentazione dell’incarto AI e altra richiamata ulteriormente, fatti esperire un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico, oltre che esami di laboratorio e radiologici, hanno, tra l’altro, concluso:
" 5 DIAGNOSI
5.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome fibriomialgica
DD: primaria, secondaria (nell’ambito di una collagenosi indifferenziata?), sindrome somatoforme del dolore cronico.
Sindrome ansio depressiva di lieve entità.
Sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve entità.
5.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Stato dopo TBC polmonare all’età di 7 anni, trattata.
Stato dopo protesi mammaria bilaterale.
(…)
7 VALUTAZIONE MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'attuale grado di capacità medico - teorica globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria nell’economia domestica è da considerare nella misura del 75%, intesa come riduzione della capacità funzionale residua sull’arco dell’intera giornata lavorativa.
8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano soprattutto dalle patologie reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista neurologico l'A. non presenta patologie che possono influenzare la sua capacità lavorativa.
Dal punto di vista reumatologico viene posta la diagnosi di una sindrome fibromialgica, con diagnosi differenziale primaria, secondaria (nell'ambito di una collagenosi indifferenziata?) o sindrome somatoforme del dolore persistente. A questo riguardo bisogna specificare che PA. soffre di ingravescenti dolori al sistema locomotore, la cui origine è stata già ampiamente indagata, senza che sia stata per il momento posta una diagnosi sicura. Nei rapporti medici reumatologici, soprattutto dopo le consultazioni avvenute presso la Clinica reumatologica dell'Ospedale Universitario di __________, è possibile leggere la diagnosi di una possibile collagenosi indifferenziata. Bisogna però sottolineare come i valori sierologici riscontrati a __________ (leggero aumento degli ANA e lieve diminuzione del complemento C3) si siano nel frattempo normalizzati. Altri colleghi reumatologi che hanno visitato la paziente negli ultimi mesi non hanno mai potuto confermare alcuna sicura patologia osteoarticolare, tanto che il dr. __________ pone la diagnosi differenziale di una sindrome somatoforme del dolore persistente. Anche all'esame attuale, sotto l'aspetto clinico, è riconfermato un quadro algico diffuso di carattere fibromialgico, senza invece rilevare alcuna sicura patologia osteoarticolare. Anche gli esami di laboratorio e la documentazione radiografica non indicano alcun indizio per un'artropatia infiammatoria. A questo riguardo, bisogna però sottolineare come PA. si trovi attualmente sotto terapia di base, la quale potrebbe perciò nascondere una patologia veramente infiammatoria. All'attuale esame è unicamente presente una sindrome fibromialgica, la quale potrebbe essere primaria, oppure secondaria nell'ambito della diagnosticata possibile collagenosi indifferenziata. Ciò comporta una maggior lentezza nell'esecuzione delle attività richieste e una maggior affaticabilità con necessità di pause: ciò giustifica una leggera limitazione della capacità lavorativa di non oltre il 25%, valevole per qualunque attività professionale.
Dal punto di vista psichiatrico, la lieve incapacità lavorativa valutata nella misura del 10%, è giustificata da un disturbo depressivo lieve, che in parte è somatizzato in forma algica e quindi con l'insorgenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente. La quota di angoscia e ansia lieve che presenta l'A., comporta una lieve diminuzione della resistenza, dell'efficacia e dell'affidabilità lavorativa.
Riassumendo, per le ragioni suesposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale nell'attività da ultimo esercitata come ausiliaria nell'economia domestica, nella misura del 75%.
Anche come casalinga la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 75%.
Tenendo in considerazione soprattutto le constatazioni reumatologiche descritte al capitolo 6 e al capitolo 8, risulta molto difficile esprimersi a riguardo della valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa. All'Ospedale Universitario di __________ era stata posta la diagnosi di una possibile collagenosi indifferenziata, che però i colleghi reumatologi che hanno avuto in cura l'A. negli ultimi mesi non hanno mai potuto confermare. Ciononostante le sono state prescritte delle pesanti terapie di base. D'altra parte il dr. __________ ha visto l'A. solo in una ripresa, non potendo far altro che confermare quanto contenuto nel rapporto della Clinica reumatologica di __________ (vedasi atto 27.02.2004), senza fornire indicazioni per quanto riguarda l'incapacità lavorativa. Attualmente l'A. è in cura da ottobre 2004 presso il dr. __________, che si chiede se veramente c'è uno stato infiammatorio tale da giustificare una terapia di base così pesante, alla luce dei dubbi sulla diagnosi di collagenosi, esprimendo pure il dubbio della presenza di una possibile sindrome somatoforme eventualmente secondaria: anche lui non è in grado di fornire indicazioni per quanto riguarda l'incapacità lavorativa (vedasi atto 22.12.2004). Anamnesticamente la sintomatologia algica (come pure l'incapacità lavorativa) è presente da novembre 2002 con poliartralgie e sinoviti recidivanti. Vi sono stati degli accertamenti presso la Clinica reumatologica di __________ in agosto 2003, settembre 2003 e dicembre 2003 iniziando una terapia di base con Methotrexat e Cortisone. Continuazione della cura presso il dr. __________, che conferma le diagnosi e continua la terapia con gli stessi medicamenti fino a settembre 2004. A causa di un peggioramento dei dolori, necessità di una degenza presso la Clinica __________ di __________ dal 12.10 al 14.10.2004: da allora l'AA è in terapia presso il dr. __________ che introduce Imurek al posto del Methotrexat a partire da ottobre 2004, con leggero miglioramento della sintomatologia. Anamnesticamente nuova recidiva in gennaio 2005, migliorato con Cortisone a dose elevata, in seguito scalata. Siccome agli atti non viene argomentata un'inabilità lavorativa prolungata, riteniamo che, sulla base del quadro clinico attuale, la valutazione della capacità lavorativa nella misura del 75% vale per lo meno dall'esame peritale.
Concordiamo comunque con il nostro consulente che ritiene corretta la posizione del collega dr. __________, che intende sottoporre l'A. ad una nuova valutazione universitaria presso la Reumaklinik di __________, così da poter rivalutare l'intera situazione e la necessità di continuare la somministrazione di una pesante terapia di base: forse sarà poi possibile valutare meglio anche la situazione dal punto di vista della capacità lavorativa tramite una rivalutazione.
9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
Sulla base dell'attuale elevata capacità lavorativa nell'attività da ultimo esercita (descritta nel capitolo 8) e della scarsa motivazione dell'A. (descritta al capitolo 3.2 e nel consulto psichiatrico) non riteniamo indicata una riqualifica / riformazione professionale.
Come già descritto al capitolo 8, nell'attività da ultimo esercitata di ausiliaria nell'economia domestica, la capacità lavorativa globale è valutata nella misura del 75%. Questa valutazione vale verosimilmente anche per lavori fisicamente più leggeri, visto che la limitazione della sua capacità lavorativa e giustificata unicamente dalla presenza di una sindrome fibromialgica.
Si ribadisce, per poter esprimere una valutazione ed una diagnosi più precisa, e per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche, trattandosi di un caso estremamente complesso, la necessità di una nuova valutazione reumatologica in ambito universitario come già prevista dal reumatologo curante dr. __________. Dal punto di vista psichiatrico, l'A. appare totalmente scettica sulla componente psicologica dei suoi disturbi complessivi: per questo motivo al momento attuale é improponibile un trattamento psichiatrico mirato alla problematica della quale soffre, che sarebbe senz'altro indicato." (Doc. AI 39)
Sulla base degli accertamenti acquisiti, l’amministrazione ha quindi negato il diritto a prestazioni con decisione del 14 giugno 2005 motivata come segue:
" Esito degli accertamenti:
Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente di carattere medico-teorico, in particolare dalla perizia pluridisciplinare a cui è stata sottoposta presso il Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona, emerge che la sua incapacità lavorativa nell'attività svolta di ausiliaria nell'economia domestica è pari ad un tasso del 25%, inteso come abilità sull'arco di un'intera giornata lavorativa con un rendimento ridotto.
Su tali presupposti medici abbiamo richiesto il parere del nostro consulente in integrazione professionale, il quale considera quanto segue:
risulta che lei abbia svolto le scuole elementari in Brasile, in seguito non ha ottenuto alcuna qualifica professionale.
In Svizzera ha lavorato quale: Stageaire presso __________, ausiliaria di pulizie e lavanderia presso un ristorante, aiuto nell'economia domestica presso una casa per anziani. Nel 2002, senza il danno alla salute percepiva uno stipendio lordo annuo di fr. 44'438.che aggiornato al 2004 risulta un salario lordo percepibile di fr. 45'371.-.
Dal profilo medico vi è un'inabilità unicamente del 25% che corrisponde al suo grado d'invalidità.
In considerazione del curriculum scolastico-lavorativo, dei limiti funzionali descritti, non emergono i presupposti per poter adottare dei provvedimenti di ordine professionale che possano permetterle di riacquisire o migliorare la sua capacità di guadagno attuale.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40% il diritto ad una rendita non esiste.
Decidiamo pertanto:
La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 41)
In sede di opposizione l’assicurata, tramite il suo legale, ha contestato le conclusioni dell’amministrazione sottolineando la necessità di esperire ulteriori accertamenti medici e producendo a tal proposito un certificato 22 agosto 2005 nel quale il dr. __________, psicoterapeuta, si è così espresso:
" Mi scuso di arrivare sul filo di lana, ma eccomi a fornire una prima risposta ai suoi quesiti, che m'impegno ad approfondire nei prossimi giorni.
Purtroppo il mio fax non ha funzionato, pertanto non ho potuto leggere la diagnosi del Dr. __________. Posso comunque affermare che la natura dei sintomi organici della paziente difficilmente sono attribuibili ad una conversione di natura isterica o psico-somatica. Gli esami esperiti a __________ non offrono inoltre una risposta esaustiva.
Certamente la patologia, di cui soffre la Signora RI 1, che necessita di ulteriori accertamenti, è altamente invalidante in quanto non le permette quella mobilità di movimento indispensabile per la sua professione e aggiungerei per qualsiasi altra attività a causa di uno stato permanente di affaticamento e dolori muscolari. Tale inabilità è ovviamente aggravata da una patologia reumatologica. L'inizio dell'azione invalidante può essersi manifestata nel 2003, benché ritenga l'inizio del processo patologico anteriore a questa data. Concludo affermando che dagli esami sierologici effettuati il 07.04.2005 non risulta alcuna patologia riguardante il batterio treponema pallidum (sifilide)." (Doc. AI 48)
Nelle sue Annotazioni 26 agosto 2005 la dr.ssa __________ del SMR ha confermato la valutazione dell’incapacità lavorativa del 25% e preso posizione come segue:
Raccomandazioni, proposte SMR Caso sottoposto a valutazione peritale pluridisciplinare SAM del 20.04.2005: Patologia reumatologica: diagnosi v.s. clinicamente presenza di quadro algico diffuso di carattere fibromialgico senza rilevare alcuna sicura patologia osteoarticolare. In assenza di qualsiasi segno infiammatorio e/o degenerativo e indipendentemente della presenza o meno di patologia autoimmune, è da considerare abile nella misura del 75% nell'abituale attività svolta. Patologia psichiatrica: disturbo depressivo lieve in parte somatizzato in forma algica e quindi con l'insorgenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente. La quota di angoscia e ansia lieve comporta una lieve diminuzione della resistenza, dell'efficacia e dell'affidabilità lavorativa con IL 10% Valutazione neurologica: non ci sono patologie neurologiche. Piena capacità lavorativa. Valutazione globale: IL 25% da intendere come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa, per qualsiasi attività lavorativa. Non sono indicate misure professionali. Inizio e evoluzione della IL:siccome agli atti non viene argomentata un'inabilità lavorativa prolungata i periti ritengono che , sulla base del quadro clinico attuale, la valutazione della capacità lavorativa nella misura del 75% vale per lo meno dall'esame peritale. Visto la incertezza diagnostica, sarebbe indicato una nuova valutazione reumatologica in ambito universitario, come già previsto dal reumatologo curante Dr. __________. Decisione UAI del 14.06.2005: nessuna garanzia per provvedimenti professionali o per rendita essendo il grado di invalidità unicamente del 25%. Attuale opposizione del 12.07.2005 Viene essenzialmente criticato -II fatto di aver eseguito una valutazione della capacità lavorativa in assenza di una diagnosi sicura -il fatto di non aver specificato le limitazioni funzionali presenti dal punto di vista fisico e psichico -di non aver considerato la sindrome somatoforme da dolore persistente quale patologia completamente invalidante pur essendo presenti i criteri Valutazione: non va considerata la patologia come entità tale ma vanno considerate le limitazioni funzionali da essa determinata. In questo caso, in assenza di segni infiammatori e/o degenerativi attualmente presenti, l'unica limitazione funzionale è determinata dal quadro algico diffuso che è stato preso in debita considerazione sia dal reumatologo consulente sia dallo psichiatra consulente. Con questa perizia è stato fornito il quadro della funzionalità psichica e fisica attuale e quale unico fattore limitante la capacità lavorativa è stata evidenziata una maggiore lentezza nell'esecuzione delle attività richieste e maggiore affaticabilità con necessità di pause . Se altre limitazioni non sono emerse (tipo limiti per pesi, posizioni di lavoro ecc), questo fatto è proprio legato all'assenza di un danno strutturale-morfologico evidenziabile che possa limitare la caricabilità fisica in modo specifico . La necessità di un adeguato follow-up reumatologico specialistico è sicuramente indicato in questo caso e fa proprio parte della adeguata presa a carico medica dell'A. Al momento attuale una diagnosi precisa e definitiva non cambia comunque nulla in merito allo attuale stato fisico dell'A., il quale è stato accertato in modo approfondito in occasione della perizia e rispecchia la situazione attuale. Anche se in futuro dovesse cristallizzarsi una patologia reumatologica infiammatoria, questo non cambia nulla in merito alla attuale valutazione peritale.
Viene prodotto pure una presa di posizione dello psicologo Dr. __________: si tratta di una valutazione fatto da uno psicologo che non è medico e quindi si tratta di considerazioni che non appartengono al suo campo professionale. In conclusione, dal punto di vista medico non vengono fornite delle informazioni nuove che possano far cambiare la valutazione peritale SAM, la quale si basa (e lo ripeto) sulla situazione clinica attualmente presente e precedentemente presente. Eventuali fattori prognostici futuri non possono essere valutati. Per quanto concerne la sindrome somatoforme da dolore persistente, ricordo brevemente i criteri di valutazione medici nel campo delle assicurazioni sociali Di regola una sindrome somatoforme da dolore persistente non determina invalidità. Eccezioni più rilevanti: - comorbilità psichiatrica di particolare gravità e intensità: in questo caso non è presente nessuna patologia psichiatrica grave e nemmeno di entità media. - comorbidità fisica con decorso pluriennale: in questo caso sinora non ha mai potuto essere oggettivato una malattia reumatologica infiammatoria o degenerativa clinicamente manifesta (le incertezze diagnostiche sono pro- prio legate alla assenza di segni clinici, radiologici e di laboratorio tangibili). La sindrome fibromialgica non è da considerare una comorbidità fisica ma da collocare nell'ambito del disturbo somatoforme (8 vedi BGE 1721102 del 10.03.2003)
- ritiro sociale manifesto concernete tutte le attività della vita: non presente in questo caso: l'A. attualmente ama cucire, cucinare, leggere, guardare la televisione e fare delle passeggiate quotidiane di circa un'ora. Quindi, in mancanza di una psicopatologia psichiatrica maggiore e in assenza di una patologia somatica che abbia causato delle alterazioni strutturali oggettivabili rilevanti, non si può quindi parlare di carattere invalidante della sindrome somatoforme del dolore cronico e I'attività lavorativa rimane esigibile
L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale dell’AI, la quale, in data 23 febbraio 2006, si è così espressa:
Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni
Nel rapporto medico SMR del 26 agosto 2005 risulta che l'A. soffre di sindrome fibromialgica. Vi sono ulteriori diagnosi senza però influsso sulla capacità lavorativa. Limiti funzionali: Maggior lentezza nell'esecuzione delle attività richieste e maggiore affaticabilità con necessarietà di pause. Incapacità lavorativa 25% sia in attività abituale (ausiliaria economia domestica casa anziani) sia in attività adeguata.
Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni
Dalla nascita fino al 1987 ha vissuto nel suo paese (__________), dal 1987 al 2000 ha vissuto in__________ e dal 21.11.2000 risiede in Svizzera con un permesso B valido fino al 20.11.2007. Scolarità: tre classi elementari in __________, non ha nessuna formazione. Impegni in Svizzera: dal 1.11.2001 al 23.12.2001 stageaire presso ARS Medica (disdetta dall'A. per motivi personali), dal 27.06.2002 al 12.07.2002 ausiliaria di pulizie e lavanderia presso il ristorante __________, __________ (è stata licenziata durante il periodo di prova), dal 1.08.2002 al 31.03.2003 aiuto nell'economica domestica presso la Casa anziani __________ a __________ (licenziata per ristrutturazione interna).
Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica
Considerando la diagnosi e i limiti funzionali che l'A. presenta risulta che l'A. può ancora svolgere l'attività abituale (ausiliaria economia domestica) nella misura del 75%. Inoltre sono esigibili tutte quelle attività non qualificate semplici tipiche del settore Secondario e Terziario che rispettano i limiti invalidanti e nel contempo il profilo attitudinale (personale e professionale) dell'A. Si tratta di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono già essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Esempi: operaia generica,venditrice non qualificata, cassiera.
Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica
Calcolo CGR Reddito da valido Se avesse continuato a svolgere l'attività abituale (aiuto in economia domestica presso __________) avrebbe potuto percepire Fr. 44'148 (43'329 + 819) (anno 2002) 3'333 x 13 = 43'329, 91 x 9 = 819 (come da colloquio telefonico 23.02.2006 con il DL per i giorni sabato e domenica 5 fr. all'ora in più) Aggiornando il dato all'anno 2003 risulta un reddito annuo di Fr. 44'766 Aggiornando il dato all'anno 2004 risulta un reddito annuo di Fr. 45'075 (nel calcolo CGR utilizzo quest'ultimo dato in quanto non ha un'influenza sul dato finale) Reddito da invalido: Facendo riferimento alle tabelle RSS emerge quanto segue: Reddito da invalido: Fr. 30'270 annui Per calcolare il grado d'invalidità confronto tra loro il salario da valido e quello da invalido Calcolo CGR 45'075 - 30'270 x 100 = 32,8 45'075 L'A. ha una capacità di guadagno residua del 67% e un grado di invalidità del 33%
Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso
L'età, la scolarizzazione e l'anamnesi professionale non consentono di promuovere alcun progetto formativo. La presenza sul mercato del lavoro di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo attraverso i normali canali di collocamento Sotto espressa richiesta dell'A. si rimane a disposizione per valutare la possibilità di un aiuto al collocamento. Per questi motivi ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica.
Con decisione su opposizione 6 marzo 2006 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di prestazioni con le seguenti motivazioni:
" (….)
In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione in base alla quale la medesima sarebbe in grado di svolgere sia l'attività abitualmente svolta che attività adeguate in misura del 75%.
Orbene, come visto, l'aspetto medico è stato valutato a mezzo di esame peritale.
Per quanto attiene al valore probatorio di tale esame, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
In casu, la valutazione peritale espressa dal SAM è completa, motivata, coerente e non offre alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri giurisprudenziali sovresposti.
In conclusione, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico (compreso quello presentato in sede d'opposizione il quale è stato tra l'altro adeguatamente valutato) che depongano per un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nelle precedenti valutazioni effettuate dall'amministrazione.
Ne discende pertanto che la decisione impugnata appare corretta e merita piena conferma." (Doc. AI 59)
Con il presente ricorso l’assicurata ha prodotto uno scritto del 19 dicembre 2005 del dr. __________, nel quale, riferendosi ad un ricovero della paziente dal 23 al 30 novembre 2005, comunicava quanto segue al dr. __________:
" ringraziamo di aver inviato la paziente soprannominata che è stata degente in Clinica dal 23.11 -05 al 30.11.05, data del rientro al domicilio.
Diagnosi: - Sindrome del dolore somatoforme (F45.4)
- Probabile collagenosi indifferenziata su/con: (M35.1)
. ANA positiva e diminuzione del complemento C3
. anamnesticamente stato febbrile, gonfiori ed alterazioni cutanee.
. Fibromialgia secondaria.
. stato dopo terapia con Methotrexate 15mg la settimana, Plaquenil ed Imurek senza chiari miglioramenti
- Iperlassità legamentare
- In osservazione psichiatrica (Z03.2)
- Stato dopo TBC polmonare all'età di 17 anni.
All'esame clinico ho trovato una paziente in buone condizioni generali, protesi mammaria bilaterale, toni cardiaci validi non soffi, polmoni MVU, addome trattabile non organomegalie, borborigmi nella norma. A livello articolare tutte le articolazioni sono normo movibili sino a ipermobili, non sinoviti, colonna vertebrale in asse con mobilità nella norma, distanza ditasuolo 0 cm fino al palmo della mano, diffusa dolenzia delle parti molti, in particolare dì tutti i punti per una fibromialgia, così come però anche dei punti controllo.
Abbiamo rieffettuato degli esami di laboratorio che sono risultati tutti perfettamente nella norma. Alla luce della sospetta collagenosi abbiamo poi ancora effettuato un controllo più approfondito della funzione renale, con la clearence della creatinina e la proteinuria nelle 24 ore risultate nella norma.
Da notare che grazie alla clearence , si è potuto constatare che la paziente beva estremamente poco con urine molto concentrare.
La paziente riferiva poi un ripetuto episodio di produzione salivare, motivo per cui per tutta sicurezza si effettuava anche una TAC polmonare che ha mostrato soltanto delle moderate distensioni enfisematosi centro-lobulare, così come una moderata alterazione bronehiolitica che andrebbe ulteriormente indagata in ambito ambulatoriale con un pneumologo. Alla TAC inoltre collasso della protesi mammaria destra di significato non univoco, per cui consigliamo un ricontatto con l'operatore o un chirurgo plastico.
Per quello che riguarda la terapia abbiamo provato da una parte una fisioterapia, senza poter raggiungere motto, d'altro canto abbiamo cercato finalmente di semplificare la terapia introducendo un antiinfiammatorio unito a del Co Dafalgan ed un minimo Tranxilium. Il Dr. __________ si è molto soffermato sui lati psichiatrici e psicologici, facendo notare che la paziente stia rivivendo con il figlio un po' la sua esperienza di bambina abbandonata ed abbia la stessa paura che il figlio ne soffra altrettanto, A questo si aggiungono le preoccupazioni per il marito ammalato. Questo potrebbe in parte spiegare l'attuale riesacerbazione dei dolori, sulla base forse di un'eventuale lieve collagenosi indifferenziata, la quale però non necessita assolutamente di una terapia immunosoppressiva pesante.
Su richiesta della paziente rivedrò ancora quest'ultima per un'ulteriore discussione assieme al marito. Crediamo che vada urgentemente affrontato anche il problema psicologico, così come ho cercato di aiutare la paziente ad avere una vita più attiva e nel limite del possibile anche integrata nel mondo circostante. Solo in questo modo può essere possibile un miglioramento delle condizioni generali.
Dal punto di vista reumatologico-psichiatrico purtroppo al momento non esistono patologie tali da giustificare un'inabilità lavorativa totale.
Come sopra discusso rivedrò la paziente per ridiscutere con lei tutti gli aspetti della degenza ed eventualmente valutazione ancora polmonare alla luce della presenza di una moderata distensione enfisematosa centro-lobulare alla base dei lobi superiori e dell'alterazione della protesi mammaria drt.
E' consigliata la continuazione della terapia psichiatrica, mentre per il momento abbiamo sospeso la fisioterapia. Per quanto riguarda la terapia antidolorifica per il momento non aumenterei ulteriormente la terapia medicamentosa." (Doc. B)
Al riguardo, il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni 26 aprile 2006, ha affermato:
" Vedi presa di posizione SMR dettagliata del 26.8.2005 basata sulla perizia SAM aprile 2005.
Allora diagnosi: sindrome fibromialgica
Sindrome ansiosodepressiva di lieve entità
Sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve
entità
In sede di ricorso viene presentato:
rapporto d'uscita Clinica __________ del 19.12.2005 vengono elencate le seguenti diagnosi:
- sindrome del dolore somatoforme
- probabile collagenosi indifferenziata / fibromialgia secondaria
- iperlassità legamentare
- in osservazione psichiatrica
nella discussione il dr. __________, reumatologo, mette ancora una volta in discussione la diagnosi di collagenosi in assenza di alterazioni di laboratorio salvo la presenza di ANA positivi e diminuzione del complemento C3 (alterazioni lievi riscontrabili anche presso soggetti sani, p.es. 1 su.10 in una popolazione di persone oltre i 60 anni) ed in assenza attuale e anamnestica di sicura patologia infiammatoria.
In modo sibillino il dr. __________ conferma l'assenza di una patologia invalidante che potrebbe giustificare un'inabilità lavorativa totale.
Valutazione: l'attuale rapporto d'uscita non apporta elementi che potrebbero oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla valutazione SAM di 4.2005. Si conferma la presenza di una sindrome somatoforme ed una fibromialgia." (Doc. IIIbis)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).
2.7.
2.7.1 Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dai sanitari del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.6.).
In effetti, per meglio chiarire le effettive ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia multidisciplinare dai medici del SAM. Questi ultimi, esaminata tutta la documentazione medica esistente, e richiamata ulteriore documentazione sanitaria, hanno sottoposto la richiedente a esami di laboratorio e radiologici nonché a un consulto psichiatrico, uno reumatologico e uno neurologico (cfr. doc. AI 39 e in esteso consid. 2.5).
Per quanto riguarda la valutazione psichiatrica, lo specialista, dott. __________, posta la diagnosi di “Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità (ICD 10-F 41.2), Sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve entità (ICD 10-F 45.4)” , ha concluso per un’incapacità lavorativa, nell’attività precedentemente svolta o in altre o in quella di casalinga, a dipendenza di dette diagnosi, del 10% (con prognosi stazionaria a lungo termine). Lo specialista ha motivato tale limitazione con il fatto che la quota di angoscia e ansia lieve che la paziente presenta comporta una lieve diminuzione della resistenza, dell’efficacia e dell’affidabilità lavorativa. A detta del medico, considerato lo scetticismo mostrato dalla paziente riguardo alla componente psicologica dei suoi disturbi e la scarsa motivazione, non erano proponibili né una terapia psichiatrica né un provvedimento di integrazione professionale (doc. AI 39.14). Queste conclusioni, basate su un esame approfondito cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6), meritano piena conferma.
Con riferimento alla sindrome da dolore somatoforme, qualificata come lieve dallo psichiatra e solo moderatamente limitante, va fatto presente che conformemente alla giurisprudenza del TFA, un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura solo a determinate, restrittive condizioni poste nella STFA del 12 marzo 2004, I 683/03, pubblicata in DTF 130 V 352. Tali criteri sono stati riassunti dal TFA nella sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03). In tale sentenza la nostra Massima Istanza ha rilevato che un disturbo da dolore somatoforme – che in quanto tale non è, di regola, atto a determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettibile di dare luogo ad un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3) – può, eccezionalmente, determinare una limitazione duratura della capacità lavorativa tale da comportare un'invalidità nei casi in cui presenta una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società. Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
Tale giurisprudenza è stata ancora confermata nella STFA del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03) e nella STFA del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03, pubblicata in DTF 131 V 49, (al riguardo vedi pure Cattaneo, Assicurazioni sociali: alcuni temi di attualità, in RtiD I 2004, pag. 215 seg. (228-229) in particolare nota 29).
Nell’evenienza concreta, i succitati criteri giurisprudenziali non sono manifestamente dati. In effetti, considerato come lo specialista abbia qualificato come lieve il disturbo somatoforme lamentato dalla ricorrente, non vi è ovviamente spazio per una presa in considerazione limitante della medesima patologia, segnatamente in misura superiore a quanto concluso dalla perizia. Come rettamente evidenziato dalla dr.ssa __________ nelle sue osservazioni del 26 agosto 2005, in effetti non va considerata la patologia come tale ma le limitazioni funzionali da essa concretamente determinate, le quali sono, nel caso della ricorrente, di natura modesta e essenzialmente circoscrivibili al quadro algico diffuso e alla conseguente maggior lentezza nell’esecuzione delle attività e alla maggior affatticabilità (doc. AI 52-3).
Dal lato reumatologico, il dott. __________, specialista in medicina interna e reumatologia, nel suo rapporto al SAM del 14 marzo 2005, posta la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “Sindrome fibromialgica. DD primaria, secondaria (nell’ambito di una collagenosi indifferenziata?), sindrome somatoforme del dolore”, ha concluso che la sindrome fibriomialgica esercitava un influsso limitante sulla capacità lavorativa dell’interessata, in qualsiasi attività, anche casalinga, nella misura del 25%. Con riferimento alla diagnosi da porre lo specialista ha precisato:
" Si tratta di un'assicurata 45enne in buone condizioni generali e nutrizionali, che lamenta apparentemente da circa tre anni ingravescenti dolori al sistema locomotore, la cui origine è stata già ampiamente indagata senza che si sia per il momento potuta porre una diagnosi sicura. Nei rapporti medici reumatologici, soprattutto dopo le consultazioni avvenute presso la Clinica reumatologica dell'__________ di __________, è possibile leggere la diagnosi di una possibile collagenosi indifferenziata. Desidero comunque sottolineare come i valori sierologici riscontrati a __________ (leggero aumento degli ANA e lieve diminuzione del complemento C3) si siano nel frattempo normalizzati e non possono essere attualmente riconfermati.
I colleghi reumatologi che hanno avuto occasione di visitarla negli ultimi mesi (dr. __________ e dr. __________) non hanno mai potuto confermare alcuna sicura patologia osteo-articolare, tanto che dal dr. __________ è stata posta la diagnosi differenziale di una sindrome somatoforme del dolore. Proprio per questo motivo, in presenza di una diagnosi non certa, che ha però portato a prescriverle delle pesanti terapie di base (attualmente Imurek e corticosteroidi), egli desidera prossimamente inviarla presso la Clinica universitaria __________ di __________ per una nuova approfondita valutazione su base stazionaria.
Sotto l'aspetto clinico ho potuto riconfermare un quadro algico diffuso di carattere fibromialgico, senza invece rilevare alcuna sicura patologia osteo-articolare. Gli esami di laboratorio da voi recentemente eseguiti non hanno evidenziato alcuna patologia, in modo particolare nessun aumento dei parametri infiammatori e nessuna alterazione delle sierologie reumatologiche. Le radiografie delle mani e dei piedi non hanno evidenziato alcuna alterazione osteo-articolare. Desidero comunque sottolineare come l'assicurata si trovi attualmente sotto terapia di base, la quale potrebbe perciò nascondere una patologia veramente infiammatoria. Mi è così impossibile poter dare una valutazione definitiva, soprattutto dopo quanto scritto dai colleghi di __________. Ripeto nuovamente come dall'esame clinico e sierologico non sia al momento possibile confermare alcuna patologia infiammatoria osteo-articolare ed in modo particolare alcuna patologia autoimmune. È unicamente presente una sindrome fibromialgica, la quale potrebbe essere
primaria, oppure secondaria, nell'ambito della diagnosticata possibile collagenosi indifferenziata.
In assenza comunque di un qualsiasi segno infiammatorio e/o degenerativo, indipendentemente dalla presenza di una patologia autoimmune, ritengo che al momento l'assicurata debba essere considerata abile al lavoro nella misura di circa il 75% per l'attività da lei precedentemente svolta quale ausiliaria di pulizie. Questa valutazione vale verosimilmente anche per lavori fisicamente più leggeri, visto che la limitazione della sua capacità lavorativa è giustificata unicamente dalla presenza di una sindrome fibromialgica." (Doc. AI 39)
Contrariamente a quanto sembra asserire l’interessata, il referto reumatologico agli atti appare senza dubbio approfondito e dettagliato e questo Tribunale non ha motivi per ritenerlo incompleto o lacunoso.
Del resto va in proposito fatto osservare che, come la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare (cfr. STFA 19 giugno 2001 in re E., I 605/00, STFA 26 maggio 2003 in re V., I 196/03), secondo la dottrina medica la fibromialgia molto spesso conduce ad una invalidità (Spott, Warum wir die Fibromyalgie-Forschung betreiben, in: Rheuma Nachrichten Spezial, 1998 pag. 12ss) e la stessa - suscettibile di essere assimilata ad un disturbo somatoforme (segnatamente ad una sindrome dolorosa somatoforme persistente, cfr. Revue médicale del Suisse romande, 2001 pag. 443ss; cfr. STFA 9 settembre 2003 in re C., I 423/03, STFA 9 ottobre 2001 in re A., I 229/01, STFA 10 marzo 2003 in re P., I 721/02) – è spesso determinata (anche) da fattori psichici (cfr. MSD-Manual der Diagnostik und Therapie, Monaco 1993, pag. 145ss; cfr. STFA 27 maggio 2002 in re W., I 240/01).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha quindi proceduto correttamente facendo eseguire un accurato esame psichiatrico, onde addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue effettive ripercussioni invalidanti e in particolare stabilire se la medesima fosse affetta da un disturbo extra-somatico rilevante.
Infine, dal profilo neurologico, il dr. __________, specialista FMH in neurologia, nel suo rapporto del 25 febbraio 2005 ha rilevato un esame neurologico in sintesi nella norma con abilità lavorativa intatta (doc. AI 39-17).
Alla luce di questi consulti e degli esami esperiti, i medici del SAM hanno quindi posto come diagnosi invalidanti “Sindrome fibromialgica; DD primaria, secondaria (nell’ambito di una collagenosi indifferenziata?), sindrome somatoforme del dolore cronico, oltre che sindrome ansiosodepressiva di lieve entità e Sindrome somatoforme da dolore persistente di lieve entità”, ritenendo di conseguenza l’assicurata, a dipendenza della problematica reumatologica e di quella psichiatrica, incapace al lavoro in qualsiasi attività professionale così come casalinga nella misura del 25%, vista la maggior lentezza nell’esecuzione delle attività richieste e la maggior affaticabilità con necessità di pause (cfr. sopra, consid. 2.5).
2.7.2 Questa dettagliata ed approfondita valutazione non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle sintomatologie rilevate.
Quanto prodotto dalla ricorrente al fine di dimostrare, a suo modo di vedere, la sua inabilità al lavoro a causa delle patologie che la affliggono, difatti, non è in grado di sovvertire le conclusioni dei periti interpellati dall’amministrazione o attestare un peggioramento duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in sede peritale.
Innanzitutto, del tutto inconcludente appare il certificato medico del dr. __________, psicoterapeuta, del 22 agosto 2005. A prescindere infatti dal fatto che questo professionista non è medico e tantomeno specialista nelle materie qui interessate, segnatamente in quella reumatologica, va detto che nel breve e succinto certificato in parola egli non fa altro che ribadire la necessità di ulteriori accertamenti intesi a chiarire l’esatta eziologia dei sintomi organici lamentati dalla paziente e sottolineare lo stato permanente di affaticamento e di dolori muscolari lamentati, anticipando l’invio di un rapporto più dettagliato del quale tuttavia non vi è traccia all’inserto (doc. AI 48-4).
Quanto poi allo scritto 19 dicembre 2005 inviato dal dr. __________ al medico curante della ricorrente, lo stesso non modifica, ma semmai conferma, le conclusioni tratte dagli specialisti dr. __________ e dr. __________ sulla base di un’accurata e approfondita valutazione del caso. Il dr. __________ infatti conferma la presenza di una sindrome somatoforme e di fibriomialgia, mettendo invece ulteriormente in discussione la diagnosi di collagenosi in assenza di alterazioni di laboratorio di rilievo. Lo specialista indica infatti di aver ripetuto i vari esami di laboratorio, da effettuare alla luce della diagnosi di sospetta collagenosi, i quali sono risultati tutti nella norma, ragione per cui ha consigliato di semplificare la terapia medicamentosa basata su antinfiammatori e antidolorifici, escludendo invece una terapia immunosoppressiva. Egli riferisce inoltre di aver fatto valutare e seguire la paziente anche dal profilo psichiatrico dal dr. Vianello, psichiatra. Esprimendosi sulla capacità lavorativa il dr. __________ ha affermato che “dal punto di vista reumatologico/psichiatrico purtroppo al momento non esistono patologie tale da giustificare un’inabilità lavorativa totale”. (doc. B)
Ora, a ragione il medico SMR ha rilevato come tale certificazione non apporti alcun elemento nuovo o alcuna diagnosi nuova che permettano in qualche modo di scostarsi dalle conclusioni tratte dai periti del SAM.
Non possono modificare queste conclusioni nemmeno le allegazioni avanzate dalla ricorrente nel suo gravame laddove in sostanza critica l’amministrazione per aver eseguito una valutazione della capacità lavorativa in assenza di una diagnosi sicura e in particolare di un’ulteriore valutazione in ambito universitario.
In effetti, questo TCA deve aderire alle osservazioni espresse il 26 agosto 2005 dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale ha in sostanza osservato come non vada considerata la patologia come entità tale, ma le limitazioni funzionali da essa cagionate (doc. AI 52-3). Nel caso particolare, in assenza di segni infiammatori e/o degenerativi e, quindi, di un danno strutturale-morfologico evidenziabile, l’unica limitazione funzionale rilevante è determinata, secondo gli specialisti, dal quadro algico diffuso e dalla conseguente lentezza nei movimenti e accresciuta affatticabilità; elementi questi che sono stati presi in adeguata considerazione sia dallo specialista in reumatologia che da quello in psichiatria. Il dr. __________ infatti, pur rilevando come la situazione clinica della paziente andasse ulteriormente chiarita a livello universitario mediante una perizia finalizzata a chiarire l’effettiva esistenza di una patologia reumatologica, ha comunque rilevato l’assenza di segni infiammatori e degenerativi e, di conseguenza, ha potuto valutare la capacità lavorativa dell’interessata sulla base delle concrete limitazioni causate dal quadro sintomatico rilevato, indipendentemente dall’effettiva e più precisa diagnosi da porre (cfr. sopra consid. 2.5). In queste condizioni, anche in difetto di una diagnosi precisa e definitiva, segnatamente con riferimento ad una possibile collagenosi indifferenziata, era senza dubbio possibile valutare correttamente lo stato fisico della ricorrente e in particolare le ripercussioni sulla capacità lavorativa delle affezioni lamentate.
D’altra parte va detto che nello scritto del 19 dicembre 2005 il dr. __________, riferendosi alla degenza dell’assicurata presso la clinica universitaria di __________ dal 23 marzo al 1 aprile 2005, rileva come anche in quell’occasione sarebbero state diagnosticate delle artralgie intermittenti generalizzate di origine indeterminata, una sindrome cervicospondilogena cronica, un sospetto d’orticaria, stato dopo tunnel carpale, mentre che sarebbe stata messa in dubbio la diagnosi di un'eventuale collagenosi e, quindi, sconsigliata una ripresa della terapia immunosoppressiva.
Né infine il fatto, addotto dalla ricorrente, che i medici interpellati dall’assicuratore malattia abbiano a suo dire attestato un’incapacità lavorativa completa può mutare alle suesposte condizioni, e questo a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha prodotto la relativa documentazione medica che comprovi tale asserzione.
Se ne deve concludere che la ricorrente non ha in sostanza sollevato argomentazioni o prodotto alcun certificato medico atti a dimostrare che, al momento dell'emanazione dell'atto impugnato (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b), i disturbi di cui è affetta incidessero sulla sua capacità lavorativa in maniera superiore a quanto appurato dai medici interpellati.
Va precisato che questo TCA è ben consapevole che l’assicurata è stata ricoverata nel corso degli ultimi anni diverse volte presso una struttura ospedaliera a dipendenza dei disturbi lamentati. Tuttavia, senza voler banalizzare la situazione, gli atti presenti all’incarto non permettono, come detto, di concludere per un’incapacità lavorativa maggiore di quella, del 25%, accertata dagli specialisti interpellati dall'amministra-zione, la cui accurata perizia rispecchia i succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6).
In conclusione, rispecchiando la perizia del SAM, e in particolare i referti specialistici del dr. __________, __________ e __________, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessata affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua incapacità al guadagno sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversiche- rungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere siccome dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell'emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 75% in qualsiasi attività professionale o casalinga.
2.8. Per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.3 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Nel caso in esame, nella decisione impugnata l'amministrazione, basandosi su quanto indicato dalla consulente IP nel suo rapporto 23 febbraio 2006, ha stabilito un grado d’invalidità del 33% (cfr. sopra consid. 2.5 e doc. AI 58). Gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata meritano conferma.
In concreto, tenuto conto delle limitazioni funzionali soprattutto dal punto di vista reumatologico, l’amministrazione partendo da un reddito da valida di 45'075 (riferito al 2004), accertato sulla base delle informazioni raccolte presso i precedenti datori di lavoro dell’assicurata, e di un reddito da invalida di fr. 30’270, calcolato in base alle tabelle RSS, ha stabilito un grado d'invalidità del 33% (doc. AI 58-2).
Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano piena conferma.
Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.
Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulterebbe comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.
Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.3. in fine).
2.9. Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione di ritenere la ricorrente invalida nella misura del 33%, essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata.
Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato la rendita. La decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Si ribadisce tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento su opposizione in lite.
2.10. Da ultimo, l’assicurata ha chiesto l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici.
A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.
Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti