Raccomandata
Incarto n. 32.2006.68 FC/td
Lugano 5 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 febbraio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato, in fatto e in diritto
- RI 1, classe __________, già attiva come ausiliaria di cure, è stata messa al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° luglio 2003 al 31 marzo 2004, e di un quarto di rendita, per un’inabilità del 40%, dal 1° aprile 2004, mediante provvedimento del 12 agosto 2004 (doc AI 26-1); detto provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione 8 febbraio 2005 e, in seguito, dal TCA mediante pronuncia 1. settembre 2005 (inc. 32.2005.32);
- il 24 settembre 2005 l’assicurata ha presentato una domanda di revisione del diritto alla rendita facendo valere un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 52).
A sostegno della propria richiesta l’assicurata ha fatto pervenire all’amministrazione un certificato 28 ottobre 2005, nel quale il suo curante, dr. __________ha attestato:
" Con la presente vi riferisco in merito alla paziente summenzionata.
Negli ultimi mesi la paziente ha presentato un'esacerbazione della sintomatologia a carattere fibromialgico. Vi sono soprattutto dolori a livello della colonna lombare, difficoltà alla deambulazione, sensazione di cedimenti e bloccaggi recidivanti delle articolazioni alle estremità inferiori. I dolori sono comunque diffusi, interessano pure le spalle, le braccia e le articolazioni delle mani.
Non ho mai riscontrato fenomeni di sinovite o artrite, ma dolori diffusi alla palpazione a livello della muscolatura paravertebrale in toto, nonché tutti i tender points necessari per la diagnosi di fibromialgia. Inoltre presentava nelle ultime settimane una tendinite achillea a sinistra.
Vari tentativi terapeutici con Dafalgan, Co-Dafalgan, Tilur ed Ecofenac non hanno migliorato la situazione.
Inoltre persiste un'importante sindrome depressiva che viene curata dal dottor Passoni con Fluanxol, Fluoxetin, Trittico, nonché Neurontin. Malgrado ciò il tono dell'umore è sempre deflesso e la paziente presenta grandi difficoltà ad affrontare la giornata. Ritengo quindi che negli ultimi mesi la situazione della paziente summenzionata sia peggiorata e non vedo margini di miglioramento o misure da adottare che potrebbero migliorare le condizioni cliniche." (Doc. AI 56-4)
- ha inoltre prodotto una certificazione del 28 ottobre 2005 del dr. __________, psichiatra, del seguente tenore:
" Con la presente si certifica che la Signora RI 1 è regolarmente seguita per cure psichiatriche e psicoterapiche dall'estate del 2002 (Servizio Psico-sociale Dr. __________ fino a giugno 2005, attualmente Clinica __________; Dr.ssa __________ psicologa e psicoterapeutica Servizio Psico-sociale __________).
Lo stato di salute, rispetto ai documenti in vostro possesso, si è progressivamente aggravato.
La paziente soffre di una sintomatologia grave ansioso-depressiva con frequenti e ricorrenti flash-back circa l'accaduto traumatico che le impediscono inoltre un adeguato riposo notturno.
Nel mese di febbraio di quest'anno inoltre il marito dopo aver subito una lunga incarcerazione, durante un congedo al domicilio, subisce un ictus-cerebrale; tale evento avrà poi ripercussione sul grado di autonomia.
La paziente al momento è incapace di sopportare il carico psicologico che ne deriva dalla situazione attuale; è apatica, ritirata, sfiduciata rispetto al proprio futuro. Risulta incapace di una progettualità, incapace di assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa.
Ritengo che nessun datore di lavoro possa assumere al proprio servizio una persona che versa in tali condizioni psichiche.
Richiedo dunque una valutazione del grado di rendita di invalidità, ritenuto al momento non proporzionale all'attuale inabilità lavorativa che risulta essere prossima al 100%. Ricordo inoltre che la sintomatologia psichica è aggravata da un corteo sintomatologico di algie, limitazioni funzionali, che pur non rappresentando di per sé un elemento di invalidità, nuocciono gravemente sul suo equilibrio psichico generale così come a voi riferito dal medico curante Dr. __________." (Doc. AI 56-3)
- con decisione 16 dicembre 2005 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda adducendo:
" Gentile signora RI 1,
Lei ha nuovamente inoltrato una richiesta per rendita.
Con decisione del 12.08.2004 le abbiamo riconosciuto una rendita intera AI, rispettivamente un quarto di rendita AI. Un nuovo esame è possibile quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive che possono dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante dopo questa data. La nuova valutazione di una situazione invariata non è possibile.
Dalla documentazione medica acquisita agli atti risulta che non sono stati messi in luce elementi clinici atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute, non sono dati i presupposti per entrare nel merito della succitata richiesta
Decidiamo pertanto:
• Non si entra nel merito della nuova richiesta di prestazioni." (Doc. AI 60-1)
- in sede di opposizione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha altresì prodotto un certificato medico del 26 settembre 2005 nel quale il dr. __________, specialista in reumatologia, rivolgendosi al dr. __________, ha attestato:
" Diagnosi:
- fibromialgia
- sindrome depressiva
Caro __________,
ho rivisto la nostra sopramenzionata paziente, che presenta un'esacerbazione della sintomatologia a carattere fibromialgico. Attualmentee vi sono dei dolori in particolar modo a livello della colonna nella zona lombare, difficoltà alla deambulazione, sensazione di cedimento e di bloccaggi delle articolazioni alle estremità Inferiori alla deambulazione. l dolori sono comunque piuttosto a carattere diffuso, ha male dappertutto. Vi è un aumento dell'intensità della sintomatologia. Dolori anche al movimento delle spalle, disturbi alle braccia ed a livello delle articolazioni delle mani.
La paziente ha seguito delle fisioterapie negli anni scorsi ed ha fatto anche delle sedute di agopuntura dal fisioterapista __________ senza trarne un beneficio. E' in cura psichiatrica dal Dr. __________ per una sindrome depressiva importante ed è trattata con Fluaxol, Fluoxetin Trittico, nonché Neurontin.
L'esame clinico da me effettuato in data 21.09.2005 non ha mostrato sostanziali modifiche rispetto alla valutazione antecedente. Sono presenti dei dolori diffusi alla palpazione a livello della muscolatura para-vertebrale in toto, nonché tutti i tender points necessari per la diagnosi della fibromialgia. La mobilità articolare e a livello della colonna vertebrale è mantenuta a tutti i livelli e non vi sono sinoviti o gonfiori articolari. Non ho evidenziato nessun reperto neurologico sospetto.
Clinicamente quindi si tratta dl un quadro a carattere fibromialgico con un'evoluzione piuttosto tipica nel decorso, con attualmente un peggioramento generalizzato della sintomatologia come spesso capita in questi pazienti. In associazione vi sono tutta una serie di disturbi funzionali tra i quali un mal di testa cronico, una stanchezza cronica e delle crisi d'ansia.
Procedere:
Dal punto di vista diagnostico eseguirei regolarmente dei controlli di laboratorio. Per quanto riguarda l'approccio terapeutico non ho molto da aggiungere vista e considerata la terapia già Introdotta dal collega psichiatra.
Ho alcuni dubbi sull'utilità dell'utilizzo di Neurontin quale antidolorifico. È da valutare dal Dr. __________ se effettivamente sia necessario continuare con questo medicamento oppure si possa usufruire semplicemente di un analgetico sotto forma di Dafalgan. Ho consigliato alla paziente di seguire la ginnastica dei fibromialgici organizzata dalla Lega __________ ed anche la ginnastica in acqua. Le ho consegnato in merito il certificato per iscriversi ai corsi." (Doc. AI 62-8)
- dopo aver sottoposto la documentazione prodotta al medico del Servizio medico regionale dell’AI (SMR), con decisione su opposizione 13 febbraio 2006 l’Ufficio AI ha respinto l’opposizione puntualizzando:
" 1. Secondo l'art. 87 cpv. 3 dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI), se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o d'incapacità dell'invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Secondo la cifra 5005 CIGI (Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'AI), esiste un motivo di revisione, ossia una modifica della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare in caso di miglioramento o peggioramento dello stato di salute, di ripresa o cessazione dell'attività lucrativa, di aumento o diminuzione del reddito d'invalido o di persona non invalida, di modifica della capacità di svolgere le mansioni consuete (ad es. aumento della capacità lavorativa di una casalinga grazie all'impiego di mezzi ausiliari).
Giusta la cifra 5014 CIGI, se la persona assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l'Ufficio Al non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382).
2. Nello specifico, occorre ribadire che la documentazione prodotta dall'interessata ed esaminata dal SMR, è stata ritenuta non probatoria, non essendo stati ravvisati elementi clinici alcuni atti a suffragare un peggioramento delle condizioni di salute. D'altro canto, bisogna sottolineare che nemmeno attraverso l'atto di opposizione è stato reso plausibile il dichiarato cambiamento soggettivo dello stato valetudinario. Il SMR ha infatti confermato la valutazione precedente, ritenendo in primo luogo che i documenti presentati non siano tali da oggettivare in modo convincente una modifica sostanziale dello stato di salute. Secondariamente, il SMR ha evidenziato nell'assicurata l'impressione di una importante componente reattiva a problemi socio-familiari, aspetto tuttavia non di pertinenza dell'AI.
Di conseguenza non sono dati i presupposti per entrare nel merito della nuova richiesta assicurativa." (Doc. AI 68)
- con il ricorso in oggetto l’assicurata, sempre rappresentata dalla RA 1, si aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e postulando la retrocessione degli atti all’Ufficio AI perché si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dopo l’aggiornamento dei necessari accertamenti medici ed economici; a sostegno della sua domanda fa, tra l’altro, valere:
" 2.
Con decisione del 12.08.2004 l'UAI ha riconosciuto alla signora RI 1 il diritto ad una rendita intera dall'01.07.2003 al 31.03.2004 e ad un quarto di rendita dall'01.04.2004.
Giacché le patologie di cui soffre sono andate vieppiù degradandosi, l'assicurata ha postulato all'UAI una revisione del suo caso affinché fosse rivalutato il suo grado d'invalidità e le fosse riconosciuta la debita rendita.
La signora RI 1 ha d'altro canto prodotto i certificati dei suoi medici curanti, i quali attestano senz'ombra di dubbio alcuna il subentrato peggioramento delle sue condizioni di salute.
4.
Con il certificato medico del 28.10.2005 (doc. H), il Dr. __________ ha dunque confermato quanto riscontrato dal collega Dr. __________, precisando che "vari tentativi terapeutici con Dafalgan, Co-Dafalgan, Tilur ed Ecofenac non hanno migliorato la situazione". Il Dr. __________ ha precisato nel contempo l'esistenza di un'importante sindrome depressiva curata dal Dr. __________, sottolineando che malgrado l'uso di più medicamenti antidepressivi, l'umore della paziente resta sempre deflesso e la stessa presenta grandi difficoltà ad affrontare la giornata. Il Dr. __________ considera pertanto il quadro sintomatologico e patologico della paziente quale particolarmente esacerbato, non ravvedendo margini di miglioramento o misure da adottare atte a migliorare lo stato clinico.
5.
Il Dr. __________ ha pure certificato in data 28.10.2005 (doc. I) l'evidente degrado dello stato di salute della signora __________, segnatamente dopo gli esami attuati dall'UAI. Egli segnala che la paziente è regolarmente seguita per cure psichiatriche e psicoterapiche dall'estate del 2002. Nel febbraio del 2005, il marito, durante un periodo di congedo dall'incarcerazione, ha subito un ictus-cerebrale e dal 03.06.2005 si trova agli arresti domiciliari. Tale evento ha accentuato ulteriormente il profondo malessere già vissuto dall'assicurata. Oltre alla forte pressione psicologica vissuta per il precario stato di salute del marito, si è aggiunto il sovraccarico fisico che l'assicurata si è dovuta addossare per l'intervenuta limitata autonomia del coniuge.
La grave sintomatologia ansioso-depressiva di cui soffre la signora RI 1 la rende incapace di qualsiasi progettualità, di assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa. Il Dr. __________ ritiene che nessun datore di lavoro possa essere disposto ad assumere al proprio servizio una persona che versa nella condizioni di salute della signora RI 1. Egli postula espressamente che il grado d'invalidità della paziente sia riconsiderato, in quanto le patologie la rendono attualmente inabile nella misura del 100%." (Doc. I)
- con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la reiezione dell’impugnativa confermando i contenuti della decisione su opposizione (doc. III);
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado d’invalidità o di grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d’invalidità della grande invalidità o dell’assistenza dovuta all’invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o di grande invalidità o il volume dell’assistenza dovuta all’invalidità è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI).
Per quanto riguarda i requisiti formali, in caso di revisione su domanda dell'assicurato, quest'ultimo deve rendere verosimile che il grado d'invalidità ha subito una modifica rilevante (art. 87 cpv. 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Nella sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all’interes-sato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se infine l'assicurato interpone ricorso alla decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STFA dell’8 marzo 2006 nella causa J. [I 734/05]);
- in concreto l’assicurata sostiene che il suo stato di salute, rispetto a quanto accertato in occasione della procedura sfociata nella decisione su opposizione 8 febbraio 2005, con cui è stata posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità del 1° luglio 2003 al 31 marzo 2004 e di un quarto di rendita in seguito, abbia subito un peggioramento che necessita di essere ulteriormente indagato;
- il TCA rileva innanzitutto che all’epoca della concessione della rendita di invalidità l’amministrazione si è essenzialmente basata sulla conclusioni della perizia psichiatrica del 7 maggio 2004 del dr. __________, psichiatra, il quale, posta la diagnosi di “Sindrome depressiva, episodio attuale leggero con sintomi biologici F 32.01, presente dal luglio 2002, e disturbo d’ansia generalizzato F 41.1”, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 40% qualificando i sintomi lamentati dalla paziente di grado leggero (doc. AI 21; cfr. anche STCA 32.2005.32).
- in occasione della domanda di revisione presentata il 24 settembre 2005 il medico curante dell’assicurata, dr. __________, generalista, ha attestato un peggioramento della situazione sia dal punto di vista reumatologico che psichiatrico; dal canto suo il dr. __________, psichiatra che segue l’interessata dall’estate del 2002, il 28 ottobre 2005 ha certificato un peggioramento del quadro clinico ponendo la diagnosi di “Sintomatologia grave ansioso-depressivo” illustrando come RI 1 fosse soggetta a ricorrenti flash-back circa l'accaduto traumatico e ricordando come a dipendenza delle mutate condizioni di salute del marito a seguito dell’ictus subito nel febbraio 2005 la paziente fosse divenuta incapace di sopportare il conseguente carico psicologico essendo apatica, ritirata, sfiduciata rispetto al proprio futuro e incapace di una progettualità, di assumersi qualsiasi impegno e responsabilità lavorativa. A detta dello specialista era opportuna una rivalutazione del grado d’invalidità, l'attuale inabilità lavorativa essendo prossima al 100% (doc. AI 56-3; cfr. sopra per esteso); dall’inserto si evince che in tempi antecedenti sempre il dr. __________, posta la diagnosi di “Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva”, aveva attestato un’inabilità del 100% dal luglio 2002 al 16 agosto 2002, del 50% dal 17 agosto al gennaio 2003 (certificati del 4 dicembre 2002, doc. AI 1-15, del 3 febbraio 2003, doc. AI 1-8) e del 100% dal febbraio 2003 secondo il certificato del 16 giugno 2003, nel quale veniva peraltro consigliata una rivalutazione del caso un anno dopo; di tale rivalutazione si è poi occupato il dr. __________ nella perizia già citata (doc. AI 7-1 e 21);
- quanto alla componente organica, oltre al certificato del proprio curante, la ricorrente ha versato agli atti uno scritto 26 settembre 2005 del dr. __________, specialista in reumatologia, nel quale viene rilevata un’esacerbazione della sintomatologia a carattere fibriomalgico con dolori diffusi e un peggioramento generalizzato e comunque attestata l’assenza di modifica sostanziale rispetto alla valutazione precedente (doc. AI 62-8);
- ora, se è vero che la documentazione prodotta non è in grado di documentare una rilevante modifica del danno alla salute dal profilo reumatologico, questo TCA deve considerare che la diagnosi psichica posta dallo specialista che ha in cura la ricorrente dal 2002 ha subito una modifica nel senso che la “Sindrome da disadattamento” è ora chiaramente confluita in una “Sintomatologia grave ansioso-depressiva” (la sottolineatura è della redattrice), patologia che secondo il dr. __________ renderebbe impossibile per la ricorrente qualsiasi attività lavorativa; come detto, il dr. __________, nella sua perizia del 7 maggio 2004, aveva invece qualificato come “leggero”, e compatibile con una ripresa, seppur parziale, dell’attività lavorativa, l’episodio depressivo diagnosticato alla paziente;
- ne discende che le certificazioni agli atti contengono elementi idonei a far ritenere siccome attendibile, con riferimento soprattutto alla componente psichica, una modifica delle circostanze, nel senso di un progressivo - e verosimilmente duraturo - peggioramento intervenuto successivamente alle costatazioni mediche effettuate nel maggio 2004 e poste alla base della precedente procedura amministrativa sfociata nella decisione su opposizione 8 febbraio 2005; questo Tribunale deve quindi concludere che l’assicurata ha reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 OAI e l’Ufficio AI avrebbe dovuto pertanto entrare nel merito della domanda di revisione inoltrata dall’assicurata.
Questo vale a maggiore ragione visto che nell’ambito dell’art. 87 OAI è sufficiente rendere verosimile e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali (“Glaubhaftmachen im Sinne des Art. 87 Abs. 3 IVV erfordert nicht den Beweis nach dem im Sozialversicherungsrecht üblichen Grad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 125 V 195 Erw. 2, 119 V 9 Erw. 3c/aa, je mit Hinweisen). Die Beweis-anforderungen sind vielmehr herabgesetzt (Gygi, Bundesverwaltungsrechts-pflege, 2. Aufl., Bern 1983, S. 272), indem nicht im Sinne eines «vollen Beweises» (ZAK 1971 S. 525 Erw. 2) die Überzeugung der Verwaltung begründet zu werden braucht, dass seit der letzten rechtskräftigen Entscheidung tatsächlich eine relevante Änderung eingetreten ist. Vielmehr genügt es, dass für den geltend gemachten rechtserheblichen Sachumstand wenigstens gewisse Anhaltspunkte bestehen, auch wenn durchaus noch mit der Möglichkeit zu rechnen ist, bei eingehender Abklärung werde sich die behauptete Sachverhaltsänderung nicht erstellen lassen. Bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorbringen der versicherten Person glaubhaft sind, wird die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen haben, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen stellen (BGE 109 V 264 Erw. 3).“ (SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa);
- di conseguenza la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione perché entri nel merito della domanda di revisione ed esamini se la modifica delle circostanze resa attendibile in questa sede sia effettivamente avvenuta e, nell’affermativa, in che misura essa incida sulla capacità al guadagno dell’assicurata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda come sopra indicato.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti