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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2007 32.2006.67

15. März 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,501 Wörter·~43 min·1

Zusammenfassung

Nell'ambito della revisione d'ufficio l'UAI, a seguito dell'entrata in vigore della IV revisione della LAI, ritenuto uno stato valetudinario invariato, ha giustamente ridotto la rendita intera precedentemente versata per un grado di invalidità del 68% a tre quarti di rendita.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.67   CR/sc

Lugano 15 marzo 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 marzo 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 9 marzo 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, dal 1° settembre 1996 è stato posto al beneficio di una rendita intera per un grado d’invalidità del 68% (doc. AI 13).

                                         Il diritto a questa rendita è stato confermato dall’Ufficio AI con comunicazione 20 agosto 2001 (doc. AI 40).

                                         A conclusione della revisione, avviata d’ufficio nel febbraio 2004, dopo aver raccolto la pertinente documentazione medica, con decisione 18 marzo 2005 (doc. AI 65/2-3) l’Ufficio ha ridotto le prestazioni e riconosciuto all’assicurato il diritto a tre quarti di rendita adducendo che “(…) in considerazione degli atti medici ed economici acquisiti all’incarto risulta che sia lo stato di salute che il discapito economico sono rimasti invariati e di conseguenza viene confermato un grado invalidante del 68%. Secondo la 4a revisione della LAI tale grado modifica il diritto alla rendita sino ad ora versata: se fino ad ora la rendita veniva considerata intera, con l’introduzione della modifica di legge relativa alla quarta revisione LAI del 1.1.2004, dal secondo mese seguente la presente decisione la rendita viene diminuita ed erogata in ragione di tre quarti. (…)” (doc. AI 65/6).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato - con la quale ha contestato la decisione dell’Ufficio AI, che non ha tenuto conto del peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. AI 70-1), producendo al riguardo un certificato della dr.ssa __________ (doc. AI 73) - l’amministrazione, dopo aver sottoposto l’incarto al SMR, ha confermato la decisione 18 marzo 2005 osservando che “(…) considerato come l’assicurato abbia prodotto un certificato medico stilato dalla dr.ssa __________ il 14 aprile 2005, l’incarto, ivi comprese le obiezioni sollevate in sede d’opposizione, è stato sottoposto al vaglio del SMR. Quest’ultimo ha avuto modo di confermare la bontà del giudizio espresso dall’amministrazione in quanto, di fatto, la nuova documentazione medica non oggettiva alcun nuovo elemento medico che permetta di ritenere una variazione dello stato di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa, rispetto alle precedenti certificazioni mediche agli atti. In particolare il certificato della dr.ssa __________ presenta diagnosi e problemi di salute invariati in confronto al precedente rapporto medico del 19 aprile 2004 senza ulteriori nuove patologie o descrizioni a riguardo dell’evoluzione delle stesse. Viene ora dato un altro peso alla valutazione delle varie patologie presenti: viene fatto presente che a causa di dolori lombari intermittenti da carico asimmetrico il signor RI 1 può ora unicamente condurre un veicolo automatico. Dal dossier risulta però che già nel 1997 l’assicurato aveva chiesto e ottenuto il rimborso dei costi supplementari riguardanti il cambio automatico, per cui tale affermazione non comprova sicuramente un peggioramento dello stato di salute. L’autonomia di marcia si sarebbe ulteriormente raccorciata senza che venga oggettivato un peggioramento dello stato oggettivo a livello degli arti inferiori rispetto al 1996. Anzi, bisogna rilevare che l’intervento di allungamento del tendine con correzione di equinismo a sinistra eseguito nel 1997 ha migliorato la mobilità, come indicato nei precedenti rapporti. In ogni caso questo fatto non incide sulla capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, capacità valutata per attività che non necessitano della deambulazione. Per quanto attiene alla patologia di compressione del nervo mediano al tunnel carpale bilaterale, la situazione è stata risanata con successo a sinistra con intervento di decompressione. Qualora anche a destra la situazione dovesse comportare una sintomatologia tale da determinare limitazioni funzionali rilevanti, essa sarebbe risanabile in modo analogo con un semplice intervento di decompressione, da ritenere esigibile. Per quanto concerne la rottura del legamento scafoulnare, dal rapporto medico stilato dal dr. __________ il 12 gennaio 2004 risulta un esito post-operatorio molto buono con ripristino della forza della mano sinistra e stabilità legamentare soddisfacente. In conclusione, non viene oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, rispettivamente della funzionalità fisica, tale da incidere sulla capacità lavorativa residua del 50% in attività sedentarie. Il medico SMR ritiene che le argomentazioni mediche prodotte in fase di opposizione non rappresentano mezzi di prova atti a sconfessare l’operato dell’amministrazione” (doc. AI 76/4).

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al TCA postulando il ripristino del diritto alla rendita intera.

                                         Sostanzialmente egli contesta la valutazione del SMR, che ha negato un peggioramento del suo stato di salute senza neppure visitarlo, producendo a comprova del deterioramento delle sue condizioni di salute il certificato medico del dr. __________ (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni, rilevando di aver sottoposto la nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente al vaglio del SMR, il quale ha avuto modo di osservare che non vi è stato nessun peggioramento dello stato di salute dell’interessato con influsso sulla capacità lavorativa (III).

                               1.5.   Con scritti 6 aprile 2006 (V) e 24 gennaio 2007 (VII) l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica a cura del dr. __________. Egli ha inoltre chiesto di essere sottoposto ad una visita specialistica da parte dell’Ufficio AI (V).

                               1.6.   In data 9 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha osservato di avere sottoposto la nuova documentazione medica presentata dall’as-sicurato al vaglio del SMR, il quale ha stabilito che nel caso concreto non vi sono elementi atti a modificare la valutazione clinica-lavorativa dell’assicurato (IX).

                               1.7.   Con scritto 14 febbraio 2007 l’assicurato ha nuovamente contestato le annotazioni mediche del SMR, ribadendo la sua richiesta di essere sottoposto ad una visita specialistica da parte dell’Ufficio AI (XI).

Tale scritto è stato trasmesso all’Ufficio AI (XII), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pp. 190s; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI che, ritenuto lo stato valetudinario invariato rispetto al momento di assegnazione della rendita e vista l’entrata in vigore della 4a revisione della LAI, ha ridotto il diritto a prestazioni  da una rendita intera a tre quarti di rendita dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

                                         La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

                               2.5.   Secondo la lett. f delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (4a revisione dell’AI) “Garanzia dei diritti acquisiti riguardo alle rendite correnti”, le rendite correnti versate per un grado d’invalidità del 662/3 per cento almeno continuano ad essere assegnate anche dopo l’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI a tutti i beneficiari che in quel momento hanno già compiuto 50 anni. Tutte le altre rendite intere per un grado di invalidità inferiore al 70 per cento devono essere ridotte entro un anno dall’entrata vigore della 4a revisione dell’AI.

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                               2.6.   Il TCA rileva innanzitutto che al momento dell’entrata in vigore della 4a revisione dell’AI, il 1° gennaio 2004, l’assicurato, nato il 9 agosto 1955, non aveva ancora compiuto i 50 anni e che allo stesso – con decisione 15 gennaio 1997 (doc. AI 13) poi confermata in via di revisione con comunicazione 20 agosto 2001 (doc. AI 40) – è stato riconosciuto il diritto a una rendita intera per un grado d’invalidità del 68% a contare dal 1° settembre 1996.

                                         All’assicurato torna dunque applicabile, e ciò non è contestato, la lett. f delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 (4a revisione dell’AI) sopra enunciata.

                               2.7.   Nel caso in esame dagli atti risulta che in occasione della revisione intrapresa d’ufficio nel mese di febbraio 2004 (doc. AI 47) l’Ufficio AI ha provveduto a raccogliere la pertinente documentazione medica.

                                         Nel rapporto medico 19 aprile 2004 la dr.ssa __________, FMH in medicina interna, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “paraparesi spastica in stato dopo frattura D11-D12 in stato dopo allungamento aponeurotico del tricipite surale” e quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quelle di “ipertensione arteriosa; stato dopo epatite B; esofagite da riflusso; ernia iatale assiale; stato dopo decompressione nervo mediano canale carpale sinistro”, ha ritenuto non più esigibile la precedente attività, a causa delle difficoltà di deambulazione e di mantenimento della stazione eretta in maniera prolungata (doc. AI 48).

Nel suo rapporto medico 4 giugno 2004 all’attenzione dell’Ufficio AI il dr. __________, FMH in neurologia, poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “paraparesi spastica; sindrome del canale carpale bilaterale”, ha indicato che la precedente attività lavorativa dell’interessato è ancora proponibile, senza diminuzione del rendimento e che l’assicurato può inoltre svolgere altre attività, di tipo leggero, da svolgere in posizione seduta, senza riduzioni di rendimento (doc. AI 53).

Nelle sue annotazioni 28 gennaio 2005 la dr.ssa __________ del SMR ha osservato:

"  Lo stato di salute è da valutare sostanzialmente stazionario. È quindi sempre giustificata una completa IL nell'abituale attività di cameriere, mentre è presente una capacità lavorativa residua del 50% in attività adatta, da seduto, come da valutazione negli anni precedenti (cfr. anche valutazione consulente IP del 20.09.1996)."

A seguito della decisione, con l’entrata in vigore della quarta revisione della LAI, di ridurre a tre quarti di rendita la rendita intera precedentemente versata, stante la stazionarietà del quadro clinico, l’assicurato, in sede di opposizione, ha trasmesso il certificato medico 14 aprile 2005 della dr.ssa __________ attestante, a suo modo di vedere, un peggioramento delle sue patologie:

"  (...)

In considerazione della nuova scala di indennità va però anche rivista la situazione clinica del paziente. Se menzionare o valutare in modo più dettagliato il vero quadro del paziente non avrebbe finora comunque influito su quanto retribuito, coi mutamenti introdotti da parte dell'Assicurazione invalidità dal 01.01.2004, ciò non fa più stato.

Segnalo infatti che dall'avvenuta assegnazione del grado di invalidità al 68% nel settembre 1996, vi sono stati numerosi piccoli interventi, resi necessari da complicanze derivate dall'infortunio primario.

Il continuo carico asimmetrico del bacino e dei due arti ha portato al recidivante manifestarsi di lombosciatalgie acute, con una sindrome pseudoradicolare a sinistra. Per tale motivo il paziente può ora guidare solo un veicolo automatico. L'autonomia di marcia senza ausilio si è accorciata, per cui si è resa necessaria la richiesta di statuto di invalido per gli appositi posteggi. La diminuita forza all'arto inferiore sinistro obbliga il paziente a sostenersi particolarmente sulle due mani, ogni qualvolta da seduto desidera alzarsi. Per tale motivo il signor RI 1 ha sviluppato una sindrome del tunnel carpale soprattutto a sinistra, ma anche a destra, necessitando un primo intervento chirurgico di decompressione alla mano sinistra. L'intervento a destra è previsto. Succede al paziente di cadere, sempre e soprattutto secondariamente ai problemi di deambulazione. Per sostenersi da una di queste cadute, il paziente si è procurato una rottura del legamento scafoulnare, sempre a sinistra, che ha richiesto un'artrodesi temporanea. Il materiale di osteosintesi è stato tolto il 15.10.2003.

Preciso infine che tutto ciò avviene nonostante il paziente si sottoponga a regolari e intense sedute di fisioterapia, controlli scrupolosamente il suo peso e cerchi di mantenersi il più attivo possibile.

In considerazione di quanto espresso, penso quindi che il grado di invalidità del Signor RI 1 sia da ridefinire, alla luce del nuovo sistema di valutazione introdotto." (Doc. AI 73-2)

Tale certificato medico è stato sottoposto al vaglio del SMR. Al riguardo, la dr.ssa __________, nel suo rapporto 22 aprile 2005, ha rilevato:

"  (...)

Prima domanda prestazioni Al del 1/1996: L'A. ha subito un trauma con lesione midollare nel 1979: quale esito persiste una paraparesi spastica e disturbi urinari tipo ritenzione urinaria. Malgrado le difficoltà negli spostamenti, aveva continuato a lavorare come barista in proprio o con un amico. Valutazione neurologica Dr. __________ e prof. __________ del 1996:

si tratta di lesione midollare di vecchia data relativa al trauma subito senza carattere di evolutività. Limitazioni funzionali v.s. IL 100% come cameriere, IL 50% in attività sedentaria (sull'arco dell'intera giornata con rendimento ridotto) Valutazione economica del 9/1996: non sono applicabili provvedimenti professionali. Capacità di guadagno residua del 32% (confronto dei redditi). Rendita grado 68% dal settembre 1996.   Mezzi ausiliari del 1997: cambio automatico autovettura/ortodesi tibiale/ scarpe ortopediche   Revisione del 1999: nel 1997 intervento di allungamento tendineo v.s. sinistra per equinismo spastico con leggero miglioramento del grado di mobilità. Segnalati dolori tendomialgici di origine vertebrale lombare. La Dr.ssa __________ segnala uno stato di salute complessivamente stazionario. Il curante neurologo Dr. __________ segnala che in seguito all'intervento v.s. cammina meglio ma persistono difficoltà nel rimanere a lungo in piedi. Quadro sostanzialmente stazionario.   Attuale revisione del marzo 2004: L'A. segnala uno stato di salute invariato. La curante Dr.ssa __________ con rapporto medico del 412004 segnala stato di salute stazionario. Rileva alcune nuove diagnosi ma senza influsso sulla capacità lavorativa residua (esofagite da riflusso, ernia iatale assiale, stato dopo decompressione N. mediano nel tunnel carpale sinistra, sutura legamento scafoulnare sinistro e artrodesi temporanea del carpo in agosto 2003 con evoluzione favorevole (risultato molto buono descritto dal chirurgo Dr. __________, vedi rapporto del 1/2004).). Le limitazioni funzionali indicate sono invariate: difficoltà alla deambulazione e alla stazione eretta prolungata. Pure il curante neurologo Dr. __________ segnala uno stato di salute stazionario. In presenza di uno stato di salute sostanzialmente stazionario con limitazioni funzionali invariate, viene quindi confermato il grado di invalidità del 68% (valutato su IL 100% come cameriere e capacità lavorativa del 50% in attività da seduto), decisione del 18.03.2005. Questo grado di invalidità del 68% ora, comunque, non dà più diritto a rendita intera, ma a tre quarti di rendita (4.revisione LAI).   Opposizione del 30.03.2005: L'A. si oppone alla decisione affermando un peggioramento dello stato di salute. La curante Dr.ssa __________ con certificato del 14.04.2005 afferma pure un peggioramento dello stato di salute in presenza di diagnosi e di problemi di salute invariati in confronto al precedente rapporto medico dell’aprile 2004, senza ulteriori nuove patologie o evoluzione descritta. Viene comunque ora dato un altro peso alla valutazione delle varie patologie presenti: viene fatto presente che per presenza di dolori lombari intermittenti da carico asimmetrico, l'A. può ora solo guidare un veicolo automatico. Dal dossier risulta invece che tale mezzo ausiliario è già stato concesso dal 1997 e quindi sicuramente non comprova un peggioramento dello stato di salute. L'autonomia di marcia si sarebbe ulteriormente raccorciata senza che venga oggettivato un peggioramento dello stato oggettivo a livello degli arti inferiori in confronto al 1996 (anzi bisogna rilevare che l'intervento di allungamento del tendine con correzione di equinismo a sinistra eseguito nel 1997 ha migliorato la mobilità, come indicato nei precedenti rapporti). In ogni caso, questo fatto non incide sulla capacità lavorativa residua, valutata per attività che non necessitano della deambulazione. Per quanto concerne la patologia di compressione del N. mediano al tunnel carpale bilaterale, la situazione è stata risanata con successo a sinistra con intervento di decompressione. Qualora anche a destra la situazione dovesse comportare una sintomatologia tale da determinare limitazioni funzionali rilevanti, essa sarebbe risanabile in modo analogo con un semplice intervento di decompressione, da ritenere esigibile. Per quanto concerne la rottura del legamento scafoulnare, dalla documentazione medica del Dr. __________ risulta un esito postoperatorio molto buono con ripristino della forza alla mano sinistra e stabilità legamentare soddisfacente. Quindi non sono oggettivati esiti da ritenere limitanti. In conclusione, non viene oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell'A. rispettivamente della funzionalità fisica tale da incidere sulla capacità lavorativa residua del 50% in attività da seduto." (Doc. AI 74-2+3)  

Nella decisione su opposizione l'amministrazione ha quindi ribadito il diritto dell’assicurato a tre quarti di rendita, ritenuta la stazionarietà delle sue patologie dal profilo medico, con conseguente conferma del grado di invalidità 68%.

In sede ricorsuale l’assicurato ha trasmesso il certificato medico 13 marzo 2006 del dr. __________, del seguente tenore:

"  Il Paziente, in mia cura dal 1995 per una paraparesi spastica dopo lesione midollare traumatica toracica bassa nel 1979, presenta attualmente un peggioramento della situazione, con apparizione di lombalgie croniche che ne rendono ancora più limitata la motilità.

Se finora il grado di incapacità lavorativa era stato valutato del 68%, attualmente il grado deve essere aumentato, almeno all'80%.

Il Paziente non può rimanere in piedi a lungo, deve spostarsi con l'aiuto di due stampelle e sicuramente non può più intraprendere nessuna attività professionale." (Doc. A2)

Al riguardo, nelle sue annotazioni 24 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha osservato:

"  Vedi presa di posizione dettagliata del 22.4.2005 (dr.ssa __________).

L'attuale breve rapporto del Dr. __________ non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute. I limiti funzionali da lui indicati (impossibilità di stare in piedi a lungo, difficoltà negli spostamenti) erano già stati presi in considerazione al momento della determinazione del grado d'invalidità valutando esigibile unicamente un'attività sedentaria leggera al 50%. Per quanto concerne la problematica di lombalgie croniche faccio notare che già nel 1996 erano descritti dolori lombari (rapporto dr. __________ del 18.4.1996).

Conclusione: si conferma stato di salute invariato." (Doc. III/bis)

L’assicurato ha pure trasmesso nuovi attestati medici e meglio:

certificato medico 13 marzo 2006 del dr. __________, indirizzato alla Cassa malati, del seguente tenore:

"  Con la presente dichiaro di avere in cura il Paziente dal 26.4.1995 per una paraparesi spastica dopo una frattura vertebrale D11-D12 nel 1979 con compressione midollare.

Per i disturbi summenzionati il Paziente necessita della fisioterapia continua, almeno due volte per settimana per poter mantenere la sua funzione deambulatoria." (Doc. B)

rapporto medico 12 dicembre 2006 inviato dal dr. __________ alla dr.ssa __________, in cui osserva:

"  Le riferisco in merito al Paziente summenzionato che ho ricontrollato nell'ultimo mese.

Ricordo la presenza di una paresi spastica dopo una lesione midollare traumatica toracica bassa nel 1979, leggermente predominante al membro inferiore destro che diventa sempre più debole da quanto il Paziente afferma, deve camminare con l'aiuto di 1-2 stampelle, quando rimane molto in piedi sente cedere la gamba, talvolta sarebbe anche caduto.

Operato al tunnel carpale sinistro con miglioramento, persistono i disturbi alla mano destra, soprattutto notturni o quando rimane molto appoggiato sulle stampelle.

In cura con Lyrica 75 mg 3 al dì, Sirdalud 3x1 mg al giorno, non incontinenza sfinterica.

Dolenzia anche a livello dell'anca destra, persiste un'asimmetria dei riflessi, nettamente più vivaci al membro inferiore sinistro che al destro, in particolare il patellare destro è diventato meno vivace rispetto al 1995.

Cutanei plantari in estensione bilateralmente.

Modica diminuzione della forza anche per il muscolo quadricipite e iliopsoas a destra.

La marcia è fatta con difficoltà, con l'uso delle stampelle, deve muovere il bacino in blocco con aumento dei dolori anche a livello lombo-sacrale.

Ho praticato un ENG di controllo per il nervo mediano destro che mostra solo un leggero peggioramento della conduzione segmentale sensitiva, non al contrario per la motoria.

Ho fatto praticare inoltre una MRI del rachide toraco-lombo-sacrale il 4.12.2006, di cui Le allego la fotocopia del rapporto (le lastre le ho consegnate al Paziente) che mostra la persistenza di una deformazione a cuneo dei corpi vertebrali D11 e D12 con scivolamento laterale destro di D11 su D12, persistenza di una piccola lesione intramidollare di carattere cistico, post-traumatica, mentre a livello del rachide lombare si nota un aumento della protrusione discale L2-L3 rispetto all'esame precedente del 1995, con restringimento del canale spinale a questo livello.

Non altre anomalie importanti ai livelli più bassi.

Presenza di discopatie anche a livello cervicale, senza però visibile compressione delle strutture nervose.

In conclusione: sospetto che il Paziente soffra, oltre che degli esiti della lesione midollare toracica bassa, anche di una sofferenza delle radici L3-L4 di destra, eventualmente già alla loro origine, a livello midollare, ma anche in rapporto con il prolasso discale a base larga L2-L3, nettamente più evidente che non 10 anni fa, con una sintomatologia di tipo canale lombare stretto, con una compressione multipla delle radici L3-L4.

In considerazione anche del peggioramento clinico, della persistenza dei dolori, delle difficoltà alla marcia, in presenza di una patologia che potrebbe essere corretta, ho proposto al Paziente di chiedere il parere ad un Neurochirurgo sulla possibilità o meno di intervenire a livello L2-L3, dove il canale spinale sembra più stretto.

Abbiamo deciso, con il Paziente, di lasciargli qualche settimana per pensarci, non essendo lui stesso entusiasta all'idea di un intervento chirurgico.

Rimango a disposizione per discutere il problema e per l'ulteriore procedere in seguito." (Doc. C4)

certificato medico 9 gennaio 2007 del dr. __________ all’atten-zione della Cassa malati, in cui indica che l’assicurato “dovrà proseguire anche per il 2007 con 2 sedute la settimana di fisioterapia visto il peggioramento della situazione, con una marcata diminuzione della motilità” (doc. C1).

Tutte queste attestazioni mediche sono state così commentate dal dr. __________ nelle sue annotazioni 6 febbraio 2007:

"  vedi nota del 22.4.2005 e del 24.3.2006:

attualmente vengono presentati:

-    referto RM colonna toracale e lombosacrale del 24 e 30.11.2006:

           ○    presenza di alterazioni degenerative C3-C7 senza restringimento del canale spinale

           ○    note alterazioni postraumatiche D11 D12

           ○    alterazioni degenerative a livello lombare (spondilartrosi L2-S1) senza compressione radicolare e senza restringimento del canale spinale

-    referto ENG del 4.12.2006: leggero peggioramento della conduzione a livello canale carpale del n. mediano destro rispetto al 2003

-    rapporto dr. __________ indirizzato alla dr.ssa __________ del 12.12.2006:

           ○    da questo rapporto risulta persistenza disturbi tunnel carpale a destra soprattutto notturni e usando molto la stampella (il medico conferma espressamente un solo leggero peggioramento)

           ○    assenza di incontinenza sfinterica

           ○    marcia fatta con difficoltà

           ○    viene sospettata una sintomatologia da canale lombare stretto con compressione multipla delle radici L3/L4 con eventuale indicazione a operazione

Valutazione:

per quanto concerne la problematica del tunnel carpale espressamente viene confermata l'assenza di un peggioramento di rilievo ma al massimo un leggero peggioramento senza quindi ripercussioni funzionali rilevanti;

per quanto concerne la problematica del rachide lombare il sospetto clinico per una stenosi del canale spinale non trova riscontro oggettivo nell'esame RM. In ogni caso anche in presenza di una stenosi del canale spinale questa potrebbe al massimo essere limitante per attività da svolgere in piedi o con necessità di spostamento (sintomatologia di claudicatio spinale). Ricordo qui però che l'assicurato è stato ritenuto abile parzialmente per attività sedentarie e quindi eventuali ripercussioni di una stenosi del canale spinale (patologia nota bene finora non oggettivata) non avrebbero ripercussioni limitanti.

In conclusione l'attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato." (Doc. IX/bis)

                               2.8.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Nell’evenienza concreta, questo TCA, dopo attento esame della documentazione medica all’incarto, ritiene che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, le condizioni di salute dell’interessato non sono peggiorate rispetto a quanto accertato in occasione della precedente procedura di revisione sfociata nella decisione 20 agosto 2001 (doc. AI 40).

                                         Il SMR, infatti, valutati i certificati medici prodotti dai curanti e constatata la stazionarietà dei disturbi rispetto alle diagnosi poste dagli stessi curanti in occasione della precedente procedura di revisione, ha correttamente ritenuto di poter confermare le conclusioni in merito alla capacità lavorativa del 50% dell’assicurato in attività adeguate. In precedenza, difatti, sulla base del certificato medico 23 aprile 1996 del dr. __________ – che attestava una totale inabilità al lavoro quale cameriere, ma un’abilità lavorativa del 50% in attività sedentarie, precisando che la capacità lavorativa era limitata dal fatto che l’interessato presentava difficoltà di spostamento per una paraparesi spastica ai membri inferiori, aggiungendo che se rimaneva molto in piedi apparivano dei dolori a livello lombare (doc. AI 9-1) - l’assicurato era stato ritenuto inabile al lavoro al 100% nella sua abituale professione di cameriere e abile al lavoro 50% in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali. Tale conclusione era stata confermata anche a seguito della procedura di revisione avviata d’ufficio nel 1999, con decisione 20 agosto 2001 (doc. AI 40-1), ritenuto che sia la dr.ssa __________ (doc. AI 33-3), sia il dr. __________ (doc. AI 37/1-2), hanno attestato che lo stato di salute dell’interessato era stabile. Ancora, nel rapporto medico 19 aprile 2004 indirizzato all’Ufficio AI la dr.ssa __________ ha ribadito la stazionarietà dello stato di salute dell’interessato (doc. AI 48), così come pure il dr. __________ nel suo rapporto medico 4 giugno 2004 all’attenzione dell’amministrazione (doc. AI 53).

È solo a seguito della decisione dell’Ufficio AI di ridurre, a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LAI – e non per motivi medici, è bene sottolinearlo, ritenuto che lo stato valetudinario era rimasto stazionario (doc. AI 58) - la rendita intera precedentemente accordata per un grado di invalidità del 68% a tre quarti di rendita, sempre per un grado di invalidità del 68%, che la dr.ssa __________ con scritto 14 aprile 2005 ha segnalato che “dall’avvenuta assegnazione del grado di invalidità al 68% nel settembre 1996 vi sono stati numerosi piccoli interventi, resi necessari da complicanze derivate dall’infortunio primario”, aggiungendo che “in considerazione della nuova scala di indennità va però anche rivista la situazione clinica del paziente: se menzionare o valutare in modo più dettagliato il vero quadro del paziente non avrebbe finora comunque influito su quanto retribuito, coi mutamenti introdotti da parte dell’Assicurazione invalidità dal 1° gennaio 2004, ciò non fa più stato” (doc. AI 73-2).

Queste critiche della dr.ssa __________ sono state dettagliatamente vagliate dalla dr.ssa __________, che nelle sue raccomandazioni 22 aprile 2005 ha rilevato come la curante, pur elencando le medesime diagnosi e problemi di salute invariati rispetto al suo precedente certificato medico di aprile 2004, senza descrivere l’insorgenza di nuove patologie, ha ritenuto di dare maggior peso ai disturbi dell’interessato, con riferimento a problemi lombari intermittenti che gli consentono di guidare solo un veicolo automatico e gli permettono un’autonomia di marcia raccorciata. A tal proposito la dr.ssa __________ ha rilevato che dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato beneficia quale mezzo ausiliario del cambio automatico dal 1997, motivo per il quale tale circostanza non può dimostrare l’insorgenza di un peggioramento dello stato di salute. In effetti, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’interessato il citato mezzo ausiliario nel giugno 1997 (doc. AI 21) e poi nel giugno 2004 (doc. AI 54).

Quanto all’autonomia di marcia, il medico SMR ha osservato che non è stato oggettivato un peggioramento a livello degli arti inferiori rispetto al 1996, rilevando al contrario che l’intervento di allungamento del tendine con correzione di equinismo a sinistra eseguito nel 1997 ha migliorato la mobilità. La dr.ssa __________ ha inoltre precisato che tale problematica non incide sulla capacità lavorativa residua del 50% dell’interessato, valutata con riferimento ad attività sedentarie. Infine, per quanto riguarda la patologia di compressione del nervo mediano al tunnel carpale bilaterale, la dr.ssa __________ ha rilevato che la situazione è stata risanata con successo a sinistra tramite intervento di decompressione, ritenendo che in caso di insorgenza di limitazioni funzionali rilevanti anche a destra si potrebbe intervenire in modo analogo. Il medico SMR ha affermato che per quanto concerne la rottura del legamento scafoulnare il dr. __________ ha indicato un esito post-operatorio molto buono, con ripristino della forza alla mano sinistra e stabilità legamentare soddisfacente. La dr.ssa __________ ha quindi concluso che non è stato oggettivato un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (doc. AI 74-2+3). Tali conclusioni, ben motivate e supportate dalla documentazione medica agli atti, possono essere fatte proprie da parte di questo Tribunale.

                                         In sede ricorsuale l’assicurato contesta le conclusioni dell’Ufficio AI, indicando che vi è stato un peggioramento delle sue condizioni di salute, così come attestato in data 13 marzo 2006 dal dr. __________ (doc. A2).

In tale scritto lo specialista curante, ricordato che l’interessato è affetto da paraparesi spastica dopo lesione midollare traumatica toracica bassa nel 1979, ha attestato un peggioramento della situazione, “con apparizione di lombalgie croniche ne rendono ancora più limitata la motilità”, precisando che “il paziente non può rimanere in piedi a lungo, deve spostarsi con l’aiuto di due stampelle e sicuramente non può più intraprendere nessuna attività professionale” (doc. A2).

Al riguardo, nelle sue osservazioni 24 marzo 2006 il dr. __________ ha rilevato che il breve rapporto del dr. __________ non permette di rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato di salute, ritenuto che i limiti funzionali da lui indicati (impossibilità di stare in piedi a lungo, difficoltà negli spostamenti) erano già stati presi in considerazione al momento della determinazione del grado d'invalidità, considerando esigibile unicamente un'attività sedentaria leggera al 50%. Per quanto concerne la problematica dell’insorgenza di lombalgie croniche, il medico SMR ha rilevato che già nel 1996 erano stati descritti dolori lombari (doc. III bis). Questo Tribunale ritiene di poter aderire a tali conclusioni, logiche e motivate. In effetti, nel rapporto medico 20 febbraio 1996 il dr. __________ aveva ritenuto esigibile per l’interessato lo svolgimento di un’attività sedentaria nella misura del 50% (doc. AI 5-2), mentre nel successivo referto 23 aprile 1996 aveva rilevato l’impossibilità per l’assicurato di rimanere in piedi a lungo, pena l’insorgenza di dolori a livello lombare (doc. AI 9-1).

L’assicurato ha inoltre ritenuto che il peggioramento delle sue condizioni di salute sia provato dal certificato medico 12 dicembre 2006 inviato dal dr. __________ alla dr.ssa __________. In tale scritto lo specialista sospetta che il paziente soffra, oltre che degli esiti della lesione midollare toracica bassa, anche di una sofferenza delle radici L3-L4 di destra, eventualmente già alla loro origine, a livello midollare, ma anche in rapporto con il prolasso discale a base larga L2-L3, nettamente più evidente che non 10 anni fa, con una sintomatologia di tipo canale lombare stretto, con una compressione multipla delle radici L3-L4. Per tali motivi, in considerazione anche del peggioramento clinico, della persistenza dei dolori, delle difficoltà alla marcia, in presenza di una patologia che potrebbe essere corretta, lo specialista ha proposto di chiedere il parere ad un neurochirurgo sulla possibilità o meno di intervenire a livello L2-L3, dove il canale spinale sembra più stretto (doc. C4).

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni 6 febbraio 2007, ha rilevato che “il sospetto clinico per una stenosi del canale spinale non trova riscontro oggettivo nell'esame RM. In ogni caso anche in presenza di una stenosi del canale spinale questa potrebbe al massimo essere limitante per attività da svolgere in piedi o con necessità di spostamento (sintomatologia di claudicatio spinale). Ricordo qui però che l'assicurato è stato ritenuto abile parzialmente per attività sedentarie e quindi eventuali ripercussioni di una stenosi del canale spinale (patologia nota bene finora non oggettivata) non avrebbero ripercussioni limitanti” (doc. IX/bis).

Questo Tribunale ritiene di poter aderire alle conclusioni del medico SMR, tanto più che lo scritto 12 dicembre 2006 del dr. __________ non è stato seguito da altri referti medici del curante o di un altro specialista (ad esempio di un neurochirurgo, come proposto), attestanti un peggioramento dello stato di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua.

                                         A tal proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Per quanto concerne la problematica del tunnel carpale, per la quale l’interessato ha prodotto il referto ENG 4 dicembre 2006, il dr. __________ ha rilevato che nello stesso viene espressamente confermata l'assenza di un peggioramento di rilievo, ma al massimo un leggero peggioramento senza quindi ripercussioni funzionali rilevanti (doc. IX bis).

Questa valutazione viene fatta propria dal TCA, ritenuto che nel rapporto 4 dicembre 2006 relativo all’esame elettroneurografico il dr. __________ ha indicato che vi è un “leggero peggioramento della conduzione segmentale sensitiva antidromica nel canale carpale, per il nervo mediano destro, rispetto al precedente esame del 2003, mentre la latenza distale motoria al contrario è minimamente migliorata” (doc. C3).

Visto quanto sopra, ritenuta la pertinenza delle dettagliate, approfondite e motivate valutazioni del dr. __________, questo Tribunale ritiene che l'attuale documentazione non permette di oggettivare una modifica sostanziale dello stato di salute dell'assicurato.

Quanto alla censura secondo la quale i medici SMR non avrebbero visitato l’assicurato, va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come il medico SMR si fondi su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la sua valutazione ha valore anche se non ha visitato il paziente.

                                         Va qui inoltre ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze SMR, non smentite da ulteriori rapporti medici successivi che attestino l’esistenza di altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento. Pertanto, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) - è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che, per lo meno fino all’emissione della decisione impugnata, l'assicurato non ha subito un peggioramento delle patologie con ripercussioni sulla sua capacità lavorativa residua e continua quindi ad essere abile al 50% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Va comunque fatto presente all’assicurato che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

Pertanto, ritenuta la stazionarietà dello stato di salute dell’assicurato, con conseguente invariabilità del grado di invalidità (68%), è a giusta ragione che l’amministrazione, a seguito dell’entrata in vigore della quarta revisione della LAI, ha ridotto a tre quarti la rendita intera precedentemente attribuita all’interessato per un grado di invalidità del 68% (l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%).

                             2.10.   Da ultimo, l’assicurato ha chiesto si essere sottoposto ad una “visita specialistica” da parte dell’Ufficio AI (V).

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, già si è detto che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza. Né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabili le certificazioni mediche citate nei considerandi precedenti.

                                         Non è pertanto necessario procedere ad ulteriori accertamenti medici.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.67 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 15.03.2007 32.2006.67 — Swissrulings