Raccomandata
Incarto n. 32.2006.47 FS/sc
Lugano 21 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, già attivo quale muratore, il 2 ottobre 2001 ha inoltrato una richiesta di prestazioni per adulti in quanto affetto da “forti dolori alla schiena” (doc. AI 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 7 ottobre 2004, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali (doc. AI 65/3-5).
Contro questa decisione, l’assicurato, rappresentato dal __________, ha sollevato opposizione contestando unicamente il rifiuto della rendita (doc. AI 65/1-5).
1.2. Con decisione su opposizione 16 gennaio 2006, fondandosi sulla perizia reumatologica 6 giugno 2005 del dr. __________, l’Ufficio AI ha confermato la precedente decisione 7 ottobre 2004 e respinto l’opposizione (doc. AI 87/1-7).
1.3. Contro questa decisione, tramite l’avv. RA 1, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA e, producendo nuova documentazione medica, ha chiesto l’attribuzione di una mezza rendita d’invalidità, l’ammissione ad una riqualifica professionale e di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso rilevando che “(…) valutati gli atti medici proposti da parte ricorrente, il SMR ha potuto confermare espressamente uno stato di salute e valetudinario dell’assicurato invariato rispetto alla perizia 06.06.2005 del Dr. __________ (doc. AI 80). Si osserva che il SMR ha integrato nella sua annotazione medica anche lo scritto 03 febbraio 2006 del Dr. __________ (doc. AI 89), inviato allo scrivente Ufficio successivamente all’emissione della decisione su opposizione impugnata, e quindi non valutabile all’interno della presente fase ricorsale (…)” (doc. III).
1.5. Con lettera 31 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VI).
1.6. Con scritti 3 aprile e 27 settembre 2006 il rappresentante dell’as-sicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e ha chiesto la trasmissione in visione dell’intero incarto AI (doc. VII e IX).
1.7. Con osservazioni 4 e 18 ottobre 2006, avvalendosi dell’annota-zione 3 ottobre 2006 del dr. __________, medico SMR, l’Ufficio AI ha rilevato che la documentazione medica prodotta non apporta elementi clinici atti ad inficiare quanto precedentemente valutato (doc. XI e XIV).
1.8. Con ulteriore scritto 25 ottobre 2005 il rappresentante dell’assi-curato ha sostenuto che l’Ufficio AI deve delle delucidazioni in merito al calcolo del reddito da valido e da invalido, che è necessario un approfondimento peritale e ha insistito affinché sia data all’interessato la possibilità di una riformazione professionale (doc. XVI).
1.9. Con osservazioni 3 novembre 2006 l’Ufficio AI, evidenziando che il calcolo del grado d’invalidità è stato debitamente descritto nella decisione su opposizione e che in merito all’aspetto medico l’assicurato è stato sottoposto ad un accertamento specialistico, ha rilevato che “(…) in merito ai provvedimenti professionali, rinviamo al rapporto del consulente preposto del 13 marzo 2003, il quale aveva proposto un periodo di accertamento presso il __________, a seguito del quale non sono emersi provvedimenti professionali concretizzabile per l’assicurato. (cfr. rapporto __________ del 14.11.2003). Ritenuto quindi che l’assicurato possedeva i requisiti per essere reintegrato direttamente nel ciclo produttivo in attività adeguata, il caso è stato trasmesso al collocatore (cfr. rapporto Servizio integrazione del 04.12.2003). Con rapporto finale del 20 settembre 2004, al termine del periodo di tre mesi, il collocatore ha chiuso il caso. La consulente in integrazione professionale ha quindi proceduto al calcolo della perdita lucrativa definendo un grado del 27% (cfr. annotazione del 06.10.2004) confermato con decisione su opposizione. Come indicato, il Servizio integrazione dell’AI non ha ritenuto applicabili provvedimenti professionali (cfr. rapporto del 04.12.2003), mentre il collocatore ha chiuso la pratica a scadenza del periodo concesso di tre mesi non ritenendo concretizzabile un aiuto al collocamento (…)” (doc. XVIII).
1.10. Con scritto 10 novembre 2006 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto un nuovo reperto medico (doc. XX). Questi atti sono stati trasmessi per conoscenza all’Ufficio AI.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Sempre in ordine, questa Corte deve verificare se la pretesa ricorsuale concernente l’ammissione ad una riqualifica professionale, è ricevibile oppure no.
Nella DTF 119 V 347ss., la nostra Corte federale ha statuito che l'obbligo di articolare le censure vale, di principio, anche nella procedura d'opposizione, di modo che, nella misura in cui la decisione non è oggetto di impugnativa nella procedura di opposizione e non è riesaminata d'ufficio, essa passa parzialmente in giudicato.
Queste le considerazioni sviluppate dal TFA:
" (…)
Das Einspracheverfahren gemäss Art. 105 Abs. 1 UVG gehört nicht zur steitigen Verwaltungsrechtspflege im eigentlichen Sinn, weist jedoch wesentliche Elemente eines streitigen Verfahrens auf (BGE 117 V 409 Erw. 5b). Auch stellt die Einsprache nicht bloss ein Wiedererwägungsgesuch (vgl. Botschaft zum UVG vom 18. August 1976, Separatausgabe S. 85. sowie MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht S. 610), sondern eine rechtsmittelmässige Anfechtung der Verfügung dar (GYGI, a.a. O. S. 33). Es ist im Sinne des Rügeprinzips daher auch im Einspracheverfahren in erster Linie Sache des Versicherten, den zu überprüfenden Gegenstand zu bestimmen. SUVA oder Privatversicherer haben die Streitige Verfügung in der Regel nur insoweit zu überprüfen, als sie angefochten ist und aufgrund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass zur Überprüfung besteht. Hieran ändert nichts, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der vorgängig erlassenen Verfügung tritt (auch soweit er diese iediglich bestätigt) und Anfechtungsgegenstand des nachfolgenden Beschwerdeverfahrens allein der Einspracheentscheid bildet (RKUV 1992 Nr. U 152 S. 199 Erw. 3b, 1991 Nr. 86 S. 94, 1988 Nr. U 38 S. 104).
Damit wird lediglich gesagt, was nach Art. 106 Abs. 1 UVG Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren bildet (vgl. RKUV 1991 Nr. U 86 S. 94). Dagegen ergibt sich hieraus nicht, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung stets als Ganzes ersetzt und der Versicherungsträger auf Einsprache hin sämtliche durch die primär ergangene Verfügung geregelten Rechtsverhältnisse (auch soweit sie mit der Einsprache nicht angefochten wurden) zu überprüfen und hierüber neu zu entscheiden hätte. Die genannte Rechtsprechung ist somit in dem Sinne zu verdeutlichen, dass der Einspracheentscheid die angefochtene Verfügung nur im Umfang des durch die Einsprache bestimmten Streitgegenstandes und der effektiv neu beurteilten Rechtsverhältnisse ersetzt. Dementsprechend schliesst das Einspracheverfahren eine Teilrechtskraft der Verfügung, soweit sie unangefochten geblieben ist, nicht aus, in welchem Sinn das Eidg. Versicherungsgericht bereits in den nicht veröffentlichten Urteilen G. vom 7. Mai 1991 (vgl. dazu Rechtsprechungsbericht der SUVA, 1991, Nr. 2) und V. vom 27 Juli 1992 entschieden hat. Soweit das Gericht im ebenfalls unveröffentlichten Urteil De G. vom 19. August 1992 etwas anderes gesagt hat, kann daran nicht festgehalten werden.
(…)" (DTF 119 V 347, consid. 1b, pag. 350-351).
In questo senso il TFA, in una sentenza del 20 settembre 2006 nella causa G. (I 618/04), si è confermato nella propria giurisprudenza e ha rilevato che: “(…) hinzu kommt, dass die Einsprache eine Teilrechtskraft der Verfügung zur Folge haben kann, soweit sie unangefochten geblieben ist und auf Grund der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte kein Anlass zur Überprüfung besteht (vgl. BGE 119 V 350 Erw. 1b mit Hinweisen; RKUV 1998 Nr. U 309 S. 459 Erw. 4a) (…)”.
Nella concreta evenienza, attentamente esaminato il contenuto dell’opposizione 28 ottobre 2004 (doc. AI 65/1-2), il TCA constata come non vi sia il benché minimo indizio che possa lasciar supporre che RI 1, rappresentato dal __________, intendesse con l’opposizione contestare, oltre che il rifiuto della rendita d’invalidità, anche quello di provvedimenti professionali.
In queste condizioni, conformemente alla giurisprudenza sopra riprodotta, questa Corte deve concludere che la decisione formale appena citata – relativamente al rifiuto del diritto a provvedimenti professionali – è cresciuta in giudicato.
Su questo punto, l’impugnativa presentata dall'assicurato è pertanto irricevibile.
A titolo abbondanziale il TCA comunque non intravvede validi motivi per scostarsi dalle conclusioni esposte nel rapporto di fine accertamento professionale 14 novembre 2003 (doc. AI 30/1-9) sulla base del quale la consulente in integrazione professionale, nel suo rapporto finale 4 dicembre 2003, si è così espressa:
" (...)
A seguito del periodo d'osservazione, dell'incontro avuto con i responsabili del __________ e del relativo rapporto (14 novembre 2003) si possono esprimere le seguenti considerazioni:
- il danno alla salute ha influito in modo non determinante sull'esito dell'osservazione (anche se l'alternanza delle posizioni è stata sempre costante come pure le lamentele e il porre l'accento sull'impossibilità di affrontare un qualsiasi lavoro).
- Per le competenze manuali i risultati delle semplici prove pratiche sono stati discreti.
Ha una discreta manualità come pure una buona motricità. Difetta invece nella comprensione e/o nell'esecuzione di un lavoro che richiede un'organizzazione logica. In questo ambito si è dovuto intervenire spesso con spiegazioni supplementari, aiuti ed esempi per fargli portare a termine il lavoro.
- Dal punto di vista scolastico l'A. presenta un livello decisamente insufficiente per poter iniziare un tirocinio federale in un settore teoricamente impegnativo come quello del disegno (desiderio espresso più volte dall'A. durante gli incontri).
Bisognerebbe infatti affrontare un grosso e capillare lavoro dapprima di recupero e di riorganizzazione delle conoscenze di base perse o mal assimilate, e poi di acquisizione e di approfondimento delle conoscenze mancanti. Considerati elementi quali bagaglio scolastico di partenza, età e tempo utile a disposizione, si ritiene alquanto inverosimile il raggiungimento di tali obiettivi.
In conclusione, le controindicazioni mediche (vedi rapporto del Dr. __________, 22 novembre 2002) non permettono una continuazione dell'osservazione dell'A. nei settori della meccanica e dell'orologeria, settori che potrebbero essere adeguati alle sue attitudini pratiche. E i limiti di competenze scolastiche di base non permettono di formulare una proposta credibile in altri settori quali l'informatica, il commercio o eventualmente il disegno come proposto inizialmente dall'A.
Tenuto conto delle buone attitudini pratiche, l'A. possiede i requisiti di base per poter essere integrato direttamente nel ciclo produttivo in un'attività che rispetti le conosciute controindicazioni mediche (per esempio aiuto venditore, aiuto magazziniere, fattorino, ...).
Conclusione
Viste le precedenti considerazioni, non entrando in materia per l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base, si propone di trasmettere il caso al collocatore __________ per un aiuto al collocamento (secondo l'Art. 18 LAI) o una formazione ad hoc (secondo l'Art. 17 LAI)." (Doc. AI 34-1+2)
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità.
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%;
Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pp. 200ss). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Nel caso in esame, allo scopo di definire un quadro preciso delle affezioni di cui l’assicurato è affetto, durante la procedura di opposizione l’Ufficio AI ha deciso di ordinare una perizia specialistica affidandone l’esecuzione al dr. __________.
Con rapporto 6 giugno 2005 il succitato specialista in reumatologia e medicina interna, sulla base della documentazione e dopo aver visitato il paziente, ha proceduto alla dettagliata anamnesi e alla descrizione dello status giungendo alla seguente diagnosi:
" A.4.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Sindrome lombo vertebrale cronica senza neurologia:
irradiazione algica di natura spondilogena all’arto inferiore sx>dx;
lievi disturbi della statica vertebrale
A.4.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Sindrome polialgica funzionale qualificabile di sindrome fibriomialgica (tender points 14:18):
poliartralgie” (doc. AI 80/6)
In merito alle conseguenze sulla capacità lavorativa e d’integra-zione, il perito ha evidenziato quanto segue:
" (...)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
B.1 Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:
Dal punto di vista oggettivo il paz. presenta dunque una discopatia L4/5 e L5/S1 con irradiazione spondilogena all'arto inferiore sx. Di conseguenza il paz. è limitato per le attività lavorative pesanti (carichi superiori a 10-15 kg se non occasionalmente), per quelle attività che presuppongono delle posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate o frequentemente ripetute (flessioni e/o torsioni lombari) o che richiedono delle posizioni statiche prolungate senza poter cambiare talvolta posizione (una volta ogni ora). La sindrome fibromialgica o polialgica cronica funzionale non comporta limiti funzionali aggiuntivi a quelli descritti per la colonna lombare.
B.2 Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:
Il paz. ha sempre lavorato come ferraiolo sui cantieri fino nel giugno 2001. In seguito risulta una incapacità lavorativa del 50% fino nel novembre 2001 ed in seguito al 100% a tuttora.
Considerando i limiti funzionali descritti sopra (B1) risulta evidente che questi comportano una incapacità lavorativa completa in una professione particolarmente pesante come quella di ferraiolo sui cantieri edili e per di più con ogni probabilità definitiva.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
C.1 È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Sono in corso o previsti?
Non sono in corso o previsti provvedimenti d'integrazione. Difficilmente, vista la cronicizzazione ed estensione dei dolori, si può sperare che con delle misure conservative o semi-invasive, si può solo ottenere un miglioramento significativo della capacità lavorativa. Anche un eventuale intervento stabilizzante, se mai ciò potrà limitare i suoi dolori, non comporterà sicuramente un miglioramento della sua capacità lavorativa.
C.2 È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?
No.
C.3 L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?
L'assicurato è dunque da ritenere non idoneo per tutte le attività lavorative pesanti e con carico del rachide lombare. Un'attività adeguata alle possibilità del paz. dovrebbe dunque evitare carichi superiori a 10-15 kg (se non occasionalmente) lavori prolungati o ripetitivi in posizioni non ergonomiche (flessioni e/o torsioni lombari) ed evitare posture monotone prolungate senza poter cambiare talvolta posizione. Si tratta dunque di lavori leggeri da eseguire in posizione seduta o eretta che gli permettano di cambiare posizione una volta all'ora o meglio che alternino la posizione [seduta] ed eretta.
Dal punto di vista reumatologico, per tale attività può essere ritenuta una capacità lavorativa completa, sia per quanto riguarda l'orario di lavoro sia per quanto riguarda il rendimento. La situazione del paz. potendo essere considerata "stabilizzata", non vi sono delle particolari controindicazioni per un'eventuale riformazione professionale. A questo riguardo sembra comunque che sono precluse le attività qualificate in ufficio come risulta dal rapporto finale della consulente IP del 04.12.2003." (Doc. AI 80-8+9+10)
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la valutazione medico-teorica e economica della residua capacità lavorativa in attività adeguate, osservando:
" (...)
L'autorità resistente ha ritenuto che l'assicurato sarebbe totalmente abile al lavoro, con pieno rendimento, in lavori leggeri da eseguire in posizione seduta o eretta che gli permettano di cambiare posizione una volta all'ora o meglio che alternino la posizione.
L'Ufficio AI indica che, quale reddito ipotetico da invalido, con il massimo delle riduzioni consentite dal Tribunale federale del 25%, può essere preso in considerazione l'importo di fr. 39'780.--. A fronte di un reddito ipotetico da valido di fr. 55'731.--, ne risulterebbe un grado d'invalidità del 28%.
Lo scrivente legale si riserva espressamente di contestare questi calcoli, in particolare dopo aver visionato la documentazione concernente l'accertamento del reddito da valido.
Il ricorrente ritiene comunque già sin d'ora che, alla luce delle limitazioni dovute al danno alla salute, il reddito da invalido che può essere considerato è sicuramente di gran lunga inferiore rispetto a quanto preso in considerazione dall'Ufficio AI.
Il danno alla salute, con le relative conseguenze sulla capacità al lavoro, è confermato dai più recenti accertamenti medici, che vengono prodotti in questa sede.
Si richiama in particolare il rapporto 8 febbraio 2006 del dr. med. __________ il quale evidenzia come i disturbi alla schiena, che determinano anche una riduzione della capacità per lavori manuali medio-pesanti, di fatto escludono per l'assicurato ogni e qualsiasi possibile attività lucrativa senza una riformazione professionale. (...)"
(Doc. I, pag. 2-3)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);
2.6. Dopo attento esame degli atti all’inserto, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la valutazione effettuata dal dr. __________. Il perito ha debitamente tenuto conto di tutte le singole affezioni di cui l’assicurato è affetto, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni nel ritenere l’interessato non idoneo alla sua precedente attività di ferraiolo e in tutte le attività pesanti e con carico del rachide lombare, ma pienamente abile nell’ambito di un’attività leggera con le limitazioni esposte nel referto 6 giugno 2005.
Le generiche contestazioni esposte nel ricorso non sono sufficienti per mettere in dubbio la valutazione peritale, dettagliata ed esaustiva.
Lo stesso discorso vale per la documentazione medica prodotta in corso di causa, iniziando con i certificati 23 gennaio, 14 giugno e 18 settembre 2006 del medico curante. In quei documenti il dr. __________, FMH in chirurgia, non si è espresso chiaramente sulla capacità lavorativa dell’assicurato e ha sostanzialmente descritto i disturbi somatici lamentati dal suo paziente che sono già stati considerati dal perito. Egli ha riferito che i forti dolori alla colonna dorso-lombare e lombo-sacrale con irradiazione agli arti inferiori, la difficoltà alla deambulazione e la cervicalgia accompagnata da cefalee, hanno reso nuovamente necessario l’esecuzione di iniezioni di voltaren i.m e 9 sedute di fisioterapia e che, ritenuto l’aumento d’intensità dei dolori sopra descritti, ritiene necessaria una visita specialistica dal dr. __________ (cfr. doc. B, S/1 e S/5).
Il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel suo scritto 8 febbraio 2006 all’assicurato, rifacendosi alla perizia del dr. __________ e dopo aver osservato che i suoi reperti clinici sono sostanzialmente sovrapponibili a quanto riferito dal perito, ha concluso che “(…) come già discusso con Lei, credo che la sua attuale situazione di salute riguardante la colonna vertebrale sia da ritenere per intanto quella definitiva (stabilizzate le condizioni dal profilo medico) senza proposte terapeutiche di qualsiasi genere atte a modificare il quadro in maniera significativa. Le limitazioni stabilite dal perito Dr. __________ a pagina 8 (punto B.1.) sono quelle che ritrovo anch’io al momento attuale. Per un lavoro che possa rispettare queste limitazioni il perito L’ha dichiarata abile in forma normale. Non credo che si possa avere obiezioni in merito (…)” (cfr. doc. D, pag. 3, sottolineatura del redattore). Lo stesso medico concorda con il perito anche laddove evidenzia la problematica legata alla collocabilità dell’assicurato e il fatto che egli “(…) sarà ovviamente obbligato a comunicare ad un Suo eventuale futuro datore di lavoro [le] limitazioni che determinano anche una riduzione della capacità per lavori medio-pesanti (…)” (cfr. doc. D, pag. 3, sottolineatura del redattore).
La fisioterapista __________, del __________, nel suo rapporto 3 febbraio 2006 si limita ad osservare che “(…) continuando con la terapia credo si possa arrivare ad una migliore stabilizzazione funzionale del tronco e riuscire forse a diminuire la sintomatologia (…)” (cfr. doc. C).
Anche il rapporto 15 marzo 2006 del dr. __________, FMH in reumatologia e riabilitazione, non apporta nuovi elementi. Lo specialista rileva che “(…) per quanto riguarda la problematica lavorativa una modifica della valutazione dell’assicurazione invalidità per quanto riguarda unicamente le problematiche muscolo-scheletri-che è da escludersi. Si dovrà valutare se effettivamente la componente psicologica, possa avere un influsso negativo ulteriore sulla capacità lavorativa. E’ dunque da valutare se non sia opportuno una presa a carico psicologica nuovamente da parte del dr. __________ con una valutazione da parte sua anche della capacità lavorativa (…)” (cfr. doc. R).
Riguardo alla componente extra-somatica, il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, nei suoi certificati 13 giugno 2006, ha attestato che l’assicurato, in cura presso il suo studio dal 31 gennaio 2006, è inabile al 100% nella sua professione a tempo indeterminato e che a partire dal 3 aprile 2006 segue una cura semistazionaria presso la clinica di giorno “__________” di __________ (cfr. doc. S/2, S/3 e S/4).
Ora, a prescindere dal fatto che, questi documenti non soddisfano le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante (cfr. consid. 2.6), essi si riferiscono ad un periodo posteriore alla decisione impugnata. Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 16 gennaio 2006 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 130 V 446 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). In tal senso, ai fini del presente giudizio i certificati medici 13 giugno 2006 del dr. __________ non possono essere presi in considerazione visto che lo stesso medico ha attestato di avere in cura il paziente solo dal 31 gennaio 2006.
2.7. In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute la consulente in integrazione professionale ha evidenziato che “(…) considerato un reddito ipotetico di fr. 54'003, una capacità di lavoro residua del 100% e applicando una riduzione del 25% (10% per attività leggera, 10% per alternanza delle posizioni e ergonomia, 5% primo impiego), secondo le statistiche RSS teoriche (categoria 4, quartile 2) risulta un reddito da invalido di fr. 39'425 e una capacità di guadagno residua del 73% in attività leggere che non necessitano di particolari qualifiche (attività ancora esigibili dall’A. come già descritto nei precedenti rapporti). Il grado d’invalidità è quindi del 27% (…)” (doc. AI 56/1).
Dal punto di vista medico l’assicurato può svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera “evitare carichi superiori a 10-15 kg (se non occasionalmente) lavori prolungati o ripetitivi in posizioni non ergonomiche (flessioni e/o torsioni lombari) ed evitare posture monotone prolungate senza poter cambiare talvolta posizione. Si tratta dunque di lavori leggeri da eseguire in posizione seduta o eretta che gli permettano di cambiare posizione una volta all’ora o meglio che alternino la posizione [seduta] ed eretta (…)” (cfr. perizia 6 giugno 2005 del dr. __________; doc. AI 80/9). L’esigibilità in tali attività adeguate è stata del resto confermata dalla consulente in integrazione (cfr. i rapporti intermedio 13 marzo 2003, finale 4 dicembre 2003 e la nota 6 ottobre 2004 della consulente, doc. AI 22/1-2, doc. AI 34/1-2 e doc. AI 56/1). Al riguardo va fatto presente che, conformemente al principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).
Quanto al reddito da valido, secondo quanto attestato nello scritto 29 ottobre 2001 dal suo ultimo datore di lavoro, nel 2002 esso ammontava a fr. 4'500.32 mensili ovvero a fr. 54'003 annui (cfr. doc. AI 16/1-3).
Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).
La consulente in integrazione professionale, secondo le statistiche RSS (categoria 4, quartile 2) e applicando la riduzione massima del 25%, ha determinato un reddito da invalido di fr. 39'425 (doc. AI 56/1).
Ora, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto, il ricorrente, svolgendo nel 2002 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4’557. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'750.67 mensili oppure a fr. 57’008 per l'intero anno (fr. 4'750.67 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Raffrontando il reddito da valido (2002) di fr. 54'003 con il reddito da invalido (2002) – in attività adeguate esigibili al 100% – di fr. 42’756 (57’008 meno una deduzione del 25% decisa dalla consulente) risulta un grado d’invalidità del 20,82% (54'003 – 42’756 x 100 : 54'003), arrotondato al 21% (DTF 130 V 121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44).
Allo stesso risultato, vale a dire ad un grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2006.
2.8. Il rappresentante dell’assicurato ha chiesto che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici, volti a definire l’attività esigibile dal suo assistito tenendo conto del danno alla salute.
Ora, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. KöIz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure SVR 2003 IV Nr. 1; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1 consid. 2; SVR 2001 IV Nr. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In concreto, la fattispecie risulta sufficientemente chiara, senza che si renda necessario l’esperimento di ulteriori accertamenti. La richiesta dell’assicurato non può quindi essere accolta.
2.9. Con il gravame il ricorrente ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Nella specie, la domanda d’assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente deve essere respinta in quanto il ricorso non presentava sin dall’inizio probabilità di esito favorevole.
Infatti, viste le chiare conclusioni del perito circa la capacità al lavoro in un’attività leggera e ritenuto che la documentazione medica prodotta non solo era generica e non apportava niente di nuovo ma confermava addirittura la stessa perizia, al rappresentante dell’assicurato doveva apparire di primo acchito che il ricorso non presentava alcuna possibilità di esito favorevole.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. La domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti