Raccomandata
Incarto n. 32.2006.44 FS/td
Lugano 8 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, da ultimo attivo quale agricoltore indipendente, il 1. giugno 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “coxartrosi all’anca destra” (doc. AI 2/1-7).
Esperiti gli accertamenti medici e economici del caso, con decisione 26 aprile 2005, l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali in quanto in possesso di una qualifica di docente di scuola elementare e a una rendita, ritenuto il grado di invalidità inferiore al minimo pensionabile del 40% (doc. AI 30/1-2).
A seguito dell’opposizione dell’assicurato – con la quale, ritenuta la particolarità dei suoi rapporti con la scuola a __________, ha sostenuto di non avere più le competenze necessarie per insegnare e i requisiti indispensabili per concorrere per un posto di docente di scuola elementare (doc. AI 32/1-2) – l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 28 giugno 2005 (doc. AI 45/1-6), ha annullato la decisione 26 aprile 2005 e, previo complemento istruttorio volto a stabilire “(…) se, ed eventualmente a quali condizioni, l’assicurato è idoneo all’e-sercizio dell’attività di insegnante (…)” e a quanto ammonta il reddito ipotetico da valido (doc. AI 45/5), ha ordinato un riesame della richiesta di prestazioni.
1.2. Con decisione 25 ottobre 2005 (doc. AI 51/1-2) l’Ufficio AI ha negato nuovamente all’assicurato il diritto a prestazioni adducendo che:
" (…)
Preso atto della decisione su opposizione del 28.6.2005 e dei seguenti complementi istruttori lo scrivente ufficio ha stabilito che, come già esposto nella precedente decisione del 26.4.2005, l'attività di docente di scuola elementare risulta essere esigibile.
A questo proposito abbiamo contattato il capo ufficio del __________ il quale ci ha riferito le seguenti informazioni:
- la "patente" di docente di scuola elementare non ha scadenza; non serve quindi alcuna abilitazione supplementare, nonostante gli anni di assenza dall'ambito dell'insegnamento, per reinserirsi come docente;
- per quanto riguarda l'aggiornamento alle nuove modalità e programmi d'insegnamento, non esiste un sistema/pacchetto di corsi particolari da frequentare (buona parte dei corsi sono accessibili anche a docenti che al momento non hanno una classe);
- il miglior modo per inserirsi/reinserirsi nel settore dell'insegnamento consiste nell'effettuare delle supplenze;
- il problema principale in vista dell'integrazione professionale quale docente di scuola elementare è rappresentato dal mercato del lavoro, ma questa difficoltà concerne tutti (nuovi diplomati, insegnanti dopo il periodo di congedo maternità, ecc.)
Ribadiamo pertanto che nell'esercizio di tale professione potrebbe attualmente percepire un salario medio pari a fr. 68'770.annui che, se paragonati con quanto percepito prima del danno alla salute, come da decisione su opposizione, pari a fr. 65'738.- (aggiornati al 2004), ne risulta un pieno recupero della capacità di guadagno senza alcun diritto a prestazioni.
(…)." (doc. AI 51/1-2)
A seguito dell’opposizione dell’assicurato – con la quale ha ribadito la necessità di frequentare corsi specifici di aggiornamento per un reinserimento nel mondo del lavoro (nonostante gli innumerevoli concorsi per un posto di lavoro che poteva avere attinenza con le sue conoscenze professionali di docente non è mai riuscito ad arrivare a sostenere un colloquio) e osservato che i problemi all’anca lo hanno costretto a lasciare tutte quelle attività accessorie che portavano il reddito ai livelli del 2001/2002 (calla neve, scuola sci, __________) (doc. AI 52/1-2) – l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 18 gennaio 2006 (doc. AI 54/1-6), ha confermato la decisione 25 ottobre 2005 adducendo:
" (…)
5. Nel caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che la precedente decisione su opposizione datata 28 giugno 2005 aveva fondamentalmente decretato il rinvio degli atti assicurativi al consulente in integrazione professionale, con l'incarico di riesaminare l'adozione delle necessarie misure dirette alla riabilitazione dell'assicurato all'insegnamento scolastico primario, ritenuta l'obbligatorietà della frequenza di corsi mirati all'aggiornamento della docenza.
Con rapporto 11 agosto 2005, il consulente ha tuttavia sottolineato che la patente di docente di scuola elementare non è soggetta a scadenza temporale, ragione per cui non è prevista un'abilitazione supplementare in caso di assenza dall'ambito dell'insegnamento scolastico. Tale disposizione è stata confermata da parte del responsabile dell'Ufficio cantonale delle scuole comunali e revoca in sostanza l'errata affermazione rilasciata dal collocatore Al alla base della precedente decisione su opposizione 28 giugno 2005.
L'assicurato è stato dunque reputato del tutto in possesso delle attitudini che gli consentono un rientro nel mondo del lavoro supposto in equilibrio.
Per quanto attiene alle considerazioni legate alle difficoltà di reperire un adeguato posto di lavoro, occorre precisare in primis che il concetto di invalidità è appunto riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si deve di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
In concreto dunque si può affermare che, in un mercato del lavoro supposto in equilibrio, la formazione e le conoscenze culturali e professionali dell'assicurato non possono essere di impedimento alcuno nell'ottica di un confacente reinserimento professionale e di un pressoché totale ripristino della capacità di guadagno.
(…)." (doc. AI 54/5)
1.3. Contro la decisione su opposizione 18 gennaio 2006 l’assicu-rato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo:
" 1. Il ricorso è integralmente accolto.
§ Viene annullata la decisione su opposizione 18 gennaio 2006 dell’Assicura-zione Invalidità di Bellinzona, nonché la decisione 25 ottobre 2005 dell’Ufficio dell’Assicurazione Invalidità di Bellinzona.
Al Signor __________ viene quindi riconosciuto il diritto ad una riqualifica/aggiornamento professionale.
2. In via subordinata viene riconosciuta al Signor RI 1 una rendita per il periodo giugno 2004/settembre 2005.
3. Protestate spese, tasse e ripetibili." (doc. I, pag. 8)
In sostanza, riconfermate le motivazioni addotte con l’opposi-zione, l’insorgente da una parte sostiene che (nell’ottica di una migliore e più oggettiva valutazione) forse sarebbe stato più idoneo se la pratica fosse stata trattata da un altro funzionario anziché il sig. __________, dall’altra parte ha ribadito che nella decisione non si tiene conto del reddito da lui conseguito precedentemente ai problemi fisici riscontrati (ovvero al periodo di tassazione 2001-2002), che le supplenze (sporadiche e svolte a tempo parziale) sono state possibili solo grazie all’in-tervento dell’ispettore scolastico che (non trovando nessuno) gli ha voluto fare un piacere e che gli innumerevoli concorsi (in ambito scolastico e non) non gli hanno permesso di ottenere nemmeno un colloquio. Ha infine precisato che, dal 1. settembre 2005, “(…) è impiegato, quale incaricato, presso il __________ alla scuola agraria di __________ con compiti diversi, fermo restando che per poter mantenere il lavoro, per poter accedere all’insegnamento e per ottenere degli incarichi puntuali deve assolutamente seguire dei corsi di aggiornamento professionale (…)” (doc. I, pag. 7).
1.4. Con la risposta di causa, osservando che il ricorrente solleva le medesime obiezioni già trattate in sede di opposizione, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso precisando che “(…) in merito alla richiesta fatta valere con atto ricorsuale in via subordinata, si conferma che i presupposti per il riconoscimento di una rendita non sono realizzati non essendo stata dimostrata una perdita lucrativa dovuta al danno alla salute (…)” (doc. III).
1.5. Con lettera 24 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova da presentare.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una riformazione professionale e, in via subordinata, a una rendita di invalidità.
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).
L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).
Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).
2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.5. Nel caso in esame dagli atti di causa risulta innanzitutto che per l’assicurato, da un punto di vista medico (fatto questo non contestato), ogni attività non leggera ed inadeguata alle limitazioni imposte dalle patologie reumatologiche di cui è affetto è controindicata per sempre. Per contro, in attività leggere (senza obbligo di alzare pesi ingenti ripetutamente sopra i 10 kg, senza movimenti bruschi o incontrollati, senza carico assiale [lunghe marce], senza lavori su terreni irregolari), l’assicurato, dal 1° settembre 2004, è totalmente abile al lavoro (vedi i rispettivi rapporti medici del dr. __________, FMH in medicina interna e reumatologia e in medicina psicosomatica e psicosociale AMPP [doc. AI 7/1-3], del dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica [doc. AI 11/1-3, e del dr. __________, medico SMR [doc. AI 14%1-2]).
In particolare il ricorrente non ha neppure sostenuto che egli non potrebbe esercitare la professione di docente di scuola elementare per dei motivi legati al suo stato di salute.
L’assicurato contesta in via principale che egli, senza una riformazione professionale, possa essere assunto quale docente di scuola elementare e in generale possa essere reinserito nel mondo del lavoro.
Ora, lasciata aperta la questione a sapere se l’assicurato, da un punto di vista economico, ha diritto a provvedimenti professionali – meglio, se senza la riformazione professionale egli subisce una perdita di guadagno pari almeno al 20% (questa evenienza non è data secondo la decisione 25 ottobre 2005 confermata dalla decisione su opposizione 18 gennaio 2006 [oggetto del contendere] visto che il reddito da valido ammonta a fr. 65'738.-- e quello da invalido a fr. 68'770.-- [vedi i doc. AI 51/1-2, 54/1-6, 44/1 e 43/1]; diversamente, una tale perdita di guadagno è appena adempiuta secondo la decisione 26 aprile 2005 che, ritenuto lo stesso reddito da invalido di fr. 68'770.--, considera quale reddito da valido l’importo di fr. 86'544.-- [vedi i doc. AI 30/1-2, 26/1 e 25/1]) – nella decisione 25 ottobre 2005 (confermata dalla decisione su opposizione 18 gennaio 2006) si legge che dall’esito degli accertamenti esperiti presso il capo ufficio del __________ è emerso che:
“- la “patente” di scuola elementare non ha scadenza; non serve quindi alcuna abilitazione supplementare, nonostante gli anni di assenza dall’ambito dell’insegnamento;
- per quanto riguarda l’aggiornamento alle nuove modalità e programmi d’insegnamento, non esiste un sistema/pacchet-to di corsi particolari da frequentare (buona parte dei corsi sono accessibili anche a docenti che al momento non hanno una classe);
- il miglior modo per inserirsi/reinserirsi nel settore dell’inse-gnamento consiste nell’effettuare delle supplenze;
- il problema principale in vista dell’integrazione professionale quale docente di scuola elementare è rappresentato dal mercato del lavoro, ma questa difficoltà concerne tutti (nuovi diplomati, insegnanti dopo il periodo di congedo maternità, ecc.)” (doc. AI 51/2).
Anche il consulente in integrazione, sig. __________ – di cui l’assi-curato mette in dubbio l’oggettività (sia per il fatto che il consulente aveva già respinto in precedenza l’applicazione di provvedimenti professionali che per l’asserita risposta deludente circa uno stage a __________) senza tuttavia sostanziare questa sua censura – nel suo rapporto finale 11 agosto 2005 (doc. AI 49/1-3), ha rilevato:
" (…)
1. Nel mio rapporto finale del 19.04.05 precisavo come, dal mio punto di vista, tenendo conto della formazione e delle attitudini dimostrate dall'A. nel suo percorso professionale e non, non ci fossero i presupposti per l'applicazione di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base. Ritenevo però fosse possibile applicare una misura professionale di più breve durata e volta all'inserimento lavorativo dell'A. in un posto determinato oppure entrare nel merito di un aiuto al collocamento (misura che poi l'A. ha richiesto ma che non è stata accordata da parte del nostro Ufficio). Eventuali corsi d'aggiornamento alla docenza avrebbero potuto rientrare in tale misura professionale (applicabile a condizione che esistesse un reale posto di lavoro).
2. Ho contattato il capo dell'Ufficio delle scuole comunali (__________), __________, signor __________:
- come mi era stato anticipato presso l'Alta Scuola Pedagogica, la "patente" di docente di scuola elementare non ha scadenza; non serve quindi alcun'abilitazione supplementare, nonostante gli anni d'assenza dall'ambito dell'insegnamento, per reinserirsi come docente;
- per quanto riguarda l'aggiornamento alle nuove modalità e programmi d'insegnamento, non esiste un sistema/pacchetto di corsi particolari da frequentare (buona parte dei corsi di formazione continua proposti dall'ASP sono accessibili anche ai docenti che, al momento, non "hanno una classe" <non insegnano>);
- il miglior modo per inserirsi/reinserirsi nel settore dell'insegnamento di scuola elementare consiste nell'effettuare delle supplenze, meglio se di lunga durata (dopo aver svolto 4 mesi di supplenza nello stesso posto nasce il diritto ad una valutazione da parte dell'ispettore scolastico, se questa valutazione è positiva chiaramente la candidatura del docente acquista visibilità); questi periodi di supplenza rappresentano un biglietto da visita importante per trovare un posto di lavoro;
- il problema principale in vista dell'integrazione professionale quale docente di scuola elementare è rappresentato dal mercato del lavoro, ma questa difficoltà concerne anche i nuovi diplomati presso l'ASP (i "50 che sono appena usciti"); rientri nel mondo dell'insegnamento dopo diversi anni di assenza (ad esempio dopo 12-15 anni) ve ne sono diversi: riguardano soprattutto donne che si sono fermate per maternità;
⇒ non corrisponde dunque al vero quanto scritto nella decisione su opposizione "l'assicurato, manca nondimeno della necessaria abilitazione all'insegnamento, non avendo d'altronde seguito i corsi obbligatori di aggiornamento alla docenza, trovandosi di conseguenza privo delle qualifiche che il regolamento cantonale impone nell'ambito della nomina dei docenti scolastici".
3. Durante il primo colloquio avuto con l'A., lui stesso ammetteva di essere ancora in grado di lavorare come docente di scuola elementare. Era però "frenato" nel riprendere tale via professionale a causa della penuria di posti di lavoro disponibili e dall'attuale mancanza di motivazione e stimoli verso tale professione.
4. Faccio notare come la motivazione portata dall'A. in sede di opposizione "non ritengo nemmeno serio che il sottoscritto vada ad improvvisare sulle spalle di allievi che hanno il diritto di avere un docente qualificato" sia in contrasto con l'attività da lui svolta in qualità di docente a tempo parziale (nelle materie di tedesco e ginnastica) e di docente d'appoggio.
(…)." (doc. AI 49/1-2)
In simili circostanze questo Tribunale deve concludere che – anche se, nel 1984, dopo quattro anni d’insegnamento, ha lasciato il suo posto di docente delle scuole elementari di __________ per dedicarsi ad un’occupazione indipendente quale agricoltore a __________ – nel 2004, allorquando per motivi di salute ha abbandonato l’attività agricola, l’assicurato era abilitato e poteva concorrere per un posto di docente di scuola elementare senza la necessità di intraprendere un aggiornamento professionale per le seguenti ragioni.
Da una parte la sua patente di docente di scuola elementare era sempre valida ed egli non era tenuto a svolgere nessun corso di aggiornamento obbligatorio prima di poter rientrare nel mondo del lavoro quale insegnante.
Dall’altra parte, anche dopo i primi quattro anni di insegnamento (dal 1980 al 1984), fatti salvi gli anni dal 1985 al 1987 e dal 2003 al 2004, l’assicurato ha sempre mantenuto un contatto con il mondo della scuola. Nel curriculum vitae (doc. AI 28/1-2) egli ha infatti indicato le seguenti ulteriori attività quale docente:
“1988-2002 due UD settimanali di tedesco presso le scuole elementari a __________
1992-1999 tre UD settimanali docente di ginnastica a __________
1996-1998 sette UD docente d’appoggio SE + Medie a __________” (doc. AI 28/1)
Che l’assicurato potesse poi rientrare in generale nel mondo del lavoro senza la necessità di ulteriori provvedimenti professionali è peraltro provato dal fatto che, come asserito dall’insorgente medesimo nel ricorso, dal 1. settembre 2005 è stato “(…) impiegato, quale incaricato, presso il __________ alla scuola agraria di __________ con compiti diversi (…)” (doc. I, pag. 7).
Di conseguenza, per i motivi appena esposti, è a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una riformazione professionale.
2.6. Pure a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita AI.
Infatti, anche volendo tenere per buono il reddito complessivo di fr. 81'415.-- (doc. AI 26/1, fr. 11'415.-- reddito da dipendente + fr. 70'000.-- reddito dall’agricoltura) ritenuto dall’autorità fiscale per la tassazione 2001-2002 (doc. AI 8/6) – quindi il reddito conseguito nel biennio 1999-2000 in un periodo in cui egli era ancora attivo presso il __________ di __________ e allorquando i danni alla salute non influenzavano ancora la sua capacità lavorativa (vedi il curriculum vitae doc. AI 28/1-2 e il rapporto medico 15 giugno 2004 del dr. __________ (doc. AI 7/1-3) che ha certificato una inabilità quale contadino del 50% dal 25 marzo 2004 e del 100% dal 17 maggio 2005, specificando che i sintomi e la clinica da riferire chiaramente al problema displasia-coxartrosi sintomatica (diagnosi questa con influsso sulla capacità lavorativa) sono stati trattati dal mese di novembre 2001 – e aggiornandolo, secondo l’indice d’aumento dei salari, al 2004, si ottiene un reddito ipotetico da valido pari a fr. 86'544.-- che confrontato con un reddito da invalido di fr. 68'770.-- (minimo nel 2004 della classe 25 – i docenti di scuola elementare sono inseriti nelle classi salariali cantonali 25-27) dà un grado d’invalidità del 20.54% non sufficiente per ottenere una rendita (vedi rapporto finale 19 aprile 2005 del consulente IP, doc. AI 29/1-3).
Alla medesima conclusione si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi (da valido e da invalido) fino al 2006 (come visto, occorre valutare se vi è stata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento sino al momento della decisione impugnata, cfr. consid. 2.4 in fine).
Per quanto riguarda infine il quesito posto nel ricorso secondo cui “(…) non si capisce in effetti quali siano i reali concetti nei quali rientra un mondo del lavoro supposto in equilibrio, visto che il Signor RI 1 non riesce nemmeno a sostenere un colloquio di assunzione (…)” il TCA si limita qui a rilevare che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).
Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).
Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
Nel caso di specie non vi sono le condizioni per ritenere l’atti-vità di docente di scuola elementare priva di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti