Raccomandata
Incarto n. 32.2006.43 FS/td
Lugano 14 marzo 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 14 novembre 2001 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a contare dal 1° agosto 2000 (doc. AI 133/1-2).
Con decisione 17 giugno 2004 (doc. AI 171/1-2 e 170/1-2) – poi annullata con scritto 12 luglio 2004 vista la precedente lettera 5 luglio 2004 dell’assicurato (doc. AI 175/1 e 173/1-2) – l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2004 adducendo che “(…) con scritto 12.08.2003 comunicava che a partire dal 1.10.2003 era posto al beneficio della pensione di vecchiaia, soprattutto per motivi di salute. Per questo motivo abbiamo proceduto alla revisione d’ufficio del suo grado d’invalidità. Dalla documentazione medica acquisita si rileva che il peggioramento allo stato di salute subentrato dall’ottobre 2003, giustifica la totale incapacità al lavoro (…)” (doc. AI 170/1).
1.2. Con decisione 12 novembre 2004 (doc AI 193/1-2 e 188/1-2) – dopo aver contattato l’UFAS che gli ha proposto di procedere in questo senso (doc. AI 187/1-2) e aver indicato nella comunicazione della delibera che la stessa annulla e sostituisce la lettera del 12 luglio 2004 (doc. AI 189/1-2) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1° gennaio 2004 adducendo la stessa motivazione contenuta nella decisione 17 giugno 2004 e precisando che “(…) una rinuncia che si limiti esclusivamente ad una frazione dell’importo di una rendita AVS/AI non può di principio essere accettata (…)” (doc. AI 188/1).
1.3. Con opposizione 18 novembre 2004 (doc. AI 194/1), completata con scritto 3 gennaio 2005 (doc. AI 205/1-6), l’assicurato ha sostenuto che:
- con scritto 12 agosto 2003 ha notificato all’Ufficio AI il suo pensionamento anticipato senza richiedere alcuna prestazione AI. Egli contesta pertanto la decisione con la quale l’amministrazione, in esito alla revisione avviata d’ufficio, gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera;
- la decisione 12 novembre 2004 è analoga a quella del 17 giugno 2004 che era stata annullata con scritto 12 luglio 2004 viste le obiezioni da lui addotte con lettera 5 luglio 2004. Ritenute le medesime motivazioni e l’assenza di fatti nuovi questo modo di procedere è contrario alla buona fede e al principio “ne bis in idem”;
- la decisione non favorisce la sua integrazione lavorativa, non lo sostiene economicamente e, non chinandosi sulle sue precedenti osservazioni, è lesiva dei suoi diritti di difesa;
- l’avviso 15 settembre 2004 dell’UFAS ritiene inammissibile la rinuncia per motivi di sovrassicurazione ma non esclude la verifica dei presupposti per l’attribuzione di una rendita intera ai sensi dell’art. 17 LPGA;
- la sua attività lavorativa globale supera il 40% e pertanto mancano i presupposti per l’attribuzione di una rendita AI intera;
- i pareri medici valutano prudentemente le sue condizioni fisiche. Questo non esclude però che – come i medici potranno confermare – nella sua situazione particolare, data la lunga esperienza precedente, la possibilità di lavorare a domicilio, l’uso di attrezzature informatiche speciali e il suo impegno, egli possa svolgere un’attività lavorativa superiore al limite indicato dagli stessi medici;
- è assurdo e contrario allo spirito della legge che, dopo oltre 30 anni di lavoro e mentre è ancora attivo, l’Ufficio AI gli imponga una rendita intera non richiesta che lo danneggia;
- sono date le condizioni per una rinuncia a prestazioni assicurative visto che dalla sua rinuncia alla rendita intera AI la Cassa Pensioni __________ non subisce alcun pregiudizio;
- visto il pregiudizio economico che gli causa, alla decisione non va riconosciuto l’effetto retroattivo a contare dal 1° gennaio 2004.
Con scritto 18 gennaio 2005 all’Ufficio AI l’assicurato ha ribadito la sua effettiva capacità lavorativa producendo un rapporto 17 gennaio 2005 del dr. __________ (doc. 210/1-2).
Con ulteriore scritto 2 settembre 2005, questa volta rappresentato dall’avv. RA 1, richiamato il rapporto 17 gennaio 2005 del dr. __________, l’assicurato ha osservato che:
" (…)
In particolare da questo rapporto medico risulta che i disturbi e le limitazioni di cui soffre il mio cliente non incidono in misura tale da giustificare la Vostra decisione di passare da una mezza rendita a una rendita intera, con la decisione d'ufficio contestata.
Infatti, proprio a documentazione del fatto che il mio cliente conserva una certa capacità al guadagno nonostante la presenza dei disturbi e delle limitazioni attestate dai medici, egli ha ottenuto dal __________ l'assegnazione di un mandato di collaborazione con il __________ dal 1.10.2003 al 30.9.2005 e inoltre svolge tuttora attività accessorie come quelle specificate alla lettera F della sua opposizione del 3.1.2005.
Si deve anche ricordare che il mio cliente ha chiesto e ottenuto il pensionamento anticipato quale dipendente dello __________ a partire dal 1.1.2003 per aver raggiunto il numero consentito di anni di servizio.
Ritengo pertanto fuori luogo che si sia proceduto a una revisione d'ufficio del grado di invalidità (peraltro nemmeno richiesta dall'assicurato) fondando il giudizio soltanto sulle informazioni medico-teoriche che parlano di un peggioramento, senza invece tener conto della residua capacità al guadagno, come avviene in ogni pratica.
Come già rilevato dal mio cliente, appare anche assurdo che la Vostra decisione d'ufficio avrebbe come conseguenza un pregiudizio economico per l'assicurato, che si vedrebbe (in conseguenza del calcolo della sovrassicurazione) decurtato il reddito conseguito in esecuzione del mandato (peraltro già quasi integralmente adempiuto).
E si tenga presente che l'assolvimento del mandato era già in corso quando da parte vostra è stata emanata la decisione contestata.
(…)." (doc. AI 217/1-2)
1.4. Con decisione su opposizione 20 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° gennaio 2004 adducendo che:
" (…)
4. Nel caso concreto, in sede di revisione d'ufficio, l'amministrazione ha nuovamente chiamato all'esame del caso il proprio Servizio medico regionale (SMR), tenuto conto delle osservazioni presentate dall'opponente con il questionario per la revisione della rendita del 13.9.2003 nonché dei rapporti medici 29.9.2003 del Dr. __________ rispettivamente 29.3.2004 del Dr. __________.
Ora, il Dr. __________ del SMR dell'AI, in considerazione della documentazione summenzionata, ha ritenuto giustificato un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con susseguente aumento della relativa incapacità al guadagno dello stesso dal 50% all'80% a partire dal mese di ottobre 2003 (cfr. annotazioni 9.6.2004 del Dr. __________ agli atti).
Alla luce di quanto suesposto, l'amministrazione ha giustamente concesso all'assicurato la rendita intera d'invalidità a decorrere dal 1° gennaio 2004 (dopo tre mesi del perdurare del peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) in virtù di un grado invalidante pari all'80%.
Del resto, nella fattispecie che ci occupa il peggioramento dello stato di salute del Signor RI 1 è ampiamente documentato sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista soggettivo.
Dal lato oggettivo, i rapporti medici del Dr. __________ del 29.9.2003 e del Dr. __________ del 29.3.2004 nonché le annotazioni 9.6.2004 del Dr. __________ e 15.11.2005 del Dr. __________ dimostrano inequivocabilmente come l'aggravamento dello stato di salute dell'assicurato abbia influito in maniera sostanziale sulla sua residua capacità di guadagno.
Dal lato soggettivo, sia la lettera 12 agosto 2003 inviata dall'assicurato all'ufficio AI concernente la comunicazione per il prepensionamento sia il questionario per la revisione della rendita del 13 settembre 2003, confermano indiscutibilmente come le condizioni cliniche del Signor RI 1 abbiano subito nel frattempo una modifica rilevante tale da influire sulla capacità lavorativa dello stesso.
L'aumento del grado d'invalidità (dal 50% all'80%) operato dall'amministrazione con decisione 12.11.2004 agli atti, risulta inoltre conforme con l'attività residua dell'assicurato pari a circa il 20% ed eseguita in corrispondenza ad un mandato professionale presso il vecchio datore di lavoro, vale a dire il __________.
Per quanto attiene allo scritto 17.1.2005 del Dr. __________ prodotto dall'assicurato in sede d'opposizione, esso non è tale da mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il Dr. __________ del SMR dell'AI in data 9 giugno 2004 (fondandosi sull'intera documentazione componente l'incarto), sulle quali può basarsi il presente giudizio.
Lo scritto del 17 gennaio 2005 del Dr. __________ appare poco chiaro e convincente (soprattutto in ordine di tempo) laddove egli sembra voler ritrattare a favore del signor RI 1 quanto da lui attestato anteriormente mediante il rapporto medico 29.9.2003 agli atti.
In effetti, in un primo momento il medico curante Dr. __________ precisa con il rapporto medico 29.9.2003 che "La decisione del pensionamento anticipato dipende anche da ragioni di salute e dall'ulteriore difficoltà a continuare con il tasso di occupazione attuale ed un'inabilità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 avrebbe potuto sicuramente essere giustificata da tempo", mentre in un secondo tempo lo stesso medico ritiene con il proprio scritto 17.1.2005 in fine che "Grazie anche ad una riorganizzazione con lavoro a domicilio il Signor RI 1 sta dimostrando di saper mantenere un'abilità lavorativa superiore a quella medico-teorica che poteva essere anche uguale o superiore ai 2/3 e dunque una capacità lavorativa del 50%"; ora, come già evidenziato in precedenza, la valutazione 17.1.2005 del Dr. __________ non è tale da inficiare le conclusioni a cui è giunta rettamente l'amministrazione nel caso in esame, essendo la stessa parzialmente discordante con quanto dichiarato antecedentemente dallo stesso Dr. __________ alla fine del mese di settembre 2003.
Va per di più rilevato che l'assicurato stesso ha ammesso e confermato di aver sempre avuto un rendimento lavorativo ed una capacità di guadagno inferiori al 30% (cfr. l'annotazione 17.1.2006 del Sostituto Capoufficio Signor __________ agli atti).
Già solo per questi motivi, alla luce di quanto suesposto, la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto piena conferma.
5. L'assicurato chiede in via subordinata di voler rinunciare alla rendita intera d'invalidità in applicazione dell'art. 23 LPGA; infatti, il passaggio dalla mezza rendita alla rendita intera d'invalidità interferirebbe (a causa delle disposizioni in materia di sovraindennizzo previste dalla Legge sulla Cassa Pensioni __________) con il compenso che l'assicurato riceve in virtù dell'attività svolta nel quadro dei vari mandati conferitigli dal __________ e comporterebbe di conseguenza la riduzione delle prestazioni da parte della Cassa Pensioni __________.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto può rinunciare a prestazioni assicurative. La rinuncia può essere revocata in qualsiasi momento con effetto per il futuro. La rinuncia e la revoca esigono la forma scritta.
Il cpv. 2 dell'articolo testé citato prevede che la rinuncia e la revoca sono nulle se pregiudicano gli interessi degni di protezione di altre persone, di istituzioni assicurative o assistenziali oppure se si propongono di eludere le prescrizioni legali.
Ora, dalla scritto 22 febbraio 2005 inviato dall'Amministrazione della Cassa Pensioni all'Ufficio AI del Canton Ticino si evince chiaramente che:
- nel caso in cui l'assicurato dovesse rinunciare alla rendita intera d'invalidità, ciò comporterebbe un maggior onere per la Cassa Pensioni __________ quantificabile in Fr. 34'030.--;
- nel caso in cui l'assicurato dovesse beneficiare di una rendita intera d'invalidità, risulterebbe un minor onere per la Cassa Pensioni __________ pari a Fr. 30'709.--.
Di conseguenza, la rinuncia alla rendita intera d'invalidità presentata dall'assicurato in sede d'opposizione è da ritenere nulla e deve essere pertanto respinta ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LPGA, in quanto detta rinuncia pregiudicherebbe in maniera sostanziale gli interessi degni di protezione di un altro ente assicurativo, vale a dire la Cassa Pensioni __________.
A titolo abbondanziale, da un attento esame dell'intera documentazione, si rileva altresì come il Signor RI 1 voglia rinunciare nella presente fattispecie non tanto alla rendita d'invalidità nella sua globalità bensì solo alla mezza rendita riconosciutagli con il relativo aumento dell'incapacità al guadagno (dal 50% all'80%).
Occorre sottolineare che, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, una rinuncia che si limiti esclusivamente ad una frazione dell'importo di una rendita AVS/AI non può di principio essere accettata. Le rendite AVS/AI sono infatti prestazioni che derivano da condizioni di diritto ben precise e sono fissate secondo regole di calcolo generali che escludono qualsiasi adattamento personale agli interessi particolari dei singoli. La legge ammette un'eventuale riduzione delle rendite solo in casi specifici differenti dalla fattispecie qui esaminata (vedi ad esempio l'art. 21 LPGA, gli artt. 35, 35ter, 37 cpv. 2, 40 cpv. 2, 41 e 43 cpv. 3 LAVS, l'art. 38 cpv. 1 e 38bis LAI) mentre, per ragioni legate al sovraindennizzo di un assicurato, essa esclude espressamente una riduzione delle rendite AVS/AI (vedi in tal senso l'art. 69 cpv. 3 LPGA).
Ne discende pertanto che anche sotto questo profilo la decisione impugnata appare corretta e merita pertanto piena conferma.
(…)" (doc. AI 221/4-6)
1.5. Contro questa decisione, sempre tramite l’avv. RA 1, l’as-sicurato si aggrava al TCA postulando quanto segue:
" 1. Il ricorso del dott. RI 1, __________, contro la decisione su opposizione 20/23 gennaio 2006 dell’Ufficio AI è accolto e di conseguenza:
1.1 In via principale,
la suddetta decisione è annullata, e gli atti sono ritornati all’Ufficio AI per la conferma della mezza rendita di invalidità.
1.2 In via subordinata,
è ammessa la rinuncia dell’assicurato dalla mezza rendita alla rendita intera d’invalidità a partire dal 1° gennaio 2004.
1.3 In via ancor più subordinata
la concessione della rendita d’invalidità, escluso l’effetto retroattivo ha effetto soltanto dall’emanazione della decisione su opposizione 20/23 febbraio (recte: gennaio, ndr.) 2006.
2. Spese e tassa di giustizia a carico dello Stato." (doc. I, pag. 12 e 13)
Il rappresentante dell’assicurato, confermando espressamente e sviluppando le argomentazioni esposte in sede di opposizione, ha in particolare sostenuto che il suo assistito ha scelto volontariamente il pensionamento di vecchiaia per il rimanente 50% dal 1° ottobre 2003 e che nulla gli avrebbe impedito la continuazione del suo lavoro alle medesime condizioni; che l’Ufficio AI ha avviato a torto una procedura di revisione omettendo di valutare la residua capacità di guadagno nonostante il suo medico curante abbia precisato che l’assicurato sta dimostrando di saper mantenere un’abilità lavorativa superiore a quella medico-teorica e che la decisione impugnata è contraria all’equità e lesiva della buona fede anche perché il ricorrente in sostanza non riceve alcun vantaggio economico dal mandato eseguito per due anni al quale nemmeno egli può rinunciare visto che la decisione è stata emanata a mandato ultimato.
L’avv. RA 1, con argomentazioni di cui si dirà se necessario nel merito, ha inoltre sostenuto che “(…) la Cassa pensioni non potrebbe considerarsi pregiudicata dalla decisione AI che mantenesse la mezza rendita come richiesto dall’assicurato. Sotto questo aspetto nulla osta quindi all’applicazione dell’art. 23 LPGA (…)” e che “(…) non si tratta di una rinuncia parziale, bensì della legittima richiesta dell’assicurato di mantenere la situazione in vigore fino al 2003 ossia quella della mezza rendita di invalidità, tanto più che l’aumento a una rendita non è stato da lui richiesto e anzi è stato sin dall’inizio contestato (…)” (doc. I. pag. 11).
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che le obiezioni sollevate con il ricorso sono già state trattate in sede di opposizione e ha quindi chiesto di respingere l’impugnativa.
1.7. Con lettera 17 marzo 2006 il rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA copia della lettera 8 marzo 2006 della Cassa pensioni __________ al suo assistito, copia delle lettere 6 marzo 2006 (in cui viene esposto il “Ricalcolo prestazioni di diritto – RI 1 – 01.01.2004” e il “Ricalcolo e verifica art. 19 Lcpd per cambiamento sostanziale della situazione – cessazione attività accessoria (mandato dello __________) dal 01.10.2005”) e copia del conteggio prestazione per il mese di marzo 2006 osservando che:
" (…)
Da questi documenti risulta […] l’entità dell’importo che il ricorrente dovrebbe rimborsare alla Cassa pensioni nel caso in cui il ricorso venisse respinto e confermata la decisione di rendita AI, ossia fr. 43'285.-- oltre al supplemento sostitutivo per fr. 16'358.-- da compensare con gli arretrati della rendita AI.
Poiché le comunicazioni dell’amministrazione della Cassa pensioni costituiscono soltanto un calcolo provvisorio, riservata la decisione di codesto Lodevole Tribunale, non esiste per il signor RI 1 la facoltà di impugnarli con ricorso: egli si riserva tuttavia di presentare ricorso quando verranno emesse le future decisioni formali dell’amministrazione della cassa pensioni, contestando l’applicabilità dell’art. 24 LPP come già accennato al punto 5 del ricorso.
(…).” (doc. V)
Il doc. V e allegati sono stati trasmessi all’Ufficio AI con facoltà di presentare osservazioni scritte.
In diritto
2.1. Il TCA è innanzitutto chiamato a stabilire se, a ragione, l’Ufficio AI ha aumentato – in via di revisione – il diritto a prestazioni dell’assicurato riconoscendogli una rendita intera dal 1° gennaio 2004.
In caso affermativo andrà stabilito se nella fattispecie trova applicazione l’art. 23 LPGA che regola la rinuncia a prestazioni.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
2.4. Riguardo alla contestata possibilità per l’ufficio AI di intraprendere una revisione d’ufficio e alle asserite violazioni dei principi ne bis in idem e della buona fede, va rilevato quanto segue.
Come visto al considerando precedente, secondo l’art. 17 LPGA l’Ufficio AI può intraprendere una revisione d’ufficio sia quando per la stessa è stato stabilito un termine che quando si conoscono fatti che la giustificano.
Ora, a prescindere dal fatto che la scoperta di un peggioramento dello stato di salute valetudinario di un assicurato potrebbe giustificare l’inizio di una revisione d’ufficio, in ogni caso una revisione della rendita era nella specie prevista per il mese di settembre 2003 (doc. AI 130/1).
L’Ufficio AI poteva pertanto intraprendere la revisione d’ufficio della decisione 14 novembre 2001 (doc. AI 133/1-2) con la quale ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1° agosto 2000.
Con decisione 17 giugno 2004 (doc. AI 171/1-2 e 170/1-2) – non notificata all’assicurato – l’Ufficio AI ha riconosciuto al ricorrente il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2004. Questa decisione è stata annullata con scritto 12 luglio 2004 (doc. AI 175/1). Di conseguenza, allorquando è stata emessa la decisione 12 novembre 2004 con la quale l’Ufficio AI gli ha riconosciuto di nuovo il diritto ad una rendita intera a contare dal 1° gennaio 2004 (doc AI 193/1-2), nessuna decisione era cresciuta in giudicato e pertanto nemmeno è stato leso il principio ne bis in idem.
L’assicurato non può poi invocare una lesione della sua buona fede visto che nella lettera 12 luglio 2004 l’Ufficio AI gli ha solo comunicato che “(…) la deliberazione del 17.06.2004 per l’aumento del grado d’invalidità all’80% viene considerata come nulla e non avvenuta (…)” (doc. AI 175/1), senza tuttavia prendere posizione sulle osservazioni da lui sollevate con lo scritto 5 luglio 2004 e senza tantomeno garantirgli il diritto alla mezza rendita come stabilito con la decisione 14 novembre 2001 (doc. AI 133/1-2). Inoltre la decisione del prepensionamento è stata presa dall’assicurato prima che l’Ufficio AI si pronunciasse sul suo diritto ad una rendita intera.
2.5. Nell’evenienza concreta con decisione 14 novembre 2001 (doc. AI 133/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita d’invalidità a contare dal 1° agosto 2000 adducendo che “(…) nel suo caso concreto, l’esame della documentazione assicurativa in nostro possesso, segnatamente di carattere medico ed economico, consente infine di poterle riconoscere un grado di invalidità del 50%, con diritto ad una mezza rendita d’invalidità a decorrere dal 01.08.2000 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI – dopo un anno ininterrotto di attesa di incapacità lavorativa e lucrativa) (…)” (doc. AI 129/2).
Avviata nel settembre 2003 una procedura di revisione, preso atto dello scritto 12 agosto 2003 nel quale l’assicurato ha comunicato che “(…) a partire dal 1° ottobre 2003, soprattutto per motivi di salute, sarò al beneficio della pensione di vecchiaia presso la Cassa pensioni __________ (…)” (doc. AI 157/1) e del questionario compilato in data 13 settembre 2003 nel quale ha indicato il “(…) pensionamento d’anzianità anticipato 100% dal 1/10/03 x motivi di salute (…)” (doc. AI 160/1-2), l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione ai medici curanti dr. __________, FMH in neurologia e dr. __________, FMH in medicina interna e malattie respiratorie.
Nel suo rapporto medico 29 settembre 2003 il dr. __________, ritenuto lo stato di salute “stazionario – suscettibile di peggioramento” e rilevato che dopo la sua ultima visita del 16 maggio 2002 “(…) sicuramente il suo stato di salute non è migliorato (…)” (doc. AI 16/1-2), circa l’incapacità lavorativa dell’assicurato si è così espresso: “(…) uguale o superiore al 50%: dall’1.10.03 il signor RI 1 sarà pensionato. La decisione del pensionamento anticipato dipende anche da ragioni di salute e dall’ulteriore difficoltà a continuare con il tasso di occupazione attuale. Un’inabilità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 avrebbe potuto sicuramente essere giustificata da tempo (…)” (doc. AI 162/1, la sottolineatura è del redattore).
Nel suo rapporto medico 29 marzo 2004 il dr. __________, ritenuto lo stato di salute “suscettibile di peggioramento”, non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurato e ha osservato: “(…) le patologie che affliggono il paziente, tutte conseguenze della tetraplegia traumatica occorsegli nel 1960, vanno sommandosi e accentuandosi a tal punto che non riesce più a esplicare la seppur ridotta attività professionale in qualità di giurista presso il __________: egli è stato quindi pensionato precocemente. Il peggioramento delle condizioni neurologiche risale dopo un ulteriore trauma con caduta dalla sedia a rotelle nell’agosto del 1999: a partire da quel momento la residua sensibilità agli arti superiori è andata accentuandosi per cui egli non può più nemmeno spostarsi autonomamente con l’automobile per paraplegici che gli permetteva di conservare una certa mobilità individuale. Le continue infezioni urinarie e broncopolmonari insieme con la sindrome delle apnee da sonno ostruttive gli rende la vita sempre più difficile e al proprio domicilio abbisogna di sempre maggior assistenza per le funzioni fisiologiche e per la toilette giornaliera. Ritengo che in base a quanto sopra esposto sia logico e lecito erogare da parte dell’AI una rendita intera affinché egli possa far fronte alle cresciute necessità per la cura quotidiana: la moglie, infermiera, non è più in grado da sola di provvedervi e egli dovrà far capo in misura sempre maggiore alle cure dell’aiuto domiciliare (…)” (doc. AI 167/2).
Preso atto di tali certificazioni, nelle sue annotazioni 9 giugno 2004, il dr. __________, medico SMR, ha osservato che “(…) il peggioramento della IL è giustificato, per peggioramento dell’uso delle mani, inoltre altre patologie (infezioni urinarie recidivanti, sindrome da apnee da sonno). Giustificato aumento IL al 80% almeno. Dall’ottobre 2003 (…)” (doc. AI 169/1).
Alla luce di questi accertamenti con decisione 12 novembre 2004 (doc. AI 193/1-2) l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera a contare dal 1° gennaio 2004 osservando che “(…) con scritto 12.08.2003 [l’assicurato, ndr.] comunicava che a partire dal 01.10.2003 era posto al beneficio della pensione di vecchiaia, soprattutto per motivi di salute. Per questo motivo abbiamo proceduto alla revisione d’ufficio del suo grado d’invalidità. Dalla documentazione medica acquisita si rileva che il peggioramento allo stato di salute subentrato dall’ottobre 2003 giustifica la totale incapacità al lavoro. Una rinuncia che si limiti esclusivamente ad una frazione dell’importo di una rendita AVS/AI non può di principio essere accettata (…)” (doc. AI 188/1).
Nell’ambito della procedura d’opposizione l’assicurato ha prodotto un rapporto 17 gennaio 2005 nel quale il dr. __________ si è così espresso:
" (…)
Il signor RI 1, mio paziente, mi ha informato della vertenza di opposizione in merito alla decisione di una rendita intera AI. La vostra decisione sarebbe caduta d’ufficio, senza una richiesta specifica del signor RI 1, e si sarebbe basata su un mio attestato del 17.9.03 (recte 29.9.2003, ndr.). Ora al punto B. del mio attestato del 17.9.03 (recte 29.9.2003, ndr.) leggo quanto segue: “Incapacità lavorativa medicalmente giustificata uguale o superiore al 50%: dall’1.10.03 il signor RI 1 sarà pensionato. La decisione del pensionamento anticipato dipende anche da ragioni di salute e dall’ulteriore difficoltà a continuare con il tasso di occupazione attuale. Un’inabilità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 avrebbe potuto sicuramente essere giustificata da tempo”. Ho dunque scritto che l’incapacità lavorativa del signor RI 1 era uguale o superiore al 50% aggiungendo che (in via teorica) poteva essere giustificata anche un’incapacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3. Vi faccio presente che al limite, tenuto conto delle sue condizioni il signor RI 1 avrebbe potuto beneficiare fin da sempre di una rendita d’invalidità intera ma in pratica ha invece lavorato al 100% fino al 2000 e poi al 50%! Si tratta di una situazione assolutamente inabituale, in cui vi è sempre stata una importante discrepanza tra la valutazione medico-teorica e la reale attività remunerativa del paz. Questa dipende dal tipo di lavoro, dalle opportunità pratiche, dalla disponibilità personale, dalla volontà del paz. stesso. Grazie anche ad una riorganizzazione con lavoro a domicilio il signor RI 1 sta dimostrando di saper mantenere una abilità superiore a quella medico-teorica che poteva essere anche uguale o superiore ai 2/3 e dunque una capacità lavorativa del 50%.
(…)." (doc. AI 210/2)
Al riguardo l’assicurato, nello scritto 18 gennaio 2005 al TCA, ha osservato che “(…) le precisazioni del dr. __________ sul significato del suo attestato del 17 (recte: 29, ndr.) settembre 2003 confermano le conclusioni riguardanti la mia effettiva capacità lavorativa, contenute nei paragrafi F e G della mia opposizione. Come potete constatare, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, le indicazioni mediche in questione non escludono la capacità lavorativa che ho indicato nell’opposizione e che corrisponde alla mia effettiva attività attuale. Pertanto deve essere accolta la mia domanda principale di annullamento della decisione AI in oggetto (…)” (doc. AI 210/1).
Nelle sue annotazioni 15 novembre 2005 il dr. __________, medico SMR, ha dal canto suo affermato:
" (…)
Il dr. RI 1 mi aveva chiesto, per telefono, di valutare la situazione clinica. Dopo lungo tempo riesco ora a rileggere tutto l’incarto e posso osservare, senza riassumere gli atti, quanto segue:
1. egli è portatore di danno alla salute fisico conseguente a infortunio degli anni 60 (tetraplegia) e da complicazioni dello stesso.
2. per quanto concerne la sfera psico-intellettiva e cognitiva, questa è completamente integra.
3. lo stato di salute fisico, in parte spontaneamente e in parte per conseguenze di ulteriori infortuni, è andato progressivamente deteriorandosi (vedi rapporti medici, richieste di terapie).
4. il supporto “fisico” per poter sfruttare, in ambito professionale, le piene capacità cognitive viene ora a mancare.
5. l’ausilio di mezzi informatici adattati all’handicap permette di svolgere ancora attività, sebbene in modo limitato perché praticamente solo questi mezzi possono essere sfruttati (difficoltà di spostamento, difficoltà di prensione per libri, documenti cartacei, girare pagine, ecc.).
6. in tali condizioni l’esercizio di un’attività professionale, dal lato medico, non può essere definita come esigibile.
(…)." (doc. AI 218/1)
Alla luce di questi riscontri l’Ufficio AI, con la decisione qui impugnata, ha confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1° gennaio 2004.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).
2.7. Nel ricorso l’assicurato contesta principalmente l’esistenza di un peggioramento del suo stato di salute e sostiene pertanto che il riconoscimento in via di revisione del diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio 2004 non è giustificato.
Dopo attento esame degli atti, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.6), non può aderire alle conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI.
Per i motivi di seguito esposti, non è infatti possibile condividere la conclusione cui è giunto il dr. __________, medico SMR, nelle sue annotazioni 9 giugno 2004, secondo la quale “(…) il peggioramento della IL è giustificato, per peggioramento dell’uso delle mani, inoltre altre patologie (infezioni urinarie, sindrome da apnea da sonno). Giustificato aumento IL al 80% almeno. Dall’ottobre 2003 (…)” (doc. AI 169/1).
Nel suo rapporto medico 29 settembre 2003, il dr. __________ non ha attestato un peggioramento dello stato di salute valetudinario dell’assicurato e si è limitato a osservare che “(…) la decisione del pensionamento anticipato dipende anche da ragioni di salute e dall’ulteriore difficoltà a continuare con il tasso di occupazione attuale (…)” (doc. 162/1, la sottolineatura è del redattore). Lo stesso medico ha poi certificato che “(…) un’inabilità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 avrebbe potuto essere giustificata da tempo (…)” – quindi anche in un periodo in cui l’assicurato di fatto ha lavorato al 100% e/o al 50% – e ha precisato che “(…) sicuramente il suo stato di salute non è migliorato dopo la mia ultima visita (…)” (doc. AI 162/1-2, la sottolineatura è del redattore).
Nel rapporto 17 maggio 2002 il dr. __________ aveva riassunto l’esame della sua ultima visita del 16 maggio 2002 rilevando che “(…) rispetto all’esame del 28.4.00 vi è la perdita di 1 punto sulla scala MRC della forza del tricipite, un lieve peggioramento della flessione del pugnetto sin, un ulteriore peggioramento (abolizione della percezione dolorosa e del senso posturale) anche al pollice ds, l’unico dito fino a 2 anni fa in qualche modo risparmiato. L’esame conferma dunque l’impressione di RI 1 di un peggioramento della funzionalità dei 2 arti sup, che si associa anche ad una riacutizzazione di sensazioni dolorose al collo, soprattutto il mattino al risveglio. L’aumento dei dolori al collo è ev. favorito dall’applicazione regolare del CPAP che tra l’altro ha nettamente migliorato la sonnolenza diurna di RI 1 e migliora anche la qualità del sonno. Prevediamo una RM cervicale alla ricerca di un ev. peggioramento della mielopatia e in particolar modo della cavità siringo-mielica. Il senso di fastidio alla parte prossimale dell’avambraccio sin. può essere in relazione con un sovraccarico tendineo. Prescrivo del Celebrex a titolo di prova (…)” (doc. AI 162/3).
Nel rapporto 28 aprile 2000 il dr. __________ aveva osservato che: “(…) il 30.8.99 causa ribaltamento della carrozzina il signor RI 1 è caduto all’indietro battendo la nuca e accusando immediatamente una insensibilità alle 2 braccia a partire dalle spalle. Si è poi reso conto di aver perso ulteriormente sensibilità alle 2 mani. La ripresa è stata solo molto parziale. Come conseguenza gli oggetti gli cadono di mano molto più facilmente di prima. Per non citare i problemi supplementari nella vita privata, ha molte più difficoltà nello scrivere a mano al computer, nell’usare il mouse, nel girare le pagine dei libri, fatti molto andicappanti per il suo lavoro di giurista, nello spostarsi con la carrozzina perché la insensibilità alle mani impedisce di manovrare correttamente le ruote (rischia tra l’altro sempre di ferirsi) (…)” (doc. AI 162/4, la sottolineatura è del redattore).
Dalle risultanze degli atti medici appena esposti emerge quindi, da una parte che il dr. __________ non ha attestato in alcun modo un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato dal mese di ottobre 2003, dall’altra che il motivo del “(…) peggioramento dell’uso delle mani (…)”, addotto dal dr. __________ nelle sue annotazioni 9 giugno 2004 per giustificare l’asse-rito “ (...) aumento IL al 80% almeno. Dall’ottobre 2003 (…)” (doc. AI 169/1), in realtà era già stato riscontrato in precedenza (cfr. i rapporti 17 maggio 2002 e 28 aprile 2000 del dr. __________ appena sopra riprodotti in parte, doc. AI 162/3 e 162/4) e ciò nonostante l’assicurato ha continuato a lavorare nella misura del 50% fino al mese di ottobre 2003.
Ma vi è di più, il dr. __________, nel suo rapporto 17 gennaio 2005, ha ancora ribadito che “(…) vi faccio presente che al limite, tenuto conto delle sue condizioni il signor RI 1 avrebbe potuto beneficiare fin da sempre di una rendita d’invalidità intera ma in pratica ha invece lavorato al 100% fino al 2000 e poi al 50%! Si tratta di una situazione assolutamente inabituale, in cui vi è sempre stata una importante discrepanza tra la valutazione medico-teorica e la reale attività remunerativa del paz. Questa dipende dal tipo di lavoro, dalle opportunità pratiche, dalla disponibilità personale, dalla volontà del paz. stesso. Grazie anche ad una riorganizzazione con lavoro a domicilio il signor RI 1 sta dimostrando di saper mantenere una abilità superiore a quella medico-teorica che poteva essere anche uguale o superiore ai 2/3 e dunque una capacità lavorativa del 50% (…)” (doc. AI 210/2, la sottolineatura è del redattore).
Il dr. __________, nel suo rapporto 29 marzo 2004, non si è espresso sulla incapacità lavorativa dell’assicurato e ha certificato che “(…) il peggioramento delle condizioni neurologiche risale dopo un ulteriore trauma con caduta dalla sedia a rotelle nell’agosto del 1999: a partire da quel momento la residua sensibilità agli arti superiori è andata accentuandosi per cui egli non può più nemmeno spostarsi autonomamente con l’automobile per paraplegici che gli permetteva di conservare una certa mobilità individuale (…)” (…)” (doc. AI 167/2, la sottolineatura è del redattore).
Ora, e lo si ribadisce, nonostante l’attestato peggioramento dello stato di salute risalente all’agosto 1999, l’assicurato ha continuato a lavorare nella misura del 50% sino al mese di ottobre 2003 e il dr. __________, a parte un semplice accentuarsi della insensibilità agli arti superiori, non ha certificato un ulteriore e rilevante peggioramento intervenuto dopo quel momento.
Lo stesso dr. __________, sempre nel suo rapporto 29 marzo 2004 – anche se ha osservato che “(…) le continue infezioni urinarie e broncopolmonari insieme con la sindrome delle apnee da sonno ostruttive gli rende la vita sempre più difficile e al proprio domicilio abbisogna di sempre maggior assistenza per le funzioni fisiologiche e per la toilette giornaliera (…)” (doc. AI 167/2) – ha ritenuto che le diagnosi di “(…) modica insufficienza renale (stato dopo nefrotomia dx e infezione urinaria recidivanti) – sindrome delle apnee notturne e iperreattività bronchiale (…)” sono senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 167/1).
Di conseguenza, anche il motivo delle “(…) altre patologie (infezioni urinarie, sindrome da apnea da sonno) (…)”, addotto dal dr. __________ nelle sue annotazioni 9 giugno 2004 per giustificare l’asserito “ (...) aumento IL al 80% almeno. Dall’otto-bre 2003 (…)” (doc. AI 169/1), non può essere ritenuto visto che queste patologie non hanno ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato.
Va qui ancora evidenziato che il dr. __________, capoclinica in neurologia, e il dr. __________, medico assistente, della __________, nel loro rapporto 26 marzo 2003 hanno ancora attestato una capacità lavorativa dell’assicurato pari al 50% (doc. AI 167/3-6).
Neppure un rilevante peggioramento del suo stato di salute può essere desunto dal solo fatto che l’assicurato, nella comunicazione 12 agosto 2003, ha asserito che “(…) a partire dal 1° ottobre 2003, soprattutto per motivi di salute, sarò al beneficio della pensione di vecchiaia presso la Cassa pensioni __________ (…)” (doc. AI 157/1) e, nel questionario 13 settembre 2003, ha osservato che “(…) pensionamento d’anzianità anticipato 100% dal 1/10/03 x motivi di salute (…)” (doc. AI 160/2).
Questo vale a maggiore ragione se si considera il fatto che, oltre al mandato esterno annuale conferitogli dal __________ e prolungato fino al 30 settembre 2005 (doc. AI 205/8), al punto F dell’opposizione l’assicurato ha indicato diverse altre attività – rimaste incontestate – da lui svolte che lo occuperebbero globalmente in una misura superiore al 40% (doc. AI 205/2-3). Queste le attività elencate dall’assicurato:
" a. dal 1. ottobre 2003 ho un mandato annuale di collaborazione con
la __________, prolungato fino al 31 settembre 2005 (all. 2); l’esecuzione del mandato comporta un impegno lavorativo pari circa al 25%; questa percentuale effettiva risulta leggermente superiore a quanto concordato inizialmente e da me notificato all’Ufficio AI;
b. dal 1. gennaio 2003 ho eseguito alcune perizie e consulenze giuridiche per __________ e per la __________ con un impegno lavorativo quantificabile globalmente intorno al 4.5%;
c. sono tuttora (e da oltre dodici anni) membro del __________ (Art. segg. legge sanitaria) in qualità di giurista; questa funzione comporta un’attività lavorativa di circa 8-10%;
d. sono membro (da circa 20 anni) in rappresentanza dello Stato della __________ di __________; questa funzione comporta un impegno lavorativo quantificabile intorno al 2-3%;
e. faccio parte in qualità di consulente giuridico __________ (coordinatore dr.ssa __________, Ospedale __________ di __________) dell’Istituto __________ e del __________ (coordinatore dr. __________, Ospedale __________ di __________); queste funzioni comportano un impegno lavorativo quantificabile intorno al 3%;
f. sono inoltre membro del Comitato __________ (Presidente signor __________) e del Comitato __________ (Presidente Signor __________)."
(doc. AI 205/3)
In particolare, a differenza di quanto indicato nella decisione impugnata secondo cui “(…) l’assicurato stesso ha ammesso e confermato di aver sempre avuto un rendimento lavorativo ed una capacità di guadagno inferiori al 30% (cfr. l’annotazione 17.1.2006 del Sostituto Capoufficio Signor __________ agli atti) (…)”, la citata annotazione si riferisce unicamente al mandato esterno presso il __________ e non considera invece le altre attività – lo si ribadisce non contestate – sopra riprodotte e elencate dall’assicurato nella sua opposizione. Nell’annotazione si legge infatti semplicemente che “(…) il Signor RI 1 afferma che ha terminato la “collaborazione” con il 30 settembre 2005 e che il reddito è stato superiore al 20% ma comunque inferiore al 30% (limite per il riconoscimento o meno di una rendita intera) (…)” (doc. AI 220/1).
Infine, a differenza di quanto sembrerebbe sostenere l’UFAS (doc. AI 187/1), un peggioramento dello stato di salute non può essere ritenuto nemmeno avuto riguardo al fatto che l’assicurato ha chiesto la sostituzione o l’acquisto di nuovi mezzi ausiliari.
Infatti nella lettera 17 settembre 2002 l’assicurato riferisce innanzitutto di un deterioramento delle sue condizioni di salute dovute all’età (60 anni) e, in ogni caso, egli fa richiesta di un autoveicolo che potrebbe guidare sua moglie affinché possa continuare la sua attività al 50% presso il __________ che non vorrebbe abbandonare (doc. AI 144/1-2, la sottolineatura è del redattore). Inoltre, l’esigenza di un sollevatore di ammalati in sostituzione di una precedente installazione per consentire il trasferimento dalla carrozzella al letto e la cura dell’igiene personale da parte dei familiari (doc. AI 153/1), non significa ancora una diminuzione della capacità lavorativa dell’assicurato.
In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo TCA deve dunque concludere che a torto l’Ufficio AI ha ritenuto dato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato riconoscendogli una rendita intera dal 1° gennaio 2004.
Di conseguenza la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che è riconfermato il diritto a una mezza rendita AI.
Visto l’esito della vertenza può qui restare irrisolta la questione a sapere se, come da lui sostenuto, ai sensi dell’art. 23 LPGA, l’assicurato poteva pretendere di conservare il diritto alla mezza rendita riconosciutagli e rinunciare all’aumento fino alla rendita intera a contare dal 1° gennaio 2004.
Pure non merita qui ulteriore disamina la richiesta di non volere riconoscere un asserito effetto retroattivo alla decisione impugnata.
Vincente in causa l’assicurato ha diritto a ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata è annullata e riformata nel senso che all’assicurato viene confermato il diritto a una mezza rendita AI.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti