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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2007 32.2006.42

1. Februar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·5,618 Wörter·~28 min·2

Zusammenfassung

Assicurato con patologia cardiaca è stato posto al beneficio di una rendita temporanea. Conferma della valutazione del perito cardiologo e del miglioramento della situazione valetudinaria con soppressione della rendita.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.42   BS/td

Lugano 1 febbraio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1958, da ultimo attivo quale operaio addetto alla manutenzione di imbarcazioni e portinaio, nel novembre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertami del caso, gli atti sono stati in seguito sottoposti all’esame del Servizio Medico Regionale (SMR). Con nota 11 dicembre 2003 il dr. __________ del SAM ha valutato una totale incapacità lavorativa nelle attività precedentemente esercitate dall’assicurato (da settembre 2001 a luglio 2003), nonché una capacità lavorativa del 50% (da agosto 2003). Egli ha inoltre ritenuto pienamente esigibili attività adeguate e questo a partire dal 1° agosto 2003 (doc. AI 27-1 e 32-1). Dopo aver provveduto al consueto raffronto dei redditi (cfr. rapporto 16 giugno 2004; doc. AI 37-1), con decisione 13 settembre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera dal 1° settembre 2002 fino al 31 ottobre 2003. A motivazione del provvedimento preso, l’amministrazione ha evidenziato quanto segue:

"  Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI e, preso atto del rapporto del consulente IP del 16.6.2004, si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere, dall'agosto 2003, inabile al 50% nella precedente attività di operaio addetto alla manutenzione presso il cantiere nautico, a causa del danno alla salute.

In attività adeguata (senza sforzi fisici particolari come il portatore/sollevare pesi superiori ai 10Kg, l'effettuare regolarmente un'attività manuale sopra l'orizzonte o il dover effettuare regolarmente tragitti superiori ai 100 m), la capacità lavorativa è ritenuta essere del 100%.

L'assicurato risulta essere impiegato presso la Nautica __________ al 50% per un salario mensile di fr. 1'900, ai quali vanno aggiunti fr. 700 mensili quale portinaio.

Visti il percorso scolastico e socio-professionale e l'età dell'assicurato, non vi sono i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una riqualifica di base.

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 39'935 (fr. 35'735 in attività confacenti + fr. 4'200 di portineria al 50% - restante 50% svolta dalla moglie) e, il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 55'200 (fr. 46'800 quale operaio + fr. 8'400 quale portinaio), ne risulta una perdita di guadagno del 27.65%.

Essendo però giustificato un periodo di inabilità totale dall'1.9.2001 al 31.7.2003 si procede con l'assegnazione di una rendita intera (grado 100%) dall'1.9.2002 (dopo un anno di carenza - art. 29 LAI) al 31.10.2003 (3 mesi dopo il recupero parziale dell'abilità lavorativa come sopra esposto - art. 88 OAI).

Il diritto alla rendita successivamente si estingue in quanto il grado di invalidità risulta essere inferiore al 40%." (Doc. AI 38)

                               1.2.   Con tempestiva opposizione l’assicurato ha contestato la soppressione della rendita dal 1° novembre 2003 (il suo stato di salute non gli permetterebbe di esercitare a tempo pieno un’attività adeguata), nonché il calcolo del discapito economico. Egli ha inoltre prodotto un certificato medico del cardiologo curante (doc. AI 42 -1).

                                         Ritenendo di dover fare chiarezza sulla stato di salute dell’interessato, in particolare sull’abilità lavorativa in attività adeguate, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del Servizio di Accertamento Medico dell’AI (SAM) (doc. 53-1).

                                         Avendo i periti con rapporto 27 ottobre 2005 accertato una capacità lavorativa globale del 70% in qualsiasi attività lucrativa a partire dall’agosto 2003, con decisione su opposizione 16 gennaio 2006 l’amministrazione ha confermato l’erogazione temporanea della rendita intera facendo presente quanto segue:

"  Ne consegue quindi, in definitiva, che l'assicurato dal lato medico è stato ritenuto ancora abile al 90% nelle sue attività, percentuale di abilità che gli permetterebbe di conseguire il 90% del reddito conseguito in precedenza, per cui il grado d'invalidità viene corretto, a partire dal 1. novembre 2003, dal 28% al 10%. Risulta quindi superfluo procedere con un confronto dei redditi. A tal proposito giova comunque ricordare che, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa. E' quindi lecito affermare che, esercitando la sua attività in misura del 50%, l'assicurato non sfrutta appieno la sua capacità lavorativa (e di conseguenza di guadagno) residua.

La decisione del 13 settembre 2004 viene quindi riformata nel senso che il grado d'invalidità viene corretto dal 28% al 10%." (Doc. AI 64)

                               1.3.   Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° novembre 2003, facendo presente:

"  Contro questa decisione l'assicurato, per nostro tramite, è prontamente insorto, ritenendo la decisione ingiusta e lesiva e chiedendo nel contempo di essere messo al beneficio di una mezza rendita d'invalidità a contare dal 1 novembre 2003.

Infatti, come risulta dallo scritto 23 settembre 2004 all'Ufficio AI, il dr. Med. __________, medicina interna, specialista cardiologia 6600 Locarno, non concordava con la decisione presa, ritenendo il paziente inabile al lavoro nella misura del 50% anche in lavori senza sforzi fisici.

Per quanto concerne le argomentazioni di "Fatto e di diritto" si riprendono interamente quelle contenute nell'opposizione del 30 settembre 2004 che devono essere pertanto indicate quali parti integrali anche del presente gravame.

In merito alla decisione su opposizione si contesta il punto 5, paragrafo 2 …"Per quanto attiene…" per i seguenti motivi:

a) con scritto 06.02.2006 (doc. A) il Dr. __________ avanza dei dubbi circa la conformità della visita cardiologica al SAM. Se ciò fosse vero cadrebbe la forza probatoria dell'esame peritale in quanto si potrebbero insinuare dubbi d'inaffidabilità.

b) a detta del nostro assistito durante il soggiorno al SAM egli è stato peritato da due medici psichiatrici, di cui uno, il Dr. __________, ha dichiarato un'inabilità lavorativa in netto contrasto con il risultato emesso dall'altro perito e fatto proprio dall'AI." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso. In particolare essa ha osservato:

"  In merito allo scritto del Dr. __________ del 6 febbraio 2006 allegato al ricorso, si segnala che il medesimo è stato sottoposto al vaglio del Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR). Lo scrivente Ufficio allega quindi l'annotazione medica emessa dal SMR, la quale indica che quanto enunciato dal Dr. __________ non cambia l'esigibilità funzionale dell'assicurato.

Lo scrivente Ufficio ha inoltre preso atto della risposta 17 febbraio 2006 dei Dr. __________ e __________ del Servizio di cardiologia e angiologia (servizio che ha eseguito la perizia cardiologica e angiologica all'interno della perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento medico dell'AI (SAM)) allo scritto citato del Dr. __________. A tal proposito si cita che "… Riassumendo, nella fattispecie, ai fini periziali, il fattore determinante è l'assenza di un'insufficienza coronarica manifesta mentre che il peritando faccia 125 watt o che ne faccia 100 non influenza la mia valutazione della capacità lavorativa". (cfr. lettera 17.02.2006 Dr. __________ e Dr. __________).

Ritenute le considerazioni precedenti, viene confermato anche in fase di ricorso il valore probatorio della perizia pluridisciplinare SAM del 27 ottobre 2005." (Doc. V)

                               1.5.   Con scritto 19 aprile 2006 il rappresentante dell’assicurato ha evidenziato:

"  abbiamo preso atto della risposta datata 15.03.2006 dell'ufficio AI e con la presente avvalendoci della facoltà concessaci formuliamo le seguenti osservazioni.

Contestiamo integralmente il contenuto della risposta di causa 15.03.2006 dell'Ufficio Al in quanto stravolge, naturalmente a sfavore dell'assicurato, il parere 17.02.2006 del servizio di cardiologia e angiologia ( cfr. doc. III 3) In effetti, il Dr. Med. __________ e il Dr. Med. __________ attestano testualmente " ....Quindi il fatto di aiutare il paziente affinché riesca a terminare l'ultimo scalino "è sicuramente teoricamente sbagliato se si vuol determinare la capacità lavorativa". Questo fatto, per noi determinante in quanto le prestazioni di rendita insufficienti sono state stabilite dall'AI proprio basandosi sulla residua capacità lavorativa, è stato banalizzato nelle annotazioni del medico dell'Ufficio AI Ticino. D. __________ del 15.03.2006. A questo punto, ribadiamo la mancanza di forza probatoria dell'esame peritale, come già espresso alla pagina 2 del nostro ricorso, per cui una perizia pluridisciplinare neutra è senz'altro auspicabile, se non necessaria.

A complemento trasmettiamo certificato medico. Dr. __________ con il quale si giustifica "assolutamente" un'invalidità del 50%." (Doc. VII)

                               1.6.   Interpellato dal TCA in merito alla nuova documentazione medica prodotta, il 2 maggio 2006 l’Ufficio AI ha osservato:

"  Preso atto del rapporto medico 30.03.2006 emesso dal Dr. __________, abbiamo trasmesso quest'ultimo all'esame dei Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR) per presa di posizione. Con annotazione del 02.05.2006 allegata alla presente il SMR ha ribadito la stazionarietà dello stato di salute dell'assicurato e confermato la valutazione posta in data 15.03.2006 (alla quale rinviamo), la quale contiene un ragionamento e non certo una banalizzazione sul tema dell'assenza di influsso dell'eventuale aiuto avuto in occasione dell'ergometria per stabilire la funzionalità residua dell'assicurato." (Doc. IX)

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è la valutazione medico-teorica operata dal SAM, fatta propria dall’Ufficio AI, di ritenere l’assicurato, dal mese di agosto 2003, abile al 90% in qualsiasi attività, ciò che ha comportato la soppressione della rendita a partire dal 1° novembre 2003. Sulla base della documentazione medica prodotta, l’assicurato sostiene invece un’incapacità lavorativa del 50% principalmente dovuta alla sua problematica cardiaca.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.5.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare. Dal referto SAM 27 ottobre 2005 (doc. Al 56) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, l’una di natura cardiologica e angiologica (dr. __________) e l’altra psichiatrica (dr. __________ /dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro di accertamento, essi hanno posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

5.1  Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sofferenza ansiosa di grado leggero.

Coronaropatia tritroncolare con/su:

-    stato dopo infarto miocardico inf. fibrinolisato in fase acuta, settembre 2001,

-    triplice by-pass aortocoronarico il 17.06.2002 (LIMA-RNA mediale e distale, radiale sin. sul ramo diagonale),

-    PTCA semplice sul ramo diagonale il 26.05.2003 su occlusione del graft radiale sul ramo diagonale, occlusione del RNP (coronarografia del 26.05.2003),

-    FRCV: ipertensione arteriosa, dislipidemia, abuso nicotinico pregresso

5.2  Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Arteriopatia periferica ostruttiva con/su:

- PTA ed impianto di stent arteria iliaca esterna ds. il 26.03.2002.

Stato dopo epatite B.

Leggero sovrappeso con BMI 25,5 kg/m2." (Doc. AI 56)

                                         In merito alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, i periti del SAM hanno evidenziato:

"  CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano da patologie psichiatriche e cardiologiche, mentre, invece, come descritto al capitolo 6, dal punto di vista angiologico l'A. non presenta patologie che possano influenzare la sua capacita lavorativa.

Dal punto di vista cardiologico, tenendo in considerazione le diagnosi riassunte al capitolo 5 e la loro discussione descritta al capitolo 6, l'A. è ritenuto teoricamente pienamente abile per dei lavori che richiedono un impiego fisico da lieve a moderato, evitando il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 15 kg. Ricordiamo a questo proposito quanto già esposto nel suo rapporto finale dal consulente IP (vedasi atto del 16.06.2004): l'A., da marzo 2004, aveva cambiato datore di lavoro. Le mansioni che è tenuto a svolgere presso la __________ di __________ sono particolarmente adeguate al suo stato di salute e l'A. si dice soddisfatto della sua attuale situazione lavorativa: si occupa di carrozzeria nautica (ritocchi, verniciatura, lucidatura, cambio pezzi ecc.), attività definita leggera (non deve sollevare pesi particolari) e che, internamente alla ditta, si riesce ad organizzare facilmente tenendo conto delle limitazioni fisiche dell'A. Il pomeriggio l'A. riposa, e si occupa delle mansioni di portineria dello stabile in cui abita (vedasi atto del 16.06.2004).

Dal punto di vista psichiatrico l'A. non ha mostrato segni di scompenso psicologico grave da determinare un'importante riduzione della capacità lavorativa. L'esame non ha messo in luce problematiche legate ad un affaticamento precoce. La sofferenza ansiosa di grado leggero, evidenziata all'esame clinico comporta, secondo il nostro consulente, un'inabilità lavorativa nella misura del 10%.

Concludendo, per le ragioni sopra esposte, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo il grado di capacità lavorativa globale, sia nell'attività di operaio di cantiere nautico, che nell'attività di portinaio nella misura del 90%.

Per quanto riguarda l'evoluzione e la valutazione temporale della limitazione della capacità lavorativa, ricordiamo che a causa delle patologie cardiache ed angiologiche descritte sopra è stata attestata un'incapacità lavorativa al 100% dal 2.09.2001 in poi, con una ripresa al 50% a partire dall'1.08.2003. Dall'anamnesi però emerge che l'A., già da allora, lavorava più del 50% del suo tempo (se sommiamo le due professioni di operaio e portinaio). Dalla presente perizia scaturisce una capacità lavorativa nella misura del 90%.

CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Sulla base di quanto emerso dall'attuale consulto psichiatrico, con una valutazione di una capacità lavorativa nella misura del 90% in qualunque attività professionale (e visto che dal punto di vista cardiologico ed angiologico viene valutata una capacità lavorativa piena per lavori che richiedano un impiego fisico da lieve a moderato, che eviti il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori ai 15 kg possiamo affermare che anche in un'altra attività la capacità lavorativa globale dell'A. può essere valutata nella misura del 90%. Ricordiamo che attualmente l'A. svolge due attività: quella di operaio in un cantiere navale di __________ (nella misura del 50%, di mattina) e quella di portinaio presso il condominio dove abita (che svolge nel pomeriggio con un onere orario non chiaro e che forse varrebbe la pena di appurare con maggiore precisione). Concordiamo con le conclusioni del consulente IP che visti il percorso scolastico e socioprofessionale e l'età dell'A. non ci sono i presupposti per entrare nel merito di provvedimenti professionali volti al conseguimento di una qualifica di base (vedasi atto del 16.06.2004).

Per quanto riguarda la prognosi e le possibilità terapeutiche possiamo fare le seguenti constatazioni:

▪    Dal punto di vista cardiologico ed angiologico vanno continuate le cure ed i controlli in atto, ricordando che quali fattori di rischio l'A. presenta un'ipertensione arteriosa, una dislipidemia ed un abuso nicotinico pregresso. La presenza di una terapia a base di acido folico lascia inoltre presupporre un'iperomocisteinemia.

▪    Dal punto di vista psichiatrico è importante che l'A. mantenga nel tempo l'attuale atteggiamento mentale verso la malattia che si è rivelato finora vincente nel mantenerlo a galla dal lato psicologico. L'adozione delle misure ansiolitiche a dosaggio blando è da confermare per una buona tenuta complessiva della personalità volitiva ed emotiva. Ricordiamo che secondo il nostro consulente l'A. sembra aver trovato nel suo lavoro, che ha sempre svolto con soddisfazione, la situazione ideale per sentirsi realizzato a livello del sentimento di personalità. L'attività lavorativa gli ha anche consentito di prendere una certa distanza dalle preoccupazioni e dalle tensioni interiori suscitate dal suo stato di salute e da quello della moglie." (sottolineatura del redattore; doc. AI 56)

Il ricorrente contesta tale valutazione.

                               2.6.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 nella causa A. C.; DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungs-recht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                               2.7.   Il ricorrente contesta la valutazione cardiologica eseguita dal dr. __________, attivo presso il Servizio di cardiologia ed angiologia all’Ospedale Regionale di __________ e __________, nell’ambito della perizia SAM. In particolare, facendo riferimento alle certificazioni del suo cardiologo curante (dr. __________), egli sostiene che la malattia cardiovascolare gli causa un’inabilità lavorativa del 50% anche in attività leggere (doc. AI 41-1). Riguardo alla perizia del dr. __________, con scritto 6 febbraio 2006 il cardiologo curante ha evidenziato:

"  sono stato informato dal paziente che la sua domanda di invalidità al 50% non è stata  accettata e pure respinta è stata la sua opposizione a questa decisione. Personalmente trovo che alla luce della malattia cardiovascolare diffusa con sintomi associati (anche se in parte pure di origine extracardiaca, noto che nel frattempo per parte delle toracalgie riproducibili alla palpazione, si è proceduto alla rimozione dei cerchiaggi sternali, 2 dei quali fratturati), una incapacità lavorativa al 50%, tanto più che con questa limitazione il paziente era ancora stato reintegrato nella sua normale attività lavorativa) giustificata.

Non voglio ora entrare nei meriti della decisione Al, ritengo però sia mio dovere informarvi su il seguente fatto riferitomi dal paziente, avvenuto durante i vostri accertamenti.

Sembrerebbe che durante I' ECG da sforzo al cicloergometro, il paziente sia stato "spronato" ad eseguire un carico di lavoro per lui inabituale nel senso che alla sua dx e alla sua sx due infermieri avrebbero "contribuito" ad aumentare la capacità lavorativa "spingendo con le loro braccia le gambe del paziente nel movimento del pedalare". Questo fatto, se veritiero, lascia alcuni interrogativi e dubbi, noto che presso di me il 08.03.2005 il paziente eseguiva per 1 min 100 W, quindi diminuita capacità funzionale, con sforzo interrotto a una scala di Borg non modificata a 5-6 per fatica/esaurimento generali." (Doc. III2)

                                         In merito al succitato scritto, il 17 febbraio 2006 il perito ha per contro osservato:

"  L'esame cicloergometrico ha come scopo principale di rilevare la presenza di    un'insufficienza coronarica sottogiacente e, se presente, di valutarne la soglia di apparizione e quindi la riserva funzionale.

Notoriamente la soglia di apparizione dei segni d'ischemia dipende principalmente dal doppio prodotto - che è il prodotto tra la pressione e la frequenza cardiaca indipendentemente dallo sforzo - e il suo incremento.

Quindi il fatto di aiutare il paziente affinché riesca a terminare l'ultimo scalino è sicuramente teoricamente sbagliato se si vuol determinare la capacità lavorativa mentre invece, se si ha come obbiettivo quello di dare maggior potere diagnostico all'esame, questa pratica non trova nessuna controindicazione. In pratica, durante l'esame cicloergometrico quando mancano pochi secondi alla fine dell'ultimo scalino e il paziente manifesta stanchezza, a volte, per mantenere il valore diagnostico predittivo, vengono date delle piccole spinte sulle ginocchie che aiutano il paziente a finire la prova ma sicuramente non riescono ad aumentare in maniera significativa la capacità lavorativa.

Si ricorda comunque nel contesto che per avere una valutazione affidabile della capacità lavorativa e/o della intolleranza allo sforzo occorrerebbe eseguire un esame spiroergometrico per determinare la massima potenza aerobica. Riassumendo, nella fattispecie, ai fini periziali, il fattore determinante è l'assenza di      un'insufficienza coronarica manifesta mentre che il peritando faccia 125 watt o che ne faccia 100 non influenza la mia valutazione della capacità lavorativa." (Doc. III3)

                                         Quindi, nella presa di posizione 17 febbraio 2006 il perito ha spiegato che “in pratica, durante l’esame cicloergometrico, quando mancano pochi secondi alla fine dell’ultimo scalino e il paziente manifesta stanchezza, a volte, per mantenere il valore diagnostico predittivo, vengono date delle piccole spinte sulle ginocchia cha aiutano il paziente a finire la prova .” Vero che egli ha ritenuto simile apporto “sicuramente teoricamente sbagliato se si vuol determinare la capacità lavorativa”, ma ha anche precisato che le spinte “non riescono ad aumentare in maniera significativa la capacità lavorativa”.

                                         Nel citato scritto 6 febbraio 2006 il dr. __________ ha descritto, usando il condizionale, l’aiuto ricevuto: “alla sua destra e alla sua sinistra due infermieri avrebbero “contribuito” ad aumentare la capacità lavorativa “spingendo con le loro braccia le gambe del paziente nel movimento del pedalare”. Al riguardo, nella nota 15 marzo 2006 il dr. __________ del SMR ha espresso “qualche dubbio nel senso che posso immaginarmi che sia stato aiutato a vincere lo sforzo iniziale necessario pedalando a carico elevato (nota: i primi giri dopo aver rallentato la pedalata sull’ergometro risultano assai pesanti divenendo in seguito più “leggeri” raggiungendo la frequenza di pedalata regolare di 50-60 giti al minuto) [circostanza ammessa dal dr. __________, n.d.r.]. Stento invece ad immaginarmi che l’assicurato sia stato aiutato per 4 minuti pedalando ad una frequenza di 50 giri al minuto” (doc. V1).

                                         Sia come sia, sta di fatto che, come ammesso dal dr. __________, il “paziente eseguiva per 1 min 100 W” e che, come evidenziato nello scritto 17 febbraio 2006 dal perito, “ ai fini periziali, il fattore determinante è l’assenza di un’insufficienza coronarica manifesta mentre che il peritando faccia 125 watt o che ne faccia 100 non influenza la mia valutazione della capacità lavorativa”.

                                         Senza voler banalizzare la problematica cardiaca dell'assicurato (infarto al miocardio inferiore nel settembre 2001, triplice by pass  il 17 giugno 2002, stent occlusionale del ramo diagonale il 26 maggio 2003), determinante è che nella perizia il dr. __________ ha evidenziato “una coronaropatia tri-troncolare ben compensata” senza riscontrare un’insufficienza coronaria manifesta (“i dolori parasternali riferiti a sinistra non sono per carattere, durata e, considerato anche l’esito negativo della prova di sforzo, da considerare l’espressione di una insufficienza coronarica”), spiegando che “l’intolleranza allo sforzo riferita e la leggera diminuzione della capacità lavorativa riscontrata alla prova funzionale non sono, considerato anche l’esito dell’ecocardiografia transtoracale, l’espressione di una insufficienza cardiaca ma piuttosto di un decondizionamento fisico” (cfr. cfr. perizia 5 agosto 2005 pag. 3; doc. AI 56-26).

                                         In queste circostanze, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio che, dal profilo cardiologico, l’assicurato è teoricamente pienamente abile per dei lavori che richiedono un impegno fisico da lieve a moderato, evitando il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori a 15 kg (cfr. perizia SAM pag. 11). Il certificato 30 marzo 2006 del medico curante non apporta alcun elemento medico nuovo (VIIbis), se non una diversa valutazione della capacità lavorativa che non può essere seguita per i suesposti motivi.

                                         Infine, per quel che concerne l’aspetto psichico il SAM si è basato sulla dettagliata ed approfondita perizia 20 ottobre 2005 del dr. __________, il quale ha fra l’altro evidenziato quanto segue:

"  L'A non ha mostrato segni di scompenso psicologico grave da determinare un importante riduzione della capacità lavorativa. L'esame non ha messo in luce problematiche legate ad un affaticamento precoce. La sofferenza ansiosa di grado leggero evidenziata all'esame clinico comporta a mio avviso una inabilità lavorativa psichiatrica del 10%." (Doc. AI 56)

                                         Corrisponde al vero che i periti del SAM avevano in precedenza fatto capo al dr. __________, ma è altrettanto vero che gli stessi hanno dettagliatamente ed approfonditamente motivato la scelta di scostarsi dalla sua valutazione e di incaricare successivamente il dr. __________ (cfr. perizia SAM pag. 10/11). Né l’assicurato ha prodotto documentazione specialistica atta ad inficiare il giudizio circa una lieve incapacità lavorativa (10%) per motivi psichiatrici.

                                         In conclusione, sulla base dell'affidabile e concludente perizia del SAM, alla quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurato presenta un’abilità al lavoro del 90% in qualsiasi attività, tra cui quella esercitata di addetto alla manutenzione di natanti (l'assicurato non deve sollevare pesi particolari), definita leggera, e di portinaio. Ne consegue che rettamente l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita al 30 ottobre 2003, tre mesi dopo la ripresa lavorativa avvenuta il 1° agosto 2003 (art. 88a cpv. 1 OAI).

                                         Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.42 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 01.02.2007 32.2006.42 — Swissrulings