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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2007 32.2006.34

17. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,672 Wörter·~38 min·3

Zusammenfassung

Confermato il rifiuto di una rendita, ritenuto che l'assicurato è dal punto di vista medico pienamente abile in attività leggere adeguate e dal raffronto dei redditi emerge un grado di invalidità del 35%.La riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido accordata dal CIP non è contestabile.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.34   cr/sc

Lugano 17 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2006 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 gennaio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale edile, nel mese di dicembre 2003 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombare e artrosi degenerative agli arti inferiori” (doc. AI 2).

Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 18 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo che dal punto di vista medico l’assicurato dispone ancora di una totale capacità lavorativa in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali indicati dal SMR e che dal punto di vista economico, dopo raffronto dei redditi, emerge un grado di invalidità del 35% insufficiente per ottenere una rendita (doc. AI 24).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione dell’assicurato, rappresentato dal Sindacato __________ - con la quale ha contestato il confronto dei redditi eseguito dall’amministrazione, criticando in particolare la riduzione del 10% per attività leggere operata sul reddito da invalido dal consulente IP, giudicata troppo severa, chiedendo che venga assegnata la riduzione massima del 25% (doc. AI 32-2) - con decisione su opposizione 13 gennaio 2006 l’amministrazione ha confermato il rifiuto di prestazioni, rilevando che non vi è nessun motivo per discostarsi dalla riduzione percentuale del 10% stabilita dal consulente IP, funzionario espressamente istruito in tale ambito (doc. AI 35).

                               1.3.   Contro la succitata decisione amministrativa l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, postulando il riconoscimento di un quarto di rendita.

                                         Sostanzialmente egli contesta l’ammontare del reddito da invalido stabilito dall’amministrazione, a suo avviso troppo elevato, chiedendo che a tale importo venga applicata la riduzione massima consentita dalla giurisprudenza del 25%, anziché quella del 10% stabilita dal consulente IP, rilevando:

"  Con la presente ed in relazione ai termini che mi sono stati assegnati, confermo che intendo ricorrere contro la decisione su opposizione dell'ufficio AI del 13.01.2006, in quanto non condivido la conclusione a cui è giunta l'amministrazione e ritengo che il danno alla salute di cui sono portatore consente di accedere alle prestazioni AI.

Segnatamente ribadisco le motivazioni già indicate in sede d'opposizione, ovvero che il salario esigibile nella mia situazione è eccessivo e non tiene conto dell'equilibrio del mercato del lavoro.

Oltre ai limiti funzionali, che pure sono importanti e determinanti, occorre tenere conto che non ho una formazione specifica che mi consente di accedere ad un posto di lavoro dove posso realizzare un guadagno di fr. 38'716.--. Del resto sono d'origine __________ ed alla difficoltà linguistica va aggiunta l'età avanzata (54 anni). Da quando sono giunto in Svizzera nel 1979 ho sempre svolto l'attività in ambito edile e quindi lavori manuali e con uso della forza che mi pregiudicano una rioccupazione in settori o categorie professionali dove non è richiesta la manualità.

Invece dal punto di vista fisico ed a giudizio degli specialisti, ho importanti limitazioni che mi potrebbero permettere di lavorare prevalentemente in posizione seduta, dove è sollecitata una manualità medio-grossolana, vista la ridotta acuità visiva. Avantutto giova osservare che la posizione seduta non può essere tenuta per lungo tempo, ma in ogni caso le attività sedentarie, come giustamente afferma l'AI, possono trovarsi soprattutto nel secondario. Tuttavia le attività del secondario e prevalentemente del ramo industriale, prevedono per larga parte un uso della manualità fine anziché grossolana. Si pensi per esempio al settore dell'orologeria oppure all'abbigliamento.

Per le ragioni sopra citate è giustificabile una riduzione del salario esigibile nella misura massima del 25% ritenuto anche che il salario indicato dall'AI è estraneo ai redditi del ramo industriale Ticinese. Va da sé che la riduzione del 25% comporta l'assegnazione di una prestazione nella misura di ¼ di rendita.

In conclusione chiedo l'assegnazione di una rendita d'invalidità nella misura di ¼." (Doc. III)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Per quel che concerne la capacità lavorativa, l’ammi-nistrazione ha interpellato il medico curante dell’assicurato__________, FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale nel suo rapporto 7 dicembre 2003 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “dolori ubiquitari al lato laterale del piede sinistro” (doc. AI 5-1), ritenendolo inabile al 100% nella precedente attività di manovale, ma abile al 100% in attività leggere, da svolgere prevalentemente in posizione seduta, come ad esempio quella di operaio di fabbrica (doc. AI 5-3).

                                         Nel suo “rapporto medico” 18 agosto 2004 il dr. __________ del SMR, posta la diagnosi principale di “dolori al piede sinistro, su alterazioni artrosiche, di origine non chiara” ed indicato che l’assicurato, a causa del dolore al piede sinistro, presenta sotto sforzo dei limiti funzionali, potendo svolgere “lavori prevalentemente in posizione seduta, in piedi massimo 30 minuti di fila, non più di 3 volte al dì; spostamenti non ripetuti sopra i 500 metri su terreni piani, non su terreni sconnessi; non più di 2 piani di scale ripetutamente”, ha affermato:

"  Dai rapporti medici agli atti (numerosi e da parte di differenti medici, compreso neurologo e medici __________) si vede che si tratta di un caso complicato per quanto riguarda l'origine dei dolori (esclusa la causa postraumatica, per lo meno dal profilo assicurativo). In effetti gli esami mostrano solo alterazioni artrosiche mediche, cui fa da riscontro una sintomatologia spiccata.

Per contro, in base alle indicazioni date dall'ortopedico che ha seguito più di tutti il caso (dr. __________, 07.12.2003) i limiti funzionali sono più facili da stabilire." (Doc. AI 14-1)

                                         Sulla base di questi riscontri, con provvedimento formale 18 febbraio 2005, confermato poi con decisione su opposizione 13 gennaio 2006 l’Ufficio AI ha quindi ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività leggere adeguate.

                                         In sede di opposizione e successivamente con il ricorso l’assicurato non ha prodotto nuova documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni dell’amministrazione.

                               2.5.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                               2.6.   Nel caso di specie, con riferimento alla patologia principale di cui soffre il richiedente (dolori al piede sinistro su alterazioni artrosiche), questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ del SMR nel suo rapporto 18 agosto 2004 (doc. AI 14). Detto rapporto infatti si basa su di un’attenta valutazione dei vari attestati medici agli atti e in particolare sulla valutazione dello specialista curante, dr. __________. Va infatti osservato che le conclusioni cui è arrivato il dr. __________ coincidono essenzialmente con quelle tratte dal dr. __________ nella sua valutazione 7 dicembre 2003 (doc. AI 5-1).

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Orbene, nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscono di far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su quelle dei sanitari interpellati, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali hanno compiutamente valutato il danno alla salute di cui è portatore l'assicurato, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla valutazione della capacità lavorativa del richiedente.

Del resto va rilevato che l’assicurato non ha prodotto nessun certificato medico attestante uno stato di salute maggiormente invalidante.

                                         Al proposito va infatti ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

                               2.7.   Va poi verificato se l’assicurato - che da un punto di vista medico è da ritenere totalmente inabile nella precedente professione di manovale (da un punto di vista ortopedico, come certificato dal dr. __________), mentre è da ritenere totalmente abile in attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali riassunti dal dr. __________ nel rapporto 18 agosto 2004 - ha diritto, da un punto di vista economico, a una rendita.

                            2.7.1.   Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).

                                         La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (cfr. DTF 125 V 261 consid. 4; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).

                                         Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

                                         I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).

                                         Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.

                                         L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

                                         La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.

                                         Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).

                                         Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA del 30 giugno 1994 nella causa P., U 25/94).

                                         La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

                                         Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

                            2.7.2.   In merito alle ripercussioni economiche del danno alla salute, con rapporto 14 febbraio 2005 il consulente in integrazione professionale ha evidenziato che l’assicurato è da ritenere pienamente integrabile in attività non qualificate e fisicamente leggere, dato che è limitato nella deambulazione e nel carico, può lavorare in posizione eretta per 30 minuti per al massimo 3 volte al giorno, non può svolgere ripetuti spostamenti oltre i 500 metri (su terreni piani), non può deambulare su terreni sconnessi, può salire in modo ripetuto al massimo 2 piani di scale, può svolgere in forma completa attività prevalentemente sedentarie (doc. AI 22-1). Il consulente ha indicato di ritenere esigibili attività collocate prevalentemente nel settore secondario, a tempo pieno: deve trattarsi di attività non qualificate, semplici, ripetitive, leggere, autonome, in posizione prevalentemente seduta, che sollecitano una manualità medio-grossolana, con acuità visiva ridotta (doc. AI 22-3). Il consulente ha per contro escluso attività non qualificate nel settore terziario, dato che l’assicurato ha una pessima competenza linguistica, aspetto quest’ultimo rilevante per svolgere qualsivoglia servizio (doc. AI 22-3).

                                         Partendo da un reddito da valido di fr. 59’085 il consulente ha poi determinato, sulla base di una media dei salari stabiliti nei contratti collettivi relativi ad attività adeguate nel settore secondario, il reddito da invalido di fr. 43'018, cui applicare una riduzione del 10% per attività leggere, per un reddito da invalido di fr. 38’716 e un grado di invalidità del 34% (doc. AI 22-3).

                                         Egli ha infatti indicato:

"  (...)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

- Reddito ipotetico 2004 → fr. 59'085. - Reddito presumibile nel 2004 → fr. 38'716* Discussione Redditi mensili nelle specifiche industrie (x 13 mensilità):    -   industrie alimentari e delle bevande fr. 3'000,    -   carta e del cartone + editoria fr. 3'126,    -   fabbricazione altri prodotti minerali non metalliferi fr. 3'845,    -   fabbricazione di macchinari ed apparecchi fr. 3'275,    -   fabbricazione articoli sportivi ed altro fr. 3'418,    -   altre attività professionali fr. 3'500. La media di questi redditi mensili ammonta a fr. 3'309; reddito annuo medio fr. 43'018; propongo una riduzione del 10% per attività leggere. *Tale reddito si riferisce ad una media di CCL d'attività adeguate, collocati nel Secondario non qualificato, Fonte: www.bfs.admin.ch   Grado d'invalidità, 34%.

(...)" (Doc. AI 22-3)

                            2.7.3.   Il ricorrente ha criticato il reddito da invalido ritenuto dall’amministrazione, giudicato troppo elevato e che a suo avviso non tiene conto dell’equilibrio del mercato del lavoro.

                                         Al riguardo, va osservato che il consulente IP ha a giusta ragione ritenuto inesigibile, in ragione delle difficoltà linguistiche dell’assicurato, attività nell’ambito del settore terziario. Egli ha per contro valutato che siano esigibili attività nel settore secondario, leggere, semplici e ripetitive, da svolgere prevalentemente in posizione seduta e che richiedano una manualità medio-grossolana.

                                         Va ricordato che, come visto, in precedenza, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all’assicurato incombe l’obbligo di diminuire il danno, mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione.

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l’età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell’attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4°; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

                                         Ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. pag. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

                                         Ciò non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3a edizione, Berna 2003, pag. 124).

                                         A mente del TCA, nel caso di specie, non vi sono le condizioni per ritenere che le attività leggere, semplici e ripetitive nel settore secondario (come ad esempio nell’industria alimentare; nell’industria della carta; nella fabbricazione di prodotti minerali non metalliferi; nella fabbricazione di macchinari e nella fabbricazione di articoli sportivi, doc. AI 22-3) siano prive di qualsiasi sbocco professionale in un mercato del lavoro equilibrato.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

                                         Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

                                         Visto quanto sopra, è da ritenere verosimile che il ricorrente disponga ancora di una residua capacità lavorativa nei menzionati settori.

                            2.7.4.   Al fine di determinare il grado di invalidità dell'assicurato occorre effettuare il raffronto tra il reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità e quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore: si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi. Giova poi rammentare che quale momento determinante per il raffronto dei redditi dev'essere considerato quello dell'inizio dell'eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Considerato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% a causa dei problemi al piede dal novembre 2002, l’eventuale diritto alla rendita decorre, trascorso l’anno di carenza, dal 1° novembre 2003.

                         2.7.4.1.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 224 consid. 4.3.1).

Nel caso di specie, al momento dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato lavorava quale manovale presso la ditta __________ di __________.

Con scritto 25 ottobre 2004 il precedente datore di lavoro ha comunicato all’amministrazione che, qualora non fosse insorto il danno alla salute, l’assicurato avrebbe guadagnato fr. 58'760 nel 2003 e fr. 59'085 nel 2004 (doc. AI 21).

L’assicurato non ha contestato tali importi.

                         2.7.4.2.   Quanto al reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, confermato in Pratique VSI 2002 p. 64).

                                         Ora, va fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

Secondo i dati del 2002, il salario lordo mediamente percepito in quell'anno riportato su una media di 41,7 ore settimanali (cfr. per questo aspetto, STFA del 21 luglio 2003 nella causa D., I 203/03, consid. 4.4 e "La vie économique 4-2005", Tabella B 9.2 pag. 86) per un’attività leggera e ripetitiva (ossia il livello 4 di qualificazione) nel settore privato in Svizzera corrisponde a fr. 57’008.- (fr. 4’557.- : 40 x 41,7 x 12) per gli uomini ed a fr. 47’788.- (fr. 3’820.- : 40 x 41,7 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 1 settore privato).

Conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 126 V 81 consid. 7a), adeguando l’importo di fr. 57’008.- per gli uomini in base all’indice dei salari nominali si ottiene per il 2003 un salario lordo medio ipotetico pari a fr. 57’745.- (fr. 57’008.- : 1933 (indice dei salari nominali nel 2002) x 1958 (nel 2003)) (cfr. “La vie économique 7/8-2006", Tabella B 10.3 pag. 91).

Nel suo rapporto 14 febbraio 2005 il consulente, anziché far riferimento ai valori statistici nazionali della tabella TA1 per attività semplici e ripetitive, ha calcolato il reddito da invalido sulla base della media dei salari minimi stabiliti nei contratti collettivi per attività del settore secondario, ritenute adeguate alle limitazioni dell’assicurato (industrie alimentari e delle bevande; della carta, del cartone e dell’editoria; industrie attive nella fabbricazione di prodotti minerali non metalliferi; di macchinari ed apparecchi; articoli sportivi e in altre attività professionali, doc. AI 22-3).

In tal modo, il consulente IP è giunto ad un reddito annuo medio di fr. 43'018, importo notevolmente inferiore rispetto a quello che sarebbe scaturito dall’applicazione dei valori nazionali di cui alla tabella TA1.

Al reddito da invalido così calcolato il consulente ha poi applicato una riduzione ulteriore del 10% per tenere conto degli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute.

Nella decisione impugnata l’amministrazione ha ribadito la validità del reddito da invalido pari a fr. 38’716 indicato dal consulente, che è stato calcolato facendo riferimento alla media salariale risultante dai contratti collettivi di lavoro del settore secondario, anno 2004, con un’ulteriore riduzione del 10%. L’Ufficio AI ha rilevato che il consulente in integrazione professionale è il funzionario espressamente istruito per il calcolo del grado di invalidità e che l’amministrazione si discosta dal suo giudizio solo se la valutazione appare manifestamente in contrasto con le disposizioni vigenti (doc. AI 35).

L’assicurato ha contestato la riduzione percentuale del 10%, a suo avviso troppo esigua.

                                         Al riguardo, va rammentato che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Il TFA, in una sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa L., U 107/03, ha ammesso una deduzione globale del 10%, trattandosi di un assicurato frontaliere, nato nel 1945 che, a causa del danno infortunistico all'occhio sinistro, era stato giudicato in grado di svolgere a tempo pieno delle professioni sostitutive non necessitanti di una vista stereoscopica.

La stessa Corte federale, in una pronunzia del 21 ottobre 2003 nella causa M., U 102/00, ha operato una decurtazione del 15%, trattandosi di un ventinovenne frontaliere che, in ragione del danno infortunistico, presentava degli impedimenti anche nell'esercizio di un'attività adeguata e necessitava di introdurre frequenti pause nell'arco della giornata lavorativa.

Da parte sua, il TCA, in una sentenza del 4 settembre 2003 nella causa P., inc. n. 35.2003.21, cresciuta in giudicato, ha operato una riduzione del 20% sul reddito da invalido, trattandosi di una ballerina di night-club - di nazionalità straniera e completamente priva di esperienza sul mercato del lavoro svizzero, perlomeno su quello "ordinario" - che presentava una capacità lavorativa limitata al 70% anche in attività confacenti alle sue condizioni di salute. Ancora recentemente questo TCA ha giudicato opportuna - e l’ha conseguentemente ritenuta nel suo calcolo della capacità di guadagno dell’interessato - la riduzione del 19% praticata da una Cassa malati su un assicurato di nazionalità italiana nato nel 1950 (STCA del 1° settembre 2004 nella causa L., inc. n. 36.2003.75), rispettivamente del 18% su un assicurato italiano del 1956 (STCA del 9 dicembre 2004 nella causa N.L., inc. n. 36.2004.49).

                                         In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

                                         La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%):

"  2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5 Entgegen der Auffassung im kantonalen Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache, dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00 [Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6 Die IV-Stelle führt in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag, die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7 Damit sind im Rahmen des Abzuges die leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente führt.” (STFA succitata).

                                         In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen kann. Mit den von der __________ verfügten 15 % wird sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung getragen”).

                                         In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"  Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."

(STCA succitata, consid. 2.11.)

                                         Questo Tribunale, per le ragioni di seguito esposte, non ha motivo per distanziarsi dalla riduzione percentuale del 10% del reddito da invalido stabilita dall’amministrazione.

Va infatti rilevato che nello stabilire il reddito da invalido il consulente IP, funzionario espressamente istruito per il calcolo del grado di invalidità, ha già largamente tenuto conto delle limitazioni dell’assicurato, facendo riferimento a redditi mensili, estremamente contenuti, conseguibili in Ticino nelle specifiche industrie del settore secondario e effettuando una media degli stessi, per un reddito medio mensile di fr. 3'309 e un reddito medio annuo di fr. 43’018 (doc. AI 22-3). Da notare che gli importi dei salari nelle singole attività ritenuti dal consulente, oltre ad essere notevolmente inferiori rispetto ai valori nazionali della tabella TA1, sono pure inferiori a quelli relativi ad attività semplici e ripetitive nel canton Ticino riportati nella tabella relativa al “Salario mensile lordo (mediana) nel settore privato, secondo la divisione economica, il livello di qualifiche richiesto dal posto di lavoro e il sesso, in Ticino, nel 2002”, fonte: rilevazione della struttura dei salari 2002, Ufficio di statistica.

Pertanto, partendo da un reddito da invalido già estremamente basso, che tiene ampiamente conto della situazione specifica dell’assicurato, l’ulteriore riduzione percentuale del 10% accordata dal consulente IP deve essere considerata corretta.

Va inoltre evidenziato che, utilizzando, come previsto dalla giurisprudenza, i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e anche volendo applicare la riduzione massima del 25% del salario statistico, dal raffronto dei redditi non risulterebbe un grado di invalidità superiore a quello stabilito dall’Ufficio AI nella decisione impugnata calcolando il reddito da invalido sulla base della media dei salari stabiliti nei contratti collettivi del canton Ticino per attività del settore secondario ritenute esigibili per l’assicurato.

In conclusione, sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso dev’essere respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.34 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.01.2007 32.2006.34 — Swissrulings