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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2007 32.2006.230

23. Oktober 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,233 Wörter·~1h 6min·8

Zusammenfassung

Rifiuto della rendita in difetto di invalidità rilevante

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.230   FC/sc

Lugano 23 ottobre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2006 di

 RI 1   rappr. da:   RA 1    

contro  

la decisione del 9 novembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel settembre 2004 RI 1, nata nel __________, già attiva come cameriera, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti tendente all’ottenimento di una rendita in quanto affetta da dolori lombari e stato depressivo dal settembre 2002 (doc. AI 1-6).

                                         Esperiti gli accertamenti medici del caso, tra cui una perizia reumatologica e una perizia psichiatrica, dopo aver accordato il diritto al collocamento con comunicazione del 4 agosto 2006 (doc. AI 45-1), mediante decisione 6 novembre 2006 l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una  rendita d’invalidità, motivando:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

Sulla base della documentazione medica fornita dai curanti, come pure dalla valutazione effettuata dal nostro servizio medico, risulta che l'ultima attività svolta come pure tutte le altre attività adeguate al danno alla salute risultano esigibili nella misura dell'80%.

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.

Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 28'800.-, con il reddito presumibile di Frs. 25'451.- (ESS, Cat. 4, femminile, privato, mediana = Frs. 42'419.-) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 25% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un grado d'invalidità pari al 12%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste.

A seguito delle osservazioni al progetto di decisione presentate presso i nostri Uffici in data 10.10.2006 e dopo valutazione della nuova documentazione medica pervenutaci, il caso è stato nuovamente sottoposto al nostro Servizio medico regionale. Da tale analisi risulta che in sede di audizione, non sono stati presentati elementi nuovi che possano modificare la precedente valutazione.

L'assicurata era stata inoltre posta al beneficio dell'aiuto al collocamento fornito dall'Assicurazione Invalidità. Il nostro collocatore ha dovuto però constatare l'assenza dei presupposti necessari per poter beneficiare di tale prestazione.

Decidiamo pertanto:

La richiesta di prestazioni è respinta." (Doc. AI 59-2)

                               1.2.   Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento amministrativo e chiesto che le venga attribuita una rendita intera d'invalidità oltre che provvedimenti d’ordine professionale e riconosciuta l’assistenza giudiziaria, allegando diversi documenti e motivando tra l’altro come segue:

"  (...)

a.

Nella fattispecie non vi sono dubbi che l'opponente è affetta da gravi affezioni fisiche che limitano notevolmente la sua capacità lavorativa. Quanto precede è stato accertato da tutti i suoi medici curanti e pure dai medici consulenti AI.

Il dr. med. __________, che ha in cura la ricorrente da diversi anni ormai, ha sempre ritenuto la stessa inabile al lavoro al 100%. Ancora di recente, egli sottolinea che la paziente soffre di affezioni fisiche e disturbi non ancora risolti; disturbi e affezioni perfettamente accertati dai medici curanti (Doc. C: lettera Dr. med. __________/Avv. RA 1 del 21.11.2006 e annessi).

La signora RI 1 non può, quindi, condividere la conclusione a cui è giunto l'Ufficio AI circa il suo grado di invalidità. A mente della ricorrente, tenuto conto delle gravi limitazioni funzionali di cui è portatrice, la sua invalidità riduce la sua capacità di guadagno allo 0%.

Già solo per questo motivo, la ricorrente ritiene giustificata una rendita intera AI.

Prove: c.s.

b.

Quanto indicato al punto a. che precede riguarda unicamente le affezioni fisiche di cui soffre l'opponente, affezioni che hanno limitato notevolmente la sua capacità lavorativa.

Purtroppo, la ricorrente soffre pure di affezioni psichiche. Lo ha confermato il dr. med. __________ con i certificati del 29 settembre 2006 e 17 ottobre 2006 indirizzati all'ufficio AI e lo conferma ancora oggi con la lettera del 4 dicembre 2006 annessa al presente quale Doc. B.

Il dr. med. __________ ritiene la ricorrente, a causa delle affezioni psichiche di cui ella soffre, inabile al lavoro al 100%.

A mente della ricorrente, l'Ufficio AI avrebbe dovuto approfondire le indicazioni del dr. med. __________, anche alla luce delle osservazioni del Signor __________ e non limitarsi a sostenere che "i nuovi documenti non portano elementi per un peggioramento" (cfr. annotazione del dr. med. __________ del 3.11.2006). E ciò a maggior ragione, tenuto conto del fatto che il dr. med. __________ ha motivato il suo disaccordo con quanto indicato dal dr. med. __________!

Prove: c.s.

c.

Ora, tenuto conto di quanto precede, a mente dell'opponente, non si può scindere l'affezione fisica da quella psichiatrica.

Infatti, se stante le indicazioni dell'Ufficio AI - non condivise dai medici curanti della signora RI 1 - a livello somatico la ricorrente sarebbe in grado, anche con dei provvedimenti professionali, di migliorare la sua capacità lavorativa, d'altro lato questi provvedimenti non sono ora attuabili, tenuto conto del suo stato di salute psichico.

Ne consegue che la signora RI 1 non è ora in grado di sostenere né una riqualifica professionale né altri provvedimenti concessi dall'AI a causa proprio di questo stato psichico.

Il rischio per la signora RI 1 di iniziare provvedimenti professionali è senz'altro quello di peggiorare la sua affezione psichica.

E' necessario, dunque, dare il tempo alla ricorrente di curare l'affezione psichica permettendole una graduale ma serena riflessione sul suo futuro lavorativo. Solo con l'aiuto dei medici curanti la signora RI 1 sarà in grado, ma non ora, di eseguire provvedimenti professionali.

Quanto precede, è pure stato indicato dal consulente AI, signor __________ che ha seguito e valutato la ricorrente. Egli già con valutazione del 10 febbraio 2006, riconfermata con la valutazione del 3 luglio 2006, aveva sottolineato che:

" In queste situazioni/condizioni è necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale motivazionale dell'A ed solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A nelle condizioni di conseguire il successo e nel contempo si contenere con coscienza il sentimento di delusione insicurezza!"

Pur con tutta la sua volontà ed in maniera perfettamente riconoscibile la ricorrente non è in grado, a causa delle sue affezioni fisiche e psichiche di esercitare una qualsiasi attività. La capacità lavorativa della ricorrente e quindi la sua capacità di guadagno è, dunque, ridotta allo 0%.

Prove: c.s.

5.

Tenuto conto di quanto precede, si chiede, pertanto, che il presente ricorso venga accolto e che alla signora RI 1 venga riconosciuta una rendita AI al 100%, almeno finché non sarà in grado di sostenere un programma di riqualifica professionale, rispettivamente di progettare e pianificare, con l'aiuto dell'Ufficio AI stesso, adeguati provvedimenti professionali." (Doc. I)

                               1.3.   Nella risposta di causa l’Ufficio AI, confermando il contenuto della decisione su opposizione, riferendosi alle Annotazioni del 22 dicembre 2006 del medico del Servizio medico regionale  dell’AI (in seguito: SMR), ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando:

"  Preso atto dell'allegato ricorsuale e ritenuto come la ricorrente abbia prodotto nuova documentazione medica a suffragio delle proprie argomentazioni (vedi in modo particolare lo scritto 4.12.2006 del Dr. __________ sub. doc. B incarto TCA nonché lo scritto 21.11.2006 del Dr. __________ sub. doc. C incarto TCA), l'Ufficio Al del Canton Ticino ha valutato in base a quest'ultima se vi sono i presupposti per sostenere un peggioramento rilevante dello stato valetudinario dell'assicurata.

Dall'annotazione medica emessa dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR) che si allega alla presente risposta, si evince in maniera inequivocabile come non vi sia stato alcun peggioramento inerente lo stato di salute della qui ricorrente con susseguente influsso sulla capacità lavorativa della stessa.

In effetti, nell'annotazione in fine del 22.12.2006 il Dr. __________ del SMR dell'AI ha sottolineato che "in conclusione si conferma la valutazione SMR precedente basata su perizia psichiatrica e reumatologica in assenza d'una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale".

Rilevato come, per il resto, l'atto ricorsuale sollevi in sostanza le stesse obiezioni già trattate in precedenza da parte dell'amministrazione, lo scrivente ufficio si limita per l'essenziale a richiamare i contenuti della propria decisione, della quale postula l'integrale conferma.

Visto quanto sopra, si chiede pertanto che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso.

Vogliano gradire, egregio signor Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni e egregi signori Giudici d'Appello, l'espressione della nostra alta stima."

(Doc. IV)

                               1.4.   In data 7 febbraio 2007 la ricorrente, tramite la sua legale, ha prodotto un certificato del 22 dicembre 2006 del dr. __________, neurochirurgo, e del 5 febbraio 2007 del dr. __________, psichiatra,  fatto valere:

"  (...)

II.  OSSERVAZIONI AL DOC. IV BIS

La ricorrente non può che confermare quanto già ampiamente sottolineato in sede di ricorso e osservare come ancora una volta l'Ufficio AI insista nel voler scindere l'affezione fisica da quella psichiatrica, limitandosi, ancora una volta ad indicare che non vi è una modifica sostanziale dello stato di salute rispetto al momento della valutazione peritale, senza approfondire l'intero incarto della signora RI 1.

1.

Intanto va subito sottolineato il fatto che l'Ufficio AI avrebbe potuto sottoporre almeno lo scritto di cui al doc. B del Dr. med. __________, ad un medico specializzato in psichiatria e psicoterapia (il Dr. med. __________ non avendo tale specializzazione).

2.

Va inoltre osservato che il Dr. med. __________, che peraltro non ha mai visto la ricorrente, non si esprime sulle indicazione del Dr. med. __________, limitandosi a riportarle. Non è dato, dunque a sapere per quale motivo egli non condivide, se così fosse, la valutazione del Dr. med. __________.

3.

Le lettere del dr. med. __________ e __________, annesse alla presente sub Doc. E, rispettivamente Doc. F, permettono di confermare le motivazioni contenute nel ricorso di data 11 dicembre 2006." (...) (Doc. VIII)

                               1.5.   L’Ufficio AI, sottoposta la documentazione al medico SMR, con scritto 21 febbraio 2007 si è ribadito nelle proprie posizioni e allegazioni (doc. X).

                                         Con scritto 5 marzo 2007 la legale dell’assicurata ha fatto per-venire al TCA un ulteriore certificato 27 febbraio 2007 del dr. __________ (XII e doc. G), che è stato trasmesso in visione all’Ufficio AI (XIII). 

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita d'invalidità e, in via subordinata, a provvedimenti professionali.

                                         Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2.,pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Trattandosi nel caso in esame di eventuali prestazioni durevoli riferite sia ad un periodo antecedente che posteriore al 1° gennaio 2003 (l’assicurata ha addotto patologie invalidanti presenti dal 1972 e 2001, doc. AI 12), occorrerebbe distinguere, dal punto di vista del diritto applicabile, i periodi prima e dopo l’introduzione della LPGA.

                                         Ritenuto che le nuove norme (LPGA) non hanno apportato dal punto di vista materiale alcuna sostanziale modifica riguardo ai succitati concetti dell’AI, le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.3.   L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, tra cui i provvedimenti professionali (quali l’orienta-mento professionale, la prima formazione e riformazione professionale e il collocamento, art. 15-18 LAI), necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno.

                                         L’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"  L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

                                         Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

                                         Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI

"  per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità."

                                         Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a).

                                         L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

                                         Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131).

                                         Secondo la giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108).

                                         D’altra parte, l’art. 18 cpv. 1 LAI dispone quanto segue:

"  Gli assicurati invalidi, idonei all’integrazione, hanno diritto ad un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro conveniente nonchè a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro. Sussidi possono essere assegnati per le spese in abiti di lavoro e in utensili personali connesse con l’assunzionbe di un’attività lucrativa dipendente e per le spese di trasoso a causa dell’invalidità."

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA (rispettivamente dell’art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 16 LPGA e 28 cpv. 2 vLAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministra-zione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         Va altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

                                         Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 131 V 49), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

                               2.6.   Nella fattispecie al fine di istruire l’aspetto medico, l’ammini-strazione ha innanzi tutto richiamato agli atti la documentazione dall’assicuratore malattia dell’assicurata e dalla cassa disoccupazione (doc. AI 1-14).   

                                         Richiesto dall’Ufficio AI, in data 11 novembre 2004 il dr. __________, specialista in chirurgia, e medico curante dell’assicurata dal 2002, nel suo rapporto medico all’Ufficio AI, ha posto come diagnosi “Discopatia L4.L5, discopatia L5-S1, cervicalgia C6-C7, periartropatia alle due anche, crisi con vertigini, stato depressivo” concludendo per un’incapacità lavorativa totale a far tempo dal 23 settembre 2002 (doc. AI 12-1).

                                         Nelle sue Annotazioni del 3 febbraio 2005 il  dr. __________ del Servizio medico regionale dell’Assicurazione invalidità (in seguito: SMR), ha dichiarato indicato procedere ad una perizia reumatologica e psichiatrica (doc. AI 17-1).

                                         L’Ufficio AI ha quindi affidato il compito di esperire una perizia  al dr. __________, specialista in reumatologia e medicina interna, il quale, nella sua dettagliata perizia del 26 aprile  2005, allegati referti del dr. __________, internista, del 6 novembre 2002 e 28 gennaio 2003, reperti radiologici così come la perizia da lui stesso esperita per l’assicurazione “__________” il 9 aprile 2003,  ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4.  Diagnosi

Sindrome lombospondilogena cronica su

-    alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi, bulging discale e spondilartrosi L4/5, ernia discale paramediana a destra, spondilartrosi, L5/S1),

-    disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con accentuazione della lordosi lombare, minima scoliosi sinistro convessa dorsale compensata),

-    tendenza fibromialgica,

-    decondizionamento muscolare

Esito da periartropatia omeroscapolare a destra in

-    acromion tipo 2,

-    probabile lesione parziale del muscolo infraspinato

Piedi traverso-piatti" (Doc. AI 20-8)

                                         esponendo le seguenti valutazioni e conclusioni:

"  (...)

Valutazione:

La signora RI 1, nata il __________, __________, __________, lamenta dal 1997 dolori lombari, da almeno 3 anni irradianti all'arto inferiore nella coscia posteriormente e nell'inguine, il 6.11.2002 veniva visitata dallo specialista in reumatologia Dr. __________ che riscontrava il riflesso achilleo destro assente, ad una TAC degli ultimi 3 segmenti lombari del 23.10.2002 si notava una protrusione discale mediolaterale a destra L5/S1 a contatto con la radice S 1 a destra, delle spondilartrosi da L4 a S1. Una risonanza magnetica della lombare del 2.6.2004 evidenziava un'ernia paramediana L5/S1 a destra, un bulging discale diffuso L4/5 con deviazione di L5 bilateralmente e delle spondilartrosi da L4 a S1; tuttora l'assicurata lamenta dolori lombari costanti parzialmente irradianti verso l'inguine destro e nella gamba destra diffusamente senza traiettoria dermatometrica. La mobilità del rachide lombare è libera in ogni direzione, come già alla visita peritale precedente del 2.4.2003, si riconferma assente il riflesso achilleo a destra; la signora lamenta pure dolori nucali bilaterali in aumento alla rotazione globale del capo verso destra, oggettivamente la mobilità della cervicale appare minimamente ridotta senza dolori alle rotazioni globali, sono assenti deficit cervicoradicolari. Da 5-6 mesi vengono riferiti dolori alla spalla destra, all'abduzione e di notte, in, alla risonanza magnetica del 28.2.2005, una probabile lesione parziale del muscolo infraspinato ed una borsite sottoacromeale-sottodeltoidea; alla visita odierna la mobilità delle spalle appare libera, simmetrica ed indolore, senza sintomatologia di attrito, senza indizi clinici sicuri per una lesione della cuffia rotatoria. Come alla visita precedente del 2.4.2003, ritroviamo anche con mobilità passiva libera, ma con dolori coxogeni, sappiamo da una risonanza magnetica del 8.4.2003 che le articolazioni coxofemoraü sono normali. I piedi sono traversopiatti e hanno un alluce valgo e dita a martello, gli indolenzimenti alle articolazioni metatarsofalangee sono dovuti ai disturbi statici menzionati, una tallonite è assente. Rispetto alla visita precedente noto una tendenza fibromialgica con 9 su 18 punti positivi.

In base all'anamnesi, ai reperti clinici e radiologici, possiamo porre le diagnosi di sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni degenerative della colonna lombare (condrosi, bulging discale e spondilartrosi L4/5, ernia discale paramediana a destra, spondilartrosi L5/S1), disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto con accentuazione della lordosi lombare, minima scoliosi sinistroconvessa dorsale compensata), tendenza fibromialgica, decondizionamento muscolare, esito da periartropatia omeroscapolare a destra in acromion tipo 2, probabile lesione parziale del muscolo infraspinato, piedi traverso-piatti.

Come già consigliato alla mia ultima visita, un ricondizionamento della muscolatura è essenziale. La periartropatia omeroscapolare a destra di nuova insorgenza rispetto alla visita precedente, attualmente oligosintomatica, non costituisce un danno irreversibile e può essere trattata tramite una riabilitazione funzionale per la spalla eventualmente con un'infiltrazione sottoacromeale con corticoderivati cristallini. Le metatarsalgie devono essere affrontate, prescrivendo plantari su misura con sostegno retrocapitale.

Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg) che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Lavori con le braccia elevate non dovrebbero essere svolti a più riprese.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1 febbraio 2003.

Nella sua ultima attività di operaia presso la __________, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, dal 1 febbraio 2003, trattandosi di un'attività piuttosto statica con necessità di chinare e ruotare il tronco. (...)" (Doc. AI 20-6+7)

                                                      concludendo quanto segue:

"  (...)

B.  Conseguenze sulla capacità di lavoro

C.  Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Giudico come lavoro ergonomicamente idoneo allo stato di salute, un'attività con carichi variabili (carico massimo: 15 kg) che permette di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione prolungata del rachide. Lavori con le braccia elevate non dovrebbero essere svolti a più riprese.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a partire dal 1 febbraio 2003.

Nella sua ultima attività di operaia presso la __________, giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento del 20%, dal 1 febbraio 2003, trattandosi di un'attività piuttosto statica con necessità di chinare e ruotare il tronco." (Doc. AI 20-9)

                                         Dal canto suo il dr. __________, specialista in psichiatria, nella sua perizia effettuata per l’Ufficio AI il 7 giugno 2005, ha posto le seguenti diagnosi:

"  (...)

4.     Diagnosi:

L'insieme delle notizie, delle osservazioni e delle constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra dettagliatamente esposte, mi permette di porre, secondo scienza e coscienza, il seguente giudizio psichiatrico­diagnostico:

           ♦    Reazione mista ansioso-depressiva (ICD-1O:F43.22) nell'ambito di una Sindrome da disadattamento, prolungata, di gravità lieve

     ♦    Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD-10:F68.0) (...) (Doc. AI 21-4)

                                         esponendo le seguenti valutazioni:

"  (...)

5.     Valutazione e prognosi:

Da un punto di vista psichiatrico l'attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è valutabile al 80%.

La prognosi non si presenta sfavorevole e non si prevede un'ulteriore riduzione della capacità di lavoro futura della perizianda per motivi psichici. (...)" (Doc. AI 21-4)

                                                      concludendo quanto segue:

"  (...)

B)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

        1.   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute ai disturbi constatati:

La perizianda riferisce l'insorgenza della sua sofferenza ansiosa e depressiva, non di gravità importante, nell'anno 2001; la stessa è la conseguenza della perdita della sicurezza materiale (prestito di tutti i suoi risparmi non più restituito integralmente) e della perdita della sicurezza nella propria salute somatica (intaccata dalla sofferenza ortopedico-reumatologica da lei vissuta con molta intensità emotivo-affettiva) modellata da una certa vulnerabilità riscontrabile nella struttura psicologica della perizianda.

        2.   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale:

I disturbi psichici della perizianda, più sopra elencati, compromettono nella misura del 20% la sua capacità lavorativa nella sua attività o nelle altre a lei idonee (non cumulabile con, eventualmente, quella dovuta alla problematica ortopedico­reumatologica).

        3.   L'ambiente di lavoro dell'assicurato è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

              La perizianda, dall'anno 2002, non ha più un ambiente di lavoro.

C)    CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE:

        1.   È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Dal lato psichico è consigliabile una sua più rapida integrazione nel mondo del lavoro mediante il CIP (le eventuali restrizioni sono, unicamente, d'ordine ortopedico-reumatologico).

        2.   È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

              -----------------------------

        3.   L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

              Dal lato psichico sì. (...)" (Doc. AI 21-4+5)

Sulla base di questi riscontri, nel suo rapporto medico del 1° settembre 2005 il dr. __________ del SMR ha affermato:

"  (...)

Raccomandazioni proposte SMR     Le perizie, reumatologica (dr. __________ 26.04.2005) e psichiatrica (dr. __________ 07.06.2005) mostrano che le limitazioni dell'A. sono discrete e che esiste un ampio margine per intraprendere un'attività lavorativa con una CL al 80%.   Non è quindi giustificata la IL totale data dal dr. __________, come già era emerso dalla perizia fatta eseguire per l'Assicurazione __________ nel settembre 2003. Anche dal punto di vista psichiatrico la IL non è giustificata, come ben risulta dalla perizia, PS: Agli atti una lettera del 16.07.2005 da parte dei patrocinatori dell'A. (__________) che ci invita alla nomina di un altro perito psichiatrico, visto che il dr. __________ avrebbe detto delle frasi ritenute pregiudizievoli per l'A. (vedi lettera). A parte che questo è asserito da una parte in causa senza alcune prove, la perizia è ben fatta, descrive coerentemente lo status psichico e l'anamnesi e le conclusioni sono giustificate, per cui non vi è nessun motivo per farne eseguire un'altra."  

(Doc. AI 25-2)

Dal canto suo il consulente per l’integrazione professionale, nel suo rapporto finale del 10 febbraio 2006, ha esposto quanto segue:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Alla luce delle informazioni in mio possesso, è evidente che l'A. ha un margine reintegrativo lavorativo apprezzabile. Le limitazioni espresse dai Periti, infatti, sono a mio avviso particolarmente contenute (vedi perizia del Dr. __________ pag. 5 paragrafo C punto 1 e perizia del Dr. __________ pag. 8 punto C). La valutazione medica teorica ed l'anamnesi professionale dell'A sono orientate in direzione di quelle attività medio-leggere manuali pratiche non qualificate o semi qualificate (formazione interna).   Bisogna comunque rilevare che l'A. è, a mio avviso, in una fase di forte diniego, rifiuto nei confronti dei medici dell'assicurazione e perfino nei confronti delle sue risorse residue. Per esperienza e per competenza professionale affermo senza alcun dubbio che coloro che presentano questo stato di disagio, risulta inefficace l'attuazione di qualsivoglia provvedimento professionale. In queste situazioni/condizioni è necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale motivazionale dell'A. e solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A. nelle condizioni di conseguire il successo e nel contempo di contenere con coscienza il sentimento di delusione insicurezza!  

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Rh 2004, fr. 28'800.-- (Calcolo: 13.85 + 1.15 x 40 x 4 x 12) Rp 2004, fr. 25'451.-- (42'419 - 25% per lavoro leggero e status - 20% per motivi di tenuta).   Grado d'invalidità, 12%.  

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

  A breve non ravvedo le premesse per attuare efficaci e propositivi provvedimenti professionali AI. Malgrado ciò, qualora l'A. sia intenzionata ad usufruire di un periodo (4 settimane) d'accertamento presso il CAP - __________, sarò ben lieto di proporlo all'UAI. In questo specifico caso valuto opportuno questa misura poiché l'A. ha un atteggiamento spontaneo soggettivo di rifiuto d'inabilità lavorativa. (ved. CPAI, marginale 6007).   La pratica è per ora evasa; attendo fiducioso e prossimamente ulteriori eventuali."  

(Doc. AI 32-2+3)

Dopo che l’allora legale dell’assicurata, avv. __________, con uno scritto del 27 febbraio 2006 comunicava la disponibilità della sua patrocinata in tale senso (doc. AI 37-1), l’amministrazione ha promosso un periodo di accertamento presso il Centro di accertamento professionale e sociale di __________ (CAP), dove l’assicurata ha quindi soggiornato dal 24 aprile al 22 maggio 2006 (doc. AI 38-1).

Con ulteriore rapporto finale 3 luglio 2006 il consulente IP ha esposto quanto segue:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Alla luce delle informazioni in mio possesso, è evidente che l'A. ha un margine reintegrativo lavorativo apprezzabile. Le limitazioni espresse dai Periti, infatti, sono a mio avviso particolarmente contenute (vedi perizia del Dr. __________ pag. 5 paragrafo C punto 1 e perizia del Dr. __________ pag. 8 punto C). La valutazione medica teorica e l'anamnesi professionale dell'A sono orientate in direzione di quelle attività medio-leggere manuali pratiche non qualificate o semi qualificate (formazione interna).   Bisogna comunque rilevare che l'A. è, a mio avviso, in una fase di forte diniego, rifiuto nei confronti dei medici dell'assicurazione e perfino nei confronti delle sue risorse residue. Per esperienza e per competenza professionale affermo senza alcun dubbio che coloro che presentano questo stato di disagio, risulta inefficace l'attuazione di qualsivoglia provvedimento professionale. In queste situazioni/condizioni è necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale motivazionale dell'A. e solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A. nelle condizioni di conseguire il successo e nel contempo di contenere con coscienza il sentimento di delusione insicurezza!   Altre informazioni emerse durante il periodo d'accertamento al CAP In generale non vi sono gravi disagi salvo qualche difficoltà a mantenere a lungo le posture statiche coatte con il tavolo rialzato (esempio orologeria). La posizione statica seduta è possibile in attività con il tavolo all'altezza degli addominali dei fianchi. Nell'insieme la tenuta migliora se la sig.ra RI 1 ha la possibilità d'alternare la postura di tanto in tanto; il rendimento e le capacità lavorative sono discrete (autonoma, indipendente, comprende i compiti assegnatele, qualche difficoltà ad organizzarsi, discreta la precisione, ritmo leggermente ridotto; alla luce del disagio psichico, l'A. necessità di un eventuale sostegno e/o aiuto al collocamento ed inoltre di un periodo al riallenamento; tendenza all'isolamento e all'affaticabiltà psichica; la motivazione è sostenuta dal fatto che l'A. è convinta di poter recuperare le forze grazie all'attività lavorativa (un atteggiamento che, però necessita di essere sostenuto, poiché l'A. esprime timore ed incertezza!); attività esigibili; attualmente lavori di fabbrica, presupposto il miglioramento psichico un'attività di vendita distributiva; sono proposti formazioni interne brevi non troppo impegnative da svolgere direttamente sul posto di lavoro.  

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Rh 2004, fr. 28'800.-- (Calcolo: 13.85 + 1.15 x 40 x 4 x 12) Rp 2004, fr. 25'451.-- (ESS, Cat. 4, privato, femminile, mediana, fr. 42'419 - 25% per lavoro leggero, status) - 20% per motivi di tenuta.   Grado d'invalidità, 12%.  

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

  La pratica è stata sottoposta all'attenzione del servizio di collocamento (vedi allegato) Per quanto riguarda la formazione di primo livello (AFC) non ravvedo con ragionevolezza nè le condizioni (attitudini del Soggetto e assicurative) nè la necessità di proporle. Vi raccomando, invece, di sostenere attive e tempestive misure di riallenamento e aiuto al collocamento."  

(Doc. AI 44-2+3+4)

Sulla base di questi accertamenti, l’Ufficio AI, in data 4 agosto 2006 ha riconosciuto il diritto al collocamento all’assicurata, la quale ha quindi avuto un colloquio con il collocatore in data 19 settembre 2006 (doc. AI 45 e 47-1).

Con progetto di decisione del 20 settembre 2006 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita di invalidità motivando come segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti

Sulla base della documentazione medica fornita dai curanti, come pure dalla valutazione effettuata dal nostro servizio medico, risulta che l'ultima attività svolta come pure tutte le altre attività adeguate al danno alla salute risultano esigibili nella misura dell'80%.

Sotto il profilo economico, in conformità alla recente giurisprudenza, al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato, si fa riferimento ai rilevamenti ufficiali editi periodicamente dell'Ufficio federale di statistica.

Nel caso concreto, si è provveduto a confrontare il reddito ipotetico senza danno alla salute (RH 2004) di Frs. 28'800.--, con il reddito presumibile di Frs. 25'451.-- (ESS, Cat. 4, femminile, privato, mediana = Frs. 42'419.--) ridotto del 20% (limitazioni mediche) applicando un'ulteriore riduzione del 25% (lavori leggeri). Da tale confronto si ottiene quindi un grado d'invalidità pari al 12%.

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste."

(Doc. AI 48-2)

In data 29 settembre 2006 il dr. __________ ha fatto pervenire un ulteriore certificato, con il quale lo specialista in psichiatria, ribadito come la paziente soffrisse di “un disturbo depressivo ansioso intimamente legato alla grave e invalidante patologia reumatologica”, ha ritenuto insoddisfacente e incerto il decorso della malattia con prognosi a media scadenza sfavorevole (doc. AI 50-1).

L’assicurata ha fatto altresì pervenire un certificato del dr. __________ e un referto radiologico del 5 settembre 2006 attestante un’ernia paramediana dx e bulging diffuso L4-L5 con deviazione a probabile leggera compressione di L5 bilaterale, consecutivo e leggero restringimento del canale su base degenerativa (doc. AI 49-3). Il dr. __________ si è quindi ulteriormente espresso il 17 ottobre 2006 come segue:

"  (...)

Ad una prima osservazione il livello particolarmente elevato dei disturbi fisici porta ad un aggravamento lento ma costante della disarmonia psicologica:

sfinimento, scoraggiamento, delusione, isolamento e depressione.

Le diagnosi si discostano però da quelle indicate dal Dr. __________ nella perizia del 7 giugno 2005.

Il disturbo è prevalentemente psichico e trova oggettivazione, visibilità per la paziente soprattutto e soltanto a livello dei disturbi organici.

Il disturbo somatico spiegato dal reumatologo Dr. __________ nella perizia del 26 aprile 2005 conferma che il danno non è di per sè invalidante, può anzi essere curato con adeguati provvedimenti fisioterapici.

La sintomatologia somatica trova quindi la funzione di schermo delle proiezioni di incapacità, conflittualità, di delusione, espressione dell'aspetto depressivo che non ha potuto essere elaborato psichicamente.

Vi invitiamo quindi a voler valutare ulteriormente la paziente alla luce di questo meccanismo insanabile e comunque di considerare autentica, anche se soggettiva, la sofferenza e l'importanza insorta nella paziente; isolata dai contatti sociali d'appoggio non potrà che aggravare l'attuale stato di salute psicofisico." (Doc. AI 57-1)

Interpellato, il dr. __________ del SMR ha comunicato in data 13 ottobre e 3 novembre 2006 che i nuovi documenti non apportavano novità o fatti nuovi (doc. AI 55-1 e 58-1).

Di conseguenza, con provvedimento 6 novembre 2006, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto ad una rendita di invalidità (cfr. doc. AI 59-1; consid. 1.1)

                               2.7.   Con il presente ricorso l’assicurata ribadisce che il suo stato di salute sarebbe tale da giustificare il riconoscimento di una rendita intera. L'interessata contesta le conclusioni dell’amministra-zione adducendo in sostanza che non avrebbe valutato esaurientemente le sue reali condizioni di salute (I; cfr. sopra consid. 1.2).

                                         Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31; DTF 125 V 352; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178; Pratique VSI 2001 p. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         In DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

                                         Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04, consid. 1.2).

                               2.8.   Per quanto concerne le patologie principali di cui è affetta la ricorrente, vale a dire “la sindrome lombospondilogena cronica su alterazioni degenerative, disturbi statici, tendenza fribromialgica e decondizionamento muscolare, oltre a reazione misto ansioso-depressiva nell’ambito di una sindrome da disadattamento prolungata di gravità lieve”, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunte i periti incaricati dall’amministrazione, dr. __________ e dr. __________, specialisti nelle materie che qui interessano, che hanno compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata.

                                         In effetti il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione approfondita ed accurata, stilando il 26 aprile  2005 un dettagliato rapporto medico reumatologico in cui è stato accertato che la ricorrente, affetta da sindrome lombospondilogena cronica e esiti da periartropatia omeroscapolare a destra (oltre che piedi traverso-piatti), presentava comunque una capacità lavorativa intatta in attività con carichi variabili che permettano di cambiare spesso la posizione del rachide senza movimenti ripetitivi di rotazione o flessione della colonna vertebrale, rispettivamente senza estensione del rachide e il sollevamento ripetuto delle braccia. Nell’ultima attività lavorativa esercitata come operaria, l’interessata era da ritenere limitata nella misura del 20%, dal 1. febbraio 2003, trattandosi di un’attività piuttosto statica con necessità di chinare e ruotare il tronco (doc. AI  20-9 e consid.   2.6). A tale perizia, ben motivata, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.7). Del resto va osservato che il perito era giunto alle medesime conclusioni già in occasione dell’approfondito esame peritale eseguito il 9 aprile 2003 per conto della __________ (doc. AI 20-13). Medesima conclusione in punto alla capacità lavorativa dell’assicurata era del resto stata tratta anche dal dr. __________ in occasione dell’esame circondariale effettuato per conto della SUVA nel dicembre 2001 (doc. AI 20-24).

                                         Quanto d’altra parte alle affezioni psichiatriche di cui soffre la ricorrente, il dr. __________ ha sottoposto la richiedente ad una valutazione peritale approfondita, stilando il 7 giugno 2005 un dettagliato rapporto peritale in cui ha esposto che la ricorrente, affetta da “reazione mista ansioso-depressiva nell’ambito di una Sindrome da disadattamento, prolungata, di lieve entità, oltre a elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche”, manteneva comunque una capacità lavorativa dell’80%. Il perito precisava anche che la prognosi non era sfavorevole, non dovendosi prevedere ulteriori riduzioni della capacità di lavoro futura per motivi psichici. Inoltre a detta del perito l’inabilità per motivi psichici non era cumulabile con quella dovuta alla problematica ortopedico/reumatologica e, infine, dal lato psichico era consigliabile una rapida integrazione nel mondo del lavoro  (doc. AI  21-4,5 e consid.   2.6). Pure a tale perizia, ben motivata, con ampia a dettagliata descrizione dello status psichico della perizianda, che non evidenzia lacune o contraddizioni ed è basata su accertamenti esenti da censure, può essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza (consid. 2.7).

                                         Dopo l’emanazione del progetto di decisione del 20 settembre 2006, l’assicurata ha di fatto sostenuto, sulla base dei certificati del dr. __________ del 29 settembre 2006 e 17 ottobre 2006 (doc. AI 50-1 e 57-1), che le sue condizioni non erano tali da permetterle una ripresa dell’attività lavorativa in quanto valutate non correttamente dal perito dr. __________ (cfr. consid. 2.6). Inoltre, anche dopo la resa della decisione contestata sono stati prodotti ancora, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, certificati del dr. __________ datati 4 dicembre 2006 (doc. B), 5 e 27 febbraio 2007 (doc. F e G).  

Ora, detti certificati del dr. __________ non sono tali da modificare le conclusioni cui è giunto lo specialista incaricato dall’amministrazione nel suo referto del 7 giugno 2005. In particolare, tali referti non portano alcun elemento nuovo di valutazione nè permettono di stabilire con chiarezza un peggioramento dello stato di salute da un punto di vista psichico intervenuto tra la perizia del 7 giugno 2005 e la decisione del 6 novembre 2006, la quale, sia ribadito, delimita il potere cognitivo del giudice (il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è state resa; cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4; cfr. anche DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

A prescindere infatti dalle considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (anche se specialisti; cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01; in proposito consid. 2.7) e dal tema di sapere se le certificazioni del dr. __________ siano comunque meritevoli di essere prese in considerazione ai fini del presente giudizio con riferimento ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza in tema di valore probatorio di un rapporto medico (cfr. consid. 2.7), il medico curante della ricorrente non fa altro che rielencare disturbi e diagnosi già noti, limitandosi in definitiva a dare una valutazione diversa delle loro ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto a quella tratta dal suo collega dr. __________.

                                         In definitiva, tuttavia, il quadro descritto dal dr. __________ non muta la sostanza del quadro invalidante già precedentemente accertato, come del resto pertinentemente osservato nelle Annotazioni del 22 dicembre 2006 e 19 febbraio 2007 dal medico del SMR cui sono stati sottoposti per osservazioni i certificati del medico curante del 4 dicembre 2006 e 5 febbraio 2007 (cfr. consid. 2.6; doc. IVbis e V). Pertinentemente infatti il dr. __________ del SMR ha osservato come il dr. __________ non apportasse elementi nuovi rispetto alla valutazione effettuata dal perito, ma mettesse piuttosto l’accento su una problematica mista psichica/somatica, vale a dire di tipo somatoforme, mentre che non  evidenziava l’esistenza di una problematica psichiatrica maggiore di quella riconosciuta dal dr. __________ (cfr. doc. X e IV bis). In proposito val la pena di nuovamente di rimandare alla giurisprudenza del TFA ricordata al consid. 2.5 che precede per la quale  un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Nella specie non esistono motivi per ritenere che detto disturbo sia di gravità tale da influire sulla capacità lavorativa dell’assicurata in misura differente da quanto valutato, unitamente alle altre problematiche psichiatriche, dal dr. __________.

                                         D’altra parte, nemmeno per quanto concerne le problematiche reumatologiche nel corso della procedura ricorsuale è stata  prodotta alcuna certificazione medica rilevante o fatto valere alcun elemento oggettivo che possa in qualche modo mettere in dubbio le chiare conclusioni del dr. __________ o attestare un peggioramento dello stato di salute della ricorrente intervenuto tra la perizia del 26 aprile 2005 e la decisione impugnata del 6 novembre 2006. In effetti, come osservato dal dr. __________ del SMR nelle osservazioni del 22 dicembre 2006, nemmeno la valutazione del 2 novembre 2006 del dr. __________, neurochirurgo, permette di concludere altrimenti. La stessa infatti si limita essenzialmente a confermare la sindrome lombovertebrale e i problemi già riscontrati a livello del rachide dorsale e non consente di concludere per una diversa valutazione in punto alla capacità lavorativa o per l’esistenza di un peggioramento di rilievo, dalla stessa non emergendo in particolare la presenza di alcun deficit motorio rilevante o sensoriale radicolare (doc. C e IVbis). Quanto poi all’ulteriore certificazione del dr. __________ datata 22 dicembre 2006, la stessa, che si basa sempre sulla medesima e unica visita della paziente avvenuta in data 31 ottobre 2006, non apporta elementi nuovi rispetto a quelli esaustivamente valutati dal dr. __________ nella sua perizia. Detto referto si limita in effetti in definitiva a dare una valutazione diversa in punto alla capacità lavorativa della paziente, senza tuttavia sostanziarla con motivazioni convincenti e, quindi, non consente di dipartirsi dall’approfondita valutazione peritale del 26 aprile 2005, alla quale, sia nuovamente ribadito, va dato pieno valore probatorio conformemente ai principi giurisprudenziali ricordati sopra (cfr. consid. 2.7). Per quel che concerne infine la certificazione del dr. __________ 21 novembre 2006 prodotta in corso di causa, la stessa si limita ad elencare le patologie di cui soffre la ricorrente e ricordare gli accertamenti medici esperiti senza tuttavia apportare alcun elemento nuovo di valutazione (doc. C).    

                                         Non da ultimo con riferimento alle censure mosse, quantomeno implicitamente, dalla ricorrente in merito ai pareri espressi dai medici SMR, il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)” (cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Alle valutazioni agli atti dei medici del SMR dr. __________ e dr. __________, eseguite dopo approfondito esame degli atti e supportate da due esaustive perizie specialistiche, che non evidenziano contraddizioni e non si possono affermare essere fondate su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena.

D’altra parte, va ricordato all’assicurata che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

                                         Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

D’altra parte già si è detto che la ricorrente non ha in sostanza prodotto documentazione medica o fornito elementi idonei a dimostrare con alta verosimiglianza l’intervento di un peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute rispetto alla situazione accertata nei referti peritali del 26 aprile e 7 giugno 2005 e tantomeno elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare inaffidabili o inattendibili le conclusioni tratte dal dr. __________ e dal dr. __________ (sul valore delle perizie fatte allestire dall’amministrazione cfr. sopra consid. 2.7).

Infine, prive di rilievo, in quanto essenzialmente non sorrette da concreto supporto probatorio, risultano essere anche le altre allegazioni ricorsuali miranti a censurare le conclusioni peritali.

                                         In conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento dell’emanazione del querelato provvedimento l'assicurata presentava una capacità lavorativa medico-teorica del 80% nella sua precedente attività professionale o in altre attività adeguate.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una domanda di revisione.

                               2.9.   Per quanto riguarda la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto al consid. 2.4 che precede, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

                                         D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

                                         In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

                                         Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Nel caso in esame meritano sostanziale conferma gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione al fine di determinare il grado di invalidità dell’assicurata.

In particolare, la consulente in integrazione professionale, in merito al raffronto dei redditi, riferendosi ai dati salariali agli atti relativi alle attività lavorative svolte in precedenza dall’assicurata (da ultimo quale operaia per conto della __________ con uno stipendio orario di fr. 13.85 + fr. 1.15 per indennità vacanza, per fr. 28'800 annui nel 2004), ha concluso quanto segue:

"  (…)

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Rh 2004, fr. 28'800.-- (Calcolo: 13.85 + 1.15 x 40 x 4 x 12) Rp 2004, fr. 25'451.-- (ESS, Cat. 4, privato, femminile, mediana, fr. 42'419 - 25% per lavoro leggero, status) - 20% per motivi di tenuta.   Grado d'invalidità, 12%.  

(Doc. AI 44-3; cfr. sopra per esteso al consid. 2.6).

                              L’ufficio AI ha quindi stabilito un grado di invalidità del 12% (doc. AI 59-2).

                              Tali accertamenti e conclusioni, che sono peraltro rimasti incontestati dalla ricorrente, meritano conferma.

                                         Per completezza va fatto presente che con sentenza inedita del 5 settembre 2006 nella causa P. (I 222/04), il TFA ha stabilito che “secondo la giurisprudenza, sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultante dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica (cfr, tra altre, sentenza 10 agosto 2001 in re R., I 474/00, consid. 3a/aa). L’inapplicabilità dei valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regione, è di recente stata decisa dalla Corte plenaria in data 10 novembre 2005 (cfr. in tal senso sentenza 22 agosto 2006 in re K, I 424/05)”. Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in poi applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                                         Tale circostanza non ha in ogni modo alcuna ripercussione sul caso in esame. In effetti, essendo i valori nazionali maggiori di quelli regionali, il grado d’invalidità risulterebbe ancora inferiore a quello stabilito in base alla tabella TA13; in entrambi i casi il tasso d’incapacità al guadagno risulta comunque essere inferiore al minimo pensionabile del 40%.

                             2.10.   Visto quanto precede, la conclusione dell’amministrazione essendo basata su sufficienti approfondimenti, non può che essere confermata. Non essendo dato un grado d’invalidità giustificante l’erogazione di una rendita d’invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI), l’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato il diritto alla rendita.

                                         Quanto d’altra parte alla domanda subordinata formulata dalla ricorrente tendente all’adozione di ulteriori provvedimenti professionali dell’AI, va detto quanto segue.

                                         In proposito va innanzitutto rilevata la contraddittorietà dell’as-sunto risorsuale: mentre infatti da un lato RI 1 postula l’adozione di adeguati provvedimenti professionali, dall’altro dichiara di non essere in grado, a causa delle affezioni psichiche che l’affliggono, di sostenere né una riqualifica professionale né altri provvedimenti concessi dall’AI.

                                         Va detto che in punto alla fattibilità di ulteriori eventuali provvedimenti d’ordine professionale secondo il dr. __________, posta una capacità lavorativa dell’80% nella sua attività o in altre idonee, “dal lato psichico è consigliabile una sua più rapida integrazione nel mondo del lavoro mediante il CIP” (perizia 7 giugno 2005, doc. AI 21-5).

                                         Alla luce di questa conclusione medica, nell’ambito dell’istrut-toria amministrativa l’assicurata è stata oggetto di una prima valutazione il 18 gennaio 2006 da parte del consulente in integrazione professionale sig. __________, il quale, visto “l’atteggiamen-to spontaneo soggettivo di rifiuto d’inabilità lavorativa”, ha, tra l’altro, ritenuto indicato effettuare un periodo di accertamento professionale presso il CAP di __________ (doc. AI 32-3). Detto periodo è quindi stato realizzato nel periodo dal 24 aprile al 22 maggio 2006 allo scopo di stimolare l’assicurata a riprendere l’attività lucrativa. In merito a detto periodo di accertamento e, quindi, ad un possibile reinserimento professionale dell’assicura-ta, il consulente professionale si è quindi così espresso nel successivo rapporto del 3 luglio 2006:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

  Alla luce delle informazioni in mio possesso, è evidente che l'A. ha un margine reintegrativo lavorativo apprezzabile. Le limitazioni espresse dai Periti, infatti, sono a mio avviso particolarmente contenute (vedi perizia del Dr. __________ pag. 5 paragrafo C punto 1 e perizia del Dr. __________ pag. 8 punto C). La valutazione medica teorica e l'anamnesi professionale dell'A sono orientate in direzione di quelle attività medio-leggere manuali pratiche non qualificate o semi qualificate (formazione interna).   Bisogna comunque rilevare che l'A. è, a mio avviso, in una fase di forte diniego, rifiuto nei confronti dei medici dell'assicurazione e perfino nei confronti delle sue risorse residue. Per esperienza e per competenza professionale affermo senza alcun dubbio che coloro che presentano questo stato di disagio, risulta inefficace l'attuazione di qualsivoglia provvedimento professionale. In queste situazioni/condizioni è necessario attendere la ripresa psicologica fisica sociale motivazionale dell'A. e solo in seguito mettere in atto progettare e pianificare adeguati provvedimenti professionali AI. Così facendo si pone l'A. nelle condizioni di conseguire il successo e nel contempo di contenere con coscienza il sentimento di delusione insicurezza!   Altre informazioni emerse durante il periodo d'accertamento al __________ In generale non vi sono gravi disagi salvo qualche difficoltà a mantenere a lungo le posture statiche coatte con il tavolo rialzato (esempio orologeria). La posizione statica seduta è possibile in attività con il tavolo all'altezza degli addominali dei fianchi. Nell'insieme la tenuta migliora se la sig.ra RI 1 ha la possibilità d'alternare la postura di tanto in tanto; il rendimento e le capacità lavorative sono discrete (autonoma, indipendente, comprende i compiti assegnatele, qualche difficoltà ad organizzarsi, discreta la precisione, ritmo leggermente ridotto; alla luce del disagio psichico, l'A. necessità di un eventuale sostegno e/o aiuto al collocamento ed inoltre di un periodo al riallenamento; tendenza all'isolamento e all'affaticabiltà psichica; la motivazione è sostenuta dal fatto che l'A. è convinta di poter recuperare le forze grazie all'attività lavorativa (un atteggiamento che, però necessita di essere sostenuto, poiché l'A. esprime timore ed incertezza!); attività esigibili; attualmente lavori di fabbrica, presupposto il miglioramento psichico un'attività di vendita distributiva; sono proposte formazioni interne brevi non troppo impegnative da svolgere direttamente sul posto di lavoro.  

(…)

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

  La pratica è stata sottoposta all'attenzione del servizio di collocamento (vedi allegato) Per quanto riguarda la formazione di primo livello (AFC) non ravvedo con ragionevolezza nè le condizioni (attitudini del Soggetto e assicurative) nè la necessità di proporle. Vi raccomando, invece, di sostenere attive e tempestive misure di riallenamento e aiuto al collocamento."  

(Doc. AI 44-2+3+4 e sopra consid. 2.6)

Di conseguenza, l’assicurata ha avuto un colloquio con il collocatore il 19 settembre 2006, nel corso del quale l’assicurata ha sostanzialmente esplicitato una carente motivazione nella ricerca di un’attività consona al suo stato di salute affermando di non aver svolto alcuna ricerca di lavoro perché non si sentiva di presentarsi davanti a un potenziale datore di lavoro. Alla luce di tali affermazioni e dell’atteggiamento dimostrato nel corso del colloquio, il collocatore incaricato ha ritenuto non vi fossero i presupposti per continuare la procedura di aiuto di collocamento pur affermando di “restare a disposizione per un eventuale aiuto in un prossimo futuro” (doc. AI 47-1).

                                         Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione del consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

                                         In effetti, va rilevato che l’assicurata, pur avendo dimostrato in occasione del periodo di accertamento presso il __________ di __________ obiettivamente un rendimento e delle capacità lavorative discrete (doc. AI 44-3), soggettivamente ha invece mostrato un’attitudine decisamente carente dal punto di vista dell’impe-gno individuale e della motivazione. Ricordato altresì come a giudizio del perito dr. __________ da un punto di vista psichiatrico la capacità lavorativa dell’assicurata è dell’80%, con prognosi favorevole, e questo a prescindere dall’adozione o meno di eventuali provvedimenti d’integrazione (il ricorso al CIP è in effetti stato solo “consigliato” dal perito, cfr. doc. AI 21-5 e sopra consid. 2.6), va nuovamente rammentato alla ricorrente che in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa - conformemente a un principio generale vigente anche nel diritto delle assicurazioni sociali all'assicurato incombe l'obbligo di diminuire il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, op. cit., p. 221).

                                         D’altra parte, per quanto riguarda eventuali provvedimenti professionali ex art. 17 LAI e art. 6 cpv. 1 OA, nella specie gli stessi non entrano in considerazione considerato come in base al provvedimento querelato l’assicurata subisce una perdita di guadagno che non raggiunge il grado minimo del 20% (cfr. sopra consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

                                         Rimane tuttavia aperta per l’assicurata la possibilità di tornare a far capo della consulenza e del sostegno da parte dei collocatori dell’AI ex art. 18 LAI in forza della comunicazione del 4 agosto 2006 (doc. AI 45-1), segnatamente qualora il danno alla salute sia d’impedimento alla ricerca di un posto di lavoro (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche Cattaneo, La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali, RDAT I 2003 pag. 595s).

                                         In queste circostanze, dunque, la decisione va confermata ed il ricorso respinto.

                             2.11.   L’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici.

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         In concreto, come è stato detto (cfr. consid. 2.8), la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui la richiesta probatoria deve essere disattesa.

                             2.12.   La ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         In casu, la ricorrente si trova nel bisogno. La medesima  dispone in effetti, quale unica entrata, di una prestazione assistenziale di fr. 1975.mensili (cfr. doc. IIIbis). L’assicurata non possiede le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.230 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.10.2007 32.2006.230 — Swissrulings