Raccomandata
Incarto n. 32.2006.221 FS/td
Lugano 11 settembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 novembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, di professione impiegata di commercio e casalinga, nel mese di luglio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) artrite psoriasica e fibromialgia (..)” (doc. AI 1/1-7).
1.2. Con sentenza 3 agosto 2005 (doc. AI 49/1-37) questo Tribunale ha annullato la decisione su opposizione 27 dicembre 2004 – con la quale l’Ufficio AI ha confermato la decisione 30 dicembre 2003 e negato all’assicurata il diritto a prestazioni (doc. AI 15/1-2 e 35/1-5) – e rinviato gli atti all’ammi-nistrazione perché procedesse agli accertamenti indicati nei considerandi.
1.3. Con decisione 20 aprile 2006 (doc. AI 60/1-2), confermata con decisione su opposizione 3 novembre 2006 (doc. AI 68/1-6), l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni argomentando:
" (…)
5. In concreto, come visto, l'assicurata chiede il riconoscimento di una rendita AI di almeno il 60% o, in via subordinata, l'esperimento di una perizia pluridisciplinare.
Come visto il danno alla salute è già stato valutato in ambito peritale dal Dr. __________, il quale ha potuto indicare che dal lato psichiatrico non vi è alcuna limitazione né della capacità lucrativa né nello svolgere le mansioni consuete di casalinga.
Per quanto attiene al valore probatorio dell'esame peritale, si rammenta che secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
In casu la valutazione espressa dal Dr. __________ è completa, motivata e coerente, e non offre quindi alcun spunto di critica, risultando del tutto conforme ai criteri sovraesposti. Il rapporto peritale è pure stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR), il quale non ha potuto altro che confermare quanto espresso dal perito.
Per quanto attiene alla richiesta di una perizia pluridisciplinare l'amministrazione fa notare che la patologia reumatologica è stata adeguatamente indagata tramite i medici specialisti curanti Dr. __________ prima e Dr. __________ poi. Entrambi i medici sono giunti alla conclusione che dal lato reumatologico non vi è alcuna patologia con influsso sulla capacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta di ispettrice di tirocinio a tempo parziale.
La patologia psichiatrica è invece stata valutata, come visto, in ambito peritale.
Accertamenti medici pluridisciplinari vengono di norma svolti, nei casi di fibromialgia, quando non è possibile stabilire se l'entità dei dolori di cui soffre un assicurato è di competenza del reumatologo o dello psichiatra. Nel caso in questione come visto sono stati valutati entrambi gli aspetti, per cui non vi è la necessità di procedere con ulteriori accertamenti medici.
L'amministrazione prende pure atto delle annotazioni inoltrate dall'assicurata al rapporto peritale del Dr. __________. Tali osservazioni non sono comunque atte a poter modificare le conclusioni a cui è giunto il perito, anche perché giova ricordare che l'amministrazione ha espresso il proprio convincimento prendendo la decisione che si è imposta al termine di una procedura istruttoria ritenuta completa. Per principio in fase di opposizione spetta all'assicurato fornire le prove atte a giustificare una diversa valutazione del caso.
Nel caso specifico non è stato prodotto alcun nuovo elemento di natura medica a sostegno delle argomentazioni portate in fase di opposizione.
(…)." (doc. AI 68/4-5)
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale, ritenuto che l’Ufficio AI non avrebbe effettuato gli accertamenti medici indicati nella STCA del 3 agosto 2005, ha chiesto che:
“1) Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
§ la decisione su opposizione del 3 novembre 2006 resa dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino è annullata e modificata nel senso di riconoscere alla Signora RI 1 una rendita intera d’invalidità;
In via subordinata
§ la decisione su opposizione del 3 novembre 2006 è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità affinché abbia ad emettere una nuova decisione dopo ulteriore accertamento dei fatti;
2) Protestate ripetibili ed eventuali tasse e spese.” (doc. AI 69/9)
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e, in particolare, ha osservato:
" (…)
A scanso di qualsiasi dubbio, il caso è stato nuovamente sottoposto al Servizio medico regionale (SMR) ed il 27 dicembre 2006 il Dott. __________ ha spiegato: "L'assicurata è stata valutata da 2 reumatologi curanti che hanno evidenziato dei limiti funzionali a livello reumatologico derivanti dalla artropatia psoriatica per certe mansioni gravose di casalinga ritenendo nel contempo l'attività di salariata (di tipo fisicamente leggero) esigibile in pratica in forma normale. Per quanto concerne la problematica della fibromialgia va precisato quanto segue:
- la diagnosi di fibromialgia è stata posta da 2 specialisti reumatologici e quindi questa diagnosi può essere ritenuta valida
- secondo l'attuale prassi è richiesta, in caso di diagnosi di fibromialgia, una valutazione reumatologica ed una valutazione psichiatrica. La valutazione reumatologica serve a confermare la diagnosi di fibromialgia e ad escludere la presenza di affezioni reumatologiche con influsso sulla capacità lavorativa. Confermata la diagnosi di fibromialgia, patologia che dal punto di vista reumatologico non giustifica un impedimento funzionale, si richiede una valutazione psichiatrica essendo la fibromialgia equiparata a patologia somatoforme. In questo caso la valutazione psichiatrica non ha permesso di identificare una patologia psichiatrica con influsso sulla capacità lavorativa.
Un discorso simile vale anche per la problematica cutanea. Da parte della dermatologa curante non è stato attestato un impedimento diretto derivante dalla psoriasi ma è stato ipotizzato un influsso negativo sulla psiche" (cfr. annotazioni allegate).
(…)." (doc. III, pag. 2)
1.6. Con osservazioni 15 gennaio 2007 l’assicurata ha contestato la valutazione medica del dr. __________, ribadito la necessità di un accertamento pluridisciplinare e sostenuto che la patologia reumatologica sarebbe peggiorata.
1.7. Con osservazioni 6 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso e, circa il certificato medico 10 gennaio 2007 del dr. __________, ha osservato che il dr. __________ ha precisato che “(…) gli attuali disturbi dell’assicurata “in caso di persistenza” dovranno essere valutati in un’eventuale procedura relativa al possibile peggioramento del suo stato di salute. (…)” (doc. VII).
1.8. Con osservazioni 16 febbraio 2007 l’assicurata ha ribadito che l’Ufficio AI non avrebbe effettuato un sufficiente accertamento dei fatti e ha prodotto ulteriore documentazione a comprova di intolleranze verso determinati prodotti da lei patite.
1.9. Con osservazioni 26 febbraio 2007 l’Ufficio AI, dopo aver rilevato che la produzione “centellinata” di nuove argomentazioni e più disparate patologie prolunga la procedura, circa il test Bioscreening, ha osservato che il dr. __________ ha potuto chiarire che tale “analisi” è indubbiamente e totalmente priva di valore medico pratico e scientifico.
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
L’assicurata postula il diritto ad una rendita intera e, in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
Non è invece più oggetto di discussione la ripartizione tra attività salariata (25%) e casalinga (75%) nonché il grado globale d’impedimento del 39% in quest’ultima attività, confermate dal TCA nella sentenza 3 agosto 2005 (doc. AI 49/1-37, in particolare il consid. 2.10 e 2.11.3 alle pag. 25 e 28).
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1 gennaio 2007 Tribunale federale) ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella causa N. (I 404/03), nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza del 28 maggio 2004 nella causa B. (I 702/03), il TFA ha evidenziato che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una sentenza del 16 dicembre 2004 nella causa J., I 770/03 pubblicata in DTF 131 V 49 l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
La nostra Massima Istanza in una sentenza del 19 maggio 2006 nella causa O. (I 873/05), si é confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA del 19 maggio 2006 nella causa O., I 873/05)
2.5. Nella STCA del 3 agosto 2003 (doc. AI 49/1-37) questo Tribunale aveva, in particolare, rilevato che:
" (…)
Nell’evenienza concreta, questo TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, deve osservare che dalla documentazione medica agli atti emerge che le patologie dell’assicurata non sono state sufficientemente approfondite dall’amministrazione. In particolare l’UAI non ha approfondito né la tematica relativa alla fibromialgia che affligge l’assicurata e che le fa trascorrere, come rilevato in sede di opposizione, “notti insonni”, con conseguente “stanchezza e spossatezza”, con “fatica ad alzarsi al mattino perché già con i primi movimenti le membra dolgono” (cfr. doc. AI 20), né quella riguardante le ripercussioni psichiche delle patologie di cui è affetta sulla sua eventuale capacità lavorativa, con riferimento soprattutto al problema del prurito causato dalla psoriasi che colpisce il cuoio capelluto e che la costringe, come rilevato in sede di opposizione, a “grattarsi incessantemente come una scimmia” provocandole notevoli disagi (cfr. doc. AI 20).
(…)
Ora, nel caso in esame, vista la situazione descritta dal Dr. X e dalla Dr.ssa Y, non è da escludere che effettivamente vi sia ora una patologia extra-somatica rilevante.
Non essendo tuttavia i suddetti sanitari specialisti della materia che ci interessa, in applicazione della succitata giurisprudenza federale, gli atti sono da rinviare all’amministrazione affinché proceda, mediante una valutazione psichiatrica, ad accertare l’aspetto extra-somatico dell’assicurata, rispettivamente l’eventuale sua abilità lavorativa, con riferimento sia alla sua precedente attività di […], sia, se del caso, ad altre attività adeguate ritenute esigibili.
Ad ulteriore motivazione per l’espletamento di una perizia psichiatrica va poi fatto presente che, secondo la giurisprudenza del TFA, in presenza di una fibromialgia occorre valutare anche la componente psichica dell’assicurato, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.
(…)” (doc. AI 49/30 e 49/32)
Va qui innanzitutto rilevato che da quanto appena sopra esposto non è possibile concludere, come preteso dall’assicu-rata, che l’Ufficio AI doveva procedere ad un accertamento pluridisciplinare.
Infatti, il TCA si é limitato a rilevare che, vista la diagnosi di fibromialgia posta dai reumatologi e considerato che la stessa poteva essere determinata anche da fattori psichici, questo aspetto doveva essere approfondito. Pure andavano approfondite le ripercussioni psichiche delle altre patologie di cui l’interessata è portatrice, con riferimento soprattutto al problema del prurito causato dalla psoriasi che colpisce il cuoio capelluto.
2.6. L’Ufficio AI, in ossequio dunque a quanto stabilito dal TCA con sentenza 3 agosto 2003 (inc. 32.2005.17; doc. AI 49/1-37), ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (doc. AI 55/1-2).
Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 21 marzo 2006 (doc. AI 56/1-6), posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) artropatia psoriasica da agosto 2000 (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità di lavoro, di “(…) sindrome mista ansioso depressiva (ICD 10 F 41.2) di lieve entità – psoriasi volgare (…)”, ha espresso la seguente valutazione e prognosi:
" (…)
Si tratta di una donna 56enne che fino all'estate 2000 è sempre stata in buone condizioni psicofisiche, ha sempre lavorato con buona propensione ed è stata gratificata da adeguati riconoscimenti fino a diventare segretaria del __________.
Nel 1982 decide di cambiare indirizzo occupazionale e diventa __________ sia perché, da quanto afferma, quello della __________ è un ruolo che avrebbe sempre suscitato il proprio interesse ma soprattutto e sempre per propria ammissione, perché le dà l'opportunità di essere occupata in una percentuale del solo 25%, cosa a lei gradita in quanto le consente di avere rapporti più frequenti e regolari con il marito, in precedenza resi più saltuari dai turni lavorativi dell'uomo.
Durante la primavera-estate del 2000 avviene il tragico decesso con modalità autolesive della figlia di una coppia di amici a cui sarebbe stata molto legata ed in concomitanza comincia a lamentare disturbi fisici sottoforma di dolori articolari diffusi e dermatosi psoriasica ed uno stato di malessere psicologico in forma di compromissione affettiva ad impronta ansio-depressiva reattiva all'evento luttuoso. Per i primi si rivolge agli specialisti dr. __________ e dr.ssa __________ mentre supera il secondo senza ricorrere ad alcun sostegno psichiatrico ma dedicandosi completamente al lavoro. Nel corso del 2003 subisce un nuovo coinvolgimento ipotimico, conseguentemente ai decessi del suocero e della madre, per il quale anche in questo caso non ritiene di rivolgersi ad un trattamento psichiatrico anche perché nessuno degli specialisti citati sembra avere reputato necessario indirizzarcela.
Per la patologia reumatologica il dr. __________ la considera abile nell'attività lucrativa ma identifica una incapacità del 30-40% in quella di casalinga. La dr.ssa __________ pone invece l'accento sul fatto che la patologia dermatologica per il disagio e la cronicità che la caratterizzano "... possono certamente avere una ripercussione sullo stato psicologico della paziente …".
A questo punto occorre chiarire alcuni aspetti.
Qualunque sia la natura della condizione ipotimica, non è mai stata clinicamente significativa, tant'è ché nessun medico consultato dalla peritanda ha mai ritenuto opportuno consigliarle un trattamento specialistico psichiatrico; la stessa peritanda nel corso dell'attuale valutazione ha ammesso di non avere mai sentito e di non sentire il bisogno di tale trattamento, prova ne è il fatto che assume molto saltuariamente la farmacoterapia antidepressiva consigliata dal dr. __________; nei periodi intercritici ha sempre funzionato bene ed anche nei saltuari momenti psichicamente più coinvolgenti ha dimostrato di sapere reagire facendo leva sulle proprie esclusive risorse; infine la decisione di smettere di lavorare, da quanto dichiarato dalla stessa peritanda, è stata motivata solo ed esclusivamente dai disturbi fisici, reumatologici e dermatologici.
In conclusione si tratta di una persona che dal 2000 ad oggi non ha mai accusato una sintomatologia di tipo ansioso-depressivo clinicamente rilevante o comunque tale da impedirle il regolare esercizio delle proprie funzioni lucrative e per la stessa sintomatologia non sono note assenze e neppure consulti specialistici o l'assunzione regolare di farmaci specifïci.
Da un punto di vista psichiatrico è stata attualmente obiettivata una sindrome ansioso depressiva di lieve entità, senza sintomi biologici, ma nessuna patologia affettiva acuta o grave o uno stato ansioso incontrollabile, né disturbi di personalità che in qualche modo abbiano compromesso o possano compromettere l'esercizio di una qualsiasi attività lucrativa o limitarla nei compiti di casalinga. Non sono inoltre stati individuati altri fattori psicologici significativi o delle tensioni, problemi o conflitti a livello famigliare della peritanda. Sembra anzi che ella viva una relazione coniugale tranquilla ed armonica, che possa contare sul sostegno delle sorelle e che mantenga un funzionamento sociale regolare ed adeguato. In considerazione di tutti questi aspetti ritengo che da un punto di vista psichiatrico la peritanda non presenti limitazione alcuna della sua capacità lucrativa e delle proprie funzioni di casalinga.
(…).” (doc. AI 56/5-6)
Circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione il dr. __________ ha concluso che:
" (…)
A livello psicologico e mentale non sono state obiettivate menomazioni qualitative e quantitative tali da giustificare una limitazione della capacità lucrativa della peritanda o comprometterla nelle sue funzioni di casalinga.
Da un punto di vista psichiatrico ella è pertanto in grado di lavorare come __________ ed esercitare i propri compiti di casalinga senza limitazione alcuna.
(…)
Sulla base di quanto precedentemente esposto non è necessario procedere a provvedimenti di integrazione.
(…)” (doc. AI 56/6)
2.7. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa B., I 569/97; STFA 28 novembre 1996 nella causa F., U 113/96; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. 22 maggio 1995 in re A. C; DTF 123 V 175, consid. 4b, pag. 178; Pratique VSI 2001 pag. 106, consid. 3c, pag. 110). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Massima Istanza ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa C., I 355/03).
Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, in dubbio, egli attesterà in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Pratique VSI 2001 p. 109; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozial-versicherungsrecht, 1997, p. 230).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.8. Nella fattispecie, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (consid. 2.7), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ nella perizia psichiatrica 21 marzo 2006 (doc. AI 56/1-6).
Da tale dettagliato rapporto che si basa, oltre su di un’appro-fondita visita della paziente il 21 marzo 2006, anche su di un attenta valutazione della documentazione agli atti, emerge in maniera univoca che dal punto di vista psichiatrico l’assicura-ta è in grado di lavorare come __________ ed esercitare i propri compiti di casalinga senza limitazione alcuna.
A detta perizia, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai succitati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.
Del resto l’assicurata non produce la benché minima documentazione medica specialistica atta a dimostrare l’esistenza di un’invalidità cagionata da un danno alla salute psichica ai sensi della giurisprudenza (consid. 2.4).
2.9. Per quanto riguarda l’aspetto reumatologico il TCA rileva qui quanto segue.
Il dr. __________, FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto medico 23 luglio 2003 (doc. AI 9/1-6), posta la seguente diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) artropatia psoriatica – dal febbraio 2002 sotto terapia di base con Arava – stato dopo terapia di base con Methotrexate e con Salazopirina – recente riacutizzazione dell’artropatia infiammatoria con conseguente introduzione di una terapia con corticosteroidi (…)”, ha attestato che “(…) da parte mia non è mai stata attestata alcuna incapacità lavorativa. L’assicurata lavora quale __________ con un pensum di solo il 25% (12 ore settimanali). Ha già deciso per conto proprio d’interrompere l’attività lavorativa a partire dal prossimo mese di settembre. (…)”(doc. AI 9/5).
Circa le conseguenze del disturbo alla salute sull’attuale attività il dr. __________ ha osservato che “(…) sotto l’aspetto puramente reumatologico ritengo che la patologia presentata dall’assicurata non debba influenzare in modo significativo il lavoro quale __________, soprattutto pensando al fatto che la signora RI 1 lavora solo al 25%. (…)” (doc. AI 9/3, sottolineatura del redattore).
Il dr. __________, FMH in reumatologia, nel rapporto medico 10 dicembre 2004 (doc. AI 32/1-3), osservato che “(…) la paziente mi ha consultato una volta sola l’08.01.2004 per un secondo parere in merito alle sue cure che segue dal Dr. __________, __________. (…)”, ha attestato che “(…) non ho giudicato la paziente sotto il profilo dell’inabilità lavorativa. Non credo comunque che vi sia una riduzione significativa (maggiore del 20% circa) in qualità di casalinga e per l’attività svolta di __________ con un impiego lavorativo di 6 ore settimanali. (…)” (doc. AI 32/3, sottolineatura del redattore).
Anche nel certificato medico 10 gennaio 2007 (doc. C, prodotto con le osservazioni 15 gennaio 2007), il dr __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Viste le risultanze appena esposte questo Tribunale deve concludere che né il dr. __________ né il dr. __________ hanno attestato una qualsivoglia incapacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente attività per ragioni reumatologiche.
Al contrario, il dr. __________ ha sostenuto che da questo punto di vista la patologia presentata non influenza in modo significativo la capacità lavorativa nella professione esercitata.
Non è possibile concludere differentemente, e meglio per un peggioramento dello stato di salute avuto riguardo all’aspetto reumatologico, neanche sulla base delle citate valutazioni 17 gennaio 2005 e 20 gennaio 2006 (valutazioni nemmeno prodotte integralmente e di cui un semplice estratto è stato riprodotto nelle osservazioni 15 gennaio 2007; doc. V) del dr. __________.
Infatti, negli stralci riprodotti il dr. __________ non si esprime sulla capacità lavorativa dell’assicurata la quale nemmeno adduce, e tantomeno prova, che il dr. __________ l’avrebbe ritenuta inabile in qualsivoglia misura nella sua precedente attività.
Al contrario, e lo si ribadisce, anche nel certificato medico 10 gennaio 2007 (doc. C, prodotto con le osservazioni 15 gennaio 2007), il dr. __________ non si è espresso sulla capacità lavorativa.
Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
2.10. Neanche avuto riguardo all’ulteriore documentazione medica prodotta è possibile concludere per un’incapacità lavorativa dell’assicurata nella sua precedente attività per i seguenti motivi.
Il dr. __________, FMH in medicina generale, a prescindere dalle considerazioni che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia degli assicurati (cfr. in proposito consid. 2.7), nei certificati 2 dicembre 2004 e 23 febbraio 2005 (doc. AI 27/1 e 45/3), ha attestato, adducendo anche dei motivi di natura psichiatrica e reumatologica pur non essendo egli specialista, in modo del tutto generico e senza documentare, un’incapacità lavorativa totale dal 1. settembre 2003 per un periodo indeterminato.
La dr.ssa __________, FMH in dermatologia e venerologia, nei certificati 12 dicembre 2003, 27 ottobre 2004 e 22 febbraio 2005 (doc. AI 18/1, 24/1 e 45/4), non si è mai pronunciata sulla capacità lavorativa e ha attestato, pur non essendo ella specialista, che la psoriasis vulgaris di cui soffre ha delle ripercussioni sullo stato psicologico della paziente.
Ora, come visto sopra (consid. 2.8), il dr. __________, nella perizia psichiatrica 21 marzo 2006 (doc. AI 56/1-6), ha escluso l’esistenza di danni di natura psichiatrica riconducibili alla patologia dermatologica.
L’infermiera diplomata __________, nel certificato 18 febbraio 2005, ha attestato solo che l’assicurata “(…) è in cura per pranoterapia e massaggi con la regolarità di una volta la settimana.” (doc. AI 45/5).
Il fisioterapista __________, nel certificato 21 febbraio 2005, ha attestato solo che l’assicurata “(…) è in nostra cura dal 1.2.2005. Le cure consistono in terapia e ginnastica in piscina il martedì mattina dalle ore 8.00 alle 9.00.” (doc. AI 45/6).
Dal test Bioscreening (doc. D, prodotto con le osservazioni 16 febbraio 2007), risultano poi solo i diversi gradi di intolleranza a determinati prodotti.
Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 3 marzo 2005 (doc. AI 46/1-2), ha osservato:
" (…)
In sede di ricorso vengono prodotti nuovi elementi medico-sanitari:
a. Certificato del Dr. __________ (doc. C1) che non si differenzia dal precedente, se non per l'immissione di una nota sul peggioramento della sindrome depressiva.
b. Certificato della Dr.ssa __________ (C2) conferma lo stato della pelle e del possibile influsso sullo stato psicologico della paziente.
c. "certificato" della Signora __________ (C3) che dichiara delle cure prestate per le diagnosi note.
d. "certificato" del fisioterapista Signor __________ per le terapie applicate.
Osservazioni.
La psoriasi, come spiegato della Dr.ssa __________, è una patologia della pelle di tipo cronico/recidivante. Gli effetti sono riassunti nei sintomi descritti che reagiscono abbastanza bene alle terapie messe in atto. Oltre all'irradiazione con raggi ultravioletti eseguita dallo/a specialista anche il sole ha un effetto benefico. Tra le complicanze, vissute dalla paziente, si trova anche l'artropatia psoriatica che provoca dolori alle articolazioni. Queste vengono trattate non dal dermatologo, ma dal reumatologo (vedi valutazioni del Dr. __________ e del Dr. __________). Si costata pure che le terapie specifiche hanno migliorato la situazione a livello delle articolazioni.
II danno alla salute, non quindi la patologia, influisce in modo diverso a seconda del tipo di attività che la persona svolge. Nel caso della paziente una doppia attività, quella professionale come __________ e quella di casalinga.
L'attività professionale è una di quelle leggere, dove il corpo non è particolarmente sollecitato (sia pelle che apparato locomotore) e dove esiste la possibilità di variare le posizioni del corpo. E’ pure un'attività a basso impegno energetico (espresso in watt). L'attività della casalinga, come riassunta nei formulari appositi, comprende mansioni dal leggero a quelle più pesanti. Ne consegue che l'attività, quale casalinga, nel caso specifico, è più gravosa di quella professionale.
Ben si comprende come la valutazione della situazione clinica porti a valutare in modo differente le due attività, dove quella professionale è praticamente non limitata.
In conclusione i dati dei curanti specialisti sono concordanti e coerenti sia dal lato clinico che valutativo. II certificato del dr. (ndr. __________), a parte l'elencazione delle diagnosi, non porta elementi nuovi dal lato diagnostico e o terapeutico che non siano stati valutati in modo più esaustivo e non porta elementi per suffragare un'IL superiore di quanto attestato dagli specialisti." (doc. AI 46/2)
Quanto ai risultati del test Bioscreening, l’Ufficio AI, nelle osservazioni 26 febbraio 2007 (doc. XI), ha osservato che il dr. __________, medico SMR, sulla base di una “Stellungnahme der Fachkommission der Schweizerischen Gesellschaft für Allergologie und immunologie (SGAI) zur IgG/IG4-Bestimmung gegen Nahrungsmittel” “(…) ha potuto chiarire che tale “analisi” è indubbiamente e totalmente priva di valore medico pratico e scientifico.
Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quanto riguarda invece la censura secondo la quale i medici del SMR non l’avrebbero mai contattata o visitata va osservato che, in ambito LAINF, il TFA ha precisato che i pareri redatti dai medici della __________ hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Analogamente, visto come i medici SMR si fondino su validi reperti medici di specialisti e sugli esiti di indagini svolte, bisogna concludere che la loro valutazione ha valore anche se non hanno visitato la paziente.
Va qui precisato che, a differenza degli aspetti di natura reumatologica e dei risultati del test Bioscreening, per quanto riguarda l’affezione psichiatrica (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. consid. 2.7) l’assicurata è stata visitata e peritata da uno specialista.
2.11. In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che a ragione l’Ufficio AI ha concluso che l’assicurata non presenta un’incapacità lavorativa nella sua precedente attività.
Ritenuto poi che il grado d’invalidità per l’attività di casalinga non raggiunge la soglia del 40%, pure a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni.
La decisione impugnata va pertanto confermata.
Si ricorda tuttavia alla ricorrente che – osservato anche come il dr. __________, riguardo al certificato 10 gennaio 2007 del dr. __________, nelle annotazioni 26 gennaio 2007, ha rilevato che “(…) da queste indicazioni si può dedurre un attuale possibile peggioramento dello stato di salute (…)” (doc. VII/1) – il presente giudizio non pregiudica eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).
2.12. L’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
Oltre a ribadire che il principio inquisitorio non è assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. consid. 2.9), va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, già si è detto che dalla STCA del 3 agosto 2005 non è possibile concludere che l’Ufficio AI doveva procedere ad un accertamento medico pluridisciplinare (consid. 2.5) e che la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza.
Non è pertanto necessario procedere ad un ulteriore accertamento medico giudiziario.
2.13. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti