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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.09.2007 32.2006.217

24. September 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·14,224 Wörter·~1h 11min·6

Zusammenfassung

Assicurato al beneficio di una rendita intera. In sede di revisione, riduzione a mezza rendita: non essendo intervenuto un miglioramento delle condizioni di salute, riduzione non poteva avvenire in sede di revisione. Sono invece dati i presupposti per la riconsiderazione

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.217   cr/DC/sc

Lugano 24 settembre 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 28 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 27 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                            in fatto

                                1.1.   RI 1, nato nel __________, attivo in qualità di giardiniere a tempo parziale presso __________ (doc. 8), di addetto alla manutenzione e alle pulizie, a tempo parziale, del __________ (doc. 12) e di aiuto meccanico presso __________ (attività accessoria) (doc. 10), in data 18 gennaio 1999 è rimasto vittima di un infortunio, che ha comportato una commozione cerebrale, contusioni multiple e la lussazione posteriore dell’anca sinistra con frattura della parete posteriore ed emitrasversa della colonna posteriore (doc. 2-26 inc. LAINF).

                                         Con decisioni del 25 agosto 2003, RI 1 è stato posto al beneficio di una mezza rendita (grado di invalidità del 50%) dal 1° novembre 1999 al 28 febbraio 2000 (doc. 51) e di una rendita intera (grado d’invalidità 100%) a contare dal 1° marzo 2000 per ragioni ortopediche (doc. 49, 50, 52).

                                         Dal profilo medico, l’UAI si è fondato sulla perizia specialistica del dr. __________ del 20 ottobre 2000, sul documento redatto in data 1° luglio 2003 dal dr. __________ e sulla successiva discussione del dr. __________ con il medico SMR. In particolare, l’interessato è stato inabile al lavoro al 100% a partire dal 28 novembre 1998, poi al 50% dal 10 maggio 1999 e infine nuovamente al 100% dal 4 dicembre 1999 (doc. 47-2).

                                1.2.   Nel mese di luglio 2005 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione del diritto alla rendita d’invalidità (doc. AI 60/1-2).

                                         In questo contesto, ha affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’incarico di esperire una perizia specialistica. Appurato che, da un punto di vista medico, l’assicurato è totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di addetto alla manutenzione di un centro sportivo, ma è da considerare abile al 60% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 74) e dopo aver proceduto al raffronto dei redditi (doc. 82), con decisione del 27 ottobre 2006 l’Ufficio AI ha ridotto il diritto a prestazioni a una mezza rendita a partire dal 1° dicembre 2006, per un grado d’invalidità del 57% (doc. 98/1-2 e 96/1-3).

                                1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, contestando la decisione dell’UAI, nella misura in cui l’amministrazione ritiene che dalla perizia del dr. __________ emerge un miglioramento del suo stato di salute.

                                         L’insorgente rileva che dalla citata perizia risulta semmai che le sue condizioni di salute siano rimaste stazionarie, con anzi la tendenza ad un progressivo peggioramento dei disturbi dopo l’intervento di protesi e l’indicazione del perito di una prognosi non favorevole. L’assicurato ha poi aggiunto:

"  (...)

5.

Nel corso del corrente mese di novembre il ricorrente si è sottoposto a un'ulteriore visita medica presso il Dr. __________ (doc. D), il quale ha stabilito che il paziente può essere "giudicato inabile al 100%".

Il medico, riferendosi al rapporto del Dr. __________, ha sottolineato che "ritengo comunque strano il fatto che nel 2003 a seguito di un iniziale scollamento della protesi il paziente è stato messo a beneficio di una rendita completa e ora che la protesi si è completamente scollata il paziente si vede ridotto al 50% la sua rendita".

II Dr. __________ ha inoltre specificato che il paziente, il 6 febbraio 2006, verrà visitato dal Dr. __________ presso la __________ di __________ (doc. E). Si tratterà di decidere in merito a un'eventuale operazione chirurgica di cambiamento della protesi dell'anca destra.

Evidentemente, visto che è in programma un intervento chirurgico, si suppone che la situazione medica non é ancora stabilizzata e pertanto anche la riduzione del grado d'invalidità - che comunque é contestata - appare prematura.

Occorre quindi attendere il risultato di questi esami e di un eventuale intervento, visto anche che si tratta di un'operazione che presenta "certi rischi" e il cui esito (secondo quanto dichiarato dallo stesso Dr. __________) è incerto per quanto riguarda la prognosi.

Proprio per questo motivo, la __________ (in quanto assicurazione infortuni del precedente datore di lavoro del ricorrente), rispettivamente la __________ (quale previdenza professionale), ancora oggi, nonostante siano trascorsi quasi otto anni dall'incidente della circolazione avvenuto il 18 gennaio 1999, non hanno ancora definito le proprie rispettive prestazioni. Per la __________ la situazione medica non é stabilizzata, mentre la __________ attende l'esito degli esami __________ per evitare di corrispondere prestazioni che in concorso tra loro potrebbero eventualmente portare a una sovrassicurazione.

Alla luce di tutto quanto sopra, visto che la situazione da un punto di vista medico non si è ancora stabilizzata, la riduzione del grado di invalidità è del tutto infondata. Si chiede pertanto di ristabilire il diritto dell'assicurato di percepire una rendita intera.

6.

Per quanto attiene all'esigibilità lavorativa, si sottolinea che la valutazione espressa dal Dr. __________ è assolutamente irrealistica: in effetti il medico sostiene che l'insorgente potrebbe trovare un'occupazione per 2.5 ore al mattino e 2.5 al pomeriggio, accompagnate però da una lunga pausa pomeridiana, sedentaria, con possibilità di prevedere dei corti spostamenti su superfici non a rischio, senza necessità di portare dei pesi, senza l'uso di scale anche munite di gradini comodi e corrimano, senza esposizione a cambiamenti repentini e frequenti della temperatura rispettivamente del grado d'umidità ambientale ed infine occorre evitare i movimenti ripetuti delle braccia al di sopra dell'orizzontale. Ora, è evidente che tali limitazioni implicano l'impossibilità oggettiva di svolgere una qualsivoglia attività.

Praticamente occorre costruire appositamente un'occupazione adatta all'assicurato oppure in alternativa un datore di lavoro che gli versa il salario. Ci sembra assolutamente ragionevole credere che un'occupazione di questo genere, considerato il supposto equilibrio del mercato del lavoro, semplicemente non esiste oppure non esiste nella forma classica di subordinazione al datore di lavoro.

7.

Nella denegata ipotesi in cui sarà esaminata la riduzione del grado d'invalidità, va pure segnalato che quest'ultimo é quantificabile almeno nella misura del 71%, ciò che dà luogo ugualmente alla rendita intera.

In effetti, l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe percepito un salario annuo di CHF 74'593.-. Egli, secondo le indicazioni fornite dal consulente per l'integrazione professionale, potrebbe realizzare un salario di CHF 57'258.- che va ridotto almeno nella misura del 50% stando alla valutazione del Dr. __________ (comunque ancora sfavorevole all'assicurato rispetto ad altri referti medici) e quindi ciò determina un reddito annuale di CHF 28'629.-. Per tenere conto della situazione personale dell'assicurato, tale salario va ridotto almeno nella misura del 25% e perciò si determina un salario esigibile da invalido di CHF 21'471.-.

Infatti, il ricorrente é di nazionalità __________ ed ha una formazione di base scarsa. Egli non ha sviluppato delle competenze professionali né qualificate e nemmeno specialistiche. Ha svolto molti lavori saltuari e dequalificati, per alcuni anni ha fatto l'agricoltore e il rapporto d'impiego più lungo é stato alle dipendenze del __________ dove svolgeva dei lavori da "tuttofare". Oltre alle carenze scolastiche e professionali va rammentata la difficoltà più importante di tutte ovvero l'adattarsi ad un nuovo posto tenuto conto delle limitazioni funzionali definite dal Dr. __________.

Appare quindi logico ed equo ridurre il salario esigibile nella misura del 25% che porterebbe ad un grado d'invalidità del 71%." (Doc. I)

                                1.4.   L’UAI, in risposta - dopo aver rilevato che il medico SMR, cui è stato sottoposto il rapporto medico del dr. __________ prodotto con il ricorso, ha ritenuto che non vi sono motivi medici per mettere in forse la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dr. __________ - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).

                                1.5.   Con osservazioni dell’8 gennaio 2007 il patrocinatore del ricorrente ha rilevato che il medico SMR concorda in merito al fatto che non vi è stato alcun miglioramento dello stato di salute dell’interessato, aggiungendo:

"  (...)

Come emerge dalla documentazione agli atti, la situazione medica non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata, visto che attualmente il paziente soffre di un totale scollamento della protesi.

Il Dr. __________ sostiene che al momento dell'assegnazione della rendita non si è tenuto conto della capacità lavorativa residua in attività confacente, in quanto si riteneva imminente l'intervento di sostituzione della protesi.

In tal senso (e a maggior ragione), non ha alcun senso che la rendita venga ridotta proprio ora, alla vigilia di una visita specialistica presso il Dr. __________ (prevista per il 6 febbraio 2007), in base alla quale verrà decisa l'opportunità di eseguire l'intervento. Allo stato attuale, sembrerebbe però che l'operazione sia quasi inevitabile, visto lo scollamento.

In tal senso, fino all'intervento, la situazione medica non può ritenersi stabilizzata e pertanto non è possibile determinarsi in merito a un aumento della capacità lavorativa del signor RI 1.

Nella denegata ipotesi in cui non si volesse ritenere che la situazione è rimasta invariata rispetto al momento della decisione emanata nel 2003, si sottolinea che l'abilità del 60% stabilita dal Dr. __________ è comunque contestata dal Dr. __________, il quale ha confermato un'abilità al 50% in attività sedentarie. Il Dr. __________ fa riferimento proprio al rapporto del Dr. __________ e in tal senso dimostra di sposarne la tesi.

Con un'abilità del 50% (e non del 60% come paventato dal Dr. __________) in attività sedentarie, tenuto conto di una riduzione del 25% per la situazione personale del ricorrente (cfr. nostro ricorso, p. 5), si ottiene comunque un grado di invalidità maggiore rispetto al 57% stabilito dall'UAI e quindi una rendita maggiore." (Doc. V)

                               1.6.   In data 28 febbraio 2007 il RA 1 ha trasmesso al TCA copia del rapporto del dr. __________ (VII).

                                1.7.   Con osservazioni del 13 marzo 2007 l’UAI, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto, ha insistito nel richiedere la reiezione del ricorso (IX).

                                         I doc. IX e IX/bis sono stati trasmessi al ricorrente (X), per conoscenza.

considerato                      in diritto

                                         In ordine

                                2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                                2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato a ridurre in via di revisione la rendita di invalidità di cui era al beneficio RI 1.

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                                2.3.   Secondo l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 e il riferimento).

                                2.4.   Nel caso concreto, dagli atti di causa risulta che nel suo rapporto medico dell’11 giugno 2003 la dr.ssa __________ del SMR, non ritenendo possibile aggiornare medicalmente il caso, ha richiesto una perizia al dr. __________ (doc. 39).

                                         Da una nota del 1° luglio 2003 all’incarto emerge che il dr. __________, una volta ricevuto l’incarico peritale e dopo aver visionato gli atti, si è ricordato di avere avuto in cura l’assicurato dal 27 gennaio 1998 al 15 maggio 1999. Per tali motivi, ha chiesto alla dr.ssa __________ di contattarlo per discutere del caso e valutare la necessità di una perizia (doc. 42).

                                         L’assicurato, al quale non è stato possibile comunicare di non presentarsi dal dr. __________, in data 1° luglio 2003 si è puntualmente recato all’appuntamento. Dal rapporto del dr. __________ emerge quanto segue:

"  Durante lo studio degli atti mi accorgo che compare il mio nome. Ricercando quindi nell'archivio ho trovato una mia cartella clinica che dimostra che il paziente è stato in cura da me dal 27.1.98 al 15.5.1999. Il paziente era stato da me anche operato di sutura della cuffia dei rotatori spalla destra in data 11.12.98.

Mi sono quindi rivolto al segretariato dell'AI per sapere se era meglio disdire la perizia prevista per il pomeriggio.

Purtroppo il paziente non ha un recapito e non ha un nr. telefonico per cui non è possibile annunciare il rinvio al paziente stesso.

Il paziente si presenta oggi puntualmente nel mio studio alle ore 15.00.

Si presenta camminando con una stampella. Riesce a camminare anche senza ma con un'importante zoppia. Mi riferisce che per quanto riguarda la spalla destra la situazione è completamente guarita. Non risente più di alcun disturbo. La valutazione quindi della spalla destra non rientra nella valutazione per una rendita AI o una eventuale reintegrazione professionale.

Il problema principale è relativo all'anca destra dove il paziente è stato operato in data 11.10.02 dal Dr. __________ di protesi totale. Il decorso post-operatorio ha causato sempre persistenti dolori. Recentemente visitato dal Dr. __________ sarebbe eventualmente previsto un ricovero presso una clinica di __________ ma il paziente non sa ancora dove e quando. Sarebbe stato anche visitato in maggio dal Dr. __________ che avrebbe disposto per una scintigrafia ossea presso l'ospedale __________.

Ho quindi telefonato al reparto di medicina nucleare dell'__________ per farmi inviare una copia del rapporto che allego agli atti.

Si tratta di una scintigrafia eseguita in data 6.6.2003 che porta come conclusione il sospetto della presenza di una mobilizzazione protesica. Si consigliava un'eventuale scintigrafia con Lc marcati al fine di escludere una sovrapposizione infettiva.

Il paziente è in attesa di ulteriori convocazioni presso i medici curanti per sapere come procedere dal punto di vista medico.

A quanto dice il paziente anche il Dr. __________ proponeva un ricovero nella __________.

In questa situazione sicuramente una ripresa del lavoro anche parziale è da escludere anche perchè sono in corso ulteriori accertamenti e cure.

L'attuale incapacità lavorativa è quindi del 100%.

Eventualmente si potrebbe considerare la possibilità di un'attività lavorativa prettamente sedentaria con possibilità di spostarsi per brevissimi tragitti senza portare pesi.

Rimango comunque in attesa di ulteriori decisioni da parte dell'AI.

Se la stessa ritiene possibile una perizia da parte mia per quanto riguarda l'anca, considerato il fatto che avevo curato il paziente soltanto per la spalla e che la spalla attualmente risulta completamente guarita, riconvocherò il paziente già la settimana prossima per la perizia stessa.

In caso contrario si dovrà chiedere l'intervento di un ulteriore specialista.

Allego qui sotto il nuovo indirizzo del paziente: (...)" (Doc. AI 43-1)

Nella proposta medico del 10 luglio 2003 la dr.ssa __________ ha osservato:

"  Dopo visione del documento stilato dal Dr. __________ e discussione con lo stesso, si giunge alla conclusione che:

-   l'A. è attualmente totalmente inabile al lavoro in ragione di una limitazione molto marcata della deambulazione (praticamente impossibile senza stampelle) conseguente ad un probabile scollamento della protesi all'anca destra.

-   Subirà prossimamente ulteriori accertamenti e forse un nuovo intervento chirurgico per definire il procedere.

-   La patologia alla spalla destra è completamente guarita.

In conclusione l'A. è da considerarsi totalmente inabile in qualsiasi attività lavorativa dal novembre 1998. Si richiede una revisione fra un anno." (Doc. AI 44-1)

Senza procedere ad ulteriori accertamenti, all’assicurato è quindi stata attribuita una rendita intera d’invalidità, per un grado di invalidità del 100%.

                                2.5.   Al considerando precedente sono state esposte le circostanze che giustificarono, all’epoca, l’assegnazione all’assicurato di una rendita intera di invalidità.

                                         Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nell’ottobre 2006 (momento in cui è stata emanata la decisione impugnata) e di valutare se, nel frattempo, le condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato abbiano subito una modifica tale da giustificare la riduzione della rendita.

                             2.5.1.   Nell’ambito della revisione, intrapresa d’ufficio nel luglio 2005, il dr. __________, nel rapporto di decorso del 20 settembre 2005, ha indicato che lo stato di salute è suscettibile di peggioramento, ponendo le diagnosi di osteocondrosi post-traumatica all’anca sinistra, osteosintesi per frattura della parte posteriore ed emitrasversa della colonna posteriore dell’acetabolo sinistro, protesi totale dell’anca sinistra l’11 ottobre 2002 (doc. 62-2).

Il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 12 gennaio 2006, ha rilevato quanto segue:

"  A. 42enne al beneficio di una rendita AI intera per via di una patologia post traumatica all'anca sin.

Il MC, Dr. __________ (20.09.2005) nel suo rapporto medico AI attesta uno stato di salute suscettibile di peggioramento e conferma la totale IL in qualsiasi attività lavorativa.

Il MC segnala inoltre una periartrite omero-scapolare alle due spalle ed una depressione nervosa. Non ci sono tuttavia indicazioni di cure nè indagini o accertamenti per queste due patologie.

Vista l'età dell'A. e la patologia a livello dell'anca, sembra strano che nessuna attività lavorativa sia proponibile.

Procedere:   Perizia ortopedica (Dr. __________) per valutare l'attuale idoneità lavorativa nell'attività svolta abitualmente ed in attività adatta con le limitazioni funzionali e da quando." (Doc. AI 67-1)

L’Ufficio AI ha quindi affidato al dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, l’incarico di eseguire una perizia specialistica.

Nel suo rapporto peritale del 6 aprile 2006 il dr. __________, poste le diagnosi di “sospetto scollamento della cupola acetabolare (tuttavia senza evidente zona di LISI) in presenza di uno stato dopo frattura/lussazione posteriore dell’anca sinistra con frattura acetabolare traversa il 18 gennaio 1999, reposizione chiusa il 19 gennaio 1999, reposizione aperta e osteosintesi dell’acetabolo il 25 gennaio 1999, protesi totale dell’anca sinistra l’11 ottobre 2002; stato dopo sutura/revisione della cuffia dei rotatori spalla destra l’11 dicembre 1998, artroscopia diagnostica, shaving del legamento gleno-omerale superiore, dell’ancora del tendine capoluogo del bicipite e asportazione di un filo al sovra-spinoso il 27 maggio 1999”, ha indicato che i disturbi risentiti dall’assicurato sono probabilmente correlati ad un potenziale scollamento della protesi, ponendo una prognosi, da questo punto di vista, non favorevole. Il perito ha per contro indicato che la prognosi relativa alla spalla destra, oggetto di due interventi, è favorevole.

In merito alla capacità lavorativa residua, il perito si è così espresso:

"  (...)

B.   Conseguenze sulla capacità di lavoro

1.   Menomazioni (qualitative e quantitative) dovute al disturbi constatati

Diminuzione della caricabilità dell'anca sinistra.

2.   Conseguenze dei disturbi sull'attività attuale

2.1 Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

I disturbi esercitano un'influenza limitante sulle posizioni di lavoro, gli spostamenti, le entità di carico.

2.2                                                                          Esatta descrizione delle funzioni intatte e della capacità di carico.

Funzione e capacità di carico pienamente conservate per gli arti superiori nei movimenti anche ripetuti al di sotto dell'orizzontale e con pesi tenuti accostati al tronco, possibile accresciuto affaticamento per contro al di sopra dell'orizzontale.

Caricabilità del rachide conservata nel rispetto dell'ergonomia del tronco.

Caricabilità e funzione ridotte per contro all'anca sinistra con limite di carico talvolta 5 kg, distanza di deambulazione libera una quindicina di minuti, posizioni sedentarie continuate circa un'oretta.

2.3                                                                          L'attività attuale è ancora praticabile?

2.4                                                                          Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

2.5                                                                          È presente inoltre una diminuzione della capacità di lavoro?

2.6                                                                          Se si, in che misura?

Le attività di giardiniere (questionario per il datore di lavoro __________ __________), aiuto meccanico (questionario per il datore di lavoro __________), addetto alla manutenzione e alle pulizie di un Centro Sportivo (questionario per il datore di lavoro __________, __________) non sono attualmente più esigibili/praticabili.

2.7 Da quando esiste una limitazione della capacità di lavoro dal lato medico di almeno il 20%?

2.8 Qual è stato in seguito lo sviluppo della limitazione della capacità di lavoro?

Attestazione di un'inabilità lavorativa completa dal 4.12.1999.

Rendita Al con grado d'invalidità del 50% a decorrere dall'1.11.1999, con grado d'invalidità del 100% a partire dall'1.3.2000.

C.   Conseguenze sulla capacità d'integrazione

1.   È possibile effettuare provvedimenti d'integrazione? Ve ne sono in corso? Ne sono previsti?

Dal punto di vista ortopedico il signor RI 1 possiede tuttora sufficienti potenzialità da rendere ragionevolmente possibile l'esecuzione di provvedimenti d'integrazione in attività appropriate.

2.   È possibile migliorare la capacità di lavoro sul posto di lavoro attuale?

No, in considerazione delle lesioni presentate non ritengo esservi provvedimenti ragionevoli suscettibili di incidere significativamente sulla capacità lavorativa del signor RI 1 in qualità di giardiniere, aiuto meccanico oppure addetto alla manutenzione e pulizia di un Centro

Sportivo.

3.   L'assicurato è in grado di svolgere altre attività?

3.1 Se sì, a quali esigenze deve rispondere il posto di lavoro dal punto di vista medico e di che cosa bisogna tenere soprattutto conto nel caso di un'altra attività?

3.2 In che misura si possono svolgere attività consone alle menomazioni (ore al giorno)?

3.3 È presente inoltre una riduzione della capacità di lavoro?

3.4 Se sì, in che misura?

3.5 Qualora non siano possibili altre attività: per quali motivi?

In considerazione del quadro ortopedico riscontrato, il signor RI 1 potrebbe svolgere nella misura circa del 60% (con riduzione del tempo di presenza e inserimento di una pausa intermedia prolungata: nel senso per esempio di 2 ore e mezza al mattino, una lunga pausa sul mezzogiorno e nuovamente 2 ore e mezza al pomeriggio) un'attività lavorativa leggera, prevalentemente sedentaria, tuttavia con possibilità di inserire a intervalli regolari dei corti spostamenti su superfici non a rischio, senza trasporto di pesi, senza necessità di superamento frequente di scale anche munite di gradini comodi e di un corrimano, senza esposizioni a cambiamenti repentini e frequenti della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente. Da evitarsi inoltre i movimenti ripetuti delle braccia al di sopra dell'orizzontale.

Nel caso di una ripercussione significativa di un futuro intervento di rimpiazzo protesico sui disturbi risentiti dal signor RI 1, un'attività lavorativa che rispecchi le condizioni esposte in precedenza potrebbe anche venir svolta sull'arco di tutta una giornata con rendimento completo." (Doc. AI 74-5+6)

                                         Nel suo rapporto medico del 24 aprile 2006 il dr. __________, riassunte le diagnosi poste dal perito e dopo aver elencato i limiti funzionali dell’interessato – indicando che i disturbi esercitano un’influenza limitante sulle posizioni di lavoro, gli spostamenti e le entità di carico, precisando che la funzione a la capacità di carico per gli arti superiori sono normali nei movimenti anche ripetuti al di sotto dell’orizzontale e con pesi tenuti accostati al tronco, possibile accresciuto affaticamento per contro al di sopra dell’orizzontale; la caricabilità del rachide è conservata nel rispetto dell’ergonomia del tronco; la caricabilità e la funzione dell’anca sinistra sono per contro ridotte con limite di carico talvolta a 5 kg, distanza di deambulazione libera una quindicina di minuti, posizioni sedentarie continuate circa un’oretta – ha osservato:

"  (...)

In data 20.02.2006, l'A. è stato sottoposto a perizia ortopedica presso il Dr. __________.

Lo specialista ha ritenuto le diagnosi, i limiti funzionali ed i gradi di CL sopra descritti.

Le attività abituali non sono attualmente più esigibili/praticabili.

In considerazione del quadro ortopedico riscontrato, l'A. potrebbe svolgere nella misura circa del 60% (con riduzione del tempo di presenza e inserimento di una pausa intermedia prolungata: nel senso per esempio di 2 ore e mezza al mattino, una lunga pausa sul mezzogiorno e nuovamente 2 ore e mezza al pomeriggio) un'attività lavorativa leggera, prevalentemente sedentaria, tuttavia con possibilità di inserire a intervalli regolari dei corti spostamenti su superfici non a rischio, senza trasporto di pesi, senza necessità di superamento frequente di scale anche munite di gradini comodi e di corrimano, senza esposizioni a cambiamenti repentini e frequenti della temperatura, rispettivamente del grado di umidità ambiente. Da evitarsi inoltre i movimenti ripetuti delle braccia al di sopra dell'orizzontale.

Questo grado di CL in attività adeguata è da intendersi dal momento della perizia (marzo 2006). (Precisazione richiesta al perito)

Nel caso di una ripercussione significativa di un futuro intervento di rimpiazzo protesico sui disturbi risentiti dall'A., un'attività lavorativa che rispecchi le condizioni esposte in precedenza potrebbe anche venir svolta sull'arco di tutta una giornata con rendimento completo." (Doc. AI 75-2)

Nelle successive annotazioni del 2 ottobre 2006, emesse a seguito delle contestazioni dell’assicurato al progetto di decisione che prevedeva una riduzione della rendita, il dr. __________ ha nuovamente rilevato che in occasione della sua perizia del 20 febbraio 2006 il dr. __________ ha ritenuto che “lo stato di salute dell’assicurato sia effettivamente migliorato a partire dal mese di marzo 2006”, confermando quindi che l’insorgente va considerato pienamente inabile al lavoro nella sua precedente attività, ma abile al lavoro al 60% in impieghi adeguati ai suoi limiti funzionali (doc. 95-1).

A seguito della decisione di riduzione della rendita, l’assicurato ha trasmesso un nuovo rapporto medico, del novembre 2006, del dr. __________, del seguente tenore:

"  Il paziente si presenta in quanto sarebbe stato peritato da parte del Dr. __________ recentemente e l'AI avrebbe ridotto la rendita dal 100% al 50%.

Si tratta di un problema post-infortunistico assicurato __________ con frattura dell'acetabolo destro che ha dato esito ad una protesi totale dell'anca destra.

Il paziente operato presso il Dr. __________, già visto da me nel 2003 dove anche scintigraficamente vi era il sospetto di un iniziale scollamento della protesi.

Nel 2003 avevo rifiutato di sottoporre il paziente ad una perizia da parte dell'AI in quanto il paziente era già stato in cura da me per una problematica alla spalla.

Da allora il paziente non è più stato peritato da parte dell'AI ed ha sempre ricevuto una rendita completa che a seguito della perizia del Dr. __________ sarebbe stata ridotta al 50% dal 1.12.06.

Vista la problematica il paziente è stato sottoposto a controllo da parte del Dr. __________ che ha organizzato una visita presso il Prof. __________ alla __________ di __________.

Il paziente ha ricevuto una lettera di convocazione in data 11.6.06 per una visita prevista in data 6.2.07 per discutere l'eventuale procedere dal punto di vista terapeutico chirurgico nel senso di un cambio protesi dell'anca destra.

Ho preso visione della valutazione del Dr. __________ che dal punto di vista strettamente ortopedico amministrativo risulta ineccepibile. Ritengo comunque, strano il fatto che nel 2003 a seguito di un iniziale scollamento della protesi il paziente è stato messo a beneficio di una rendita completa e ora che la protesi si è completamente scollata il paziente si vede ridotto al 50% la sua rendita.

Personalmente ritengo che questa situazione sia ancora in fase di trattamento, infatti il paziente dovrà essere operato. Dal punto di vista medico non vedo una stretta indicazione perchè il paziente venga inviato fino a __________ per un cambio protesi. Lo stesso potrebbe essere sicuramente effettuato in Ticino presso la Clinica __________ presso eventualmente il Dr. __________ o il Dr. __________.

Prego quindi la __________ che mi legge in copia di voler valutare questa situazione anche per anticipare i tempi.

Dal punto di vista amministrativo per il solo stato post-infortunistico a seguito di uno scollamento della protesi ritengo che il paziente possa essere giudicato inabile al 100%." (Doc. D)

Nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"  L'assicurato è stato messo nel 2003 a beneficio di una rendita Al 100% in pratica dal 4.12.1999. In occasione della decisione del 2003 si era tenuto conto di un imminente intervento di sostituzione protesi, ragion per la quale non si è ritenuto opportuno valutare dettagliatamente una capacità lavorativa in attività adatta rimandando questa valutazione a dopo il "previsto" intervento, intervento che finora però non ha avuto luogo.

Attualmente in fase di prima revisione si era ritenuto doveroso procedere ad una accurata valutazione della capacità lavorativa residua essendo finora non avvenuto l'intervento previsto.

La perizia da parte del dr. __________ del 6.4.2006 ha permesso di costatare:

      -    una caricabilità normale per gli arti superiori

      -    una caricabilità conservata a livello del rachide nel rispetto dell'ergonomia del tronco

      -    una caricabilità e funzione ridotta a livello dell'anca sinistra con limite di carico talvolta a 5 kg, distanza di deambulazione libera di 15 minuti, di posizione sedentaria continua di 1 ora circa.

Il perito ha quindi valutato una IL completa quale giardiniere, aiuto-meccanico, addetto alla manutenzione e alle pulizie mentre per un'attività adatta è stata valutata una capacità lavorativa residua del 60% (orario ridotto) con probabilità di miglioramento della capacità lavorativa residua dopo sostituzione protesi.

Da notare che pure il dr. __________ nel suo rapporto del 11.7.2006 riteneva esigibile un'attività sedentaria al 50%.

In sede di ricorso viene presentato un rapporto del dr. __________. Il dr. __________ attesta che la perizia dr. __________ risulta ineccepibile dal punto di vista ortopedico. Egli esprime la sua perplessità circa il fatto che si proceda attualmente ad una riduzione del grado d'invalidità in assenza di una modifica della problematica (persistente sospetto di scollamento con indicazione a cambio protesi).

Valutazione:

      -    ritengo corretto che non si possa parlare di un miglioramento dello stato di salute rispetto al momento dell'assegnazione della rendita

      -    in occasione dell'attuale valutazione è stato fatto quello che in fase di prima assegnazione di rendita non è stato fatto, ossia si è valutata la capacità lavorativa residua in attività confacente. Nella prima assegnazione di rendita questo non era stato fatto dato che si riteneva imminente un intervento di sostituzione protesi, fatto però finora non avvenuto e tuttora in forse (assicurato poco motivato a sottoporsi ad un tale intervento)

      -    rimane tuttora aperta la questione circa l'esigibilità dell'intervento che, se eseguito con successo, porterebbe ad un aumento della capacità lavorativa in attività adatta. Questa valutazione sarà da fare una volta in possesso della valutazione del prof. __________.

In conclusione non vi sono motivi medici per mettere in forse la valutazione circa l'esigibilità lavorativa espressa dal perito dr. __________." (Doc. III/bis)

L’assicurato ha poi prodotto lo scritto dell’8 febbraio 2007 inviato dal Prof. __________ al dr. __________, nel quale si legge:

"  (...)

La situation clinique n'a pas varié depuis ma dernière consultation de 2005 si ce n'est peut-être que depuis septembre 06 le patient dit avoir plus de douleurs à la racine de la cuisse gauche. Ces douleurs sont mal systématisées.

À l'examen clinique le patient marche toujours avec une boiterie gauche. Il est toujours très crispé mais avec des mobilités de hanche passives qui restent très acceptables à 100/0/0 de flexion /extension, 20/0/20 de rotation interne/externe et 20/0/10 d'abduction/adduction. Les cicatrices restent tout à fait calmes, il n'y aucun signe inflammatoire ou infectieux.

Du point de vue radiologique, par rapport au cliché du 4.10.2003, je ne vois pas grand changement, les implants fémoraux et cotyloïdiens n'ont pas bougé, il n'y a pas de liseré, tout au plus une petite résorption du calcar probablement sur stress-shielding.

Il faut se rendre compte qu'un changement de prothèse est certes toujours possible mais que le résultat sur les douleurs est tout à fait imprévisible tant que la cause exacte des douleurs n'est pas sûrement déterminée. S'agit-il quand même d'une non-intégration du cotyle (voire de la tige), d'une infection à bas bruits ou simplement des douleurs péri-articulaires consécutives au traumatisme initial et aux gestes chirurgicaux qui ont suivi.

J'ai été tout à fait clair avec le patient en ne lui cachant pas que je ne pouvais pas lui garantir une amélioration de son état avec une nouvelle opération et que celle-ci comportait des risques intrinsèques (infection, troubles neurologiques).

Le patient, et je le comprends parfaitement, est très indécis sur sa volonté de se faire opérer. Il a manifesté le désir de réfléchir encore à mes propositions. Il est convenu qu'il me retéléphonerait lorsqu'il aurait pris sa décision définitive. (…)." (Doc. VII/bis)

Al riguardo, il dr. __________, nelle sue annotazioni dell’8 marzo 2007, ha osservato:

"  Vedi presa di posizione del 20.12.2006.

Attualmente viene inoltrato il rapporto di visita del dr. __________ del 8.2.2007:

da questo rapporto risulta:

    - situazione clinica invariata rispetto ultima visita del 2005

    - soggettivamente vengono lamentati più disturbi

    - assenza di cambiamenti radiologici di rilievo rispetto al 2003

    - la decisione circa un cambio di protesi viene lasciata in forse in considerazione del fatto che non può essere garantito un successo.

Valutazione: l'attuale rapporto in pratica conferma espressamente una situazione clinica invariata, le conclusioni peritali del 6.4.2005 vanno quindi confermate." (Doc. IX/bis)

                             2.5.2.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                             2.5.3.   Chiamata ad esprimersi, questa Corte ritiene, per i motivi che seguono, che nel caso di specie non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa dell’interessato atta a giustificare una modifica della rendita in via di revisione, come del resto ammesso dallo stesso dr. __________ del SMR nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006.

Va infatti rilevato che già nel suo scritto del 31 maggio 2005 indirizzato al dr. __________ il Prof. __________, Capo-servizio del Servizio di ortopedia e di traumatologia di __________, ha evidenziato che, rispetto al suo precedente rapporto medico del 6 ottobre 2003, lo stato di salute dell’assicurato non ha subito evoluzioni, come emerge dal raffronto delle radiografie attuali con quelle effettuate in passato (doc. 93-5, sottolineatura della redattrice).

Tale parere è poi stato nuovamente ribadito dal Prof. __________ nel rapporto medico dell’8 febbraio 2007, in cui lo specialista ha espressamente indicato che la situazione clinica non è variata rispetto alla precedente valutazione del 2005. Il Prof. __________ ha inoltre evidenziato che dal punto di vista radiologico non vi sono stati cambiamenti di rilievo rispetto al 4 ottobre 2003 (doc. VII/bis, sottolineature della redattrice).

                                         Anche nel rapporto medico per l’UAI dell’11 luglio 2006 il dr. __________, Capoclinica di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, ha rilevato che lo stato di salute dell’interessato è stazionario, che egli non può più svolgere la sua precedente attività, ma che potrebbe svolgere nella misura del 50% attività sedenterarie adeguate (organizzazione, sorveglianza, vendita), giustificando la riduzione della capacità lavorativa con l’impotenza funzionale dell’anca sinistra (doc. 78-3, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________, nel rapporto 12 luglio 2006 indirizzato al dr. __________, poste le diagnosi di instabilità della protesi totale dell’anca sinistra e di rottura di materiale di osteosintesi dopo osteosintesi e frattura del bacino, ha evidenziato che “il paziente si trova in uno stato stazionario, senza alcun miglioramento o peggioramento rispetto alle valutazioni effettuate precedentemente” (doc. 79-1, sottolineatura della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre rilevato che il paziente sarebbe propenso a migliorare le sue condizioni di salute tramite un intervento di revisione della protesi totale all’anca sinistra, ma solo qualora il Prof. __________ potesse garantirgli almeno in parte l’esito positivo dell’intervento (doc. 79-1).

                                         Del resto, che il quadro clinico dell’assicurato fosse compatibile con un’instabilità protesica acetabolare e femorale lo aveva già indicato nelle sue conclusioni il dr. __________, Capo servizio di medicina nucleare dell’__________, al termine dell’esame di scintigrafia ossea trifasica del 26 novembre 2004 (doc. 79-3). Questo a conferma ancora una volta della stazionarietà del quadro clinico dell’interessato.

Infine, lo stesso dr. __________, nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006, ha evidenziato di ritenere che nel caso di specie non si possa parlare di miglioramento dello stato di salute rispetto al momento di assegnazione della rendita, precisando che allora era stata attribuita una rendita intera senza procedere alla valutazione della capacità lavorativa residua in attività confacenti, dato che si riteneva imminente un intervento di sostituzione della protesi, che in realtà non ha mai avuto luogo (e che ancora attualmente appare in dubbio, in quanto rischioso) (doc. III/bis, sottolineatura della redattrice).

Il dr. __________ ha poi ribadito la sua presa di posizione in data 8 marzo 2007, evidenziando che dal rapporto dell’8 febbraio 2007 del Prof. __________ emerge chiaramente una situazione clinica invariata (doc. IX/bis, sottolineatura della redattrice).

Dalle risultanze mediche appena esposte risulta dunque che sotto l’aspetto medico-teorico non vi è stata negli anni alcuna modifica della capacità lavorativa atta a giustificare una modifica della rendita in via di revisione. La motivazione della riduzione delle prestazioni (dalla rendita intera precedentemente accordata, alla mezza rendita attribuita con la decisione impugnata) indicata dall’UAI – ossia il miglioramento delle condizioni di salute dell’interessato – non può quindi essere ritenuta corretta.

                                2.6.   Appurato che la riduzione delle prestazioni non poteva avvenire in sede di revisione, occorre ora esaminare se sono dati o no i presupposti per una riconsiderazione della decisione impugnata.

                             2.6.1.   L'art. 53 LPGA prevede che:

"  Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

(cpv. 1)

L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. (cpv. 2)

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." (cpv. 3)

                                         I principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 marzo 2004 nella causa M., U 149/03, consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid. 1.2.).

                                         Conformemente a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti).

                                         Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 119 V 479 consid. 1b/cc e i riferimenti ivi citati).

                                         Mediante la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc).

                                         Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (DLA 1996/97 n. 28, p. 158 consid. 3c).

                                         Ciò è segnatamente il caso quando l’amministrazione accorda una rendita di invalidità in violazione del principio della priorità della riformazione professionale sulla rendita (STFA del 31 gennaio 2003 nella causa P., I 559/02).

                                         Per contro, non si è in presenza di un errore manifesto quando il versamento della prestazione dipende da condizioni materiali la cui valutazione implica un potere d’apprezzamento, in relazione a taluni aspetti o elementi, e che la decisione appare ammissibile tenuto conto della situazione di fatto e di diritto (STFA del 13 agosto 2003 nella causa P., I 790/01, consid. 3).

                             2.6.2.   In una sentenza I 8/04 del 12 ottobre 2005, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso:

"  (...)

2. 2.1  En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révi­sion en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzun­gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15).

2.2  Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3  Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2  Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3  En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

                                         In un’altra sentenza I 302/04 del 27 marzo 2006 il Tribunale federale è stato chiamato a giudicare il caso di un assicurato, già al beneficio di una rendita intera d’invalidità, che al termine della procedura di revisione intrapresa dall’amministrazione si è visto sopprimere la rendita. In quel caso, i giudici cantonali avevano ritenuto che non vi erano le condizioni per procedere ad una revisione del diritto alla rendita, in mancanza di una modifica dello stato di salute dell’interessato e delle conseguenze sulla sua capacità di guadagno. Essi avevano per contro ritenuto adempiute le condizioni per procedere ad una riconsiderazione della decisione iniziale con la quale era stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità, essendo quest’ultima manifestamente errata. L’amministrazione si era infatti limitata a considerare che l’assicurato era totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività, attribuendogli quindi una rendita intera d’invalidità, senza tener conto del fatto che dal punto di vista medico egli era stato comunque ritenuto abile al lavoro in attività leggere adeguate e senza procedere, come invece sarebbe stato logico, alla valutazione economica, tramite raffronto dei redditi.

                                         L’Alta Corte ha confermato l’operato dei primi giudici, rilevando:

"  (…)

5.

5.1 Lorsque le juge procède par substitution de motifs, cela implique qu'il procède à un double examen. En premier lieu, il doit se prononcer sur le caractère manifestement erroné de la décision initiale. S'il répond affirmativement à cette question, il doit alors examiner la situation existant au moment où la décision de révision de l'administration a été rendue, de façon à pouvoir rétablir une situation conforme au droit (arrêt C. du 17 août 2005 [I 545/02]).

5.2

5.2.1 Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb et les références; DTA 2002 n° 27 consid. 1a p. 181).

Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation (par exemple l'invalidité selon l'art. 28 LAI), dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d'appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l'assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d'octroi de la prestation (ATF 125 V 389 s. consid. 3 et les références), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (RAMA 1998 n° K 990 p. 253 consid. 3b; DTA 1982 n° 11 p. 74 s. consid. 2c; RCC 1980 p. 471 consid. 4). Pour autant, cela ne signifie pas que la procédure prévue par la loi en cas d'évaluation de l'invalidité, soit la mise en oeuvre d'une comparaison des revenus puisse dans un cas être remplacée par une évaluation de l'invalidité reposant sur une simple appréciation. Les possibilités d'appréciation restent limitées aux seuls éléments qui concrétisent la notion d'invalidité (arrêts B.-G. du 23 février 2005, A. du 7 décembre 2004 [I 410/04] et B. du 19 décembre 2002 [I 222/02]; Ulrich Meyer-Blaser, Zur Prozentgenauigkeit in der Invaliditätsschätzung, in : Schaffhauser/Schlauri (éd.), Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, p. 16 s.).

5.2.2 La décision de rente initiale est la décision du 13 mai 1996. Contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, la première décision du 31 juillet 1995 ne constitue pas la décision de rente initiale, attendu qu'elle a été annulée par la décision du 13 mai 1996, laquelle a modifié l'échelle de rentes à la base des prestations dues et augmenté le montant des rentes servies. En revanche, contrairement à ce que pense le recourant, la décision à la base de la communication du 15 octobre 1996 n'a pas à être prise en considération car elle se borne à confirmer la décision du 13 mai 1996 et n'a aucune valeur juridique à cet égard (ATF 105 V 29 consid. 3).

Lorsqu'il a rendu sa décision de rente, l'office AI disposait de divers rapports médicaux. Selon le rapport du docteur S.________ du 31 mars 1995, le recourant présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 16 septembre 1993 dans le métier de maçon mais pouvait avec grande probabilità reprendre partiellement son activité au retour d'une cure stationnaire. Selon le rapport de ce praticien du 18 juillet 1995, l'évolution était défavorable et des mesures professionnelles semblaient devenir nécessaires. Selon le rapport du 2 mai 1996 du docteur L.________, le recourant souffrait des séquelles d'une fracture complexe de la hanche gauche; toutefois, l'aptitude au travail devait pouvoir être considérée comme correcte, à condition de tenir compte des difficultés positionnelles de l'intéressé et de lui trouver une activité permettant des alternances de position; un temps partiel était peut-être souhaitable à titre préventif. Avant de rendre sa décision du 13 mai 1996, l'administration n'a cependant pas cherché à savoir quelles activités étaient exigibles de la part du recourant compte tenu de son atteinte à la santé, ni quels revenus il aurait pu réaliser dans une activité adaptée à son handicap. Le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente n'a dès lors pas été examiné et une comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI) n'a pas eu lieu. L'administration s'est contentée de reprendre le taux d'incapacité fonctionnelle dans la profession de maçon en violation de la loi; en effet, la détermination du taux d'invalidité ne peut reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré, car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b, 1991 n° U 130 p. 272 consid. 3b).

La décision initiale de rente basée sur une invalidité de 100% apparaît dès lors manifestement erronée, d'autant que les rapports médicaux mettent en évidence une capacité de travail dans une activité adaptée permettant de réaliser un revenu non négligeable.

5.3 Dès lors, il se justifie d'examiner la situation du recourant telle qu'elle existait au moment où la décision de révision du droit à la rente du 28 juin 2002 a été rendue. Vu l'éloignement temporel intervenu depuis la décision du 27 février 1998, les premiers juges ne pouvaient simplement retenir le taux d'invalidité arrêté par l'assureur-accidents, sans autre examen de la situation tant médicale qu'économique du recourant.

On relèvera tout d'abord que selon la décision de la CNA du 27 février 1998, il ressortait de ses investigations sur le plan médical que les séquelles de l'accident du 16 septembre 1993 n'empêchaient pas l'assuré d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il puisse travailler en position alternée assise/debout. Une telle activité (p. ex. petite mécanique, assemblage ou contrôle de pièces, surveillance de machines ou d'installations, etc.) était, au regard des seules séquelles avérées de l'accident, médicalement exigible durant toute la journée.

Dans son rapport médical du 10 mars 2000, le docteur B.________ a constaté que le patient continuait à présenter les mêmes douleurs de la ragion trochantérienne gauche décrite déjà lors des consultations auprès de ses prédécesseurs. Ces douleurs n'avaient pas changé, le gênaient toujours dans la marche et l'obligeaient à marcher à l'aide d'une canne basse à droite. Le patient décrivait occasionnellement des douleurs nocturnes. L'examen de la marche démontrait une boiterie d'épargne du membre inférieur gauche. L'examen de la mobilité de la hanche gauche montrait qu'elle était légèrement diminuée par rapport à celle de la droite mais de façon très modérée.

De son côté, le docteur W.________, dans son expertise orthopédique du 28 juillet 2000, a fait état de douleurs persistantes ayant donné du fil à retordre, vu qu'un défaut majeur ne sautait pas aux yeux. Selon lui, l'explication la plus vraisemblable était la suivante: il y avait une restructuration osseuse prolongée et retardée qui n'était pas termine actuellement. Les douleurs actuelles étaient donc avec une très grande vraisemblance imputables aux problèmes de la circulation osseuse et à la restructuration osseuse retardée en conséquence. L'expert considérait qu'un syndrome douloureux chronique basé essentiellement sur un état dépressif peut être séquellaire à la souffrance prolongée.

Dans leur avis médical du 11 mars 2002, les médecins du Service médical Y.________ ont indiqué qu'au fil des rapports on voyait d'une part la confirmation d'une fonction satisfaisante de la hanche gauche et d'autre part la notion de douleurs de plus en plus importantes rendant même la position assise intolérable. Si l'on s'en tenait à ce que tous les examinateurs confirmaient, c'est-à-dire une mobilité de hanche gauche pratiquement normale, et largement compatible avec la position assise, et l'absence de coxarthrose, et si l'on faisait abstraction d'un syndrome douloureux chronique qui ne faisait que s'amplifier à mesure que l'on s'éloignait chronologiquement de l'accident et des phénomènes inflammatoires post-traumatiques et post-chirurgicaux naturellement consécutifs au traumatisme enduré - ce qui parlait absolument contre le caractère organique dudit syndrome douloureux les docteurs V.________ et P.________ étaient de l'avis que l'on pouvait équitablement admettre, au plan médical, que les emplois retenus par la division réadaptation de l'AI étaient tout à fait compatibles et exigibles en termes bio-mécaniques avec la situation orthopédique de l'assuré.

Dans l'avis médical du 19 juin 2002, le docteur P.________ indique que dans le cas particulier, on est frappé par le fait que la symptomatologie douloureuse est absolument stationnaire, alors que si elle était exclusivement due aux problèmes circulatoires locaux post-traumatiques il devrait y avoir une diminution peut-être lente, mais régulière – des douleurs en proportion de l'amélioration hémodynamique locale et par conséquent osseuse.

Sur le vu de ce qui précède, il apparaît qu'en ce qui concerne l'état physique du recourant, une instruction a pu être menée à bien, mais que les douleurs chroniques et le syndrome douloureux chronique, voire la présence d'une possible dépression, n'ont pas fait l'objet d'une instruction particulière, alors qu'au moment déterminant l'on ne pouvait exclure une incidence de ces troubles sur la capacité résiduelle de travail de l'intéressé. Cela justifie un renvoi de la cause à l'office intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sur les problèmes chroniques de douleurs de l'assuré, la question d'une possible composante psychiatrique et incidence de celles-ci sur sa capacité de travail et qu'il évalue à nouveau son invalidité. (…).”

                                         Infine, in una sentenza I 406/05, consid. 6, del 13 luglio 2006, l’Alta Corte chiamata a giudicare la correttezza della sentenza con la quale i primi giudici hanno tutelato la decisione dell’amministrazione di attribuire ad un assicurato, al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 1997, in sede di procedura di revisione, dapprima una rendita intera dal 1° aprile 2002 al 31 ottobre 2002, poi ridotta a mezza rendita dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2004 e infine soppressa a partire dal 1° gennaio 2005 - ha appurato che in quel caso non vi era motivo di revisione, dato che lo stato di salute dell’interessato non era migliorato, ma aveva al contrario subito un peggioramento.

                                         Il TFA ha quindi valutato se erano dati i presupposti per la riconsiderazione della decisione iniziale di attribuzione di una mezza rendita a partire dal 1° gennaio 1997: dopo attento esame, la nostra Massima Istanza ha dichiarato manifestamente errata la decisione mediante la quale l’Ufficio AI aveva riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità per il motivo che, nella sua abituale professione di coiffeur, presentava una inabilità lavorativa del 50% (con corrispondente riduzione del reddito). Secondo il TFA, l’amministrazione avrebbe invece dovuto esaminare se l’assicurato, sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva (esigibile al 50%), era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua. Da tale esame sarebbe emerso, come evidenziato dall’Alta Corte, un grado di invalidità del 33%, dunque inferiore alla percentuale minima del 40% necessaria per avere diritto ad una rendita di invalidità. Pertanto, a mente del TFA, a giusto titolo l’amministrazione ha soppresso a partire dal 1° gennaio 2005 (in applicazione dell’art. 88 bis cpv. 2 lett. a OAI, ritenuto che la decisione di soppressione è datata novembre 2004) il diritto ad una mezza rendita.

                                         Il TFA ha quindi confermato il giudizio cantonale, con sostituzione dei motivi.

                             2.6.3.   Nel caso di specie, come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4. e 2.5.), nel 2003 all’assicurato è stata attribuita una rendita intera d’invalidità, per un grado di invalidità del 100%, senza procedere ad approfonditi accertamenti, come ammesso dallo stesso medico del SMR.

                                         L’amministrazione si era fondata sul parere espresso dalla dr.ssa __________ del SMR, la quale, nella proposta medico del 10 luglio 2003, ha ritenuto l’interessato inabile al 100% in qualsiasi attività vista la limitazione molto marcata della deambulazione conseguente al probabile scollamento della protesi all’anca destra e tenuto conto del fatto che probabilmente egli avrebbe dovuto subire ulteriori accertamenti e forse un nuovo intervento (doc. 44-1).

La dr.ssa __________ è giunta a tali conclusioni “dopo visione del documento stilato dal dr. __________ e dopo discussione con lo stesso” (doc. 44-1).

Al riguardo, occorre rilevare che proprio la dr.ssa __________, nelle sue annotazioni dell’11 giugno 2003, aveva evidenziato che non era possibile aggiornare da un punto di vista medico il caso, ritenendo opportuno ordinare una perizia ortopedica, affidata al dr. __________. Lo specialista in ortopedia, accortosi di avere avuto già in cura l’interessato per i suoi problemi alla spalla, ma non essendo riuscito ad annullare l’appuntamento per la visita peritale, dopo aver visto il paziente, ha redatto un breve rapporto medico, nel quale ha indicato che, non essendo la situazione medica del tutto chiarita e dovendo l’assicurato essere sottoposto a nuovi accertamenti, “in questa situazione sicuramente una ripresa del lavoro anche parziale è da escludere anche perché sono in corso ulteriori accertamenti e cure”, aggiungendo che “eventualmente si potrebbe considerare la possibilità di un’attività lavorativa prettamente sedentaria con possibilità di spostarsi per brevissimi tragitti senza portare pesi” (doc. 43-1).

Lo specialista in ortopedia ha concluso il suo rapporto chiedendo alla dr.ssa __________ di valutare la possibilità che egli svolga comunque la perizia ortopedica, avente ad oggetto una problematica all’anca e quindi diversa da quella per la quale egli aveva già visto l’assicurato (in cura per problemi alla spalla); in caso contrario, il dr. __________ ha osservato che “si dovrà chiedere l’intervento di un ulteriore specialista” (doc. 43-1).

La dr.ssa __________, tuttavia, non ha dato seguito a tali indicazioni: in particolare, ella non ha considerato necessario attribuire ad un altro specialista l’incarico peritale, ritenendo l’assicurato totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività e chiedendo una revisione del caso a distanza di un anno (doc. 44-1).

Tale modo di agire non può essere considerato corretto. L’amministrazione avrebbe infatti potuto e dovuto approfondire le patologie che affliggono l’assicurato e valutare l’impatto delle stesse sulla sua capacità lavorativa residua, con riferimento sia alla precedente attività, sia ad altre attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali, prima di emanare la decisione di attribuzione di una rendita intera.

Del resto, così aveva deciso il medico SMR, affidando l’incarico peritale – poi non realizzato per i motivi sopra esposti – al dr. __________, salvo poi accontentarsi di rinviare il tutto ad una fase successiva.

L’Ufficio AI, infatti, tenuto conto del fatto che probabilmente l’assicurato avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento, ha rinunciato ad ogni sorta di approfondimento dello stato di salute, rimandando tale accertamento ad una successiva fase di revisione.

Da notare, tuttavia, che l’intervento in questione, che già al momento di assegnazione della rendita intera appariva in dubbio, in quanto da una parte non poteva venir garantito un miglioramento delle condizioni di salute e, dall’altro, vi erano pur sempre dei rischi, non è poi stato effettuato e ancora attualmente risulta in forse, come indicato dal Prof. __________ nel suo ultimo scritto dell’8 febbraio 2007 (nel quale questo specialista ha osservato di attendere una risposta in merito da parte dell’assicurato, rilevando ancora una volta che un cambiamento di protesi è certamente possibile, ma che il risultato sui dolori è comunque imprevedibile, doc. VII/bis).

Inoltre, il dr. __________ nel suo rapporto del 1° luglio 2003 aveva indicato che a suo modo di vedere l’assicurato era, in attesa degli accertamenti del caso, totalmente inabile nella sua attività, ma che eventualmente si sarebbe potuta prendere in considerazione la possibilità di svolgimento di un’attività prettamente sedentaria (senza indicare in quale percentuale quest’ultima avrebbe potuto essere esigibile). La dr.ssa __________ del SMR, senza spiegarne i motivi, è invece giunta alla conclusione che l’interessato era totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 44-1, sottolineatura della redattrice).

Come evidenziato dal dr. __________ nelle sue annotazioni del 19 dicembre 2006, quanto avrebbe dovuto e potuto essere approfondito tramite esame peritale in occasione della prima procedura, sfociata nella decisione di attribuzione di una rendita intera, è poi stato effettuato dall’amministrazione in sede di revisione, ordinando una perizia ortopedica a cura del dr. __________.

Il dr. __________ ha espressamente indicato che “in occasione dell’attuale valutazione è stato fatto quello che in fase di prima assegnazione di rendita non è stato fatto, ossia si è valutata la capacità lavorativa residua in attività confacente. Nella prima assegnazione di rendita questo non era stato fatto dato che si riteneva imminente un intervento di sostituzione di protesi, fatto però finora non avvenuto e tuttora in forse (assicurato poco motivato a sottoporsi ad un tale intervento)” (doc. III/bis, sottolineatura della redattrice).

                                         Al momento dell’esame peritale del dr. __________ è poi risultato che lo stato di salute dell’assicurato non ha subito mutamenti di rilievo e che il presunto intervento all’anca non è stato svolto.

                                         Pertanto, in considerazione di quanto sopra, a mente di questa Corte la decisione con la quale l’amministrazione ha assegnato all’interessato una rendita intera d’invalidità, senza prima avere approfonditamente esaminato il caso tramite accurati accertamenti medici ed economici, è senza dubbio manifestamente errata.

                                         Conformemente alla giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 2.6.2.), l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto esaminare se l’assicurato, da un punto di vista medico, presentava un’eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate e, in caso affermativo, se sul mercato generale del lavoro, esercitando un’attività sostitutiva, era in grado di meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua.

                             2.6.4.   Accertata quindi la manifesta erroneità della decisione iniziale con la quale l’UAI ha attribuito all’interessato una rendita intera, questa Corte deve ora esaminare le circostanze esistenti al momento di emanazione della decisione di revisione del 27 ottobre 2006 e valutare l’eventuale diritto dell’interessato ad una rendita e, se del caso, in quale misura, così da potere ristabilire una situazione conforme al diritto (cfr. giurisprudenza citata al consid. 2.6.2.).

                                         Dalla perizia del dr. __________ - cui va attribuito pieno valore probatorio in quanto rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati (cfr. consid. 2.5.2.) – risulta che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di addetto alla manutenzione, ma ancora abile al 60% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Questo Tribunale non ha motivo di distanziarsi da tali conclusioni.

D’altra parte, lo stesso dr. __________, nel suo rapporto del novembre 2006, ha ritenuto che la valutazione peritale del dr. __________ fosse ineccepibile (cfr. doc. D, in cui lo specialista ha affermato che “ho preso visione della valutazione del Dr. __________, che dal punto di vista strettamente ortopedico amministrativo risulta ineccepibile”).

                                         Visto quanto precede, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze specialistiche, richiamato inoltre l’obbligo che incombe all’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221) – questo Tribunale ritiene dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurato è inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di addetto alla manutenzione, mentre è ancora abile al 60% in attività adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Conformemente a quanto valutato dalla consulente IP nel suo rapporto del 18 agosto 2006, l’assicurato potrebbe ancora svolgere, da un profilo medico, al 60%, attività nell’ambito industriale, quali quelle di operaio in attività leggere o addetto alla sorveglianza o al controllo della merce, oppure quelle di magazziniere di merce leggera, fattorino, venditore non qualificato.

                                         Nel caso concreto non vi sono ragioni per scostarsi dalla valutazione della consulente, eseguita tra l’altro da una persona versata in questioni reintegrative.

                                         Riguardo alla censura ricorsuale relativa alla quasi totale inesistenza di un’attività lavorativa adeguata e esigibile dall’assicurato, a causa dei suoi limiti funzionali, il TCA rileva quanto segue.

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 205s., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in SZS 1990, p 255s.).

                                         In questo ordine d’idee, il TFA ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).

                                         L’Alta Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.

                                         Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U329/01, consid. 4.5).

                                         Anche in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

                                         In concreto, tenuto conto delle limitazioni ortopediche dell’interessato (cfr. quanto stabilito dal dr. __________ nel suo referto peritale, doc. 74-6 riprodotto al consid. 2.6.1.), vista la giurisprudenza appena esposta, questo Tribunale ritiene che sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione vi sono delle attività esigibili da parte dell’assicurato, così come esposto dalla consulente incaricata.

                                         Occorre infine rilevare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

                             2.6.5.   In tale contesto, dunque, è corretto procedere al calcolo dell’incapacità al guadagno, come eseguito nella decisione contestata, considerando un reddito ipotetico da invalido conseguibile in quelle attività leggere adeguate ritenute proponibili, dove l’interessato può sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa residua.

                                         Determinante, al fine di procedere al raffronto dei redditi, è la situazione dell’assicurato esistente al momento in cui è stata emanata la decisione del 27 ottobre 2006 di revisione del diritto alla rendita (cfr. consid. 2.6.2., in particolare I 302/04 del 27 marzo 2006, consid. 5.3. e I 406/05 del 13 luglio 2006, consid. 7).

                          2.6.5.1.   Per quanto concerne il reddito da valido, questo Tribunale constata che l’amministrazione ha considerato che prima del danno alla salute, nel 1997, l’assicurato ha percepito un salario complessivo di fr. 68'560, che aggiornato al 2004 è pari a fr. 74'593.

                                         L’assicurato non ha contestato tale ammontare, motivo per il quale non c’è ragione per discostarsene.

                                         Dato che il momento determinante per il raffronto dei redditi è il 2006 (data di riduzione della rendita), tale importo deve essere aggiornato a quel momento (+1.0% per il 2005 e +1.2% per il 2006, cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali, dei prezzi al consumo e dei salari reali, 1990-2006, pubblicati sul sito dell’Ufficio federale di statistica). Ne risulta un reddito da valido di fr. 76’243.

                          2.6.5.2.   Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75 seg..

                                         In questa sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

                         2.6.5.3.   Partendo dalla constatazione che l'applicazione di dati salariali statistici validi per tutta la Svizzera - quali quelli utilizzati dal TFA si rivela essere discriminante per gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, ritenuto che il reddito da non invalido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale, in una sentenza del 4 settembre 2000 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2001, p. 250ss. e in SVR 2001 IV n. 35 – in seguito costantemente confermata ed applicata in tutti i settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l'invalidità, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie) - sentito preliminarmente il parere dell'allora direttore dell’Ufficio federale di statistica, dottor __________, ha così precisato la propria giurisprudenza:

"  In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor __________, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore:

"(…)

Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate.

Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85).

Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere:

-   possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo?

-   In caso di risposta negativa:

  Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone?

(…)." (cfr. doc. V bis)

                                          Il dottor __________ ha così risposto in data 14 agosto 2000:

"  (…) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato.

I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti:

-   Nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13).

-   È ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore pr

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