Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2007 32.2006.191

7. August 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,446 Wörter·~37 min·6

Zusammenfassung

A giusta ragione UAI ha attribuito all'assicurata una rendita d'invalidità solo per un certo periodo,dato che successivamente,come stabilito dalla perizia psichiatrica,il suo stato di salute è migliorato ed ella risulta abile al lavoro al 70% sia nella sua professione,sia in altre attività adeguate.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.191   cr/DC/sc

Lugano 7 agosto 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 15 novembre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione del 12 ottobre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale cameriera, nel febbraio 2003 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “stato depressivo e dolori generalizzati” (doc. 2/1-7).

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 12 ottobre 2006, ha assegnato all’assicurata una rendita intera (grado di invalidità del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2002 (trascorso l’anno di carenza a norma dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) e il 31 agosto 2002 (tre mesi dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute ex art. 88 OAI).

                                         Successivamente, essendo nuovamente abile al lavoro al 70% a partire dal 1° giugno 2002 nella sua precedente attività di cameriera, l’amministrazione ha ritenuto che l'assicurata non ha diritto ad ulteriori prestazioni (doc. B).

                               1.3.   Con tempestivo ricorso del 15 novembre 2006, l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha contestato sia la perizia del dr. __________ - il quale non avrebbe avuto la possibilità di diagnosticare compiutamente tutte le patologie dell’interessata - sia la perizia del dr. __________ - ritenuta lacunosa e priva di valenza probatoria - chiedendo che l’amministrazione proceda a nuovi accertamenti medici e professionali e renda una nuova decisione (I).

                                         Ella ha inoltre chiesto la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (II).

Sostanzialmente la ricorrente ritiene che non possa essere ritenuta completa e sufficiente la perizia redatta dal dr. __________, il quale ha espressamente indicato di non aver potuto definire con certezza tutte le patologie dell’assicurata e di ritenere più adeguata una valutazione a lungo termine in un ambito protetto. Nemmeno si può, a mente della ricorrente, attribuire valore probatorio alla perizia del dr. __________, imprecisa ed incompleta, in quanto resa senza disporre di tutti gli elementi necessari, in particolare senza avere conoscenza di tutti i rapporti di osservazione redatti dalla __________ (visto il periodo di osservazione, in ambito protetto, cui è stata sottoposta l’interessata, dapprima presso il __________ e, poi, presso il __________).

A causa di tale mancanza, secondo l’assicurata, il perito non ha quindi potuto valutare il peggioramento delle sue condizioni di salute, evidenziato nei rapporti 18 aprile 2005 e 6 ottobre 2005 della consulente IP e poi attestato con certificato medico del 3 novembre 2006 del dr. __________ e della dr.ssa __________ del __________ di __________ (I).

                               1.4.   L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).

                                         Alla richiesta del TCA di verificare la tempestività del ricorso, accertando presso la Posta la data esatta in cui l’interessata ha ricevuto la decisione impugnata, l’UAI ha risposto di lasciare valutare al Tribunale eventuali violazioni d’ordine formale, peraltro mai sollevate (V).

                               1.5.   Con scritto 13 dicembre 2006 l’assicurata, dopo aver rilevato che la decisione impugnata è stata intimata alla sua curatrice, tramite posta B, il 13 ottobre 2006 e notificata in data 17 ottobre 2006, motivo per il quale il ricorso spedito il 15 novembre 2006 è da ritenere tempestivo, ha nuovamente ribadito le sue contestazioni in merito alle perizie del dr. __________ e del dr. __________ (VII).

Tali osservazioni sono state trasmesse all’amministrazione (VIII), con la facoltà di presentare osservazioni scritte.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                               2.2.   Il presupposto della tempestività del ricorso, non contestata dall’UAI, è considerato adempiuto da parte di questo TCA, ritenuto che, come osservato dall’assicurata (VII) e non oggetto di critica da parte dell’amministrazione, la decisione impugnata è stata intimata all’assicurata tramite posta B, ricevuta il 17 ottobre 2006. Il ricorso 15 novembre 2006 é pertanto tempestivo e, quindi, ricevibile.

                                         Nel merito

                               2.3.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l'UAI ha attribuito all'assicurata una rendita d'invalidità soltanto per un breve periodo.

                                         La ricorrente contesta di avere ritrovato una capacità lavorativa del 70% nella sua professione di cameriera dal

                                         1° giugno 2002.

                               2.4.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (DTF 125 V 417; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"  Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.6.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.7.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)." (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.8.   Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica, affidata al dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Dal referto 15 settembre 2003 risulta che il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione delle visite del 14 agosto e del 19 agosto 2003, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di entità lieve (ICD F32.0) e stato dopo gastrite antrale da Helicobacter, ora guarito, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quella di eventuale componente socio-fobica, attualmente non verificabile (doc. 16-8).

                                         In merito alle ripercussioni del danno alla salute sulla capacità lavorativa, il perito ha evidenziato:

"  (...)

2.1    Come si ripercuotono i disturbi sull'attività attuale dell'assicurato?

La peritanda ha cessato di lavorare nel mese di gennaio del 2001, ha ricevuto indennità per perdita di guadagno, come previsto dalla legge, e attualmente vive di quanto ha risparmiato, dell'eredità dei suoi genitori e di contributi da parte dei parenti.

2.2    L'attività attuale è ancora praticabile?

In modo teorico l'attività eseguita prima, ossia quella di cameriera, dal punto di vista psichico, dovrebbe ancora essere esigibile.

2.3    Se sì, in quale misura (ore al giorno)?

Probabilmente, tenendo conto delle lamentele della peritanda, in modo leggermente ridotto, magari attorno al 70%-80%, ossia circa sei-sette ore al giorno.

2.4    È constatabile una diminuzione della capacità di lavoro?

De facto la peritanda non lavora più dal mese di gennaio del 2001, ma la sua inattività non sembra, almeno dal mese di dicembre del 2002, più giustificabile attraverso le diagnosi psichiatriche sopra esposte.

2.5    Se sì, in che misura?

         La diminuzione della capacità di lavoro è, al massimo, del 30%.

(...)" (Doc. AI 16/11)

L’assicurata è quindi stata posta al beneficio di un periodo di osservazione in ambito protetto dapprima presso il __________ della __________ (__________ di __________), nel settore cucina-servizio (doc. 38) e poi, visti i buoni risultati raggiunti, si è cercato di aumentare le esigenze lavorative, per arrivare ad una situazione il più vicino possibile a quella di mercato, inserendola presso il __________. Qui l’assicurata, pur lavorando bene, ha rifiutato di svolgere l’attività di cameriera a contatto con la clientela, limitandosi a preparare i tavoli e a lavorare in lavanderia (doc. 49).

Con rapporto medico 8 giugno 2005 il dr. __________, medico psichiatra caposervizio del __________ di __________ e la dr.ssa __________, medico assistente, hanno posto le diagnosi di disturbo distimico e disturbo d’ansia generalizzato accompagnato da somatizzazione, rilevando la necessità che ella venga seguita dal profilo psicologico e assuma un trattamento psicofarmacologico. Quanto alla capacità lavorativa, i medici del __________ hanno ritenuto che l’assicurata, nel suo lavoro di cameriera, presenti un notevole rallentamento psicomotorio con delle difficoltà importanti e senso di sfiducia e che la possibilità di continuare a svolgere tale professione sia “da valutare” (doc. 53/1-4).

A fronte del parere espresso dalla consulente IP nel rapporto intermedio del 6 ottobre 2005 - nel quale ha proposto che l’assicurata sia sottoposta ad un’ultima e definitiva perizia al fine di valutare le sue possibilità reintegrative quale cameriera e la reale esigibilità lavorativa, considerato che la curante, dr.ssa __________, non era stata in grado di esprimersi circa la possibilità di attuazione di un progetto di reinserimento professionale quale cameriera presso una casa per anziani, al servizio pasti, dopo un breve periodo presso il __________ (non conoscendo ancora abbastanza bene la paziente e non avendo stabilito con lei “un’alleanza terapeutica”), (doc. 62) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica presso il dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

                                         Nel suo rapporto del 25 febbraio 2006 il perito, sulla base delle risultanze degli atti contenuti nell’incarto, nonché degli accertamenti medici eseguiti in occasione della visita del 25 febbraio 2006, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi e le constatazioni obiettive, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) di lieve entità nel quadro di un disturbo di somatizzazione (ICD10-F45.0) reattivo al contesto socio-professionale esistente da dicembre 2002, mentre quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa quella di stato dopo gastrite antrale da Helicobacter a gennaio 2002 (doc. 70-5).

Il perito ha rilevato che quanto oggettivato in occasione della sua visita peritale non fa altro che confermare quanto già valutato nel 2003 da parte del dr. __________, osservando:

"  (...)

È stato infatti constatato un quadro ansioso-depressivo di lieve gravità e un disturbo di somatizzazione, senza segni deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica maggiore. Se il primo è da mettere in relazione con la ferita narcisistica subita in ambito lavorativo e non ancora del tutto rimarginata, nella genesi del disturbo algico giocano certamente un ruolo fattori culturali, ha una funzione eminentemente appellativa e rivendicativa e c'è la tendenza all'aggravamento dei sintomi da beneficio secondario.

In conclusione, in base alle attuali constatazioni obiettive, non è stata evidenziata alcuna patologia psichiatrica maggiore, nessuna sintomatologia depressiva grave e nessun disturbo di personalità clinicamente significativo e tale da compromettere il funzionamento lucrativo della peritanda in misura completa. Da un punto di vista psichiatrico non ci sono pertanto elementi clinici tali da limitare la sua capacità lavorativa in misura superiore al 30%, se non nei periodi indicati dalla dr.ssa __________ nell'ambito delle proprie valutazioni fiduciarie per la __________ (dicembre 2001). (...)" (Doc. AI 70-5+6)

Quanto alla capacità lavorativa, il perito ha rilevato:

"  (...)

B.  Conseguenze sulla capacità di lavoro

A livello psicologico e mentale è presente una sindrome ansioso-depressiva di lieve entità con somatizzazioni, reattive ad un contesto socio-professionale sfavorevole, ma senza alcun segno clinicamente rilevante deponente per un disturbo psichiatrico maggiore o per un deficit personologico. Le menomazioni qualitative e quantitative sono legate alla sintomatologia ansioso-depressiva che tuttavia non è tale da compromettere, da un punto di vista psichiatrico, in misura superiore al 30%, l'attività abituale di cameriera esercitata dalla peritanda.

C.  Conseguenze sulla capacità d'integrazione

Sulla base di quanto precedentemente esposto, non è necessario procedere a provvedimenti d'integrazione." (Doc. AI 70-6)

Pertanto, tenuto conto della valutazione peritale del dr. __________, che concorda con quanto valutato precedentemente dal dr. __________, il dr. __________ del SMR, nel suo rapporto medico 16 marzo 2006, ha ritenuto che l’assicurata va considerata inabile al lavoro al 30% nella sua attività di cameriera a partire dal mese di giugno 2002, così come in altre attività. Egli ha pure indicato che “un ulteriore riallenamento professionale non è motivabile dal punto di vista medico e psichiatrico” (doc. 72-3+4).

Nel rapporto finale 23 marzo 2006 la consulente IP, sulla base delle indicazioni del perito, dr. __________, e del medico SMR – che non ritengono indicate misure di riallenamento professionale – ha quindi proceduto alla chiusura del caso, operando il calcolo della capacità di guadagno residua, giungendo ad una percentuale del 64%. La consulente ha comunque indicato che qualora lo desiderasse e su sua esplicita richiesta, l’interessata potrebbe sempre beneficiare di un aiuto al collocamento da parte del Servizio di collocamento dell’UAI (doc. 79).

                               2.9.   In sede ricorsuale l’assicurata ha contestato la decisione dell’amministrazione, facendo valere un peggioramento del suo stato di salute, attestato dal certificato medico del 3 novembre 2006 del __________ di __________, sottoscritto dal dr. __________ e dal medico assistente dr.ssa __________, del seguente tenore:

"  Si certifica che la signora RI 1, nata il 05.06.1957 e domiciliata a __________, è seguita presso il __________ di __________ dal 30.11.2004 su segnalazione da parte del Dr. med. __________, specialista FMH in Chirurgia di __________, a causa di un disturbo depressivo.

La paziente, affetta da una Sindrome depressiva ricorrente, tipo prevalente di media gravità (ICD-10 F33.1), è seguita regolarmente con colloqui di sostegno e terapia psicofarmacologica antidepressiva (inizialmente con Saroten retard 25 mg cp 1-0-1-0, attualmente con Saroten retard 75 mg cp 0-0-1-0).

Nel corso di questi mesi si è assistito al progressivo peggioramento dello stato psichico della paziente, attualmente caratterizzato da deflessione timica, apatia, abulia, anedonia, astenia, ansietà, disturbi del sonno, somatizzazioni, motivo per cui si è reso necessario il potenziamento della terapia psicofarmacologica antidepressiva.

A causa del disturbo da cui è affetta, con prognosi negativa, la paziente è a tutt'oggi inabile al lavoro al 100%, e a lungo termine non è prevedibile né un miglioramento del suo stato psichico, né un aumento della capacità lavorativa." (Doc. C)

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti e esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA 26 agosto 2004 nella causa C.,     I 355/03, consid. 5; STFA 25 febbraio 2003 nelle cause G., U 329/01 e S., U 330/01; STFA 18 marzo 2002 nella causa M., I 162/01; DTF 125 V 352, 122 V 160; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, p. 31).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

                                         Trattandosi specificatamente delle perizie esperite dai centri medici di accertamento dell’AI, il TFA, nella DTF 123 V 175, ha esplicitamente ammesso che l’imparzialità e l’indipendenza di questi servizi nei confronti dell’amministrazione e dell’UFAS sono garantite.

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, p. 571 seg., in particolare la nota 158, p. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tenere conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita di integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (cfr. STCA inedita del 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                                         Il TFA, in una sentenza I 938/05 del 24 agosto 2006 si è espresso sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)" (consid. 3.2)

                             2.11.   Nell’evenienza concreta, questo Tribunale ritiene che la perizia psichiatrica del dr. __________ è dettagliata, approfondita e quindi rispecchia i parametri giurisprudenziali appena ricordati (cfr. consid. 2.10.). Tale perizia può quindi validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio.

                                         Questa perizia conferma peraltro le precedenti valutazioni del dottor __________. Nel suo referto peritale 15 settembre 2003 il primo perito aveva infatti ritenuto che l’interessata fosse affetta da un episodio depressivo di entità lieve, che limitava la sua capacità lavorativa nella misura del 20%-30% a partire dal mese di dicembre 2002. Il perito aveva inoltre osservato di non poter escludere del tutto la presenza di altre patologie psichiche (componente psicotica), per la valutazione delle quali sarebbe stato necessario un contatto più durevole e intenso, evidenziando comunque che l’assicurata non presentava né deliri, né allucinazioni (cfr. doc. 16-9, “in modo teorico, ci potrebbe essere anche qualche psicopatologia non esposta sopra, che potrebbe andare nella direzione di qualcosa di psicotico, cosa che però non sono riuscito a stabilire con sicurezza e cosa che, molto probabilmente, solo un ulteriore decorso potrebbe dimostrare”, sottolineature della redattrice). Il dr. __________ ha inoltre aggiunto che si farebbe un torto all’assicurata qualora le si attribuisse una rendita d’invalidità intera o parziale, poiché così facendo ella si fisserebbe nel suo stato psichico poco descrivibile, mentre al contrario ella avrebbe bisogno di essere reintegrata nel mondo professionale (doc. 16-9).

La successiva valutazione peritale del 25 febbraio 2006 del dr. __________ - avvenuta a distanza di due anni e mezzo e che ha quindi potuto tener conto del decorso delle patologie, così come indicato dal dr. __________ - ha poi escluso l’eventuale presenza di altre psicopatologie, in particolare di un disturbo psicotico. Nel suo rapporto del 25 febbraio 2006 il dr. __________ ha infatti evidenziato che, concordando al riguardo con la valutazione peritale del dr. __________ dell’agosto 2003, l’assicurata è affetta da un quadro ansioso-depressivo di lieve entità e da un disturbo di somatizzazione reattivo ad un contesto socio-professionale sfavorevole, ma senza segni clinicamente rilevanti deponenti per un disturbo di personalità o per una patologia psichiatrica maggiore.

Anche il dr. __________, nelle sue annotazioni 28 novembre 2006, ha rilevato che il lungo tempo trascorso dalla valutazione peritale del dr. __________ “permette con alta probabilità di escludere la presenza di una psicopatologia “nascosta” che nel frattempo si sarebbe manifestata” (doc. V/1). Il dr. __________ ha inoltre rilevato che nemmeno lo stesso __________ ha riscontrato una psicopatologia maggiore (doc. V/1).

Sulla base delle sue constatazioni, il dr. __________ ha quindi ritenuto che da un punto di vista psichiatrico non vi sono elementi clinici tali da limitare la capacità lavorativa dell’interessata in misura superiore al 30%, salvo che nei periodi indicati dalla dr.ssa __________ nell’ambito delle proprie valutazioni fiduciarie (dicembre 2001) per conto della __________ (doc. 70-6, sottolineature della redattrice).

Riguardo a quest’ultima osservazione del perito, va rilevato che dalla documentazione presente nell’incarto dell’assicuratore malattia emerge che l’interessata è stata seguita, su segnalazione del medico curante (dr. __________, che ha attestato una totale incapacità lavorativa, a causa di depressione nervosa, dal 3 febbraio 2001, cfr. doc. 1-19), dal dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, a partire dall’8 marzo 2001, a causa di disturbi di somatizzazione con marcati tratti conversivi, che la rendevano totalmente inabile al lavoro a partire dal 5 marzo 2001 (cfr. rapporto 26 marzo 2001, doc. 1-34). Successivamente, con rapporti 29 maggio 2001 (doc. 1-32) e 12 settembre 2001 (doc. 1-28), il dr. __________ ha ribadito la totale incapacità lavorativa dell’assicurata, sempre affetta in modo eccessivo da problemi di somatizzazione, con la necessità di prosecuzione del trattamento, sia ambulatoriale che stazionario. Il dr. __________ ha ancora attestato un’inabilità lavorativa del 100% dell’assicurata nel suo scritto 17 ottobre 2001, nel quale ha evidenziato che ella soffre di un’importante sintomatologia depressiva accompagnata da un disturbo d’ansia generalizzato con fobia sociale, senso di debolezza, ansia e inappetenza, ritenendo improponibile la ripresa della sua attività di cameriera e di qualsiasi altra attività (doc. 1-26).

La gravità della patologia dell’interessata è poi stata confermata anche dalla dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, incaricata di effettuare una visita medico-fiduciaria da parte dell’assicuratore malattia: nel suo rapporto 4 dicembre 2001 la specialista ha diagnosticato un episodio depressivo grave, con sindrome biologica (ICD-10 F32.2) in fase di miglioramento, ritenendo la prognosi a medio termine non sfavorevole e considerando l’assicurata inabile al lavoro al 100% ancora per un periodo di quattro settimane, con successivamente una graduale ripresa della stessa (doc. 1-24, sottolineatura della redattrice).

In seguito, con rapporto di visita medico-fiduciaria dell’8 maggio 2002 (doc. 1-18), confermato poi con scritto 31 agosto 2002 (doc. 1/8-9), la dr.ssa __________ ha rilevato un miglioramento delle condizioni psichiatriche, ponendo la diagnosi di episodio depressivo lieve in remissione (ICD-10 F32.0) e epigastralgia, giudicando l’assicurata, da un profilo strettamente psichiatrico, totalmente abile al lavoro a partire dal 1° giugno 2002 (sottolineatura della redattrice).

Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale ritiene che, a giusta ragione l’UAI ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 100% fino al 31 maggio 2002 (così come attestato dalla dr.ssa __________) e, in seguito, abile al 70%, come da valutazione peritale del dr. __________.

                                         Il TCA non ignora che il dr. __________ e la dr.ssa __________ del __________, dopo aver ricordato che l’interessata è in cura presso tale servizio sin dal 30 novembre 2004, hanno attestato, in data 3 novembre 2006, una sua totale inabilità lavorativa a causa del disturbo di cui è affetta, definito come sindrome depressiva ricorrente, tipo prevalente di media gravità (doc. C).

                                         A tal proposito, va ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa – in concreto il 12 ottobre 2006 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Nel caso concreto, il certificato dei medici del __________, che fa riferimento ad un non meglio precisato progressivo peggioramento dello stato psichico dell’assicurata “nel corso di questi mesi”, potrebbe riferirsi ad una situazione di fatto antecedente alla decisione qui contestata che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale.

                                         Anche volendo ammettere una tale ipotesi, questa certificazione, priva di motivazione quanto alla valutazione della capacità lavorativa, non appare tuttavia suscettibile di scalfire il valore probatorio delle perizie allestite dagli psichiatri interpellati dall’amministrazione. Il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno infatti attestato un peggioramento progressivo dello stato psichico dell’assicurata, caratterizzato da deflessione timica, apatia, abulia, anedonia, astenia, ansietà, disturbi del sonno, somatizzazioni, caratteristiche queste già presenti al momento della perizia del dr. __________ e di quella del dr. __________, senza ulteriori motivazioni.

Del resto, occorre rilevare che già nel rapporto medico del __________ all’attenzione dell’Ufficio AI redatto in data 8 giugno 2005 (e quindi prima dell’esame peritale da parte del dr. __________) il dr. __________ e il medico assistente dr.ssa __________ avevano indicato che l’assicurata era inabile al lavoro al 100%, rilevando che ella stava attraversando un periodo di crisi accompagnato da abulia, sfiducia, assenza d’iniziativa, con delle espressioni piuttosto somatiche dei propri conflitti emotivi, ritenendo necessario un trattamento psicoterapeutico e psicofarmacologico (doc. 53-3).

In tale contesto va peraltro sottolineato che secondo la giurisprudenza federale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. [= AJP 1/2002, p. 83]; DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; STFA del 10 ottobre 2003 nella causa C., U 278/02, consid. 2.2; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Infine, la critica ricorsuale inerente la mancata forza probante del referto del dr. __________, poiché lo stesso non avrebbe potuto tener conto dei vari rapporti d’osservazione della __________, non può essere accolta.

Nel rapporto intermedio del 6 agosto 2005 la consulente IP, infatti, rilevato che durante il periodo di osservazione presso il __________ l’assicurata si era rifiutata di affrontare lavori che la ponessero a contatto con la clientela, dedicandosi unicamente alla preparazione dei tavoli e ai lavori di lavanderia e in considerazione del fatto che non era stato possibile ottenere un aggiornamento medico relativo allo stato di salute e alla sua capacità lavorativa, aveva richiesto, proprio al fine di verificare una volta per tutte la proponibilità di un riallenamento alla professione di cameriera e l’esigibilità lavorativa generica, “un’ultima e definitiva perizia medica” (doc. 62/2+3).

È a tale scopo che l’amministrazione ha quindi ordinato l’esecuzione di una nuova perizia psichiatrica, affidata (visto il rifiuto da parte del dr. __________) al dr. __________, il quale, dopo approfondito esame dell’interessata e dell’incarto, è giunto alla conclusione che ella presenti una residua abilità lavorativa del 70% nella sua precedente attività di cameriera.

Non si può quindi affermare, come preteso dall’assicurata, che la mancata conoscenza dei rapporti di osservazione possa avere avuto un influsso sulle conclusioni peritali cui è pervenuto il dr. __________, incaricato espressamente di esprimersi in merito alle affezioni dell’interessata e alla sua capacità lavorativa.

Anche la contestazione relativa al fatto che il dr. __________ non avrebbe potuto valutare il presunto peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurata, già segnalato dalla consulente IP nei rapporti del 18 aprile 2005 e del 6 ottobre 2005, poiché non a conoscenza di tali scritti (peggioramento poi certificato dal __________) non ha nessuna ragione d’essere. A prescindere infatti dalla valenza probatoria del referto del __________ del 3 novembre 2006 esposta in precedenza, occorre rilevare che è compito del medico e non del consulente in integrazione valutare le patologie di cui un assicurato è affetto e le conseguenze delle stesse sulla sua capacità lavorativa.

                                         In conclusione, poiché il referto specialistico del dr. __________rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.), allo stesso può esser fatto riferimento.

                                         Pertanto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b), che dal 1° giugno 2002 e almeno fino al momento dell'emanazione della decisione su opposizione impugnata l'assicurata presentava una capacità lavorativa del 70% nella sua professione di cameriera e in qualsiasi altra attività.

                                         In simili condizioni, poiché l’assicurata è ancora capace di esercitare la sua vecchia professione, appare indicato procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I 759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).

                                         Pertanto, il reddito da invalido che essa potrebbe conseguire mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), ricordato che il dr. __________ ha attestato un’incapacità lavorativa del 30%.

                                         Dal 1° giugno 2002 l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 30%.

                                         A ragione l'UAI ha dunque soppresso la rendita d'invalidità dal 1° agosto 2002, tre mesi dopo l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurata (cfr. art. 88 OAI).

                             2.12.   Con la propria impugnativa l’assicurata ha chiesto che venga esperita una nuova valutazione peritale.

                                         A tal proposito va rilevato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

                                         Nel caso in esame, la documentazione agli atti è sufficiente per statuire nel merito della vertenza, né vi sono validi motivi per ritenere inaffidabile la valutazione del perito medico, motivo per cui non appare necessario procedere all’allestimento di una perizia per verificare quanto già accertato.

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 2.14).

                                         Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

"  (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

                             2.14.   L’assicurata ha pure chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (II).

                                         Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, Art. 61 N. 86 p. 626).

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., Art. 61 N. 88s) - sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

                                         Nella specie, la domanda d’assistenza giudiziaria va accolta.

                                         Infatti, la ricorrente si trova nel bisogno – quale unica entrata ella dispone di una prestazione assistenziale di fr. 2'217.00 mensili (cfr. certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, doc. I e i documenti allegati) – inoltre l’assicurata non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un rappresentante, in casu l’avv. __________ della RA 1, appare senz’altro giustificato e le argomentazioni ricorsuali non apparivano palesemente destituite di fondamento.

                                         Pertanto il TCA ritiene che nella fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata.

                                         Il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         L'assicurata è pure per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. consid. 2.13. e STF I 885/06 del 20 giugno 2007)

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

                                   3.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico a carico dell’assicurata. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario

Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti

32.2006.191 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2007 32.2006.191 — Swissrulings