Raccomandata
Incarto n. 32.2006.178 FS
Lugano 11 gennaio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 8 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato, in fatto e in diritto
che - con domanda 30 giugno 2006 RI 1, classe __________, ha chiesto, per la seconda volta, di poter beneficiare di prestazioni AI (doc. AI 56/1-8). In precedenza all’assicurata era stato segnatamente riconosciuto il diritto a un quarto di rendita con effetto al 1° marzo 1990 poi soppresso con deliberazione 11 giugno 1999 (doc. AI 24/1-8; 49/1; 52/1-3 e 53/1-3);
- con decisione 18 ottobre 2006 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni adducendo che “(…) con la sua nuova domanda non fa valere elementi nuovi, infatti la documentazione medica allegata non documenta alcuna modifica intervenuta al suo stato di salute (…)” (doc. AI 63/1-2);
- con il ricorso in oggetto l’assicurata contesta la decisione di non entrata nel merito e, sulla base della documentazione medica prodotta, sostiene che il suo stato di salute è peggiorato;
- con la risposta di causa l’Ufficio AI propone di accogliere il ricorso e il rinvio degli atti rilevando che “(…) parte ricorrente ha prodotto il referto del Dr. med. __________ dell’__________ del 4 ottobre 2006 (rapporto di degenza dal 27.09.2006 al 29.09.2006 del servizio di neurochirurgia di __________) ed i documenti già in precedenza presentati con le osservazioni al preavviso, già sottoposti all’esame del Servizio medico regionale dell’AI (SMR). Il referto del Dr. med. __________ è quindi stato sottoposto al vaglio del SMR, il quale ha rilevato un certo peggioramento dei disturbi avvenuto negli ultimi anni con possibile indicazione a stabilizzazione strumentata transpepeduncolare. Dal certificato non emerge tuttavia un’indi-cazione per un peggioramento della capacità lavorativa. In conclusione, il SMR ha ritenuto di potere ipotizzare un peggioramento dello stato di salute con ripercussione sulla capacità lavorativa anche se la certificazione medica prodotta da parte ricorrente non risulta conclusiva. In questo senso viene ritenuto giudizioso procedere all’istruttoria del caso, quindi all’entrata in merito sulla nuova richiesta di prestazioni (…)”;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni;
- quando in precedenza è stata concessa una prestazione limitata nel tempo, in caso di nuova domanda il competente Ufficio AI deve nuovamente esaminare se sono dati i presupposti per il riconoscimento del diritto a prestazioni, l’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI - secondo cui una nuova richiesta è riesaminata solo se vien dimostrato che il grado d’invalidità ha subito una rilevante modifica - non trovando in siffatta evenienza applicazione (DTF 125 V 410 e STFA 15 febbraio 2000 nella causa K., I 81/99, nella quale il TFA – proprio nel caso in cui un assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni dopo che in precedenza gli era stata concessa una rendita intera limitata nel tempo – ha rilevato che “[…] nicht zugestimmt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es di Grundsätze über die Bahandlung einer Neuanmeldung nach vorgängiger Ablehnung einer Rente (Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV; BGE 117 V 198 Erw. 3a und 200 Erw. 4b mit Hinweisen) auch im vorliegenden Fall zur Anwendung bringt. Denn nach dem noch nicht veröffentlichten Urteil P. vom 8. November 1999, I 66/99 [nel frattempo pubblicata in DTF 125 V 410, ndr.] bezieht sich die Rechtsprechung zu Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV stets auf Fälle mit vorausgegangener Leistungsverweigerung und gilt nicht, wenn zuvor eine Leistung zugesprochen, aber befristet wurde […])“.
Questa giurisprudenza si applica analogicamente anche nel caso in cui a una decisione con la quale viene riconosciuto il diritto a una rendita segue un’altra decisione con la quale il diritto viene soppresso in via di revisione e in seguito viene inoltrata una nuova domanda di prestazioni (in argomento cfr. Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 218, N. 809 e la giurisprudenza citata);
- nel caso in esame dagli atti di causa risulta che con decisione 27 gennaio 1992 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto a un quarto di rendita dal 1° marzo 1990 (doc. AI 24/1-8). L’ammi-nistrazione ha poi soppresso questo diritto con deliberazione 11 giugno 1999 (doc. AI 52/1-3 e 53/1-3). Richiamata la suesposta giurisprudenza, è dunque a torto che l’Ufficio AI ha emesso una decisione di non entrata in materia fondandosi sull’art. 87 cpv. 4 OAI;
- ne consegue che, indipendentemente dal fatto che con la risposta di causa l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurata ha reso verosimile un peggioramento del suo stato di salute (IV e IV/Bis), la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministra-zione perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazione dell’assicurata;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegna-zione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione perché entri nel merito e si pronunci sulla nuova domanda di prestazione dell’assicurata.
2. Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti