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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2007 32.2006.160

11. Juni 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·9,220 Wörter·~46 min·4

Zusammenfassung

Confermata la perizia del SAM che ritiene l'A. abile al lavoro all'80% in un'attività leggera adeguata. Visto il confronto dei redditi da valido e da invalido a ragione l'Ufficio AI ha concluso per un grado d'invalidità non pensionabile. Mercato equilibrato del lavoro.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.160   FS/td

Lugano 11 giugno 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 20 settembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, attivo fino al 23 settembre 2003 quale manovale presso la ditta __________, impresa di costruzioni, di __________ (doc. AI 8/1-3), nel marzo 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 5/1-8).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare eseguita dal Servizio di accertamento medico dell’AI (in seguito SAM), con decisione 20 settembre 2006 (doc. AI 37/1-5), l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha presentato un tempestivo ricorso al TCA chiedendone:

                                                      “-     in via principale, l’accertamento di un grado d’invalidità superiore al 40%.

                                                       -     in via subordinata, il rinvio della pratica all’Ufficio per una nuova e più completa valutazione anche alla luce dei fatti recenti che verranno illustrati e documentati nel seguito del gravame.” (doc. I, pag. 2)

                                         In sostanza l’assicurato, oltre a produrre il rapporto 29 settembre 2006 della __________, ha contestato la valutazione medica, ha sostenuto che le percentuali di inabilità lavorativa riconducibili alle diverse patologie (psichiatrica e reumatologica) andavano cumulate e ha preteso che al reddito ipotetico da invalido andava applicata una riduzione di almeno il 20%.

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo:

"  (…)

II referto medico prodotto in fase ricorsuale (referto __________ del 29.09.2006, doc B di parte ricorrente) è stato sottoposto al vaglio del Servizio medico regionale dell'AI (SMR), ritenendo tale rapporto non inficiante la valutazione peritale pluridisciplinare emessa dal Servizio accertamento medico dell'Al (SAM) del 27 ottobre 2005, alla quale va riconosciuto pieno valore probante. In particolare, non è stata posta nuova diagnosi ed inoltre è stato escluso un nuovo problema infettivo.

In merito alla valutazione della capacità lavorativa globale in attività adeguata, il SAM si è chiaramente espresso al p.to 7 (doc. Al n. 25-14), considerando una riduzione massima del rendimento del 20% anche in caso di attività con spostamenti regolari di una certa importanza, sebbene dal lato prettamente reumatologico il perito nel suo consulto abbia indicato di potere riconoscere una riduzione di rendimento del 10% in caso di lavoro che richiede spostamenti regolari di una certa importanza. Non vi è alcun cumulo delle inabilità lavorative poste.

Per quanto concerne la valutazione emessa dalla consulente in integrazione professionale (doc. Al n. 30), la medesima ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera (attività da molto leggere a leggere esigibili in base al rapporto peritale SAM e lievemente ridotta per carichi medi) e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (lungo periodo di inattività e potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento di professione), non ritenendo di dovere applicare ulteriori riduzioni al reddito da invalido. Nel caso, la valutazione posta dalla consulente non è soggetta a critiche, pertanto non sono ravvisabili motivi validi per poterne giustificare la disattenzione.

(…)." (doc. IV)

                               1.4.   Con lettera 14 dicembre 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.

                               1.5.   Con osservazioni 8 gennaio 2007 l’Ufficio AI ha concluso che l’attuale documentazione medica non evidenzia elementi atti a modificare la capacità lavorativa residua dell’assicurato, valutata all’80% in attività adeguate.

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, con rapporto 15 dicembre 2004 (doc. AI 24/1), il dr. __________, medico SMR, presa in considerazione la documentazione medica acquisita durante l’istruttoria amministrativa, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Trattasi di un A 35enne che presenta esiti algici persistenti in un stato dopo operazione del piede destro.

Le diverse valutazioni mediche descrivono una netta discrepanza tra l’impedi-mento lavorativo e lo stato clinico e il fatto che l’A possa deambulare per circa 2 ore senza problemi. Una ripresa parziale nella sua attività pesante è stata infruttuosa. Le motivazioni per tale risultato sono scarse, ad eccezione che l’attività svolta è pesante.

Nella sua attività pesante una limitazione è sicuramente presente.

Come descritto da diversi medici [in] un’attività medio-leggera, senza carico superiore a 15-20 kg, con possibilità di scaricare l’arto inferiore destro ogni ora e senza lunghissimi spostamenti l’A dovrebbe essere abile in maniera completa.

Per la discrepanza presente, per l’eventuale presenza di elementi extra ritengo che sia necessaria una valutazione peritale che prenda definitivamente posizione sull’attività adeguata. (SAM).” (doc. AI 17/2)

                                         L’Ufficio AI ha quindi ordinato una perizia a cura del SAM (doc. AI 19/1-2).

                                         Dalla perizia pluridisciplinare 27 ottobre 2005 (doc. AI 25/1-27) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a due consultazioni specialistiche esterne, di natura reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"  5.1      Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

Sindrome dolorosa residua al piede ds. probabilmente multifattoriale dopo / in

   -    infortunio all’età di sette anni con conseguente anchilosi sotto talare;

   -    distorsione del retropiede ds. il 24.09.2003;

   -    tripla artrodesi il 20.02.2004;

   -    asportazione di due viti su tre il 17.01.2005;

   -    alterazioni statiche postraumatiche preesistenti agli interventi chirurgici;

   -    atrofia preesistente della muscolatura del polpaccio.

Tratti masochistici.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

5.2      Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa

Lieve epatopatia di origine non chiara.” (doc. AI 25/11)

                                         Sulla base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione globale, i periti del SAM, posta la seguente valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica globale dell’A. è valutabile nella misura dello 0% nell’attività finora svolta di manovale ed in altre attività pesanti di questo tipo, svolte prevalentemente in posizione eretta e su terreno accidentato. In un attività leggera, che possa comportare regolarmente anche compiti mediamente pesanti, idealmente prevalentemente sedentaria, che comunque non debba essere eseguita tutto il giorno in posizione eretta, senza la possibilità di pause da seduto, che possa essere svolta alternativamente in posizione eretta/seduta, che eviti movimenti ripetitivi con la caviglia ds., che non si svolga su terreno accidentato, che eviti spostamenti oltre un’ora/die, l’A. è abile al lavoro nella misura dell’80%. Anche se il lavoro richiedesse spostamenti regolari di una certa importanza, si può riconoscere una riduzione del rendimento del 20% dovuta alle limitazioni funzionali ed alla patologia psichiatrica. (…)” (doc. AI 25/14), hanno concluso:

"  (…)

8      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Predominante appare la patologia reumatologica ed ortopedica in stato da triplice artrodesi alla caviglia ds. in seguito ad un'anchilosi sottotalare su pregressa frattura in età infantile.

La problematica ortopedico - reumatologica rende l'A. totalmente inabile al lavoro nell'attività finora svolta di manovale ed in altre di pari impegno fisico.

Dal punto di vista ortopedico - reumatologico l'A. è abile al lavoro nella misura completa in un'attività lavorativa adatta, che rispetti i criteri posti dal nostro consulente reumatologo (consulto allegato).

La problematica psichiatrica, caratterizzata da una sindrome somatoforme da dolore persistente con tratti masochistici, riduce la capacità lavorativa dell'A. nella misura del 20% a causa della sofferenza psicosomatica carica di valenze ansiose.

Lo stato di salute dell'A. va considerato ridotto, così come sopra descritto, a partire dal 24.09.2003 in poi per la problematica ortopedico - reumatologica. Nel 2004 il tradimento subìto da parte dell'ex-moglie e del fratello ha ridotto la capacità lavorativa dell'A. in un'attività adatta, rendendolo ansioso e facendolo sentire inadeguato ed insicuro.

Pertanto l'incapacità lavorativa in attività leggere e adatte, nella misura massima del 20%, sussiste a partire dal giugno 2004 in poi, data del divorzio.

Lo stato di salute da allora non ha mostrato modifiche importanti. E' consigliabile che l'A. sia preso a carico dal punto di vista psicoterapico, ev. anche con una terapia psicofarmacologica, per uscire dal groviglio della sofferenza psicosomatica, prendendo contatto con il nucleo della sua personalità che dev'essere liberato dalle visioni pessimistiche e disfattistiche che l'A. ha di sé.

9      CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In considerazione del fatto che l'A. non è mai andato a scuola ed è quindi illetterato, non sono indicati provvedimenti di riformazione professionale.

L'A. dovrebbe essere indirizzato in attività lavorative quali operaio di fabbrica o attività analoghe che rispettino i limiti funzionali posti dal nostro consulente dr. __________, in una tale attività l'A. è abile nella misura del 80% come descritto al punto 7.

Una valutazione da parte di un orientatore professionale è indicata.

10   OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

Le conclusioni peritali si fondano su un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)." (doc. AI 25/14-15)

                                         L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 28 luglio 2006 (doc. AI 30/1-4), si è così espressa:

"  (…)

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni  

Per quanto riguarda la diagnosi, si fa riferimento alla documentazione medica presente nell'incarto ed alla perizia pluridisciplinare SAM redatta il 27 ottobre 2005.   Alla luce di quanto sopra, l'A. presenta una capacità lavorativa del 0% nell'attività finora svolta quale manovale ed in altre attività pesanti di questo tipo, svolte prevalentemente in posizione eretta e su terreno accidentato.   In un'attività leggera, che possa comportare regolarmente anche compiti mediamente pesanti, idealmente prevalentemente sedentaria, che comunque non debba essere eseguita tutto il giorno in posizione eretta, senza la possibilità di pause da seduto, che possa essere alternativamente svolta in posizione eretta / seduta, che eviti movimenti ripetitivi con la caviglia destra, che non si svolga su terreno accidentato che eviti spostamenti oltre un'ora al giorno, l'A. viene per contro ritenuto abile al lavoro nella misura dell'80%.   Anche se il lavoro richiedesse spostamenti regolari di una certa importanza, si può riconoscere una riduzione del rendimento del 20% dovuta alle limitazioni funzionali ed alla patologia psichiatrica.  

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni  

L'A. è d'origine turca. Non ha frequentato alcuna scuola. All'età di 14-15 anni ha iniziato a lavorare quale operaio, dapprima in una fabbrica di scarpe (per tre anni) e poi in una fabbrica tessile (sino al 1995). Nel gennaio 1996 arriva in Svizzera. Dal 1998 al 2002 alterna periodi lavorativi (lavapiatti, manovale ed operaio addetto al montaggio di ponteggi) a periodi di disoccupazione.  

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica  

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.   Si tratta quindi di identificare delle attività semplici, leggere e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. In concreto non si ritiene che l'A. disponga di un sufficiente bagaglio attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli ad una categoria di attività avanzata o qualificata.   Partendo dalle limitazioni medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del Cantone Ticino, si può ritenere che (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di equilibrio, il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente esteso.   A livello teorico, l'A. potrebbe essere reintegrato quale: ·   ●       operaio generico in ambito industriale (in posizioni non strettamente legate ·       ad una catena di produzione continua) ·   ●       addetto al controllo e sorveglianza del funzionamento e della qualità ·   ●       portiere / custode ·   ●       autista / fattorino (eventualmente per piccoli trasporti - servizio di corriere – ·      e per viaggi brevi - addetto alla distribuzione e consegna di merce non ·      troppo pesante - fiori, prodotti farmaceutici, richieste o esami di laboratorio...) ·   ●       magazziniere (in ambiti di merce leggera) ·   ●       commesso di vendita / cassiere non qualificato (eventualmente presso centri ·      del "fai da te") ·   ●       collaboratore / tuttofare in un garage oppure presso alberghi o altre strutture ·      con compiti di sorveglianza, piccoli lavori di manutenzione, accoglienza, ...  

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica  

Salario da valido:   Quale manovale presso l'impresa di costruzioni __________ di __________, nel 2004 senza il danno alla salute, l'assicurato avrebbe potuto percepire un salario annuo di Fr. 56'093.-- (annuncio d'infortunio LAINF del 2 ottobre 2003, questionario per il datore di lavoro del 23 marzo 2005 e contratto collettivo di lavoro).  

Salario da invalido:  

Siccome le professioni che l’A. può ancora svolgere nonostante il danno alla salute sono da considerare attività generiche, semplici e ripetitive, ci si può riferire ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, noti come "tabelle RSS". Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.   A seguito di una recente sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni, è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).   Nel caso concreto ci si riferisce alla categoria 4.2 che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per gli uomini, viene definito un salario ipotetico nel 2004 di Fr. 57'258.--.   Da tale importo, sempre sulla base della sopraccitata sentenza del TCA e delle indicazioni della Corte plenaria del TFA, è possibile applicare una riduzione quale correttivo in quanto lo stipendio percepito dall'A. quale manovale senza il danno alla salute (ramo economico 45 - costruzioni - Tabella TA1 - 2004 - Ticino) è inferiore alla media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 7,5%.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavoro leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%.   Nel caso concreto ritengo opportuno applicare le seguenti riduzioni: - 5% per attività leggera - 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (lungo periodo   d'inattività e potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento professionale).   Secondo le statistiche RSS del 2004, considerando quindi un reddito ipotetico senza danno alla salute di Fr. 57'258.--, un tasso di riduzione dei 7,5% quale correttivo, un'ulteriore riduzione personale del 10% ed una capacità di lavoro residua dell'80% in attività adeguata, risulta un reddito da invalido di Fr. 38'134.--.   Grado d'invalidità: 56'093 - 38134 x 100 = 32,02         56'093   Il signor RI 1 presenta un grado d'invalidità del 32% ed una capacità di guadagno residua del 68%.  

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso  

Tenendo conto del curriculum scolastico e professionale del signor RI 1 (non è mai andato a scuola ed è quindi illetterato) e della sua percentuale di abilità lavorativa residua (80%), non è possibile proporre dei provvedimenti professionali (riqualifica) che possano sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno residua.   Considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo.   Se, entro un lasso di tempo ragionevole (6 mesi), l'A. dovesse trovare un datore di lavoro disposto ad assumerlo, si resta peraltro a disposizione per un'introduzione al posto di lavoro (formazione ad hoc) in un'attività confacente con il danno alla salute e che gli permetterebbe di recuperare la capacità di guadagno residua.   Qualora l'A. lo richiedesse, si resta inoltre a disposizione, sempre per il periodo di cui sopra (6 mesi), per valutare se vi sono i presupposti per un aiuto al collocamento da parte dell'AI.   Per il momento, ritengo la pratica convenientemente evasa.  

(…)." (doc. AI 30/1-4)

                                         Trascorso infruttuoso il termine per presentare osservazioni al progetto di decisione 3 agosto 2006 (doc. AI 32/1-5 e 40/1), con decisione 20 settembre 2006 (doc. AI 37/1-5), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                                         Con il presente ricorso l’assicurato ha prodotto il rapporto 29 settembre 2006 della __________ e ha postulato la riforma della decisione impugnata contestando la valutazione medica e pretendendo che al reddito ipotetico da invalido fosse applicata una riduzione di almeno il 20%.

                                         Riguardo al rapporto 29 settembre 2006 della __________, il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 28 novembre 2006, ha osservato:

"  (…)

da questo rapporto risulta assenza di segni per infezione low-grade

viene sospettata una neuropatia del nervo surale anche se l’influsso di una tale patologia sulla capacità lavorativa non risulta certa

l’attività di manovale risulta non più esigibile

valutazione: l’attuale rapporto non evidenzia una modifica dello status locale rispetto alla valutazione del SAM, in particolare non è stata posta una nuova diagnosi, inoltre è stato escluso in pratica un nuovo problema infettivo.” (doc. IV/Bis)

                                         In sede ricorsuale l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. E e F).

                                         Al riguardo il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 8 gennaio 2007 (doc. VIII/Bis), ha osservato:

"  (…)

Attualmente vengono presentati:

rapporto servizio di neurologia clinica __________ del 12.10.2006:

- viene confermato la presenza di una neuropatia del nervo surale a destra, problematica che spiegherebbe almeno una parte dei dolori. Viene proposta l'applicazione di una crema a base di Capsicaicin

breve rapporto dr. __________ del 12.12.2006:

- l'assicurato sarebbe in sua cura dal 13.10.2006

- problema: stato depressivo reattiva a situazione famigliare complessa con separazione dalla moglie

valutazione:

il rapporto neurologico spiega in parte la natura dei dolori, disturbi che erano già stati presi in considerazione in ambito SAM riconoscendo un adeguato impedimento funzionale. L'attuale diagnosi ha quale unica conseguenza un eventuale approccio terapeutico più mirato con seguente possibilità di miglioramento futuro.

Per quanto concerne la problematica psichiatrica dal rapporto dr. __________ non risulta la presenza di una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente di una problematica psichica reattiva a problemi di tipo relazionale/famigliare. Un influsso di questa problematica sulla capacità lavorativa non è certificata e non risulta pure probabile, anzi un'attività lavorativa regolare avrebbe sicuramente un effetto positivo sul contesto sociofamigliare e quindi sulla problematica psicosociale.

In conclusione l'attuale documentazione non evidenzia elementi in favore di una modifica sostanziale o prolungata della capacità lavorativa residua dell'assicurato." (doc. VIII/Bis)

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa dell’80% in un’attività leggera adeguata.

                                         La dettagliata ed approfondita valutazione pluridisciplinare del SAM non è stata smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove patologie e/o un peggioramento delle sintomatologie.

                            2.7.1.   Per quanto riguarda all’aspetto reumatologico il dr. __________, nel suo consulto 5 ottobre 2005 (doc. AI 25/16-22), posta la diagnosi di “(…) Sindrome dolorosa residua al piede ds. probabilmente multifattoriale dopo/in presenza di: infortunio all’età di sette anni con conseguente anchilosi sotto talare - distorsione del retropiede ds. il 24.09.2003 - tripla artrodesi il 20.02.2004 - asportazione di due viti su tre il 17.01.2005 - alterazioni statiche postraumatiche preesistenti agli interventi chirurgici - atrofia preesistente della muscolatura del polpaccio (…)” (doc. AI 25/20), ha concluso che l’assicurato nella sua ultima attività di manovale è definitivamente inabile al lavoro in misura completa e, circa la possibilità di svolgere altre attività e i relativi limiti funzionali nonché la capacità lavorativa, si è così espresso:

"  (…)

In un'attività leggera, che possa comportare regolarmente anche compiti mediamente pesanti, idealmente prevalentemente sedentaria, che comunque non debba essere eseguita tutto il giorno in posizione eretta senza la possibilità di pause da seduto o che possa essere svolta alternativamente in posizione eretta e in posizione seduta, che eviti movimenti ripetivi con la caviglia destra (pala, pedaliere, ecc.) che non si svolga su terreno accidentato, che eviti spostamenti oltre un'ora al giorno, l'assicurato è abile ai lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento. Se il lavoro richiede spostamenti regolari e di una certa importanza, si può riconoscere una riduzione del rendimento del 10% dovuto alle limitazioni -funzionali che l'assicurato presenta in questo ambito rispetto a una persona che non abbia alcun problema ai piedi.

Capacità funzionale residua (Base: esame della funzionalità fisica AI):

a) Sollevamento e trasporto di carichi:

La capacità funzionale residua per il sollevamento e il trasporto di carichi molto leggeri e leggeri è normale, per carichi medi lievemente ridotta, per carichi pesanti ridotta, e per carichi molto pesanti molto ridotta. La capacità funzionale per lavori sopra il piano delle spalle con qualunque peso è normale.

b) Manipolazione di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

La capacità funzionale per la manipolazione di oggetti leggeri e lavori di precisione è normale, per lavori medi è normale, per lavori pesanti e di manovalanza è ridotta e per lavori molto pesanti molto ridotta. La rotazione della mano è normale.

c) Posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

La capacità funzionale per posizioni di lavoro a braccia elevate è normale, con rotazione del tronco normale, seduta e piegata in avanti normale, eretta e piegata in avanti normale, inginocchiata lievemente ridotta a causa della posizione della caviglia, con ginocchia in flessione normale.

d) Mantenere posizioni statiche:

Il paziente può mantenere normalmente la posizione seduta, a tempo indeterminato. La posizione eretta non dovrebbe essere richiesta oltre un'ora alla volta, senza la possibilità di sedersi per sgranchirsi.

e) Spostarsi, camminare:

L'assicurato può spostarsi molte volte al giorno fino a 50 m e più volte al giorno oltre 50 m. Spostamenti per lunghi tragitti non dovrebbe comunque superare un'ora al giorno o 4 km su terreno prevalentemente pianeggiante. Lavori su terreno accidentato non sono più esigibili. L'assicurato può salire e scendere più rampe di scale durante il giorno se il lavoro lo richiede ma la sua capacità funzionale in questo ambito deve essere ritenuta ridotta. Lavori su ponteggi e scale a pioli non sono esigibili per motivi di sicurezza.

f) Diversi:

L'assicurato può impiegare normalmente le due mani. Lavori in equilibrio non possono essere svolti.

Nota: sulla base di un orario di lavoro di 8 ore, una capacità funzionale residua definita come esigua equivale all'1-5% rispetto alla prestazione di un soggetto sano, molto ridotta equivale al 6-33%, ridotta al 34-66%, lievemente ridotta al 67-100%. Per carichi molto leggeri si intende un peso fino a 5 kg, leggeri 6-10 kg, medi 11-25 kg, pesanti 26-45 kg, molto pesanti > 45 Kg.

 (…)." (doc. AI 30/23-24)

                                         Nei rapporti 29 settembre e 12 ottobre 2006 (doc. B e E) i medici della __________ di __________ non hanno certificato nuove patologie con effetto sulla capacità lavorativa e non hanno attestato un peggioramento delle sintomatologie già descritte dai periti del SAM.

                                         Anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 28 novembre 2006 e 8 gennaio 2007 (doc. IV/Bis e VIII/Bis), ha concluso che i rapporti non evidenziano una modifica dello status locale rispetto alla perizia del SAM e che l’attuale diagnosi ha quale unica conseguenza un eventuale approccio terapeutico più mirato con seguente possibilità di miglioramento futuro.

                                         Al riguardo va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                            2.7.2.   Per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, il dr. __________, nel suo consulto 6 ottobre 2005 (doc. AI 25/23-27), posta la diagnosi di “(…) Tratti masochistici – Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10-F45.5) (…)”, si è così espresso circa le conseguenze sulla capacità lavorativa e la possibilità di migliorarla:

"  (…)

Nelle condizioni attuali l’A. presenta una sofferenza psicosomatica carica di valenze ansiose che lo mette nelle condizioni di sentirsi meno adeguato di quanto egli veramente é. Sono dell’avviso che l’inabilità lavorativa psichiatrica non sia superiore al 20%.

(…)

E’ essenziale che l’A. per uscire dal groviglio della sofferenza psicosomatica prenda contatto con il nucleo della sua personalità venendo liberato dalle visioni pessimistiche e disfattistiche di sé. Per raggiungere questo obiettivo è auspicabile che egli prenda in considerazione una presa a carico psicoterapeutica a cui può essere associata una opportuna terapia psicofarmacologica.

(…).” (cfr. doc. AI 25/26)

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, spec. bambini e adolescenti, nella lettera 12 dicembre 2006 indirizzata all’avv. RA 1 (doc. F), non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e non si è espresso sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

                                         Inoltre il dr. __________, che ha in cura l’assicurato dal 13 ottobre 2006, riferisce su una situazione posteriore alla decisione impugnata allorquando il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione impugnata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata resa (cfr. DTF 130 V 140, 129 V 4, 121 V 366 consid. 1b).

                                         Anche il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 8 gennaio 2007 (doc. VIII/Bis), ha concluso che il dr. __________ non ha attestato una patologia psichiatrica maggiore e ha solo certificato una problematica psichica reattiva senza pronunciarsi in merito a eventuali influssi sulla capacità lavorativa.

                            2.7.3.   Secondo l’assicurato le percentuali d’incapacità lavorativa riconducibili alle patologie psichiatrica e reumatologica andrebbero cumulate.

                                         Al riguardo va rilevato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

                                         La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

                                         In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare.

                                         Nel caso di specie, i periti del SAM, ritenuta l’inabilità totale nella sua precedente attività di manovale e in lavori pesanti, hanno concluso che “(…) in un attività leggera, che possa comportare regolarmente anche compiti mediamente pesanti, idealmente prevalentemente sedentaria, che comunque non debba essere eseguita tutto il giorno in posizione eretta, senza la possibilità di pause da seduto, che possa essere svolta alternativamente in posizione eretta/seduta, che eviti movimenti ripetitivi con la caviglia ds., che non si svolga su terreno accidentato, che eviti spostamenti oltre un’ora/die, l’A. è abile al lavoro nella misura dell’80%. Anche se il lavoro richiedesse spostamenti regolari di una certa importanza, si può riconoscere una riduzione del rendimento del 20% dovuta alle limitazioni funzionali ed alla patologia psichiatrica. (…)” (doc. AI 25/14, la sottolineatura è del redattore).

                                         Inoltre, nel suo consulto 5 ottobre 2005 (doc. AI 25/16-22), il dr. __________ ha concluso che in un’attività leggera, che tenga conto dei limiti funzionali posti, “(…) l’assicurato è abile al lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento (…)” (doc. AI 25/21).

                                         Questo Tribunale non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM.

                            2.7.4.   In conclusione, rispecchiando la perizia 27 ottobre 2005 del SAM e, in particolare, i referti specialistici del dr. __________ e del dr. __________, i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), alla stessa può esser fatto riferimento. Inoltre, non essendo l’interessato affetto da altre patologie invalidanti che avrebbero dovuto essere ulteriormente indagate, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare la sua capacità al lavoro.

                                         E’ dunque a ragione che l’Ufficio AI ha concluso per una capacità lavorativa dell’80% in un’attività leggera adeguata che tenga conto dei limiti funzionali posti dal dr. __________.

                               2.8.   Al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario dell’art. 16 LPGA (cfr. consid. 2.3), occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno alla salute (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante l’invalidità (reddito da invalido).

                            2.8.1.   Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b). Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b , ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

                                         Se nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidità, allora si può ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche STFA inedita del 30 dicembre 2002 nella causa B., I 56/02).

                                         Nel caso in esame, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha fissato il reddito da valido, aggiornato al 2004, in fr. 56’093.--(doc. AI 37/3).

                                         Questo importo – che si basa sui dati forniti nell’annuncio d’infortunio del 2 ottobre 2003 e nel questionario per il datore di lavoro del 23 marzo 2005 (doc. AI 8/1-3 e 1/43 dell’incarto LAINF) – non è stato contestato.

                            2.8.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va precisato che lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché, come nel caso in esame, l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai dati statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratiche VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

                                         Va qui fatto presente che, conformemente ad una recente giurisprudenza, il TFA ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

                                         Pertanto, nella determinazione del reddito da invalido occorre d’ora in avanti applicare i valori nazionali (Tabella TA1) e non più quelli regionali (Tabella TA13) come sin’ora confermato dal TCA.

                            2.8.3.   Nel caso di specie la consulente in integrazione, nel rapporto finale 28 luglio 2006 (doc. AI 30/1-4), ha rilevato che in un’attività semplice e ripetitiva, in applicazione corretta della tabella TA1 – il ricorrente, svolgendo nel 2004 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media e con orario lavorativo settimanale di 40 ore, un salario mensile lordo pari a fr. 4'588.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique, 7/8-2006, p. 90), esso ammonta a fr. 4'771.50 mensili oppure a fr. 57’258 per l'intero anno (fr. 4'771.50 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a) – il guadagno ipotetico da invalido sarebbe stato, nel 2004, pari a fr. 57’258.--.

                                         All’importo di fr. 57'258.-- la consulente ha applicato, quale correttivo, un tasso di riduzione del 7,5% visto che “(…) lo stipendio percepito dall’A. quale manovale senza il danno alla salute (ramo economico 45 – costruzioni – Tabella TA1 – 2004 - Ticino) è inferiore alla media statistica ticinese. La differenza percentuale corrisponde al 7,5%. (…)” (doc. AI 30/3).

                                         All’importo di fr. 52'963.65 (fr. 57'258.-- ridotti del 7,5%) la consulente ha poi applicato una riduzione del 10% (5% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari [lungo periodo d’inattività e potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento professionale]) e, ritenuta una capacità di lavoro residua dell’80% in un’attività leggera adeguata, ha fissato il reddito da invalido in fr. 38'134.--(fr. 52'963.65 ridotti del 10% = fr. 47'667.28 x 80% = fr. 38'134).

                                         Raffrontando il reddito da valido (2004) di fr. 56’093.-- con il reddito ipotetico da invalido in attività leggere adeguate esigibili all’80% di fr. 38'134.-risulta un grado d’invalidità non pensionabile del 32,02% ([56’093 – 38’134] x 100 : 56'093 = 32,02%).

                                         Va qui rilevato che il grado d’invalidità sarebbe addirittura inferiore se si applica la giurisprudenza sviluppata da questo Tribunale che, analogamente a quanto confermato dal TFA nella causa H. (U 454/05 + 456/05), date le premesse, quando il reddito statistico da invalido supera quello da valido lo riduce al livello di quest’ultimo (per dei casi in cui il TCA ha operato in questo modo vedi le STCA dell’11 maggio 2007 nella causa V. [32.2006.103], STCA del 17 aprile 2007 nella causa C. [32.2006.51], STCA del 28 febbraio 2007 nella causa R. [35.2006.61] e STCA del 15 novembre 2006 nella causa G. [36.2005.144]). Infatti, in questa evenienza, quale reddito statistico da invalido andrebbe considerato l’importo di fr. 56'093.--. Considerata poi una capacità lavorativa residua in un’attività adeguata dell’80% e applicata una riduzione del 10%, si otterrebbe un reddito da invalido pari a fr. 40'386.95 (fr. 56’093.-- x 80% ridotto del 10%) che è superiore a quello ritenuto dall’amministrazione di fr. 38'134.--.

                                         Alla medesima conclusione (grado d’invalidità non pensionabile) si giungerebbe con ogni verosimiglianza anche volendo aggiornare i redditi di riferimento fino al 2006, anno dell’emis-sione della decisione contestata.

                            2.8.4.   Quanto alla censura relativa alla riduzione percentuale – l’assicurato pretende una riduzione di almeno il 20% sostenendo che “(…) la seria limitazione funzionale, unita all’assenza totale di preparazione e di formazione, fa sì che risulta del tutto problematico se non addirittura escluso che egli possa trovare concretamente l’una o l’altra delle attività elencate dall’Ufficio (…)” (doc. I) – va ancora rammentato, che la questione a sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente (DTF 126 V 80 consid. 5b/bb).

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         Nel caso di specie, la consulente in integrazione ha riconosciuto una riduzione globale del 10%.

                                         Ora, a prescindere dal fatto che il TCA non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione, va qui ricordato che il dr. __________ ha concluso che in un’attività leggera, che tenga conto dei limiti funzionali posti, “(…) l’assicurato è abile al lavoro a tempo pieno e con pieno rendimento (…)” (doc. AI 25/21).

                                         Di conseguenza la riduzione del 10% operata dalla consulente in integrazione (5% per attività leggera e 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari [lungo periodo d’inattività e potenziale difficoltà di adattamento/cambiamento professionale], doc. AI 30/3) può essere confermata. E’ pertanto a ragione che l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.

                            2.8.5.   L’insorgente ha sottolineato anche che le attività leggere indicate sono del tutto teoriche e in contrasto con la realtà oggettiva del mercato del lavoro. Infatti, terminata l’erogazione delle indennità d’infortunio e di malattia, egli “(…) non ha potuto trovare un’attività che lo rendesse in una qualche misura autonomo economicamente (…)” (doc. I, pag. 5).

                                         Tale circostanza non è tuttavia rilevante ai fini dell’AI.

                                         Va infatti ricordato che l'assenza di un'occupazione lucrativa per ragioni estranee ad un danno alla salute, quali la particolare situazione di mercato in una determinata regione e la conseguente mancanza di un certo tipo di attività, non giustifica il riconoscimento di una rendita. Infatti, per costante giurisprudenza, se un assicurato non reperisce un lavoro adeguato a dipendenza dell'età, di una formazione insufficiente o di difficoltà a comprendere o farsi comprendere per motivi di lingua, l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a risponderne; l'"incapacità di lavoro" che ne risulta non è dovuta a una causa per la quale la legge le impone di prestare (DTF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991 pag. 333 consid. 3c, 1989 pag. 325 consid. 2b). La mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dall'assicurazione contro la disoccupazione e non da quella per l’invalidità.

                                         In questo contesto, nel rapporto finale 28 luglio 2006 (doc. AI 30/1-4), la consulente in integrazione aveva concluso che “(…) considerata la presenza sul mercato del lavoro di sufficienti attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, si ritiene che l’A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo. (…)” (doc. AI 30/4).

                               2.9.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

                             2.10.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.160 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.06.2007 32.2006.160 — Swissrulings