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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.05.2007 32.2006.159

31. Mai 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·7,168 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

Appurato un peggioramento dello stato valetudinario dal mese di settembre 2005 il diritto alla mezza rendita va confermato fino al mese di dicembre 2005. Per il resto rinvio atti all'UAI perché, previa perizia multidisciplinare a cura del SAM, si pronunci sul diritto a prestazioni da gennaio 2006.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.159   FS/sc

Lugano 31 maggio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 21 settembre 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale saldatore presso la __________ di __________ (doc. AI 8/1-3), nel mese di ottobre 2002 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “ernia discale L4L5 sx con voluminoso lussato e laminectomia con discectomia in data 18.11.01, ora lombalgia specifica persistente” (doc. AI 1/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisioni 22 febbraio e 11 marzo 2005 (doc. AI 64/1-2 e 68/1-2), confermate con decisione su opposizione 21 settembre 2006 (doc. AI 81/1-6), l’Ufficio AI gli ha riconosciuto il diritto a una mezza rendita per un grado d’invalidità del 54% dal 1° ottobre 2002.

                               1.2.   Contro questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA chiedendo:

                                                      “In via principale:

                                                      1.    Il ricorso è accolto, e di conseguenza la decisione su opposizione emessa dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino in data 21.09.2006 è annullata.

                                                       2.   Di conseguenza è accordata al Signor RI 1 una rendita intera d’invalidità, sulla base di un grado d’invalidità pari ad almeno al 70%, ritenuta la totale inesigibilità di un collocamento professionale.

                                                       3.   Spese e ripetibili protestate.

                                                      In via subordinata:

                                                       1.   Il ricorso è accolto, e di conseguenza l’incarto è retrocesso all’Ufficio dell’assi-curazione invalidità del Cantone Ticino per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto del Signor RI 1 ad una rendita intera d’invalidità, sulla base di un grado d’invalidità pari ad almeno al 70%.

                                                       2.   Spese e ripetibili protestate.” (doc. I, pag. 5)

                                         A sostegno del proprio ricorso l’assicurato ha addotto:

"  (...)

8.     Materialmente, la controversia verte nel conoscere quale sia il grado d'invalidità e la pedissequa assegnazione della rendita Al, di cui può beneficiare il Signor RI 1, nonché se sia esigibile il collocamento dell'assicurato de quo.

9.     Per quanto attiene all'aspetto medico si osserva primariamente come lo stesso Dr. med. __________ nella propria perizia psichiatrica del 12.08.2004 abbia affermato che si è confrontati con un caso non facile, che richiederà tatto-pazienza-accompagnamento adeguato, e che presenta elementi sfavorevoli, non da ultimo i quasi 3 anni di assenza dal lavoro. Il sanitario ha inoltre affermato: "se dovesse fallire questa strada rimarrà unicamente quella della rendita dell'invalidità totale provocata da progressivo aumento della sofferenza psichica e da sempre più marcato isolamento sociale".

        (cfr. perizia psichiatrica del 12.08.2004 del Dr. med. __________, pag. 6).

Di medesimo avviso appare il Dr. med. __________, il quale nel proprio rapporto del 3.06.2005 ha sostenuto che ha sempre ritenuto il Signor RI 1 completamente incapace al guadagno.

Orbene, in considerazione delle logiche conclusioni cui sono pervenuti i diversi medici consultati dall'assicurato (Dr. med. __________, Dr. med. __________, Dr. med. __________ e Dr. med. __________) si ritiene che - contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione Al in sede di decisione su opposizione - gli esami peritali allestiti nell'ambito della presente procedura amministrativa non rispecchiano la reale situazione medica in cui versa il mio mandante, risultando del tutto superati e per nulla aggiornati.

A comprova di quanto sopra, si produce copia dei rapporti dell'Ospedale __________ di __________ del 23.01.2006, 17.11.2005, 3.11.2005 e 11.10.2005 (Doc. B, C, D, E) redatti dai Dr. med. __________ __________ nonché copia dell'esame RM della colonna lombare del 16.11.2005 sottoscritto dalla Dr.ssa med __________ (Doc. F).

Da questi documenti si evince inequivocabilmente che da circa metà settembre 2005 il mio assistito si è ulteriormente confrontato con un voluminoso lussato erniario paramediano sin. con compressione del sacco e delle rispettive radici, risultando così soddisfatti i requisiti per un intervento di stabilizzazione strumentata posteriore in L4/L5.

Aspetto questo totalmente trascurato dall'amministrazione Al nella valutazione del grado d'invalidità realmente presentato dal mio assistito, benché pienamente rientrante nell'arco di tempo di sua cognizione.

10. Lo scrivente legale ritiene che quest'ennesima importante problematica fisica incrementi ulteriormente il grado d'invalidità presentato dal mio cliente, impedendogli di svolgere qualsivoglia attività lavorativa leggera, rendendo di tal fatta inesigibile il collocamento dello stesso.

In effetti già nel gennaio/febbraio 2005 il Signor RI 1 si è visto costretto a rinunciare - a causa del suo stato di salute psicofisico - alla consulenza e al sostegno nella ricerca di un impiego offertigli dall'UAI, e ciò nonostante i diversi sforzi atti a ridurre il più possibile il danno subito.

Orbene, ritenuto come già nell'agosto 2004 il Dr. med. __________ nella propria perizia psichiatrica riteneva essere particolarmente problematico il reinserimento lavorativo dell'assicurato e che da allora il quadro clinico di quest'ultimo è ulteriormente peggiorato con importanti ripercussioni a livello psicologico e sociale (depressione e sempre più marcato isolamento), ne consegue che non si può ragionevolmente esigere dal mio mandante che lo stesso venga nuovamente inserito nel mercato del lavoro dopo oltre 5 anni di assenza e in condizioni di salute ancor più precarie.

11. Ritenuto quindi che gli accertamenti medici espletati in corso d'istruttoria appaiono pacificamente essere superati - non essendo stato valutato l'impatto fisico e psicologico della radicolopatia L5 risalente al settembre 2005 - ne deriva che pure le valutazioni espresse dal Consulente IP, basate sui suddetti accertamenti peritali, non si attagliano alla reale e concreta situazione economica in cui versa il Signor RI 1. Pertanto si contestano recisamente sia le attività ritenute esigibili dal ridetto Consulente IP, sia il relativo raffronto dei redditi da cui è scaturito un reddito d'invalido annuo percepibile dall'assicurato de quo ammontante a Fr. 25'766.- con un conseguente grado Al pari solo al 54%.

12.  Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si domanda l'assegnazione di una rendita intera a favore del Signor RI 1, come per altro già prospettato dal Dr. med. __________ nella propria perizia psichiatrica del 12.08.2004, non essendo lo stesso in grado di svolgere qualsivoglia attività lavorativa leggera.

(…)" (Doc. I, pag. 3-5)

                                         Con istanza 20 ottobre 2006 l’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                         Con scritto 7 novembre 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA copia della missiva 31 ottobre 2006 del dr. __________ (doc. IV e IV/Bis).

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di voler confermare la decisione su opposizione fino al 25 settembre 2005 ritenuto che per il periodo posteriore a questa data dovrà procedere a nuovi accertamenti medici.

                                         L’amministrazione ha osservato:

"  (...)

Si rende edotto codesto lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni (qui di seguito TCA) che l'assicurato ha prodotto solo ora in fase di ricorso nuova documentazione medica retrodatata (vedi da doc. B a doc. F incarto TCA); per quanto attiene ai certificati medici testè menzionati, l'Ufficio Al del Canton Ticino ne ignorava la propria esistenza. Si rammenta che il ricorrente in sede di opposizione non aveva assolutamente presentato dati oggettivi che potessero rendere verosimile un peggioramento del suo stato di salute (a tal proposito si rinvia al punto 6 della decisione su opposizione sub. doc. 81 incarto AI).

Ritenuto che la decisione su opposizione è stata emanata il 21 settembre 2006, risulta evidente che l'assicurato ha crassamente violato nel caso concreto il principio di collaborare e di informare (non fornendo i documenti pertinenti al proprio stato di salute) al quale è sottoposto.

Nel merito, come si evince dall'annotazione 3.11.2006 del Servizio medico regionale dell'AI (SMR) allegata alla presente, la valutazione dello stato di salute del Signor RI 1 è da ritenersi invariata perlomeno fino al 26.9.2005 (momento a partire dal quale si è confrontati con un peggioramento della patologia discale a livello L4/L5 con compressione L5 bilateralmente).

Visto il fatto nuovo portato a conoscenza dello scrivente Ufficio solo ora in sede ricorsuale, a partire dal 26.9.2005 l'inabilità lavorativa riguardante il Signor RI 1 dovrà pertanto essere oggetto di riesame.

(...)" (Doc. VI, pag. 2)

                               1.4.   Con lettera 14 novembre 2006 l’assicurato ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Municipio di __________.

                               1.5.   Con lettera 22 novembre 2006 il rappresentante dell’assicura-to ha comunicato al TCA quanto segue:

"  Con riferimento allo scritto di codesta lodevole Corte del 13.11.2006 - notificatomi in data 20.11.2006 - vi rappresento le mie osservazioni circa le annotazioni del 3.11.2006 del Dr. med. __________.

Orbene, lo scrivente legale condivide la valutazione espressa dal sanitario sopra menzionato, secondo cui è subentrato un peggioramento nello stato di salute dell'assicurato e che si rende pertanto necessario predisporre ulteriori accertamenti volti a stabilire l'eventuale capacità lavorativa residua dello stesso.

Si ribadisce quindi come tale aggravamento provochi al Signor RI 1 importanti e negative conseguenze a livello psicologico e sociale, il quale è dunque confrontato con un disturbo affettivo-depressivo di tipo cronico ricorrente, nonché con una sindrome da dolore somatoforme, così come sostenuto dal Dr. med. __________ nel suo rapporto del 31.10.2006, agli atti, comportanti un'inabilità lavorativa totale del mio patrocinato in qualsivoglia attività.

Si rileva infine come non vi siano ulteriori mezzi di prova da presentare.

(…)" (Doc. X)

                               1.6.   Con scritto 23 novembre 2006 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA le annotazioni 17 novembre 2006 nelle quali il dr. __________ del servizio medico regionale (SMR), si è così espresso in merito alla missiva 31 ottobre 2006 del dr. __________:

"  (...)

Valutazione: l'attuale rapporto del dr. __________ non permette di mettere in dubbio la valutazione della capacità lavorativa dell'assicurato per il periodo precedente settembre 2005. Per la capacità lavorativa posteriore al 26.9.2005 confermo la necessità di una rivalutazione che, vista la problematica, dovrà essere multidisciplinare (SAM)." (Doc. XII/bis)

                               1.7.   Con lettera 5 dicembre 2006 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA quanto segue:

"  (…)

Con riferimento allo scritto di data 27.11.2006 di codesto lodevole Tribunale e relativi allegati, dal quale si evince la necessità di esperire una perizia pluridisciplinare - così come per altro auspicato dallo scrivente legale in via subordinata nel proprio ricorso del 23.10.2006 - con la presente mi permetto pertanto di domandare l'assegnazione di congrue ripetibili, stante la soccombenza in questa procedura dell'Ufficio Al.

(…)" (doc. XIV)

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se RI 1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità superiore a quello, del 54%, accertato dall’amministrazione.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell’assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Al proposito va precisato che, secondo una sentenza del TFA pubblicata in DTF 128 V 174 seg. e resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’ammi-nistrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto ad una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere ad un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.

                                         Tale principio è stato poi esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr. anche STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Nella fattispecie, il dr. __________, medico SMR, nella proposta 26 novembre 2003 (doc. AI 25/1), ha indicato:

"  (…)

A. 41.enne ex ferraiolo. IL 100% dall'ottobre 2001.

Diagnosi:

-    Sindrome lombospondilogena prevalente a sinistra in stato dopo operazione di ernia discale L4/5 sinistra nel novembre 2001.

Valutato dal dr. __________ come perito per la __________ (20.08.2002), con espressione dei limiti delle attività esigibili (e IL 50% nella sua attività, poi aumentata al 100% dopo colloquio col curante).

In seguito alla valutazione del CIP della __________ fu ritenuto che non ci fosse perdita di guadagno con le attività confacenti, quindi non fu più versata indennità dal 01.11.02.

Ora abbiamo: rapporto del curante e di 2 neurochirurghi che a distanza di un anno dalla valutazione peritale giudicano che ci sia una IL totale, in ogni attività. Dalla lettura di questi rapporti appare uno status clinico differente da quello della perizia (riflessi, Lasègue ancorché non sempre da tutti definito ugualmente).

Indicato rivalutare.

Perizia dr. __________ (comunicare che l'A. era già stato visto in agosto 2002).

(…)" (doc. AI 25-1)

                                         Il dr. __________, FMH in malattie reumatiche e riabilitazione, nella perizia 22 marzo 2004 (doc. AI 29/1-11), posta la diagnosi di “(…) Sindrome algica cronica nell’ambito di un disturbo di elaborazione del dolore (problematica psichiatrica?) – Sindrome lombovertebrale modica con/da turbe statiche ed alterazioni degenerative: ● L4/5: iniziale osteocondrosi in stato dopo emilaminectomia a sinistra e erniectomia (19.11.2001) per ernia discale paramediana sinistra, lussata caudalmente, con compressione radicolare L5 ed S1 (deficit sensomotorio, ricuperato in forma subcompleta) ● L3/L4 ed L5/S1: condrosi (…)” (doc. AI 29/7), circa il grado di capacità lavorativa nell’esercizio dell’attività lucrativa o dell’attività abituale svolta prima dell’insorgenza del danno alla salute, ha concluso:

"  (...)

In conclusione ritrovo il paziente con un quadro clinico reumatologico simile all'agosto del 2002. I limiti funzionali, presenti non si differenziano in maniera significativa dalle constatazioni di allora. Ritengo quindi la capacità funzionale del rachide tuttora limitata nella stessa misura di allora: il paziente non può alzare pesi dal suolo superiori a 15 kg circa (in maniera bimanuale), non può alzare pesi sopra l'altezza delle spalle superiori a 4-5 kg circa. Non può effettuare movimenti ripetitivi di flessione/estensione con il tronco. Può rimanere seduto senza interruzione per due ore circa, in piedi per un'ora circa. Può camminare su terreni piani senza interruzioni fino a 2 km circa. Può spostarsi su terreni sconnessi solo occasionalmente. Può far uso in maniera normale delle sue braccia e delle sue mani.

In considerazione dell'irreversibilità dei reperti funzionali e strutturali questa valutazione è da ritenere definitiva.

Per il lavoro di saldatore il paziente rimane quindi inabile al 100% ed in maniera duratura. (...)" (doc. AI 29/9)

                                         Riguardo alla possibilità di migliorare la capacità di lavoro il perito si è così espresso:

"  (...)

Le cure mediche applicate sono state adeguate. Esse si sono rivelate del tutto inefficaci a modificare la sintomatologia del paziente. Non sono proponibili ulteriori misure né conservative né chirurgiche atte a cambiare questa situazione.

Essa è determinata da un disturbo di elaborazione del dolore probabilmente nell'ambito di una patologia psichiatrica per la quale il paziente già si trova in cura. I risvolti di essa sulla capacità di lavoro devono essere ulteriormente chiariti.

Consiglio quindi all'AI di aggiornare gli atti con la richiesta di informazionI presso gli psichiatri curanti (vedasi punto 1.4.) valutando poi l'indicazione per una perizia psichiatrica.

Dal lato reumatologico il paziente è da ritenere abile al lavoro in forma normale per qualsiasi attività lucrativa consona alle sue capacità intellettuali, linguistiche e manuali che possa rispettare i limiti sotto il punto 5. Il signor RI 1 non necessita di mezzi ausiliari." (doc. AI 29/9-10)

                                         Il dr. __________, nelle annotazioni 28 aprile 2004 (doc. AI 35/1), ha indicato:

"  Vedi proposta del 26.11.2003.

Perizia reumatologica 22.03.2004 (dr. __________).

Ritiene la situazione sovrapponibile all'agosto 2002.

Limiti:

Pesi max dal suolo 15 kg, bimanualmente, 4-5 kg sopra le spalle.

Non movimenti ripetitivi di flessione / estensione del tronco.

Seduto 2 ore, in piedi 1 ora, spostamenti 2 km in piano, terreni sconnessi solo occasionalmente.

Uso normale degli arti superiori

Il perito nota una componente somatoforme, i medici che lo hanno avuto in trattamento (inclusi quelli di __________, degenza di 3 settimane in febbraio 2004).

Diagnosticano una sindrome ansioso depressiva definita "importante".

E' allora indicata una perizia psichiatrica: Dr. __________." (doc. AI 35/1)

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia 12 agosto 2004 (doc. AI 42/1-6), posta la diagnosi di “(…) Sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (ICD-10:F43.23) – Sindrome da dolore somatoforme (ICD-10:F45:4) (…)” (doc. AI 42/5), circa le conseguenze dei disturbi sulla capacità al lavoro si è così espresso: “(…) i disturbi psichici del periziando, più sopra elencati, compromettono nella misura dell’almeno 50% la sua capacità lavorativa in qualsivoglia attività (…)” (doc. AI 42/5).

                                         Il dr. __________, nel rapporto medico 29 settembre 2004 (doc. AI 44/1-2), poste le diagnosi note, elencati i limiti funzionali e ritenuta un’incapacità totale al lavoro nell’attività abituale di saldatore-ferraiolo dall’ottobre 2001 e una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata da subito, ha espresso la seguente raccomandazione:

"  (…)

Assicurato con operazione di ernia discale, e disturbi postoperatori.

L'attività precedente pesante (saldatore-ferraiolo) non è più esigibile.

Dal punto di vista fisico ci sono dei limiti espressi dal perito entro i quali un'attività è ancora possibile, anche al 100%, ma la componente psichica, evidente anche al perito reumatologo e per la quale l'A. è in trattamento, riduce la CL al 50% anche in attività adatte.

La diminuzione della CL per motivi psichici appare evidente dalla perizia psichiatrica, confermata anche dalla terapia in atto. Viene consigliata una introduzione al lavoro (a questo proposito vedi rapporto consulente professionale dell'Assicurazione del 12.10.2002), paventando un peggioramento psichico con IL totale.

(…)” (doc. AI 44/2)

                                         Vista la valutazione 27 dicembre 2004 del consulente in integrazione professionale (CIP) (doc. AI 54/1-3), con decisioni 22 febbraio e 11 marzo 2005 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto a una mezza rendita dal 1° ottobre 2002 per un grado d’invalidità del 51% (doc. AI 64/1-2 e 68/1-2).

                                         In sede di opposizione (doc. AI 71/1-5) l’assicurato ha rilevato che “(…) le risultanze di svariati medici [ndr.: si riferisce al dr. __________, al dr. __________ e al dr. __________] differiscano in toto da quelle espresse dal Dr. med. __________ nella perizia del 22.03.2004 (…)”, sostenendo che, per quel che concerne le problematiche psichiche “(…) esse sono andate peggiorando, tant’è che il Dr. med. __________ ha provveduto ad illustrare come attualmente per la sindrome lombospondilogena cronica e per lo stato ansioso-depressivo reattivo ricorrente, sia agilmente ravvisabile un’inabilità lavorativa in misura del 100% (cfr. rapporto medico del 22.04.2005, Doc. A). Egli ha altresì rappresentato come solo per la problematica lombare vi sia un’inabilità lavorativa del 50% (…)” (doc. AI 71/4).

                                         L’assicurato ha prodotto anche una lettera 3 giugno 2005 (doc. AI 73/2), indirizzata al suo legale, nella quale il dr. __________ ha precisato:

"  (...)

Per quanto riguarda la mia personale valutazione del caso ritengo che la decisione del 51% stabilita dall'Assicurazione Invalidità sia insufficiente in quanto è stato comprovato che la limitazione in qualsivoglia attività lavorativa sono state ridotte in modo completo da diversi anni, non a caso il paziente non ha più un ambiente di lavoro da molto tempo e quindi ho sempre ritenuto l'interessato completamente incapace al guadagno.

Faccio notare che anche la perizia fatta dal Dottor __________ nelle sue conclusioni confermava che si tratta di un caso non facile e dove è facile attendersi un rapido peggioramento che porterà ad un incapacità lavorativa completa.

Sono pertanto favorevole a ché il paziente faccia seguito al suo diritto di ricorso richiedente un aumento della percentuale d'incapacità al guadagno.

(…)" (doc. AI 73/2)

                                         Ritenuta la valutazione del medico SMR, dr. __________, secondo cui “(…) l’attuale documento del dr. __________ non apporta nuovi elementi clinici in favore di una modifica sostanziale dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla perizia psichiatrica dr. __________ (…)” (doc. AI 79/1) e fondandosi sui dati di cui alla tabella allestita il 18 settembre 2006 (doc. AI 80/1, il reddito ipotetico da valido è stato calcolato aggiungendo alla paga oraria l’indennità per vacanza e la tredicesima [doc. AI 81/1] e quello da invalido applicando la tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica), con decisione su opposizione 21 settembre 2006, l’Ufficio AI ha confermato il diritto a una mezza rendita dal 1° ottobre 2002 per un grado d’invalidità del 54% (doc. AI 81/1-6).

                               2.6.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.7.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, viste le risultanze della perizia 22 marzo 2004 del dr. __________ (che ha considerato i pareri espressi dagli altri specialisti antecedenti il suo reperto) e del 12 agosto 2004 del dr. __________, i quali hanno compiutamente __________ le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata, questo Tribunale, limitatamente al periodo da ottobre 2002 a settembre 2005, non intravede ragioni per scostarsi dalle conclusioni a cui soni giunti i periti.

                            2.7.1.   In particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, il dr. __________, attestata un’incapacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività, ha precisato che “(…) nella mia perizia sono stati considerati elementi fornitimi durante i miei colloqui telefonici con i colleghi dott. __________, dott. __________ e la dr.ssa __________ del Reparto di psichiatria dell’Ospedale __________ di __________ (…)” (doc. AI 42/6).

                                         Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella lettera 3 giugno 2006 indirizzata al legale dell’assicurato (doc. AI 73/2), non ha attestato un peggioramento dello stato di salute. Infatti, ritenuta un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività da anni, lo specialista si è limitato, in modo del tutto generico, a sostenere che “(…) ritengo che la decisione del 51% stabilita dall’Assicurazione Invalidità sia insufficiente (…)”, adducendo che anche il dr. __________ ha confermato che “(…) si tratta di un caso non facile e dove è facile attendersi un rapido peggioramento che porterà ad un’incapacità lavorativa completa (doc. AI 73/2).

                                         In realtà, il dr. __________, riferendosi ai provvedimenti di integrazione nel mondo del lavoro, aveva precisato che “(…) è un caso non facile, che richiederà tatto – pazienza – accompagnamento adeguato, e che presenta elementi sfavorevoli non da ultimo i quasi 3 anni di assenza dal lavoro; se dovesse fallire questa strada rimarrà unicamente quella della rendita dell’invalidità totale provocata da progressivo aumento della sofferenza psichica e da sempre più marcato isolamento sociale (…)” (doc. AI 42/6).

                                         Sempre il dr. __________, nella lettera 31 ottobre 2006 indirizzata al legale dell’assicurato (doc. IV/Bis), non ha attestato chiaramente e soprattutto non ha indicato da quando sarebbe subentrato un peggioramento dello stato valetudinario. Lo specialista, dopo aver indicato di averlo in cura dal 28 maggio 2004 e confermato una completa incapacità al lavoro da diversi anni, ha osservato, in modo del tutto generico, che “(…) per quanto riguarda le valutazioni diagnostiche ritengo che non possiamo più parlare di disturbi da disadattamento ma dobbiamo parlare di un disturbo affettivo (depressivo) di tipo cronico ricorrente, che si è svincolato dagli aspetti che potevano averlo provocato già nel 2003 e a sindrome da dolore somatoforme anch’essa oramai svincolata dal disturbo depressivo vero e proprio, anche perché a questo paziente i dolori non li può togliere più nessuno e anche la ventilata ipotesi di un nuovo e necessario intervento neurochirurgico non porta garanzia di un qualche cambiamento in termini positivi (…)” (doc. IV/Bis).

                                         Al riguardo, riferendosi alle valutazioni 3 giugno e 31 ottobre 2006 del dr. __________, anche il dr. __________, nelle rispettive annotazioni 24 luglio e 17 novembre 2006 (doc. AI 79/1 e XII/Bis), ha concluso che detti rapporti non permettono di mettere in dubbio la perizia psichiatrica del dr. __________.

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                             2.7.2   Per quanto riguarda l’aspetto neurologico, in sede di ricorso, l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica e meglio i rapporti 23 gennaio 2006, 3 e 17 novembre e 11 ottobre 2005, sottoscritti dal dr. __________, capo servizio di neurochirurgia e dal dr. __________, assistente di neurochirurgia, dell’Ospedale __________ di __________, e l’esame RM colonna lombare del 16.11.2005, sottoscritto dalla dr.ssa __________, vice primario di radiologia dell’Ospedale __________ di __________ (cfr. doc. B-F).

                                         Anche se detti atti medici sono stati esibiti la prima volta in sede di ricorso (tale agire va qui stigmatizzato), gli stessi devono essere considerati ai fini del presente giudizio.

                                         Infatti, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa – in concreto il 21 settembre 2006 –, i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 consid. 2.1, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b).

                                         Nel caso concreto, la documentazione medica sopra citata fa riferimento ad una situazione di fatto accertata dopo l’inoltro dell’opposizione, ma prima della decisione su opposizione qui contestata che segna il limite temporale per la valutazione giudiziale.

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 3 novembre 2003 (doc. VI(Bis), si è così espresso:

"  In sede di ricorso vengono presentati:

rapporti dr. __________ e referto RM colonna lombare del 16.11.2005:

da questi rapporti risulta esservi un peggioramento della patologia discale a livello L4/L5 con compressione di L5 bilateralmente, patologia insorta il 26.9.2005, data consulto pronto soccorso. In seguito veniva ventilata la possibilità di un intervento chirurgico (vedi rapporto 1.2006), decisione posticipata dall'assicurato.

valutazione: peggioramento stato di salute a partire dal 26.9.2005 con inabilità lavorativa del 100% almeno fino gennaio 2006. L'ulteriore capacità lavorativa dovrà essere stabilito procedendo ad una istruttoria complementare attuale." (doc. VI/bis)

                                         Invitato a prendere posizione in merito, l’avv. RA 1 ha osservato che “(…) condivide la valutazione espressa dal sanitario sopra menzionato [ndr.: si riferisce al dr. __________], secondo cui è subentrato un peggioramento nello stato di salute dell’assicurato e che si rende pertanto necessario predisporre ulteriori accertamenti volti a stabilire l’eventuale capacità lavorativa dello stesso (…)” (doc. X).

                                         Anche nelle annotazioni 17 novembre 2006, il dr. __________ ha ribadito che “(…) per la capacità lavorativa posteriore al 26.9.2005 confermo la necessità di una rivalutazione che, vista la problematica, dovrà [essere] multidisciplinare (SAM). (…)” (doc. XII/Bis).

                            2.7.3.   In conclusione, appurato un peggioramento dello stato di salute dal mese di settembre 2005 (conclusione questa condivisa anche dall’assicurato il quale, tra l’altro, si era limitato a contestare la valutazione del consulente in integrazione solo in quanto “(…) non essendo stato valutato l’impatto fisico e psicologico della radicolopatia L5 risalente al settembre 2005 (…)”, doc. I , punto 11, pag. 4 e 5) e ritenuto che se la capacità al guadagno peggiora occorre tenere conto del cambiamento determinate il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione (art. 88a cpv. 2 OAI), la decisione impugnata va annullata e riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal mese di ottobre 2002 fino al mese di dicembre 2005.

                                         Per il resto gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché, previo accertamento peritale pluridisciplinare a cura del SAM, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’as-sicurato dopo il 31 dicembre 2005.

                               2.8.   Vincente in causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

                                         La sua domanda intesa ad essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6; STFA del 2 febbraio 2007 nella causa G., I 911/06; STFA del 14 agosto 2006 nella causa B., I 319/05; STFA del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa T., U 59/99).

                               2.9.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    E’ confermato il diritto a una mezza rendita per il periodo dal mese di ottobre 2002 fino al mese di dicembre 2005.

                                         §§ Gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché, previo accertamento peritale pluridisciplinare a cura del SAM, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni dell’as-sicurato dopo il 31 dicembre 2005.

                                   2.   Le spese, per fr. 200.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

                                         L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.159 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.05.2007 32.2006.159 — Swissrulings