Raccomandata
Incarto n. 32.2006.152 BS/td
Lugano 18 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2006 di
RI 1 00 Locarno
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1 RI 1, classe 1973, nel mese di luglio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia psichiatrica, con progetto di decisione 25 luglio 2006 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni evidenziando quanto segue:
" Dalla documentazione acquisita all'incarto, con particolare riferimento alla perizia 23.06.2006 del Servizio __________ di __________, risulta che il danno alla salute di cui lei è portatrice le comporta un'incapacità di lavoro del 30% in qualsiasi attività.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 32)
1.2. Con osservazioni 18 agosto 2006 l’assicurata ha contestato il succitato progetto di decisione, rimarcando in sostanza la sua grave situazione psichiatrica.
Essa ha inoltre prodotto il rapporto 7 settembre 2006 del suo psichiatra curante, dr. __________, avente il seguente tenore:
" A complemento dei rapporti medici inoltrati dalla Clinica __________, dal dott. __________, FMH Psichiatria e dal sottoscritto, nonché dalla relazione della paziente stessa, in epigrafe, non posso che riconfermare quanto emerge dalla mie precedenti valutazioni e da quelle dei colleghi.
La mia paziente soffre di un disturbo di personalità emotivamente instabile, correlato da episodi depressivi gravissimi con spunti suicidali.
Le prognosi sono sfavorevoli, il rischio di una grave deriva psicologica rimane elevato." (Doc. AI 35)
1.3. Con decisione 19 settembre 2006 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, rilevando in particolare:
" Le sue osservazioni datate 18 agosto 2006 e inoltrate in opposizione al progetto di decisione del 25 luglio 2006, sono state attentamente esaminate.
A questo proposito, rileviamo innanzitutto che le stesse non sono state corredate e sostenute dalla presentazione di nuova documentazione medica specialistica, infatti, il Dr. __________ nel suo scritto del 07.09.2006 si limita a ribadire quanto già affermato a suo tempo.
Ora, giova ricordare che il rifiuto a prestazioni di rendita è stato fondato su di un esame peritale effettuato il 21 giugno 2006 dal Servizio __________ in __________ (__________), le cui risultanze figurano nel relativo rapporto stilato il 23 giugno successivo e convalidato dal Servizio medico regionale dell'AI (SMR).
In assenza dunque dell'invio di un'oggettiva documentazione medica discordante dagli atti assicurativi contenuti all'incarto AI, rimane l'assoluta validità del rapporto peritale allestito dal __________ di __________.
A titolo abbondanziale, va sottolineato che le perizie mediche eseguite da medici riconosciuti specializzati hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176).
Per quanto attiene invece al medico di famiglia, secondo generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, nel dubbio, egli attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, p. 230).
Nel caso concreto, occorre pertanto confermare la perizia effettuata dal __________, la quale non offre spunto alcuno di critica risultando completa, dettagliata e coerente.
Possiamo perciò affermare che, considerata una situazione ritenuta adeguatamente indagata, ulteriori passi istruttori non appaiono più reputati necessari.
Di conseguenza, per quanto attiene alla richiesta di un colloquio avente lo scopo di poter discutere il caso, lo scrivente Ufficio AI non ravvede l'esigenza di dover chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest'ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi." (Doc. AI 36)
1.4. Con tempestivo ricorso 6 ottobre 2006, completato il 30 ottobre 2006, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione ed il conseguente riconoscimento di una rendita intera. La ricorrente ha inoltre fatto presente di essere stata ricoverata con urgenza alla Clinica __________ di __________ il 24 ottobre 2006 e di essere degente dal 25 ottobre 2005 presso la Clinica __________ di __________ (VI).
1.5. Con risposta di causa 28 novembre l’Ufficio AI ha invece chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso. In merito al peggioramento dello stato di salute, subentrato dopo la decisione contestata, l’amministrazione ha fatto presente che lo stesso dovrà essere fatto valere nell’ambito di una nuova domanda AI (VIII).
Il 18 dicembre 2006 l’assicurata ha inoltrato una seconda domanda AI (X/1).
1.6. Pendente causa, con scritto 21 gennaio 2007 la Clinica __________, su assenso della ricorrente (doc. III), ha informato direttamente il TCA delle condizioni di salute di quest’ultima (XI).
Prendendo posizione in merito a quanto prodotto, il 7 febbraio 2007 l’Ufficio AI ha ribadito che il possibile peggioramento psichico dovrà essere fatto valere all’interno di una nuova richiesta AI (XIII).
Evidenziando un peggioramento della situazione personale e psicosociale, sia la Clinica __________ che l’assicurata stessa hanno sollecitato l’evasione del ricorso.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Dal 1° luglio 2006 la procedura in ambito AI è stata modificata (RU 2006 pag. 2003).
La previgente procedura di opposizione è stata abolita, sostituita dal mezzo del preavviso. Tenuto conto delle disposizioni transitorie, l’Ufficio AI comunica all’assicurato, tramite un preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata (nuovo art. 57 a prima frase LAI).
La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazione del luogo dell’Ufficio AI (cfr. nuovo art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).
Le decisioni emesse dall’Ufficio AI del Cantone Ticino sono impugnabili a questa Corte (art. 1 lett. m LPTCA).
2.3. Nelle osservazioni 18 agosto 2006 al progetto di decisione l’assicurata ha chiesto “di aderire (…) al vostro invito di un incontro per potermi meglio spiegare o per ottenere dei chiarimenti …” (doc. AI 34-1). La ricorrente rinvia al testo contenuto nel progetto di decisione 25 luglio 2006 in cui l’Ufficio AI, facendo riferimento alla possibilità di presentare – entro 30 giorni - per iscritto eventuali osservazioni, scrive che “è anche possibile un incontro, previo appuntamento” (doc. AI 32-1).
Nella decisione contestata, come visto, l’amministrazione ha invece ritenuto non necessario il colloquio “per chiarire ulteriormente i fatti, risultando quest’ultimi, dalla lettura della documentazione, già sufficientemente esaustivi” (doc. AI 36-2).
In sede di ricorso, l’assicurata non ha tuttavia sollevato alcuna contestazione in merito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16, 124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002 [4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Ai sensi dell’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. Il nuovo art. 57 a seconda frase LAI, entrato in vigore il 1° luglio 2006, rinvia direttamente all’art. 42 LPGA.
In merito all’eventuale obbligo da parte dell’amministrazione di convocare l’assicurato, il TFA, con sentenza del 20 settembre 2005 (C 128/04) in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha stabilito che:
" 1.2 Art. 29 Abs. 2 BV räumt kein Recht auf mündliche Anhörung ein, sondern beschränkt den Gehörsanspruch auf schriftliche Stellungnahmen (Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6; Urteil W. des Bundesgerichts vom 13. November 2002, 4P.195/2002; vgl. BGE 125 I 219 Erw. 9b sowie AHI 1993 S. 41 Erw. 3b betreffend Art. 4 aBV), es sei denn, ein Erlass gäbe ausdrücklich das Recht auf eine mündliche Anhörung (vgl. Pra 2003 Nr. 97 S. 520 Erw. 2.6). Art. 42 ATSG sieht mündliche Anhörungen im Rahmen des Verwaltungsverfahrens nicht ausdrücklich vor und auch aufgrund des VwVG oder des AVIG ergibt sich kein explizit erwähntes Recht auf eine mündliche Anhörung." (la sottolineatura è del redattore)
Pertanto, il TFA non prevede espressamente il diritto di essere ascoltato oralmente nell’ambito della procedura in materia di assicurazioni sociali.
Tale concetto è stato recentemente confermato dall’Alta Corte TFA nella sentenza del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368s, concernente una vertenza AI, in particolare al consid. 4. Ciò non toglie che, ai fini degli accertamenti istruttori, l’amministrazione può sempre avvalersi dell’audizione dell’assicurato (DTF 132 V 374 consid. 5).
Nel caso in esame, l’Ufficio AI non ha ritenuto necessario sentire oralmente l’assicurata, giudicando la documentazione raccolta sufficiente per emettere la decisione contestata.
Del resto, in sede di ricorso l’assicurata ha potuto far valere le proprie ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo. Per cui, l’eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in questa sede, dove la ricorrente ha nuovamente ribadito le proprie motivazioni (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito di poco conto da parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr. ad, esempio, DTF 132 V 390 consid. 5)
Il TCA può pertanto entrare nel merito dell’impugnativa.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente, a causa dell’affezione psichica, ha diritto a delle prestazioni assicurative, in particolare ad una rendita d’invalidità.
2.5. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA (Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1), con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-recht, Berna 2003, pag. 128).
Al riguardo l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."
Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmaco- mania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B. [I 441/99]; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.7. Nell’evenienza concreta, l’assicurata è stata peritata dal punto di vista psichiatrico.
Con rapporto 23 giugno 2006 il dr. __________, del Servizio __________ di __________, diagnosticate un disturbo di personalità non specificato (ICD-10 F60.9) ed una sindrome depressiva ricorrente, in episodio attuale lieve (ICD10 F33.0), ha proceduto alla seguente valutazione e diagnosi:
" La sig.ra RI 1 presenta disturbi psichici in modo continuativo dal mese di maggio 2003 (in passato nel 1996 breve presa a carico per difficoltà nella gestione di problematiche lavorative e vissuti depressivi reattivi) con numerosi ricoveri in ambiente psichiatrico (nove presso la Clinica __________ e uno presso l'Ospedale __________ sempre per problematiche psichiatriche). Tale situazione ha necessitato di un supporto psicologico (Dr. __________), di terapie in regime di Day Hospital e di una presa a carico psichiatrica continuativa nel tempo con prescrizione di farmaci psicotropi.
La situazione psicopatologica è inquadrabile in un Disturbo di personalità NAS per le evidenti difficoltà nella gestione di cambiamenti, frustrazioni, separazioni o situazioni potenzialmente problematiche (non vi è comunque attualmente tendenza all'azione) con conseguenti episodi depressivi di tipo reattivo.
Si certifica pertanto una incapacità lavorativa in ragione del 30% per quanto sopra segnalato e per la presenza comunque di risorse personali della sig.ra __________ (ad es. visibili nella gestione dei figli).
L'inabilità lavorativa è motivata essenzialmente dall'anamnesi longitudinale (episodi depressivi con ricoveri in ambiente psichiatrico; attuale episodio depressivo di grado lieve) ed in base alle caratteristiche personologiche sopra specificate.
Sembra inoltre importante una rivalutazione della situazione generale tra uno o due anni circa." (Doc. AI 30)
Sulla scorta della succitata perizia, con nota 18 luglio 2006 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurata inabile al 30% in qualsiasi attività, inclusa quella attuale di casalinga (doc. AI 31-1), motivo per cui con la decisione contestata l’Ufficio AI ha negato il diritto a qualsiasi prestazione assicurativa.
2.8. L’assicurata, per contro, è dell’avviso che il suo grave stato di salute giustifichi l’erogazione di una rendita intera. Essa fonda la sua tesi sulla base dei diversi atti allestiti dai medici psichiatri curanti.
Nei rapporti 8 agosto 2005 (doc. AI 12), 28 settembre 2005 (doc. AI 14) e 28 febbraio 2006 (doc. AI 24) l’allora psichiatra curante dr. __________, oltre a diagnosticare una sindrome depressiva ricorrente (ICD 10 F33) ed una sindrome ansiosa NAS (non altrimenti specificato; ICD 10 F.41), ha accertato anche un disturbo di personalità emotivamente instabile, di tipo borderline (ICD 10 F 60.31). Egli ha costantemente valutato una piena incapacità lavorativa, giustificato in particolare:
" Indubbiamente la presenza di una sindrome depressiva di concerto con un disturbo della personalità emotivamente instabile, peggiorato negli ultimi due anni, hanno impedito alla signora __________ di essere abile al lavoro. In effetti la psicopatologica di cui soffre impedisce una costanza nella gestione degli orari. Pertanto non è in grado di lavorare per oltre una o due ore consecutivamente. La scarsissima capacità di tollerare le frustrazioni la porta a reagire in modo impulsivo a qualsiasi contrarietà. Non essendo infatti in grado di padroneggiare i propri impulsi e di tollerare le frustrazioni, ella non riesce a focalizzare l'obiettivo lavorativo, reagendo senza avere la percezione delle conseguenze della proprie azioni e comportamenti. Dal lato prettamente psichiatrico ella quindi è inabile al lavoro in misura completa." (Doc. AI 12)
Dello stesso avviso è anche l’attuale psichiatra curante, dr. __________, il quale, confermate le diagnosi esposte dal suo collega dr. __________, nel rapporto 12 giugno 2005 all’attenzione dell’Ufficio AI ha scritto:
" Anamnesi:
Mi riferisco all'anamnesi di base quanto esposto dal Dr. __________ nel suo rapporto medico del 8.8.2005.
Va evidenziato inoltre la grave relazione in seno alla famiglia: i genitori sono separati, non divorziati, ma la madre, da quanto riferisce la paziente, soffrirebbe di turbe psichiche, non curata.
Questo ha rappresentato e rappresenta tuttora una grave perturbazione per il suo equilibrio psichico.
La figura di riferimento è stata una zia, appena deceduta.
Disturbi soggettivi
Si sente incapace di far fronte alle richieste della vita quale donna (convivente), madre, amica, figlia, meno ancora i ruoli sociali che rifugge.
Disturbi della percezione. Presa da crisi di ira incoercibile vorrebbe eliminare tutto e tutti e farla finita.
Constatazioni
Molto fragile sia dal profilo delle capacità di controllo dell'impulsività delle emozioni, sia dal profilo della povertà psichica e della stima di se stessa. La grave frustrazione e consapevolezza collocano il rischio suicidale ad un alto livello.
Fragilità somatiche: emicrania, cistiti, crisi ipotensiva, allergie." (Doc. AI 28)
La sua presa di posizione è stata nuovamente ribadita nello scritto 7 settembre 2006 (cfr. consid. 1.2).
2.9. Va qui ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, pag. 111).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).
2.10. Ritornando al caso in questione, da un attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che aderire alle conclusioni dell’Ufficio AI basate sostanzialmente sulla valutazione peritale del dr. __________.
Vero che gli psichiatri curanti succedutisi (dr. __________ e dr. __________) hanno escluso una ripresa lavorativa.
Ma è altrettanto vero che pertinentemente il perito dr. __________, nonostante il quadro psichiatrico compromesso, ha segnalato nell’assicurata “ la presenza di risorse personali”, ad esempio visibili nella gestione dei figli. Del resto, nel rapporto 20 febbraio 2006 il dr. __________ aveva ipotizzato un possibile parziale (50%) rientro lavorativo a condizione di un recupero adeguato dello stato timico per almeno 6-12 mesi (doc. AI 24-1).
In tale prospettiva il perito ha del resto consigliato di affiancare la peritata “nella ricerca di un lavoro consono alle sue attitudini e capacità personali attuali” (cfr. risposta alla domanda no. 2), ritenendo che “attualmente l’assicurata potrebbe svolgere mansioni semplici e ripetitive, comunque almeno inizialmente supportata sia nell’esperienza lavorativa che nella ricerca della stessa” (cfr. risposta alla domanda no. 3).
Questo Tribunale non dimentica che nel periodo maggio 2003 – gennaio 2005 l’assicurata è stata ricoverata nove volte presso la Clinica __________ (presso la quale sono attivi i due succitati psichiatri curanti) ed una volta presso l’Ospedale la __________ di __________ per il trattamento della depressione. Si tratta “unicamente” di degenze relativamente brevi, da una media di cinque/sei giorni ad un unico massimo di circa 23 giorni (cfr. perizia __________ pag. 3), rispetto al tracollo definitivo del 25 ottobre 2006, di cui parlerà in seguito.
Ora, senza voler banalizzare la situazione psichica in cui l’assicurata si trova e tantomeno sminuire la portata dei rapporti degli psichiatri curanti, a mente di questa Corte, sulla scorta della dettagliata ed esaustiva perizia amministrativa, a cui va attribuito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.9), richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l’assicurata è da ritenere incapace al lavoro nella misura del 30% in qualsiasi attività e quale casalinga.
2.11. Pendente causa, con scritto 21 gennaio 2007 la Clinica __________ ha comunicato al TCA:
" … certifichiamo che la paziente citata in epigrafe è degente presso il nostro istituto di cura dal 25 ottobre 2006 con un congedo a titolo di prova dal 15 dicembre 2006 al 9 gennaio 2007
Non abbiamo però assistito al miglioramento auspicato; il congedo di prova non ha fornito gli elementi positivi desiderati.
La paziente soffre tuttora una situazione depressiva ansiosa particolarmente acuta, su base cronica, pre-morbosa, caratterizzata da instabilità emotiva, perdita dell'iniziativa, abbassamento della tolleranza alle frustrazioni, preoccupante distacco affettivo dai suoi famigliari, preoccupazioni dell'evoluzione della malattia e del futuro in generale.
Questi disturbi influiscono significativamente sulle sue funzioni di madre e di donna all'interno della famiglia in particolare.
La prognosi lavorativa rimane pertanto sfavorevole sia dal profilo valetudinario, sia da quello sanitario." (Doc. XI)
Occorre, innanzitutto ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata - in concreto il 19 settembre 2006 -; i fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo procedimento amministrativo (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Per questi motivi, l’eventuale peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata, che in data 25 ottobre 2006 hanno portato ad un ricovero presso la Clinica __________, dovrà essere vagliato nell’ambito di nuova richiesta AI che, come visto (cfr. consid. 1.5), l’assicurata ha inoltrato il 13 dicembre 2006 (X/1).
Gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI, affinché si pronunci sulla nuova domanda.
In conclusione, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a prestazioni assicurative. Ne consegue la conferma della decisione amministrativa e la reiezione del ricorso.
2.12. Dal 1° luglio 2006, applicabile ai ricorsi entrati dopo quella data, la procedura ricorsuale davanti al TCA, in ambito AI, non è più gratuita.
L’art. 69 cpv. 1bis LAI dispone infatti che la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazione è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Tale norma è applicabile ai ricorsi inoltrati dal 1° luglio 2006 in avanti.
Nel caso in esame, risultando l’assicurata parte soccombente, alla stessa sono da porre a carico fr. 200 di spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.11.
3. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti