Raccomandata
Incarto n. 32.2006.150 mm/DC/td
Lugano 25 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 settembre 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 1° dicembre 2004, RI 1, nato nel 1950, indipendente dal 1999 (in precedenza, custode dipendente della ditta __________ di __________), ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 18).
1.2. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione formale del 19 settembre 2006, ha negato il diritto a una rendita, non raggiungendo l’assicurato un grado di invalidità del 40% almeno (doc. 52).
1.3. Con tempestivo ricorso del 16 ottobre 2006, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’UAI venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità risultante dal raffronto, da un lato, di un reddito da invalido di fr. 22'542 e, dall’altro, di un reddito da valido, di fr. 80'000 almeno, argomentando in particolare che:
" Per quanto riguarda l'aspetto medico, l'assicurato non contesta le conclusioni alle quali sono giunti gli specialisti, e cioè che egli sia abile al lavoro nella misura del 50% in attività adeguate, con conseguente valutazione del salario da invalido in CHF 22'542.00.
(cfr. rapporto finale 05.07.2006, pag. 2 e decisione impugnata, pag. 2).
Il 26.07.2006 l'assicurato, per il tramite del sottoscritto legale, contestando il progetto di decisione, produceva un prospetto cronologico delle attività da lui svolte e richiamava quanto fatto presso la __________ durante oltre 15 anni, con considerevole reddito.
Il 30.08.2006 veniva trasmessa all'UAI tutta la documentazione riguardante i redditi del signor RI 1 e attestante il fatto che, per l'attività presso la Sagl, la sua remunerazione non era avvenuta tramite la società ma attingendo in sostanza a fondi propri e ciò per non gravare le finanze della ditta.
Secondo l'art. 16 LPGA il grado di invalidità si stabilisce tramite il raffronto dei redditi ottenuti da persona valida con quello esigibile tenuto conto delle limitazioni date dallo stato di salute.
Già per questa ragione, francamente mal si capisce l'argomento per cui:
"Per gli anni che vanno dal 1996 al 2004 non risulta, come detto in precedenza, che l'assicurato abbia conseguito alcun reddito; vista la data di inizio della malattia di lunga durata segnalata dal nostro servizio medico, tale assenza di guadagno non è da imputare all'affezione fisica". (cfr. decisione impugnata, pag. 2)
Ora, dagli atti risulta come l'assenza di reddito non sia stata da imputare all'affezione fisica ma alle difficoltà finanziarie della ditta del qui ricorrente, dalla quale egli non ha percepito reddito. Nulla importa pertanto il particolare legato alla data di inizio della malattia di lunga durate e che la stessa non sia stata pertanto la causa del mancato guadagno.
Per contro è vero che, sino all'insorgere di detta malattia, l'assicurato era attivo in misura totale pur non recuperando un guadagno dalla propria datrice di lavoro, in quanto impossibilitata a versargli alcunché.
Ne consegue che, il ragionamento dell'UAI non è pertinente e non può essere accettato.
Il grado d'invalidità si determina effettuando il confronto dei redditi.
Il reddito che si sarebbe potuto conseguire senza le affezioni mediche è sempre di tipo ipotetico e, proprio a smentire il concetto applicato nel caso concreto dall'UAI, nella prassi quale punto di partenza vale sempre il reddito che si è realizzato prima dell'apparire dell'elemento invalidante.
Se è vero che questo raffronto deve essere fatto nel modo più concreto possibile è altrettanto vero che ogni caso ha le sue caratteristiche.
Il ricorrente ha percepito per un lunghissimo periodo un reddito di media ben superiore a Frs. 80'000.00 annui e la sua decadenza economica è dovuta a fattori del tutto estranei alle sue capacità, alla sua formazione, alla sua esperienza e volontà. Infatti il suo commercio si è manifestato poco produttivo o del tutto improduttivo non per scarsità d'impegno ma per il momento congiunturale.
L'insorgere delle diverse malattie ha comportato il necessario abbandono della professione.
Ne consegue che, tenendo conto dei criteri applicabili in materia, ai fini del paragone dei redditi, quello da valido sarebbe stato da determinare avuto riguardo allo stipendio percepito durante il rapporto di lavoro con la __________.
Tenendo conto di una capacità lucrativa da sano di almeno Frs. 80'000.00 all'anno e di quella residua di Frs. 22'542.00 si ottiene un grado d'invalidità superiore al 70%."
(doc. I)
1.4. L’UAI, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata oppure no, a negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA, i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere.
Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit., p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002, rispettivamente, dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:
" Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 p. 158 consid. 3c).
Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte 1994, p. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Tanto al momento dell’esame iniziale del diritto alla rendita, che in occasione della revisione di quest’ultima (art. 17 LPGA), occorre preventivamente porsi il quesito di sapere quale metodo di graduazione dell'invalidità sia applicabile nel caso concreto.
La scelta di uno dei tre metodi di graduazione dell'invalidità (metodo generale del confronto dei redditi [art. 28 cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 16 LPGA], metodo specifico [art. 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA], metodo misto [art. 28 cpv. 2ter LAI in relazione con l’art. 27bis OAI, nonché gli artt. 16 LPGA e 28 cpv. 2bis LAI in relazione con gli artt. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA]) dipende dallo statuto attribuito al potenziale beneficiario della rendita: assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo parziale o assicurato non attivo.
Se una persona vada considerata appartenente all'una o alle altre di queste tre categorie si determina esaminando cosa essa avrebbe fatto, ritenute altrimenti le medesime circostanze, se non fosse subentrato il pregiudizio alla salute.
Questo quesito si decide tenendo conto dell'evoluzione della situazione sino all'emanazione della decisione amministrativa litigiosa, ritenuto che l'ipotetica ripresa di un'attività lucrativa completa o parziale va ammessa ove tale eventualità presenti, alla luce della situazione personale, familiare, sociale ed economica, un grado di verosimiglianza preponderante (Plaidoyer 5/06, p. 54s.; DTF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b e riferimenti).
2.5. Nella concreta evenienza, dalle tavole processuali, in primo luogo dalla decisione formale del 19 settembre 2006, emerge che l’UAI ha considerato RI 1 quale assicurato esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, di modo che l’eventuale diritto alla rendita è stato valutato in applicazione del metodo generale del confronto dei redditi (cfr. doc. 52).
Questa Corte ritiene corretto l’approccio scelto dall’amministrazione, che, del resto, nemmeno il ricorrente contesta.
In proposito, occorre osservare che, dopo avere abbandonato la professione di custode alle dipendenze della ditta __________ di __________ (era il 1996; cfr. doc. 18, p. 4), l’assicurato, a partire dal 1999, si è messo in proprio, dando vita alla ditta __________ di cui egli è gerente (doc. 44, p. 1: “Dal 1999 apre la ditta __________, dove si occupava della vendita di oli di massaggio, aromaterapia, ecc. Lavorava con una bancarella in vari mercatini e aveva un negozio a __________ (ora venduto poiché fallimentare).”), attività che ha svolto ininterrottamente sino all’insorgenza del danno alla salute in questione (doc. I, p. 5: “Per contro è vero che, sino all’insorgere di detta malattia, l’assicurato era attivo in misura totale …”).
È verosimile che RI 1 avrebbe continuato ad occuparsi della società appena menzionata, qualora non fosse intervenuta la malattia, tenuto conto anche del fatto che la __________ continua a figurare regolarmente iscritta a Registro di commercio.
Visto quanto precede, è giustificato concludere che l’eventuale invalidità va stabilita secondo il metodo ordinario, applicabile alle persone che svolgono, perlomeno parzialmente, attività lavorativa.
2.6. Litigiosa, in concreto, è la quantificazione del reddito da valido.
Secondo l’insorgente, esso ammonterebbe almeno a fr. 80'000, importo corrispondente al reddito che egli avrebbe realizzato svolgendo l’attività di custode per la __________ (doc. I, p. 6: “Ne consegue che, tenendo conto dei criteri applicabili in materia, ai fini del paragone dei redditi, quello da valido sarebbe stato da determinare avuto riguardo allo stipendio percepito durante il rapporto di lavoro con la __________.”).
Per l’amministrazione, invece, il reddito da valido sarebbe pari a zero, posto che, citiamo: “prima dell’insorgenza del danno alla salute, dagli atti in nostro possesso, non risulta che l’assicurato avesse un guadagno annuo proveniente da un’attività lucrativa, sia essa di carattere dipendente o indipendente.” (doc. 52, p. 2).
Determinante, allo scopo di stabilire il reddito da non invalido, è, di regola, l'attività che l'assicurato avrebbe esercitato qualora non fosse sopravvenuto il danno alla salute. Quale indizio e punto di partenza per valutare gli sviluppi professionali senza l'infortunio, s'impone l'attività esercitata al momento in cui è intervenuto il danno alla salute. Vi è, in effetti, la presunzione che l'assicurato, nel futuro, avrebbe continuato a svolgere quest'ultima, in particolare quando essa corrisponde alla sua formazione e/o quando l'assicurato l'ha esercitata per lungo tempo. Eccezioni, ovverosia cambiamenti di professione, devono venire dimostrati secondo il criterio della verosimiglianza preponderante. Per ammettere un preteso cambiamento professionale, la giurisprudenza esige che vi siano degli indizi concreti che l'assicurato, qualora non fosse insorto il danno alla salute, avrebbe effettivamente cambiato la propria attività. Questi presupposti potrebbero essere realizzati se l'attività svolta al momento dell’insorgenza del danno alla salute rappresentava una scelta temporanea oppure forzata. Ammettere un ritorno alla professione originariamente imparata si giustifica soltanto nella misura in cui esista ancora un certo legame, così che vi sia una reale possibilità di ritorno (cfr. P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1995, p. 169s. e giurisprudenza ivi menzionata).
Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che la tesi ricorsuale non possa essere considerata fondata. Infatti non é affatto plausibile che l’assicurato, nell’ipotesi in cui non fosse intervenuto il danno alla salute, sarebbe ritornato a esercitare la professione di custode, attività che egli aveva abbandonato già nel lontano 1996 per ragioni estranee all’invalidità (malattia della moglie; cfr. doc. 44, p. 1).
Appare invece più verosimile che, senza la malattia, l’insorgente avrebbe continuato a gestire la società da lui stesso fondata nel 1999, grazie all’investimento dell’intera prestazione di uscita della sua previdenza professionale (cfr. doc. 32 e doc. I, p. 3).
Ora, la parziale incapacità del ricorrente a esercitare la sua abituale attività di commerciante (del 70/80% in base alla perizia pluridisciplinare elaborata dal SAM di Bellinzona, cfr. doc. 39, p. 17), non é di fatto all’origine di alcuna perdita di guadagno riconducibile all’invalidità, essendo essa determinata, già da tempo, dalla difficile situazione di mercato, circostanza che RI 1 ha d’altronde esplicitamente riconosciuto (cfr. doc. I, p. 5: “Ora, dagli atti risulta come l’assenza di reddito non sia stata da imputare all’affezione fisica ma alle difficoltà finanziarie della ditta del qui ricorrente, dalla quale egli non ha percepito reddito.” – il corsivo è del redattore).
Secondo questo Tribunale l'operato dell'amministrazione è dunque corretto.
Del resto, è utile segnalare che il TFA ha deciso in questo stesso senso nella sentenza I 781/02 del 31 marzo 2004, consid. 5.4, riguardante un assicurato, di professione fabbricante di sedie in proprio, al quale è stato negato il diritto alla rendita di invalidità poiché la perdita di guadagno era riconducibile, non all’invalidità, ma alla, citiamo: “… difficile situazione economica e di mercato sfavorevole, per cui il tipo di sedie da lui prodotto non è presumibilmente più richiesto.”.
Nella misura in cui all’assicurato è stato negato il diritto alla rendita di invalidità, la decisione formale impugnata merita conferma in questa sede.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per fr. 200.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti