Raccomandata
Incarto n. 32.2006.137 BS/td
Lugano 18 luglio 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2006 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio 2006 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1976, ha beneficiato di provvedimenti sanitari per la cura dell’infermità congenita no. 387 allegato OIC (epilessia congenita) e di provvedimenti pedagogico-terapeutici, nonché di un’istruzione scolastica speciale (doc. AI 1-6). Al termine dell’iter formativo, egli è stato impiegato in un’attività protetta presso una impresa edile (doc. AI 7-1).
Nel mese di aprile 1997, egli ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 9). Con decisione 11 luglio 1997 l’Ufficio AI gli ha assegnato una rendita intera a decorrere dal 1° gennaio 1997 (doc. AI 12).
1.2. Nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita, avviata nel maggio 2000, è emerso come l’assicurato, dopo uno stage di due settimane quale aiuto cuoco (doc. AI 15), fosse professionalmente attivo (dal 1° maggio 1999) presso un’azienda agricola in qualità di operaio.
Nel questionario 6 febbraio 2001 il datore di lavoro, attestando una retribuzione mensile di fr. 768, ha spiegato che “… il rendimento del lavoro del sig. RI 1 è molto incostante; richiede l’investimento di tempo e di energie ….”, motivo per cui “ … il salario corrisponde al rendimento solo se si fa astrazione dell’impegno dedicato al suo accompagnamento” (doc. AI 18).
Con rapporto 2 novembre 2000 il medico curante, dr. __________, dopo aver esposto la diagnosi e le difficoltà in ambito scolastico e professionali, ha ritenuto che l’assicurato “sarebbe in grado di seguire ed eseguire lavori manuali, anche pesanti (tanto è debole di mente quanto è portatore di considerevole forza fisica) sempre accompagnato e seguito da un collaboratore “guida” nel lavoro, anche lì questo caso sarebbe difficile aspettarsi un rendimento oltre il 50%” (doc. AI 17-3).
In data 20 giugno 2001 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che, non avendo riscontrato una rilevante modifica del grado d’invalidità, avrebbe continuato a beneficiare delle stessa rendita fino ad allora erogata (doc. AI 19).
1.3. Nel giugno 2005 l’Ufficio AI ha avviato un’altra procedura di revisione della rendita. In tale ambito l’assicurato ha annunciato una nuova attività lavorativa (manovale nel settore della pavimentazione stradale), osservando che “lavoro tutto il giorno, ma vengo pagato solo al 50% a causa della mia malattia” (doc. AI 20).
Il 24 giugno 2005 il medico curante ha certificato che “la malattia è rimasta invariata dall’ultimo certificato del 3.11.2000” (doc. AI 22).
In data 1° luglio 2005 il nuovo datore di lavoro (__________, __________) ha certificato come l’assicurato percepisse dall’inizio del rapporto di lavoro (1° aprile 2003) un salario annuo di fr. 26'180,74, rimarcando ciononostante che “il lavoratore non è indipendente, necessita di continua sorveglianza del capo-gruppo” (doc. AI 23-3).
Di conseguenza, con decisione 12 agosto 2005 l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto dal 1° settembre 2005, la rendita intera a metà rendita sulla base delle seguenti motivazioni:
" Dalla documentazione raccolta agli atti in fase di revisione risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatore, le comporta una parziale incapacità al lavoro e, dunque, al guadagno quantificabile nella misura massima del 59%. In effetti, confrontando il guadagno che secondo l'ufficio federale di statistica, avrebbe potuto percepire oggigiorno senza il danno alla salute, ossia Fr. 63'450 all'anno, con quello che raggiunge effettivamente lavorando c/o __________, vale a dire Fr. 26'181 annui, si ottiene un grado di invalidità pari al 59%.
Il calcolo di cui si è detto sopra è riportato qui di seguito.
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 63'450.00
con invalidità CHF 26'181.00
Perdita di guadagno CHF 37'269.00 = Grado d'invalidità 59%." (Doc. AI 24)
Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un’eventuale opposizione.
1.4. Mediante opposizione 15 settembre 2005 l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha contestato la riduzione della rendita sostenendo che i fr. 26'181 costituiscono un’entrata straordinaria dovuta in particolare alla benevolenza del datore di lavoro. Inoltre, egli fa presente di essere stato in cura dall’8 al 30 agosto 2005 per una pancreatite e che quindi difficilmente può mantenere l’attuale occupazione lavorativa.
1.5. Con decisione su opposizione 13 luglio 2006 l’Ufficio AI, togliendo l’effetto sospensivo ad un ricorso, ha confermato la riduzione della rendita, osservando:
" Ora, la nuova documentazione medica prodotta in sede d'opposizione è stata sottoposta al SMR, dove il 18 ottobre 2005 il medico incaricato Dott. __________ ha potuto stabilire che "per una Pancreatite acuta etitossica con decorso clinico biologico favorevole (…). Non viene attestata nessuna incapacità lavorativa" e che "non vi sono motivi medici per giustificare un peggioramento durevole delle condizioni di salute".
Considerato poi come il datore di lavoro abbia a suo tempo specificato come il guadagno dell'assicurato corrispondesse al rendimento dello stesso (questionario compilato il 1° luglio 2005, domanda 6.1) e che tale fatto è confermato anche dal guadagno possibile senza il danno alla salute (fr. 52'361.48; stesso questionario, domanda 7), non vi sono nel caso concreto valide argomentazioni che impediscano di ritenere i fr. 26'181.-- annui quali reddito d'invalido esigibile e confrontabile.
D'altra parte, il rapporto di lavoro dura ormai da parecchio tempo, a dimostrazione che si tratta di un'attività che l'assicurato è in grado di svolgere." (Doc. AI 40)
1.6. Avverso la succitata decisione amministrativa l’assicurato, per il tramite di RA 1 ha inoltrato il presente ricorso, postulandone l’annullamento ed il ripristino della rendita intera.
Evidenziando come lo stipendio mensile percepito non gli permette di vivere adeguatamente, egli ha poi aggiunto quanto segue:
" La decisione impugnata non ha tenuto conto che per ottenere uno stipendio dimezzato le spese di trasferta e di vitto sui cantieri sono uguali a chi percepisce uno stipendio al 100%.
Questo semplicemente perché il ricorrente rende solo il 50% ma deve lavorare tutto il giorno.
Si contesta inoltre che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità abbia apportato una riduzione del 50% della rendita iniziale, senza che nessuno abbia potuto accertare un miglioramento della sua invalidità e che per contro ha avuto altri problemi di salute vedi pancreatite acuta curata all'ospedale di __________ dal 8.8.2005 al 30.8.2005 di cui si fa cenno nella decisione.
Si fa inoltre rilevare che l'attuale occupazione di RI 1 presso la Ditta __________, è possibile perché un suo cugino __________, dipendente di questa ditta, si è impegnato a farlo lavorare e in particolare a seguirlo durante il lavoro. Il signor RI 1 deve essere costantemente seguito sul cantiere, non ha assolutamente iniziativa e nemmeno possiede le cognizioni richieste ad un operaio. Il calcolo per la riduzione dell'AI è stato fatto su un'entrata straordinaria fr. 26'181.- (lordi) annui che difficilmente si verificherà in seguito." (Doc. I)
Il 13 settembre 2006 il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione.
1.7 Con la risposta di causa 26 settembre 2006 l’amministrazione, confermando la correttezza della propria decisione, ha invece chiesto la reiezione del ricorso, rilevando:
" Ora, considerato come non solo delle mutate condizioni personali ma pure economicamente (come nel caso concreto) possano influenzare il diritto alle prestazioni assicurative, come sulla base della documentazione agli atti non vi siano motivi medici attestanti un durevole peggioramento dello stato di salute (cfr. annotazioni SMR del 18 ottobre 2005 relative alla "Pancreatite acuta etitossica"), come non sia contestato il reddito ipotetico senza invalidità, come sia lo stesso assicurato a certificare di percepire uno stipendio lordo di mensili fr. 2'074.44 (netto: fr. 1'751.39) e che l'attuale attività venga ormai svolta dal 2003 ed infine come le restanti argomentazioni del Signor RI 1 non influiscano sulla decisione dell'assicurazione invalidità, essendo la situazione chiara e documentata, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. IV)
1.8. Con scritto 11 ottobre 2006 il rappresentante dell’assicurato ha ribadito il carattere straordinario della retribuzione percepita e che la stessa non gli consente comunque di coprire il proprio fabbisogno.
1.9. In data 18 giugno 2007 questo TCA ha chiesto all’Ufficio AI delle delucidazioni in merito alla fattispecie, ricevendo risposta il 27 giugno 2007 (X, XI).
Invitato da questa Corte, con scritto 11 luglio 2007 il patrocinatore del ricorrente ha preso posizione in merito al succitato accertamento (XIII).
considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se rettamente l’Ufficio AI ha ridotto, in via di revisione, la rendita intera a mezza rendita.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
2.5. Nel caso in esame, pacifico è che, rispetto alla precedente decisione di rendita, la situazione medica dell’assicurato è rimasta invariata.
Motivo delle presente revisione è tuttavia la modifica del reddito da invalido, il cui importo di fr. 26'181 è stato posto in raffronto con il reddito da valido di fr. 63'450, risultando così un grado d’invalidità del 59%.
Il ricorrente sostiene che lo stipendio di fr. 26'181 è da ritenere un’entrata eccezionale, rilevando che suo cugino, anch’egli dipendente della __________, si è impegnato a seguirlo durante il lavoro.
Riguardo al reddito da invalido, va precisato che lo stesso va determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Orbene, è vero che secondo la giurisprudenza si deve presumere che il salario corrisponde alla prestazione effettuata (DTF 117 V 18). Ciò non esclude comunque che, in particolari circostanze, la retribuzione dichiarata dal datore di lavoro non comprenda anche un salario sociale (cfr. ad esempio SVR 2002 IV Nr. 28).
2.6. Quanto percepito dal ricorrente dalla __________ non può essere considerato salario sociale ed è quindi computabile quale reddito da invalido.
Non va dimenticato che con il 1° luglio 2005 il suo datore di lavoro aveva dichiarato un salario commisurato al rendimento di fr. 26'180,74; senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe potuto percepire fr. 52'361,48 (doc. AI 23). Inoltre, negli anni 2003, 2004 e 2005 la __________ ha concordato con l’assicurato una paga oraria ridotta, motivata dalla limitata capacità lavorativa (doc. AI 23- 9/10/11).
Certo che in merito all’attività svolta, nel questionario compilato il 1° luglio 2005 – successivamente ribadito con scritto 14 settembre 2005 (doc. AI 35-4) -, il datore di lavoro ha evidenziato che l’assicurato non è indipendente e che necessita di una continua sorveglianza da parte del capo-gruppo. Tuttavia, le succitate circostanze non permettono di non ritenere quanto percepito dall’interessato conforme al suo rendimento. Come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nello scritto 27 giugno 2007, diverso sarebbe se l’assicurato, nonostante la prestazione lavorativa ridotta al 50%, avesse ricevuto un salario spettante ad un manovale con orario di lavoro a tempo pieno. In quel caso, la metà andrebbe considerata quale salario sociale e non come reddito da invalido.
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, quanto percepito dall’__________ nel 2003 non è stata un’entrata straordinaria, difficilmente ripetibile. Dall’estratto del conto individuale richiesto dal TCA all’Ufficio AI, si evince infatti come nel 2005 il ricorrente abbia percepito un salario AVS di fr. 24'600, aumentato a fr. 27'536 nel 2006 (doc. XI).
L’amministrazione ha invece giustamente ritenuto quale salario sociale i fr. 762 al mese che l’assicurato aveva percepito nel 1999 e nel 2000 dall’azienda agricola __________, oggetto della precedente revisione, continuando di conseguenza a versare la rendita intera. Nel relativo questionario del datore di lavoro, compilato il 6 febbraio 2001, l’azienda aveva spiegato il motivo per cui tale remunerazione era superiore al rendimento (doc. AI 18-2). Del resto, nel già citato scritto 27 giugno 2007 l’Ufficio AI ha evidenziato che “un rapido calcolo economico conferma quanto allora ritenuto, ovvero l’ininfluenza di tali redditi sulla rendita assegnata sino ad allora” (doc. XI).
Visto quanto sopra, l’Ufficio AI ha rettamente ridotto la rendita (cfr. consid. 2.5).
Va infine ricordato al ricorrente, qualora con la rendita AI non possa più far fronte al proprio fabbisogno minimo, la possibilità di richiedere, tramite l’Agenzia AVS del comune di domicilio, una prestazione complementare.
2.7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Essendo il ricorrente soccombente, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a suo carico.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura per complessivi fr. 200.- sono a carico di RI 1.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti