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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2007 32.2006.116

26. April 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·8,807 Wörter·~44 min·3

Zusammenfassung

Domanda AI. A ragione l'Ufficio AI, viste le risultanze mediche e le conclusioni del Servizio medico regionale (SMR), ha riconosciuto all'assicurata una rendita intera limitata nel tempo dal 1° gennaio al 31 agosto 2005.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.116   FS/td

Lugano 26 aprile 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 16 maggio 2006 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe __________, da ultimo attiva quale ausiliaria di cucina presso una casa per anziani (doc. AI 16/1-7), nel novembre 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “osteoporosi” (doc. AI 6/1-7).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 16 marzo 2005, l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto a una rendita e a provvedimenti professionali (doc. AI 21/1-3).

                               1.2.   A seguito dell’opposizione inoltrata dall’assicurata, rappresentata dal RA 1 che, producendo diversa documentazione, ha contestato la valutazione medica e postulato il diritto ad una rendita intera, l’Ufficio AI, con decisione su opposizione 7 aprile 2006 (doc. AI 36/1-6), ha annullato la decisione 16 marzo 2005 e stabilito:

                                                      "1.   L’opposizione è parzialmente accolta e conseguentemente la decisione impugnata del 16 marzo 2005 è annullata.

                                                       2.   All’assicurata viene riconosciuto il diritto alla rendita d’invalidità limitatamente per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 agosto 2005.

                                                       3.   Per quanto attiene agli importi della rendita, verrà notificata una decisione separata.

                                                       4.   La procedura è gratuita.

                                                       5.   Un ricorso contro la presente decisione su opposizione non ha effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e art. 97 della legge federale sull’assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS))."

                                                       (doc. AI 36/5)

                                         L’Ufficio AI ha addotto che:

"  (…)

6. In concreto, per quanto attiene all'aspetto medico, l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione in base alla quale ella sarebbe comunque in grado di svolgere a tempo pieno attività leggere in misura del 100%.

Considerato tuttavia come l'assicurata abbia prodotto alcuni certificati medici in sede d'opposizione, la nuova documentazione medica acquisita dall'amministrazione dopo l'opposizione del 14 aprile 2005 (perizie dottor __________ effettuate per il Servizio medico __________ di __________ del 4 febbraio 2005 e 31 maggio 2005), è stata nuovamente sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell'Al di Bellinzona (SMR).

Quest'ultimo, nella propria valutazione del 15 luglio 2005, ha fatto osservare quanto segue: "In fase di opposizione sono stati inoltrati due rapporti su visite mediche fiduciarie del Dr. __________ del 2 febbraio e del 31 maggio 2005.

Il Dr. __________ menziona un'inabilità lavorativa dal gennaio 2004 (secondo la documentazione era presunto maggio 2004), in seguito sarebbero falliti diversi tentativi di ripresa del lavoro.

     Diagnosi:

-  Sindrome cervicospondilogena cronica sinistra con pregressa radicolopatia C5-C6 con ernia discale posterolaterale sinistra;

     -  Algodistrofia della caviglia destra.

2 febbraio 2005: Inabilità lavorativa totale per l'attività abituale. Per quanto riguarda l'algodistrofia e la sindrome cervicobrachiale si rimanda la valutazione della capacità lavorativa ritenendo lo stato di salute suscettibile di miglioramento (tale da consentire una capacità lavorativa forse completa per un'attività idonea, fisicamente leggera, da eseguire in posizioni variabili).

31 maggio 2005: Situazione invariata a livello cervicobrachiale, affezione predominante. Sintomatologia cronicizzata. E' prevista una terapia con radiofrequenza pulsante (tra poco disponibile presso la Clinica __________). Si conferma l'inabilità lavorativa totale definitiva per l'attività abituale. Per un'attività confacente, sono citati dei limiti ben precisi, abilità lavorativa totale per un'attività che rispetta tali limiti.

In base ai rapporti dettagliati e documentati del Dr. __________ si precisano i limiti per un'attività confacente e si ritiene che tale attività sia esigibile a partire da maggio 2005 (e non da settembre 2004)."

7. Per quanto riguarda invece i dati economici a partire dal mese di maggio 2005, in base alla più recente giurisprudenza imposta dal Tribunale federale, allorché non si dispone di dati concreti, il reddito da invalido può essere stabilito sulla base di salari teorici, editi dall'Ufficio federale di statistica (statistiche RSS).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado d'occupazione (cf. DTF 126 V 75).

In concreto, per determinare il reddito da invalida dell'assicurata è stata ritenuta quale base di calcolo un reddito statistico per attività leggere, ripetitive e non qualificate pari a fr. 41'808.- (settore privato, categoria 4, Cantone Ticino,femminile, valore mediano aggiornato al 2004), applicando una riduzione del 10% per motivi personali e professionali, scarsa formazione scolastica ed età.

Per un lavoro adeguato al proprio stato di salute, l'assicurata può ancora conseguire da invalida un reddito annuo pari a fr. 37'627.-.

Considerato che in assenza d'invalidità e lavorando a tempo pieno quale aiuto cucina l'assicurata avrebbe potuto percepire nel 2004 un salario annuo di fr. 55'932.- (cfr. questionario del datore di lavoro del 29 dicembre 2004 agli atti), l'assicurato conserva una residua capacità di guadagno del 67% con una perdita di guadagno e quindi un grado d'invalidità del 33% [(55932-37627)x100:55932 = Al 33%].

8. L'assicurata non presenta quindi il grado minimo del 40% (dal mese di maggio 2005) richiesto dalla legge per poter beneficiare della rendita d'invalidità; nel caso in esame, non entrano neppure in considerazione eventuali provvedimenti d'integrazione professionale, poiché questi non migliorano la residua capacità di guadagno. In effetti, la CIP ha stabilito che l'assicurata può essere inserita nel mondo del lavoro senza l'applicazione di provvedimenti professionali reintegrativi. La CIP ha di fatto constatato che il bagaglio attitudinale da una parte nonché l'assenza di una solida formazione scolastica dall'altra non permettono di proporre all'assicurata un progetto di riqualifica professionale.

9. Viste le valutazioni del SMR dell'AI del 22 febbraio 2005 rispettivamente del 15 luglio 2005, dalle quali risulta che l'assicurata presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 12 gennaio 2004 al 30 maggio 2005 ed una capacità lavorativa del 100% in attività adeguata dal 31 maggio 2005 (visita di controllo del dottor __________), alla signora RI 1 deve essere pertanto riconosciuto il diritto alla rendita intera d'invalidità unicamente dal 1 ° gennaio 2005 (dopo la scadenza dell'anno d'attesa ex. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 31 agosto 2005 (art. 88a cpv. 1 OAI tre mesi dopo il perdurare del constatato miglioramento).

(…)." (doc. AI 36/4-5)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso, sempre rappresentata dal RA 1, l’assicurata ha ribadito la contestazione della valutazione medica e, producendo ulteriore documentazione, ha chiesto la concessione di una rendita intera anche successivamente al 31 agosto 2005. Il suo rappresentante ha, in particolare, sostenuto che “(…) la signora RI 1 difficilmente potrà trovare un’attività lavorativa compatibile con il suo stato attuale di salute. Inoltre la nostra assistita presenta una sindrome depressiva abbastanza importante per la quale è seguita dalla dr.ssa __________ di __________. L’interessata è al beneficio delle prestazioni del consorzio aiuto domiciliare in quanto non riesce da sola ad accudire la casa. Infatti viene aiutata nella pulizia e per tutte le faccende domestiche pesanti. Attualmente soffre di disturbi respiratori per i quali deve rivolgersi al dr. __________ di __________ per degli accertamenti. […] A nostro avviso, visto anche i problemi depressivi e respiratori che si sono accumulati, la nostra assistita è da ritenersi inabile al lavoro in qualsiasi attività anche leggera nella misura completa (100%) (…)” (doc. I).

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso adducendo che: “(…) sottoposta la documentazione medica richiamata in sede di ricorso al SMR, è stato possibile stabilire che questa non apporta elementi in favore d’una modifica dello stato di salute rispettivamente della capacità lavorativa dell’assicurata (cfr. annotazioni allegate) (…)” (doc. III).

                               1.5.   Con lettere 28 luglio e 24 agosto 2006 l’assicurata ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica.

                                         Al riguardo l’Ufficio AI ha osservato che “(…) la nuova documentazione medica non mette in dubbio quanto finora ritenuto. Ciò è chiaramente desumibile dalle ultime annotazioni SMR, qui allegate (…)” (doc. X).

considerato                    in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se la ricorrente, inabile al 100% nella sua precedente attività di aiuto cucina in modo definitivo, sia da considerare totalmente abile in un’attività leggera adeguata, con conseguente rifiuto del diritto a prestazioni dal 1° settembre 2005 (tre mesi dopo l’accertamento di tale capacità lavorativa; cfr. art. 88a OAI).

                                         La ricorrente contesta una tale capacità lavorativa ritenendosi incapace al lavoro in una misura totale e/o comunque superiore al 50% anche successivamente al 31 maggio 2005.

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

                                         Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.5.   Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.”

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma, appunto, anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

                               2.6.   Il dr. __________, FMH in medicina generale e dello sport SSMS, nel rapporto medico 5 dicembre 2004 (doc. AI 15/1-3), posta la diagnosi di “(…) algodistrofia del tarso, epifisi distale della tibia – sindrome cervicoradicolare sx. – osteoporosi con stato dopo frattura patologica V metatarso piede dx (…)”, ha attestato un’incapacità totale nell’attività esercitata dal 12 gennaio 2004 indicando uno stato di salute “(…) suscettibile di miglioramento (…)” (doc. AI 15/1). Lo stesso medico, circa la possibilità di svolgere altre attività ha precisato “(…) ev. solo attività in cui deve stare seduta (…)” (doc. AI 15/3).

                                         Nel suo rapporto medico 22 febbraio 2005 (doc. AI 18/1) il dr. __________, medico SMR, ha osservato:

Diagnosi principale

Osteoporosi sintomatica con stato dopo frattura patologica del V metatarso del piede destro Sindrome radicolare irritativa C6 a sinistra Algodistrofia del tarso e dell'epifisi distale della tibia

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi con influsso sulla CL

Codice ICD 10

Codice AI

Ulteriori diagnosi senza influsso sulla CL

Stato dopo tenosinovite degli estensori delle dita del piede destro Ipercolesterolemia (trattata) Allergia alle graminacee, possibile asma bronchiale Stato dopo decompressione del nervo mediano nel canale carpale bilaterale Stato dopo fratture del polso sinistro Stato dopo meniscectomia ginocchio destro

Limiti funzionali

Le limitazioni si riferiscono prevalentemente a lavori che si svolgono in piedi come quello eseguito finora. Per attività sedentarie, la capacità lavorativa è limitata dalla sindrome cervicale, la quale esclude delle attività che non consentono di tenere la testa in posizioni variabili.

IL in %

Attività abituale

100%

Attività adeguata

0%

Inizio IL duratura Mese/anno

Maggio 2004 (precedenti periodi alternanti di 50% e 100% da dicembre 2003)

Inizio-possibilità integrazione (mese/anno)

Settembre 2004

                                         L’amministrazione ha quindi raccolto un parere della Consulente in integrazione professionale (CIP), sig.ra __________, la quale, nel rapporto finale 14 marzo 2005 (doc. AI 20/1-3), si è così espressa:

Stato di salute - danno alla salute e relativi impedimenti, osservazioni generali, limitazioni

    Il Dr. __________ nel rapporto medico del 22 febbraio 2005 esprime la seguente diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato: -   osteoporosi sintomatica con stato dopo frattura del V metatarso     del piede destro -   sindrome radicolare irritativa C6 a sinistra -   algodistrofia del tarso e dell'epifisi distale della tibia         Il dottore indica che le limitazioni si riferiscono prevalentemente a lavori che si svolgono in piedi, come quello eseguito finora. Per attività sedentarie, la capacità lavorativa è limitata dalla sindrome cervicale, la quale esclude attività che non consentono di tenere la testa in posizioni variabili. Nell'attività abituale vi è quindi un'IL del 100% a partire da maggio 2004 mentre in attività adeguate vi è una piena capacità lavorativa.  

Formazione scolastica e professionale - grado raggiunto (elementari, medie, ecc.), durata, mansioni, specializzazioni, retribuzioni

      In __________ l'A. ha frequentato le otto classi della scuola dell'obbligo. Dal 1989 lavora come ausiliaria di cucina presso la Fondazione __________ di __________.

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica

    Le possibilità di reintegrazione sono date in primo luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto con il profilo dei requisiti che caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici. Si tratta quindi di identificare delle attività semplici e non qualificate accessibili alle residue abilità del soggetto. Ho quindi verificato se le indicazioni medico teoriche sono ragionevolmente traducibili nella pratica confermando l'esistenza di un mercato del lavoro capace di offrire attività consone allo stato di salute dell'A.     Per quanto riguarda la professione esercitata dall'A., vale a dire quella di ausiliaria di cucina, non è da considerare esigibile poiché non rispetta la principale limitazione cioè quella di non lavorare in piedi. Come si può dedurre dal mansionario allegato al questionario del datore di lavoro si tratta di un lavoro svolto prettamente in piedi senza possibilità di alternare la postura secondo il bisogno.     Contrariamente, sono esigibili tutte quelle attività semplici e medio-leggere tipiche del Secondario e Terziario non qualificati che rispettano i imiti invalidanti della signora RI 1. Tenendo conto dei limiti funzionali medico-teorici, è possibile individuare un mercato piuttosto ampio. Si possono infatti proporre attività nell'ambito del secondario; come ad es. mansioni d'assemblaggio, stampa, rifinitura, lucidatura, controllo del funzionamento e della qualità in diversi settori industriali (orologeria, meccanica, industria farmaceutica, alimentare, settore dell'abbigliamento, delle materia plastiche,….). Si tratta infatti di lavori svolti in posizione prevalentemente seduta e che consentono di tenere la testa in posizioni variabili. Altre attività esigibili: commessa, cassiera, centralinista, telefonista.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica

  Salario da valido:

Nel 2005 in qualità di ausiliaria di cucina presso la __________ l'A. potrebbe percepire un salario annuo di Fr. 55'926.-

  Salario da invalido:

    In conformità alla recente giurisprudenza al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano.

Nel caso concreto per calcolare il reddito da invalido si deve partire da un salario di Fr. 41'808.- (settore privato, categoria 4, Canton Ticino, donne, valore mediano aggiornato al 2004).

A questa cifra, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. A mio giudizio per quanto riguarda il caso della signora RI 1 propongo un'ulteriore riduzione del 10% per motivi personali e professionali (scarsa formazione scolastica,età che rende difficoltosa la capacità di adattamento ad una nuova professione).  

Considerando un reddito ipotetico di Fr. 41'808, con una CL del 100% ed applicando una riduzione del 10% risulta un reddito da invalido di Fr. 37'627.-

Grado d'invalidità:   55'926 - 37627 x 100 = 33%

      55'926   La signora RI 1 presenta un grado d'invalidità del 33% ed una capacità di guadagno residua del 67%.

Proposte formative (eventuali) o di chiusura del caso

Tenuto conto del curriculum scolastico e professionale dell'A. non è possibile intravedere dei provvedimenti professionali che possano aumentare o mantenere la capacità di guadagno. L'età avanzata, la scolarità e l'esperienza professionale specifica dell'assicurata non permettono di proporre una riqualifica professionale in quanto l'A. non possiede né le capacità cognitive né le competenze scolastiche per affrontare un progetto simile.

La mia opinione è che le limitazioni fisiche presentate dall'A. non si configurano gravi al punto da giustificare una non reintegrabilità nel mercato del lavoro. La presenza sul mercato di attività direttamente accessibili e confacenti con il danno alla salute, induce a concludere che l'A. sia direttamente integrabile nel ciclo produttivo tramite in normali canali di collocamento.

Su tale base ritengo concluso il mio mandato inerente questa pratica.

                                         Con decisione 16 marzo 2005 l’Ufficio AI ha negato all’assicu-rata il diritto a una rendita e a provvedimenti professionali (doc. AI 21/1-3).

                                         Il dr. __________, FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, nel suo rapporto 31 maggio 2005 all’intenzione del servizio medico dell’assicurazione malattia, si è così espresso:

"  (…)

Anamnesi intermedia

Vedi anche mio rapporto del 04.02.2005.

Nel frattempo la paziente è stata sottoposta ad un esame specialistico presso il neurochirurgo Dr. __________, __________, il quale in base ai suoi riscontri clinici ed una nuova RM della colonna cervicale (04.05.2005, Clinica __________, __________; vedi allegato) ha posto la diagnosi di una cervicobrachialgia a sinistra su ernia discale laterale a sinistra al livello C5/6 con coinvolgimento della radice C6. In presenza di una problematica prevalentemente algica ha suggerito un blocco neurale con anestetici locali al livello del forame di congiunzione C6 a sinistra seguito se positivo da una terapia con radiofrequenza ad impulsi (tra poco disponibile nella Clinica __________, proceduta prevista per il mese di giugno). Una radiografia convenzionale della colonna cervicale della stessa data ha evidenziato un reperto sovrapponibile di degenerazione monosegmentale di C5/6 (confrontato con la lastra precedente del 18.06.2004, __________).

In merito al piede il medico curante Dr. __________, mi ha informato che prevederà una nuova RM nei mesi estivi per meglio apprezzare l'evoluzione della nota algodistrofia locale.

La paziente riferisce di continui dolori cervicotoracali irradianti nella regione scapolare a sinistra e con ripercussioni lungo gli estensori del braccio e sul versante radiale dell'avambraccio che raggiungono le dita (in particolare pollice), disturbi associati ad un formicolio con una sensazione di caldo rispettivamente di freddo nella mano. La sofferenza sarebbe altalenante, senza chiara dipendenza da posizioni o movimenti di provocazione. Riferisce inoltre di una cefalea risentita frequentemente in sede occipitale. I disturbi alla caviglia destra sono stazionari con dolori sotto carico risentiti nel tarso ed a tratti lungo il raggio V. Pochi disturbi da seduta od a letto. Camminando avverte una sensazione di cedimento. Nessun rigonfiamento locale.

Stato reumatologico

In confronto all'esame precedente noto al livello cervico-brachiale una situazione invariata con dolori nucali irradianti nella regione scapolare a sinistra provocabili con tutti i movimenti cervicali, specialmente in estensione (con un certo sollievo combinandola con una rotazione !). Non vi sono ripercussioni periferiche in estensione/rotazione massimale. Limitazione algica della mobilità in tutte le direzioni di -1/5. Dolente la palpazione della muscolatura nel cinto scapolare ed in zona interspinale tra C4 e T1. Al livello lombare vi è una lieve riduzione della lateroflessione bilaterale (-1/5) movimenti accompagnati da modici dolori lombosacrali ma senza ripercussioni agli arti inferiori. Assenza di tendomiosi gluteali. Nessun accorciamento ischiocrurale. Deboli gli addominali (+). ennell, Lasègue, Pseudolasègue, Trendelenburg e Duchenne negativi. La deambulazione avviene senza zoppia. Stare sulle punte provoca dolori nel tarso destro; stare sui talloni s.p. Articolazioni periferiche: la mobilità passiva delle articolazioni agli arti superiori risulta normale tranne al polso (-2/3 in flessione in stato dopo frattura loco classico del radio a due riprese). Vi è una dolenzia alla palpazione delle parti molli periarticolari sia alla spalla che al gomito sinistro (processo coracoideo, tubercolo maggiore, inserzione del muscolo deltoide, epicondilo laterale). Assenza di sinoviti. Gänslen negativo. Gripping -20° a sinistra. Trofismo muscolare simmetrico tra braccio destro e braccio sinistro. Agli arti inferiori nessun riduzione della mobilità con particolare riferimento alla caviglia destra che risulta dolente alla palpazione delle sue parti molli periarticolari senza sinovite e senza limitazione funzionale. Nessuna ipertermia locale. Trofismo cutaneo normale.

Stato neurologico periferico

Riflessi muscolo-tendinei simmetrici e normali incluso bicipite a sinistra. Iposensibilità al tatto in tutto il braccio sinistro che si espande anche nella regione scapolare fino a T4 circa con accento nel pollice sinistro. Segni piramidali assenti.

Radiologia

Vedi anche rapporto precedente.

RX ed RM della colonna cervicale del 04.05.2005 (Clinica __________, __________): vedi allegato.

Diagnosi

-    Sindrome cervicobrachiale cronica a sinistra di origine mista spondilogena e possibilmente radicolare (C6) in presenza di alterazioni degenerative C5/6: discopatia ed ernia discale posterolaterale sinistra con restringimento del recesso laterale corrispondente

-    Stato dopo (?) algodistrofia della caviglia destra senza impedimento funzionale residuale

Commento

Nell'insieme della sofferenza domina la patologia cervicobrachiale a sinistra per la quale la paziente è stata valutata anche dal profilo neurochirurgico; lo specialista Dr. __________, __________, prevede un blocco neurale (rami mediali delle articolazioni faccettarie) con in seguito eventualmente una terapia con radiofrequenza pulsante, intervenzione semiinvasiva prevista in giugno. La sintomatologia appare ormai cronicizzata con un quadro clinico attuale sovrapponibile alle constatazioni di tre mesi fa. Non vi sono chiari fenomeni neurocompressivi mentre riscontro nuovamente una notevole irritabilità muscolo-tendinea nell'ambito di fenomeni spondilogeni.

La documentazione radiologica aggiornata (RX ed R4 cervicale) conferma la stazionarietà dei reperti morfologici.

Alla caviglia destra non vi sono segni clinici per un'ulteriore processo distrofico in corso. La funzionalità del piede destro appare normale. Resta una caricabilità limitata a causa di dolori che la paziente avverte sotto carico. I limiti funzionali persistenti in particolare riguardanti la patologia cervicobrachiale a sinistra giustificano una ulteriore inabilità lavorativa completa per l'attività lucrativa svolta di aiuto-cucina, che appare per intanto definitiva.

Esigibilità

-    sollevamento e/o trasporto di carichi:

     . molto leggeri (fino a 5 kg): normale

     . leggeri (fino a 10 kg): ridotta

     . pesi superiori a 10 kg non possono essere trasportati

-    manipolazioni di oggetti, attrezzi, pulsantiere:

     . leggeri/di precisione: normale

     . medi: ridotta

     . pesanti: da evitare

-    posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

     . a braccia elevate:

         -    con quello destro: lievemente ridotta (dolori cervicali)

         -    con quello sinistro: molto ridotta

     . seduta e piegata in avanti: normale

     . eretta e piegata in avanti: normale

     .  inginocchiata e con ginocchia in flessione; lievemente ridotta (dolori alla caviglia destra)

-    mantenere posizioni corporee statiche:

     . seduta: normale

     . eretta: necessita di pause brevi dopo un massimo di ora circa

-    spostarsi/camminare:

     . fino a 50 m: normale

     . oltre 50 m: ridotta

     . per lunghi tragitti: molto ridotta

     . terreni accidentati; da evitare

     . salire/scendere scale: lievemente ridotta

-    diversi:

.  movimenti ripetitivi e di precisione con la mano sinistra sono esigibili solo in forma ridotta; risulta inoltre leggermente diminuita la presa della meno sinistra

     .  attività che richiedono movimenti rotatori con la testa rispettivamente controlli visivi sopra l'orizzontale sono da evitare

Dal profilo medico/teorico la paziente può essere considerata abile al lavoro al 100% per un'attività lucrativa consona ai limiti sopra; essi sono comunque relativamente importanti al punto che penso che la signora necessiti di un aiuto (da parte dell'AI?) per un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro.

(…).” (doc. AI 38/6-10)

                                         Nelle sue annotazioni 15 luglio 2006 il dr. __________, medico SMR, ha osservato:

"  (…)

In fase di opposizione sono stati inoltrati due rapporti su visite mediche fiduciarie del Dr. __________ del 2 febbraio e del 31 maggio 2005.

II Dr. __________ menziona un'inabilità lavorativa dal gennaio 2004 (secondo la documentazione era presunto maggio 2004), in seguito sarebbero falliti diversi tentativi di ripresa del lavoro.

Diagnosi:

   - Sindrome cervicospondilogena cronica sinistra con pregressa radicolopatia C5-C6 con ernia discale posterolaterale sinistra

   - Algodistrofia della caviglia destra

2 febbraio 2005: Inabilità lavorativa totale per l'attività abituale. Per quanto riguarda l'algodistrofia e la sindrome cervicobrachiale si rimanda la valutazione della capacità lavorativa ritenendo lo stato di salute suscettibile di miglioramento (tale da consentire una capacità lavorativa forse completa per un'attività idonea, fisicamente leggera, da eseguire in posizioni variabili).

31 maggio 2005: Situazione invariata a livello cervicobrachiale, affezione predominante. Sintomatologia cronicizzata. È prevista una terapia con radiofrequenza pulsante (tra poco disponibile presso la Clinica __________). Si conferma l'inabilità lavorativa totale definitiva per l'attività abituale. Per un'attività confacente, sono citati dei limiti ben precisi, abilità lavorativa totale per un'attività che rispetta tali limiti.

In base ai rapporti dettagliati e documentati del Dr. __________ si precisano i limiti per un'attività confacente e si ritiene che tale attività sia esigibile a partire da maggio 2005 (e non da settembre 2004).

(…)." (doc. AI 29/1)

                                         Con decisione su opposizione 16 maggio 2006 l’Ufficio AI ha annullato la precedente decisione 16 marzo 2005 e riconosciuto all’assicurata il diritto a una rendita intera dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 (doc. AI 36/1-6).

                                         Con il presente ricorso l’assicurata ha prodotto un rapporto 26 maggio 2006 nel quale il dr. __________, FMH in neurochirurgia, comunicava quanto segue al dr. __________:

"  (…)

la tua paziente a margine, come noto, è stata sottoposta a radiofrequenza ad impulsi il 28.09.05 a livello del ganglio del ramo dorsale della radice C6 a sinistra.

Dopo questo intervento miniinvasivo, la sig.ra RI 1, durante la consultazione del 17 febbraio u.s., ha dichiarato dl aver avuto un certo sollievo del dolore nel braccio sinistro, dove persistono le parestesie meno forti che prima, e coinvolgenti il pollice, il II e III dito.

Allora (febbraio 2006) predominavano comunque i dolori nucali, non ancora affrontati con interventi miniinvasivi.

Per questo la paziente porta il collare di Schanz la notte ed assume Dafalgan in caso di dolore.

Clinicamente e neurologicamente, questa paziente destrimane ha mostrato una DMSt di 10/8 cm, una rotazione della nuca di 45° a sinistra e 30° a destra con anteflessione della stessa dolente in C7 particolarmente. Assenza di segni di Adson con dolore alla palpazione lungo il percorso degli nn. occipitali maggiori. Articolazioni cervicali dolenti bilateralmente. La forza muscolare C5-C8 è bilateralmente conservata con un trofismo degli arti superiori nella norma. ROT simmetrici e mediovivaci con diffusa ipoalgesia nel braccio sinistro e disestesie nel dermatomi C6 e C7. Assenza di segni midollari.

Valutazione e procedere

La radiofrequenza ad impulsi praticata nel mese di Settembre 2005 a livello del ganglio C6 a sinistra ha solo parzialmente ridotto i dolori nell'arto superiore sinistro, per cui la componente radicolare supposta minore di quanto creduto in precedenza.

L'esame clinico del febbraio 2006 ha evidenziato inoltre la presenza di dolori articolari cervicali e meccanico-discogenici, probabilmente da far risalire alla situazione di degenerazione discale C5/C6.

Si tratta quindi di una situazione clinica relativamente complessa, che, nel febbraio 2006, la paziente ha voluto dapprima affrontare conservativamente e fisioterapeuticamante.

Se la sig.ra RI 1 vuole continuare il discorso di approccio terapeutico miniinvasivo, l'algoritmo terapeutico prevede di approfondire il trattamento del dolore articolare, in seguito discogenico e di cefalea cervicale. La componente radicolare, come precedentemente scritto, è minore e quindi i disturbi nel braccio sinistro sono in gran parte di tipo riferito.

"Summa summarum" questa complessa situazione cervicale necessita, se trattata miniinvasivamente, come tu vedi, un importante lavoro.

Un'indicazione operatoria (stabilizzazione con gabbie) mi sembra prematura e poco promettente.

(…)." (doc. AI 41/10-11)

                                         L’assicurata ha prodotto anche uno scritto 6 giugno 2006 nel quale il dr. __________ precisava quanto segue all’Ufficio AI:

"  (…)

- come scritto nel rapporto peritale del dr. __________ del 31.05.200 la paziente soffriva di importanti limitazioni. In particolare veniva sottolineato come " movimenti ripetitivi e di precisione con la mano sinistra sono esigibili solo in forma ridotta; risulta inoltre leggermente diminuita la presa della mano sinistra". Inoltre "attività che richiedono movimenti rotatori con la testa, rispettivamente controlli visivi sopra l'orizzontale sono da. evitare". Infine anche le manipolazioni di oggetti, attrezzi, pulsantiere leggere e di precisione risultava compromessa. In pratica risultava normale nell'ambito dell'esigibilità lavorativa unicamente la posizione seduta, spostarsi/ camminare fino a 50 metri e sollevamento/trasporto di carichi molto leggeri (fino a 5 kg). Chiaramente in tale situazione è di fatto impossibile che la paziente possa trovare un'attività lavorativa compatibile a tale contesto, e ciò anche dopo la data del 31.08.2005;

- anche per le attività quotidiane a domicilio la paziente necessita in considerazione delle sue limitazioni di un aiuto domiciliare a tempo parziale; al di là della problematica fisica, la paziente presenta una sindrome depressiva per la quale è seguita dalla dr.ssa __________ a __________.

(…).” (doc. AI 41/12)

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle sue annotazioni 10 luglio 2006, ha osservato:

"  (…)

rapporto dr. __________ del 26.5.2006:

da questo rapporto risulta che l'assicurata si è sottoposta a trattamento radiofrequenza il 28.9.2005 a livello C6 a sinistra

persistenza di dolori nucali

è prevista la continuazione del trattamento conservativo/fisioterapico

rapporto dr. __________ del 6.6.2006:

vengono ripetuti e confermati i noti limiti funzionali espressi dal dr. __________, ossia:

- sollevamento e/o trasporto di carichi.

molto leggeri (fino a 5 kg) : normale; leggeri (fino a 10 kg) : ridotta; pesi superiori a 10 kg non possono essere trasportati

manipolazioni di oggetti, attrezzi, pulsantiere leggeri/di precisione: normale medi: ridotta pesanti: da evitare

posizioni di lavoro o dinamiche particolari:

        a braccia elevate:

        con quello destro: lievemente ridotta (dolori cervicali)

        con quello sinistro: molto ridotta

        seduta e piegata in avanti: normale

        eretta e piegata in avanti: normale

inginocchiata e con ginocchia in flessione: lievemente ridotta (dolori alla caviglia destra)

mantenere posizioni corporee statiche:

        seduta: normale

        eretta: necessita di pause brevi dopo un massimo di 4- ora circa

spostarsi/camminare:

fino a 50 m: normale

oltre 50 m: ridotta

per lunghi tragitti: molto ridotta terreni accidentati: da evitare salire/scendere scale: lievemente ridotta

diversi:

movimenti ripetitivi e di precisione con la mano sinistra sono esigibili solo in forma ridotta; risulta inoltre leggermente diminuita la presa della mano sinistra

- attività che richiedono movimenti rotatori con la testa rispettivamente controlli visivi sopra l'orizzontale sono da evitare

Dal profilo medico/teorico la paziente può essere considerata abile al lavoro al 100% per un'attività lucrativa consone ai limiti sopra; essi sono comunque relativamente importanti al punto che penso che la signora necessiti di un aiuto (da parte dell'Al ?) per un adeguato reinserimento nel mondo del lavoro.

Valutazione: ritengo che gli attuali rapporti presentati non apportino nuovi elementi in favore di una modifica dello stato di salute e della capacità lavorativa residua dell'assicurata.

(…)” (doc. III/Bis)

                                         Sempre in sede di ricorso l’assicurata ha prodotto il rapporto 17 luglio 2006 nel quale il dr. __________, FMH in medicina interna e pneumologia, comunicava quanto segue al dr. __________:

"  (…)

Diagnosi: asma bronchiale intrinseca; malattia del reflusso gastro-esofageo?

Mi rifaccio al mio rapporto del 28.02.2003.

I disturbi respiratori si sono riacutizzati alcuni mesi fa con molteplici crisi dispnoico-asmatiche. All' esame clinico era rilevabile un chiaro broncospasmo.

Il test di broncoprovocazione alla Metacolina è risultato chiaramente positivo e conferma quindi la presenta di un'iperreattività bronchiale importante.

Sotto terapia anti-asmatica massimale (Kenakort 40 mg. i.m., inalazioni sistematiche con un broncodilatatore selettivo associato a corticosteioidi topici) è intervenuto un significativo miglioramento dei disturbi respiratori.

Va quindi confermata la diagnosi di un'asma bronchiale di natura presumibilmente intrinseca (gli schiarimenti allergologici eseguiti nel 2003 risultarono negativi per i pneumoallergeni usuali come pure attualmente).

E' possibile che i disturbi possano essere perlomeno peggiorati da una malattia del reflusso gastroesofageo.

La paziente è quindi stata messa sotto Zurcal 40 mg. 1-0-0.. Continua pure il trattamento con Citalopram 20 mg. 1-0-0, Lexotanil 1,5 1-0-0 per sindrome ansiosa depressiva e la profilassi per l'osteoporosi con Fosamax 1/sett. e Calgimagon D3 1-0-0 e Ezetrol 10 mg. 1-0-0 associato al Sortis 10 mg. 1-0-0 per una dislipidemia.

(…)." (doc. VI/Bis)

                                         L’assicurata ha prodotto anche un certificato medico 22 agosto 2006 rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________ e sottoscritto dal medico capo servizio psico sociale, dr. __________ e dal medico capo clinica, dr.ssa __________, nel quale si attesta che:

"  (…)

Con la presente si certifica che la signora RI 1, del __________ domiciliata a __________, ha iniziato una presa a carico medico-psicologica, presso il nostro Servizio, nel giugno 2005 ed è tuttora in cura a causa di disturbi nervosi.

La signora oltre a beneficiare di colloqui psicoterapici regolari assume una terapia antidepressiva ed ansiolitica (Citalopram-mepha 20 mg 1-1-0 + Lexotanil 1,5 mg).

(…)." (doc. VIII/2)

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle sue annotazioni 4 settembre 2006, ha rilevato:

"  (…)

rapporto dr. __________ del 17.7.2006:

da questo rapporto risulta la diagnosi di asma bronchiale di natura presumibilmente intrinseca (ossia non causato da fattori esterni). Il trattamento ha portato ad un significativo miglioramento dei disturbi.

Breve certificato medico del SPS di __________ dal quale risulta che l'assicurata è in cura presso di loro da giugno 2005 con trattamento antidepressivo e ansiolitico.

Valutazione:

la presenza di un’asma bronchiale che ben risponde al trattamento iniziato in sé non è una problematica che influenza la capacità lavorativa in modo prolungato. Trattandosi di asma non allergico non vi sono particolari limitazioni per quanto concerne l'esposizione a sostanze particolari. In genere pazienti con asma dovrebbero evitare attività lavorative con esposizione ad umidità e freddo o con cambi frequenti della temperature dell'ambiente, pure sconsigliato lavoro notturno. Le attività esposte come esigibili nel rapporto del CIP del 14.3.2005 rispettano in pratica questi criteri.

Per quanto concerne la problematica psichiatrica sorprende il fatto che finora non sia mai stato esposto dall'assicurata e dal suo rappresentante la presenza di tale problematica. Dal rapporto presentato non risulta la presenza di una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente presenza di "disturbi nervosi" senza diagnosi precisa. Questo certificato non comprova in ogni caso con sufficiente probabilità la presenza di una patologia psichiatrica invalidante. Il trattamento medicamentoso in atto è sicuramente compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa qualsiasi.

(…)." (doc. X/Bis)

                               2.7.   Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.S., I 355/03, consid. 5; STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), l’Alta Corte ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STFA del 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03, consid. 5).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/ 01; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA del 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 ed S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124; STFA del 12 marzo 2004, I 683/03 pubblicata in DTF 130 V 352 e STFA inedita del 23 settembre 2004, I 384/04).

                               2.8.   Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i medici SMR, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito alla sua capacità totale in un’attività adeguata, che rispetti le limitazioni poste dal dr. __________, da maggio 2005.

                                         Infatti, il dr. __________, ritenuti i limiti funzionali posti, ha concluso che “(…) dal profilo medico/teorico la paziente può essere considerata abile al 100% per un’attività lucrativa consona ai limiti [di cui ] sopra (…)” (doc. 38/10, la sottolineatura è del redattore).

                                         Dal canto suo il dr. __________ – dopo aver ritenuto lo stato di salute “(…) suscettibile di miglioramento (…)” e non escluso l’esercizio di un’altra attività “(…) ev. solo attività in cui deve stare seduta (…)” (doc. AI 15/1-3) – nel suo scritto 6 giugno 2006 all’Ufficio AI (doc. AI 41/12) ha confermato le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nel rapporto 31 maggio 2005.

                                         Per quanto riguarda gli aspetti neurologici, pneumologici e psichiatrici il TCA rileva quanto segue.

                                         Il dr. __________, come pure i precedenti neurologhi consultati (dr. __________ e dr. __________; doc. 1/21-22, 1/31-32 e 1/35-36 incarto cassa malati), non si sono mai espressi in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.

                                         In particolare circa il rapporto 26 maggio 2006 del dr. __________ (doc. B) il dr. __________, nelle annotazioni 10 luglio 2006, ha osservato che “(…) da questo rapporto risulta che l’assicurata si è sottoposta a trattamento radiofrequenza il 28.9.2005 a livello C6 a sinistra - persistenza di dolori nuccali - è prevista la continuazione del trattamento conservativo/fisioterapico (…)” (doc. III/Bis).

                                         Il dr. __________, posta la diagnosi di “(…) asma bronchiale intrinseca; malattia del reflusso gastro esofageo? (…)”, non si è pronunciato sugli eventuali effetti di queste patologie sulla capacità lavorativa.

                                         Al riguardo il dr. __________, nelle annotazioni 4 settembre 2006 sopra riprodotte (doc. X/Bis), ha osservato che un’asma bronchiale, che ben risponde al trattamento iniziato, in sé non è una problematica che influenza la capacità lavorativa e che le attività esposte dalla consulente in integrazione rispettano i criteri richiesti da tale patologia.

                                         Va qui ricordato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…).”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Infine, il certificato medico 22 agosto 2006 rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________ non è all’evidenza sufficiente per concludere circa l’esistenza di un danno invalidante di natura psichiatrica ai sensi della giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.4 e 2.7).

                                         Anche il dr. __________, nelle annotazioni 4 settembre 2006, ha concluso che “(…) dal rapporto presentato non risulta la presenza di una patologia psichiatrica maggiore ma unicamente presenza di “disturbi nervosi” senza diagnosi precisa. Questo certificato non comprova in ogni caso con sufficiente probabilità la presenza di una patologia psichiatrica invalidante. Il trattamento medicamentoso in atto è sicuramente compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa qualsiasi (…)” (doc. X/Bis).

                                         In conclusione, visto che – in attività rispettose dei limiti funzionali da lui posti (limiti, come visto sopra, condivisi anche dal medico curante dr. __________) – il dr. __________, nel rapporto 31 maggio 2005 (doc. 38/6-10), l’ha ritenuta abile al 100% in un lavoro adeguato e ritenuto che, secondo questa Corte, possono essere in concreto prese in considerazione, quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore dell’indu-stria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici, con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7 dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2. In questo senso anche la consulente __________ nel rapporto finale 14 marzo 2005 [doc. AI 20/1-3]), è a giusto titolo che l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° gennaio al 31 agosto 2005 (cfr. art. 29 LAI un anno dopo la scadenza dell’anno d’attesa e art. 88a OAI tre mesi dopo il perdurare del miglioramento).

                                         La decisione impugnata merita dunque conferma, mentre il ricorso va respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2006.116 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.04.2007 32.2006.116 — Swissrulings