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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2007 32.2006.10

10. Januar 2007·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·13,402 Wörter·~1h 7min·2

Zusammenfassung

Metodo misto di calcolo dell'invalidità: assicurata attiva al 24% come salariata e al 76% come casalinga.Valutazione medica del SMR corretta, come pure quella dell'assistente sociale nell'ambito dell'inchiesta economica per persone che si occupano dell'economia domestica.

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2006.10   cr/sc

Lugano 10 gennaio 2007  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Cinzia Raffa, vicecancelliera  

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 18 gennaio 2006 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 29 novembre 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, nata nel __________, ausiliaria di pulizie a tempo parziale e casalinga, nell’ottobre 2003 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti dichiarando di essere affetta da ernia discale (doc. AI 2).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 17 gennaio 2005 l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita.

                                         A motivazione del provvedimento preso l’amministrazione ha rilevato quanto segue:

"  (...)

Esito degli accertamenti:

●                                                                                                       Dalla documentazione raccolta agli atti risulta che lei era impiegata in misura del 24% (2 ore al giorno) quale addetta alle pulizie. Per il rimanente 76% era casalinga.

●                                                                                                       L'attività di addetta alle pulizie non è più praticabile a causa del danno alla salute. Risultano per contro esigibili in misura completa attività leggere senza necessità di sollevare/trasportare pesi superiori a 5 kg, con possibilità di alternare le posizioni statiche ogni 20 minuti ca., senza ripetute anteflessioni/rotazioni del rachide lombare e senza prolungata estensione della colonna vertebrale.

●                                                                                                       Esercitando tali attività in misura di 2 ore al giorno potrebbe conseguire CHF 9'076.-annui (dato 2002), i quali, confrontati con quanto avrebbe potuto conseguire nella sua attività se non fosse insorto il danno alla salute (CHF 9'825.60 nel 2002), determinano una perdita di guadagno quale salariata pari all'8%.

●                                                                                                      L'inchiesta da parte della nostra assistente sociale ha invece potuto stabilire che quale casalinga vi è una limitazione del 33.5%.

●      Globalmente abbiamo la seguente situazione:

Attività                         Quota parte       Limitazione          Grado d'invalidità parziale

salariata                              24 %                      8 %                                                             2 %

casalinga                            76 %                33.5 %                                           25 %

Grado d'invalidità                                                                                                 27 %

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste." (Doc. AI 18-2)

                               1.2.   Contro la decisione amministrativa l’assicurata ha presentato di persona, in occasione del colloquio 18 gennaio 2005 presso l’Ufficio AI, tempestiva opposizione e chiesto il riesame della pratica, affermando di trovare molta difficoltà a reperire un lavoro adatto, non potendo guidare l’automobile e rilevando di fare molti sacrifici nell’attività di casalinga, senza nessuno che l’aiuti (doc. AI 19-2).

                                         Sulla base della nuova valutazione dell’assistente sociale relativa all’inchiesta per casalinghe, con decisione 29 novembre 2005 l’amministrazione ha respinto l’opposizione e confermato il diniego di prestazioni, evidenziando quanto segue:

"  (...)

8.                                                                                                     In concreto, si osserva innanzitutto che l'atto di opposizione non presenta nuovi elementi di valutazione medica, motivo per cui, da questo specifico profilo, ulteriori accertamenti di natura medica non entrano in discussione, potendo ritenere gli atti all'incarto del tutto soddisfacenti. Né lo scritto del Dr. __________ del 16.02.2005 apporta dati clinici oggettivi atti a modificare la precedente valutazione medico-teorica posta della capacità lavorativa.

9.                                                                                                     In merito all'inchiesta economica per casalinghe, le obiezioni presentate dall'assicurata sono state sottoposte all'assistente sociale di riferimento la quale, con complemento del 20.01.2005, ha apprezzato nuovamente le limitazioni poste per determinate mansioni, rettificandole dove ritenuto opportuno. Nella fattispecie, in merito alla cifra 5.3, mansioni di "pulizia dell'appartamento", l'assistente sociale ha preso atto dell'impossibilità dell'assicurata di eseguire mansioni quali passare l'aspirapolvere o lo straccio umido sui pavimenti (impedimento insorto verosimilmente dopo il colloquio di dicembre 2004): in tal caso la percentuale degli impedimenti è stata rettificata dal 50% al 60% con conseguente tasso d'invalidità parziale del 9% (al posto del 7,5%). Per quanto attiene alla cifra 5.5, mansioni di "bucato, confezione e riparazione di indumenti", preso atto delle precisazioni apportate in sede di opposizione, l'assistente sociale ha riconsiderato la percentuale di impedimenti dal 40% al 50% con incremento del tasso d'invalidità parziale al 7,5% (al posto del 6% precedente). In merito, infine, alla cifra 5.6, "cura dei bambini e di altri membri della famiglia", l'assistente sociale ha confermato la valutazione precedentemente espressa, ovvero impedimento del 40% con percentuale d'invalidità dell'8%, ritenuto che le precisazioni addotte dall'opponente non hanno fatto emergere nuovi impedimenti. In conclusione, le rettifiche apportate dall'assistente sociale al rapporto d'inchiesta determinano una percentuale d'invalidità parziale del 36,5% su un totale delle attività del 100%.

Questo rapporto soddisfa i criteri posti dalla giurisprudenza dell'Alta Corte in merito al valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'UAI (DTF 130 V 61 consid. 6.1, 6.2), ovvero è stato allestito da persona abilitata, in conoscenza della situazione medica e domestica con descrizione dettagliata delle condizioni di vita dell'assicurata, analisi circostanziata e motivata delle singole mansioni consuete che l'assicurata può e non può svolgere.

10. L'ufficio Al deve sempre verificare se, ed eventualmente in che misura, la residua capacità lavorativa possa essere sfruttata al meglio e quale reddito permetterebbe di conseguire con un'attività esigibile.

Secondo costante giurisprudenza, ai fini della determinazione del reddito fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta nella quale versa la persona assicurata; qualora quest'ultima non sia professionalmente attiva, o lo sia in misura inferiore a quanto da lei esigibile, possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali pubblicate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (tabelle RSS). I salari in questione possono essere ridotti sino ad un massimo del 25% e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso concreto sono suscettibili di influenzare il reddito del lavoro (ad esempio il fatto che la persona assicurata non possa lavorare a tempo pieno, limitazioni addebitabili al danno alla salute, ecc.).

11. La parte inerente l'attività da salariata non è stata contestata dall'assicurata. Giova tuttavia apporre una rettifica in merito all'anno di riferimento considerato per il confronto dei redditi, 2003 e non il 2002 (anno di possibile inizio a prestazioni valutata ad ottobre 2003, dopo l'anno di attesa giusta l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), mentre il 2002 è l'anno di riferimento per le tabelle RSS. In tal caso, rettificando il calcolo indicato nella decisione impugnata, il grado d'invalidità parziale attinente alla parte da salariata corrisponde allo 0% (con conseguente grado d'invalidità globale del 25%).

12.  A seguito dell'aggiornamento dei dati ipotetici economici di riferimento al momento dell'emissione della presente decisione non si osservano rilevanti modifiche con conseguenza sul diritto alla rendita. Infatti, aggiornati al 2004 i dati economici definiti nella decisione impugnata, ritenuto quale reddito ipotetico da valido quello di fr. 41'310.- al 100% (importo 2003 di fr. 9'826 annui al 24% adeguato al 2004 in fr. 9'915.- in base all'indice d'aumento dei salari nominali, in La Vie Economique, données économiques actuelles, tabella B.10.2), raffrontato al reddito ipotetico da invalido di fr. 40'360.- definito in applicazione delle tabelle RSS, anno di rilevamento 2004, categoria 4 per attività non qualificate, semplici e ripetitive, mediana come secondo giurisprudenza dell'Alta Corte, risulta una capacità di guadagno residua del 97.7%, pari ad un grado d'invalidità del 2,3%.

11. In applicazione del metodo misto si desume quanto riportato nello specchietto seguente:

        Attività                           Quota parte    Limitazione    Grado d'invalidità parziale

        salariata                            76%              36.5 %                              28 %

        casalinga                          24%                 2.3 %                               25 %

        Grado d'invalidità                                                                               29 %

Ne consegue che la decisione impugnata è confermata, ritenuto che la perdita lucrativa dovuta al danno alla salute è inferiore al tasso minimo del 40% richiesto dalla legge per potere beneficiare del diritto ad una rendita." (Doc. AI 26-4+5)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha criticato la decisione dell’amministrazione, rilevando che la stessa non ha considerato nella sua valutazione due patologie importanti che la affliggono: da una parte l’affezione dell’asma bronchiale e la poliallergia e, dall’altra, la depressione, con importanti disturbi del sonno, angoscia, apatia e continuo stato di spossatezza.

                                         Postulando in sostanza il riconoscimento di una rendita e, in via subordinata, la trasmissione dell’incarto all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, essa ha evidenziato fra l’altro quanto segue:

"  (...)

3)                                                                                                     Le attuali valutazioni prestano il fianco a critiche fondate che sono idonee ad innalzare il grado di invalidità almeno ad una mezza rendita.

                                                                                                 Innanzitutto vi è stata un'incomprensione ed un'interpretazione errata delle valutazioni del medico dell'Ufficio Al. La ricorrente ritiene infatti che il medico si è sbagliato e abbia attestato una riduzione del 50% rispetto ad ogni tipo di attività lavorativa. Se, come risulta da tutti gli accertamenti medici, esiste un'incapacità totale come donna di pulizia, la limitazione al 50% deve riferirsi ad un'attività più leggera e che rispetti determinati limiti.

Non si vede bene infatti come si possa sostenere, per il medesimo lavoro di donna di pulizia, un'incapacità totale se la ricorrente dovesse lavorare in modo completo, ma un'incapacità del 50% perché lavora solo 2 ore al giorno.

Inoltre non è stato assolutamente considerato che la ricorrente, prima dell'insorgere del danno alla salute, lavorava come donna di pulizia solo 10 ore settimanali la sera perché durante il giorno era impegnata nell'allevamento e nella cura dei due figli, il primo nato il __________ e il secondo il __________. Se non si fosse manifestata la malattia, la ricorrente avrebbe senz'altro aumentato il suo impegno lavorativo ad almeno 30 ore alla settimana, dato che la sera i figli sarebbero stati accuditi dal marito, mentre durante il giorno essi, essendo in età scolastica, avrebbero permesso alla ricorrente di estendere la sua attività sia la mattina sia il pomeriggio, assolvendo ore di pulizia presso terzi. D'altra parte le condizioni economiche della famiglia, il fatto che il marito ha pure lui una salute compromessa e percepisce una rendita __________, avrebbero costretto in tutti i casi la moglie ad avere un'attività lavorativa per poter garantire il sostentamento della famiglia.

In secondo luogo, a seguito delle rimostranze della ricorrente, è stata riveduta I'indagine economica, però a tavolino senza sentire direttamente l'interessata. Alcune percentuali di invalidità sono state riviste, mentre avrebbero dovuto esserlo tutte perché è stato riconosciuto un grado di impedimento assai superiore a quello in un primo tempo valutato. Solo che per non superare il parametro complessivo di grado di invalidità si sono mantenuti invariati i punti 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 che devono essere riformati nel modo seguente:

descrizione

importanza

impedimento

invalidità

5.1 conduzione dell'economia domestica

         5%

        50%

   2,5%

5.2 alimentazione

       35%

        50%

 17,5%

5.3 pulizia dell'appartamento

       15%

        60%

      9%

5.4 spesa e acquisti diversi

       10%

        50%

      5%

5.5 bucato, confezione e riparazioni

       15%

        50%

   7,5%

5.6 cura dei bambini e di altri membri della       famiglia

       20%

        50%

    10%

5.7 diversi

         0%

          0%

      0%

TOTALE

     100%

 51,5%

Queste circostanze determinanti non sono state prese in considerazione e devono, in ogni caso, condurre ad una nuova valutazione del grado di incapacità lavorativa della ricorrente." (Doc. I)

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la propria decisione, ha invece postulato la reiezione del ricorso, rilevando che l’asma bronchiale e la poliallergia sono state indicate dai curanti come patologie secondarie senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, mentre la presunta patologia psichiatrica non è stata mai indicata quale diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa.

                               1.5.   Con scritto 4 aprile 2006 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA il certificato medico 29 marzo 2006 redatto dal dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia (doc. VI).

                               1.6.   In data 27 aprile 2006 l’Ufficio AI ha rilevato che il certificato del dr. __________ prodotto dall’assicurata riferisce di una situazione psichiatrica successiva all’emissione della decisione su opposizione impugnata e non può dunque far stato nella valutazione della presente procedura ricorsuale (doc. VIII).

                                         Questa presa di posizione è stata trasmessa all’assicurata (doc. IX), per conoscenza.

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 della LPTCA (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha apportato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che deve essere valutata giuridicamente e che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2).

                                         Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste comunque una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi secondo la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

                                         A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa:

"  Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."

                                         L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

                                         Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono.

                                         Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211).

                                         L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

                               2.6.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI (cfr. di seguito l’art. 27bis cpv. 1 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003) secondo cui

"  Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti."

                                         Giusta l’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2003)

"  Quando si possa presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività lucrativa."

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

                               2.8.   Nella presente fattispecie, dagli atti risulta che l’assicurata, attiva quale ausiliaria di pulizie ad ore presso l’__________ dal 17 gennaio 2000 nella misura del 24% (l’assicurata lavorava 10 ore alla settimana rispetto alle 42 ore settimanali previste quali orario normale di lavoro, doc. AI 5), ha interrotto la propria attività in maniera duratura la prima volta nell’ottobre 2002 a motivo di un episodio acuto di lombosciatalgia a sinistra (certificato del dr. __________ 30 ottobre 2002, atti AI 1-14). Dopo aver ripreso l’attività (sempre nella misura di 10 ore alla settimana), a decorrere dal mese di marzo 2003 ha nuovamente interrotto, definitivamente, la sua attività, per un peggioramento dei sintomi, per il quale è stata sottoposta nel mese di aprile 2003 ad un intervento di emilaminectomia e discectomia (certificato del dr. __________ 13 maggio 2003, doc. AI 7-6).

                                         Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, appurato come l’assicurata avesse interrotto l’attività lavorativa precedentemente esercitata per motivi di salute, l’ha quindi considerata salariata nella misura del 24% e casalinga per il restante 76% applicando il metodo misto.

Al riguardo, occorre rilevare che nel ricorso l’assicurata ha contestato la quota parte del 24% relativa all’attività lavorativa, rilevando che “prima del danno alla salute lavorava come donna di pulizia solo 10 ore settimanali la sera perché durante il giorno era impegnata nell’allevamento e nella cura dei figli, il primo nato il __________ e il secondo il __________.” Ella ha poi aggiunto che “se non si fosse manifestata la malattia, avrebbe senz’altro aumentato il suo impegno lavorativo ad almeno 30 ore alla settimana, dato che la sera i figli sarebbero stati accuditi dal marito, mentre durante il giorno essi, essendo in età scolastica, avrebbero permesso alla ricorrente di estendere la sua attività sia la mattina, sia il pomeriggio, assolvendo ore di pulizia presso terzi. D’altra parte le condizioni economiche della famiglia, il fatto che il marito ha pure lui una salute compromessa e percepisce una rendita __________, avrebbe costretto in tutti i casi la moglie ad avere un’attività lavorativa per poter garantire il sostentamento della famiglia” (doc. I, la sottolineatura è dalla redattrice).

Contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, durante l’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica esperita il 9 dicembre 2004, la ricorrente ha dichiarato che, se non fosse intervenuto il danno alla salute, avrebbe “continuato ad esercitare l’attività lavorativa nella misura da lei prescelta” (doc. AI 17-2, la sottolineatura è dalla redattrice).

Inoltre, avendo l’assicurata dovuto interrompere la sua attività lavorativa, per i suoi problemi di salute, dapprima alla fine del 2002 e poi, definitivamente, nel 2003, allorquando i due figli erano uno in età scolare, l’altro al penultimo anno di asilo, l’assicurata disponeva già di tempo al mattino e al pomeriggio per poter eventualmente svolgere ore supplementari di pulizia presso terzi, ma non lo faceva, come da lei affermato, in quanto “era impegnata nell’allevamento e nella cura dei figli”. Inoltre, va rilevato che dall’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica esperita il 9 dicembre 2004 emerge che entrambi i figli e il marito consumano tutti i pasti al domicilio. Infine, quanto alle finanze famigliari, va rilevato che il marito è al beneficio di una rendita LAINF e di un’indennità per menomazione dell’integrità dal novembre 1994, mentre dal formulario compilato dall’agenzia comunale AVS di __________ il 18 novembre 2003 emerge che le entrate della famiglia derivano dal “salario del marito, salariato della __________, __________ e dalle indennità di malattia dell’assicurata” (doc. 6-2 inc. Cassa malati).

Tutto ben considerato, quindi, non si ritiene verosimile che senza l’insorgenza del danno alla salute l’assicurata avrebbe aumentato il suo impegno lavorativo settimanale.

Di conseguenza la ripartizione effettuata dall’amministrazione in sede di decisione su opposizione appare corretta.

                               2.9.   Nella specie, al fine di istruire l’aspetto medico, l’amministra-zione ha innanzitutto tenuto conto del rapporto medico di fiducia 20 settembre 2003 redatto dal dr. __________ per la Cassa malati __________, in cui il medico ha posto la diagnosi di “paziente con irritazione radicolare L5-S1 a sinistra con discectomia il 23.4.2003 con un attuale disbilancio muscolare” e la diagnosi passiva di “asma bronchiale”, osservando:

"  In base alla visita odierna, una ripresa come addetta aiuto pulizia per 2 ore al giorno non è ancora possibile.

La situazione non è ancora al 100% stabile.

Sicuramente tra 1-2 mesi sarà possibile una ripresa in un lavoro in cui la P. potrà lavorare parzialmente seduta, parzialmente in piedi dove potrà eseguire piccoli controlli senza alzare pesi oltre 1 kg.

Una ripresa nell'ambito delle pulizie non sarà più possibile."

(Doc. 1-6, inc. cassa malati)

L’Ufficio AI ha poi interpellato il medico curante dell’assicura-ta, dr. __________, il quale, nel suo rapporto 27 novembre 2003, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “stato dopo laminectomia e discectomia L5-S1 a sinistra; lombosciatalgia sinistra su ernia discale lussata a livello L5-S1 a sinistra”, ha attestato una totale incapacità lavorativa quale ausiliaria di pulizie e, a causa del perdurare dei dolori lombari e dei crampi e dolori al polpaccio sinistro, ha ritenuto che l’assicurata non possa svolgere altre attività (doc. AI 7).

L’Ufficio AI ha poi interpellato il dr. __________, Capo clinica del Servizio di neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________ - che ha eseguito l’intervento di emilaminectomia e discectomia - il quale nel suo rapporto 27 aprile 2004, posta la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “lombalgia cronica e sciatalgia S1 a sinistra”, ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella precedente attività di ausiliaria di pulizie, indicando inoltre che lo svolgimento di altre attività non è possibile (doc. AI 11-3). Alla domanda relativa all’opportunità di un accertamento medico supplementare egli ha risposto affermativamente, chiedendo che l’assicurata venga convocata in agenzia (doc. AI 11-2). Il dr. __________ ha allegato al suo rapporto lo scritto 2 febbraio 2004 inviato al curante, dr. __________, del seguente tenore:

"  (...)

Non ritorneremo sull'anamnesi né sui risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che questa paziente è stata operata il 23.4.2003 di un'emilaminectomia e discectomia L5/S1 a sin. nel contesto di una radicolopatia L5 sin.

La paziente riferisce un soddisfacente miglioramento della sintomatologia algica nell'immediato postoperatorio ma con un ritorno dell'irradiazione nella gamba sin. circa 1 mese postoperatorio. La paziente è stata vista in controllo ambulatoriale il 31.10, momento in cui non presentava deficit sensitivo-motori e una manovra di Lasègue negativa, mentre era presente uno pseudo Lasègue a 90° a sin.

Rivediamo in data odierna la paziente per un controllo evolutivo durante il quale dichiara che il quadro sintomatologico è rimasto sostanzialmente invariato.

All'esame obiettivo neurologico si rilevano gli stessi reperti come la volta scorsa.

Discutendo con la signora sull'entità dei suoi disturbi, non risulta molto facile una quantificazione, tant'è che la paziente riferisce di fare uso saltuario di farmaci anti-infiammatori e di trarre beneficio spesso anche da 1 sola compressa di Sirdalud.

Dichiara tuttavia che la presente lombosciatalgia sin. le inficia in maniera rilevante le attività quotidiane.

Proponiamo quindi alla paziente di riflettere sulla rilevanza del dolore e sulla propria motivazione di voler affrontare il problema, ed in tal caso, di eseguire una nuova risonanza lombare con successiva visita da noi per avere un punto di partenza dal quale decidere un eventuale ulteriore prosieguo delle cure."

(Doc. AI 11-4)

In data 1° luglio 2004 il dr. __________, dopo aver indicato la diagnosi principale di “sindrome lombosciatica in stato dopo discectomia L5/S1 a sinistra” e quali limiti funzionali che “dalla documentazione sono presenti limitazioni di carico, mantenere le posizioni monotone e nella mobilità del rachide”, ha stilato il seguente rapporto medico:

"  (...)

Raccomandazioni, proposte SMR Trattasi di una donna di pulizia __________ (76% casalinga / 24% salariata) che per una lombosciatalgia sinistra ha subito un intervento di discectomia. Il decorso è sfavorevole e i dolori persistono. Le valutazioni mediche concordano con una completa IL quale donna di pulizia a tempo pieno. In un'attività saltuaria (2 ore al dì) l'IL dovrebbe essere del 50%. Teoricamente dalla documentazione possiamo definire che l'A. dovrebbe essere abile in un'attività leggera (carico massimo di 5 kg), con possibilità di alternare le posizioni statiche (ogni 20 min.), senza ripetute anteflessioni / rotazioni del rachide lombare e senza prolungata estensione della colonna vertebrale. Queste limitazioni dovranno essere prese in considerazione dall'assistente per l'inchiesta casalinga.   Procediamo con l'inchiesta." (Doc. AI 12-1)  

A fronte di tali conclusioni, il funzionario incaricato con scritto 27 luglio 2004 ha chiesto al dr. __________ dei chiarimenti:

"  Ritorno questo dossier in quanto non mi è chiaro un punto.

L'assicurata lavorava 2 ore al giorno quale addetta alle pulizie.

Nella tua proposta indichi che per un'attività saltuaria (2 ore al dì) l'incapacità lavorativa dovrebbe essere del 50%.

Cosa intendi esattamente? L'assicurata può lavorare tutti i giorni al 50% (quindi un'ora) quale addetta alle pulizie? Oppure attività saltuaria significa che non può lavorare tutti i giorni in questa misura?

Attività adeguate con le limitazioni da te indicate sono esigibili in misura di 2 ore giornaliere?" (Doc. AI 13-1)

Nelle sue annotazioni 16 settembre 2004 il dr. __________ ha specificato:

"  Con la mia proposta intendo che l'A presenta un’IL completa come donna di pulizia a tempo completo visto che la frequenza delle limitazioni da me descritte non permettono un rendimento completo e durevole.

In un’attività ridotta a 2 ore al giorno ritengo che l'A presenta una riduzione del rendimento del 50% per i limiti presenti durante 2 ore di attività.

Un’attività che rispetti i limiti elencati è proponibile con rendimento completo che sia in attività parziale o completa.

Spero che i dubbi siano chiariti, ma capisco che un certo dubbio possa essere presente quando affermo che l’A è inabile completamente a tempo pieno e poi abile al 50% a tempo parziale. Se questo chiarimento non è chiaro telefonami." (Doc. AI 14-1)

L’amministrazione ha quindi trasmesso l’incarto al consulente IP, il quale nella sua valutazione 30 settembre 2004 ha rilevato:

"  (...)

Attività esigibili - senza (ri)formazione specifica  

Dalla documentazione medica all'incarto si rileva che in un'attività leggera e confacente l'A. potrebbe lavorare nella misura come svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, ossia durante due ore al giorno.   Per attività leggere, in conformità alla recente giurisprudenza (la sentenza di principio è stata emanata dal TF nel maggio del 2000) al fine di determinare il salario da invalido di un assicurato che non esercita, in concreto, professione alcuna, o comunque non sfrutta appieno la residua capacità di guadagno, è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali, editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica, e che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro. Ai fini del calcolo fa stato il valore mediano, o centrale (DTF 126 V 77).   I dati sono periodicamente pubblicati dall'UFS (Ufficio Federale di Statistica) e sono noti generalmente come "tabelle RSS" (Rilevamento sulla Struttura dei Salari).   Nel caso di assicurati che a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro rimanente capacità, nemmeno in lavori leggeri, e non riescono pertanto a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, può essere operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25 % (VSI 2002, p. 64).     Se la determinazione del reddito da invalido avviene su tale base, la giurisprudenza non esige l'allestimento di un elenco di professioni in concreto esigibili, anche se si può presupporre che nel caso concreto il danno alla salute influenzi in maniera rilevante la scelta della professione.

Calcolo CGR - senza (ri)formazione specifica  

Conformemente alle statistiche RSS in un'attività leggera ed adeguata, se svolta in misura del 100 %, il reddito annuo sarebbe di CHF 37'816. Tenuto conto del fatto che l'A. lavorava 2 ore al giorno (24 %), il reddito annuo ammonterebbe a CHF 9'076. II reddito annuo conseguibile (ma mai conseguito) dall'A. nella sua attività di ausiliaria di pulizie al 24 % ammonta a CHF 9'825.60. Dal confronto di questi redditi si ricava una perdita di guadagno dell'8 %. Quindi:   Salariata al 24%; capacità in attività adeguata: 100% (inteso come due ore al giorno, come prima), con perdita di guadagno dell'8%." (Doc. AI 15-2)

                                         L’Ufficio AI ha poi incaricato l’assistente sociale di allestire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata il 9 dicembre 2004, preso atto della documentazione medica all’inserto, con rapporto del 5 gennaio 2005 l’assistente sociale ha stimato le limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente in 33.5%.

L’incaricata ha esposto quanto segue nel suo rapporto AI:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1  Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  0 %

percentuale di invalidità

  0 %

Nessun impedimento.

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  35%

percentuale degli impedimenti

  20 %

percentuale di invalidità

  7 %

La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora personalmente della preparazione dei pasti giornalieri. Deve comunque dedicare a tale mansione un maggiore tempo, dovendo di continuo mutare la postura ed alternare il lavoro al riposo.

L'assicurata fatica a chinarsi e per questo richiede la collaborazione dei familiari al momento di caricare e scaricare la lavastoviglie.

Nessun impedimento viene segnalato nell'apparecchiare e sparecchiare la tavola e nel riordinare il piano di lavoro.

Per quanto riguarda invece le pulizie approfondite della cucina e degli elettrodomestici l'assicurata afferma di essere stata interamente sostituita dal marito, in ragione dei dolori e degli impedimenti a livello della colonna. La convivenza continua con importanti dolori ha inoltre molto logorato la signora RI 1, che lamenta un continuo stato di spossatezza ed una facile affaticabilità.

Per quanto riferito valuto in misura del 20 % la percentuale di impedimento.

5.3  Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  7,5 %

La signora RI 1 riferisce di occuparsi tuttora di persona delle pulizie giornaliere della casa che esegue a ritmi di lavoro rallentati per la necessità di mutare frequentemente la postura ed alternare l'attività al riposo. L'assicurata si impegna a riordinare giornalmente i locali, a spolverare la mobilia ad altezza (evita di salire su scale o sgabelli per la condizione degli arti inferiori), a pulire le vaschette. Rifà il letto e cambia le lenzuola con la collaborazione del marito.

L'assicurata si dice in grado di passare l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, ma solo superficialmente e al temine del lavoro, per attenuare i dolori alla colonna, deve rimanere per qualche tempo sdraiata sul pavimento con le gambe sollevate.

In maniera approfondita è il marito ad occuparsi invece di tali incombenze, così come delle pulizie a fondo del bagno e dei grandi lavori stagionali (vetri, tende, ecc.). L'assicurata deve infatti evitare sforzi e ripetute anteflessioni e rotazioni del rachide.

Per quanto riferito valuto in misura del 50 % la percentuale di impedimento.

5.4  Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  5 %

L'assicurata si impegna a provvedere perlomeno alle piccole necessità di tutti i giorni, ma per i dolori presenti alla gamba sinistra camminare le risulta spesso assai difficoltoso. Anche gli acquisti giornalieri sono così spesso delegati al marito.

La spesa settimanale viene eseguita in presenza e con la collaborazione del marito che spinge il carrello e si fa carico delle borse pesanti.

La gestione burocratico-amministrativa è compito che i signori RI 1 svolgono insieme.

Per quanto riferito valuto in misura del 50 % la percentuale di impedimento.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  6 %

I familiari portano la cesta con il bucato nel locale lavanderia dove la signora RI 1 è poi in grado di suddividere i panni e di inserirli e toglierli, inginocchiata, dalla lavatrice.

L'assicurata stende le piccole cose e lentamente anche i capi ingombranti e di peso. Una volta asciutti i panni vengono per quanto possibile semplicemente piegati e riposti negli armadi. L'attività di stiro è ridotta all'essenziale e viene suddivisa dall'assicurata sull'arco di più giorni.

Questo compito risulta particolarmente gravoso e l'assicurata riferisce che in migliori condizioni economiche lo delegherebbe volentieri a terze persone. La posizione eretta ferma non può essere mantenuta a lungo per lo stato della colonna e degli arti inferiori. I dolori tendono infatti ad acuirsi dopo breve tempo, quando la stessa posizione viene mantenuta a lungo.

Per quanto riferito valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento.

5.6  Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  8 %

__________, il figlio maggiore, è autonomo per quanto concerne il percorso casa-scuola.

__________ invece che ha iniziato quest'anno la scuola elementare va necessariamente accompagnato nel tragitto.

La signora RI 1, per le difficoltà alla colonna che si irradiano in modo particolare alla gamba sinistra, lamenta difficoltà nel camminare. E quando i dolori sono particolarmente intensi non è in grado di accompagnare il figlio a scuola, non potendo neppure servirsi dell'automobile. In questi casi è il papà ad accompagnare __________ a scuola.

L'assicurata riferisce inoltre di non poter più svolgere nessuna attività sportiva in compagnia dei figli: amava accompagnarli al percorso vita e andare in bicicletta in loro compagnia. Insieme ai figli giocava anche al pallone e correva lungo il fiume.

Oggi queste attività sono state completamente abbandonate in ragione dello stato della colonna e degli arti inferiori.

__________ è ora maggiormente autonomo al momento del bagno, ma fino a pochi mesi orsono era il marito ad aiutarlo in queste occasioni, per le limitazioni di movimento dell'assicurata.

Per quanto riferito valuto in misura del 40 % la percentuale di impedimento della signora RI 1 in questa delicata funzione.

5.7  Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        0 %

      percentuale degli impedimenti

        0 %

      percentuale di invalidità

        0 %

Non vengono segnalate attività extra-domestiche.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  33,5 %

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                          Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

6.     GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Dal mese di ottobre 2002." (Doc. AI 17-4+5+6)

                                         Sulla base della documentazione agli atti e degli accertamenti effettuati, l’amministrazione, con decisione 17 gennaio 2005, ha respinto la richiesta di rendita.

In sede di opposizione l’assicurata non ha contestato né la quota di ripartizione tra attività salariata e lavori casalinghi, né la valutazione economica relativa all’attività lucrativa, ma si è limitata a criticare la valutazione effettuata dall’assistente sociale nell’inchiesta economica per casalinghe.

Il funzionario incaricato, in una nota 18 gennaio 2005, ha indicato:

"  L'assicurata per quanto riguarda l'inchiesta per casalinghe non concorda appieno con le indicazioni dell'assistente sociale.

In particolare:

-    punto 5.3; non è in grado di passare l'aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti. Tali attività sono state delegate al figlio maggiore e al marito.

-    Punto 5.5; non è in grado di stendere i capi pesanti (ad esempio le coperte). Questi vengono lasciati nella cesta ed è poi il marito che, sul mezzogiorno, li stende.

-    Punto 5.6; l'assicurata puntualizza che se il marito non può portare il bambino a scuola se ne occupano degli amici.

Trasmetto quindi il dossier all'assistente sociale chiedendo se è il caso di ritoccare l'inchiesta alla luce delle nuove indicazioni fornite dall'assicurata."

(Doc. AI 20-1)

Dando seguito a tali indicazioni, il 20 gennaio 2005 l’assistente sociale ha quindi rivisto il suo rapporto per persone che si occupano dell’economia domestica, giungendo ad un grado di limitazioni nelle attività come casalinga complessivamente del 36.5% secondo tali parametri:

"  (...)

5.     ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1  Conduzione dell'economia domestica

pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza assegnata

  5 %

percentuale degli impedimenti

  0 %

percentuale di invalidità

  0 %

Nessun impedimento.

5.2  Alimentazione

preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza assegnata

  35%

percentuale degli impedimenti

  20 %

percentuale di invalidità

  7 %

Nessuna modifica.

5.3  Pulizia dell'appartamento

rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  60 %

percentuale di invalidità

  9 %

Negli appunti presi in occasione dell'incontro a domicilio, la signora RI 1 mi ha riferito quanto riportato nel rapporto del dicembre 2004 anche riguardo la sua capacità o meno di passare l'aspirapolvere o lo straccio umido sui pavimenti.

L'impossibilità di eseguire tali mansioni è quindi un impedimento insorto verosimilmente dopo il nostro colloquio.

Tenendo conto di questo ulteriore ostacolo valuto la percentuale di impedimento complessiva in questo ambito domestico in misura del 60 %.

5.4  Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza assegnata

  10%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  5 %

Nessuna modifica.

5.5  Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza assegnata

  15%

percentuale degli impedimenti

  50 %

percentuale di invalidità

  7,5 %

Al momento dell'incontro a domicilio la signora RI 1 ha descritto le sue difficoltà nello stendere il bucato sotto forma di lentezza nel portare a termine il compito, senza distinguere tra piccole cose e capi ingombranti o di peso.

Le precisazioni portate in occasione del colloquio con il collega __________ mi portano a considerare la percentuale di impedimento al 50%.

5.6  Cura dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza assegnata

  20%

percentuale degli impedimenti

  40 %

percentuale di invalidità

  8 %

Quanto segnalato a questo punto dalla signora RI 1, in occasione del colloquio con il collega __________, non fa emergere, a mio avviso, nuovi impedimenti. Semplicemente vengono precisate alcune dichiarazioni fatte dall'assicurata durante l'inchiesta domiciliare.

Confermo pertanto la percentuale di impedimento del 40%.

5.7  Diversi

cura delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

      importanza assegnata

        0 %

      percentuale degli impedimenti

        0 %

      percentuale di invalidità

        0 %

Nessuna modifica.

  Valutazione dell'assistente sociale  

  totale delle attività

  100 %

  percentuale di invalidità

  36,5 %

■      Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

                                          Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari." (Doc. AI 21-2+3+4)

Questa rivalutazione è stata trasmessa dall’Ufficio AI al dr. __________, invitandolo a comunicare se dal lato medico egli concorda con le limitazioni indicate dall’assicurata (doc. AI 23).

Con scritto 16 febbraio 2005 il dr. __________ ha risposto:

"  Dal lato medico concordo con le affermazioni e le limitazioni indicate dall'assicurata.

Ricordo però che la paziente si sente molto limitata nella sua attività di casalinga e di moglie, infatti deve essere aiutata dal marito e dai figli per tutte le faccende domestiche; dal punto di vista affettivo e sessuale la sua vita è cambiata radicalmente.” (Doc. AI 24)

Nella decisione impugnata l’Ufficio AI ha quindi confermato il rifiuto di una rendita AI.

                                         Con il presente ricorso l’assicurata ha innanzitutto rilevato che l’amministrazione non ha preso in considerazione due importanti patologie che la affliggono, vale a dire l’asma bronchiale e la poliallergia, da una parte e uno stato depressivo, dall’altra.

                                         A comprova delle sue allegazioni, ella ha trasmesso al TCA il certificato medico 29 marzo 2006 redatto dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, del seguente tenore:

"  Si certifica che la signora RI 1, __________, __________ è in cura psichiatrica con il medico sottoscritto dal 9.3.2006.

La presa a carico specialistica è motivata dal persistere di uno stato depressivo insorto nell'ambito di una Sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata.

Tale condizione psicopatologica allo stato attuale interferisce con la piena capacità lavorativa della paziente.” (Doc. VI bis)

                             2.10.   Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3a, 1997 p. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189).

                                         In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; Pratique VSI 2001 p. 110 consid. 3c).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109; STFA 26 agosto 2004 nella causa G.C., I 355/03).

                                         Per quel che riguarda i rapporti concernenti il medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/ 01; DTF 125 V 353; Pratique VSI 2001 p. 109; MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 230).

                                         Inoltre, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STFA 25 febbraio 2003 nelle cause P.G., U 329/01 e S., U 330/01).

                                         Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

                                         Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                             2.11.   L’assicurata ha innanzitutto rimproverato all’amministrazione di non avere tenuto conto, nella valutazione del suo stato di salute, di due importanti patologie, quella asmatica e poliallergica, da una parte e quella psichiatrica dall’altra.

                                         Quanto alla prima patologia, come giustamente rilevato dall’amministrazione nella risposta di causa, dalla documentazione agli atti emerge che i medici curanti non hanno mai ritenuto che l’asma bronchiale e la poliallergia costituissero una diagnosi principale: nel suo certificato medico 27 novembre 2003 il dr. __________ ha infatti posto quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “asma bronchiale; poliallergia” (doc. AI 7, la sottolineatura è della redattrice); anche il dr. __________, nel rapporto medico 27 aprile 2004, ha indicato quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “asma bronchiale; poliallergia” (doc. AI 11, la sottolineatura è della redattrice). L’assicurata non ha prodotto altri certificati medici attestanti un peggioramento dell’asma bronchiale e della sua poliallergia, motivo per il quale non può essere rimproverato all’amministrazione di non avere approfondito tali tematiche, da ritenere senza influsso sulla capacità lavorativa per stessa ammissione dei suoi curanti.

                                         In merito alla presunta patologia psichiatrica, occorre rilevare che, come correttamente indicato dall’amministrazione, nei vari certificati medici i curanti non hanno mai segnalato l’esistenza di problemi psichiatrici. Solo nel certificato medico 27 novembre 2003 il dr. __________, tra le sue “constatazioni”, ha indicato “paziente di 41 anni, in buone condizioni generali, sofferente e depressa”, senza tuttavia porre la depressione fra le diagnosi invalidanti e senza ulteriori spiegazioni e motivazioni.

                                         Ora, senza voler minimizzare la situazione psichica in cui si trovava l’assicurata al momento della decisione contestata, questa Corte concorda con quanto sostenuto dall’ammi-nistrazione circa l’assenza, per lo meno fino all’emanazione della decisione impugnata, di una patologia psichiatrica invalidante.

                                         Innanzitutto non va dimenticato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché il danno alla salute psichico possa essere considerato invalidante occorre che lo stesso sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, p. 128).

                                         Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (...)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare       un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 30 giugno 2004 nella causa W., I 166/03, consid. 3C)."

                                         A prescindere dal fatto che la depressione, fino all’emanazione della decisione impugnata, non è stata certificata da nessuno specialista in psichiatria (cfr. STFA del 23 aprile 2004 nella causa N., I 404/03; STFA del 12 giugno 2006 nella causa C., I 771/05), va poi rilevato che non vi è nessun atto medico che soddisfi le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante.

                                         Dalla sola constatazione del dr. __________ di una non meglio precisata depressione dell’assicurata, per la quale ella non risulta essere stata in cura specialistica, l’amministrazione non poteva quindi desumere, prima dell’emissione della decisione impugnata, l’esistenza di una patologia psichiatrica invalidante.

                                         Solo in corso di causa la ricorrente ha trasmesso al TCA il certificato medico 29 marzo 2006 del dr. __________, specialista in psichiatria, che dichiara di avere in cura l’assicurata dal 9 marzo 2006 a causa di uno stato depressivo insorto nell’am-bito di una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata, attestando che “tale condizione psicopatologica interferisce con la piena capacità lavorativa della paziente” (doc. VI bis).

                                         Ora, a prescindere dal fatto che questo documento non soddisfa le esigenze poste dalla giurisprudenza per poter concludere circa l’esistenza di un danno psichico invalidante (consid. 2.10.), esso si riferisce ad un periodo posteriore alla decisione impugnata e non può quindi essere preso in considerazione. Per costante giurisprudenza, infatti, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione su opposizione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 29 novembre 2005 – quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (DTF 130 V 446 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). In tal senso, ai fini del presente giudizio il certificato medico 29 marzo 2006 del dr. __________ non può essere preso in considerazione visto che lo stesso medico ha attestato di avere in cura la paziente solo dal 9 marzo 2006.

                                         Orbene, per quanto riguarda l’esame dello stato di salute, stante l’inconsistenza e la non correttezza delle contestazioni dell’assicurata in merito a presunte sue patologie non approfondite prima dell’emissione della decisione impugnata, nell'evenienza concreta questo TCA non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione basandosi su quanto accertato dal SMR.

                                         La situazione clinica dell’assicurata, affetta da sindrome lombosciatica in stato dopo discectomia L5/S1 a sinistra, è stata vagliata dal medico del SMR (cfr. per esteso sopra, consid. 2.9). Quest’ultimo, esaminata tutta la documentazione medica agli atti ha redatto il dettagliato rapporto del 1° luglio 2004 e la successiva precisazione, su richiesta del funzionario incaricato, 16 settembre 2004 (cfr. doc. AI 12 e 14 e in esteso consid. 2.9).

                                         Per quanto concerne la patologia principale di cui soffre la richiedente dall’autunno del 2002, vale a dire una sindrome lombosciatica a sinistra per la quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento di discectomia L5/S1, questo TCA, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non intravede ragioni che impediscano di fare proprie le conclusioni cui è pervenuto il dr. __________ del SMR nel suo rapporto 1° luglio 2004 (doc. AI 12). Detto rapporto infatti si basa su di un’attenta valutazione dei vari rapporti medici agli atti, in particolare sulla valutazione neuro-chirurgica del dr. __________ eseguita nel gennaio 2004 (doc. AI 11-4).

                                         Dalla documentazione medica agli atti emerge che l’assicurata ha presentato un’incapacità lavorativa completa, imputabile essenzialmente alla problematica dei dolori alla schiena, in qualità di donna delle pulizie a tempo pieno e del 50% quale donna delle pulizie a tempo ridotto (2 ore al giorno), mentre è da ritenere totalmente abile in attività leggere adeguate rispettose dei suoi limiti funzionali, come attestato dal dr. __________ nel suo dettagliato referto, cui va senz’altro attribuito pieno valore probatorio conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali. Infatti, a detta del medico SMR l’assicurata, in un’attività leggera (carico massimo di 5 kg), che permetta l’alternanza delle posizioni statiche (ogni 20 minuti), non richieda l’anteflessione e la rotazione del rachide lombare e non comporti l’estensione prolungata della colonna vertebrale, potrebbe addirittura essere attiva in misura completa (cfr. certificato dr. __________ 1° luglio 2004 e successive precisazioni 16 settembre 2004, doc. AI 12-1 e doc. AI 14-1 e sopra per esteso al consid. 2.9).

                                         Va a questo proposito evidenziato che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 nella causa B. (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"  (…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

                                         Alla valutazione 1° luglio 2004 del dr. __________, eseguita dopo approfondito esame degli atti, che non evidenzia contraddizioni e non si può affermare essere fondata su accertamenti di fatto errati, può quindi senz’altro essere attribuita forza probatoria piena conformemente ai ricordati criteri stabiliti dalla giurisprudenza.

                                         Ne discende che sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche, richiamato inoltre l’obbligo che per consolidata giurisprudenza incombe all’assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che sino al momento determinante dell’emanazione del querelato provvedimento (cfr. DTF 130 V 140) l'assicurata presentava un’inabilità totale nell’attività di ausiliaria di pulizie a tempo pieno, un’inabilità lavorativa del 50% nella precedente attività di ausiliaria di pulizie con un’occupazione di 2 ore al giorno e una totale abilità al lavoro in attività leggere adeguate rispettose dei suoi limiti funzionali.

                                         Va anche ricordato alla ricorrente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Ciononostante va fatto presente all’assicurata che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, essa potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

                             2.12.  

                          2.12.1.   Per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha, come detto, fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Nel rapporto datato 5 gennaio 2005 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 33.5% (doc. AI 17 e sopra per esteso al consid. 2.9.). Nel successivo rapporto 20 gennaio 2005 di rivalutazione, a seguito delle critiche esposte in sede di opposizione da parte dell’assicurata, l’assistente sociale è giunta ad una limitazione complessiva del 36.5% (doc. AI 21 e sopra per esteso al consid. 2.9.).

                          2.12.2.   Come è già stato anticipato ai consid. 2.5. e 2.6., l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

                                         Nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano  essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

                                         In particolare la cifra 3095 prevede:

"  Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.     Conduzione dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

            2

            5

2.     Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

          10

          50

3.     Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

            5

          20

4.     Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

            5

          10

5.     Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

            5

          20

6.     Accudire i figli o altri familiari

            0

          30

7.     Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

            0

          50

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N. 3090)."

                                         Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"  Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei sin­goli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve con­tribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la pro­pria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo la­voro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capa­cità di lavoro nell'ambito domestico."

Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C. (I 102/00) il TFA ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella surrichiamata DTF 128 V 93, il TFA, a proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha rilevato:

"  (…)

    4.- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003 nella causa S., I 685/02).

                          2.12.3.   Nel suo rapporto 5 gennaio 2005 l’assistente sociale, sulla base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, attentamente ponderati alla luce delle conclusioni mediche, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva del 33.5% (cfr. in esteso sopra al consid. 2.9.). A seguito delle critiche sollevate in sede di opposizione in merito a determinate mansioni (5.3, "pulizia dell'appartamento"; 5.5 "bucato, confezione e riparazione di indumenti"; 5.6, "cura dei bambini e di altri membri della famiglia"), l'assistente sociale ha apportato alcune rettifiche al rapporto d'inchiesta, giungendo ad una percentuale d'invalidità parziale del 36,5% (doc. AI 21 e sopra in esteso al consid. 2.9.).

Nel suo ricorso l’assicurata ha genericamente contestato l’inchiesta economica evidenziando in sostanza che sarebbe stata valutata troppo ottimisticamente la percentuale degli impedimenti per i campi di attività relativi alle cifre 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6.

                                         Questo Tribunale non può condividere le censure ricorsuali.

                                         Va innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

                                         D’altra parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

                                         Chiamato ad esprimersi in merito alle limitazioni indicate dall'assicurata, riportate nella rivalutazione dell’assistente sociale 20 gennaio 2005, il dr. __________, con scritto 16 febbraio 2005, ha rilevato di concordare dal punto di vista medico con le affermazioni e le limitazioni indicate dalla sua paziente, ricordando tuttavia che “si sente molto limitata nella sua attività di casalinga e di moglie, infatti deve essere aiutata dal marito e dai figli per tutte le faccende domestiche” (doc. AI 24-1). 

                                         Al riguardo, va detto innanzitutto che nell’ambito della determinazione dell’invalidità di assicurati occupati nell’economia domestica la giurisprudenza ritiene di regola prioritario, rispetto ad una valutazione medico-teorica, l’accertamento dettagliato dei rapporti concreti effettuato al domicilio dell’assicurato (sentenze inedite del TFA del 14 luglio 2000 in re T., I 35/00 e dell’8 novembre 1993 in re C.B., I 407/92; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5; cfr. anche sopra, consid. 2.12.2).

                                         Nella specie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, il medico SMR ha compiutamente valutato il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161; cfr. consid. 2.11.).

                                         Per quanto d’altro canto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2e3e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione del marito della ricorrente e del figlio maggiore (nato nel __________), che risultano per altro giustificate anche alla luce delle suevocate risultanze mediche.

                                         A tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

                                         Sulla scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostanze concrete, questo TCA non può che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell’accertamento domiciliare operato dall'assistente sociale (36.5%), non essendoci nessun motivo medico per mettere in discussione la scelta dell’Ufficio AI di basarsi su quanto accertato in sede di inchiesta economica.

Né del resto le allegazioni formulate in proposito nel ricorso consentono a questa Corte di scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4). Invero, le allegazioni ricorsuali non apportano elementi nuovi rispetto a quelli emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma si limitano in sostanza a genericamente contestare la misura delle attività svolte dall’inte-ressata rispettivamente a censurare la percentuale di inabilità attribuita dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente, tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato dalla ricorrente medesima. Né del resto nel gravame l’assicurata mette in dubbio questa circostanza o apporta elementi che possano in qualche modo indurre ad una differente valutazione. In realtà la differenza nell’esame degli impedimenti riscontrati al proprio domicilio sostenuta dalla ricorrente scaturisce unicamente dalla valutazione che la stessa dà, già da un profilo medico, alla propria inabilità e non da elementi concreti che potrebbero effettivamente suggerire un diverso esame del grado d’impedimento a svolgere le mansioni domestiche. Considerato quindi che, come visto, alla valutazione dell’inabilità dal profilo medico deve darsi completa adesione, le censure della ricorrente risultano del tutto prive di fondamento. Questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado d’incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito dall’Ufficio AI sulla base dell’accertamento domiciliare (36,5%).

                             2.13.   In conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Viste le quote parti tra attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione il grado d’invalidità globale fissato dall’Ufficio AI al 29% (76 x 36.5% + 24 x 2.3%) in applicazione del metodo misto, va confermato.

                             2.14.   Da ultimo, l’assicurata, per il tramite del proprio legale, ha chiesto al TCA l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici.

                                         Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove: cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 1

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