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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 27.01.2006 32.2005.98

27. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·1,634 Wörter·~8 min·8

Zusammenfassung

richiesta di rendita negata sulla base di una perizia SAM il valore porbatorio é stato confermato dal TCA

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.98   rg

Lugano 27 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 7 giugno 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato                    in fatto e in diritto

che                              -   con domanda 17 settembre 2002 RI 1, classe 1962, ausiliario di manutenzione, ha chiesto di poter beneficiare di prestazioni AI, segnatamente di una rendita d’invalidità;

                                     -   esperita l’istruttoria, nel cui ambito è stato ordinato al SAM l’allestimento una perizia pluridisciplinare, per decisione 13 settembre 2004, confermata con decisione su opposizione 7 giugno 2005, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%) dal 1. ottobre 2002 e a tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 63%) a far tempo dal 1. aprile 2004;

                                     con il ricorso in oggetto l’assicurato chiede, previo annullamento della decisione 7 giugno 2005, che l’Ufficio AI abbia a procedere ad una rivalutazione della sua situazione medica. Egli rimprovera in sostanza all’amministrazione di non aver approfonditamente valutato la fattispecie dal profilo medico, in particolare di non aver dato seguito ad ulteriori accertamenti che, a mente sua, si sarebbero resi necessari sulla scorta della valutazioni espresse dal Servizio cantonale di neurologia;

                                     con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione dell’impugnativa e la conferma del querelato provvedimento;

                                     -   la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI - sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA - con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi: un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2002, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%);

                                     -   ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84; RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543);

                                     -   perché un rapporto medico abbia valore probatorio ai fini del giudizio sull’invalidità è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni in merito all’incapacità lavorativa devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989 p. 31; DTF 125 V 352 e riferimenti; Pratique VSI 2001 p. 108, 1997 p. 123; STFA 18 marzo 2002 nella causa M. [I 162/01]). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189). Nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294ss, il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pp. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124);

                                     in concreto, lo stato di salute e le sue conseguenze invalidanti risultano essere state esaminate e valutate, conformemente alla succitata giurisprudenza, in maniera completa ed approfondita da parte dei periti del SAM, i quali sulla scorta anche di due consulti esterni specialistici (psichiatrico e reumatologico) - tenuto conto dei disturbi aventi incidenza invalidante, hanno concluso per una incapacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, dovuta soprattutto agli aspetti psicopatologici;

                                     -   la tesi ricorsuale - secondo cui, alla luce delle valutazioni a suo tempo rese dai responsabili del Servizio Cantonale di Neurologia, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere a più approfondite indagine di natura neurologica, in particolare in relazione alla sindrome delle gambe irrequiete - non merita tutela.

                                         Relativamente agli accertamenti effettuati nel corso del 2002, va anzitutto osservato che i medici del citato servizio hanno evidenziato in un primo momento una “diagnosi di possibile polineuropatia periferica”, rilevando che “anamnesticamente rimane la possibilità di una sindrome delle gambe irrequiete” e che “nell’ottica di una sindrome delle gambe impazienti abbiamo prescritto al paziente del Sifrol, ritenuto dal paziente inefficace e rapidamente arrestato” (rapporto medico 19 novembre 2002, sub doc. AI 19); in un successivo rapporto gli specialisti hanno dichiarato che “interpretando i disturbi nell’ambito di una sindrome di restless-legs sono state escluse le cause di una forma secondaria con distireosi, deficit delle vitamine, carenza di ferro o polineuropatia”, che “dopo…approfondimento anamnestico dei disturbi a carico degli arti inferiori, confermiamo la nostra prima impressione di sindrome di restless-legs probabilmente accentuata nell’ambito dello stato depressivo attuale” e di aver quindi “effettuato una registrazione dell’attività motoria nel sonno a domicilio mediante Actigrafo alla ricerca dei movimenti periodici degli arti che sono presenti in ¾ di pazienti affetti da questa patologia” e che “la registrazione non ha evidenziato attività motoria abnorme nel sonno”, indicando inoltre, dal profilo terapeutico, la necessità di continuare con la terapia farmacologia (rapporto medico 2 aprile 2003, sub. doc. AI 19); nell’ultimo rapporto all’Ufficio AI datato 7 aprile 2003, il responsabile del servizio ha comunque osservato come la valutazione dell’incapacità lavorativa concerna in sostanza la problematica reumatologico-ortopedica e quella psichiatrica e interessi solo marginalmente gli aspetti neurologici (doc. AI 19). Sulla base di quest’ultimo rilievo, rettamente l’amministrazione ha quindi proceduto ad un esame peritale pluridisciplinare, nel quale sono state approfonditamente e compiutamente indagate nel loro insieme la componente reumatologica e quella psichiatrica e quindi valutata l’incidenza delle stesse sulla capacità al lavoro dell’assicurato;

                                     alla luce delle considerazioni che precedono, all’operato dell’Ufficio AI, che, per quanto riguarda la valutazione medica della capacità al lavoro, ha fondato il proprio giudizio sulle valutazioni peritali SAM, non può che essere prestata adesione;

                                     -   ne consegue la reiezione del gravame e la conferma del querelato provvedimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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