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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.02.2006 32.2005.94

8. Februar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,806 Wörter·~24 min·7

Zusammenfassung

assicurato con dipendenza etilica affetto da problemi psichiatrici; rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare se l'abuso di sostanze alcoliche sia la conseguenza di una precedente affezione psichica invalidante o se abbia causato un danno alla salute extra-somatico

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.94   BS/td

Lugano 8 febbraio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 giugno 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 11 maggio 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   Nel mese di dicembre 2003, RI 1 (classe 1962), precedentemente attivo quale cuoco e autista con mansioni di carico/scarico casse di bibite, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da dolori lombari (doc. AI 1).

                                         Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione 11 giugno 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

"  Dall'esame della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI si rileva che l'assicurato dal profilo medico teorico risulta essere totalmente inabile in attività medio-pesanti e stressanti con turni notturni ed irregolarità di orari lavorativi, a causa del danno alla salute.

In attività adeguate in particolare dove non vi sia l'obbligo del porto di pesi superiori ai 10 Kg, con possibilità di cambiare la posizione, senza movimenti ripetitivi, la capacità lavorativa è ritenuta essere del 100%.

Dal confronto del reddito ipotetico ancora esigibile in attività confacenti allo stato di salute, pari a ca. fr. 44'680 e, il reddito conseguibile nell'attività precedentemente svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 53'430, ne risulta unicamente una perdita di guadagno del 16.4%." (Doc. 14)

                               1.2.   A seguito dell'opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 - in cui egli ha sostenuto come la sua situazione psichiatrica invalidante non sia stata vagliata dall’amministrazione -, con decisione su opposizione 11 maggio 2005 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni, motivando come segue:

"  In concreto per quanto attiene all'aspetto medico l'opponente contesta in pratica la valutazione operata dall'amministrazione, in base alla quale il medesimo presenta una totale capacità lavorativa in attività adeguate.

Vi è da rilevare che la documentazione all'incarto, segnatamente i rapporti medici stilati dal Dr. med. __________, dal Dr. med. __________ e dal Dr. med. __________, come pure i rapporti di degenza trasmessi al nostro Ufficio dalla Clinica __________ e dalla Clinica __________, è stata sottoposta alla valutazione del Servizio Medico Regionale AI (SMR).

Il Dr. med. __________ dell'SMR, con annotazione del 14 aprile 2005, contesta che il disturbo psichico lamentato attualmente dall'assicurato sia di severità tale da pregiudicare le funzioni lavorative e sostiene la tesi secondo la quale la problematica psichiatrica si riconduce in modo preponderante all'abuso etilico, non riconosciuto dall'Assicurazione Invalidità quale patologia invalidante ai sensi del considerando 5.

Per quanto attiene alla patologia reumatologica l'opponente non ha sostanziato e provato oggettivamente alcun nuovo elemento medico che permetta di ritenere una diversa valutazione dello stato di salute di carattere invalidante per cui la valutazione dell'amministrazione è ritenuta corretta e viene quindi confermata. Nell'atto di opposizione è stato infatti indicato che la documentazione medica relativa alla patologia reumatologica sarebbe stata trasmessa in seguito, documentazione però mai giunta all'Ufficio Assicurazione Invalidità." (Doc. AI 29)

                               1.3.   Con tempestivo ricorso al TCA l'assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’erogazione di prestazioni AI dal mese di giugno 2003. Sostanzialmente egli contesta la valutazione del SMR nel ritenere la problematica psichiatrica riconducibile unicamente all’abuso etilico e postula l’allestimento di una perizia psicologica. Contestualmente il ricorrente ha inoltrato istanza volta ad ottenere l’assistenza giudiziaria, accolta dal TCA con decreto 30 agosto 2005 (VI).

                               1.4.   Nella risposta di causa l’amministrazione, ribadendo la correttezza della decisione contestata, ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                                         in diritto

                                         in ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         nel merito

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto ad una rendita.

                               2.3.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito AI.

                                         Al riguardo occorre rilevare che unicamente le norme di procedura, in via di principio, entrano immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 2.4; SVR 2003 IV Nr. 25, consid. 1.2., pag. 76; DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4°). Per quanto concerne invece le norme di diritto materiale, in assenza di disposizioni transitorie, nel diritto delle assicurazioni sociali sono determinanti quei disposti in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 129 V 4 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1).

Nella DTF 130 V 445ss., il TFA ha precisato che per l'esame relativo all'eventuale insorgenza di un diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità già prima dell'entrata in vigore della LPGA, occorre rifarsi ai principi generali sviluppati in materia di diritto intertemporale che dichiarano applicabile l'ordinamento in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto giuridicamente determinante. Di conseguenza, per il periodo fino al 31 dicembre 2002, l'esame del diritto alla rendita avviene sulla base del precedente ordinamento, mentre a partire da questa data esso avviene secondo le nuove norme (DTF 130 V 446 consid. 1.2.2.).

                                         Tale questione riveste una scarsa importanza visto che, come evidenziato dallo stesso TFA, l’introduzione della LPGA non ha portato alcuna modifica sostanziale per quel che concerne, in ambito dell’assicurazione per l’invalidità, i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) e che per tale motivo le succitate nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza rimangono tuttora valide (DTF 130 V 343).

                                         Le disposizioni di legge citate in seguito, per motivi di più facile comprensione, vengono riferite al tenore dell’ordinamento giuridico posteriore al 1° gennaio 2003, mentre in parentesi sono menzionate le rispettive norme valide sino al 31 dicembre 2002.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA (cfr. art. 28 cpv. 2 vLAI) il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI: metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

                                         Al proposito va infine rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V  298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607 ; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

                                         L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, dal rapporto 8 luglio 2003 del dr. __________, specialista in reumatologia, risulta come il ricorrente, a seguito di una sindrome lombo-vertebrale, sia inabile al 100% nella sua precedente professione ma pienamente abile in attività leggere, con possibilità di variare le posizioni (doc. AI 9); tale circostanza è rimasta incontestata. Nell’atto di ricorso, l’assicurato dissente invece per quel che concerne la problematica extra-somatica, non ritenuta invalidante dall’Ufficio AI poiché legata esclusivamente all’abuso etilico.

                                         Occorre qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza l’alcolismo, l’abuso di consumo di medicamenti, la tossicodipendenza non può di per sé motivare una invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se la dipendenza ha provocato una malattia o un infortunio in seguito alla quale o per cui l’assicurato ha subito un danno alla salute fisica o mentale che riduce la capacità al guadagno, o se essa stessa risulta da un tale danno con valore di malattia (Pratique VSI 2002 p. 30, 2001 p. 223 = SVR 2001 IV Nr. 3 p. 7 consid. 2b; riguardo specificatamente all’alcolismo: STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa W. [I 192/02], del 4 aprile 2002 nella causa MW [I 401/02]; cfr. anche marginale no. 1014 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità).

                               2.7.   Per quel che concerne l’aspetto psichico agli atti è stata prodotta la seguente documentazione medica:

                                       -  rapporto 20 giugno 2003 del dr. __________, specialista in psichiatria. Posta la diagnosi di problematica legata alla dipendenza alcolica in remissione parziale e disturbo della personalità borderline e disturbi ansio-depressivi recidivanti, esso ha rilevato:

                                              "  Si tratta di un paziente che presenta una lunga evoluzione nel contesto della problematica Borderline con movimenti psicotici e depressivi. Attualmente un'attività lavorativa come trasportatore presso la ditta __________, ha creato un dolore addominale e dorsale particolarmente tenace, che lo ha reso incapace al lavoro.

                                                       Dal profilo psichiatrico, l'unico handicap è legato alla problematica di dipendenza all'alcol che lo rende inaffidabile nei lavori di cucina in ristorante dove viene venduto l'alcol." (Doc. AI 6)

                                         rapporto del 6 agosto 2004 stilato dal dr. __________, attivo presso il Servizio psico-sociale:

"  Il paziente già in passato è stato in cura psichiatrica presso il Dr. __________ sempre a causa della problematica timica e dell'abuso etilico e ha necessitato di alcuni ricoveri presso la Clinica Varini.

Attualmente il paziente sta attraversando un'importante fase di crisi rappresentata da una sintomatologia depressiva marcata. Si evidenzia un'importante riduzione dell'umore accompagnato da ansia, insonnia, perdita dello slancio vitale e ritiro sociale. Sono presenti inoltre ruminazioni depressive con temi nichilistici accompagnati da propositi suicidali. Il paziente ricorre agli alcolici per riuscire a ridurre l'importante tensione interna. Lo stato di difficoltà che il paziente attraversa si è ripercosso anche in ambiente lavorativo finendo per procurare la perdita del lavoro.

Emergono anche difficoltà nella gestione della quotidianità, quali ad esempio la gestione dell'economia quotidiana. Nonostante l'introduzione di una terapia antidepressiva ed ansiolitica non è stato possibile stabilizzare l'equilibrio psicologico del paziente. Siamo dunque ricorsi a una ospedalizzazione urgente presso la __________ di __________ a causa dell'emergenza di preoccupanti tematiche suicidali. Tale ricovero si è protratto dal 12.07.2004 al 15.07.2004 e successivamente superata la fase di rischio si è proceduto al trasferimento presso la Clinica __________ di __________. Il paziente è stato ricoverato dal 15.07.2004 al 27.07.2004. Attualmente il paziente è nuovamente seguito a livello ambulatoriale. Osserviamo purtroppo che l'equilibrio psicologico resta fortemente perturbato; infatti è già possibile osservare lo stato di smarrimento del paziente che in alcuni momenti appare a tratti dissociato. Lo stesso ha riferito che in passato ha vissute esperienze "inusuali" quali apparizioni della madonna, tali episodi sono compatibili con disturbi dispercettivi attinenti alla sfera psicotica. Tali episodi però sono riferiti ad un periodo precedente ed esattamente al periodo di cura presso il Dr. __________.

In conclusione ci sembra che il paziente stia attraversando un grave periodo di crisi che lo rende inabile al lavoro in percentuale totale. Al momento attuale risulta d'altra parte difficile formulare una prognosi. D'altra parte bisogna osservare che la storia clinica e il disturbo attuale ipotecano pesantemente il recupero psicologico." (Allegato C al doc. AI 17)

                                       -  rapporto d’uscita datato 16 luglio 2004 della Clinica __________ di Mendrisio in cui è stata diagnostica una sindrome depressiva ricorrente e abuso etilico cronico astinente in ambiente protetto (sub doc. AI 23);

                                         rapporto d’uscita 8 settembre 2004 della Clinica __________ dove è stata indicata una sindrome depressiva ricorrente e abuso etilico cronico astinente in ambiente protetto (sub. doc. AI 23);

                                         - rapporto 27 aprile 2005 del dr. __________ al SMR:

"  In risposta alla vostra del 14 aprile scorso, vi informiamo che l'ultimo contatto avuto con il paziente a margine risale al 04.10.2004. Lo stato psicologico del paziente presentava importanti tematiche depressive con apatia, perdita della progettualità, ritiro sociale ed un'importante quota di ansia. Era evidente anche una forte assunzione di alcolici con modalità compulsive.

Tale stato timico persisteva già dal 19.04.2004, momento in cu il paziente si segnalava al __________.

Abbiamo dunque da allora tentato la prescrizione di una terapia antidepressiva, associata a bassi dosaggi di neurolettici serali. Emergeva però una forte difficoltà da parte del paziente di assumere la terapia a causa di importanti gastralgie; abbiamo variato l'antidepressivo senza però significativi risultati. Successivamente si sono rivelate anche tematiche nichilistiche, motivo per il quale è stato necessario procedere ad un ricovero presso la Clinica __________ di __________ in data 12.07.2004, da dove il paziente, dopo alcuni giorni, proseguiva il ricovero alla Clinica __________.

Il paziente, già all'ultimo colloquio, presentava una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33.1) associata ad una sindrome da dipendenza etilica (ICD-10 F10.2). Sempre in quella data la capacità lavorativa risultava essere completamente invalidata. Il malessere psicologico, evidenziato nel paziente con forte apatia, demotivazione, perdita dell'istinto vitale, insonnia e tensione interiore, risultava incompatibile con qualunque attività lavorativa." (Doc. AI 27)

                                         Infine, con nota 14 aprile 2005 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in merito alla succitata documentazione medica:

"  Valutazione: i ricoveri erano prevalentemente dettati dalla problematica di abuso etilico, abuso etilico probabilmente alla base di un peggioramento del funzionamento psichico e quindi in se non riconosciuta dall'AI quale patologia invalidante. Gli effettivi limiti della capacità lavorativa derivanti da una eventuale patologia psichiatrica al di fuori della problematica etilica potranno essere valutati solamente dopo un periodo di astinenza etilica prolungata (6 mesi). Al momento attuale lo stato psichico viene influenzato in modo nefasto dal persistente abuso etilico. In questa situazione non è medicalmente possibile distinguere tra limiti derivanti da una patologia psichiatrica e limiti derivanti dalla problematica di abuso etilico (limiti non tutelati dall'AI). In questo senso si conferma la decisione del 11.2004." (Doc. AI 28)

                               2.8.   Va qui ricordato che, conformemente alla giurisprudenza del TFA, affinché un rapporto medico abbia valore probatorio determinante occorre che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a, 1997 pag. 123; STFA del 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

                                         A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 nella causa O.B.; STFA del 28 novembre 1996 nella causa G.F.; STFA del 24 dicembre 1993 nella causa S.H.; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pag. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).

                                         Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, pag. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352 consid. 3a). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354 consid. 3b/bb).

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95).

                                         Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts, op. cit., pag. 111).

                                         Inoltre, nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme. Secondo Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001 nella causa A., inc. 32.1999.124).

                               2.9.   Nella fattispecie in esame, è innegabile che l’assicurato sia confrontato con una problematica derivante da dipendenza alcolica; tuttavia dagli agli atti citati non è possibile accertare con chiarezza l’eventuale patologia psichica invalidante.  

                                         Sia i medici della Clinica __________ di __________ che quelli della Clinica __________ hanno diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente (ICD: F33.1) ed una sindrome da dipendenza etilica, attualmente in astinenza in ambito protetto (IDC10; F 10.21) senza tuttavia aver espresso una valutazione sulla residua capacità lavorativa. In merito a tale aspetto, nel rapporto 6 agosto 2004 il dr. __________ del __________ ha invece concluso che “ ci sembra che il paziente stia attraversando un grave periodo di crisi che lo rende inabile al lavoro in percentuale totale” (sottolineatura del redattore; cfr. allegato C doc. AI 17); nello scritto 27 aprile 2005 al SMR il medesimo medico ha poi ribadito che “il malessere psicologico, evidenziato nel paziente con forte apatia, demotivazione, perdita d’istinto vitale, insonnia e tensione interiore, risultava incompatibile con qualunque attività lavorativa” (doc. AI 27).

                                         Quanto riportato sopra doveva indurre l’amministrazione a procedere ad un accertamento di natura psichiatrica. Al riguardo, il dr. __________ del SMR ha sostenuto che lo stato psichico è negativamente influenzato dal persistente abuso di alcol e che solo dopo un periodo di astinenza etilica di almeno sei mesi si potranno valutare le effettive limitazioni della capacità lavorativa (doc. AI 28); ciò non significa che le affezioni psichiche siano da ricondurre esclusivamente al problema etilico e quindi negare l’eventuale diritto a prestazioni. Occorre invece accertare, conformemente alla giurisprudenza riportata al consid. 2.6, se l’etilismo sia la conseguenza di un’affezione invalidante o se abbia causato un simile danno alla salute, valutazione che secondo questo TCA è possibile (cfr. al riguardo: STFA inedita del 2 luglio 2004 nella causa V., I 141/04, consid. 2.3; del 4 agosto 2003 nella causa I, I 67/03, consid. 2.2). Non va poi dimenticato che già nel rapporto 23 giugno 2003 l’allora psichiatra curante, dr. __________, aveva accertato, oltre alla problematica di dipendenza alcolica, un disturbo della personalità di tipo borderline e dei disturbi ansio-depressivi da lei classificati come diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (doc. AI 6).

                                         In conclusione, siccome l’aspetto psichiatrico non è stato vagliato in maniera dettagliata ed approfondita, gli atti sono retrocessi all’Ufficio AI affinché accerti con la dovuta precisione se e da quando l’assicurato sia da ritenere inabile per motivi psichici, in quale percentuale e quali attività sono eventualmente ancora esigibili.

                                         Sulla base di tali risultanze l’amministrazione determinerà poi l’eventuale grado d’incapacità al guadagno del ricorrente.

                             2.10.   Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’000 a titolo di ripetibili.

                                         Secondo la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

                                         In virtù della succitata giurisprudenza, il decreto 30 agosto 2005 con cui il TCA ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va di conseguenza revocato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione su opposizione 11 maggio 2005 è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui al consid. 2.9 e renda una nuova decisione.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Ufficio AI verserà all’assicurato fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Il decreto 30 agosto 2005  con cui il ricorrente è stato ammesso all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è revocato.

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Gianluca Menghetti

32.2005.94 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 08.02.2006 32.2005.94 — Swissrulings