Raccomandata
Incarto n. 32.2005.85-86 rg/sc
Lugano 31 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sui ricorsi del 2 giugno 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni su opposizione del 3 maggio 2005 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, affetta da disturbi reumatologici e psichici, dal 1. gennaio 2002 beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 50%;
- in esito alla procedura di revisione avviata su domanda dell’assicurata nell’aprile 2003, per decisione 26 luglio 2004, confermata con decisione su opposizione 3 maggio 2005, l’Ufficio AI - non riscontrando, sulla base del rapporto peritale SAM del 10 maggio 2004, una modifica dello stato valetudinario rispettivamente della capacità al lavoro - ha negato un aumento della rendita in corso;
nel febbraio 2004 l’assicurata ha inoltre postulato l’assegnazione di un assegno per grandi invalidi. Per decisione 26 maggio 2004, confermata con decisione su opposizione 3 maggio 2005, l’Ufficio AI - rilevando, sulla scorta di un’inchiesta domiciliare esperita nel luglio del medesimo anno, come l’interessata non necessiti dell’aiuto costante di terzi per il compimento degli atti ordinari della vita né di una sorveglianza personale - ha respinto tale richiesta;
con distinti ricorsi 2 e 5 giugno 2005, l’assicurata, rappresentata da RA 1, si aggrava davanti al TCA chiedendo l’annullamento di entrambe le decisioni rese il 3 maggio 2005 e postulando l’allestimento, in entrambi i casi, di un complemento peritale. L’insorgente ritiene segnatamente non concludente la valutazione peritale SAM posta alla base della decisione concernente il diritto alla rendita. Essa adduce in sostanza di aver sottaciuto, in sede di perizia SAM, sia di aver avuto un crollo psicologico nel corso del 2002 dopo aver saputo che suo figlio era divenuto tossicodipendente, sia di aver in passato perso una bambina primogenita (presumibilmente per morte bianca); circostanze, queste, a mente dell’assicurata suscettibili di mettere in discussione le risultanze peritali e che rendono quindi necessari ulteriori accertamenti psichiatrici a complemento della valutazione SAM. Una più approfondita valutazione del suo stato psichico nel senso sopra indicato consentirebbe pure, a mente dell’insorgente, di giungere a diversa conclusione anche per quanto riguarda l’esame delle condizioni per beneficiare di un assegno per grandi invalidi;
con le rispettive risposte di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione delle impugnative e la conferma dei querelati provvedimenti, producendo al riguardo delle annotazioni del medico responsabile SMR;
- nelle more istruttorie il TCA si è rivolto all’Ufficio AI invitandolo a voler sottoporre al SAM - rispettivamente allo psichiatra dr. __________ consultato in ambito peritale - predette argomentazioni ricorsuali per una presa di posizione;
- con scritto 5 dicembre 2005 - di cui si dirà meglio nel prosieguo - lo psichiatra ha quindi illustrato i motivi per cui, anche se fosse stato a conoscenza dei due surriferiti dati anamnestici, egli sarebbe arrivato “ancor più facilmente” alla medesima conclusione contenuta nella valutazione peritale;
- in merito a tale accertamento esperito dal TCA alle parti é stata data la facoltà di presentare delle osservazioni;
- pendente lite l’insorgente ha pure prodotto un rapporto medico relativo alla sua degenza presso la Clinica __________ dal 17 al 29 ottobre 2005, il quale è stato di seguito trasmesso all’amministrazione per una presa di posizione;
- la vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;
- se il grado d'invalidità - intesa, giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI (sia nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2002 che in quella valida dal 1° gennaio 2003 in relazione con gli artt. 7 e 8 cpv. 1 LPGA) come incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio del beneficiario di una rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 41 LAI in vigore sino al 31 dicembre 2002; art. 17 cpv. 1 LPGA). Se viene inoltrata una domanda di revisione, nella stessa si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a sé stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). L’art. 87 cpv. 4 OAI prescrive inoltre che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel cpv. 3. In caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. Non basta che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38; STFA 29 aprile 1991 nella causa G.C.);
- secondo l’art. 9 LPGA è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. L'art. 37 OAI nella versione valida dal 1° gennaio 2004 - che in buona parte corrisponde all’art. 36 OAI in vigore fino al 31 dicembre 2003 - distingue tre gradi di grande invalidità: 1) il grado elevato: quando il grande invalido necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale; 2) il grado medio: quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita, oppure di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente rispettivamente di accompagnamento permanente nell’organizzare la realtà quotidiana; 3) il grado lieve: quando il grande invalido, pur munito di mezzi ausiliari, deve ricorrere in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita, oppure necessita di sorveglianza personale continua permanente, oppure abbisogna in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità. L'assegno di grado lieve è pure dato quando a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole, oppure ancora se è costretto a ricorrere ad un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Dal 1° gennaio 2004, a seguito della 4° revisione dell’AI, gli assegni grandi invalidi per adulti (art. 42 vLAI), i sussidi d’assistenza per minorenni grandi invalidi (art. 20 vLAI) nonché i rimborsi per le spese di cura e domicilio (art. 4 vOAI) sono stati soppressi e riuniti sotto un unico assegno per grandi invalidi ex art. 42 LAI;
- in concreto l’insorgente sostiene che il suo stato di salute psichica necessiti di essere ulteriormente indagato. Come accennato, essa ritiene infatti che nell’esame peritale SAM non si sia tenuto conto (perché da essa sottaciuti) di due importanti elementi, ovvero di un crollo psicologico occorsole nel 2002 causa la tossicodipendenza del figlio e della perdita di una bambina primogenita (presumibilmente per morte bianca), elementi, questi, che sarebbero suscettibili di mettere in discussione le conclusioni contenute nella valutazione SAM e che se debitamente considerati condurrebbero ad una diversa valutazione del suo diritto alla rendita ed all’assegno per grandi invalidi;
- alla luce degli accertamenti eseguiti dal TCA nelle more della presente procedura, l’argomento ricorsuale s’appalesa infondato per i motivi che seguono;
- rispondendo al quesito del TCA, a sapere in che misura suddette circostanze, sottaciute dall’assicurata in occasione della perizia SAM, giustifichino l’esperimento di un’ulteriore indagine specialistica a complemento della precedente, il dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, che il SAM aveva a suo incaricato di esaminare la componente psichica, con scritto 5 dicembre 2005 ha osservato:
" Ho ricontrollato i miei appunti fatti in occasione del consulto della paziente succitata e confermo che la periziata non ha menzionato la perdita di un bambino e nemmeno la tossicodipendenza del figlio.
Questo fatto non sorprende poiché la periziata era soprattutto concentrata nella segnalazione della sintomatologia. Se fossi stato a conoscenza di questi due elementi anamnestici la conclusione diagnostica sarebbe stata identica. Il fatto di ricordarsi in un secondo tempo di questi due dati anamnestici conferma soltanto la tendenza manipolativa del soggetto, come del resto abbiamo potuto vedere in occasione dell'esame peritale.
La conclusione diagnostica e la valutazione dell'incapacità lavorativa possono essere emessi quando sono raccolti dei sufficienti criteri. In questo caso sono stati rilevati dei criteri diagnostici di un disturbo dell'adattamento, ovverosia un disturbo soprattutto depressivo reattivo alla difficile situazione socioeconomica con sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali insorti in seguito ai dolori reumatologici e al licenziamento. Questa condizione ha un significato clinico quando si manifesta una compromissione del funzionamento globale con la manifestazione di un disagio maggiore del prevedibile ma che non soddisfa i criteri di un altro disturbo mentale. Ad esempio bisogna fare la differenza rispetto al lutto per la perdita di una persona cara, il quale può avere sintomi simili a quelli della depressione maggiore o del disturbo di disadattamento, richiedendo spesso un'attenzione medica, talvolta anche il trattamento per il dolore psichico e la tristezza. In tal caso sintomi associati sono però considerati normali dallo stesso soggetto che chiaramente segnala che sono causati da una perdita irreparabile. Il disturbo depressivo maggiore invece viene differenziato dalla cosiddetta depressione reattiva o disturbo del disadattamento poiché il vero depresso non è capace di spiegare da dove proviene la sua malattia e spesso non la segnala in maniera esplicita ma è il clinico che deve fare una lettura corretta dello status.
I disturbi depressivi, nonché l'alterazione dell'emotività o della condotta nell'ambito del disturbo dell'adattamento hanno proprio la caratteristica di essere presentati in un maniera tipica mediante il racconto delle sofferenze, delle ingiustizie subite e dei vari fattori stressanti nonché con un equivalente somatoforme della loro inasprimibile sofferenza.
Nel caso specifico in più è stata osservata una forma isteriforme con una chiara tendenza di giustificare la propria incapacità lavorativa con una grave malattia fisica senza poter oggettivare gli elementi di supporto di un disturbo affettivo in forma di un disturbo depressivo maggiore.
In conclusione, se fossi a conoscenza di questi due elementi anamnestici sottaciuti sarei arrivato ancora più facilmente alla stessa conclusione emessa in occasione della valutazione peritale." (Doc. XVIbis)
- orbene, l’approfondita e dettagliata perizia SAM del 10 maggio 2004 (doc. AI 66) unitamente alle succitate chiare e motivate considerazioni del dr. __________ del 5 dicembre 2005 - che indicano e ben motivano come in sostanza sia sul piano diagnostico sia per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa i due nuovi dati anamnestici nulla mutano alle conclusioni contenute nella precedente valutazione peritale - permettono senz’altro di ritenere siccome provato, con il grado di verosimiglianza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360), che l’attuale stato di salute dell’assicurata e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili, non sono tali, anche tenendo conto delle “nuove” circostanze addotte nel gravame, da giustificare una modifica del diritto alla rendita rispettivamente l’assegnazione di un assegno per grande invalido ai sensi della legge e della giurisprudenza in precedenza ricordata. Per il resto, alla luce delle pertinenti e convincenti considerazioni espresse dal perito, la critica sollevata dall’insorgente (cfr. osservazioni del 9 gennaio 2005; XVII) all’indirizzo di quest’ultimo - che, nel rilevare sia in perizia che nello scritto successivo una tendenza manipolativa dell’assicurata, avrebbe palesato una mancanza di obiettività e peccato di semplicismo - non può che essere considerata alla stregua di pura allegazione di parte non idonea a validamente mettere in discussione la fedefacenza delle valutazioni espresse dallo specialista. A fronte dell’approfondita e dettagliata valutazione peritale, non può parimenti essere ritenuta decisiva ai fini del presente giudizio l’alquanto breve rapporto 12 novembre 2005 dello psichiatra dr. __________, prodotto pendente lite (doc. C), che riferisce peraltro dello stato di salute dell’assicurata accertato durante la sua recente degenza presso la Clinica __________ in periodo (17-29 ottobre 2005) posteriore alla data d’emissione di entrambi i querelati provvedimenti, i quali segnano di principio il limite temporale per la valutazione giudiziale (sul punto DTF 130 V 140, 121 V 366);
di conseguenza le decisioni con cui l’Ufficio AI ha ritenuto non essere in concreto integrati gli estremi per procedere ad una revisione della rendita rispettivamente non siano date le premesse per l’erogazione di un assegno per grandi invalidi meritano di essere tutelate, mentre i ricorsi devono essere respinti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti