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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.10.2005 32.2005.75

18. Oktober 2005·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·2,126 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

restituzione di prestazioni (rendite completive per coiniuge) indebitamente percepite a seguito della sentenza di divorzio

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.75   rg

Lugano 18 ottobre 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 20 maggio 2005 di

RI 1  

contro  

la decisione su opposizione del 26 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

visto in fatto e considerato in diritto che

                                     -   da settembre 2000 __________, coniugato con RI 1, beneficia di una rendita d’invalidità come pure di una rendita completiva per il coniuge. Da aprile 2002, a seguito di separazione, la rendita per coniuge è stata versata direttamente nelle mani della moglie;

                                     -   per decisione 7 marzo 2005, confermata con decisione su opposizione 26 aprile 2005, l’Ufficio AI, appresa nel febbraio 2005 la mancata notifica da parte di RI 1 del suo divorzio pronunciato con sentenza  pretorile 18 agosto 2003 cresciuta in giudicato il 18 settembre 2003, ha preteso da RI 1 la restituzione di fr. 5'401, importo corrispondente alle rendite completive da essa indebitamente percepite dal 1 ottobre 2003 al 28 febbraio 2005;

                                     con il ricorso in oggetto RI 1 sostiene di dover restituire unicamente le rendite percepite a far tempo dal 29 settembre 2004, data in cui la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha statuito sull’appello di __________ rispettivamente sull’appello adesivo della qui insorgente presentati contro predetta sentenza di primo grado;

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione propone la reiezione del gravame;

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

                                     -   dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e, inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b); nel presente caso sono pertanto applicabili le pertinenti disposizioni legali in vigore a partire dal 1° gennaio 2003. Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga;

                                     -   in lite è unicamente la questione di sapere se RI 1 deve restituire all’Ufficio AI le rendite completive versatele nel periodo intercorrente tra la crescita in giudicato della sentenza pretorile di divorzio (18 settembre 2003) e la data (29 settembre 2004) in cui la prima Camera Civile del Tribunale d’appello ha statuito sul(gli) appello(i) presentati avverso la sentenza di primo grado;

                                     secondo l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso 2 prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K 147/03);                                                                                  

                                     -   la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b). In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b) oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547, 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68);

                                     -   è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00). Il principio della restituzione sancito all'art. 25 LPGA (vecchio 47 cpv. 1 LAVS) - analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO) - ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (LAI e LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 25 LPGA, art. 47 cpv. 1, 2a frase vLAVS e art. 79 vOAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 nella causa P.);

                                     -   l'art. 31 LPGA prescrive che l’avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione (cpv. 1).

                                                      Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cpv. 2). L’art. 77 OAI precisa che deve essere immediatamente comunicato all’Ufficio AI in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, della capacità di svolgere mansioni consuete, della grande invalidità, delle condizioni personali e eventualmente economiche dell’assicurato;

                                     -   secondo la giurisprudenza la mancata notifica della morte di un coniuge, a cui, da un punto di vista della modifica dello stato civile, può essere paragonato un divorzio, configura grave negligenza.

                                         Si deve pertanto ammettere che, omettendo di notificare il divorzio all’amministrazione

"  l’assicurato non ha osservato le regole elementari  di prudenza che qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato in questa situazione e nelle medesime circostanze per evitare un danno, che secondo il corso naturale delle cose era prevedibile (DTF 110 V 181)."

                                         Non si può infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita completiva, non avverta che il divorzio è suscettibile di influenzare il diritto ad una tale prestazione;

                                     nella fattispecie dal 1. aprile 2002 l’insorgente beneficia del versamento diretto della rendita completiva per coniuge. Con sentenza 18 agosto 2003 il Pretore di __________ ha pronunciato lo scioglimento per divorzio del matrimonio concluso tra i coniugi __________. Con appello 8 settembre 2003 __________ ha impugnato la sentenza pretorile; il 20 ottobre 2003 RI 1 moglie ha da parte sua presentato appello adesivo. Litigiosi in appello erano il contributo di mantenimento per la moglie, l’indennità fissata ex art. 124 CC ed alcuni aspetti legati alla liquidazione del regime dei beni. Con sentenza 29 settembre 2004 la prima Camera civile del Tribunale d’appello ha parzialmente accolto l’appello principale modificando l’assetto contributivo a favore di RI 1;

                                     -   come visto l’insorgente, riconoscendo il proprio obbligo di restituzione per quanto riguarda le prestazioni erogatele dopo l’emanazione della sentenza d’appello, contesta per contro che l’obbligo di restituzione debba essere fatto risalire all’ottobre 2003 di conseguenza alla crescita in giudicato, il 18 settembre 2003, della sentenza pretorile. A torto. Lo scioglimento del matrimonio per divorzio stabilito nella sentenza pretorile 18 agosto 2003 non essendo stato fatto oggetto di contestazione in sede d’appello è cresciuto in giudicato il 18 settembre 2003 (art. 148 cpv. 1 CC; cfr. sentenza d’appello consid. 1 e ivi riferimenti, doc. A2), data del resto rettamente riportata anche nella certificazione 11 febbraio 2005 dell’Ufficio circondariale dello stato civile di __________ (doc. AI 3);

                                     l’art. 34 cpv. 1 LAI stabilisce le condizioni per il riconoscimento ad assicurati invalidi di una rendita completiva per il coniuge; l’art. 34 cpv. 3, prescrive che le persone divorziate sono parificate a quelle coniugate quando provvedono in modo preponderante al mantenimento dei figli loro attribuiti e non possono pretendere per sé stesse una rendita d’invalidità o di vecchiaia; infine l’art. 34 cpv. 4 precisa che in deroga all’art. 20 LPGA la rendita completiva va versata al coniuge che non ne ha diritto a) su sua richiesta se il coniuge legittimato alla rendita non provvede al sostentamento della sua famiglia, b) su sua richiesta se i coniugi vivono separati, c) d’ufficio se i coniugi sono divorziati.

                                         Un coniuge divorziato ha quindi diritto al versamento di una rendita completiva a condizione che, ai sensi dell’art. 34 cpv. 3 LAI, non possa pretendere per sé stesso una rendita d’invalidità o di vecchiaia e che provveda in maniera preponderante al mantenimento dei figli, quest’ultimo requisito essendo adempiuto allorquando le prestazioni per i figli (rendite completive, o anche contributi di mantenimento dell’ex coniuge invalido, a favore dei figli) da versarsi al coniuge divorziato non raggiungono la metà dei loro costi di mantenimento (DTF 122 V 126 con riferimenti);

                                     -   considerato come in concreto nessuno dei tre figli degli ex coniugi __________ (__________nato nel 1970, __________ nata nel 1972 e __________ nata nel 1973) beneficia (evidentemente, vista l’età) di rendite completive né che al loro mantenimento provveda nessuno dei due ex coniugi, è all’evidenza esclusa - in virtù di un’eventuale applicazione dell’art. 148 CC laddove stabilisce che in caso d’impugnazione del contributo di mantenimento per il coniuge , possono essere oggetto di nuovo giudizio anche i contributi di mantenimento per i figli la possibilità di considerare ai fini del presente giudizio quale momento determinante quello della crescita in giudicato della sentenza d’appello, in nessun caso un’eventuale modifica in quella sede dell’assetto contributivo per il coniuge qui insorgente avrebbe potuto avere influsso sul giudizio spettante all’autorità amministrativa circa il diritto alla rendita completiva, né la sentenza pretorile né tanto meno quella d’appello avendo avuto per oggetto eventuali contributi di mantenimento per i figli, non beneficiari per altro di rendite completive ai sensi dell'art. 35 LAI;

                                     -   a datare dal 18 settembre 2003 la rendita completiva per il coniuge non era quindi più dovuta. Non notificando, quale beneficiaria diretta, immediatamente all’amministrazione lo scioglimento del matrimonio per divorzio sancito con sentenza pretorile 18 agosto 2003, l’insorgente (per altro a quel momento assistita da un legale nell’ambito della procedura divorzile) ha contravvenuto al succitato suo obbligo d’informazione. L’ordine di restituzione emanato dall’amministrazione ha quindi motivo di essere integralmente confermato;

                                     l’insorgente avrà comunque la facoltà di presentare istanza scritta di condono ai sensi degli artt. 25 LPGA e 4 OPGA alla competente autorità amministrativa. La domanda dovrà essere motivata e corredata dei necessari giustificativi e dovrà essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione di restituzione è passata in giudicato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é respinto.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato                                                 Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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