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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2006 32.2005.71

26. Januar 2006·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·4,606 Wörter·~23 min·6

Zusammenfassung

Assicuarato invalido con attività lucrativa indipendente; in casu la valutazione del grado d'invalidità va fatta secondo il cosiddetto metodo straordinario conformemente alla giurisprudenza ed alla prassi amministrativa

Volltext

Raccomandata

Incarto n. 32.2005.71   BS/sdm

Lugano 26 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

la decisione su opposizione del 13 aprile 2005 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle   in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto,                           in fatto

                               1.1.   RI 1, classe 1941, svolgeva la professione d’imbianchino nella propria impresa, occupandosi prevalentemente della tinteggiatura di locali e di abitazioni. A seguito dei problemi di salute sorti dopo la metà del 1999 tali da renderlo, secondo il suo medico curante, totalmente inabile quale imbianchino, nel dicembre 2001 egli ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.

                                         Nell’ottobre 2003 l’assicurato ha trasformato, per motivi indipendenti dalle condizioni di salute, la ditta individuale in una società a garanzia limitata (RI 1 Sagl), di cui egli è divenuto socio gerente con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC, doc. A4).

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 1° dicembre 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo determinato, in applicazione del metodo straordinario, un grado d’invalidità del 4% (doc. AI 68).

                               1.2.   Con decisione 13 aprile 2005 l’amministrazione, confermando il proprio operato, ha respinto l’opposizione dell’assicurato (doc. AI 73).

                               1.3.   Mediante il presente tempestivo ricorso, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, eventualmente di tre quarti di rendita dall’inoltro della domanda di prestazioni. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

                               1.4.   Con risposta di causa 8 giugno 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso.

                               1.5.   In sede istruttoria il 24 novembre 2005 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI delle delucidazioni in merito alla determinazione del grado d’invalidità dell’assicurato (V). La risposta dell’amministrazione è del 9 dicembre 2005 (VI) mentre la presa di posizione del ricorrente sull’accertamento eseguito è del 19 dicembre 2005 (VIII).

                                         in diritto

                                         In ordine

                               2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

                                         Nel merito

                               2.2.   il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), la quale ha portato alcune modifiche legislative anche in ambito dell’assicurazione per l’invalidità.

                                         Siccome dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni deve applicare le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 129 V 1, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b) e poiché il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della decisione contestata (SVR 2003 IV nr. 25 consid. 1.2; DTF 121 V 366 consid. 1b), nel presente caso sono applicabili le disposizioni in vigore a partire dal 1° gennaio 2003.

                                         A partire dal 1° gennaio 2004 sono inoltre applicabili le nuove norme di legge introdotte a seguito della 4a revisione della LAI.

                                         Per quanto concerne la materia che qui interessa, l’art. 1 LAI, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2003, dispone che le disposizioni della LPGA (art. 1a –70) sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità, sempre che la legge non preveda espressamente una deroga.

                                         Va qui fatto presente che i concetti di incapacità al lavoro, d'incapacità al guadagno, d'invalidità, di raffronto dei redditi e di revisione (della rendita d'invalidità e di altre prestazioni durevoli) formulati dalla LPGA corrispondono alle nozioni precedentemente sviluppate dalla giurisprudenza nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità (DTF 130 V 343).

                               2.3.   Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita d’invalidità.

                               2.4.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con l’art. 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

                                         Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:

-  un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e

-  la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

                                         una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).

                                         Va precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70 %, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.

                                         Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 pag. 182 consid. 3, 1990 pag. 543 consid. 2; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; VSI

2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non si tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; Scartazzini, op. cit, pag. 232; Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

                                         La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

                                         Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (DTF 128 V 30 consid. 1; SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).

                               2.5.   Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

                                         Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

                                         L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

                                         In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag.123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

                                         Va infine fatto presente che la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI,  26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

                                         Infine, secondo giurisprudenza, il metodo straordinario è applicabile solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e anche se solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I543/03, consid. 4.3 e 22 ottobre 2001 in re W., inc. I 224/01, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

                               2.6.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va ammessa e anche il libero professionista può essere trattato, ai fini della valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno alla salute.

                               2.7.   Nella fattispecie in esame, pacifico è che l’assicurato, dal punto di vista medico, sia totalmente inabile quale imbianchino. Nella valutazione 25 settembre 2003 il dr. __________, attivo presso il Servizio medico regionale dell’AI (in seguito: SMR), ha infatti ritenuto il ricorrente inabile al 100% in attività di tipo pesante necessitante il sollevamento e il trasporto di pesi maggiori a 10/15kg, di manualità regolare al di sopra dell’orizzontale, dove debba camminare con spostamenti di oltre 100 metri, specialmente su ponteggi, scale, cantieri e dove debba mantenere posizioni di lavoro con la testa tesa verso l’altro. In attività leggere adeguate, la capacità lavorativa è stata invece valutata nella misura del 75% (doc. AI 41, cfr. anche rapporto 5 giugno 2002 del dr. __________, doc. AI 21). Altrettanto pacifico è che nelle mansioni dirigenziali svolte dall’assicurato a tempo parziale, non vi è alcuna inabilità lavorativa.

                               2.8.   Non contestato è inoltre il fatto che l’Ufficio AI abbia utilizzato il metodo straordinario (cfr. consid. 2.4) per la determinazione dell’incapacità al guadagno, prescindendo quindi da quello ordinario (cfr. consid. 2.5), non essendo stato possibile accertare con cognizione di causa l’utile conseguito dall’assicurato dopo il 1999, momento in cui è insorto il danno alla salute (reddito da invalido; cfr. nota 19 febbraio 2003 dell’AI, sub doc. AI 30).

Raccolti i necessari dati economici ed esperita un’inchiesta economica (doc. AI 30), nella decisione formale 1° dicembre 2004 l’amministrazione ha così esposto l’esito del proprio accertamento:

"  (…)

In considerazione di questi fatti, abbiamo conseguentemente determinato il suo reddito ipotetico da valido procedendo ad una media degli utili aziendali registrati dal 1995 al 1999 compreso (vedi considerando 1. ultimo paragrafo). Il calcolo ha determinato un reddito medio annuo di fr. 94'285.-.

Occorre inoltre tener conto che, sull'arco di questi anni, lei è stato costantemente coadiuvato da dipendenti operai-pittori fissi avventizi, la media annua dei quali è stata fissata in 1,92 unità, alla quale va aggiunta la sua fattiva collaborazione materiale (0,88 unità / 7,5 ore al giorno quale imbianchino invece delle 8,5 ca. dei dipendenti), ciò che porta ad un totale medio annuo di 2,80 unità di lavoro.

Non potendo determinare con certezza il reddito da invalido conseguito dopo il 1999, viste le circostanze particolari che sono sicuramente entrate in gioco (vedi considerando 3. ultimo paragrafo), il grado di invalidità è stato dunque stabilito procedendo con la valutazione rispondente al metodo straordinario descritto al considerando 3.

A tal proposito, abbiamo allestito una tabella che illustra nei dettagli il sistema di definizione del suo grado di invalidità, la quale viene riportata qui di seguito:

Ore al giorno

Ore alla settimana

% mansioni senza danno alla salute

% mansioni con danno alla salute

Reddito conseguito senza  danno  alla  salute

% mansioni esigibili ancora con danno alla salute

Reddito esigibile senza danno alla salute

Reddito esigibile con danno alla salute

Lavori di pittore

7.5

37.5

72.81%

0%

68'665.-

0%

68'665.-

47'084.-

Condu- zione ditta, contatti direzione

1.0

5.0

9.70%

9.70%

9'150.-

+ 2h/giorno = 3 ore   29%

9'150.-

27'342.-

Ufficio, lavori amm., serali

1.0

5.0

9.70%

9.70%

9'150.-

9.70%

9'150.-

9'150.-

Ufficio, lavori amm., weekend

--

4.0

7.76%

7.76%

7'320.-

7.76%

7'320.-

7'320.-

Totale

9.5

51.5

100%

27.16%

94'285.-

46%

94'285.-

90'896.-

Come potrà constatare il reddito di fr. 47'084.-, ancora conseguibile dall'azienda dopo la manifestazione delle ripercussioni scatenate dal danno alla salute ed attribuite ai lavori esclusivi di mano d'opera, è stato calcolato riducendo il reddito di fr. 68'665.- dell'equivalente della sua unità (0,88) produttiva mancante (68'665 : 2,80 unità) x1,92 unità.

Inoltre, in funzione dell'obbligo di ridurre il danno (considerando 4), nello specifico ed in conformità a quanto testè menzionato, abbiamo ritenuto che lei, non essendo più in condizioni tali di poter lavorare materialmente quale imbianchino, ha certamente la facoltà di dedicare maggior tempo alle mansioni riguardanti la conduzione dell'azienda, ovvero nel contatto con la clientela, la direzione lavori, l'acquisizione di appalti, ecc.. Di conseguenza, abbiamo considerato fattibile e legittimo aumentare le sue ore da consacrare alle mansioni direttive giornaliere, portandole dalle precedenti 5 settimanali alle verosimili 15 settimanali, come evidenziato nello specchietto riassuntivo.

In esito a quanto precede, il pregiudizio economico che ne deriva è soltanto minimo ed è quantificabile nella misura del 4%, insufficiente per maturare il diritto alla rendita.

In ultima analisi ed a titolo complementare, occorre pure dire che, ai fini assicurativi, l'avvenuto stralcio della ditta individuale e la costituzione della __________, iscritta al registro di commercio in data 22 ottobre 2003, non assumono rilevanza alcuna ai fini del presente giudizio, essendo stata un'operazione scelta personalmente e non originata da aspetti che l'Assicurazione Invalidità deve necessariamente considerare. (…) (Doc. AI 68)"                                                  

                               2.9.   Al fine di ottenere delle informazioni supplementari in merito ai criteri con cui è stato allestito lo specchietto riportato nella decisione formale del 1° dicembre 2004, questo TCA ha posto all’Ufficio AI le seguenti domande, alle quali l’amministrazione ha risposto il 9 dicembre 2005 (VI):

"  (…)

1. Con quale criterio sono state ripartite le diverse mansioni dell'assicurato e determinate le relative percentuali ?

Risposta

Le diverse mansioni e le relative percentuali sono state definite in base alle informazioni fornite dall'assicurato medesimo nell'ambito dell'inchiesta economica (doc. AI n. 30 del 20.02.2003). In particolare, è stato ritenuto che l'assicurato non svolgeva unicamente lavori manuali per 8.5 ore al giorno, bensì anche mansioni quale datore di lavoro implicanti attività di pianificazione giornaliera del lavoro e controllo sul cantiere, contatti telefonici, ecc. L'attività lavorativa è quindi stata definita di conseguenza, ovvero 7,5 ore lavorative di attività manuale (imbianchino), 1 ora di lavoro svolto in veste di datore di lavoro (controllo, pianificazione, ecc., come sopra indicato) e inoltre, da lunedì a venerdì, l'assicurato svolgeva 1 ora di lavori amministrativi serali (preventivi, offerte, preparazione delle fatturazioni, ecc.). Sono inoltre state ritenute altre 4 ore settimanali, svolte nel corso del fine settimana (sabato) dedicate a contatto con la clientela e per lavori amministrativi. Il totale delle ore settimanali dedicate alla conduzione dell'azienda ammontava quindi a 51.5 ore.

2. Per quale motivo avete stabilito l'apporto dato dal ricorrente nell'azienda per l'attività di imbianchino in 0,88 unità lavorative (su una media di 2,80 unità nel periodo 1995-1999), corrispondente a 7,5 ore al giorno, mentre in risposta alle vostre domande poste il 20 dicembre 2000 (doc. AI 4), egli ha dichiarato di aver lavorato, prima del danno alla salute, nei cantieri per 8,5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana come operaio-pittore (doc. AI 4), circostanza confermata durante l'inchiesta economica del 2003 (doc. AI 30)?

Risposta

Le 8,5 ore lavorative comprendevano 1 ora di lavoro dedicata a mansioni extra-manuali, dettaglio che non è stato effettivamente specificato nel rapporto d'inchiesta, ma è stato ripreso nella decisione formale impugnata del 01.12.2004.

3. Perché la giornata lavorativa del ricorrente è stata ritenuta di 9,5 ore?

Risposta

Le spiegazioni dettagliate sono fornite ai p.ti 1 e 2. In sostanza trattasi dell'attività relativa alla conduzione dell'azienda (8,5 ore di lavoro di presenza sul cantiere, manuale ed extra-manuale, più 1 ora serale di lavori amministrativi).

4. Come mai ritenete esigibili esattamente 15 ore settimanali per le mansioni amministrative?

Risposta

Dal lunedì al venerdì l'assicurato dedicava 1 ora al giorno ai lavori amministrativi.

A seguito del danno alla salute, non potendo svolgere lavori manuali, il medesimo avrebbe potuto incrementare l'attività di ricerca e di contatto con la clientela, e conseguentemente dei compiti amministrativi, di almeno 2 ore al giorno.

5. Infine, perché avete valutato la capacità di guadagno di ogni singola mansione facendo riferimento alla media dei redditi aziendali 1995-1999, mentre le direttive UFAS (no. 3114 della Circolare sull'invalidità e impotenza dell'AI) parlano di "salario di riferimento nel ramo" (vedi anche DTF 128 V 33 consid. 4c)?

Risposta

Nel caso specifico, il metodo straordinario previsto dalla circolare UFAS risulta essere difficilmente applicabile. Infatti, una ditta di pittura di dimensioni limitate impone normalmente al titolare lo svolgimento di lavori quasi esclusivamente di natura materiale, e non sussistono altre mansioni in cui ampliare il campo d'attività a parte la ricerca della clientela professionale, un certo profitto può comunque essere ancora conseguito, anche con il danno alla salute, incrementando le uniche mansioni che la professione gli consente di ampliare." (Doc. VI)

                                         Con osservazioni 19 dicembre 2005 il ricorrente ha evidenziato quanto segue:

"  Non è infatti ragionevole credere, che l'apporto del signor RI 1 in qualità di imbianchino fosse di sole 0.88 unità sulle 2.8 totali. Difatti, era stato appurato che, oltre all'allora titolare, venivano impiegati sui cantieri un operaio a tempo pieno ed uno a tempo parziale.

In una ditta della grandezza di quella del ricorrente, l'apporto del titolare, anche solo considerando i lavori manuali, è praticamente sempre superiore a quello di altri impiegati.

Inoltre, considerando che la ditta del ricorrente era stata creata da poco, ben si capisce quanto sia fondamentale il contributo massiccio dello stesso soprattutto sui cantieri.

Quanto poc'anzi espresso, viene inoltre confermato dalle stesse dichiarazioni del titolare (cfr. doc. AI 4).

Infine, si sottolinea che la fattibilità dell'aumento di 2 ore giornaliere per ricerca e contatto con la clientela può nel caso specifico venir messa in dubbio. Questo in considerazione che è da sempre la moglie del qui ricorrente ad occuparsi principalmente dei lavori di tipo amministrativo, così che, considerata anche la grandezza della ditta, si giustifica difficilmente la necessità di più di una persona in relazione a queste mansioni." (Doc. VIII)

                             2.10.   Da un attento esame degli atti, questo TCA non può confermare l’operato dell’Ufficio AI e questo per i motivi che seguono.

Innanzitutto occorre rilevare come la suddivisione delle mansioni dell’assicurato prima del danno alla salute eseguito dall’amministrazione (lavori di pittore, conduzione ditta, contatti direzione; ufficio lavori amministrazione serali; ufficio lavori amministrazione durante la fine settimana) non corrispondono alla realtà dei fatti. Nel periodo 1995-1999, ritenuto come nell’impresa operassero anche dei dipendenti, l’amministrazione nella decisione formale 1° dicembre 2004 ha fissato una media di 1,92 unità lavorative a cui ha aggiunto l’apporto dato dal ricorrente determinato in 0,88 unità per 7.5 ore al giorno in qualità d’imbianchino. Tale chiave di riparto non corrisponde alla situazione concreta. A giusta ragione il ricorrente ha fatto presente come prima del 1999 egli fosse attivo sui cantieri “come operaio pittore a tempo pieno 8,5 ore al giorno per 5 giorni” (doc. AI 4, sottolineature del redattore), circostanza che lo stesso funzionario AI aveva potuto accertare durante l’inchiesta economica (“…attività avviata da molti anni, attivo sino al 1999 in tutte le mansioni che comportavano l’esercizio della professione d’imbianchino (42 ore settimanali almeno, 8,5 ore al giorno), inoltre contatto con la clientela, allestimento delle offerte e preparazione delle fatture, quest’ultime con la collaborazione parziale della consorte”, sottolineatura del redattore; doc. AI 30).

Inoltre, se prima del danno alla salute era principalmente la moglie che si occupava in media un’ora al giorno per i lavori amministrativi, vista le modeste dimensioni dell’impresa, è poco verosimile che l’assicurato, non potendo più dedicarsi alle mansioni di imbianchino, possa ora aumentare di due ore al giorno le attività di ricerca e contatto con la clientela, così come sostenuto dall’amministrazione.

                                         Alla proposta del ricorrente di decurtare dalla media degli utili il salario che egli avrebbe percepito quale imbianchino qualificato non può essere data adesione.

In effetti, occorre ricordare, come esposto al consid. 2.5, che qualora non sia possibile determinare con esattezza i due redditi da comparare conformemente all'art. 28 cpv. 2 LAI, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa, al confronto delle attività e valutare il grado d'invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. Secondo la giurisprudenza del TFA, la differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (cfr. di DTF 128 V 30 cnsid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; STFA inedita 21 maggio 2004 in re T, I 540/02, consid. 4.1). Nel caso in esame, le ripercussioni economiche degli impedimenti di ogni singola mansione componente l’attività indipendente dell’assicurato non sono state determinate tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo” (cfr. no. 3114 della Circolare sull’invaldità e impotenza, edita dall’UFAS; DTF 128 V 33 consid. 4c) ma sulla sua (contestata) quota parte lavorativa in relazione agli utili aziendali 1995-1999. Le motivazione addotte dall’Ufficio AI di discostarsi da tale metodo di valutazione (cfr. risposta no. 5 dello scritto 9 dicembre 2005) non possono essere seguite, non da ultimo al fine di applicare la medesima modalità di valutazione (metodo straordinario) a tutti gli assicurati indipendenti.

                                         Per questi motivi, a mente di questa Corte, s’impone un rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una valutazione dell’invalidità utilizzando il metodo straordinario conformemente ai dettami della prassi amministrativa e della giurisprudenza.

                                         In esito al succitato accertamento, l’Ufficio AI si pronunzierà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione impugnata è annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento dopo l’espletamente degli accertamenti conformemente al consid. 2.10.

                                 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

32.2005.71 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 26.01.2006 32.2005.71 — Swissrulings