Raccomandata
Incarto n. 32.2005.7 BS
Lugano 7 marzo 2005
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell'11 gennaio 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 dicembre 2004 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto:
- che con decisione 20 febbraio 2004 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni assicurative inoltrata da RI 1 (doc. AI 45);
- che con lettera 20 marzo 2004 lo psicologo curante dell’assicurata, lic. dipl. RA 1, si è opposto alla succitata decisione, postulando la riapertura del caso (doc. AI 47);
- che agli atti figura uno scritto datato 24 marzo 2004 con cui l’Ufficio AI ha intimato al curante di trasmettere, entro 20 giorni, la procura debitamente firmata dalla sua paziente, con la comminatoria che in caso di scadenza infruttuosa di tale termine l’opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile (doc. AI 48);
- che con decisione 16 dicembre 2004 l’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’opposizione 20 marzo 2004 in quanto, nonostante l’intimazione del 24 marzo 2004, la procura non è stata trasmessa (doc. AI 50);
- che contro la decisione su opposizione l'assicurata, per il tramite di RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso. Essa ha fatto presente che né lei né il suo psicologo hanno mai ricevuto la lettera 24 marzo 2004, ipotizzando che la mancata ricezione della lettera sia dovuta a disguidi postali;
- che con risposta di causa 4 febbraio 2005 l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso e sottolineato come l’intimazione del 24 marzo 2004 non abbia prodotto alcun effetto motivo per cui con la decisione contestata l’opposizione è stata dichiarata irricevibile. In via abbondanziale l’amministrazione ha rilevato che dagli atti “non si evince alcun interessamento della ricorrente o dei suoi rappresentanti in merito all’opposizione per tutto il periodo intercorso da marzo a dicembre 2004” (III);
- che con lettera 10 febbraio 2005 il TCA ha chiesto all’amministrazione di trasmettere la documentazione comprovante l’invio della lettera 24 marzo 2004 (IV);
- che con scritto 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha risposto di non essere in grado di fornire la chiesta documentazione “ in quanto, per ragioni amministrative, lo scritto in questione non è stato inoltrato per posta raccomandata” (VI);
considerando in diritto:
- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98);
- che ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), applicabile anche alla LAI (art. 1 LAI), le decisioni amministrative possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione presso l’autorità che le ha notificate, con eccezione delle decisione processuali e pregiudiziali;
- che l’art. 10 OPGA recita:
" 1 L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione.
2 L’opposizione deve essere inoltrata per scritto contro decisioni:
a. impugnabili per opposizione ai sensi dell’articolo 52 LPGA in merito a prestazioni ai sensi della legge federale del 25 giugno 19821 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza o alla restituzione delle stesse;
b emanate da un organo d’esecuzione della sicurezza sul lavoro ai sensi degli articoli 47–51 dell’ordinanza del 19 dicembre 19832 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
3 In tutti gli altri casi l’opposizione può essere fatta per scritto o oralmente durante un colloquio personale.
4 L’opposizione scritta deve portare la firma dell’opponente o del suo patrocinatore. L’assicuratore mette a verbale l’opposizione fatta oralmente; il verbale deve essere firmato dall’opponente o dal suo patrocinatore.
5 Se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito”;
- che nel caso in esame, non essendo stata comprovata la volontà dell’assicurata di interporre l’opposizione del 20 marzo 2004, in applicazione dell’art. 10 cpv. 5 OPGA giustamente l’Ufficio AI con scritto 24 marzo 2004 ha intimato allo psicologo curante un termine di 20 giorni per produrre la procura, avvertendolo che in caso di scadenza infruttuosa di tale termine l’opposizione sarebbe stata dichiarata irricevibile;
- che secondo la giurisprudenza, la prova dell’avvenuta notifica di una decisione amministrativa (e di altri atti) e la data in cui ha avuto luogo incombe, di principio, all'amministrazione, la quale sopporta le conseguenze della mancata dimostrazione. In caso di contestazione ci si deve infatti fondare sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 124 V 402 consid. 2a; 103 V 66 consid. 21);
- che con il presente ricorso l’assicurata ed il suo rappresentante hanno sostenuto di non aver ricevuto la lettera del 24 marzo 2004;
- che con scritto 1° marzo 2005 l’Ufficio AI ha dichiarato di aver inviato per posta semplice il succitato scritto e quindi non ha saputo portare la prova dell’avvenuta notifica;
- che il mancato interessamento dell’assicurata e del suo rappresentante in merito all’opposizione per il periodo da marzo a dicembre 2004 segnalato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, oltre a non essere pertinente, non è sufficiente per ribaltare l’onere della prova che incombe alla convenuta;
- che non vi è motivo per dubitare della versione dei fatti forniti dallo psicologo curante dell’assicurata; vista l’importanza della fattispecie egli non avrebbe avuto alcun motivo per lasciare trascorre il termine senza produrre la chiesta procura;
- che, in applicazione della succitata giurisprudenza, l’amministrazione deve sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione dell’invio della comminatoria del 24 marzo 2004;
- che di conseguenza l’opposizione non è irricevibile e quindi la decisione contestata deve essere annullata;
- che con il presente ricorso l’assicurata ha anche espressamente manifestato il proprio dissenso alla decisione di reiezione della domanda di prestazioni AI e pertanto, per motivi di economia processuale, non è necessario che l’Ufficio AI emetta un’altra comminatoria ai sensi dell’art. 10 cpv. 5 OPGA;
- che di conseguenza gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda all’emanazione della decisione ex art. 52 LPGA in merito all’opposizione 20 marzo 2004.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto. § La decisione su opposizione 16 dicembre 2004 è annullata.
§§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché renda, nell’ambito
delle sue competenze, una decisione sull’opposizione
20 marzo 2004.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti